Common use of SOGGETTI AMMESSI Clause in Contracts

SOGGETTI AMMESSI. A PARTECIPARE‌ Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Nel caso di RTI/consorzio ordinario non ancora costituito, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno l’RTI/consorzio ordinario e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno alla capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza. In caso di RTI già costituito deve esser prodotto, contestualmente alla documentazione amministrativa, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio. Nel caso di raggruppamento/consorzio ordinario devono inoltre essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente e le corrispondenti quote di esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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SOGGETTI AMMESSI. A PARTECIPARE‌ Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 67 e 48 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 4565, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono Possono essere esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45gara, comma 2previo contraddittorio, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Nel caso di RTI/consorzio ordinario non ancora costituito, l’offerta deve essere sottoscritta i raggruppamenti temporanei costituiti da tutti gli due o più operatori economici che costituiranno l’RTIsingolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi concorrenti o aggregazione di operatori conferiranno alla capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza. In caso di RTI già costituito deve esser prodotto, contestualmente alla documentazione amministrativa, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio. Nel caso di raggruppamento/consorzio ordinario devono inoltre essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente e le corrispondenti quote di esecuzione. Le aggregazioni tra imprese economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale; − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all’art. 45all’articolo 65, comma 2 lett. f2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI. A PARTECIPARE‌ Gli operatori economiciPossono richiedere l'accreditamento per i servizi oggetto della procedura i seguenti soggetti aventi sede operativa in almeno uno dei Comuni facenti parte dell'ATS Xxxx Xxxxxxx (Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxx Xxxxxx, Subbiano): • imprenditori individuali (anche stabiliti in altri Stati membriartigiani); • liberi professionisti e lavoratori autonomi; • xxxxxxx per il lavoro accreditate presso l'albo regionale Toscana (ex artt. 4 e 7 D.Lgs. 276/2003 e art. 20-bis LRT 26 luglio 2002 n. 32) • società di persone (Società semplici, possono partecipare alla presente gara Snc, Sas) • società di capitali (Srl, Spa, Sapa) • società cooperative • cooperative sociali • consorzi • organizzazioni di volontariato • associazioni di promozione sociale • associazioni, fondazioni e altre istituzioni a carattere privato non a scopo di lucro L'accreditamento può essere richiesto dai soggetti costituiti: ➢ in forma singola o associata“mono soggettiva”; ➢ raggruppata in RTI con l'identificazione in fase di domanda di capogruppo mandataria e mandante/i; ➢ consorziata con l'identificazione in fase di domanda delle eventuali consorziate esecutrici; ➢ associata con l'identificazione in fase di domanda dei Professionisti associati, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché che siano in possesso dei requisiti prescritti dai di ordine generale e speciale definiti nei successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 articoli e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla negli allegati al presente garaavviso. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia forme raggruppate, consorziate o associate, qualora, nel corso della vigenza dell'Elenco, la composizione del Fornitore dovesse subire modificazioni, queste dovranno essere immediatamente comunicate all'Ente procedente. E’ ammesso il consorzio sia recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il consorziato; raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione di seguito indicati. In ogni caso la modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione. Non è ammessa la modifica della composizione soggettiva in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Nel caso aumento di RTI/consorzio ordinario non ancora costituito, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno l’RTI/consorzio ordinario e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno alla capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanzaConsorzi o Associati. In caso di RTI già costituito deve esser prodotto, contestualmente alla documentazione amministrativa, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo modifica della composizione soggettiva in copia autentica del consorzio. Nel caso di raggruppamento/consorzio ordinario devono inoltre essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente e le corrispondenti quote di esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comuneaumento, il ruolo Fornitore sarà cancellato dall'Elenco e potrà presentare una nuova richiesta di mandataria della sub-associazione iscrizione all'Elenco durante i periodi di revisione semestrale dell'Elenco. Non è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla garaammessa la richiesta di accreditamento attraverso più soggetti richiedenti in forma singola, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa raggruppata o consorziata: ogni operatore economico potrà partecipare o in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsualeforma mono soggettiva o raggruppata o consorziata.

