Common use of Secondo livello di contrattazione Clause in Contracts

Secondo livello di contrattazione. Dall'entrata in vigore del presente contratto, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto; La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem; La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro. Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi di produttività), questi dovranno avere come obiettivo incrementi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività e della produttività, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non concorrono alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla CIFA. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito della verifica di conformità effettuata da apposite commissioni in seno all'Ente Bilaterale EPAR, ad oggetto la conformità dei contenuti dell'accordo alle disposizioni del presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale

Secondo livello di contrattazione. Dall'entrata I contratti di secondo livello di cui all’art.1, secondo xxxxxx, primo comma hanno durata triennale, sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collet- tivo nazionale di lavoro e intervengono a livello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge in vigore materia. Le XX.XX. firmatarie del presente contrattoaccordo dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di Assemblee dei lavoratori, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e autorizzate dalle OOi contratti di cui al comma che precede. SSI contratti di secondo livello esplicano efficacia nei confronti di tutto il personale dipendente dell’azienda/e interessata/e e vincolano tutte le Organizzazioni sindacali, ad ogni livello, presenti aziendalmente se gli Organismi sindacali – legittimati a trat- tare ai sensi delle norme vigenti – che li sottoscrivono rappresentano la maggioranza dei lavoratori ivi iscritti. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendaleLa rappresentatività di ciascuna Organizzazione sindacale si determina conside- rando il numero dei lavoratori iscritti presso l’azienda/e interessata/e rilevati ai sensi dell’art. 4 dell’accordo 7 luglio 2010. Le materie oggetto richieste di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Partirinnovo dei contratti di cui all’art. 1, nel confermare secondo alinea, primo comma, devono essere presentate in tempo utile a consentire l’apertura delle trattati- ve 2 mesi prima della scadenza dei contratti stessi. Durante 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma per i contratti di cui all’alinea che precede e per il mese successivo alla scadenza dei contratti di secondo livello e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilate- rali né procederanno ad azioni dirette. Per le ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora rinnovato dopo cinque mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo cinque mesi dalla data di presenta- zione della piattaforma se successiva, ABI e le Segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese successivo, in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise. Per quanto concerne la Delegazione sindacale per la contrattazione di secondo livello quale strumento resta fermo quanto previsto nell’accordo 7 luglio 2010 in materia di vantaggiolibertà sindacali. In sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro potrà stabilirsi il riconoscimen- to di un importo, che apre opportunità sia per i lavoratori che nella misura e alle condizioni concordate nel medesimo contratto con particolare riguardo per le impresesituazioni di difficoltà economico-produttiva, tenuto conto a titolo di ele- mento di garanzia retributiva, a favore dei fattori che gravano sulle lavoratori dipendenti da aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio prive di tale livello di confronto; La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati percepiscono altri trattamenti economici collettivi oltre a livello nazionalequanto spettante per contratto collettivo nazionale di categoria. L’adozione di premi aziendali di produttività effettivamente correlati ai risultati dell’impresa in termini di reali incrementi di produttività e/o redditività, secondo il principio del ne bis in idem; La contrattazione territoriale risultato, efficienza, qualità riscontrabili oggettivamente sulla base di risultanze di bilancio e/o organizzative, deve permanere e la predetta correlazione deve essere ulteriormente rafforzata. Le Parti confermano espressamente il proprio impegno affinché il premio azienda- le sia di prioritario riferimento per la misura della produttività aziendale, riassumen- do le caratteristiche di elemento realmente variabile della retribuzione, in stretta cor- relazione con i risultati conseguiti in sede aziendale. Le Parti ribadiscono la necessità che tutti i soggetti coinvolti siano richiamati al rispetto delle regole e in particolare dei demandi alla contrattazione aziendale sono alternative di secondo livel- lo previsti dal contratto nazionale. Le Parti confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e non sovrapponibili fra loro. Laddove facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in ter- mini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi secondo livello che collega aumenti di produttività), questi dovranno avere come obiettivo incrementi retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza ed innovazione e/o efficienza, efficacia e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività e della produttivitànonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugnocon- cordati fra le Parti. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttivitàConseguentemente, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non concorrono alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla CIFA. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito della verifica di conformità effettuata da apposite commissioni in seno all'Ente Bilaterale EPAR, ad oggetto la conformità dei contenuti dell'accordo alle disposizioni auspicano che sia data pronta attuazione all’art. 26 del presente CCNLDL n. 98 del 2011.

