CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE I
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE I
PARTE I. PARTE AMMINISTRATIVA
CAPITOLO 01 NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per la realizzazione dell'inter- vento di cui al comma successivo.
L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “Adeguamento antincendio del Poliabulatorio di Favara sito in via Liguria”
b) descrizione sommaria : Lavori edilizi di manutenzione e impianti antincendio
c) ubicazione : Comune di Favara
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualita- tive e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi nonché agli elaborati specialistici dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’appaltatore, avendo esaminato il progetto esecutivo dei lavori in appalto, lo riconosce sufficiente ai fini della definizione dei dettagli costruttivi (progetto di cantiere) e, dà atto che, nei limiti in cui la rappresentazione dei siti sia esatta, l’opera può essere eseguita al prezzo offerto, nei tempi previsti e che i piani di sicurezza e quello di coordinamento sono correttamente predisposti ai sensi e per gli effetti della legislazione di settore vigente.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è :
e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è :
Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
a) Nuovo Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecu- zione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti ancora in vigore (artt. 14-43, 60-96, 215-238);
c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) Decreto Ministeriale 49/2018: il decreto del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti n°49 del 7 marzo 2018 “Re- golamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».”
f) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l’appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l’Amministrazione aggiudicatrice, l’Or- ganismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 32 del Nuovo Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
g) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo
45 del Nuovo Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
h) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Nuovo Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del Regolamento generale(fino all’entrata in vigore delle linee guida ANAC indicate all’art. 31 comma 5°del Nuovo Codice dei contratti);
i) DL: l’ufficio di Direzione dei lavori, di cui è titolare la DL, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi dell’articolo 101 comma 3° del Nuovo Codice dei contratti e delle linee guida dell’ANAC di cui all’art. 111 co. 2°Nuovo Codice dei contratti;
j) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dall'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015;
k) SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche rila- sciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale n° 207/2010 (Fino all'adozione delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2 del Nuovo Codice dei contratti);
l) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
m) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
n) Costo del personale: il costo del personale impiegato nei lavori ( art. 30 comma 4° Nuovo Codice dei contratti) a cui è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempi- mento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95 comma 10° Nuovo Codice dei contratti);
o) Oneri di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’in- terno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26 comma 6, del Decreto n.81 del 2008. Tali oneri sono aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali. Detti oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali previste dall’art.32 del D.P.R.207/2010 (Fino alla data di entrata in vigore del Decr. Min. Infr. e Trasp. di cui all’articolo 23, comma 3 del D. Lgs. 50/2016) e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste al punto4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
p) Xxxxx di sicurezza: i costi che derivano per l’attuazione del PSC ai sensi dell'art.100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. o dall’analisi della Stazione appaltante anche per tramite del RUP quando il PSC non sia previsto –rif. Punto 4.1.2. – secondo le indicazioni dell’allegato XV punto 4 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.. A tali costi l’impresa è vincolata con- trattualmente (costi contrattuali) in quanto rappresentano “l’ingerenza” del committente nelle scelte esecutive della stessa; in essi si possono considerare, in relazione al punto 4.1.1. dell’allegato XV, esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del CSP /Stazione appaltante, valutate attraverso un computo metrico estimativo preciso.
Art. 2 Ammontare dell’appalto
L’importo dell’appalto posto a base di gara è come di seguito definito:
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta (lettera a) : € 311.898,15 diconsi EURO trecentoundicimilaottocentonovan- totto/15.
Costi totali della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (lettera b) : € 12.367,11 diconsi EURO dodicimilatrecentosessan- tasette/11.
Importo totale appalto (lettera c) : € 324.265,26 diconsi EURO trecentoventiquattromiladuecentosessantacinque/25.
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, applicato all’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta, aumentato dell’importo dei costi totali della sicurezza.
L’importo di cui alla lettera b “Costi totali della sicurezza”, comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art.100, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., somme che non sono soggette a ribasso d'asta.
Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’of- ferta.
Ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del Nuovo Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale (Fino all'adozione delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2 del Nuovo Codice dei contratti ), rileva l’importo totale dell’appalto riportato nella lett.c.
Art. 3 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 80 del 2014 e in conformità all’allegato «A» al Regolamento generale DPR 207/2010 per la parte in vigore ai sensi dell’art.216 del D.Lgs 50/2016, i lavori sono classificati nella categoria prevalente OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie per l’importo di € 153.792,60 Classe I, nella categoria scorporabile OG1 Edifici civili e industriali Classe I per l’importo di € 45.343,29 e nella categoria scorporabile SIOS OS30 impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisi e televisivi Classe I per l’importo di € 112.762,26.
Ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 80 del 2014, le parti di lavoro appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente, con i relativi importi, requisiti di qualificazione dell’Appaltatore, sono indicate nella tabella «A», allegata al capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui alla predetta tabella «A».
L’offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole voci, in alcuni casi, possa compren- dere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.
Tabella A
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI | |||||||
Categorie e classificazione D.P.R. 207/2010 | Qualificazione obbligatoria | Importo complessivo | Incidenza percentuale | Indicazioni speciali ai fini della gara | |||
Categoria | Classe | [Si/No] | [€] | [%] | Categoria prevalente (Cp) o scorporabile (Cs) o SIOS | ||
OG1 | Edifici civili e industriali | I | Si | 45.343,29 | 14,54 | Cs | Categoria scorporabile in quanto non appartenenti alla prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro (art. 3, comma 1, lett. oo-ter), D.Lgs. 50/2016). Le categorie scorporabili, fermo il limite stabilito per l’importo complessivo dei lavori del 30%, sono subappaltabili al 100%. |
OS 3 | Impianti idrico- sanitario, cucine, lavanderie | I | Si | 153.792,60 | 49,31 | Cp | Categoria prevalente (art. 3, comma 1, lett. oo-bis), D.Lgs. 50/2016) |
OS30 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | I | Si | 112.762,26 | 36,15 | Cs SIOS | Categoria specializzata SIOS scorporabile in quanto di importo superiore al 10% del valore complessivo dell’opera o lavoro o superiori a 150.000 euro. Ai sensi degli artt. 89, comma 11, 105, comma 5, del codice, e del D.M. 248/2016, non è ammesso l’avvalimento e il subappalto non può superare il 30% dell’importo della singola categoria. |
Art. 4 Modalità di stipulazione del contratto
Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 59, comma 5bis del D.Lgs 50/2016.
