Common use of Sanzioni Clause in Contracts

Sanzioni. Qualora dal controllo di cui agli articoli precedenti, il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l’Organismo è contrattualmente tenuto a rendere, dette inadempienze e/o disservizi, fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo articolo, saranno contestate per iscritto all’Organismo stesso con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione della contestazione, le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso in cui l’Organismo non rimuova la causa della inadempienza e non ottemperi a detto invito entro i termini fissati, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi. Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio. L’accertamento e la contestazione, per la terza volta, della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nonché l’ immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti. Il ripetersi per oltre tre volte in un anno di gravi inadempienze, quali: - gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento; - gravi inadempienze contrattuali; - gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza. comporta, oltre all' applicazione delle penali, la risoluzione del servizio affidato. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

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Sanzioni. Qualora dal controllo In caso di cui agli articoli precedentiinadempienza degli obblighi contrattuali tale da compromettere il buon andamento dei servizi, il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l’Organismo è contrattualmente tenuto a rendere, dette inadempienze la UMVB contesterà alla Ditta le infrazioni e/o disserviziomissioni. In particolare, fatte salve le fattispecie disciplinate la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, accertata dagli uffici della UMVB, comporterà l’applicazione di una penale. La UMVB provvederà alla formale contestazione scritta, da inviarsi anche mediante telefax alla Ditta, che avrà facoltà di controdedurre nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal successivo articolo, saranno contestate per iscritto all’Organismo stesso con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare, ricevimento della comunicazione. La Ditta dovrà ovviare al disservizio entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione della contestazioneassegnatole. Ove la Ditta, le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso in cui l’Organismo non rimuova la causa della inadempienza e regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, la UMVB avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d’ufficio, a detto invito entro spese della Ditta stessa, i termini fissatilavori necessari per il regolare andamento del servizio. L’applicazione della penale non estinguerà eventuali rivalse, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze da parte della UMVB e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi. Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio. L’accertamento e la contestazioneterzi, per i danni provocati dalle infrazioni o inadempienze stesse, né la terza voltarivalsa per gli eventuali servizi sostitutivi assunti direttamente o indirettamente dalla UMVB. L'ammontare delle sanzioni comminate sarà dedotto dalla rata del canone in scadenza, previa emissione di apposita nota d’accredito da parte della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto della ConvenzioneDitta. Le penali previste, ai sensi dell’artche saranno cumulabili, sono riportate nella tabella seguente. 1456 C.C., nonché l’ immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti. Il ripetersi per oltre tre volte in un anno di gravi inadempienze, quali: - gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento; - gravi inadempienze contrattuali; - gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza. comporta, oltre all' applicazione delle penali, la risoluzione del servizio affidato. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.N. DESCRIZIONE SANZIONE ESTREMI PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

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Samples: cdn.disasrl.com, cdn1.regione.veneto.it

Sanzioni. Qualora L'Amministrazione aggiudicatrice può chiedere al contraente di porre rimedio a una situazione entro un periodo di tempo ragionevole da essa stessa fissato se, durante l'esecuzione del contratto, è stabilito in modo documentabile, per esempio tramite un'ispezione dello Stato, un procedimento giudiziario o un'altra ispezione prevista dal controllo diritto privato, che il contraente stesso o le altre parti coinvolte hanno violato le norme sociali e del lavoro oggetto della presente dichiarazione, non hanno presentato i documenti enunciati alla sezione 3 della presente dichiarazione o hanno ostacolato la verifica delle condizioni di lavoro di cui agli articoli precedenti, alla presente dichiarazione. Se il servizio dovesse risultare contraente non conforme a quello che l’Organismo è contrattualmente tenuto a rendere, dette inadempienze e/o disservizi, fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo articolo, saranno contestate per iscritto all’Organismo stesso con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare, rimedia la situazione entro il termine massimo periodo stabilito, l'amministrazione aggiudicatrice può esercitare il suo diritto di 15 giorni dalla data di comunicazione risoluzione straordinaria per porre fine al contratto. Questa disposizione non si applica se il contraente non è responsabile del ritardo. Qualora sia stata commessa una violazione delle norme sociali e del lavoro oggetto della contestazione, le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso in cui l’Organismo non rimuova la causa della inadempienza presente dichiarazione e tale violazione sia trascurabile e non ottemperi a detto invito entro i termini fissatisia stata ripetuta dopo l'invio di un avvertimento, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi. Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio. L’accertamento e la contestazione, per la terza volta, della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nonché l’ immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti. Il ripetersi per oltre tre volte in un anno di gravi inadempienze, quali: - gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento; - gravi inadempienze contrattuali; - gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza. comporta, oltre all' applicazione delle penali, la risoluzione del servizio affidato. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude possibile esercitare il diritto di Roma Capitale risoluzione straordinaria. Indipendentemente da tutto questo, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere una penalità contrattuale se il contraente viola gli obblighi che è tenuto a rispettare ai sensi della presente dichiarazione. Qualora un obbligo sia stato violato per non avere presentato documenti probatori o per avere ostacolato la verifica delle condizioni di richiedere lavoro, la penalità contrattuale per ogni giorno di calendario nel quale il risarcimento degli eventuali maggiori danni.contraente è inadempiente dopo il termine stabilito è pari allo 0,2 % del valore del contratto, per cui è fissata una penalità massima giornaliera di 10 000 EUR. In presenza di una violazione dimostrabile delle norme sociali e del lavoro concordate, la penalità contrattuale è stabilita per ogni singolo caso a debita discrezione dell'amministrazione aggiudicatrice e dipende dalla gravità e dalla durata della violazione, per cui è fissato un importo massimo di 250 000 EUR. L'importo totale di tutte le penalità contrattuali da pagare sulla base della presente disposizione non può superare il 5 % del valore del contratto. La sezione 341, paragrafo 3, del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) è modificata affinché la penalità contrattuale possa essere fatta valere fino al pagamento finale. Tale disposizione non si applica se l'amministrazione aggiudicatrice non si riserva il diritto alla penalità contrattuale al momento dell'accettazione, nonostante la richiesta del contraente. Le penalità contrattuali sono compensate con i risarcimenti per i danni derivanti dalla medesima violazione di un obbligo. Quando presenta un'offerta, il contraente deve spiegare di quale opzione intende avvalersi (conformemente alla sezione 6). Qualora intenda discostarsi dall'opzione scelta in seguito alla presentazione dell'offerta, il contraente deve comunicarlo all'amministrazione aggiudicatrice specificandone il motivo. Opzione 1 (repertorio di documenti) Opzione 2 (certificati) Combinazione dell'opzione 1 e dell'opzione 2 (per valori contrattuali >50/25 milioni di EUR) Repertorio di documenti per la dichiarazione in materia di sostenibilità sociale dei prodotti e servizi informatici (allegato 1) Si prega di indicare i seguenti aspetti per ciascuna delle norme dell'OIL elencate (la risposta non può superare un massimo di 13 pagine):

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Sanzioni. Qualora dal controllo di cui agli articoli precedenti, il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l’Organismo è contrattualmente tenuto a rendere, dette inadempienze e/o disservizi, fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo articolo, saranno contestate per iscritto all’Organismo stesso con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione della contestazione, le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso in cui l’Organismo non rimuova la causa della inadempienza e non ottemperi a detto invito entro i termini fissati, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi. Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio. L’accertamento e la contestazione, per la terza volta, della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto della Convenzionedel Contratto di Servizio, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nonché l’ immediata l’immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti. Il ripetersi per oltre tre volte in un anno di gravi inadempienze, quali: - gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento; - gravi inadempienze contrattuali; - gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza. comporta, oltre all' applicazione delle penali, la risoluzione del servizio affidato. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

