Common use of Secondo livello di contrattazione Clause in Contracts

Secondo livello di contrattazione. Il CCNL costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce la contrattazione regionale. Tra l’ANINSEI e le XX.XX. della scuola firmatarie del presente CCNL, è prevista la contrattazione decentrata, su base regionale, di secondo livello per le materie riguardanti in particolare: - qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente CCNL; - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi scolastici e sulla base di interventi legislativi a sostegno della scuola non statale paritaria, ivi comprese le erogazioni per il diritto allo studio; - indennità di trasferta; - materie previste dagli articoli del presente CCNL; Le eventuali richieste relative al punto suddetto presentate all’ANINSEI di competenza dalle strutture sindacali, saranno altresì trasmesse per cono- scenza alle Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL e all’ANINSEI nazionale. In ogni caso, le relative piattaforme non potran- no essere presentate se non dopo la definizione del presente CCNL. Nell’ambito della contrattazione decentrata a livello regionale al fine di ar- monizzare le esigenze didattico-organizzative degli istituti, le parti indivi- duano le seguenti materie che vengono delegate alle RSA/RSU o in assenza alle XX.XX. firmatarie del presente CCNL che concorrono alla definizione del contratto integrativo di istituto con riferimento: - distribuzione dell’orario di lavoro e turnazione per il personale non do- cente; - criteri di distribuzione dell’orario di lavoro del personale docente ed edu- cativo; - criteri di distribuzione delle ferie per il personale non docente ed educati- vo; - eventuali indennità temporanee a figure non previste e non obbligatorie per legge; - valorizzazione dei risultati conseguiti negli istituti attraverso l’erogazione di integrazioni economiche al personale; - organizzazione del lavoro del personale; - indennità di trasferta. La contrattazione di Istituto decentrata deve riguardare materie e istituti di- versi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale, sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNL, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’Istituto. Sono titolari della contrattazione integrativa e decentrata d'Istituto le RSA se presenti o le XX.XX. della scuola territoriali firmatarie del presente CCNL. Le norme del presente articolo si applicano anche in istituti con meno di 15 dipendenti, qualora tra le parti si ravvisi la necessità congiunta di giungere alla definizione di accordi decentrati per il migliore funzionamento della struttura scolastica.

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Samples: www.cislscuolapiemonte.it, Accordo Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Collaborazione Coordinata E Continuativa Di Docenza Nelle Istituzioni Scolastiche Paritarie

Secondo livello di contrattazione. Il CCNL costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce la contrattazione regionale. Tra l’ANINSEI l'ANINSEI e le XX.XX. della scuola firmatarie del presente CCNL, è prevista la contrattazione decentrata, su base regionale, di secondo livello per le materie riguardanti in particolare: - qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente CCNL; - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi scolastici e sulla base di interventi legislativi a sostegno della scuola non statale paritaria, ivi comprese le erogazioni per il diritto allo studio; - indennità di trasferta; - materie previste dagli articoli del presente CCNL; . Le eventuali richieste relative al punto suddetto presentate all’ANINSEI all'ANINSEI di competenza dalle strutture sindacali, saranno altresì trasmesse per cono- scenza conoscenza alle Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL e all’ANINSEI all'ANINSEI nazionale. In ogni caso, le relative piattaforme non potran- no potranno essere presentate se non dopo la definizione del presente CCNL. Nell’ambito Nell'ambito della contrattazione decentrata a livello regionale al fine di ar- monizzare armonizzare le esigenze didattico-organizzative degli istituti, le parti indivi- duano individuano le seguenti materie che vengono delegate alle RSA/RSU o in assenza alle XX.XX. firmatarie del presente CCNL che concorrono alla definizione del contratto integrativo di istituto con riferimento: - distribuzione dell’orario dell'orario di lavoro e turnazione per il personale non do- centedocente; - criteri di distribuzione dell’orario dell'orario di lavoro del personale docente ed edu- cativoeducativo; - criteri di distribuzione delle ferie per il personale non docente ed educati- voeducativo; - eventuali indennità temporanee a figure non previste e non obbligatorie per legge; - valorizzazione dei risultati conseguiti negli istituti attraverso l’erogazione l'erogazione di integrazioni economiche al personale; - organizzazione del lavoro del personale; - indennità di trasferta. La contrattazione di Istituto decentrata deve riguardare materie e istituti di- versi diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale, sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti, parti aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNL, nonché ai risultati legati all’andamento all'andamento economico dell’Istitutodell'Istituto. Sono titolari della contrattazione integrativa e decentrata d'Istituto le RSA se presenti o le XX.XX. della scuola territoriali firmatarie del presente CCNL. Le norme del presente articolo si applicano anche in istituti con meno di 15 dipendenti, qualora tra le parti si ravvisi la necessità congiunta di giungere alla definizione di accordi decentrati per il migliore funzionamento della struttura scolastica.