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Secondo livello di contrattazione. Dall'entrata in vigore Il CCNL costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce la contrattazione regionale. Tra l'ANINSEI e le XX.XX. della scuola firmatarie del presente contrattoCCNL, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, può essere attivata è prevista la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Partidecentrata, nel confermare la contrattazione su base regionale, di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia per i lavoratori che per le impresematerie riguardanti in particolare: - qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente CCNL; - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi scolastici e sulla base di interventi legislativi a sostegno della scuola non statale paritaria, tenuto conto ivi comprese le erogazioni per il diritto allo studio; - indennità di trasferta; - materie previste dagli articoli del presente CCNL. Le eventuali richieste relative al punto suddetto presentate all'ANINSEI di competenza dalle strutture sindacali, saranno altresì trasmesse per conoscenza alle Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL e all'ANINSEI nazionale. In ogni caso, le relative piattaforme non potranno essere presentate se non dopo la definizione del presente CCNL. Nell'ambito della contrattazione decentrata a livello regionale al fine di armonizzare le esigenze didattico-organizzative degli istituti, le parti individuano le seguenti materie che vengono delegate alle RSA/RSU o in assenza alle XX.XX. firmatarie del presente CCNL che concorrono alla definizione del contratto integrativo di istituto con riferimento: - distribuzione dell'orario di lavoro e turnazione per il personale non docente; - criteri di distribuzione dell'orario di lavoro del personale docente ed educativo; - criteri di distribuzione delle ferie per il personale non docente ed educativo; - eventuali indennità temporanee a figure non previste e non obbligatorie per legge; - valorizzazione dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio risultati conseguiti negli istituti attraverso l'erogazione di tale livello integrazioni economiche al personale; - organizzazione del lavoro del personale; - indennità di confronto; trasferta. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente C.C.N.L. o dalla legge e Istituto decentrata deve riguardare materie ed e istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem; La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative diversi e non sovrapponibili ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale, sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra loro. Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi di produttività), questi dovranno avere le parti aventi come obiettivo incrementi di produttivitàproduttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNL, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'Istituto. Sono titolari della contrattazione integrativa e decentrata d'Istituto le RSA se presenti o le XX.XX. della scuola territoriali firmatarie del presente CCNL. Le norme del presente articolo si applicano anche in istituti con meno di redditività15 dipendenti, qualora tra le parti si ravvisi la necessità congiunta di qualitàgiungere alla definizione di accordi decentrati per il migliore funzionamento della struttura scolastica. 13 La Contrattazione di secondo livello, efficienza ed innovazione regionale e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività e della produttivitàdi Istituto, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non concorrono alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla CIFA. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente ha inizio entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace firma del presente CCNL e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito della verifica di conformità effettuata da apposite commissioni in seno all'Ente Bilaterale EPAR, ad oggetto la conformità dei contenuti dell'accordo alle disposizioni deve concludersi entro 180 giorni dalla firma del presente CCNL. In carenza di contrattazione di secondo livello, nei tempi sopra indicati, le parti si incontreranno di un eventuale elemento perequativo di garanzia retributiva. Gli accora di Secondo livello hanno lo stesso termine di durata del CCNL e rimangono comunque in vigore sino alla successivo accordo di Secondo livello.

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Samples: www.sgtmultiservizi.it, www.unistrada.it, www.cislscuolaromagna.it