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Sanzioni. Qualora dal controllo Non precisa la disposizione dell’art. 6 “Dec. L.vo” quali siano le conseguenze della mancanza nel preliminare di cui agli articoli precedentitaluno degli elementi sopra indicati (nullità, annullabilità, facoltà per l’acquirente di recedere, risoluzione ecc.). Sul punto le opinioni manifestate, in prima battuta, dai commentatori della nuova normativa sono le più disparate, e non si registra una convergenza di vedute. Appare opportuno pertanto, prima di illustrare tale proposta, dare conto delle varie posizioni manifestate sul tema, riproducendo quanto già riportato al paragrafo 5.4 del precedente studio dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato (19) : Per aversi nullità per contrarietà a norme imperative non occorre quindi che la sanzione della nullità sia specificatamente prevista (20). Il che tuttavia non esclude che sia possibile una differenziazione tra le singole previsioni contenute nell'articolo 6 in esame, alcune soltanto delle quali sono definibili come norme imperative in senso tecnico: ad esempio, la nullità relativa non opererebbe per la mancata indicazione dei termini massimi di esecuzione della costruzione, in quanto ciò non costituisce un grave pregiudizio dell'interesse dell'acquirente tenuto conto dell'esistenza di una norma suppletiva in materia, dettata dall'art. 1183 c.c., attivabile dall'interessato; o ancora, per la mancata indicazione degli estremi della fideiussione, menzione di natura formale e che è prevista a tutela - più che dell'acquirente, il servizio dovesse risultare cui interesse è in realtà salvaguardato dall'effettiva consegna della fideiussione - dei terzi subacquirenti ed in genere della certezza dei traffici, per cui si tratterebbe di prescrizione di natura meramente ordinatoria, in quanto priva di autonoma sanzione, salvo affermare, nei casi in cui l'omessa menzione non conforme a quello consenta di accertare l'anteriorità o contestualità della fideiussione rispetto al contratto, la nullità relativa di quest'ultimo - sulla base, però, della previsione dell'art. 2, comma 1, del decreto (22). Anche accedendo alla tesi che l’Organismo rinviene nella violazione del contenuto dell’art. 6 un’ipotesi di nullità virtuale relativa, sembrano doversi escludere eventuali riflessi sul successivo contratto traslativo, perché pur essendo l’azione di nullità imprescrittibile, questa non potrebbe essere esercitata, in quanto, dopo che il fabbricato è contrattualmente tenuto a renderestato ultimato, dette inadempienze e/o disservizidopo che lo stesso è stato alienato a terzi, fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo articolovi osterebbe la mancanza dell'interesse ad agire, saranno contestate per iscritto all’Organismo stesso con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentareex art. 100 c.p.c.. Per altri ancora, entro il termine massimo laddove esista una norma di 15 giorni dalla data di comunicazione della contestazionecarattere suppletivo, le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso in cui l’Organismo non rimuova la causa della inadempienza e non ottemperi a detto invito entro i termini fissati, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi. Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, espletati gli adempimenti potrebbe essere utilmente impiegata al fine di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% colmare la "lacuna" venutasi a creare in conseguenza dell'omessa previsione contrattuale richiesta dalla norma protettiva. In secondo luogo l'integrazione del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio. L’accertamento e la contestazione, per la terza volta, della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto della Convenzionecontratto potrebbe operare, ai sensi degli artt. 1374 e 1375 c.c., grazie all'equità, o alla clausola generale di buona fede (23). Sarebbe così possibile, in mancanza di una dettagliata regolamentazione degli obblighi del costruttore, integrare il contratto con quanto derivante dagli ordinari principi del diritto dei contratti e delle obbligazioni, salvo il limite costituito dall’ipotesi in cui difettino elementi essenziali del negozio, circostanza che dà luogo a nullità. valutare, in maniera consapevole e completa, l'opportunità o meno di addivenire alla conclusione del contratto (24). Queste le varie posizioni emerse nei primi commenti e quali già “fotografate” nel precedente studio. Partendo dalle varie possibili ricostruzioni sopra illustrare, si è ora cercato di giungere ad una nuova possibile ricostruzione di “sintesi” che da un lato non sia costretta ad avvalersi di categorie sulla cui ammissibilità ancora di discute in dottrina (infatti è ancora aperto il dibattito circa la configurabilità o meno della cd. “nullità virtuale relativa”) e dall’altro sia in grado di offrire rimedi che operino sul piano “contrattuale” (e non esclusivamente su un piano extracontrattuale come nel caso della responsabilità di cui all’art. 1337 c.c. (25)) Sulla base di queste premesse, appare plausibile prospettare queste conseguenze per il caso di violazione dell’art. 1456 C.C.6 del decreto in commento Innanzitutto di nullità si potrà parlare SOLO nel caso di mancanza di quelle menzioni che attengono all’individuazione dell’oggetto del contratto, nonché l’ immediata sospensione mancanza tale da determinare l’indeterminatezza dell’oggetto, con conseguente nullità del pagamento dei compensi pattuiticontratto a sensi dell’art. Il ripetersi per oltre tre volte 1418 secondo comma c.c. Si tratterebbe, quindi, di una nullità assoluta sancita da specifica disposizione di legge (l’art. 1418 secondo comma c.c.) e non di nullità virtuale ex art. 1418 primo comma c.c. La nullità potrà essere invocata ad esempio nel caso di omissione degli elementi di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’art. 6 in un anno di gravi inadempienzecommento, quali: - gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento; - gravi inadempienze contrattuali; - gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza. comporta, oltre all' applicazione delle penali, con la risoluzione del servizio affidato. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fatturaconseguenza che l’immobile da trasferire non possa essere individuato, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo non sia determinato o determinabile il prezzo o il diverso corrispettivo convenuto tra le parti, creando una situazione di incertezza circa l’oggetto della stessa dovesse eccedere il valore contrattazione intervenuta tra le parti Si rammenta al riguardo che in giurisprudenza si é avuto modo di affermare: - che nel caso di preliminare di vendita immobiliare la descrizione del servizio bene oggetto di contestazionetrasferimento possa essere carente per quanto riguarda la menzione dei dati catastali e degli altri specifici elementi individuativi del bene, quali ad esempio i confini (27), purché risulti certo, attraverso i diversi elementi utilizzati nel caso di specie che le parti abbiano inteso riferirsi ad un bene determinato o quanto meno determinabile; (28) - che in particolare si è ritenuta sussistente la determinabilità dell’oggetto nel caso in cui consistenza e specificazione dell’immobile emergano con chiarezza da planimetria allegata al contratto, alla quale le parti abbiano fatto espresso riferimento, anche se non sottoscritta dalle parti stesse (29). La richiesta e/Sulla base degli orientamenti elaborati nel tempo dalla giurisprudenza, si potrà, pertanto, invocare la nullità del contratto solo nel caso in cui manchi una qualsiasi, sia pur minimale descrizione dell’oggetto del contratto o il pagamento se la descrizione cui si sono affidate le parti non sia sufficiente a individuare in maniera chiara e precisa l’oggetto del contratto. E le conclusioni cui è arrivata la giurisprudenza non sembrano possano essere rimesse in discussione per effetto delle penali nuove disposizioni normative. Al di cui al presente articolo non esonera fuori degli specifici e limitati casi sopra illustrati, riconducibili alla disposizione dell’art. 1418 secondo comma c.c., riteniamo invece che debba escludersi, in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione via generale, per la quale violazione dell’art. 6 del “Dec. L.vo” la sanzione della nullità dell’atto (assoluta o relativa che essa sia), a sensi dell’art. 1418 primo comma c.c. L’art. 1418 primo comma cod. civ. dispone, infatti, che il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative (cd. nullità virtuale). Dottrina e giurisprudenza hanno, peraltro, ritenuto ricorrere la figura della nullità virtuale nei casi di negozi stipulati in violazione di norme che siano dirette alla tutela di un interesse pubblico e generale. Ma non ci sembra, nel caso di specie, che la norma dell’art. 6 del “Dec. L.vo” sia diretta alla tutela di un interesse pubblico e generale. Gran parte delle menzioni richieste sono chiaramente poste a tutela di una delle parti del contratto. Tutto ciò trova esplicita conferma anche nella Relazione illustrativa al decreto ove si è reso inadempiente e afferma che “allo scopo di rendere più trasparente Inoltre quando il legislatore, nel richiedere un requisito formale da osservare nella stipula del contratto, ha fatto sorgere l’obbligo sanzionato la mancanza di pagamento tale requisito con la nullità del contratto stesso, lo ha detto espressamente (vedasi al riguardo l’art. 1351 c.c. proprio in tema di preliminare). Ed ancora, nello stesso “Dec. L.vo” in commento, il legislatore delegato quando ha voluto sanzionare con la nullità la mancata osservanza di un obbligo posto dal decreto medesimo lo ha detto espressamente: vedasi al riguardo l’art. 2 ove la mancata consegna della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannifideiussione porta alla nullità (seppur relativa) del contratto (30).

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Samples: www.notariato.it

Sanzioni. Qualora dal controllo La mancata corresponsione dell’indennità di cui agli articoli precedenti, il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l’Organismo è contrattualmente tenuto a rendere, dette inadempienze e/o disservizi, fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo articolo, saranno contestate per iscritto all’Organismo stesso con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione della contestazione, le proprie giustificazioni partecipazione al riguardo. Nel caso in cui l’Organismo non rimuova la causa della inadempienza e non ottemperi a detto invito entro i termini fissati, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% tirocinio da parte del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi. Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio. L’accertamento e la contestazione, per la terza volta, della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto della Convenzionesoggetto ospitante comporta, ai sensi dell’art. 1456 C.C.1 comma 35 della legge 28 giugno 2012, nonché l’ immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuitin. 92, una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 6.000,00 euro. Il ripetersi per oltre tre volte Per le violazioni non sanabili, in un anno di gravi inadempienze, quali: - gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento; - gravi inadempienze contrattuali; - gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza. comporta, oltre all' applicazione delle penali, la risoluzione del servizio affidato. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, particolare nel caso in cui l’importo il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla Convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà prevista l’intimazione della stessa dovesse eccedere il valore cessazione del tirocinio da parte del servizio oggetto della Provincia competente in materia di contestazione. La richiesta vigilanza sul lavoro e l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini. Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della Convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il pagamento delle penali conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l’invito non venga adempiuto, sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio e l’interdizione per 12 mesi, rivolta al presente articolo non esonera soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini. In tutti i casi di seconda violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione ha durata di 18 mesi. Per i casi di terza o ulteriore violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione ha durata di 24 mesi. L’Interdizione è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo rapporto di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannilavoro subordinato.