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Samples: brescia.cislscuolalombardia.it

Secondo livello di contrattazione. Il CCNL costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce la contrattazione regionale. Tra l’ANINSEI e le XX.XX. della scuola firmatarie del presente CCNL, è prevista la contrattazione decentrata, su base regionale, di secondo livello per le materie riguardanti in particolare: - qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente CCNL; - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi scolastici e sulla base di interventi legislativi a sostegno della scuola non statale paritaria, ivi comprese le erogazioni per il diritto allo studio; - indennità di trasferta; - materie previste dagli articoli del presente CCNL; Le eventuali richieste relative al punto suddetto presentate all’ANINSEI di competenza dalle strutture sindacali, saranno altresì trasmesse per cono- scenza alle Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL e all’ANINSEI nazionale. In ogni caso, le relative piattaforme non potran- no essere presentate se non dopo la definizione del presente CCNL. Nell’ambito della contrattazione decentrata a livello regionale al fine di ar- monizzare le esigenze didattico-organizzative degli istituti, le parti indivi- duano le seguenti materie che vengono delegate alle RSA/RSU o in assenza alle XX.XX. firmatarie del presente CCNL che concorrono alla definizione del contratto integrativo di istituto con riferimento: - distribuzione dell’orario di lavoro e turnazione per il personale non do- cente; - criteri di distribuzione dell’orario di lavoro del personale docente ed edu- cativo; - criteri di distribuzione delle ferie per il personale non docente ed educati- vo; - eventuali indennità temporanee a figure non previste e non obbligatorie per legge; - valorizzazione dei risultati conseguiti negli istituti attraverso l’erogazione di integrazioni economiche al personale; - organizzazione del lavoro del personale; - indennità di trasferta. La contrattazione di Istituto decentrata deve riguardare materie e istituti di- versi diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale, aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti, parti aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNLCCNL nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'Istituto. Nelle imprese formative che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti: - distribuzione dell'orario ed eventuali forme di flessibilità - determinazione di turni feriali - qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento all'andamento economico dell’Istitutodell'impresa. Sono titolari Nell'ambito del II livello di contrattazione laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle imprese dalle strutture sindacali ai vari livelli, saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della SNS-CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS- CONFSAL, all'A.N.I.N.S.E.I. e all'* (o alla Associazione competente per territorio aderente alla CONFCOMMERCIO per *). La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento, per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, della organizzazione territoriale di A.N.I.N.S.E.I. e/o dell'*.. Le eventuali erogazioni della contrattazione integrativa aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del C.C.N.L. nonchè ai risultati legati all'andamento economico dell'istituto. La Commissione Paritetica Territoriale può prevedere una griglia di requisiti per la valutazione della professionalità ed elementi più certi per valutare la produttività. In caso di mancato accordo, la materia sarà definita in occasione del rinnovo biennale dei minimi contrattuali. In ogni caso, le relative piattaforme non potranno essere presentate se non dopo la definizione dell'Accordo economico nazionale per il biennio 98/99. Gli accordi di tale livello, hanno durata secondo quanto previsto dal Protocollo 23.7.93 e decentrata d'Istituto le RSA se presenti o le XX.XX. della scuola territoriali firmatarie dall’Accordo interconfederale del presente CCNL22 dicembre 1998. Le norme erogazioni di secondo livello devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del presente articolo si applicano anche particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in istituti attuazione del Protocollo 23.7.93 e dall’Accordo interconfederale del 22 dicembre 1998. Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. In occasione della contrattazione di secondo livello, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con meno di 15 dipendenti, qualora tra le parti si ravvisi la necessità congiunta di giungere esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni relative alla definizione di accordi decentrati per il migliore funzionamento della struttura scolasticapredetta piattaforma.

