Common use of SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Clause in Contracts

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lotto, in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all’art.65, co.2, lett.g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, co.2, lett. b), c), d). L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara‌ Gara Europea a Procedura Aperta Per Il Progetto “Potenziamento Del Sistema Di Sicurezza Per La Protezione Dei Dati Sanitari Dell’aorn Cardarelli” DGRC N. 354 Del 19.06.2023 Por Campania Fesr 2014 – 2020 Asse 2 Obiettivo Specifico 2.2 Azione 2.2.1 Cup: F66g23000300002

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 47 e 68 48 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 6545, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa ; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dal singolo lotto sia il consorzio sia il consorziato; in una delle forme caso di seguito indicate inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è escluso nel tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dal singolo lotto sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza ditale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare per lotti diversi nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziati esecutori diversi per ogni lotto. I medesimi consorziati esecutori e gli operatori economici siano imputabili raggruppati possono partecipare ad un unico centro decisionale a cagione altri lotti da soli o in raggruppamento temporaneo di accordi intercorsi imprese/consorzi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici operatori. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lotto, in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all’art.65all’art. 45, co.2, lett.gcomma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, co.2, lett. b), c), d). L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 47 e 68 48 del Codice. I consorzi È vietato ai concorrenti di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa partecipare al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione lotto” in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retistiimprese di rete); − partecipazione sia . È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione concorrenti, di retisti sia partecipare anche in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto”] in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lottogara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; − partecipazione a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di un violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che ha sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. Qualora il consorziato designato un consorziato esecutore il qualesia, a sua volta, partecipa un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in una sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. Nel In caso venga accertato quanto sopradi violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale. Il concorrente che intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI, si provvede sempre nella medesima composizione, pena l’esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono indicare consorziati esecutori diversi, ma questi ultimi non possono partecipare in altra forma ad informare gli operatori economici coinvolti altri lotti pena la loro esclusione e quella del consorzio da tutti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattualilotti. Le aggregazioni di retisti di cui all’art.65all’articolo 45, co.2, lett.gcomma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, co.2, lett. b), c), d). L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 all’articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) i raggruppamenti sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorrecostituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. Il concorrente che partecipa al singolo lotto alla gara in una delle forme di seguito indicate indicate, è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − ) • partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − individuale • partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lottogara, in forma singola o associata; − associata • partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all’art.65all’articolo 65, co.2, lett.gcomma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, co.2, lett. b), c), d). L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associataassociata purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. I consorzi È vietato ai concorrenti di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia . È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione concorrenti, di retisti sia partecipare anche in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali all9aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lotto, in forma singola o associata. I consorzi di cui all9articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; − partecipazione a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all9articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all9articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, indicare a loro volta, a cascata, un consorzio che ha altro soggetto per l9esecuzione. Qualora il consorziato designato un consorziato esecutore il qualesia, a sua volta, partecipa un consorzio di cui all9articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch9esso a indicare, in una sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. Nel In caso venga accertato quanto sopra, di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattualiapplica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni di retisti di cui all’art.65all9art. 45, co.2, lett.gcomma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, co.2, lett. b), c), d). L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 6545, comma 2, lettere b) e c) ), sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lotto, in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all’art.65all’art. 45, co.2, lett.gcomma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Ad - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può partecipare essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 6545, co.2comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), d)tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. L’impresa 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo RTI purché non rivesta la qualità di imprese mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: Accordo Quadro Inerente Gli Interventi Di Efficientamento Energetico E Miglioramento Sismico, Ai Sensi Del d.l. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) Degli Alloggi Del Patrimonio Edilizio Di Proprieta’ O in Gestione Ad Acer Bologna

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici invitati possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. I consorzi In particolare: - ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti partecipare alla stessa gara: − partecipazione gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retistiimprese di rete); − partecipazione sia - ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale: − partecipazione sia ; - ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in aggregazione sede di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lottoquali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma, alla presente gara. Nel In caso venga accertato quanto sopradi violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; - ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possonoin fase di esecuzione, entro 5 giorniun’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, dimostrare salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la circostanza modifica soggettiva non ha influito sulla garasia finalizzata ad eludere, né è idonea a incidere sulla capacità in tale sede, la mancanza di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni un requisito di retisti partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata; - le reti di imprese di cui all’art.65all’art. 45, co.2, lett.gcomma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, co.2, lett. b), c), d). L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici possono Sono invitati a partecipare alla a ciascuno dei tre Lotti della presente gara procedura gli Organismi Accreditati al Registro Unico Cittadino (RUC) nell’area Adulti Stranieri e Nomadi, nel rispetto del D. Lgs 117/2017, in forma singola o associataquanto aventi tra i loro fini istituzionali quello di operare nel settore dei servizi sociali ricompresi nell’allegato IX del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016 e smi. purché in possesso dei requisiti prescritti successivamente. Si allega al presente atto copia dell’elenco RUC in pubblicazione sul sito di Roma Capitale. