SCATTI DI ANZIANITA’ Clausole campione

SCATTI DI ANZIANITA’. A partire dalla applicazione del presente Regolamento, gli scatti di anzianità cesseranno di esistere. Eventuali scatti già maturati sono riassorbiti nelle nuove retribuzioni di cui alla tabella approvata dall’Esecutivo della Struttura e allegata al Regolamento (All.C) e, per l'eventuale quota eccedente, mantenuti "ad personam" e riassorbiti con i miglioramenti economici successivi al primo inquadramento.
SCATTI DI ANZIANITA’. Art. 192 (Scatti di anzianità)
SCATTI DI ANZIANITA’. L’ articolo dovrà essere aggiornato sostituendo i livelli con le posizioni economiche di cui all’ art 47. Si inserisce il valore dello scatto di anzianità relativo alla categoria C posizione 2 pari ad euro 19,63.
SCATTI DI ANZIANITA’. Art. 192 (Scatti di anzianità) Nota a verbale Interpretazione autentica delle parti sulla disciplina degli scatti di anzianità
SCATTI DI ANZIANITA’. Per ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda, a decorrere dall’11 novembre 1969 (con decorrenza dal 10 febbraio 1983), gli operai a tempo indeterminato, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in cifra pari a Euro 11,36205 lordi mensili se inquadrati nei livelli 3°, 4°, a Euro 11,93014 lordi mensili se inquadrati nei livelli 5° e 6°; a Euro 12,49826 lordi mensili se inquadrati nei livelli 7°, 8° ed a Euro 12,78231 lordi mensili se inquadrati nei livelli 9° e 10°. Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di cinque. In caso di passaggio alla qualifica superiore, l’operaio conserverà il numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione secondo l’importo previsto per la nuova qualifica. In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, sino al raggiungimento del numero massimo di cinque. L’importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all’operaio dipendente è computato ad ogni effetto per il calcolo delle indenni- tà ed istituti contrattuali.
SCATTI DI ANZIANITA’. A decorrere dalla data di stipula del presente contratto sono istituiti gli aumenti periodici di anzianità la cui erogazione avverrà per tutta la durata del rapporto di lavoro con cadenza biennale, come tabella All. 2). Il valore di tali scatti verrà calcolato sul 5% del minimo tabellare riferito al parametro di appartenenza. In caso di progressione di carriera o di avanzamento parametrale, ricalcolo degli stessi sul nuovo livello parametrale. A decorrere dalla data di stipula del presente contratto, al personale in servizio alla data della sottoscrizione del presente accordo che abbia già raggiunto il livello di scatti di anzianità previsti dall'attuale normativa, verrà erogato il primo scatto di anzianità così come previsto dal presente articolo. Al personale in servizio che alla data della sottoscrizione del presente accordo non abbia già raggiunto il livello di scatti di anzianità previsti dall'attuale normativa, continueranno ad essere erogati gli scatti nella misura prevista dall'attuale normativa sino al raggiungimento del 6° biennio. A partire dal 7° biennio verrà corrisposto il nuovo valore al 5% della retribuzione tabellare raggiunta. Al personale di nuova assunzione verranno erogati gli scatti a partire dal 1°, con cadenza biennale dalla data di costituzione del rapporto di lavoro, nella misura del 5% della retribuzione tabellare del parametro ricoperto. A tale personale verranno riconosciuti, ai fini delle anzianità previste dal presente CCNL, tutti i periodi di lavoro svolti con contratti a termine, lavoro interinale, avventizio e con qualsiasi contratto atipico previsto dalle normative vigenti.
SCATTI DI ANZIANITA’. Art. 192 (Scatti di anzianità) Livelli 1° gennaio 1990 Importi Euro Nota a verbale Interpretazione autentica delle parti sulla disciplina degli scatti di anzianità
SCATTI DI ANZIANITA’. A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale. A partire dall’1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall’eventuale superminimo. Il numero massimo degli scatti è fissato in 7. Nota a verbale Il primo scatto di anzianità matura dal mese successivo al compimento di ogni biennio di servizio.
SCATTI DI ANZIANITA’. Norma transitoria Art. 388
SCATTI DI ANZIANITA’. Art. 56 Per l'anzianità maturata presso la stessa farmacia il lavoratore qualificato ha diritto a 15 scatti biennali, denominati scatti di anzianità. Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito precedenti e successivi, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare. Gli scatti biennali decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quel o in cui si compie il biennio di anzianità. In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati successivamente al 1° gennaio 1993 è calcolato in base ai valori indicati nel a al egata Tabel a F e l'importo degli scatti maturati successivamente al 1° febbraio 1996 è calcolato in base ai valori indicati nel a medesima Tabel a F, per entrambi senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso. E' quindi escluso il ricalcolo in base al a al egata Tabel a F del 'importo relativo agli scatti maturati prima del 1° gennaio 1993 e del 'importo relativo agli scatti maturati prima del 1° febbraio 1996.