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Samples: 2.flcgil.stgy.it

Secondo livello di contrattazione. Il CCNL costituisce Contrattazione integrativa Art. 10 La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale. I relativi accordi hanno durata pari a quattro anni. Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce la contrattazione regionale. Tra l’ANINSEI e le XX.XX. della scuola firmatarie del presente CCNL, è prevista la contrattazione decentrata, su base regionale, negoziato di secondo livello si svolge: - a livello aziendale per le materie riguardanti in particolare: - qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente CCNLaziende che occupano più di quindici dipendenti; - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di programmi scolastici e sulla base quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di interventi legislativi viaggio il livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale; - a sostegno livello provinciale per le imprese della scuola non statale paritariaristorazione collettiva, ivi comprese le erogazioni salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva. Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il diritto allo studio; - indennità di trasferta; - materie previste dagli articoli contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del presente CCNL; Le eventuali richieste relative al punto suddetto presentate all’ANINSEI di competenza dalle strutture sindacali, saranno altresì trasmesse per cono- scenza alle Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL e all’ANINSEI nazionalecontenzioso. In ogni caso, le relative piattaforme non potran- no essere presentate se non dopo la definizione del presente CCNL. Nell’ambito della contrattazione decentrata a livello regionale al fine di ar- monizzare le esigenze didattico-organizzative degli istituti, le parti indivi- duano le seguenti materie che vengono delegate alle RSA/RSU o in assenza alle XX.XX. firmatarie del presente CCNL che concorrono alla definizione del contratto integrativo di istituto con riferimento: - distribuzione dell’orario di lavoro e turnazione per il personale non do- cente; - criteri di distribuzione dell’orario di lavoro del personale docente ed edu- cativo; - criteri di distribuzione delle ferie per il personale non docente ed educati- vo; - eventuali indennità temporanee a figure non previste e non obbligatorie per legge; - valorizzazione dei risultati conseguiti negli istituti attraverso l’erogazione di integrazioni economiche al personale; - organizzazione del lavoro del personale; - indennità di trasferta. La contrattazione di Istituto decentrata deve riguardare materie e istituti di- versi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale, sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNL, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’Istituto. Sono titolari occasione della contrattazione integrativa saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e decentrata d'Istituto le RSA se presenti o le XX.XXcomunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente. della scuola I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto ai relativi livelli di competenza. Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali firmatarie del sono negoziati dalle Organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente CCNLcontratto. Le norme singole Organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. N.d.R.: L'accordo 27 luglio 2007 prevede quanto segue: Secondo livello di contrattazione Dopo il comma 7 dell'art. 10 del presente articolo si applicano anche in istituti con meno di 15 dipendentic.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, qualora tra le parti si ravvisi la necessità congiunta di giungere alla definizione di accordi decentrati per è aggiunto il migliore funzionamento della struttura scolastica.seguente:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Secondo livello di contrattazione. Il CCNL costituisce Premessa Nell'ormai consolidata elasticità dei mercati, Le parti sociali si danno atto che, in particolare, il complesso normativo generalesettore delle investigazioni è per sua stessa natura caratterizzato da attività spesso difficilmente programmabili e la cui organizzazione è determinata da molteplici fattori non prevedibili in anticipo, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce ma che si rilevano solo in corso d'opera. Le parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente c.c.n.l. e, allo scopo, le parti auspicano lo sviluppo della contrattazione aziendale in tutte le realtà ove essa sia possibile. Le parti concordano di prevedere che la contrattazione di II livello può essere alternativamente di tipo territoriale, aziendale o particolari contesti individuati concordemente dalle parti sociali. La previsione collettiva ha comunque carattere sussidiario rispetto alla contrattazione aziendale e, pertanto, sarà da essa sostituita nelle singole disposizioni definite. Le parti riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la contrattazione aziendale, tra fonti collettive dello stesso livello e secondo il criterio della successione temporale possa, fatti salvi i diritti acquisiti dei lavoratori, portare anche a deroghe peggiorative rispetto a particolari istituti definiti dal presente c.c.n.l. L'accordo regionale/provinciale od aziendale, ha la durata del contratto nazionale. Tra l’ANINSEI e le Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia. La titolarità della contrattazione aziendale è di competenza delle XX.XX. della scuola territoriali aderenti alle Associazioni firmatarie del presente CCNLc.c.n.I., è prevista coadiuvate dalle R.S.A. Le parti sociali firmatarie il presente contratto concordano che la contrattazione decentrataterritoriale prevista al presente articolo dovrà essere espletata entro tre mesi dalla stipula del presente c.c.n.l. In assenza della suddetta contrattazione territoriale e/o aziendale, ai lavoratori dovrà essere riconosciuto un premio pari ad euro 0,60 per ogni ora lavorata su base regionaleannua, a titolo di secondo livello per le materie riguardanti in particolare: - qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione elemento di garanzia retributiva (E.G.R.) ai sensi dell'accordo quadro del presente CCNL; - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi scolastici e sulla base di interventi legislativi a sostegno della scuola non statale paritaria, ivi comprese le erogazioni per il diritto allo studio; - indennità di trasferta; - materie previste dagli articoli 22 gennaio 2009 sui nuovi assetti del presente CCNL; Le eventuali richieste relative al punto suddetto presentate all’ANINSEI di competenza dalle strutture sindacali, saranno altresì trasmesse per cono- scenza alle Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL e all’ANINSEI nazionalemodello contrattuale. In ogni caso, le relative piattaforme non potran- no essere presentate se non dopo la definizione del presente CCNL. Nell’ambito della contrattazione decentrata a livello regionale al fine di ar- monizzare le esigenze didattico-organizzative degli istituti, le parti indivi- duano le seguenti materie che vengono delegate alle RSA/RSU o in assenza alle XX.XX. firmatarie del presente CCNL che concorrono alla definizione del contratto integrativo di istituto con riferimento: - distribuzione dell’orario di lavoro e turnazione per il personale non do- cente; - criteri di distribuzione dell’orario di lavoro del personale docente ed edu- cativo; - criteri di distribuzione delle ferie per il personale non docente ed educati- vo; - eventuali indennità temporanee a figure non previste e non obbligatorie per legge; - valorizzazione dei risultati conseguiti negli istituti attraverso l’erogazione di integrazioni economiche al personale; - organizzazione del lavoro del personale; - indennità di trasferta. La contrattazione di Istituto decentrata deve riguardare materie e istituti di- versi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale, sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNL, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’Istituto. Sono titolari della contrattazione integrativa e decentrata d'Istituto le RSA se presenti o le XX.XX. della scuola territoriali firmatarie del presente CCNL. Le norme del presente articolo si applicano anche in istituti con meno di 15 dipendenti, qualora tra le parti si ravvisi la necessità congiunta di giungere alla definizione di accordi decentrati per il migliore funzionamento della struttura scolastica.Contenuti