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Samples: Convenzione Di Tirocinio Di Formazione E Orientamento

Sanzioni. Qualora L’art. 12 riporta integralmente alcune sanzioni amministrative, già contenute nell’art. 7 della legge n. 230/1962, così come sostituito dall’art. 14 del D. L.vo n. 758/1994: esse riguardano la violazione del principio di non discriminazione concretizzatosi nel mancato “godimento” delle ferie, nella mancata erogazione della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto e di ogni altro emolumento spettante al personale in forza a tempo indeterminato di pari livello (ovviamente, in proporzione). La sanzione amministrativa (poco applicata in passato) è rimasta uguale e va da 25 a 154 euro. Se l’inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, la sanzione pecuniaria è compresa tra 154 e 1032 euro. E’ appena il caso di precisare che queste sono le sanzioni “tipiche” richiamate dal controllo D.L.vo n. 368/2001: per il resto, trovano piena e totale applicazione, concretizzandosi le varie ipotesi di cui agli articoli precedentiviolazione delle norme, quelle generali correlate allo svolgimento della generalità dei rapporti di lavoro (es. collocamento, orario di lavoro, libro unico, interposizione, ecc.). Contratti a termine e collocamento dei disabili La normativa sul contratto a termine va, necessariamente, rapportata, ad avviso di chi scrive, ad altre leggi (come, ad esempio, la n. 68/1999) che interessano il collocamento dei disabili. Il contratto a termine viene in evidenza per due aspetti: ai fini della computabilità nella base di calcolo ai fini della copertura d’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati soggetti all’obbligo, come previsto dall’art. 4, comma 1; ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, attraverso le convenzioni per l’inserimento lavorativo, nella previsione dell’art. 11, comma 2. In ordine al primo aspetto si osserva che la norma afferma, tra le altre cose, la non computabilità dei soggetti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi. Il problema che si pone è se il calcolo vada effettuato sulla base del singolo contratto o della sommatoria di più contratti che, nel periodo considerato (si fa la “fotografia” dell’organico al 31 dicembre essendo, al momento, l’obbligo di presentazione del prospetto fissato al 31 gennaio successivo). La risposta, attenendosi alla dizione letterale della norma, non può che propendere per la prima tesi. Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 4 del 17 gennaio 2000, ha affrontato il problema relativo ai datori di lavoro che svolgono attività stagionale, affermando che sono esclusi dalla base di computo i lavoratori che abbiano prestato attività nell’arco dell’anno solare, anche se non continuativamente, per un periodo complessivo di nove mesi, calcolato sulla base delle corrispondenti giornate lavorative. Per quel che concerne il secondo aspetto va sottolineato come nell’ottica di favorire l’inserimento dei soggetti portatori di handicap, il Legislatore ha previsto la possibilità, attraverso l’istituto della convenzione tra datore di lavoro e servizio dovesse risultare della Provincia del collocamento dei disabili, di contratti a tempo determinato. L’assunzione di un lavoratore disabile con contratto a termine è stata, ritenuta, in passato, in linea di massima, non conforme coerente con il dettato, allora previsto, dalla legge n. 482/1968, che calcolava le carenze d’obbligo sulla base delle scoperture relative al personale a tempo indeterminato, fatta eccezione per le attività a carattere stagionale di durata superiore a tre mesi: e la Magistratura di merito fu coerente con tale principio sostenendo (Trib. Milano, 28 luglio 1982, Pret. Xxxxxx Xxxxxxx, 00 febbraio 1989) che il fine generale della legge era quello di assicurare un’occupazione stabile e duratura al disabile. Ora, un’assunzione a termine è possibile nell’ambito di una convenzione ex art. 11 della legge n. 68/1999 ove, all’accordo tra il servizio disabili e l’imprese, sovrintende, a mo’ di regia, il comitato tecnico, previsto dall’art. 6: lo spirito della convenzione è quello di venire, da un lato, incontro alle esigenze del datore di lavoro e, dall’altro, quello di favorire il proficuo inserimento di soggetti con particolari handicap. Ciò che l’Organismo è contrattualmente tenuto importante sottolineare (anche ai fini di una eventualità risarcitoria) è che, comunque, risulti dalla richiesta di avviamento inviata all’organo del collocamento (qui, c’è sempre il nulla – osta) che l’instaurando rapporto è a renderetempo determinato (Cass., dette inadempienze 26 settembre 1998, n. 9658) Raffronti tra il contratto a termine ed il contratto di inserimento per i giovani di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni L’analisi che segue, lungi dal rappresentare un paragone tra le due tipologie che sono, sostanzialmente, molto diverse, si ripromette soltanto un paragone comparato, sotto gli aspetti normativi, economici e contributivi, tra il contratto a termine ed il contratto di inserimento, disciplinato dall’art. 54, comma 1, lettera a) del D.L.vo n. 276/2003, per i soggetti di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni. La riflessione si rende necessaria per focalizzare l’attenzione su questo contratto di inserimento che, per l’assenza di benefici contributivi specifici, è stato poco utilizzato, a differenza, delle ipotesi successive. Senza spezzare la lancia a favore di alcun contratto giova mettere a confronto gli elementi essenziali (perché, spesso, i datori di lavoro, scegliendo una tipologia invece che un’altra un po’ di conti li fanno e/, soprattutto, ferme restando le caratteristiche delle persone, tengono conto dei vantaggi offerti, a vario titolo, dalla normativa). Cominciamo dai requisiti soggettivi. Il contratto a termine non ha limiti di età, il contratto di inserimento (nella sola fattispecie oggetto di esame), va dai diciotto anni compiuti ai ventinove anni che, secondo un’interpretazione amministrativa del Ministero del Lavoro resa per l’apprendistato, vanno intesi come ventinove anni e trecentosessantaquattro giorni (ovviamente, ci si riferisce al giorno di inizio del rapporto). Non è previsto, per tali giovani, alcun requisito minimo di iscrizione nelle liste dei disponibili in cerca di occupazione come, per esempio, per la categoria sub b) ove si parla di disoccupati di lunga durata (un anno almeno) da ventinove fino a trentadue anni. Entrambi i contratti debbono essere stipulati per iscritto ma mentre nel contratto a tempo determinato deve essere indicata (in modo abbastanza specifico) una causale riferibile, sia pure per le attività ordinarie, alle esigenze di natura tecnica, produttiva, organizzativa o disservizisostitutiva, nel contratto di inserimento (che è finalizzato all’inserimento di un soggetto nell’ambito di ambiente lavorativo) deve essere indicato il progetto individuale di inserimento, previsto dall’art. 55, predisposto dal datore di lavoro, di durata minima di sedici ore, o termine maggiore previsto dalla contrattazione collettiva di settore (secondo i dettami dell’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004). La durata del contratto a termine, comprensivo della proroga, non può superare i trentasei mesi (e, poi, ora, c’è il problema legato alla conversione per sommatoria), il contratto di inserimento (art. 57) ha una durata non inferiore a nove mesi e non può superare i diciotto e non è rinnovabile. Se da un punto di vista contributivo non ci sono differenze (la contribuzione è normale in entrambe le ipotesi, in quanto quella ridotta per il contratto di inserimento riguarda le ipotesi da b a f dell’art. 54), è da un punto di vista economico che comincia a registrarsi qualche differenza, atteso che il lavoratore con contratto di inserimento può essere retribuito fino a due livelli di meno rispetto alla categoria spettante. Molti contratti collettivi hanno stabilito, per alcune qualifiche, un solo livello inferiore, o da subito, o a partire da alcuni mesi dopo. C’è da aggiungere, inoltre, a vantaggio del contratto di inserimento, che le spese della formazione, così come per l’apprendistato, sono deducibili ai fini dell’IRAP. Nel contratto a termine la proroga è una soltanto (anche di durata superiore al contratto iniziale), nel contratto di inserimento si può arrivare al limite massimo dei diciotto mesi attraverso più proroghe, rispetto all’iniziale durata di nove mesi. Ovviamente, il consenso dell’interessato ci deve essere in entrambe le ipotesi ed è consigliabile la forma scritta che, tra l’altro, deve indicare le motivazioni della stessa. Istituti tipici legati alla sommatoria dei contratti a termine per la conversione dopo i trentasei mesi ed al diritto di precedenza dopo rapporti con lo stesso datore di lavoro per le stesse mansioni di durata superiore ai sei mesi, non sono assolutamente presenti nel contratto di inserimento che, proprio perché è una tipologia particolare, non trova applicazione nei casi appena citati ove la norma parla soltanto dei contratti a tempo determinato. Una ulteriore differenza riguarda la computabilità rispetto a particolari istituti: i contratti a termine di durata superiore a nove mesi rientrano nel calcolo di base per l’individuazione dell’aliquota dei disabili e delle eventuali scoperture e, inoltre, sempre con la stessa durata, sono computabili ai fini previsti dall’art. 35 della legge n. 300/1970 (limiti dimensionali). I contratti di inserimento, invece, fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto, sono esclusi da computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti (art. 53, comma 2), così come avviene per i rapporti di apprendistato. Contratto a termine nel pubblico impiego L’art. 49 della legge n. 133/2008, disciplinando il lavoro flessibile nelle Pubbliche Amministrazioni, ha riscritto completamente l’art. 36 del D.L.vo n. 165/2001, facendo venir meno anche le fattispecie disciplinate dal successivo articolonovità introdotte con la legge n. 244/2007. Ma andiamo con ordine cercando di comprendere le novità. Dopo aver affermato (comma 1) che per i fabbisogni ordinari occorre ricorrere esclusivamente a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, saranno contestate il Legislatore (comma 2) stabilisce che le esigenze temporanee ed eccezionali possono essere soddisfatte con il ricorso alle forme contrattuali flessibili previste nel nostro ordinamento, cui segue una puntigliosa elencazione, con la specifica che, in ogni caso, non è possibile ricorrere alla somministrazione a tempo determinato per iscritto all’Organismo stesso le funzioni direttive e dirigenziali. Ovviamente resta in capo alle singole amministrazioni la valutazione relativa alla individuazione delle necessità organizzative sulla base dei principi generali della legge n. 133/2008, che postulano un forte contenimento delle spese del personale. Il comma 3 si preoccupa degli eventuali abusi, sottolineando che, nel rispetto della tra speranza e della imparzialità, la durata complessiva dei rapporti con invito i singoli lavoratori, pur ricorrendo alla utilizzazione di più tipologie contrattuali (es. tempo determinato, somministrazione, ecc.) non possa superare, per sommatoria, i tre anni nell’ultimo quinquennio. Ma è il comma 5 che riguarda, più da vicino, il contratto a rimuoverle immediatamente ed a presentaretempo determinato, entro cui trova espressamente applicazione (art. 49, comma 2) il D.L.vo n. 368/2001. La violazione delle disposizioni imperative riguardanti l’assunzione in organico nella Pubblica Amministrazione (ove si può entrare, secondo il dettato dell’art. 97 della Costituzione per concorso o prove selettive alternative, fatti salvi i pochissimi casi di “chiamata diretta”) non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato. Il riferimento alla norma costituzionale è di natura inderogabile: qualunque strumento finalizzato ad aggirarlo, come potrebbe essere la conversione del rapporto dopo i trentasei mesi, è illecito per violazione di una norma fondamentale del nostro ordinamento. Ovviamente, qualora il termine massimo fissato sia stato “sforato” il lavoratore ha diritto alla retribuzione ed alla contribuzione previdenziale ed assicurativa per tutte le prestazioni effettuate (con le maggiorazioni del 20% o del 40% della retribuzione globale di 15 giorni fatto) ma, aggiunge, la norma, lo stesso ha diritto al “risarcimento del danno” derivante dalla data prestazione di comunicazione lavoro resa in violazione di norme imperative. Una riflessione si rende necessaria: cosa può essere il danno per un lavoratore che, comunque, viene retribuito per le prestazioni rese? Ad avviso di chi scrive, la correlazione tra “danno” e “prestazione lavorativa” deve essere diretta e, fermi restando casi particolari, potrebbe essere ipotizzabile, ad esempio, allorquando il lavoratore, basandosi, sugli affidamenti dell’Amministrazione, ha rinunciato ad una effettiva, reale (ma dimostrabile in giudizio) opportunità di lavoro. La nuova dizione dell’art. 36, si sostituisce anche alle novità introdotte con l’art. 3, comma 79, della contestazioneultima legge finanziaria, la n. 244/2007 ove, tra l’altro, per le proprie giustificazioni al riguardosole autonomie territoriali si faceva riferimento alle sostituzioni per maternità e ove si stabiliva l’impossibilità di contratti a termine di durata superiore a tre mesi. Sulle Pubbliche Amministrazioni gravano una serie di obblighi che possono così sintetizzarsi: xxxxxxx recuperare le somme pagate a titolo di risarcimento del danno e quelle per le prestazioni indebite rifacendosi sul dirigente responsabile, qualora la violazione sia ascrivibile a dolo o colpa grave (non, quindi, se la “culpa” è “levis”), con responsabilità desumibile dall’art. 21 del D.L.vo n. 165/2001; debbono tener conto di tali fatti nella valutazione del dirigente, secondo la previsione dell’art. 5 del D.L.vo n. 286/1999. La normativa italiana che esclude nel settore pubblico la conversione a tempo indeterminato dei contratti a termine per violazione delle disposizioni che li regolano, è stata oggetto anche di una pronuncia della Corte Europea di Giustizia il 7 settembre 2006, nella causa C – 180/04. Nel dispositivo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 ottobre 2006, si afferma che “l’accordo quadro sul lavoro a termine, del 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP su lavoro a tempo determinato, deve essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che esclude, in caso di abuso derivante dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, che questi siano trasformati in cui l’Organismo non rimuova la causa contratti o rapporti di lavoro a tempo indeterminato, mentre tale trasformazione è prevista per i contratti e i rapporti di lavoro conclusi con un datore di lavoro appartenente al settore privato, qualora tale normativa contenga un’altra misura effettiva destinata ad evitare e, se del caso, a sanzionare un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico”. Modena, 8 settembre 2008 Xxxxxxxx XXXXX Dirigente della inadempienza e non ottemperi a detto invito entro i termini fissati, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% Direzione provinciale del compenso relativo alla “fase Lavoro di realizzazione” in corso al momento in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi. Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio. L’accertamento e la contestazione, per la terza volta, della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nonché l’ immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti. Il ripetersi per oltre tre volte in un anno di gravi inadempienze, quali: - gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento; - gravi inadempienze contrattuali; - gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza. comporta, oltre all' applicazione delle penali, la risoluzione del servizio affidato. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.Modena

