Supplementi salariali Clausole campione

Supplementi salariali. I lavoratori hanno diritto ai seguenti supplementi salariali, fermo restando quanto disposto dalla Legge federale sul lavoro (LL):
Supplementi salariali. Art. 52 Generalità 32
Supplementi salariali. 1 Qualora i collaboratori / le collaboratrici vengano impiegati tra le ore 20 e le ore 6, ricevono un supple- mento salariale di 5 franchi e 10 centesimi per ora intera e per ora iniziata.
Supplementi salariali. 1 Per le ore prestate oltre la durata massima contrattuale (44 ore), viene corrisposto un supple- mento del 25% in tempo libero o in denaro.
Supplementi salariali. I supplementi per lavoro straordinario, notturno e domenicale sono corrisposti secondo gli artt. 24 e 25 del CCL Personale a prestito. Sono fatte salve le regolamentazioni legali, dei CCL e aziendali per il lavoro a turni e per i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato. Questi supplementi sono applicabili anche per il personale preso a prestito.
Supplementi salariali. 17.4.1 Per le seguenti funzioni professionali: Apprendisti, disegnatori, pianifica- tori. (Classificazione vedi appendice 1 e 2: punti 1, 2 )
Supplementi salariali. 1 Lavoro al sabato: per i lavori eseguiti al sabato, se non si tratta di giorni di ricu- pero, viene versato il seguente supplemento:
Supplementi salariali. A integrazione dell’art. 56 CNM, per il sabato va corrisposto un supplemento sala- riale del 30%.
Supplementi salariali. A integrazione dell’articolo 56 CNM, per il sabato va corrisposto un supple- mento salariale del 30 %.
Supplementi salariali. 1 In caso di deroghe all’orario di lavoro normale, le ore di lavoro diurno non danno diritto a supplemento, fatta eccezione per eventuali supplementi per lavoro straordinario (art. 12 cpv. 7), lavoro di sabato (art. 12 cpv. 6) o lavoro di xxxxxxxx (art. 18 cpv. 2). È considerato lavoro diurno ai sensi della legge sul lavoro quello prestato tra le 05.00 e le