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Samples: Contratto Di Apprendistato E Pratica Professionale

Secondo livello di contrattazione. Il CCNL costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce la contrattazione regionale. Tra l’ANINSEI e le XX.XX. della scuola firmatarie del presente CCNL, è prevista la contrattazione decentrata, su base regionale, di secondo livello per le materie riguardanti in particolare: - qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente CCNL; - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi scolastici e sulla base di interventi legislativi a sostegno della scuola non statale paritaria, ivi comprese le erogazioni per il diritto allo studio; - indennità di trasferta; - materie previste dagli articoli del presente CCNL; Le eventuali richieste relative al punto suddetto presentate all’ANINSEI di competenza dalle strutture sindacali, saranno altresì trasmesse per cono- scenza alle Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL e all’ANINSEI nazionale. In ogni caso, le relative piattaforme non potran- no essere presentate se non dopo la definizione del presente CCNL. Nell’ambito della contrattazione decentrata a livello regionale al fine di ar- monizzare le esigenze didattico-organizzative degli istituti, le parti indivi- duano le seguenti materie che vengono delegate alle RSA/RSU o in assenza alle XX.XX. firmatarie del presente CCNL che concorrono alla definizione del contratto integrativo di istituto con riferimento: - distribuzione dell’orario di lavoro e turnazione per il personale non do- cente; - criteri di distribuzione dell’orario di lavoro del personale docente ed edu- cativo; - criteri di distribuzione delle ferie per il personale non docente ed educati- vo; - eventuali indennità temporanee a figure non previste e non obbligatorie per legge; - valorizzazione dei risultati conseguiti negli istituti attraverso l’erogazione di integrazioni economiche al personale; - organizzazione del lavoro del personale; - indennità di trasferta. La contrattazione di Istituto decentrata deve riguardare materie e ed istituti di- versi diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale, aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti, parti aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNL, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’Istitutorisorse derivanti da migliori condizioni giuridico-amministrative, acquisiti dalla scuola a livello territoriale. Sono titolari della contrattazione integrativa Tra la FISM e decentrata d'Istituto le RSA se presenti o le XX.XX. della scuola territoriali firmatarie del presente contratto (CCNL), è prevista la contrattazione decentrata, su base provinciale e/o regionale, di II livello per le materie riguardanti: - distribuzione dell'orario del personale ed eventuali forme di flessibilità; - determinazione di turni; - qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto; - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi scolastici; - ulteriori possibilità per la stipula di contratti a tempo determinato secondo quanto previsto all'art………… - integrazioni retributive nei limiti previsti dall'ultimo comma dell'art…………. Nell'ambito del II livello di contrattazione, laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra. Le norme eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle FISM di competenza dalle strutture sindacali, saranno altresì trasmesse per conoscenza alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente articolo si applicano contratto e alla FISM nazionale. In ogni caso, le relative piattaforme non potranno essere presentate se non dopo la definizione del presente Accordo. Gli accordi raggiunti a livello decentrato determineranno anche la durata degli stessi, rimanendo comunque in istituti con meno vigore fino alla successiva contrattazione decentrata. Le erogazioni di 15 dipendenti, qualora tra le parti si ravvisi la necessità congiunta II livello devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo previdenziale previsto dalla normativa di giungere alla definizione di accordi decentrati per il migliore funzionamento della struttura scolasticalegge emanata in attuazione del protocollo 23.07.1993.