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Sanzioni. Qualora dal controllo 1. In caso di cui agli articoli precedentiomissione, rifiuto o ritardo nell’espletamento del servizio, di mancato rispetto delle tariffe o di qualsiasi altro inadempimento alle prescrizioni previste o richiamate nella presente convenzione, qualora il concessionario non dovesse dare esecuzione al servizio secondo le modalità, la puntualità e le prescrizioni tecniche indicate dalla convenzione durante lo svolgimento del servizio, si procederà a contestazione scritta con PEC al diretto interessato, assegnandogli un termine per eventuali controdeduzioni. All’esito della valutazione di quanto sopra, il servizio dovesse risultare non conforme Dirigente del Settore Polizia Municipale, ove reputi comunque sussistente l’inadempienza del concessionario, procederà ad incamerare la somma prevista quale corrispettivo per ciascuna sanzione rivalendosi sulla somma corrisposta a quello titolo di cauzione, secondo lo schema che l’Organismo è contrattualmente tenuto a rendere, dette inadempienze e/o disservizi, fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo articolo, saranno contestate per iscritto all’Organismo segue: ° Per la prima inadempienza richiamo formale; ° Per la seconda inadempienza nel corso di ogni biennio di vigenza della presente convenzione: sanzione pecuniaria di €200 ° Per la terza inadempienza nel corso dello stesso periodo: sanzione pecuniaria di €350 ° Per la quarta inadempienza nel corso dello stesso periodo: sanzione pecuniaria di €600 ° Per la quinta inadempienza nel corso dello stesso periodo: decadenza della concessione con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione incameramento della contestazione, le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso in cui l’Organismo non rimuova la causa della inadempienza e non ottemperi a detto invito entro i termini fissati, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi. Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, espletati gli adempimenti cauzione definitiva di cui al comma precedenteprecedente art. 15, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio. L’accertamento e la contestazione, per la terza volta, della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nonché l’ immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti. Il ripetersi per oltre tre volte in un anno di gravi inadempienze, quali: - gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento; - gravi inadempienze contrattuali; - gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza. comporta, oltre all' applicazione delle penali, la risoluzione del servizio affidato. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere salvo l’obbligo di pagamento risarcimento da parte della medesima penale. L’esecutore prende atto ditta inadempiente per il maggior danno subito dall’Amministrazione, comprese le spese ed i compensi che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniComune dovrà pagare per assicurare diversamente in proprio, o a mezzo terzi, l’esatto e puntuale espletamento del servizio.

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Samples: Convenzione Per L’affidamento in Concessione Dei Servizi Di Rimozione, Custodia E Blocco Dei Veicoli

Sanzioni. Qualora Ogni violazione degli obblighi contrattuali previsti (compreso pertanto anche la mancata cessione al Comune delle aree da cedere nei termini previsti) sarà contestata dall’Amministrazione Comunale agli inadempienti tramite diffida consistente nell’intimazione a provvedere al rispetto di quanto pattuito, entro un termine assegnato (minimo di 10 e massimo di 30 giorni) dal controllo di cui agli articoli precedentisuo ricevimento. L’inosservanza della diffida comporterà ai “soggetti attuatori”, il servizio dovesse risultare non conforme pagamento delle seguenti somme a quello che l’Organismo è contrattualmente tenuto a renderetitolo di penale alla Amministrazione Comunale, dette inadempienze salvo il risarcimento del maggior danno e restando impregiudicata la facoltà di promuovere da parte dell’ Amministrazione Comunale la risoluzione della convenzione per inadempimento e/o disservizi, fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo articolo, saranno contestate per iscritto all’Organismo stesso con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare, entro la facoltà di provvedere direttamente alla realizzazione delle opere ad onere dei “soggetti attuatori” sulla base di quanto stabilito nella presente convenzione: - Euro 5.000 alla prima diffida trascorso inutilmente il termine massimo assegnato; - Euro 10.000 alla seconda diffida trascorso inutilmente il termine assegnato; - Euro 20.000 alla terza diffida trascorso inutilmente il termine assegnato; - Euro 30.000 alla quarta diffida trascorso inutilmente il termine assegnato; - Euro 50.000 ad ogni successiva diffida trascorso inutilmente il termine assegnato; In caso di 15 giorni inottemperanza alle diffide, il Comune è fin d’ora autorizzato a recuperare tali importi dalla data di comunicazione della contestazione, le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso in cui l’Organismo non rimuova la causa della inadempienza e non ottemperi a detto invito entro i termini fissati, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi. Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, espletati gli adempimenti garanzia fidejussoria di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio. L’accertamento e la contestazione, per la terza volta, della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nonché l’ immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti. Il ripetersi per oltre tre volte in un anno di gravi inadempienze, quali: - gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento; - gravi inadempienze contrattuali; - gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza. comporta, oltre all' applicazione delle penali, la risoluzione del servizio affidato. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente precedente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni11.