Secondo livello di contrattazione. Dall'entrata I contratti di secondo livello di cui all’art. 1, secondo alinea, primo comma hanno durata triennale, sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e intervengono a livello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge in vigore materia. Le XX.XX. firmatarie del presente contrattoaccordo dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di Assemblee dei lavoratori, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e autorizzate dalle OOi contratti di cui al comma che precede. SSI contratti di secondo livello esplicano efficacia nei confronti di tutto il personale dipendente dell’azienda/e interessata/e e vincolano tutte le Organizzazioni sindacali, ad ogni livello, presenti aziendalmente se gli Organismi sindacali - legittimati a trattare ai sensi delle norme vigenti - che li sottoscrivono rappresentano la maggioranza dei lavoratori ivi iscritti. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendaleLa rappresentatività di ciascuna Organizzazione sindacale si determina considerando il numero dei lavoratori iscritti presso l’azienda/e interessata/e rilevati ai sensi dell’art. 4 dell’accordo 7 luglio 2010. Le materie oggetto richieste di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Partirinnovo dei contratti di cui all’art. 1, nel confermare secondo alinea, primo comma, devono essere presentate in tempo utile a consentire l’apertura delle trattative 2 mesi prima della scadenza dei contratti stessi. Durante 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma per i contratti di cui all’alinea che precede e per il mese successivo alla scadenza dei contratti di secondo livello e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Per le ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora rinnovato dopo cinque mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo cinque mesi dalla data di presentazione della piattaforma se successiva, ABI e le Segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese successivo, in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise. Per quanto concerne la Delegazione sindacale per la contrattazione di secondo livello quale strumento resta fermo quanto previsto nell’accordo 7 luglio 2010 in materia di vantaggiolibertà sindacali. In sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro potrà stabilirsi il riconoscimento di un importo, che apre opportunità sia per i lavoratori che nella misura ed alle condizioni concordate nel medesimo contratto con particolare riguardo per le impresesituazioni di difficoltà economico-produttiva, tenuto conto a titolo di elemento di garanzia retributiva, a favore dei fattori che gravano sulle lavoratori dipendenti da aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio prive di tale livello di confronto; La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati percepiscono altri trattamenti economici collettivi oltre a livello nazionalequanto spettante per contratto collettivo nazionale di categoria. L’adozione di premi aziendali di produttività effettivamente correlati ai risultati dell’impresa in termini di reali incrementi di produttività e/o redditività, secondo il principio del ne bis in idem; La contrattazione territoriale risultato, efficienza, qualità riscontrabili oggettivamente sulla base di risultanze di bilancio e/o organizzative, deve permanere e la predetta correlazione deve essere ulteriormente rafforzata. Le Parti confermano espressamente il proprio impegno affinché il premio aziendale sia di prioritario riferimento per la misura della produttività aziendale, riassumendo le caratteristiche di elemento realmente variabile della retribuzione, in stretta correlazione con i risultati conseguiti in sede aziendale. Le Parti ribadiscono la necessità che tutti i soggetti coinvolti siano richiamati al rispetto delle regole ed in particolare dei demandi alla contrattazione aziendale sono alternative di secondo livello previsti dal contratto nazionale. Le Parti confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e non sovrapponibili fra loro. Laddove facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi secondo livello che collega aumenti di produttività), questi dovranno avere come obiettivo incrementi retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza efficienza, efficacia ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività e della produttivitànonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugnoconcordati fra le Parti. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttivitàConseguentemente, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non concorrono alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla CIFA. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito della verifica di conformità effettuata da apposite commissioni in seno all'Ente Bilaterale EPAR, ad oggetto la conformità dei contenuti dell'accordo alle disposizioni auspicano che sia data pronta attuazione all’art. 26 del presente CCNLDL n. 98 del 2011.

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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo

Secondo livello di contrattazione. Dall'entrata in vigore del presente contratto, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità opportunita sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto; La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già gia stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem; La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro. Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi di produttivitàproduttivita), questi dovranno avere come obiettivo incrementi di produttivitàproduttivita, di redditivitàredditivita, di qualitàqualita, efficienza ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività competitivita e della produttivitàproduttivita, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà dovra prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttivitàproduttivita, redditivitàredditivita, qualitàqualita, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità qualita dei prodotti e dei servizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà dovra essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennitàindennita, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività produttivita con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità generalita dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non concorrono alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà dovra svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla CIFA. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito della verifica di conformità conformita effettuata da apposite commissioni in seno all'Ente Bilaterale EPAR, ad oggetto la conformità conformita dei contenuti dell'accordo alle disposizioni del presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale