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65In particolare: - ai sensi dell'art. 48, comma 2 7 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi Codice, è vietato ai concorrenti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti partecipare alla stessa gara: − partecipazione gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retistiimprese di rete); − partecipazione sia - ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale; - ai sensi dell'art. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione48, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lotto, in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti comma 7 del Codice i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti consorzi di cui all’art.65all’art. 45, co.2comma 2, lett.glettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale; - ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata; - le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, co.2, lett. b), c), d). L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: www.comune.roma.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara al singolo lotto in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. I consorzi Si precisa altresì che ai Consorzi ordinari, di cui agli articoli 65all’art. 45, comma 2 2, lettera e) del Codice, giusta deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non si applicano il comma 8 dell’art. 48 del Codice, nella parte in cui si prevede l’impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48. I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare indicare, nella Domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio Consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al presente lotto. I consorzi In caso di violazione sono esclusi dal singolo lotto sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. In alternativa i Consorzi di cui all’articolo 6545, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per quali consorziati l’esecuzione. Qualora il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lotto, in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha consorziato designato un consorziato esecutore il qualesia, a sua volta, partecipa un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in una sede di offerta (nell’Allegato A “Domanda di partecipazione e dichiarazione unica”), i consorziati per i quali concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma. Nel , al medesimo lotto; in caso venga accertato quanto sopra, di violazione sono esclusi dal singolo lotto sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattualiapplica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni Aggregazioni di retisti di cui all’art.65all’art. 45, co.2comma 2, lett.glettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti Raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, co.2, lett. b), c), d). L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associataassociata purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65all’articolo 45, comma 2 2, lettera b) e c) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente. I In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice xxxxxx.Xx alternativa i consorzi di cui all’articolo 6545, comma 2, lettere b) e lettera c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. Qualora il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lotto, in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha consorziato designato un consorziato esecutore il qualesia, a sua volta, partecipa un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in una sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. Nel In caso venga accertato quanto sopra, di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattualiapplica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni di retisti di cui all’art.65all’articolo 45, co.2, lett.gcomma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: Ad a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’xxxxxxx.Xx ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può partecipare essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 65all’articolo 45, co.2comma 1, lett. lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), d)tale organo assumerà la veste di mandatario della sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: serravalle.portaleamministrazionetrasparente.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. I consorzi In particolare: - ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti partecipare alla stessa gara: − partecipazione gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia imprese di rete) a pena di esclusione dei raggruppamenti/consorzi/aggregazioni cui lo stesso concorrente partecipa. - ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale: − partecipazione sia in individuale a pena di esclusione del concorrente medesimo e del raggruppamento/consorzio aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle cui lo stesso concorrente partecipa; le imprese retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lottogara, in forma singola o associata; − partecipazione - ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; - ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art.48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata; - nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio che ha designato per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un consorziato esecutore il qualealtro soggetto per l’esecuzione; qualora la consorziata designata sia, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all’art.65, co.2, lett.g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65all’articolo 45, co.2comma 2, lett. lettere b), ) e c), d). L’impresa quest’ultimo indicherà in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.gara la consorziata esecutrice;

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Samples: www.eurspa.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi a partecipare i seguenti operatori economici: • Società, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali riconosciuti dal CONI (se Federazione sportiva o Ente di promozione sportiva) o affiliati alla competente Federazione sportiva o Ente di promozione sportiva riconosciuti e/o affiliati al CONI o al CIP (se Società o Associazione sportiva dilettantistica), ai sensi dell’art. 90, comma 25, della legge n. 289/2002; • Associazioni regolarmente costituite il cui statuto preveda il perseguimento di finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare; • Gli operatori economici economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. I servizi dovranno essere realizzati direttamente dall’appaltatore oppure mediante imprese controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. I consorzi È vietato ai concorrenti di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti partecipare alla stessa gara: − partecipazione gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguoprosieguo anche, aggregazione di retistiimprese di rete); − partecipazione sia . È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione concorrenti, di retisti sia partecipare anche in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lottogara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il qualea questi ultimi è vietato partecipare, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma, alla presente. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso venga accertato quanto sopradi consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Al consorzio d’imprese, già costituto, si provvede ad informare applicano le regole previste per i R.T.I., inoltre gli stessi: - devono indicare le imprese consorziate esecutrici dei servizi; - il legale rappresentante del consorzio e di ciascuna delle imprese consorziate devono fornire le dichiarazioni previste, compilando e sottoscrivendo l’apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del Codice anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici coinvolti che costituiranno i quali possonoraggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, entro 5 giorniin caso di aggiudicazione della gara, dimostrare che gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall’art. 48 commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza del divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la circostanza nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto di concessione. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha influito sulla garaeffetto nei confronti della stazione appaltante. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, né è idonea a incidere sulla capacità anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di rispettare gli obblighi contrattualiqualsiasi natura dipendenti dalla concessione, anche dopo la stipula del contratto, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. Ai sensi dell’art. 48 comma 14 del Codice le disposizioni inerenti i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari, trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f). Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di retisti rete di cui all’art.65all’art. 45, co.2, lett.gcomma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, co.2, lett. b), c), d). L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Applicato

