Common use of SOGGETTI CONCORRENTI Clause in Contracts

SOGGETTI CONCORRENTI. Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall’articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", di seguito denominato codice dei contratti. Sono altresì ammessi gli operatori economici, come definiti dall'articolo 3, comma 22, del codice dei contratti, appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero a Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o a Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità. Gli operatori economici stranieri devono risultare costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata costituendo raggruppamenti temporanei d’imprese (RTI) o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile. I concorrenti in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi di associazione orizzontale o verticale, indicando nella domanda di ammissione le prestazioni, le lavorazioni o le categorie assunte dai singoli operatori economici associati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare in qualsiasi altra forma qualora abbiano partecipato in associazione o consorzio. I consorzi, di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice del contratti sono tenuti ad indicare nella domanda di ammissione, a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di avvalimento non è consentito, a pena di esclusione, che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che l’operatore economico che si avvale dei requisiti. L’impresa ausiliaria non può prestare avvalimento a più di un concorrente.

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SOGGETTI CONCORRENTI. Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall’articolo 34 45 del decreto legislativo 12 18 aprile 20062016, n. 16350, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/172014/23/CE UE, 2014/24/UE e 2004/182014/25/CE"UE, di seguito denominato codice dei contratti. Sono altresì ammessi gli operatori economici, come definiti dall'articolo 3, comma 22, del codice dei contratti, appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero a Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o a Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità. Gli operatori economici stranieri devono risultare costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata costituendo raggruppamenti temporanei d’imprese (RTI) o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile. I concorrenti in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi di associazione orizzontale o verticale, indicando nella domanda di ammissione le prestazioni, le lavorazioni o le categorie assunte dai singoli operatori economici associati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare in qualsiasi altra forma qualora abbiano partecipato in associazione o consorzio. I consorzi, di cui all'articolo 3445, comma 12, lettere b) e c), del codice del dei contratti sono tenuti ad indicare nella domanda di ammissione, a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di avvalimento non è consentito, a pena di esclusione, che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che l’operatore economico che si avvale dei requisiti. L’impresa ausiliaria non può prestare avvalimento a più di un concorrente.

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Samples: Centrale Unica Di Committenza

SOGGETTI CONCORRENTI. Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall’articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", di seguito denominato codice dei contratti. Sono altresì ammessi gli operatori economici, come definiti dall'articolo 3, comma 22, del codice dei contratti, appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero a Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o a Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità. Gli operatori economici stranieri devono risultare costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. a quelli stabiliti nei la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata costituendo raggruppamenti temporanei d’imprese (RTI) o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile. I concorrenti in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi di associazione orizzontale o verticale, indicando nella domanda indicando, rispettivamente, le quote di ammissione le prestazioni, prestazione ovvero le lavorazioni o le categorie assunte dai singoli operatori economici soggetti associati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare in qualsiasi altra forma qualora abbiano partecipato in associazione o consorzio. I consorzi, di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice del contratti sono tenuti ad indicare nella domanda indicare, in sede di ammissioneofferta, a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. In caso È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziatoofferta, salvo i casi di cui ai commi 18 e 19 dell’articolo 37 del codice dei contratti. In caso di avvalimento non è consentito, a pena di esclusione, che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che l’operatore economico che si avvale dei requisiti. L’impresa ausiliaria non può prestare avvalimento a più di un concorrente. È vietata l'associazione in partecipazione.

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SOGGETTI CONCORRENTI. Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall’articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", di seguito denominato codice dei contratti. Sono altresì ammessi gli operatori economici, come definiti dall'articolo 3, comma 22, del codice dei contratti, appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero a Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o a Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità. Gli operatori economici stranieri devono risultare costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata costituendo raggruppamenti temporanei d’imprese (RTI) o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile. I concorrenti candidati in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi di associazione orizzontale o verticale, indicando nella domanda di ammissione le prestazioniindicando, rispettivamente, le lavorazioni parti del servizio o le categorie della fornitura assunte dai singoli soggetti associati. Non possono partecipare alla medesima gara operatori economici associati. È fatto divieto ai concorrenti che si trovino fra di partecipare alla gara loro in più una delle situazioni di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero controllo di partecipare in qualsiasi altra forma qualora abbiano partecipato in associazione o consorziocui all'articolo 2359 del codice civile. I consorzi, di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice del contratti sono tenuti ad indicare nella domanda indicare, in sede di ammissione, a pena di esclusioneofferta, per quali consorziati il consorzio concorre: ; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare partecipare, in qualsiasi altra forma forma, alla medesima gara. In caso È vietata la partecipazione alla medesima procedura di violazione sono esclusi dalla affidamento di forniture o di servizi pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara sia il in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio sia il consorziatodi cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), del codice dei contratti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. In caso di avvalimento non è consentito, a pena di esclusione, che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che l’operatore economico che si avvale dei requisiti. L’impresa ausiliaria non può prestare avvalimento È vietata l'associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a più quella risultante dall'impegno presentato in sede di un concorrenteofferta, salvo i casi di cui ai commi 18 e 19 dell’articolo 37 del codice dei contratti.

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