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Samples: Bozza Di Ipotesi Di Piattaforma CCNL Fism 2002 2005

Secondo livello di contrattazione. Il CCNL costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce la contrattazione regionale. Tra l’ANINSEI e le XX.XX. della scuola firmatarie del presente CCNL, è prevista la contrattazione decentrata, su base regionale, di secondo livello per le materie riguardanti in particolare: - qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente CCNL; - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi scolastici e sulla base di interventi legislativi a sostegno della scuola non statale paritaria, ivi comprese le erogazioni per il diritto allo studio; - indennità di trasferta; - materie previste dagli articoli del presente CCNL; Le eventuali richieste relative al punto suddetto presentate all’ANINSEI di competenza dalle strutture sindacali, saranno altresì trasmesse per cono- scenza alle Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL e all’ANINSEI nazionale. In ogni caso, le relative piattaforme non potran- no essere presentate se non dopo la definizione del presente CCNL. Nell’ambito della contrattazione decentrata a livello regionale al fine di ar- monizzare le esigenze didattico-organizzative degli istituti, le parti indivi- duano le seguenti materie che vengono delegate alle RSA/RSU o in assenza alle XX.XX. firmatarie del presente CCNL che concorrono alla definizione del contratto integrativo di istituto con riferimento: - distribuzione dell’orario di lavoro e turnazione per il personale non do- cente; - criteri di distribuzione dell’orario di lavoro del personale docente ed edu- cativo; - criteri di distribuzione delle ferie per il personale non docente ed educati- vo; - eventuali indennità temporanee a figure non previste e non obbligatorie per legge; - valorizzazione dei risultati conseguiti negli istituti attraverso l’erogazione di integrazioni economiche al personale; - organizzazione del lavoro del personale; - indennità di trasferta. La contrattazione di Istituto decentrata deve riguardare materie e istituti di- versi diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale, aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti, parti aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNLCCNL nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'Istituto. Nelle imprese formative che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti: - distribuzione dell'orario ed eventuali forme di flessibilità - determinazione di turni feriali - qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento all'andamento economico dell’Istitutodell'impresa. Sono titolari Nell'ambito del II livello di contrattazione laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle imprese dalle strutture sindacali ai vari livelli, saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della SNS- CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS-CONFSAL, all'A.N.I.N.S.E.I. e all'* (o alla Associazione competente per territorio aderente alla CONFCOMMERCIO per *). La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento, per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, della organizzazione territoriale di A.N.I.N.S.E.I. e/o dell'*.. Le eventuali erogazioni della contrattazione integrativa aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del C.C.N.L. nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'istituto. La Commissione Paritetica Territoriale può prevedere una griglia di requisiti per la valutazione della professionalità ed elementi più certi per valutare la produttività. In caso di mancato accordo, la materia sarà definita in occasione del rinnovo biennale dei minimi contrattuali. In ogni caso, le relative piattaforme non potranno essere presentate se non dopo la definizione dell'Accordo economico nazionale per il biennio 98/99. Gli accordi di tale livello, hanno durata secondo quanto previsto dal Protocollo 23.7.93 e decentrata d'Istituto le RSA se presenti o le XX.XX. della scuola territoriali firmatarie dall’Accordo interconfederale del presente CCNL22 dicembre 1998. Le norme erogazioni di secondo livello devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del presente articolo si applicano anche particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in istituti attuazione del Protocollo 23.7.93 e dall’Accordo interconfederale del 22 dicembre 1998. Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. In occasione della contrattazione di secondo livello, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con meno di 15 dipendenti, qualora tra le parti si ravvisi la necessità congiunta di giungere esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni relative alla definizione di accordi decentrati per il migliore funzionamento della struttura scolasticapredetta piattaforma.

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Samples: Accordo Tra Aninsei E oo.ss. Dl Categoria Sui Contratti Di Solidarieta' Difensivi

