Common use of Ritardi nel pagamento delle rate di acconto Clause in Contracts

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. I termini di pagamento degli acconti sono quelli stabiliti dall’art. 29, comma 1 del D.M. LL.PP. 145/2000 e l’Impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dall’art. 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ai sensi dell’art. 30 del D.M. LL.PP. 145/2000. Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, a norma del suddetto articolo 133. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento, ai sensi del suddetto articolo 30 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 . Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi precedenti è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

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Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. I termini di pagamento degli acconti sono quelli stabiliti dall’art. 29, comma 1 del D.M. LL.PP. 145/2000 e l’Impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dall’art. 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ai sensi dell’art. 30 del D.M. LL.PP. 145/2000. Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, a norma del suddetto articolo 133. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento, ai sensi del suddetto articolo 30 pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 dalle vigenti disposizioni in materia. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006dalle vigenti disposizioni in materia. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale dinnanzi al giudice ordinario per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi precedenti è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

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Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. I termini In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento degli acconti sono quelli stabiliti dall’art. 29o dei titoli di spesa relativi agli acconti, comma 1 del D.M. LL.PP. 145/2000 e l’Impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dall’art. 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ai sensi dell’art. 30 del D.M. LL.PP. 145/2000. Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra, per causa imputabile alla stazione appaltanteprevisti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovuteinteressi, a norma legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art. 116 del suddetto articolo 133D.P.R. 554/1999 ed agli artt. 29 e 30 del D.M. 145/2000. – Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione l'emissione del certificato di pagamento, pagamento ai sensi del suddetto articolo 30 dell'art. 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante dell'Amministrazione per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgsministeriale. 163/2006 . Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatoredell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante l'Amministrazione abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006. D.M.. – Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. E' facoltà dell’appaltatoredell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante l'Amministrazione non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatoredell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltantemedesima Amministrazione, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi precedenti è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

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Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. I termini di pagamento degli acconti sono quelli stabiliti dall’art. 29, comma 1 del D.M. LL.PP. 145/2000 e l’Impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dall’art. 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ai sensi dell’art. 30 del D.M. LL.PP. 145/2000. Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, a norma del suddetto articolo 133. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento, pagamento ai sensi del suddetto articolo 30 dell’articolo 47 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006Codice dei contratti. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo dell’articolo 133, comma 1, del D. LgsCodice dei contratti. 163/2006 Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi precedenti è fissato Per ogni anno con decreto altra condizione trova applicazione l’articolo 144 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro D.P.R. n. 207 del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile2010.

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Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. I termini di pagamento degli acconti sono quelli stabiliti dall’art. 29, comma 1 del D.M. LL.PP. 145/2000 e l’Impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dall’art. 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ai sensi dell’art. 30 del D.M. LL.PP. 145/2000. Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, a norma del suddetto articolo 133. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento, pagamento ai sensi del suddetto articolo 30 dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 dalle vigenti disposizioni in materia. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006dalle vigenti disposizioni in materia. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale dinnanzi al giudice ordinario per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi precedenti è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

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Samples: www.ospedaliriunitipalermo.it

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. I termini di pagamento degli acconti sono quelli stabiliti dall’art. 29, comma 1 del D.M. LL.PP. 145/2000 e l’Impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dall’art. 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ai sensi dell’art. 30 del D.M. LL.PP. 145/2000. Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, a norma del suddetto articolo 133. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento, pagamento ai sensi del suddetto articolo 30 dell’articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 13326, comma 1, della legge n. 109 del D.Lgs. 163/2006 1994. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 13326, comma 1, della legge n. 109 del D. Lgs. 163/20061994. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 13326, comma 1, della legge n. 109 del D. Lgs. 163/2006 Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi precedenti è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile1994.

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Samples: Bando Di Gara Per Pubblico Incanto

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. I termini di pagamento degli acconti sono quelli stabiliti dall’art. 29, comma 1 del D.M. LL.PP. 145/2000 e l’Impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dall’art. 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ai sensi dell’art. 30 del D.M. LL.PP. 145/2000. Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, a norma del suddetto articolo 133. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento, pagamento ai sensi del suddetto articolo 30 dell’articolo 26.1 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia stato emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 ministeriale. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione dalla emissione della fattura da parte dell'Appaltatore da trasmettere dopo la redazione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatoredell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006ministeriale. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. E’ facoltà dell’appaltatoredell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi precedenti è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

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Samples: Contratto

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. I termini di pagamento degli acconti sono quelli stabiliti dall’art. 29, comma 1 del D.M. LL.PP. 145/2000 e l’Impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dall’art. 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ai sensi dell’art. 30 del D.M. LL.PP. 145/2000. Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, a norma del suddetto articolo 133. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento, pagamento ai sensi del suddetto articolo 30 dell’articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, 133 comma 1, del D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006Codice dei contratti. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo dell’articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi precedenti è fissato ogni anno con decreto del Ministro Codice dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civilecontratti.