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Sono ammesse a partecipare alla gara Imprese di assicurazioni italiane e Rappresentanze generali di Imprese di assicurazioni straniere, direttamente a mezzo delle proprie Direzioni Generali oppure mediante Agenzie. Le Agenzie dovranno essere munite di procura speciale esclusiva rilasciata dalle Direzioni generali delle singole Imprese di assicurazioni oppure dovranno essere autorizzate alla partecipazione, in nome e per conto dell'Impresa di assicurazioni, in forza di specifica deliberazione del Consiglio di amministrazione della Compagnia stessa. La procura o la deliberazione dovranno prevedere l'esclusiva ad un'unica Agenzia in relazione alla presente gara. Nel caso di compagnia di assicurazione appartenente ad altri stati membri dell'Unione Europea devono sussistere le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 Dlgs. 2O9/2OO5 e ss.mm.ii.) o in regime di libera prestazione ai servizi (art. 24 Dlgs. 2O9/2OO5 e ss.mm.ii.) nel territorio dello Stato. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. I consorzi È vietato ai concorrenti di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti partecipare alla stessa gara: − partecipazione gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia . È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione concorrenti, di retisti sia partecipare anche in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lottogara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; − partecipazione a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un consorzio che ha altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato un consorziato esecutore il qualesia, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all’art.65, co.2, lett.g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65all'articolo 45 comma 2, co.2, lett. b), c), d). L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.lettera

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Samples: www.padovanet.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni di seguito richiamate. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 6545, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. Il concorrente che partecipa al singolo lotto In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in una delle forme caso di seguito indicate è escluso nel inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in cui gara la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici consorziata esecutrice. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lotto, in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all’art.65all’art. 45, co.2, lett.gcomma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Ad • nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; • nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; • nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può partecipare essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 6545, co.2comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), d)tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. L’impresa 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo RTI purché non rivesta la qualità di imprese mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. I consorzi È vietato ai concorrenti di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione “Aggregazione di retistiimprese di rete”); − partecipazione sia . I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in raggruppamento o consorzio ordinario sede di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lottoquali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in forma singola o associataqualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; − partecipazione in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un consorzio che ha altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato un consorziato esecutore il qualesia, a sua volta, partecipa un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in una sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. Nel In caso venga accertato quanto sopra, di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattualiapplica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di retisti rete di cui all’art.65all’art. 45, co.2comma 2, lett.g) lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, co.2, lett. b), c), d). L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano , secondo le disposizioni dell’art. 45 del CODICE, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Sono ammessi a presentare offerta anche raggruppamenti di operatori economici costituiti da soggetti - tutti iscritti alla piattaforma Tuttogare- appositamente e temporaneamente raggruppati secondo la normativa vigente. • Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, di cui agli articoli 67 all’art. 45, comma 2 lett. d) del Codice • Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2 lettera e) del Codice dovrà essere presentata dichiarazione di impegno, ai sensi dell’art. 48, comma 12 e 68 13 del Codice, sottoscritto da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi (da indicare espressamente), qualificato come soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e dei mandanti; tale dichiarazione dovrà essere comprensiva dell’indicazione delle parti del servizio (espresse anche in percentuali) che saranno eseguite da ciascun soggetto che si costituirà in raggruppamento o consorzio. La dichiarazione di impegno di cui al presente punto dovrà essere presentata, a pena di esclusione, da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio ordinario. Il mandato e l’atto costitutivo dovranno essere presentati dal soggetto mandatario. • Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2 lett. d) del Codice • Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2 lettera e) del Codice dovrà essere presentato mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio, qualificato come soggetto mandatario, il quale, in nome e per conto proprio e dei mandanti, stipulerà il contratto, che dovrà indicare le parti del servizio (espresse anche in percentuali) che saranno eseguite da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento o consorzio. I consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, dovranno, altresì, a pena d’esclusione, produrre l’atto costitutivo. I consorzi di cui agli articoli 65all’art. 45, comma 2 c. 2, lett. b) e c), del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati CODICE sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. I In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del Codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 65all’art. 45, comma c. 2, lettere lett. b) e c), del CODICE, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) sono tenuti ad indicare per quali consorziati e c), del CODICE, il consorzio concorreindicherà in gara la consorziata esecutrice. Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lotto, in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all’art.65all’art. 45, co.2c. 2, lett.g) lett. f), del CodiceCODICE, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, co.2, lett. b), c), d). L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. I consorzi In particolare: - ai sensi dell’art.48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti partecipare alla stessa gara: − partecipazione gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia imprese di rete) a pena di esclusione dei raggruppamenti/consorzi/aggregazioni cui lo stesso concorrente partecipa. - ai sensi dell’art.48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale: − partecipazione sia in individuale a pena di esclusione del concorrente medesimo e del raggruppamento/consorzio aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle cui lo stesso concorrente partecipa; le imprese retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lottogara, in forma singola o associata; − partecipazione - ai sensi dell’art.48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; - ai consorzi di cui all’art.45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art.48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata; - nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio che ha designato per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un consorziato esecutore il qualealtro soggetto per l’esecuzione; qualora la consorziata designata sia, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti un consorzio di cui all’art.65all’articolo 45, co.2comma 2, lett.glettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice; - le reti di imprese di cui all’art.45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, co.2, lett. b), c), d). L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: www.eurspa.