SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO Clausole campione

SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO. E’ vietato il subappalto di tutto o parte del lavoro, salvo specifica autorizzazione del Committente. Se necessario ed autorizzato, il Fornitore deve stipulare il subappalto in forma scritta, facendo assumere alla subappaltatrice gli obblighi e gli oneri previsti dal Fornitore nel presente contratto; resta inteso che il Fornitore è il solo responsabile del lavoro nei confronti del Committente. Il Fornitore deve applicare nei confronti di subappaltatori, subaffidatari o comunque terzi a cui vengano affidati lavori, servizi o forniture sotto qualsiasi forma di contratto (secondo le regole stabilite nel contratto tra le parti), le procedure previste dall’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. con specifico riguardo dovrà essere data tempestiva e formale comunicazione al Committente. Per il contratto specifico vi è la presenza di subappaltatori, subaffidatari o comunque terzi a cui vengano affidati lavori, servizi o forniture sotto qualsiasi forma di contratto (secondo le regole stabilite nel contratto tra le parti)? Si [ ] No [ ] Se si, predisporre un allegato contenente le informazioni richieste al paragrafo 1.1 relativamente ad ogni subappaltatore, subaffidatario o comunque a terzi cui vengano affidati lavori, servizi o forniture, specificando i lavori, servizi o forniture subappaltati. Detto allegato costituirà parte integrante del presente documento.
SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1°, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i , è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto agli artt 48, 106, comma 1°, lett. d), 110 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i , in caso di modifiche soggettive dell’esecutore del contratto. E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire. La Stazione Appaltante sarà libera di cedere il Contratto, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell’immobile in favore del quale è prestato il Servizio. Analoga facoltà spetterà a ciascuna Amministrazione subentrata nel Contratto, nei limiti di scadenza temporale del Contratto stesso. A tal fine, l’Appaltatore rilascia sin da ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione. L’Amministrazione cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità dell’Amministrazione cessionaria. Per l’esecuzione delle attività di cui al Contratto, l’Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i , nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. In caso di subappalto, l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dal Codice. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni: • l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per affidamento dell'appalto; • all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare; • il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, il concorrente deve indicare, ai s...
SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO. Il contratto d’appalto non può essere ceduto a pena di nullità. L’eventuale affidamento in subappalto, subordinato alla preventiva autorizzazione della Provincia, è soggetto ai limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ed altresì alle seguenti condizioni:
SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ex art. 118 D. Lgs. 163/2006, al limite del 30% dell'importo contrattuale. Su richiesta di Xxxx, il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro un mese dalla data di eventuale richiesta, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di ARPA, per quanto di rispettiva ragione, per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste. Il Fornitore può avvalersi ai fini di cui al comma precedente dei soggetti di seguito indicati: _________________________ _________________________ _________________________ Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARPA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dal bando di gara e da tutta la documentazione di gara. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da ARPA. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà di ARPA risolvere il Contratto.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).