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Sanzioni. Qualora dal controllo 4.3.1 Principi generali nell’applicazione delle sanzioni per i Dipendenti I comportamenti tenuti dai Dipendenti nelle ipotesi di Violazione sopra descritte costituiscono illecito disciplinare, da cui agli articoli precedentideriva l’applicazione di sanzioni disciplinari. In particolare, il servizio dovesse risultare non Sistema Disciplinare deve essere conforme a quello che l’Organismo ai seguenti principi: • il sistema deve essere debitamente pubblicizzato; • le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all’infrazione, la cui specificazione è contrattualmente tenuto a rendere, dette inadempienze e/o disservizi, fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo articolo, saranno contestate per iscritto all’Organismo stesso con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione della contestazione, le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso in cui l’Organismo non rimuova la causa della inadempienza e non ottemperi a detto invito entro i termini fissati, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi. Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio. L’accertamento e la contestazione, per la terza volta, della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto della Convenzioneaffidata, ai sensi dell’art. 1456 C.C.2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore; • la sospensione dal servizio e retribuzione dal trattamento economico per i dipendenti privi della qualifica dirigenziale non può essere superiore ai 10 giorni; • deve essere assicurato il diritto alla difesa dei Dipendenti la cui condotta sia stata contestata (art. 7 dello Statuto dei Lavoratori) e, in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. La sanzione deve essere adeguata in modo da garantire l’effettività del Modello. Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti della Società rientrano tra quelle previste dal “contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali” (di seguito, per brevità “CCNL”), per quanto riguarda il personale con qualifica di “impiegato” o “quadro direttivo”, nonché l’ immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuitidal “contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali” (di seguito per brevità “CCNL Dirigenti Credito”), per il personale con qualifica di “dirigente”. Il ripetersi per oltre tre volte presente Sistema Disciplinare ed il Codice Etico sono resi accessibili ai Dipendenti anche attraverso la loro pubblicazione nelle bacheche aziendali. L’intero Modello viene reso accessibile ai Dipendenti mediante invio di una e-mail informativa e, comunque, mediante archiviazione in un anno una cartella di gravi inadempienze, quali: - gravi elusioni o violazioni rete condivisa. Tali modalità di pubblicazione garantiscono il pieno rispetto delle normative di riferimento; - gravi inadempienze contrattuali; - gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza. comporta, oltre all' applicazione delle penali, la risoluzione del servizio affidato. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali previsioni di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalecomma I, dell’art. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni7 dello Statuto dei Lavoratori.

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Sanzioni. Qualora dal controllo di cui agli articoli precedenti, il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l’Organismo è contrattualmente tenuto a rendere, dette inadempienze e/o disservizi, fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo articolo, saranno contestate per iscritto all’Organismo stesso con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione della contestazione, le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso in cui l’Organismo non rimuova la causa della inadempienza e non ottemperi a detto invito entro i termini fissati, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi. Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio. L’accertamento e la contestazione, per la terza volta, della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nonché l’ immediata l’immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti. Il ripetersi per oltre tre volte in un anno di gravi inadempienze, quali: - gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento; - gravi inadempienze contrattuali; - gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza. comporta, oltre all' applicazione delle penali, la risoluzione del servizio affidato. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

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Sanzioni. Qualora In caso di inosservanza da parte della ditta degli obblighi derivanti dal controllo presente capitolato, l'Amministrazione Appaltante potrà applicare una penale secondo il prospetto di cui agli articoli precedenti, seguito indicato: INOSSERVANZA PENALE (€) mancato rispetto intervento urgente entro due ore dalla chiamata 50,00 ⁄ per ogni ora di ritardo L‘impossibilità di contattare il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l’Organismo è contrattualmente tenuto a rendere, dette inadempienze e/numero indicato o disservizi, fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo articolo, saranno contestate per iscritto all’Organismo stesso con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare, entro il termine massimo mancato intervento nei tempi previsti daranno luogo all’applicazione di 15 giorni dalla data di comunicazione della contestazione, le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso in cui l’Organismo non rimuova la causa della inadempienza e non ottemperi a detto invito entro i termini fissati, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi. Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento a 100,00 (cento/00 Euro) che saranno dedotti dalla liquidazione della fattura immediatamente successiva a quella in cui si è verificata detta inadempienza e/o verificato il disservizio. L’accertamento e la contestazioneDopo tre inadempienze agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio od interruzione di erogazione dell'acqua potabile, per la terza voltal'Amministrazione Appaltante potrà chiedere, della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nonché l’ immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti. Il ripetersi per oltre tre volte in un anno di gravi inadempienze, quali: - gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento; - gravi inadempienze contrattuali; - gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza. comporta, oltre all' applicazione delle penalia suo insindacabile giudizio, la risoluzione del servizio affidatocontratto in qualsiasi momento. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito La risoluzione potrà essere chiesta dopo avere contestato l'addebito con raccomandata R.R. o telegramma alla ditta ed esaminate le eventuali controdeduzioni del conseguente provvedimento di liquidazione medesimo, che dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto suddetta nota di contestazione. Qualora le stesse non dovessero, per qualsiasi motivo, pervenire alla stazione appaltante nel termine su indicato, si intenderà che nulla l'Appaltatore avrà da eccepire alla risoluzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali risoluzione comporta automaticamente la esclusione della ditta a tutti i futuri appalti banditi da questa Amministrazione per i successivi cinque anni. Per le eventuali sospensioni e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nei relativi articoli del Capitolato Generale dello Stato. Il maltempo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile in linea di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione massima per la quale si è reso inadempiente sua influenza sul corso dei lavori e che ha fatto sorgere l’obbligo non costituisce ragione di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo sospensione dei lavori, se non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannieccezionale (piogge, nevicate, gelo eccezionalmente prolungati), secondo le disposizioni del Capitolato Generale.

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Sanzioni. ART.23 In caso di violazione del limite percentuale previsto al comma 1 dell’art. 23 del D.Lgs n. 81/2015 che, per il settore dell’edilizia, corrisponde al 25% (+ 15% dei lavoratori iscritti alla Borsa Lavoro, Xxxx.xx), per ciascun lavoratore si applica la seguente sanzione amministrativa: a) 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a 1; b) 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a 1. La retribuzione da prendere in considerazione è la retribuzione lorda mensile riportata nel singolo contratto di lavoro, desumibile anche dividendo la retribuzione annuale per il numero di mensilità spettanti. Qualora dal controllo la retribuzione non sia stata indicata nel contratto di lavoro, potrà farsi riferimento alla retribuzione tabellare prevista nel contratto collettivo applicato o applicabile.7 7 Cfr. Circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2014 che, in assenza di ulteriori indicazioni, risulta, per tali aspetti, ancora valida. L’importo individuato attraverso l’applicazione della sanzione, arrotondato all’unità superiore qualora il primo decimale sia pari o superiore a 0,5, andrà moltiplicato, per ciascun lavoratore, per il numero dei mesi o frazione di mese superiore a 15 giorni di occupazione. Pertanto, per i periodi di occupazione inferiori a 16 giorni, la sanzione non potrà trovare applicazione in quanto il moltiplicatore sarebbe uguale a zero. Inoltre, ai fini del calcolo del periodo di occupazione, si terrà conto della data di instaurazione del rapporto (c.d. dies a quo) e della data in cui è stata accertata l’esistenza dello sforamento (c.d. dies ad quem), senza tener conto di eventuali “sospensioni” del rapporto avvenute, per esempio, per malattia, infortunio o part time verticale. Sarà comunque possibile rilevare gli eventuali sforamenti anche in relazione a rapporti già conclusi, verificando la data di scadenza del contratto a termine. La sanzione amministrativa è, inoltre, soggetta alla riduzione di cui agli articoli precedenti, all’art. 16 della L. n. 689/1981 l’importo sanzionatorio andrà notificato nella misura di un terzo ed il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l’Organismo è contrattualmente tenuto a rendere, dette inadempienze e/o disservizi, fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo articolo, saranno contestate per iscritto all’Organismo stesso con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare, suo pagamento entro il termine massimo di 15 60 giorni dalla data di comunicazione della contestazione, le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso in cui l’Organismo non rimuova notifica estinguerà la causa della inadempienza e non ottemperi a detto invito entro i termini fissati, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi. Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio. L’accertamento e la contestazione, per la terza volta, della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nonché l’ immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti. Il ripetersi per oltre tre volte in un anno di gravi inadempienze, quali: - gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento; - gravi inadempienze contrattuali; - gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza. comporta, oltre all' applicazione delle penali, la risoluzione del servizio affidato. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniviolazione.