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associataassociata purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65all’articolo 45, comma 2 2, lettera b) e c) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente. I In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice xxxxxx.Xx alternativa i consorzi di cui all’articolo 6545, comma 2, lettere b) e lettera c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. Qualora il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lotto, in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha consorziato designato un consorziato esecutore il qualesia, a sua volta, partecipa un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in una sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. Nel In caso venga accertato quanto sopra, di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattualiapplica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni di retisti di cui all’art.65all’articolo 45, co.2, lett.gcomma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: Ad a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può partecipare essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 65all’articolo 45, co.2comma 1, lett. lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), d)tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: serravalle.portaleamministrazionetrasparente.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici di cui all’articolo 3, lettera p) del Codice possono partecipare alla presente gara presentare manifestazione di interesse, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’articolo 45 del D. Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Sono ammessi anche gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’articolo 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 47 e 68 48 del Codice. I consorzi Sarà vietato ai concorrenti di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti partecipare alla stessa gara: − partecipazione gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia . Sarà vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione concorrenti, di retisti sia partecipare anche in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle Sarà vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono all’aggregazione potranno presentare offerta, per la medesima gara al singolo lottogara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice saranno tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; − partecipazione a questi ultimi sarà vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Città Metropolitana di Cagliari Sarà vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un consorzio che ha altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato un consorziato esecutore il qualesia, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopraun consorzio di cui all’articolo 45, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti comma 2, lettera c), quest’ultimo indicherà i consorziati per i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattualiconcorre. Le aggregazioni di retisti di cui all’art.65all’articolo 45, co.2, lett.gcomma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, co.2, lett. b), c), d). L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: www.comune.assemini.ca.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.lgs. 50/2016 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”, paragrafo VII “Verifica e validazione della progettazione”, tenendo conto dell’importo lavori dei singoli interventi compresi all’interno del lotto unico, possono partecipare alla presente gara partecipare, in forma singola o associata, i seguenti soggetti: • Organismi di controllo di tipo A o di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008 per le attività di verifica della progettazione delle opere; • Soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008, specifico per le attività di verifica della progettazione delle opere. Secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità, Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»: - l’organismo di ispezione di tipo A deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non deve far parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità; - l’organismo di ispezione di tipo C è una struttura che può essere incardinata nell’ambito di organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione; tuttavia, deve disporre, all’interno dell’organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività; la progettazione e l’ispezione dello stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di Tipo C, non devono essere eseguite dalla stessa persona. L’accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 deve essere rilasciato per il settore “Costruzioni edili e delle opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica” per la tipologia ispettiva “Ispezioni sulla progettazione delle opere”. Non saranno considerati soddisfacenti ai fini della partecipazione alla gara accreditamenti limitati a uno o più segmenti tematici o disciplinari (ad esempio accreditamenti limitati al controllo della stabilità o solidità strutturale ovvero al controllo degli impianti elettrici o meccanici), ancorché afferenti al comparto delle costruzioni. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. I consorzi È vietato ai concorrenti di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti partecipare alla stessa gara: − partecipazione gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retistirete); − partecipazione sia . È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione concorrenti, di retisti sia partecipare anche in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti all’aggregazione, le quali alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lottogara, in forma singola o associata. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; − partecipazione a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un consorzio che ha altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato un consorziato esecutore il qualesia, a sua volta, partecipa un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattualigara il consorziato esecutore. Le aggregazioni di retisti rete (rete di cui all’art.65imprese, co.2, lett.grete di professionisti o rete mista) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, co.2, lett. b), c), d). L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici possono Trattandosi di una procedura di affidamento di un servizio di ingegneria e architettura, sono ammessi a partecipare alla presente gara in forma singola o associatastessa i soggetti indicati all’art. 66 del Codice degli Appalti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del CodiceCodice degli Appalti. I consorzi di cui agli articoli 6566, comma 2 1, lett. g) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa al singolo lotto alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso dalla procedura nel caso in cui la stazione appaltante Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, ovvero: - partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)concorrenti; X.xx Monforte – 00000 Xxxxxx – Tel. 02/0000000 – Fax mail: 06/00000000 e-mail: xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx posta certificata: xxx_Xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx - partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − ; - partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione esclu- sione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono pos- sono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lottogara, in forma singola o associata; - partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede la Stazione Appaltante provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti coinvolti, i quali possono, entro 5 7 giorni, dimostrare che la circostanza cir- costanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all’art.65, co.2, lett.g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei tempora- nei in quanto compatibile. In compatibile e, in particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in