Sistema aziendale per il miglioramento della qualità Clausole campione

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità. 1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla carta dei servizi.
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine il Presidio si impegna formalmente a sviluppare un proprio percorso comunque idoneo al raggiungimento dei requisiti minimi di qualità di cui all'allegato e) della D.G.R. n. 17- 15226 del 30/03/2005 e comunque nuovamente allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale entro e non oltre quattro mesi dalla stipula del presente contratto di convenzionamento, pena la risoluzione del contratto stesso. Il Presidio si impegna, inoltre, al raggiungimento di ulteriori requisiti di qualità che potranno essere prescritti dalla Regione, dall'ASL e dal soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità. 1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine il Presidio si impegna formalmente a sviluppare un proprio percorso comunque idoneo al raggiungimento dei requisiti minimi di qualità di cui all’allegato e) della D.G.R. n.° 17-15226 del 30/03/2005 e comunque nuovamente allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale entro e non oltre quattro mesi dalla stipula del presente contratto di convenzionamento, pena la risoluzione del contratto stesso. Il Presidio si impegna, inoltre, al raggiungimento di ulteriori requisiti di qualità che potranno essere prescritti dalla Regione, dall’ASL e Servizio Socio-Assistenziale ambito di Casale X.xx. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli Art. 1453 e seguenti del Codice Civile. L’ASL ed il Servizio Socio-assistenziale ambito Casale X.xx accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità. Il miglioramento della qualità, quale obiettivo primario, è da perseguire in uno spirito di piena collaborazione; a tal fine lo Stabilimento dovrà impegnarsi ad adottare un sistema di miglioramento della qualità e svilupparlo secondo le direttive impartite dalla Giunta Regionale.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).