Common use of Sospensione Clause in Contracts

Sospensione. L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 8 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all’Istituto un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

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Sospensione. L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto la convenzione qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’artdi cui all’art. 8 del presente accordo15. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all’Istituto un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché affinchè si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto la convenzione si intenderà automaticamente risoltorisolta.

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Samples: Convenzione Tra L’azienda Usl Toscana Centro E Futura Diagnostica Medica p.m.a. SRL Per L’erogazione Di Prestazioni Ambulatoriali Specialistiche Per Procreazione Medicalmente Assistita (Pma). Anni 2022 2023 2024, Convenzione Tra L’azienda Usl Toscana Centro E Il Centro Procreazione Assistita Demetra s.rl. Per L’erogazione Di Prestazioni Ambulatoriali Specialistiche Per Procreazione Medicalmente Assistita (Pma). Anni 2022 2023 2024, Convenzione Tra Azienda Usl Toscana Centro E Istituto Di Medicina Dello Sport Di Firenze SRL Per Il Rilascio Di Certificati Medico Sportivi Per L’idoneita’ Agonistica Alla Pratica Dello Sport

Sospensione. L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 8 5 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all’Istituto alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

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Sospensione. L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 8 5 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all’Istituto alla Fondazione un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

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Samples: www.uslcentro.toscana.it, Accordo Contrattuale Tra Azienda Usl Toscana Centro E Fondazione Filippo Turati Onlus Di Pistoia Per La Gestione Di Un Modulo Di 20 Posti Per Degenza Extraospedaliera a Media Complessita’ Assistenziale (Cure Intermedie) Setting 2, Sede Di San Marcello Piteglio (Pt). Anno 2019, www.uslcentro.toscana.it

Sospensione. L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 8 7 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all’Istituto all’Ente un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

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Samples: Accordo Contrattuale, Accordo Contrattuale, Accordo Contrattuale

Sospensione. L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 8 5 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all’Istituto al Centro un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

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Sospensione. L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 8 5 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all’Istituto al Consorzio un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

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Samples: Accordo Contrattuale Tra Azienda Usl Toscana Centro E Consorzio Sociale Comars Onlus Per La Gestione Di 14 Posti Letto Di Cure Intermedie Setting 3 Residenzialità Assistenziale Intermedia Ex d.g.r.t. 909/2017 Presso La Rsa Villone Puccini Di Monte San Savino (Pt) Anno 2019, www.uslcentro.toscana.it

Sospensione. L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 8 5 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all’Istituto alla RSA un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

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Samples: Accordo Contrattuale Tra Azienda Usl Toscana Centro E La Rsa Don Bosco Per La Gestione Di 6 Posti Letto Di Cure Intermedie Setting 3 Residenzialità Assistenziale Intermedia Ex d.g.r.t. 909/2017 Presso Villa Matilde Di Pescia (Pt) Anno 2019, Accordo Contrattuale Tra Azienda Usl Toscana Centro E La Rsa Sereni Orizzonti s.r.l. Per La Gestione Di

Sospensione. L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 8 5 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all’Istituto alla Cooperativa un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, giorni al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

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Sospensione. L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’artdagli artt. 8 del 9 e 10 della presente accordoconvenzione. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all’Istituto all’Impresa un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

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Samples: Convenzione Tra Azienda Usl Toscana Centro E Impresa Sociale Ambulatori Della Misericordia SRL Per L’acquisto Di Prestazioni Di Riabilitazione Ambulatoriale

Sospensione. L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’artdagli artt. 8 del 9 e 10 della presente accordoconvenzione. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all’Istituto un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

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Sospensione. L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 8 6 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all’Istituto alla Fondazione un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

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Sospensione. L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 8 5 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all’Istituto alla Casa di Cura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

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Samples: Accordo Contrattuale Tra Azienda Usl Toscana Centro E La Casa Di Cura Villa Delle Terme s.p.a. Di Firenze Per Acquisizione N° 5 Posti Letto Di Cure Intermedie Setting 2 DGRT 909/2017 E N°3 Posti Letto Di Lungodegenza (Sovraffollamento Pronto Soccorso)

Sospensione. L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’artdall’Art. 8 2 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all’Istituto al gestore della Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

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Sospensione. L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 8 2 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all’Istituto al Consorzio un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

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Sospensione. L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 8 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all’Istituto un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto. 3.

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Sospensione. L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto l’accordo qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’artdi cui all’art. 8 del presente accordo15. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all’Istituto alla Mandataria un termine di 30 5 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione l’accordo per 90 n. 3 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto l’accordo si intenderà automaticamente risoltorisolta.

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