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Samples: www.provincia.pc.it

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. I termini di pagamento degli acconti sono quelli stabiliti dall’art. 29, comma 1 del D.M. LL.PP. 145/2000 e l’Impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dall’art. 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ai sensi dell’art. 30 del D.M. LL.PP. 145/2000. Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, a norma del suddetto articolo 133. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti intercorsi tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento, pagamento ai sensi del suddetto articolo 30 dell’articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine termine, spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 163/2006. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D. LgsD.Lgs. 163/2006. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; , il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. E’ È facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo dell’articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, alternativa è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in di mora della Stazione stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo all’articolo 133, comma 1, del D. LgsD.Lgs. 163/2006 Il saggio degli 163/2006. Per i lavori finanziati tramite mutui o Decreti Regionali, il pagamento della rata di acconto, compresa l’ultima rata, avverrà al momento della somministrazione del mutuo o del finanziamento Regionale, in tal caso i termini di cui all’art. 29 del Capitolato Generale d’appalto non verranno applicati e l’impresa non potrà pretendere alcuna corresponsione di interessi di mora previsti dai commi precedenti è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civileper eventuali ritardi nei pagamenti eccedenti i 45 giorni.

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Samples: Coibentazione a “Cappotto” Ponti Termici

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. I termini di pagamento degli acconti sono quelli stabiliti dall’art. 29, comma 1 del D.M. LL.PP. 145/2000 e l’Impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dall’art. 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ai sensi dell’art. 30 del D.M. LL.PP. 145/2000. Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, a norma del suddetto articolo 133. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione l’emis- sione del certificato di pagamento, pagamento ai sensi del suddetto articolo 30 dell’ all’Art. 24 ”Pagamenti in acconto” e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamentopaga- mento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale ministeriale. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all' Art. 24 ”Pagamenti in acconto”, comma 5, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 1335, comma 12, del D.Lgs. 163/2006 . Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione decreto legislativo n. 231 del certificato 2002, maggiorato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/20068 (otto) punti percentuali. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo 15 (quindici) dell'im- porto netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione dichia- razione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi precedenti è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

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Samples: www.aspag.it

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. I termini di pagamento degli acconti sono quelli stabiliti dall’art. 29, comma 1 del D.M. LL.PP. 145/2000 e l’Impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dall’art. 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ai sensi dell’art. 30 del D.M. LL.PP. 145/2000. Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, a norma del suddetto articolo 133. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento, pagamento ai sensi del suddetto articolo 30 dell’articolo 34 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 . Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi precedenti è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.163/2006

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Samples: www.comune.cuneo.it

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. I termini di pagamento degli acconti sono quelli stabiliti dall’art. 29, comma 1 del D.M. LL.PP. 145/2000 e l’Impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dall’art. 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ai sensi dell’art. 30 del D.M. LL.PP. 145/2000. Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, a norma del suddetto articolo 133. Non sono dovuti interessi per i primi 45 60 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle nelle circostanze per l’emissione l'emissione del certificato di pagamento, ai pagamento al sensi dell’articolo 21 del suddetto articolo 30 presente capitolato e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore all'appaltatore, gli interessi legali calcolati come da normativa vigente. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e la richiesta di emissione del DURC da parte della stazione appaltante; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto alla richiesta del DURC, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 . Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006legge. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei del predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. E' facoltà dell’appaltatoredell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di dl spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatoredell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo dell’articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi precedenti è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile163/2006.

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Samples: www.provincia.brescia.it

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. I termini di pagamento degli acconti sono quelli stabiliti dall’art. 29, comma 1 del D.M. LL.PP. 145/2000 e l’Impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dall’art. 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ai sensi dell’art. 30 del D.M. LL.PP. 145/2000. Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, a norma del suddetto articolo 133. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento, pagamento ai sensi del suddetto articolo 30 dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 n. 163 del 2006. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D. LgsD.Lgs. 163/2006n. 163 del 2006. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D. LgsD.Lgs. 163/2006 Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi precedenti è fissato ogni anno con decreto n. 163 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile2006.

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Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. I termini di pagamento degli acconti sono quelli stabiliti dall’art. 29, comma 1 del D.M. LL.PP. 145/2000 e l’Impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dall’art. 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ai sensi dell’art. 30 del D.M. LL.PP. 145/2000. Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, a norma del suddetto articolo 133. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento, pagamento ai sensi del suddetto articolo 30 dell’articolo 26.1 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133 comma 1, del Codice dei contratti. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni dalla emissione della fattura da parte dell'Appaltatore da trasmettere dopo la redazione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 . Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006Codice dei contratti. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. E’ facoltà dell’appaltatoredell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi precedenti è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

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