pos- sesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di que- sti; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qua- lora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligato- riamente far parte di questi; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresen- tanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle re- lative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare indivi- duata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma co- mune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’arti- colo 66, comma 1, lettera g), del Codice. X.xx Monforte – 00000 Xxxxxx – Tel. 02/0000000 – Fax mail: 06/00000000 e-mail: xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx posta certificata: xxx_Xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx Come previsto dalle NTC 2018 con riferimento alle prove di caratterizzazione meccanica dei materiali, il prelievo dei campioni in cantiere (comprensivo dei ripristini strutturali e delle finiture) e la successiva esecuzione delle prove di laboratorio, dovranno essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’art. 6559 del D.P.R. 380/2001: l’esecuzione di tale prestazione può essere eseguita dal concorrente stesso, co.2qualora il laboratorio qua- lificato ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001 sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, lettovvero può essere subappaltata ai sensi dell’art. b)119 del Codice degli Ap- palti. Resta inteso che, c)con riguardo a tali prestazioni, d)è ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all’art. L’impresa 65 del Codice. Sono inoltre ammessi i soggetti di cui all’art. 65 del Codice per l’espletamento delle attività di indagini archeologiche e geologiche, laddove l’operatore economico intenda inserire nella struttura operativa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo maniera stabile i soggetti esecutori di imprese dette presta- zioni e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsualelimitatamente alla sola esecuzione delle stesse.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. I consorzi È vietato ai concorrenti di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa partecipare al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retistiimprese di rete); − partecipazione sia . È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione concorrenti, di retisti sia partecipare anche in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazioneI consorzi di cui all’articolo 45, le quali possono presentare comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per la medesima gara quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata; − partecipazione ). I Consorzi di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese, rispettando il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità limite di rispettare gli obblighi contrattualipartecipazione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di retisti rete di cui all’art.65all’art. 45, co.2, lett.gcomma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, co.2, lett. b), c), d). L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici possono Possono partecipare alla a ciascun lotto della la presente procedura di gara tutti gli Organismi aventi tra i loro fini istituzionali quello di operare nel settore dei servizi sociali ricompresi nell’allegato IX del Codice purché in forma singola o associatapossesso anche dei requisiti prescritti successivamente. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65In particolare: - ai sensi dell'art. 48, comma 2 7 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi Codice, è vietato ai concorrenti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti partecipare alla stessa gara: − partecipazione gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retistiimprese di rete); − partecipazione sia - ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale; - ai sensi dell'art. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione48, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lotto, in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti comma 7 del Codice i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti consorzi di cui all’art.65all’art. 45, co.2comma 2, lett.glettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale; - ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata; - le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, co.2, lett. b), c), d). L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. I consorzi PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DELLE VERIFICHE IN LOCO (ON THE SPOT) DI COMPETENZA DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA ENI CBC MED 2014-2020 – CIG: 9834699A59 Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM del 18/9/2013, in caso di cui agli articoli 65anomalie comportamentali, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorrepossono essere indizio di fenomeno anticoncorrenziali, la Centrale regionale procederà a segnalare alle Autorità tali fenomeni. La delibera è consultabile all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxXXX/xxxxxxxx- news/Delibera_e_Vademecum.pdf I consorzi di cui all’articolo 6545, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa ; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in una delle forme caso di seguito indicate inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera c) del Codice possono eseguire la prestazione con la propria struttura. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è escluso nel tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che la consorziata; in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza caso di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione inosservanza di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in più tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. Le aggregazioni di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici retisti aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lotto, in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all’art.65all’art. 45, co.2, lett.gcomma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, co.2, lett. b), c), d). L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici I Concorrenti, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. I consorzi • è vietato ai Concorrenti di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa partecipare al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione Lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti Concorrenti o aggregazione di operatori economici imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retistiimprese di rete); − partecipazione sia • è vietato al Concorrente che partecipa al singolo Lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia Concorrenti, di partecipare anche in forma individuale: − partecipazione sia ; • è vietato al Concorrente che partecipa al singolo Lotto in aggregazione di retisti sia imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle Le imprese retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lottogara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il qualea questi ultimi è vietato partecipare, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma, al singolo Lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso venga accertato quanto sopradi consorzi di cui all’articolo 45, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, entro 5 giornia loro volta, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla garaa cascata, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattualiindicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di retisti rete di cui all’art.65all’art. 45, co.2, lett.gcomma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, co.2, lett. b), c), d). L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: www.ramspa.it:443