Secondo livello di contrattazione. Dall'entrata in vigore del presente contratto, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL C.C.N.L. nei successivi articoli; . Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto; : – La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem; . – La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro. Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi di produttività), questi dovranno avere come obiettivo incrementi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività e della produttività, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge. ; – È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. ; – Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. ; – Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e variabili, non predeterminabili e non concorrono alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. ; – La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla CIFA. ; – I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. ; – La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito della verifica di conformità effettuata da apposite commissioni in seno all'Ente Bilaterale EPAR, ad oggetto la conformità dei contenuti dell'accordo alle disposizioni del presente CCNL.C.C.N.L.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Secondo livello di contrattazione. Dall'entrata in vigore del presente contratto, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto; La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate svolge in tutto o in parte dal presente C.C.N.L. o dalla legge azienda una sola volta nel periodo di vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e deve riguardare riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli dal CCNL medesimo. Le parti si danno reciprocamente atto che non siano già stati negoziati a livello nazionalela contrattazione aziendale, secondo il principio nel rispetto del ne bis in idem; La contrattazione territoriale protocollo del 23 luglio 1993 , è finalizzata all'adeguamento del sistema contrattuali alle singole realtà, per realizzare più avanzati livelli di produttività e di condizioni di lavoro attraverso processi di partecipazione dei lavoratori al fine di conseguire gli obiettivi individuati. In tale quadro la contrattazione aziendale sono alternative non potrà avere per oggetto materie ed istituti già definiti in altri livelli di contrattazione e non sovrapponibili fra lorosi svilupperà nell'ambito dei rinvii contenuti negli articoli: - n.10 Inquadramento del personale; - n.13 Orario di lavoro: applicazione; - n.18 Part-time; - n.28 Organizzazione del lavoro; - n.29 Formazione del personale; - n.31 Trasferimenti e missioni; nonché per le parti rinviate e contenute nella parte seconda del presente contratto ( norma e disciplina del rapporto del personale addetto alla produzione e organizzazione produttiva). Laddove la Le erogazioni definite dalla contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di avranno natura variabile (cosiddetti premi e saranno strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di produttività), questi dovranno avere programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza qualità ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività e della produttivitàaziendale, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere nonché ai benefici fiscali previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o cultorisultati legati all'andamento economico dell'impresa. Le erogazioni parti concordano inoltre che il salario variabile, di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivocui al comma precedente, previdenziale e fiscale previsto dalle normative sarà erogato a condizione che venga raggiunta la seguente soglia di legge in materia vigentiaccesso: Utile netto - definito ai sensi dell'art. 2425 c.c. - uguale o superiore a zero Euro. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non concorrono alla determinazione della retribuzione utile parti concordano che ai fini della determinazione dell'utile netto non verrà conteggiato il costo del calcolo del trattamento di fine rapportosalario variabile dell'esercizio in esame. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale Le parti infine convengono che quanto previsto nei commi precedenti troverà applicazione dal rinnovo dei contratti aziendali a carattere generale aderente alla CIFApartire dal 19/07/2004. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente In sede aziendale entro 30 giorni dalla loro sottoscrizionedata di approvazione del bilancio, sarà effettuato un confronto sugli andamenti dell'esercizio precedente in relazione a quanto sopra previsto per l'erogazione del salario variabile. Coerentemente con quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993 il contratto integrativo aziendale avrà durata quadriennale e, al fine di garantire l'autonomia dei cicli negoziali, si collocherà in un tempo intermedio tra la data di decorrenza e la data di scadenza del CCNL. La contrattazione richiesta del rinnovo del contratto integrativo aziendale o territoriale è resa efficace dovrà essere presentata in tempi che consentano l'apertura delle trattative entro tre mesi dalla scadenza del contratto stesso. La parte che riceve la richiesta del rinnovo deve darne riscontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento. Per un periodo di 3 mesi dalla data di scadenza del contratto integrativo aziendale e vincolante tra 1 