Secondo livello di contrattazione. Il CCNL costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce Tra la contrattazione regionale. Tra l’ANINSEI AGIDAE e le XX.XX. della scuola firmatarie del presente contratto (CCNL), è prevista la contrattazione decentrata, su base regionale, di secondo II livello per le materie riguardanti riguardanti: - distribuzione dell'orario del personale ed eventuali forme di flessibilità in particolare: relazione all’autonomia scolastica; - determinazione di turni; - qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente CCNLcontratto; - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi scolastici e sulla base di interventi legislativi a sostegno della scuola non statale paritaria, ivi comprese le erogazioni per il diritto allo studioscolastici; - indennità ulteriori possibilità per la stipula di trasferta; contratti a tempo determinato secondo quanto previsto all'art………… - materie previste dagli articoli integrazioni retributive nei limiti previsti dall'ultimo comma dell'art…………. - modalità di applicazione del presente CCNL; diritto di precedenza dei lavoratori con contratto di lavoro part time in caso di nuove assunzioni. - modalità di applicazione del diritto di precedenza dei lavoratori con contratto di lavoro tempo determinato in caso di nuove assunzioni. Nell'ambito del II livello di contrattazione, laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra. Le eventuali richieste relative al punto suddetto ai punti suddetti, presentate all’ANINSEI all’AGIDAE di competenza dalle strutture sindacali, saranno altresì trasmesse per cono- scenza conoscenza alle Organizzazioni Sindacali sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL contratto e all’ANINSEI alla AGIDAE nazionale. In ogni caso, le relative piattaforme non potran- no potranno essere presentate se non dopo la definizione del presente CCNL. Nell’ambito della contrattazione decentrata Gli accordi raggiunti a livello regionale al fine di ar- monizzare le esigenze didattico-organizzative decentrato determineranno anche la durata degli istitutistessi, le parti indivi- duano le seguenti materie che vengono delegate alle RSA/RSU o rimanendo comunque in assenza alle XX.XX. firmatarie del presente CCNL che concorrono vigore fino alla definizione del contratto integrativo di istituto con riferimento: - distribuzione dell’orario di lavoro e turnazione per il personale non do- cente; - criteri di distribuzione dell’orario di lavoro del personale docente ed edu- cativo; - criteri di distribuzione delle ferie per il personale non docente ed educati- vo; - eventuali indennità temporanee a figure non previste e non obbligatorie per legge; - valorizzazione dei risultati conseguiti negli istituti attraverso l’erogazione di integrazioni economiche al personale; - organizzazione del lavoro del personale; - indennità di trasferta. La successiva contrattazione di Istituto decentrata deve riguardare materie e istituti di- versi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale, sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNL, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’Istituto. Sono titolari della contrattazione integrativa e decentrata d'Istituto le RSA se presenti o le XX.XX. della scuola territoriali firmatarie del presente CCNL. Le norme del presente articolo si applicano anche in istituti con meno di 15 dipendenti, qualora tra le parti si ravvisi la necessità congiunta di giungere alla definizione di accordi decentrati per il migliore funzionamento della struttura scolasticadecentrata.

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Samples: Bozza Di Ipotesi

Secondo livello di contrattazione. Il CCNL costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce la contrattazione regionale. Tra l’ANINSEI e le XX.XX. della scuola firmatarie del presente CCNL, è prevista la contrattazione decentrata, su base regionale, di secondo livello per le materie riguardanti in particolare: - qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente CCNL; - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi scolastici e sulla base di interventi legislativi a sostegno della scuola non statale paritaria, ivi comprese le erogazioni per il diritto allo studio; - indennità di trasferta; - materie previste dagli articoli del presente CCNL; Le eventuali richieste relative al punto suddetto presentate all’ANINSEI di competenza dalle strutture sindacali, saranno altresì trasmesse per cono- scenza alle Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL e all’ANINSEI nazionale. In ogni caso, le relative piattaforme non potran- no essere presentate se non dopo la definizione del presente CCNL. Nell’ambito della contrattazione decentrata a livello regionale al fine di ar- monizzare le esigenze didattico-organizzative degli istituti, le parti indivi- duano le seguenti materie che vengono delegate alle RSA/RSU o in assenza alle XX.XX. firmatarie del presente CCNL che concorrono alla definizione del contratto integrativo di istituto con riferimento: - distribuzione dell’orario di lavoro e turnazione per il personale non do- cente; - criteri di distribuzione dell’orario di lavoro del personale docente ed edu- cativo; - criteri di distribuzione delle ferie per il personale non docente ed educati- vo; - eventuali indennità temporanee a figure non previste e non obbligatorie per legge; - valorizzazione dei risultati conseguiti negli istituti attraverso l’erogazione di integrazioni economiche al personale; - organizzazione del lavoro del personale; - indennità di trasferta. La contrattazione di Istituto decentrata deve riguardare materie e istituti di- versi diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale, aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti, parti aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNLCCNL nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'Istituto. Nelle imprese formative che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti: - distribuzione dell'orario ed eventuali forme di flessibilità - determinazione di turni feriali - qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento all'andamento economico dell’Istitutodell'impresa. Sono titolari Nell'ambito del II livello di contrattazione laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle imprese dalle strutture sindacali ai vari livelli, saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della SNS- CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS-CONFSAL, all'A.N.I.N.S.E.I. e all'* (o alla Associazione competente per territorio aderente alla CONFCOMMERCIO per *). La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento, per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, della organizzazione territoriale di A.N.I.N.S.E.I. e/o dell'*.. Le eventuali erogazioni della contrattazione integrativa aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del C.C.N.L. nonchè ai risultati legati all'andamento economico dell'istituto. La Commissione Paritetica Territoriale può prevedere una griglia di requisiti per la valutazione della professionalità ed elementi più certi per valutare la produttività. In caso di mancato accordo, la materia sarà definita in occasione del rinnovo biennale dei minimi contrattuali. In ogni caso, le relative piattaforme non potranno essere presentate se non dopo la definizione dell'Accordo economico nazionale per il biennio 98/99. Gli accordi di tale livello, hanno durata secondo quanto previsto dal Protocollo 23.7.93 e decentrata d'Istituto le RSA se presenti o le XX.XX. della scuola territoriali firmatarie dall’Accordo interconfederale del presente CCNL22 dicembre 1998. Le norme erogazioni di secondo livello devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del presente articolo si applicano anche particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in istituti attuazione del Protocollo 23.7.93 e dall’Accordo interconfederale del 22 dicembre 1998. Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. In occasione della contrattazione di secondo livello, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con meno di 15 dipendenti, qualora tra le parti si ravvisi la necessità congiunta di giungere esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni relative alla definizione di accordi decentrati per il migliore funzionamento della struttura scolasticapredetta piattaforma.