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile. Il concorrente che partecipa al singolo lotto alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lottogara, in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 dieci giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all’art.65, co.2, lett.g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, co.2, lett. b), c), d). L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: www.polimi.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. I consorzi È vietato ai concorrenti di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi partecipare alla gara [in caso di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa al suddivisione dell’appalto in lotti distinti sostituire “gara” con “singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione lotto”] in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retistiimprese di rete); − partecipazione sia . È vietato al concorrente, che partecipa alla gara [in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti sostituire “alla gara” con “al singolo lotto”] in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione concorrenti, di retisti sia partecipare anche in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle È vietato al concorrente, che partecipa alla gara [in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti sostituire “alla gara” con “al singolo lotto”]in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lottogara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il qualea questi ultimi è vietato partecipare, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma, alla presente gara [in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti sostituire “gara” con “singolo lotto”]. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso venga accertato quanto sopradi consorzi di cui all’articolo 45, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, entro 5 giornia loro volta, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla garaa cascata, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattualiindicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di retisti rete di cui all’art.65all’art. 45, co.2, lett.gcomma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, co.2, lett. b), c), d). L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 5.1. Operatori economici che intendono partecipare in forma singola o associata Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara Gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui agli articoli 65all'articolo 45, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. I consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice potranno eseguire le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 6545, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per quali consorziati il l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio concorredi cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in Gara la consorziata esecutrice. Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme E' consentita la presentazione di seguito indicate è escluso nel offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali l'offerta deve essere sottoscritta da far ritenere che le offerte degli tutti gli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo che costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzio ordinario i consorzi ordinari di concorrenti o aggregazione e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici aderenti al conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − in nome e per conto proprio e dei mandanti. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell’art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Le previsioni di cui ai predetti commi 17 e 18 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara. Le previsioni di cui ai commi 17 e 18 dell’art. 48 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e). L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di retisti sia in forma individualeaffidamento relative al medesimo appalto. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazioneAi fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lotto, in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possonodevono conferire, entro 5 giornicon un unico atto, dimostrare che mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la circostanza sua revoca per giusta causa non ha influito sulla effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 dell’art. 48 del Codice al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Il conferimento del mandato è obbligatorio solo per il concorrente aggiudicatario della gara. Ai fini della partecipazione alla stessa è invece sufficiente la dichiarazione di impegno a conferire il medesimo, né è idonea a incidere sulla capacità in caso di rispettare gli obblighi contrattualiaggiudicazione. Le aggregazioni di retisti disposizioni di cui all’art.65al presente articolo trovano applicazione, co.2, lett.g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 65all'articolo 45, co.2comma 2, lett. blettera f); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), d)sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA. L’impresa in concordato preventivo Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di imprese mandato non determina di per sè organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsualedegli oneri sociali.

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 47 e 68 48 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65all’articolo 45, comma 2 2, lettera b) e c) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. I In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all’articolo 6545, comma 2, lettere b) e lettera c) sono tenuti ad del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per quali consorziati l’esecuzione. Qualora il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lotto, in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha consorziato designato un consorziato esecutore il qualesia, a sua volta, partecipa un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in una sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. Nel In caso venga accertato quanto sopra, di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattualiapplica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni di retisti di cui all’art.65all’articolo 45, co.2, lett.gcomma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: Ad • nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; • nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; • nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può partecipare essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 65all’articolo 45, co.2comma 1, lett. lettera b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), d)tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. I consorzi È vietato ai concorrenti di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia . È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione concorrenti, di retisti sia partecipare anche in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali all9aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lotto, in forma singola o associata. I consorzi di cui all9articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; − partecipazione a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all9articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all9articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, indicare a loro volta, a cascata, un consorzio che ha altro soggetto per l9esecuzione. Qualora il consorziato designato un consorziato esecutore il qualesia, a sua volta, partecipa un consorzio di cui all9articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch9esso a indicare, in una sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. Nel In caso venga accertato quanto sopra, di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattualiapplica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni di retisti di cui all’art.65all9art. 45, co.2, lett.gcomma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, co.2, lett. b), c), d). L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 6545, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. Il concorrente che partecipa al singolo lotto In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in una delle forme caso di seguito indicate è escluso nel inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso in di consorzi di cui la stazione appaltante accerti la sussistenza all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici cui all’art. 45, c. 2, lett c), quest’ultimo indica i consorziati per i quali concorre. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lotto, in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all’art.65all’art. 45, co.2, lett.gcomma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Ad • nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; • nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; • nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può partecipare essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 6545, co.2comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), d)tale organo assumerà la veste di mandatario della sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. L’impresa 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, come novellato dall’art. 2, L. 55/2019, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo RTI purché non rivesta la qualità di imprese mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14/2019 il riferimento all’art. 186-bis comma 6 del regio Decreto 16/03/1942, deve intendersi effettuato all’articolo 95 del decreto legislativo 14/2019.