mese successivo alla scadenza medesima, le Parti sottoscrittrici esclusivamente si impegnano a seguito della verifica di conformità effettuata da apposite commissioni non assumere iniziative unilaterali: ciò anche se la piattaforma è stata presentata in seno all'Ente Bilaterale EPAR, ad oggetto la conformità dei contenuti dell'accordo alle disposizioni del presente CCNLtempi successivi a quanto previsto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Secondo livello di contrattazione. Dall'entrata I contratti di secondo livello di cui all’art. 1, secondo xxxxxx, primo comma hanno durata triennale, sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e intervengono a livello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge in vigore materia. Le XX.XX. firmatarie del presente contrattoaccordo dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di Assemblee dei lavoratori, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e autorizzate dalle OOi contratti di cui al comma che precede. SSI contratti di secondo livello esplicano efficacia nei confronti di tutto il personale dipendente dell’azienda/e interessata/e e vincolano tutte le Organizzazioni sindacali, ad ogni livello, presenti aziendalmente se gli Organismi sindacali - legittimati a trattare ai sensi delle norme vigenti - che li sottoscrivono rappresentano la maggioranza dei lavoratori ivi iscritti. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendaleLa rappresentatività di ciascuna Organizzazione sindacale si determina considerando il numero dei lavoratori iscritti presso l’azienda/e interessata/e rilevati ai sensi dell’art. 4 dell’accordo 7 luglio 2010. Le materie oggetto richieste di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Partirinnovo dei contratti di cui all’art. 1, nel confermare secondo alinea, primo comma, devono essere presentate in tempo utile a consentire l’apertura delle trattative 2 mesi prima della scadenza dei contratti stessi. Durante 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma per i contratti di cui all’alinea che precede e per il mese successivo alla scadenza dei contratti di secondo livello e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Per le ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora rinnovato dopo cinque mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo cinque mesi dalla data di presentazione della piattaforma se successiva, ABI e le Segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese successivo, in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise. Per quanto concerne la Delegazione sindacale per la contrattazione di secondo livello quale strumento resta fermo quanto previsto nell’accordo 7 luglio 2010 in materia di vantaggiolibertà sindacali. In sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro potrà stabilirsi il riconoscimento di un importo, che apre opportunità sia per i lavoratori che nella misura ed alle condizioni concordate nel medesimo contratto con particolare riguardo per le impresesituazioni di difficoltà economico-produttiva, tenuto conto a titolo di elemento di garanzia retributiva, a favore dei fattori che gravano sulle lavoratori dipendenti da aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio prive di tale livello di confronto; La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati percepiscono altri trattamenti economici collettivi oltre a livello nazionalequanto spettante per contratto collettivo nazionale di categoria. L’adozione di premi aziendali di produttività effettivamente correlati ai risultati dell’impresa in termini di reali incrementi di produttività e/o redditività, secondo il principio del ne bis in idem; La contrattazione territoriale risultato, efficienza, qualità riscontrabili oggettivamente sulla base di risultanze di bilancio e/o organizzative, deve permanere e la predetta correlazione deve essere ulteriormente rafforzata. Le Parti confermano espressamente il proprio impegno affinché il premio aziendale sia di prioritario riferimento per la misura della produttività aziendale, riassumendo le caratteristiche di elemento realmente variabile della retribuzione, in stretta correlazione con i risultati conseguiti in sede aziendale. Le Parti ribadiscono la necessità che tutti i soggetti coinvolti siano richiamati al rispetto delle regole ed in particolare dei demandi alla contrattazione aziendale sono alternative di secondo livello previsti dal contratto nazionale. Le Parti confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e non sovrapponibili fra loro. Laddove facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi secondo livello che collega aumenti di produttività), questi dovranno avere come obiettivo incrementi retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza efficienza, efficacia ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività e della produttivitànonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugnoconcordati fra le Parti. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttivitàConseguentemente, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non concorrono alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla CIFA. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito della verifica di conformità effettuata da apposite commissioni in seno all'Ente Bilaterale EPAR, ad oggetto la conformità dei contenuti dell'accordo alle disposizioni auspicano che sia data pronta attuazione all’art. 26 del presente CCNLDL n. 98 del 2011.