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Sanzioni. Qualora Il Fornitore prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati da Consip e/o dalle Amministrazioni, può comportare l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro: A risoluzione ex art. 1456 c.c. dell’Accordo Quadro, nonché incameramento della cauzione definitiva costituita in favore di Consip a copertura dell’Accordo Quadro e risarcimento dell’eventuale danno ulteriore, nel caso in cui la violazione degli impegni di cui al precedente art. 3 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali assunti dal controllo Fornitore nei confronti di Xxxxxx in forza dell’Accordo Quadro. La risoluzione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell’art. 1456 c.c. (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli precedentiartt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p. nonché (ii) nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il servizio dovesse risultare non conforme a quello delitto previsto dall’art. 317 del c.p.. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014. Resta fermo che l’Organismo è contrattualmente tenuto a renderedell’intervenuta risoluzione dell’Accordo Quadro Consip potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 80, dette inadempienze comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016; B risoluzione ex art. 1456 c.c. del singolo Contratto Esecutivo, nel caso in cui la violazione degli impegni di cui al precedente art. 3 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali assunti dal Fornitore nei confronti della singola Amministrazione contraente nell’ambito del Contratto Esecutivo. La risoluzione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell’art. 1456 c.c. (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o disservizidei componenti della compagine sociale, fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo articolosia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, saranno contestate per iscritto all’Organismo stesso con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare318, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione della contestazione319, le proprie giustificazioni al riguardo. Nel 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p., nonché (ii) nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui l’Organismo non rimuova la causa all’art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014. La risoluzione del singolo Contratto Esecutivo comporterà altresì l’escussione della inadempienza garanzia definitiva costituita in favore delle Amministrazioni per un importo proporzionalmente corrispondente al valore del contratto Esecutivo e non ottemperi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore. In caso di intervenuta risoluzione del Contratto Esecutivo su iniziativa della singola Amministrazione contraente, quest’ultima è tenuta a detto invito entro i termini fissatidarne tempestiva notizia a Consip, ovvero fornisca elementi non idonei motivandone le ragioni; Consip, a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi. Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda sua volta, espletati gli adempimenti ha la facoltà di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio. L’accertamento e la contestazione, per la terza volta, della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto della Convenzioneprocedere, ai sensi dell’art. 1456 C.C.c.c., nonché l’ immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuitialla risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro. Il ripetersi per oltre tre volte in un anno di gravi inadempienze, quali: - gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento; - gravi inadempienze contrattuali; - gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza. comporta, oltre all' applicazione delle penali, la Resta fermo che dell’intervenuta risoluzione del servizio affidato. L’incameramento Contratto Esecutivo Consip potrà tenere conto ai fini delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali valutazioni di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha all’articolo 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016; C segnalazione del fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniall’ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.

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Samples: Patto Di Integrità

Sanzioni. Qualora L'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 61 del 2000 è rimasto invariato coerentemente con il permanere del requisito della forma scritta esclusivamente a fini probatori. In difetto di prova, relativamente alla stipulazione del contratto di lavoro come contratto a tempo parziale, il lavoratore potrà chiedere che il rapporto di lavoro sia dichiarato a tempo pieno dalla data in cui la mancanza della forma scritta sia giudizialmente accertata, fermo restando il diritto alla retribuzione per la prestazione effettivamente resa nel periodo anteriore. L'articolo 46, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha modificato il secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2000. La nuova formulazione ribadisce che l'assenza di indicazioni puntuali, relativamente alla collocazione e alla durata della prestazione lavorativa nel contratto a tempo parziale, non comporta la nullità dello stesso. Nell'ipotesi di mancata o imprecisa indicazione della durata, il lavoratore potrà agire per far dichiarare che il rapporto di lavoro è a tempo pieno dalla data della sentenza. Rimane il diritto alla retribuzione per la prestazione effettivamente eseguita ma il lavoratore ha diritto ad un equo risarcimento per il periodo anteriore alla sentenza. Nell'ipotesi in cui manchi o sia indeterminata la definizione della collocazione oraria questa potrà essere definita in giudizio. Come parametro si rinvia alle determinazioni dei contratti collettivi in materia di clausole elastiche o flessibili, in quanto utili a determinare la collocazione della prestazione. In mancanza dovrà tenersi conto delle responsabilità famigliari del lavoratore, della necessità che questi possa avere di integrare il reddito derivante dal controllo rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa nonché delle esigenze organizzative del datore di lavoro. Anche in questa ipotesi, fermo restando il diritto alla retribuzione per la prestazione effettivamente resa, è previsto un ulteriore emolumento, a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa, per il periodo anteriore alla sentenza. Si preserva la facoltà per le parti di introdurre successivamente clausole elastiche o flessibili. Le controversie relative alla mancanza della forma scritta, ovvero alla omessa o imprecisa indicazione della collocazione oraria della prestazione o della sua durata, possono essere risolte anche mediante le procedure di conciliazione e arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative. L'articolo 46, comma 1, lettera s) del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha inoltre introdotto nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2000 il comma 2 bis. In base a tale norma lo svolgimento del lavoro flessibile o elastico in violazione delle previsioni legali nonché, ove esistenti, di quelle contrattuali, attribuisce al lavoratore uno specifico diritto alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno. A fronte della nuova regolamentazione del diritto di precedenza nel passaggio da tempo parziale a tempo pieno, non più previsto per legge, ma eventualmente solo sulla base del contratto individuale, la sanzione prevista dall'articolo 8 comma 3, che prevede la corresponsione, in caso di violazione del diritto, di un risarcimento pari alla differenza fra l'importo della retribuzione percepita e quella che sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio nei sei mesi successivi, integra il contratto individuale qualora le parti, introducendo il diritto, abbiano omesso di predeterminare la conseguenza della sua violazione. A fronte dell'abrogazione dell'obbligo di comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro deve ritenersi implicitamente abrogata anche la relativa sanzione prevista dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2000. Per le violazioni antecedenti al 24 ottobre 2003, trova applicazione il principio di irretroattività delle leggi che prevedono sanzioni amministrative di cui agli articoli precedentiall'articolo 1 della legge n. 689/1981. Ne consegue che, il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l’Organismo è contrattualmente tenuto a rendereanche nel caso di emissione di ordinanza di ingiunzione, dette inadempienze e/o disserviziavente ad oggetto violazioni anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina, fatte salve troveranno applicazione le fattispecie disciplinate dal successivo articolo, saranno contestate per iscritto all’Organismo stesso con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data sanzioni riferite alla violazione dell'obbligo di comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro. A tal riguardo è significativa la decisione della contestazioneSuprema Corte n. 16699 del 26 novembre 2002, le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso la quale stabilisce che "in cui l’Organismo materia di illeciti amministrativi, l'adozione del principio di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'articolo 1 della L. n. 689/1981, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole"; inoltre la medesima pronuncia chiarisce che la nuova disciplina non rimuova la causa della inadempienza e opera "limitatamente ai rapporti non ottemperi a detto invito entro i termini fissatiesauriti, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” per essere ancora in corso al momento i relativi procedimenti, né in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi. Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda voltarelazione alle violazioni commesse precedentemente, espletati gli adempimenti ma per le quali l'ordinanza ingiunzione è stata emessa dopo l'entrata in vigore della legge, atteso che l'ordinanza ingiunzione non è esercizio di cui al comma precedenteun potere e provvedimento amministrativo costitutivo, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo ma atto puramente esecutivo, preordinato soltanto alla “fase riscossione di realizzazione” in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio. L’accertamento e la contestazione, un credito già per la terza volta, effetto della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nonché l’ immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti. Il ripetersi per oltre tre volte in un anno di gravi inadempienze, quali: - gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento; - gravi inadempienze contrattuali; - gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza. comporta, oltre all' applicazione delle penali, la risoluzione del servizio affidato. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniviolazione commessa".

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Samples: www.paritetica-im.it