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. I consorzi La partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate e/o ai soggetti autorizzati all’esercizio delle assicurazioni, unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali, Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture per le quali le rispettive Società di assicurazione (anche attraverso una procura rilasciata alla medesima) intendono concorrere. Non sono ammesse offerte presentate dai soggetti di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni sopra tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare broker. AVVERTENZA - RAPPRESENTANZA GENERALE LLOYD’S ITALIA In caso di offerta presentata e sottoscritta da parte del Rappresentante Generale per quali consorziati l’Italia dei Lloyd’s of London (o da suo procuratore come da procura allegata digitalmente in copia autenticata alla risposta di qualifica) dovranno essere specificati, per ogni lotto e/o per ogni singolo contratto oggetto di offerta: - denominazione, sede legale, domicilio fiscale della Rappresentanza Generale, P.IVA, nominativo del legale rappresentante; - numero e/o denominazione e indirizzo del Sindacato sottoscrittore (e/o dei sindacati sottoscrittori con indicazione delle quote di partecipazione al rischio); - nominativo del legale rappresentante del sindacato e/o dei sindacati sottoscrittori; - nominativo del soggetto giuridico autorizzato e incaricato dalla Rappresentanza Generale (per conto dei sottoscrittori) di gestire in Italia il consorzio concorrecontratto oggetto di offerta - e i sinistri - in caso di aggiudicazione (denominazione, sede legale, domicilio fiscale, P,iva, legale rappresentante, soggetto responsabile dell’esecuzione del contratto nei confronti della stazione appaltante). I consorzi (N.B. qualora il soggetto gestore del contratto e il gestore dei sinistri non coincidano andranno indicati entrambi i soggetti con tutte le specifiche richieste di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti sopra). È vietato ai concorrenti di partecipare ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa al ogni singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retistiimprese di rete); − partecipazione sia . È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia concorrenti, di partecipare anche in forma individuale: − partecipazione sia individuale o in altro raggruppamento o consorzio. È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di retisti sia imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle Le imprese retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lottogara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il qualea questi ultimi è vietato partecipare, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso venga accertato quanto sopradi consorzi di cui all’articolo 45, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, entro 5 giornia loro volta, dimostrare a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. I concorrenti che la circostanza non ha influito sulla garapresentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I concorrenti potranno formulare offerta per uno o più lotti, né è idonea a incidere sulla capacità e potranno essere aggiudicatari di rispettare gli obblighi contrattualiuno o più lotti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di retisti rete di cui all’art.65all’art. 45, co.2, lett.gcomma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, co.2, lett. b), c), d). L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 6545, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. Il concorrente che partecipa al singolo lotto In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in una delle forme caso di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza inosservanza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non tale divieto si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazionel'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le quali consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono presentare offertaeseguire le prestazioni con la propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per la medesima gara al singolo lotto, in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha l’esecuzione. Qualora il consorziato designato un consorziato esecutore il qualesia, a sua volta, partecipa un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in una sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. Nel In caso venga accertato quanto sopra, di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattualiapplica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni di retisti di cui all’art.65all’art. 45, co.2, lett.gcomma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, co.2, lett. b), c), d). L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. I consorzi Il concorrente che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la medesima composizione, pena l’esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui agli articoli 65il soggetto partecipa. Fermo restando l’obbligo dei Raggruppamenti/Consorzi ordinari, comma 2 in caso di partecipazione a più lotti, di presentarsi, a pena di esclusione, nella medesima composizione, le imprese raggruppate / consorziate / raggruppande / consorziande potranno assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell’oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara. In tal caso, a Sistema, il concorrente dovrà inserire al passo 1 denominato “Forma di partecipazione” il ruolo assunto dalla singola impresa facente parte del Codice che intendono eseguire RTI/Consorzio ordinario (mandante/mandataria/consorziata), le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare quote percentuali di ripartizione dell’oggetto contrattuale e le attività svolte per quali consorziati il consorzio concorreun lotto a scelta tra quelli a cui si intende partecipare. I consorzi Consorzi di cui all’articolo 6545, comma 2, lettere b) e c), del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Tale vincolo (c.d. “Blocco degli RTI”) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorrenon si applica relativamente al Lotto 1. Il concorrente Pertanto, una impresa (es. A) che partecipa al singolo lotto partecipi in una delle forme di seguito indicate è escluso RTI con altre imprese (es. B e C) nel caso intenda partecipare a tutti i lotti da 7 a 11 dovrà mantenere sempre la medesima composizione secondo le regole sopra descritte. Qualora invece la stessa impresa A del predetto RTI intenda partecipare anche al Lotto 1 oltre che ai Lotti da 7 a 11 può farlo sia in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere forma singola che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in più di un imprese differenti rispetto al precedente raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici (es. D e C). Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lotto, in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all’art.65all’art. 45, co.2, lett.gcomma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, co.2, lett. b), c), d). L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. I consorzi In particolare: - ai sensi dell’art. 48 co. 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti partecipare alla stessa gara: − partecipazione gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)imprese di rete) a pena di esclusione dei raggruppamenti/consorzi/aggregazioni cui lo stesso concorrente partecipa; − partecipazione sia - ai sensi dell’art. 48 co. 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale: − partecipazione sia in individuale a pena di esclusione del concorrente medesimo e del raggruppamento/consorzio aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle cui lo stesso concorrente partecipa; le imprese retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lottogara, in forma singola o associata; − partecipazione - ai sensi dell’art. 48 co. 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale; - ai consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, co. 7 bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata; - nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio che ha designato per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un consorziato esecutore il qualealtro soggetto per l’esecuzione; qualora la consorziata designata sia, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all’art.65, co.2, lett.g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 6545, co.2co. 2, lett. lettere b), ) e c), d). L’impresa quest’ultimo indicherà in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.gara la consorziata esecutrice;