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Samples: www.comune.arezzo.it

SOGGETTI AMMESSI. A PARTECIPARE‌ Gli Sono ammessi alla partecipazione alla presente procedura di gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, iscritti e abilitati, entro la data di scadenza del termine di ricezione delle offerte (RdO in modalità “Aperta a tutti”), al Bando “BENI” categoria “BENI - Categoria merceologica: FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITA’, RICERCA E BENI – RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA” del XX.XX. I suddetti soggetti iscritti e abilitati possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare: È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Nel caso Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di RTI/consorzio ordinario non ancora costituitocui all’articolo 45, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. I concorrenti che costituiranno l’RTI/consorzio ordinario presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e contenere l’impegno chec) del Codice, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno alla capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza. In caso di RTI già costituito deve esser prodotto, contestualmente alla documentazione amministrativa, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo possono indicare consorziate esecutrici diverse per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio. Nel caso di raggruppamento/consorzio ordinario devono inoltre essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente e le corrispondenti quote di esecuzioneogni lotto. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Accordo Quadro Triennale Per La

SOGGETTI AMMESSI. A PARTECIPARE‌ Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare È ammessa la partecipazione alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni procedura di cui agli artt. 47 RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) e 48 del Codice. I consorzi di Consorzi di cui all’articolo 4545 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.. Non è ammessa alla procedura l’Impresa che parteci singolarmente e quale componente di un RTI/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa partecipa. La forma di partecipazione (RTI/Consorzio o Impresa singola), nonché la quota di partecipazione, devono pertanto rimanere le stesse per tutti i lotti a cui si intende partecipare I Consorzi ex art 45 comma 2, lettere 2 lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. devono indicare in sede di offertamanifestazione di interesse e contestuale presentazione dell’offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente garapena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia partecipazione di un RTI/Consorzi ordinari ogni componente dovrà attestare il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi possesso dei requisiti di cui all’articolo 45al paragrafo 1 “Premessa” punti a), comma 2, lettere b) e c). Il requisito di cui al punto d) dovrà essere posseduto dalla mandataria (Capogruppo) in misura non inferiore al 60% e da ciascuna mandante in misura non inferiore al 10% fermo restando il possesso dell’intero requisito di cui al citato punto d) da parte del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Nel caso di RTI/consorzio ordinario non ancora costituito, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno l’RTI/consorzio ordinario e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno alla capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanzaRTI nel suo complesso. In caso di RTI già costituito Xxxxxxxx ordinari almeno una delle imprese consorziate deve esser prodottopossedere i requisiti previsti per la mandataria, contestualmente alla documentazione amministrativa, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo mentre ciascuna altra consorziata deve possedere i requisiti previsti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio. Nel caso di raggruppamento/consorzio ordinario devono inoltre essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente e le corrispondenti quote di esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete mandanti fermo restando il possesso dell’intero requisito di cui all’artal citato punto d) da parte del Consorzio nel suo complesso. 45, comma 2 lettIl requisito di cui al punto e) del paragrafo 1 “Premessa” dovrà essere posseduto solo dalla mandataria. Il requisito di cui al punto f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può paragrafo 1 “Premessa” dovrà essere assunto anche posseduto da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsualenel suo complesso.