Sanzioni. Qualora L'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 61 del 2000 è rimasto invariato coerentemente con il permanere del requisito della forma scritta esclusivamente a fini probatori. In difetto di prova, relativamente alla stipulazione del contratto di lavoro come contratto a tempo parziale, il lavoratore potrà chiedere che il rapporto di lavoro sia dichiarato a tempo pieno dalla data in cui la mancanza della forma scritta sia giudizialmente accertata, fermo restando il diritto alla retribuzione per la prestazione effettivamente resa nel periodo anteriore. L'articolo 46, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha modificato il secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2000. La nuova formulazione ribadisce che l'assenza di indicazioni puntuali, relativamente alla collocazione e alla durata della prestazione lavorativa nel contratto a tempo parziale, non comporta la nullità dello stesso. Nell'ipotesi di mancata o imprecisa indicazione della durata, il lavoratore potrà agire per far dichiarare che il rapporto di lavoro è a tempo pieno dalla data della sentenza. Rimane il diritto alla retribuzione per la prestazione effettivamente eseguita ma il lavoratore ha diritto ad un equo risarcimento per il periodo anteriore alla sentenza. Nell'ipotesi in cui manchi o sia indeterminata la definizione della collocazione oraria questa potrà essere definita in giudizio. Come parametro si rinvia alle determinazioni dei contratti collettivi in materia di clausole elastiche o flessibili, in quanto utili a determinare la collocazione della prestazione. In mancanza dovrà tenersi conto delle responsabilità famigliari del lavoratore, della necessità che questi possa avere di integrare il reddito derivante dal controllo rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa nonché delle esigenze organizzative del datore di lavoro. Anche in questa ipotesi, fermo restando il diritto alla retribuzione per la prestazione effettivamente resa, è previsto un ulteriore emolumento, a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa, per il periodo anteriore alla sentenza. Si preserva la facoltà per le parti di introdurre successivamente clausole elastiche o flessibili. [23]articolo 5, comma 2, d.lgs. n. 61/2000 così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera [24]articolo 5, comma 2, d.lgs. n. 61/2000 così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera [25]articolo 5, comma 3, d.lgs. n. 61/2000 così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera Le controversie relative alla mancanza della forma scritta, ovvero alla omessa o imprecisa indicazione della collocazione oraria della prestazione o della sua durata, possono essere risolte anche mediante le procedure di conciliazione e arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative. L'articolo 46, comma 1, lettera s) del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha inoltre introdotto nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2000 il comma 2 bis. In base a tale norma lo svolgimento del lavoro flessibile o elastico in violazione delle previsioni legali nonché, ove esistenti, di quelle contrattuali, attribuisce al lavoratore uno specifico diritto alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno. A fronte della nuova regolamentazione del diritto di precedenza nel passaggio da tempo parziale a tempo pieno, non più previsto per legge, ma eventualmente solo sulla base del contratto individuale, la sanzione prevista dall'articolo 8 comma 3, che prevede la corresponsione, in caso di violazione del diritto, di un risarcimento pari alla differenza fra l'importo della retribuzione percepita e quella che sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio nei sei mesi successivi, integra il contratto individuale qualora le parti, introducendo il diritto, abbiano omesso di predeterminare la conseguenza della sua violazione. A fronte dell'abrogazione dell'obbligo di comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro deve ritenersi implicitamente abrogata anche la relativa sanzione prevista dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2000. Per le violazioni antecedenti al 24 ottobre 2003, trova applicazione il principio di irretroattività delle leggi che prevedono sanzioni amministrative di cui agli articoli precedentiall'articolo 1 della legge n. 689/1981. Ne consegue che, il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l’Organismo è contrattualmente tenuto a rendereanche nel caso di emissione di ordinanza di ingiunzione, dette inadempienze e/o disserviziavente ad oggetto violazioni anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina, fatte salve troveranno applicazione le fattispecie disciplinate dal successivo articolo, saranno contestate per iscritto all’Organismo stesso con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data sanzioni riferite alla violazione dell'obbligo di comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro. A tal riguardo è significativa la decisione della contestazioneSuprema Corte n. 16699 del 26 novembre 2002, le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso la quale stabilisce che "in cui l’Organismo materia di illeciti amministrativi, l'adozione del principio di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'articolo 1 della L. n. 689/1981, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole"; inoltre la medesima pronuncia chiarisce che la nuova disciplina non rimuova la causa della inadempienza e opera "limitatamente ai rapporti non ottemperi a detto invito entro i termini fissatiesauriti, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” per essere ancora in corso al momento i relativi procedimenti, né in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi. Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda voltarelazione alle violazioni commesse precedentemente, espletati gli adempimenti ma per le quali l'ordinanza ingiunzione è stata emessa dopo l'entrata in vigore della legge, atteso che l'ordinanza ingiunzione non è esercizio di cui al comma precedenteun potere e provvedimento amministrativo costitutivo, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo ma atto puramente esecutivo, preordinato soltanto alla “fase riscossione di realizzazione” in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio. L’accertamento e la contestazione, un credito già per la terza volta, effetto della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nonché l’ immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti. Il ripetersi per oltre tre volte in un anno di gravi inadempienze, quali: - gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento; - gravi inadempienze contrattuali; - gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza. comporta, oltre all' applicazione delle penali, la risoluzione del servizio affidato. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniviolazione commessa".

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Sanzioni. Qualora L’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 61 del 2000 è rimasto invariato coerentemente con il permanere del requisito della forma scritta esclusivamente a fini probatori. In difetto di prova, relativamente alla stipulazione del contratto di lavoro come contratto a tempo parziale, il lavoratore potrà chiedere che il rapporto di lavoro sia dichiarato a tempo pieno dalla data in cui la mancanza della forma scritta sia giudizialmente accertata, fermo restando il diritto alla retribuzione per la prestazione effettivamente resa nel periodo anteriore. L’articolo 46, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha modificato il secondo comma dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2000. La nuova formulazione ribadisce che l’assenza di indicazioni puntuali, relativamente alla collocazione e alla durata della prestazione lavorativa nel contratto a tempo parziale, non comporta la nullità dello stesso. Nell’ipotesi di mancata o imprecisa indicazione della durata, il lavoratore potrà agire per far dichiarare che il rapporto di lavoro è a tempo pieno dalla data della sentenza. Rimane il diritto alla retribuzione per la prestazione effettivamente eseguita ma il lavoratore ha diritto ad un equo risarcimento per il periodo anteriore alla sentenza. Nell’ipotesi in cui manchi o sia indeterminata la definizione della collocazione oraria questa potrà essere definita in giudizio. Come parametro si rinvia alle determinazioni dei contratti collettivi in materia di clausole elastiche o flessibili, in quanto utili a determinare la collocazione della prestazione. In mancanza dovrà tenersi conto delle responsabilità famigliari del lavoratore, della necessità che questi possa avere di integrare il reddito derivante dal controllo rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa nonché delle esigenze organizzative del datore di lavoro. Anche in questa ipotesi, fermo restando il diritto alla retribuzione per la prestazione effettivamente resa, è previsto un ulteriore emolumento, a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa, per il periodo anteriore alla sentenza. Si preserva la facoltà per le parti di introdurre successivamente clausole elastiche o flessibili. Le controversie relative alla mancanza della forma scritta, ovvero alla omessa o imprecisa indicazione della collocazione oraria della prestazione o della sua durata, possono essere risolte anche mediante le procedure di conciliazione e arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative. L’articolo 46, comma 1, lettera s) del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha inoltre introdotto nell’articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2000 il comma 2 bis. In base a tale norma lo svolgimento del lavoro flessibile o elastico in violazione delle previsioni legali nonché, ove esistenti, di quelle contrattuali, attribuisce al lavoratore uno specifico diritto alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno. A fronte della nuova regolamentazione del diritto di precedenza nel passaggio da tempo parziale a tempo pieno, non più previsto per legge, ma eventualmente solo sulla base del contratto individuale, la sanzione prevista dall’articolo 8 comma 3, che prevede la corresponsione, in caso di violazione del diritto, di un risarcimento pari alla differenza fra l’importo della retribuzione percepita e quella che sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio nei sei mesi successivi, integra il contratto individuale qualora le parti, introducendo il diritto, abbiano omesso di predeterminare la conseguenza della sua violazione. A fronte dell’abrogazione dell’obbligo di comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro deve ritenersi implicitamente abrogata anche la relativa sanzione prevista dal comma 4 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2000. Per le violazioni antecedenti al 24 ottobre 2003, trova applicazione il principio di irretroattività delle leggi che prevedono sanzioni amministrative di cui agli articoli precedentiall’articolo 1 della legge n. 689/1981. Ne consegue che, il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l’Organismo è contrattualmente tenuto a rendereanche nel caso di emissione di ordinanza di ingiunzione, dette inadempienze e/o disserviziavente ad oggetto violazioni anteriori all’entrata in vigore della nuova disciplina, fatte salve troveranno applicazione le fattispecie disciplinate dal successivo articolo, saranno contestate per iscritto all’Organismo stesso con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data sanzioni riferite alla violazione dell’obbligo di comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro. A tal riguardo è significativa la decisione della contestazioneSuprema Corte n. 16699 del 26 novembre 2002, le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso la quale stabilisce che “in cui l’Organismo materia di illeciti amministrativi, l’adozione del principio di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell’analogia, risultante dall’articolo 1 della L. n. 689/1981, comporta l’assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole”; inoltre la medesima pronuncia chiarisce che la nuova disciplina non rimuova la causa della inadempienza e opera “limitatamente ai rapporti non ottemperi a detto invito entro i termini fissatiesauriti, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” per essere ancora in corso al momento i relativi procedimenti, né in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi. Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda voltarelazione alle violazioni commesse precedentemente, espletati gli adempimenti ma per le quali l’ordinanza ingiunzione è stata emessa dopo l’entrata in vigore della legge, atteso che l’ordinanza ingiunzione non è esercizio di cui al comma precedenteun potere e provvedimento amministrativo costitutivo, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo ma atto puramente esecutivo, preordinato soltanto alla “fase riscossione di realizzazione” in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio. L’accertamento e la contestazione, un credito già per la terza volta, effetto della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nonché l’ immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti. Il ripetersi per oltre tre volte in un anno di gravi inadempienze, quali: - gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento; - gravi inadempienze contrattuali; - gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza. comporta, oltre all' applicazione delle penali, la risoluzione del servizio affidato. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniviolazione commessa”.