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 0000, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx - xx xxxxxx xx medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale tra tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione. Alle imprese in coassicurazione si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista dall’articolo 48 del Codice per i raggruppamenti d’imprese. Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento. Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione dalla gara. Come stabilito dalla AVCP (ora X.X.XX) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. I consorzi È vietato ai concorrenti di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti partecipare alla stessa gara: − partecipazione gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia imprese di rete) o operatori economici partecipanti in coassicurazione. Le imprese partecipanti, siano esse capogruppo (mandataria o delegataria) o mandanti/coassicuratrici, non possono presentare anche offerte in proprio o in raggruppamento con altre imprese o coassicurazione. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione concorrenti, o coassicurazione, di retisti sia partecipare anche in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lottogara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; − partecipazione di un consorzio che ha qualora il consorziato designato un consorziato esecutore il qualesia, a sua volta, partecipa un consorzio di cui all’ art. 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’ esso a indicare, in una sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso venga accertato quanto sopradi consorzi di cui all’articolo 45, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, entro 5 giornia loro volta, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla garaa cascata, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattualiindicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di retisti rete di cui all’art.65all’art. 45, co.2, lett.gcomma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, co.2, lett. b), c), d). L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici economici, anche stabiliti in Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli 47, 48 del Codice. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. I consorzi In particolare: - ai sensi dell’articolo 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti partecipare alla stessa gara: − partecipazione gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retistiimprese di rete); − partecipazione sia - ai sensi dell’articolo 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale; - ai sensi dell’art. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione48 comma 7 del Codice, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lotto, in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti consorzi di cui all’art.65, co.2, lett.gall’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale; - ai consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate dall’articolo 48 comma 7 bis del Xxxxxx (es intervenuto fallimento ecc), e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata; - Le reti di imprese di cui all’articolo 45 comma 2 lett. f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, co.2, lett. b), c), d). L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Bando Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, anche mediante l’istituto della Coassicurazione, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Il caso di partecipazione in Coassicurazione è assimilabile alla partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, con la Compagnia Delegataria che assume il medesimo ruolo e le responsabilità proprie della mandataria nei confronti della Stazione Appaltante. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. I consorzi È vietato ai concorrenti di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi partecipare ai singoli lotti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione gara in più di un raggruppamento temporaneo temporaneo/coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retistiimprese di rete); − partecipazione sia . È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto di gara in raggruppamento raggruppamento/coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione concorrenti, di retisti sia partecipare anche in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto di gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lottogara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il qualea questi ultimi è vietato partecipare, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso venga accertato quanto sopradi consorzi di cui all’articolo 45, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, entro 5 giornia loro volta, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla garaa cascata, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattualiindicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di retisti rete di cui all’art.65all’art. 45, co.2, lett.gcomma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, co.2, lett. b), c), d). L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai sensi dell’art.48, c.11 del Codice, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 artt. 47 e 68 48 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 6545, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. Il concorrente che partecipa al singolo lotto In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in una delle forme caso di seguito indicate è escluso nel inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso in di consorzi di cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le offerte degli operatori economici siano imputabili ad consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lotto, in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all’art.65all’art. 45, co.2, lett.gcomma 2 lett. f) del CodiceCodi- ce, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibilecompati- bile. In particolare: Ad - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può partecipare essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 6545, co.2comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggetti- vità giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione del- le quote di partecipazione.  Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. Sblocca-cantieri) convertito con L. n. 55/2019, alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice.  L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). L’impresa - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267).  Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo RTI purché non rivesta la qualità di imprese mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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