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Samples: www.poste.it

SOGGETTI AMMESSI. A PARTECIPARE‌ Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono Sono ammessi a partecipare alla gara tutti soggetti di cui all’art. 34 del Codice dei Contratti. In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito RTI), Consorzio ordinario o Gruppo Europeo di Interesse Economico (in seguito GEIE) non ancora costituito/individuato al momento della domanda di partecipazione, questa deve contenere, pena l’esclusione, l’indicazione dell’impresa che sarà designata capogruppo/mandataria e delle mandanti, nonché l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del Codice dei Contratti, e deve essere sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o dal soggetto comunque dotato degli idonei poteri di firma, di tutti i soggetti raggruppandi / consorziandi. L’allegato Mod.1b al presente capitolato costituisce il modello di documento di riferimento per la dichiarazione di impegno per il RTI, Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito/individuato al momento della domanda, contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del Codice dei Contratti. E’ fatto comunque divieto ai concorrenti, a pena esclusione, di partecipare alla procedura in più di un RTI o Consorzio o GEIE, di partecipare alla gara in forma singola individuale, se partecipante anche in RTI o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del CodiceConsorzio o GEIE. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, Consorzi stabili dovranno indicare in sede di offerta, offerta per quali consorziati il consorzio Consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, non possono partecipare alla gara in qualsiasi alcuna altra forma, forma e non possono partecipare alla presente garagara come parti di più di un Consorzio stabile. In caso di violazione sono di tali disposizioni, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Nel caso di RTI/consorzio ordinario non ancora costituito, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno l’RTI/consorzio ordinario e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno alla capogruppo mandato collettivo speciale oltre agli autori della violazione, tutti i soggetti con rappresentanzaessi raggruppati o consorziati e il fatto può costituire reato, ai sensi dell’art. 353 c.p. In caso di RTI partecipazione in RTI, Consorzio o GEIE già costituito al momento della domanda di partecipazione, questa deve esser prodottoessere sottoscritta, contestualmente alla documentazione amministrativapena l’esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanzadal titolare, conferito alla legale rappresentante o soggetto comunque dotato degli idonei poteri di firma, della capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in / mandataria e deve essere presentata copia autentica del consorziomandato conferito. Nel In caso di raggruppamentopartecipazione contemporanea come operatore economico individuale e come parte di RTI, Consorzio o GEIE e/consorzio ordinario devono inoltre essere indicate le quote o come parte di più RTI, Consorzi o GEIE, saranno esclusi i concorrenti rei di detta partecipazione al raggruppamento plurima ed anche i RTI, Consorzi o GEIE dei quali facciano parte tali soggetti. Ogni operatore economico, in qualunque modo o forma si presenti (concorrente singolo, raggruppato o consorziato), deve dichiarare e poter comprovare individualmente il possesso dei requisiti di ciascun componente ordine generale e le corrispondenti quote l’assenza delle cause di esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete esclusione di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) 38 del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei Codice dei Contratti e il possesso dei requisiti di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio idoneità professionale di cui all’art. 4539 del predetto Codice. E’ pertanto posto il divieto di partecipazione disgiunta di imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (cfr. art. 38, comma 1, lettlettera m−quater del Codice dei Contratti). b), cI partecipanti devono dimostrare la propria situazione giuridica mediante il modello di dichiarazioni (allegato “A”) ovvero e/o eventuale altra documentazione da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti allegare alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote domanda di partecipazione. Ai Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa D.P.R. 445/2000 e quindi accompagnate da fotocopia semplice di un documento di identità in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsualexxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

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Samples: www.fincalabra.it

SOGGETTI AMMESSI. A PARTECIPARE‌ Gli Sono ammessi a partecipare alla gara, tutti i soggetti previsti dall'art. 34 del D. Lgs. 163/06. Sono altresì ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economicieconomici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dall'art. 47 del D.Lgs. 163/O6 e dalle relative disposizioni di settore. Non sono ammessi a partecipare gli operatori che si trovino in una delle condizioni ostative previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06 o dalle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici, né gli operatori che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche stabiliti in altri Stati membridi fatto, possono se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Il soggetto partecipante ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, con le modalità previste al punto 14 del presente bando. E' fatto divieto agli operatori di partecipare alla presente gara in forma singola più di un raggruppamento temporaneo o associataconsorzio ordinario di concorrenti, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti ovvero di partecipare alla gara anche in forma associata si applicano le disposizioni individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di cui agli artt. 47 e 48 del Codiceconcorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45all'art. 34, comma 21, lettere lett. b) e c) del Codice D.Lgs. 163/06, sono tenuti ad a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente medesima gara. In caso di violazione sono violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso . E' consentita la presentazione di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45all'art. 34, comma 2, lettere bd) e ced e) del CodiceD.Lgs. 163/06, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Nel caso di RTI/consorzio ordinario anche se non ancora costituitocostituiti. In tal caso, l’offerta deve l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno l’RTI/consorzio ordinario i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, e contenere l’impegno l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno alla capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanzarappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà la Convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti. In caso di RTI già costituito deve esser prodotto, contestualmente alla documentazione amministrativa, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo per atto pubblico I concorrenti riuniti in raggruppamento o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio. Nel caso di raggruppamento/consorzio ordinario devono inoltre essere indicate dovranno eseguire le quote prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente o consorzio ordinario. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dai commi 18 e le corrispondenti quote di esecuzione19, dell'art. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art37 del D.Lgs. 45163/06, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di imprese concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo sede di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsualeofferta.