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Samples: Verbale Di Accordo

Secondo livello di contrattazione. Dall'entrata in vigore del presente contratto, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto; La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem; La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro. Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi di produttività), questi dovranno avere come obiettivo incrementi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività e della produttività, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non concorrono alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla CIFACNL. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito della verifica di conformità effettuata da apposite commissioni in seno all'Ente Bilaterale EPAREPABIC, ad oggetto la conformità dei contenuti dell'accordo alle disposizioni del presente delpresente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale

Secondo livello di contrattazione. Dall'entrata in vigore del presente contratto, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto; La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate svolge in tutto o in parte dal presente C.C.N.L. o dalla legge azienda una sola volta nel periodo di vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e deve riguardare riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli dal CCNL medesimo. Le parti si danno reciprocamente atto che non siano già stati negoziati a livello nazionalela contrattazione aziendale, secondo il principio nel rispetto del ne bis in idem; La contrattazione territoriale protocollo del 23 luglio 1993 , è finalizzata all’adeguamento del sistema contrattuali alle singole realtà, per realizzare più avanzati livelli di produttività e di condizioni di lavoro attraverso processi di partecipazione dei lavoratori al fine di conseguire gli obiettivi individuati. In tale quadro la contrattazione aziendale sono alternative non potrà avere per oggetto materie ed istituti già definiti in altri livelli di contrattazione e non sovrapponibili fra lorosi svilupperà nell’ambito dei rinvii contenuti negli articoli: - n.11 Inquadramento del personale; - n.13 Orario di lavoro: applicazione; - n.18 Part-time; - n.28 Organizzazione del lavoro; - n.29 Formazione del personale; - n.31 Trasferimenti e missioni; nonché per le parti rinviate e contenute nella parte seconda del presente contratto ( norma e disciplina del rapporto del personale addetto alla produzione e organizzazione produttiva). Laddove la “Le erogazioni definite dalla contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di avranno natura variabile (cosiddetti premi e saranno strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di produttività), questi dovranno avere programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza qualità ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Le parti concordano inoltre che il salario variabile, di cui al comma precedente, sarà erogato a condizione che venga raggiunta la seguente soglia di accesso: Utile netto - definito ai sensi dell’art. 2425 c.c. - uguale o superiore a zero Euro. Le parti concordano che ai fini della determinazione dell’utile netto non verrà conteggiato il costo del salario variabile. Le parti infine convengono che quanto previsto nei commi precedenti troverà applicazione dal rinnovo dei prossimi contratti aziendali. In sede aziendale entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, sarà effettuato un confronto sugli andamenti dell’esercizio precedente in relazione a quanto sopra previsto per l’erogazione del salario variabile.” Coerentemente con quanto previsto dall’accordo del 23 luglio 1993 il contratto integrativo aziendale avrà durata quadriennale e, al fine di garantire l’autonomia dei cicli negoziali, si collocherà in un tempo intermedio tra la data di decorrenza e della produttivitàla data di scadenza del CCNL. Per la vigenza del presente contratto, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugnoquindi, il secondo livello contrattuale non potrà avere decorrenza anteriore al 1.1.2000. A tal fine In quelle realtà aziendali nelle quali la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati nel contratto. Laddove la precedente contrattazione di secondo livello istituisca indennitàsia scaduta e non ancora rinnovata alla data di firma del presente contratto o in scadenza prima del 1.1.2000, emolumenti o premi fissile parti in sede aziendale concorderanno apposite norme di armonizzazione della durata della contrattazione di secondo livello, tali somme non potranno accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a facendo salve le dinamiche retributive già concordate nella medesima contrattazione La richiesta del lavoratore, la sostituzione rinnovo del contratto integrativo aziendale dovrà essere presentata in tutto o in parte tempi che consentano l’apertura delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione trattative entro tre mesi dalla scadenza del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non concorrono alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapportocontratto stesso. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla CIFA. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso parte che riceve la Direzione Territoriale richiesta del Lavoro competente rinnovo deve darne riscontro entro 30 20 giorni dalla loro sottoscrizionedata di ricevimento. La contrattazione Per un periodo di 3 mesi dalla data di scadenza del contratto integrativo aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra 1 mese successivo alla scadenza medesima, le Parti sottoscrittrici esclusivamente si impegnano a seguito della verifica di conformità effettuata da apposite commissioni non assumere iniziative unilaterali: ciò anche se la piattaforma è stata presentata in seno all'Ente Bilaterale EPAR, ad oggetto la conformità dei contenuti dell'accordo alle disposizioni del presente CCNLtempi successivi a quanto previsto.

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