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Samples: Accordo Tra Aninsei E oo.ss. Dl Categoria Sui Contratti Di Solidarieta' Difensivi

Secondo livello di contrattazione. Il CCNL costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi La contrattazione decentrata deve riguardare materie ed istituti diversi e dei criteri cui riferisce la contrattazione regionalenon ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL. Tra l’ANINSEI la FISM e le XX.XX. della scuola firmatarie del presente contratto (CCNL), è prevista la contrattazione decentrata, su base provinciale e/o regionale, di secondo II livello per le materie riguardanti in particolareriguardanti: - distribuzione dell'orario del personale ed eventuali forme di flessibilità; - determinazione di turni; - qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente CCNLcontratto; - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi scolastici e sulla base di interventi legislativi a sostegno della scuola non statale paritaria, ivi comprese le erogazioni per il diritto allo studioscolastici; - indennità ulteriori possibilità per la stipula di trasferta; contratti a tempo determinato secondo quanto previsto all'art………… - materie previste dagli articoli integrazioni retributive nei limiti previsti dall'ultimo comma dell'art…………. Nell'ambito del presente CCNL; Le eventuali richieste relative al punto suddetto presentate all’ANINSEI II livello di competenza dalle strutture sindacalicontrattazione, saranno altresì trasmesse per cono- scenza alle Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL e all’ANINSEI nazionale. In ogni casosussistano erogazioni economiche comunque denominate, le relative piattaforme non potran- no anche parzialmente variabili, dovrà essere presentate se non dopo ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la definizione del presente CCNL. Nell’ambito della contrattazione decentrata a livello regionale al fine di ar- monizzare le esigenze didattico-organizzative degli istitutiparte variabile, le parti indivi- duano le seguenti materie che vengono delegate alle RSA/RSU o mentre la parte fissa sarà conservata in assenza alle XX.XX. firmatarie del presente CCNL che concorrono alla definizione del contratto integrativo di istituto con riferimento: - distribuzione dell’orario di lavoro e turnazione per il personale non do- cente; - criteri di distribuzione dell’orario di lavoro del personale docente ed edu- cativo; - criteri di distribuzione delle ferie per il personale non docente ed educati- vo; - eventuali indennità temporanee a figure non previste e non obbligatorie per legge; - valorizzazione dei risultati conseguiti negli istituti attraverso l’erogazione di integrazioni economiche al personale; - organizzazione del lavoro del personale; - indennità di trasfertacifra. La contrattazione di Istituto decentrata deve riguardare materie secondo livello, a fronte di convenzioni o atti deliberanti dello Stato o degli Enti Locali che stabiliscono contributi in conto economico d'esercizio per le scuole aderenti alla FISM e istituti di- versi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri che ricoprono il costo del CCNLlavoro pari all’80%, verificherà la possibilità di integrazione delle retribuzioni previste dall’art…. del presente Contratto. Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale, sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti, parti aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNL, nonché risorse derivanti da migliori condizioni giuridico- amministrative. Le eventuali richieste relative ai risultati legati all’andamento economico dell’Istituto. Sono titolari della contrattazione integrativa e decentrata d'Istituto le RSA se presenti o le XX.XX. della scuola territoriali punti suddetti, presentate alle FISM di competenza dalle strutture sindacali, saranno altresì trasmesse per conoscenza alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNLcontratto e alla FISM nazionale. In ogni caso, le relative piattaforme non potranno essere presentate se non dopo la definizione del presente Accordo. Gli accordi raggiunti a livello decentrato determineranno anche la durata degli stessi, rimanendo comunque in vigore fino alla successiva contrattazione decentrata. Le norme erogazioni di II livello devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del presente articolo si applicano anche particolare trattamento contributivo previdenziale previsto dalla Normativa di legge emanata in istituti con meno di 15 dipendenti, qualora tra le parti si ravvisi la necessità congiunta di giungere alla definizione di accordi decentrati per il migliore funzionamento della struttura scolasticaattuazione del Protocollo 23.07.1993.