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SOGGETTI AMMESSI. A PARTECIPARE‌ Gli operatori economiciI soggetti appresso elencati: - società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD); - enti di promozione sportiva (EPS); - associazioni di discipline sportive associate (DSA); - federazioni sportive nazionali (FSN); - i soggetti diversi da quelli di cui ai precedenti punti, ai sensi dell’art.7 lett c del Regolamento per la gestione degli impianti Comunali; - di non avere liti pendenti o situazioni debitorie per le quali non sia stato concordato con l’Amministrazione comunale o Sue Società Partecipate un piano di rientro rispettato fino al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione alle procedure di affidamento degli impianti sportivi e il non aver ricevuto diffide da parte dell’Amministrazione comunale per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere; - di non essersi resi colpevoli di negligenza o inadempienza, debitamente accertata, nell’esecuzione di prestazione di servizi a favore di enti pubblici e/o soggetti privati ed in particolare, che non ha assicurato la buona esecuzione contrattuale nell’esercizio di attività o di servizi affidati in precedenza; - di essere a conoscenza e di applicare per quanto di competenza le norme e gli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro con particolare riferimento al d.lgs. n. 81/2008 e s. m. i.; - di presentare, se concessionaria, le polizze assicurative previste dallo schema di concessione; - che nei confronti dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, anche stabiliti cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del presente avviso, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in altri Stati membrigiudicato, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 45 444 del CodiceCodice di Procedura Penale, purché per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale o per delitti finanziari; - di aver preso visione e di accettare integralmente le prescrizioni dell’avviso di selezione e dello schema di concessione, di aver preso conoscenza della consistenza dell’impianto in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articolioggetto, delle sue dotazioni e impianti tecnici; - di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte, bolli, tasse e spese) relativi alla sottoscrizione della concessione saranno totalmente a carico del soggetto risultato affidatario. Ai soggetti costituiti - di non trovarsi in forma associata si applicano le disposizioni alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure selettive di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi al Codice degli Appalti; - di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offertanon aver ricevuto diffide da parte dell'Amministrazione, per quali consorziati il consorzio concorrecomportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso - di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso avere una sede o di inosservanza impegnarsi ad attivarla sul territorio di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Nel caso di RTI/consorzio ordinario non ancora costituito, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno l’RTI/consorzio ordinario e contenere l’impegno cheNettuno, in caso di aggiudicazione affidamento; - di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria o nei cui riguardi sia. incorso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; - di possedere adeguata capacità tecnica nella gestione di impianti sportivi per aver gestito impianti o per esserne stato utilizzatore per attività sportive in modo continuato, non occasionale o legate unicamente ad eventi; - di aver preso esatta cognizione della gara, gli stessi operatori conferiranno natura della gara e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla gestione del presente bando; - di essere in grado di avviare la gestione entro il mese successivo alla capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza. In caso data di RTI già costituito deve esser prodotto, contestualmente alla documentazione amministrativa, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio. Nel caso di raggruppamento/consorzio ordinario devono inoltre essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente e le corrispondenti quote di esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsualeaggiudicazione.

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Samples: Avviso Di Selezione Pubblica Per L’affidamento in Concessione Della Gestione Dell’ Impianto Sportivo Di Proprietà’ Del Comune Di Nettuno