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Sanzioni. Qualora dal controllo di cui agli articoli precedentiInfine, il servizio dovesse risultare ministero si è occupato delle sanzioni che sono state irro- gate dagli Uffici del Lavoro tra il 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore del Decreto) e il 30 gennaio (data di emanazione delle prime istruzioni), per irregolarità connesse ai nuovi adempimenti previsti dal D.lgvo 234/2007; in particolare, tenuto conto dell’incertezza che regnava tra le imprese sul conte- nuto dei predetti adempimenti, il ministero ha invitato i propri uffici a valutare con estrema attenzione le difese proposte dai trasgressori, ai fini di una possibile archiviazione dei relativi procedimenti. Il 5 aprile scorso è entrato in vigore il meccanismo della decurtazione dei punti sulla carta di qualificazione del conducente (CQC). In virtù delle nuove disposizioni gli autisti già mu- niti della menzionata CQC possono, in caso di violazione al codice della strada (che prevede la decurtazione dei punti) commessa alla guida pro- fessionale di un autoveicolo adibito al trasporto merci, farsi detrarre i punti dalla CQC, anziché dalla pa- tente di guida, con un indubbio van- taggio rispetto a quanto avveniva in precedenza. Poiché l’obbligo della CQC non conforme è ancora scattato, si suggerisce ai con- ducenti in possesso della carta di qualificazione di indicare espressa- mente alle forze dell’ordine di appli- care la detrazione del punteggio alla propria carta anziché alla patente di guida. Per cui, in caso di decurtazione annotata con il verbale di contesta- zione dell’infrazione, sarà opportuno che nello stesso verbale sia indicato il numero di CQC del conducente inte- ressato, mentre in caso di decurtazione operata con la notifica del verbale di accertamento, l’impresa potrà indi- care, unitamente al conducente autore dell’infrazione, il numero della CQC di quest’ultimo. Ai conducenti che non avessero an- cora richiesto la CQC si consiglia di Riguardo al rilascio della CQC in esenzione dalla qualificazione iniziale (per documentazione), si segnala in- fine una novità. Il Capo Dipartimento ha infatti sottoscritto recentemente un provvedimento che modifica l’at- tuale decreto dirigenziale 07.02.2007, consentendo a quello tutti coloro che l’Organismo è contrattualmente tenuto a rendere, dette inadempienze e/o disservizi, fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo articolo, saranno contestate per iscritto all’Organismo stesso con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare, con- seguiranno la patente C entro il termine massimo 9 settembre 2009 di 15 giorni dalla data ottenere la men- zionata carta di comunicazione qualificazione per sola documentazione, cioè a sem- plice richiesta agli Uffici Provinciali della contestazioneMotorizzazione. In tal modo, le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso in cui l’Organismo non rimuova quindi, anche coloro che hanno ottenuto la causa della inadempienza e non ottemperi a detto invito entro i termini fissati, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi. Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio. L’accertamento e la contestazione, per la terza volta, della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nonché l’ immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti. Il ripetersi per oltre tre volte in un anno di gravi inadempienze, quali: - gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento; - gravi inadempienze contrattuali; - gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza. comporta, oltre all' applicazione delle penali, la risoluzione del servizio affidato. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente patente C dal 5 aprile 2007 e che ha fatto sorgere l’obbligo la otterranno nei prossimi 21 mesi (sino al menzionato 9 settembre 2009) potranno avere la CQC senza sottoporsi alla forma- zione iniziale e all’esame di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste merito, al pari degli altri loro colleghi dei paesi comunitari, poiché la direttiva comunitaria 2003/59 decorre dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni10 settembre 2009.

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Sanzioni. Qualora dal controllo L’assegnazione delle palestre è da intendersi temporanea riferita alla durata dell’anno scolastico e può essere revocata dall’Amministrazione comunale in qualunque momento, con provvedimento motivato, dando un preavviso di almeno dieci giorni, senza che le Società assegnatarie possano avanzare richieste di danni o altro. L’Amministrazione comunale ha facoltà di revocare l’assegnazione degli spazi a Società che perdano i requisiti per l’utilizzo degli spazi o che non ottemperino alle indicazioni ed alle prescrizioni contenute nel presente regolamento, senza che le Società possano avanzare richiesta di danno o altro. L’Amministrazione comunale ha facoltà di sospendere temporaneamente l’assegnazione delle palestre o di modificare orari e turni, con preavviso non inferiore a quarantotto ore, nei casi in cui agli articoli precedenticiò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, il servizio dovesse risultare non conforme a quello di interventi di manutenzione o per ragioni di carattere eccezionale, senza che l’Organismo è contrattualmente tenuto a renderele Società assegnatarie possano avanzare richieste di danni o altro. A seconda della gravità ed alternativamente alla misura di sospensione o revoca dell’assegnazione In caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento l’ufficio sport, dette inadempienze sentito l’assessore competente e/o disservizila Giunta Comunale, fatte salve potrà applicare le fattispecie disciplinate dal successivo articoloseguenti sanzioni: - da € 100,00 a € 500,00 a seconda della gravità per la violazione dei punti 1, saranno contestate per iscritto all’Organismo stesso con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare2, entro il 3, e 8. In tal caso l’Amministrazione contestualmente alla comminazione della sanzione assegnerà anche un termine massimo per l’adeguato contraddittorio, decorso inutilmente il quale potrà decidere se comminare un’ulteriore sanzione ovvero revocare l’assegnazione; - da € 50,00 a € 400,00 per ogni singolo episodio di 15 giorni dalla data violazione. In caso di comunicazione della contestazionereiterazione del comportamento l’Amministrazione potrà decidere se comminare un’ulteriore sanzione ovvero revocare l’assegnazione. Per eventuali danni arrecati alle attrezzature e infrastrutture messe a disposizione, qualora non sia possibile risalire a chi li ha causati, tutte le proprie giustificazioni Società che utilizzano la struttura oggetto del danneggiamento saranno tenute, in proporzione al riguardonumero di ore di utilizzo dell’impianto, al risarcimento dei danni. Nel caso in cui l’Organismo non rimuova la causa della inadempienza e non ottemperi La stima dei danni sarà effettuata dai tecnici del Comune che provvederanno a detto invito entro i termini fissati, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi. Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio. L’accertamento e la contestazione, per la terza volta, della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nonché l’ immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiticomunicare alle Società interessate l’ammontare dell’importo dovuto. Il ripetersi per oltre tre volte in un anno di gravi inadempienzeComune e le Autorità Scolastiche sono esentati da responsabilità connesse ad incidenti, quali: - gravi elusioni infortuni, danni a persone o violazioni cose, furti e smarrimenti, ammanchi o danneggiamenti vari, correlati allo svolgimento delle normative di riferimentoattività; - gravi inadempienze contrattuali; - gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza. comporta, oltre all' applicazione delle penali, la risoluzione del servizio affidato. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannile suddette responsabilità ricadono eventualmente sulle Società.

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Sanzioni. Qualora dal controllo di cui agli articoli precedenti, ENAV pone in essere ogni ragionevole sforzo per impedire eventuali condotte che violino le Leggi Anticorruzione il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l’Organismo è contrattualmente tenuto a rendere, dette inadempienze Codice Etico e/o disservizile presenti Linee Guida e per interrompere e sanzionare eventuali condotte contrarie tenute dal proprio personale e dai propri fornitori o clienti. I Destinatari che violano le Leggi Anticorruzione il Codice Etico ovvero le previsioni delle presenti Linee Guida sono soggetti a provvedimenti previsti nel sistema disciplinare all’uopo adottato dalla Società. In particolare la Società, fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo articoloanche in ottemperanza ai principi di cui alla recente normativa in materia di segnalazioni (L.179/2017), saranno contestate per iscritto all’Organismo stesso con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare, entro il termine massimo ha disciplinato nel Modello 231 l’irrogazioni di 15 giorni dalla data di comunicazione della contestazione, le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso in cui l’Organismo non rimuova la causa della inadempienza e non ottemperi a detto invito entro sanzioni disciplinari qualora i termini fissati, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze propri dipendenti (apicali e/o disservizi contestatisottoposti): - violino le Leggi Anti-Corruzione; - pongano in essere attività in contrasto con il Codice Etico; - attuino comportamenti tali da eludere fraudolentemente il Modello 231 e le presenti Linee Guida; - effetuino con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate; - adottino misure discriminatorie nei confronti del segnalante; - non garantiscano i principi generali di tutela con particolare riferimento al rispetto della riservatezza dell’identità del segnalante. In ragione della natura e del soggetto che ha posto in essere la violazione, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi. Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio. L’accertamento e la contestazione, per la terza volta, della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione, prevista ai sensi dell’art. 1456 C.C.36 – Provvedimenti disciplinari” del CCNL l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per i lavoratori dipendenti le sanzioni irrogabili sono quelle del vigente CCNL (relativo al personale non dirigente di ENAV) e nel dettaglio: (i) richiamo scritto; (ii) multa; (iii) sospensione dal servizio e dalla retribuzione; (iv) licenziamento con preavviso; (v) licenziamento senza preavviso; - per il personale dirigente le sanzioni irrogabili sono: (i) richiamo scritto; (ii) revoca, nonché l’ immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuititotale o parziale, di deleghe o procure e (iii) licenziamento con preavviso e (iv) licenziamento senza preavviso; Per le modalità di ciascuna sanzione si fa espresso rinvio ai CCNL. Per gli Amministratori, in caso di violazione delle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero in materia tributaria, la decadenza dall’incarico. Il ripetersi personale non sarà licenziato, demansionato, sospeso, minacciato, vessato o discriminato in alcun modo nel trattamento lavorativo, per oltre tre volte in essersi rifiutato di effettuare un anno atto illecito anche se tale rifiuto abbia dato origine alla perdita di gravi inadempienze, quali: - gravi elusioni un affare o violazioni delle normative ad altra conseguenza pregiudizievole per il business. Si rammenta che una condotta illecita di riferimento; - gravi inadempienze contrattuali; - gravi comportamenti lesivi tipo corruttivo può altresì determinare conseguenze ex lege nei confronti dell'utenza. comportadei responsabili del perpetratore di tale condotta, oltre all' applicazione delle penaliqualora detti responsabili abbiano contravvenuto ai loro doveri di supervisione, la risoluzione del servizio affidato. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento abbiano agito con grave negligenza ovvero non abbiano condotto un adeguato livello di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannidue diligence.

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