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Samples: Ipotesi Di Accordo CCNL Fism 2002 2005

Secondo livello di contrattazione. Il CCNL costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce la contrattazione regionale. Tra l’ANINSEI e le XX.XX. della scuola firmatarie del presente CCNL, è prevista la contrattazione decentrata, su base regionale, di secondo livello per le materie riguardanti in particolare: - qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente CCNL; - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi scolastici e sulla base di interventi legislativi a sostegno della scuola non statale paritaria, ivi comprese le erogazioni per il diritto allo studio; - indennità di trasferta; - materie previste dagli articoli del presente CCNL; Le eventuali richieste relative al punto suddetto presentate all’ANINSEI di competenza dalle strutture sindacali, saranno altresì trasmesse per cono- scenza alle Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL e all’ANINSEI nazionale. In ogni caso, le relative piattaforme non potran- no essere presentate se non dopo la definizione del presente CCNL. Nell’ambito della contrattazione decentrata a livello regionale al fine di ar- monizzare le esigenze didattico-organizzative degli istituti, le parti indivi- duano le seguenti materie che vengono delegate alle RSA/RSU o in assenza alle XX.XX. firmatarie del presente CCNL che concorrono alla definizione del contratto integrativo di istituto con riferimento: - distribuzione dell’orario di lavoro e turnazione per il personale non do- cente; - criteri di distribuzione dell’orario di lavoro del personale docente ed edu- cativo; - criteri di distribuzione delle ferie per il personale non docente ed educati- vo; - eventuali indennità temporanee a figure non previste e non obbligatorie per legge; - valorizzazione dei risultati conseguiti negli istituti attraverso l’erogazione di integrazioni economiche al personale; - organizzazione del lavoro del personale; - indennità di trasferta. La contrattazione di Istituto decentrata deve riguardare materie e istituti di- versi diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale, aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti, parti aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNLCCNL nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'Istituto. Nelle imprese formative che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti: - distribuzione dell'orario ed eventuali forme di flessibilità - determinazione di turni feriali - qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento all'andamento economico dell’Istitutodell'impresa. Sono titolari Nell'ambito del II livello di contrattazione laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle imprese dalle strutture sindacali ai vari livelli, saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della SNS- CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS-CONFSAL, all'A.N.I.N.S.E.I. e all'ASSOSCUOLA (o alla Associazione competente per territorio aderente alla CONFCOMMERCIO per ASSOSCUOLA). La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento, per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, della organizzazione territoriale di A.N.I.N.S.E.I. e/o dell'ASSOSCUOLA.. Le eventuali erogazioni della contrattazione integrativa aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del C.C.N.L. nonchè ai risultati legati all'andamento economico dell'istituto. La Commissione Paritetica Territoriale può prevedere una griglia di requisiti per la valutazione della professionalità ed elementi più certi per valutare la produttività. In caso di mancato accordo, la materia sarà definita in occasione del rinnovo biennale dei minimi contrattuali. In ogni caso, le relative piattaforme non potranno essere presentate se non dopo la definizione dell'Accordo economico nazionale per il biennio 98/99. Gli accordi di tale livello, hanno durata secondo quanto previsto dal Protocollo 23.7.93 e decentrata d'Istituto le RSA se presenti o le XX.XX. della scuola territoriali firmatarie dall’Accordo interconfederale del presente CCNL22 dicembre 1998. Le norme erogazioni di secondo livello devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del presente articolo si applicano anche particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in istituti attuazione del Protocollo 23.7.93 e dall’Accordo interconfederale del 22 dicembre 1998. Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. In occasione della contrattazione di secondo livello, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con meno di 15 dipendenti, qualora tra le parti si ravvisi la necessità congiunta di giungere esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni relative alla definizione di accordi decentrati per il migliore funzionamento della struttura scolasticapredetta piattaforma.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Per Il CCNL 1998 2001 Con Aninsei/Assoscuola