Tentativo di conciliazione. 1. Per i licenziamenti individuali il tentativo di conciliazione di cui agli art. 410 e seguenti c.p.c. potrà essere esperito tramite le Commissioni di conciliazione istituite presso le Direzioni Provinciali del Lavoro competenti secondo i fori indicati nell’art. 413 c.p.c. e, scelto dal lavoratore licenziato o dal datore di lavoro richiedente tra le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
Appears in 5 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Degli Studi Professionali
Tentativo di conciliazione. 1. Per i licenziamenti individuali il tentativo di conciliazione di cui agli art. 410 e seguenti c.p.c. potrà essere esperito tramite le Commissioni di conciliazione istituite presso le Direzioni Provinciali del Lavoro competenti secondo i fori indicati nell’artnell'art. 413 c.p.c. e, scelto dal lavoratore licenziato o dal datore di lavoro richiedente tra le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
Appears in 3 contracts
Samples: www.rapportolavoro.it, www.conteggilavoro.it, www.tributaristi-int.it
Tentativo di conciliazione. 1. Per i licenziamenti individuali il tentativo di conciliazione di cui agli artartt. 410 e seguenti c.p.ccod. proc. civ. potrà essere esperito tramite le Commissioni di conciliazione istituite presso le Direzioni Provinciali provinciali del Lavoro lavoro competenti secondo i fori indicati nell’artnell'art. 413 c.p.ccod. proc. civ. e, scelto dal lavoratore licenziato o dal datore di lavoro richiedente tra le Organizzazioni Sindacali sindacali dei datori di lavoro e le Organizzazioni Sindacali sindacali dei lavoratori.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Tentativo di conciliazione. 1. Per i licenziamenti individuali il tentativo di conciliazione di cui agli art. 410 e seguenti c.p.c. potrà essere esperito tramite le Commissioni di conciliazione istituite presso le Direzioni Provinciali del Lavoro competenti secondo i fori indicati nell’art. 413 c.p.c. e, scelto dal lavoratore licenziato o dal datore di lavoro richiedente richiedente, tra le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Di