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando
i limiti di cui all’articolo 106 del Nuovo Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni
o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del D.Lgs 50/2016.
I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato.
Art. 5 Descrizione sommaria dei lavori
L'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto sonno attinenti alla realizzazione degli interventi edilizi e impiantistici finalizzati all'adeguamento alle norme di prevenzione incendi del fabbricato esistente che attualmente ospita il poliambula- torio di Favara sito in via Liguria come specificatamente definiti negli elaborati grafici del progetto.
• OPERE MURARIE
Riguardano gli interventi necessari a garantire la compartimentazione prevista e sono costituiti dalla realizzazione di pareti in cartongesso, rivestimenti con pannelli in cartongesso, sostituzione infissi di classe REI60, installazione nuovi infissi di classe REI60.
• IMPIANTO IDRANTI ANTINCENDIO
Riguarda la realizzazione della rete idranti UNI 45 a servizio dei tre piani della struttura compresso le opere idrauliche (posa tubazioni interrate e a vista), gli scavi di intermento, la posa dei serbatoi dela riserva idrica, il gruppo di pompaggio e tutte le apparecchiature idrauliche manuali connesse.
• IMPIANTO ELETTRICO
Attiene alla realizzazione dei circuiti relativi ai nuovi utilizzatori richiesti dalle norme di adeguamento (gruppo di pressu- rizzazione, illuminazione centrale idrica, connessione gruppo elettrogeno) compreso installazione degli interruttori sul qua- dro generale, delle bobine di sgancio, del gruppo elettrogeno con il relativo quadro di scambio.
• IMPIANTO SEGNALAZIONE E ALLARME INCENDI
Attiene alla realizzazione degli elementi che ampliano il grado di protezione della struttura alla nuova compartimentazione con l'inserimento di rilevatori di fumo, pulsanti di allarme, centrale di allarme, altoparlanti, pannelli di segnalazione ottico sonore, sistema di trasmissione WiFi e connessione con cavi delle apparecchiature esistenti al nuovo impianto.
Restano esclusi dall'appalto i seguenti lavori che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno: Nessun lavoro.
5.1 Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni di progetto esecutivo, salvo quanto
potrà essere meglio precisato dalla direzione dei lavori nel corso dell'esecuzione dei lavori e/o dal collaudatore tecnico-am- ministrativo in corso d'opera. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà atte- nere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6 nonché alla norma UNI 4546.
Art. 6 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, commi 6, 7 e 8, del regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 5/10/2010 n° 207 (Fino alla data di entrata in vigore del Decr. Min. Infr. e Trasp. di cui all’articolo 23, comma 3 del D. Lgs. 50/2016), ed all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto, sono indicati nella tabella di seguito riportata.
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI | |
Descrizione dei gruppi | Importi in euro |
Manutenzione edifici civile compreso impianti | 324.265,26 |
CAPITOLO 02 DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7 Osservanza del capitolato speciale d’appalto e di particolari disposizioni di legge
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.
L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.
L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le prescrizioni e determinazioni espresse da tutti gli Enti tutori di Xxxxxx e/o gestori di servizi e/o amministrazioni interessate dai lavori, durante l’iter istruttorio del progetto definitivo e/o esecutivo, ovvero acquisite a termine di legge, adottate con determinazione positiva di conclusione della Conferenza, intro- dotte nel rapporto conclusivo di verifica e nella validazione del RUP.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.
Art. 8 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indica- zioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto, capitolato speciale d'appalto, elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi), disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.
L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 9 Documenti che fanno parte del contratto
Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:
a) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
c) le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente capitolato;
d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, con evidenza delle opere di prima fase, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi dei successivo comma 4 ;
e) l'elenco dei prezzi unitari ovvero modulo in caso di offerta prezzi;
f) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale (Sino all’emanazione dei provvedimenti attuativi
previsti dal Novo Codice di cui al D. Lgs 50/2016);
g) le polizze di garanzia;
h) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
i) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto.
j) Elaborati grafici e relazioni dell’elenco allegati : Classe 1 Relazioni; Classe 5 Indagini e Studi; Elaborati progettuali dalla classe 6 alla classe 10; Classe 12 Piano di sicurezza e Classe 14 Elaborati strutturali
I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico estimativo;
b) l’analisi dei prezzi;
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
Art. 10 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del Regolamento generale, di esecuzione ed attuazione DPR 207/2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della dispo- nibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 11 Fallimento dell’appaltatore
Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità
aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall’impresa
fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Art. 12 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domi- cilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunica- zione dipendente dal contratto.
L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’as- sunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese ope- ranti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disci- plina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negli- genza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 13 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione. Osservanza Criteri Ambientali Minimi
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto con-cerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e
l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al
d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gaz- zetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi relativamente all’acquisizione ed all’utilizzo di prodotti da costruzione, sistemi e metodologie costruttive compatibili con l’ambiente, così come previsto dal D. Lgs. 24-12-2015 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica ammi- nistrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l’incontinenza”.
L'appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti. Verifica: l'offerente deve essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/ 2009 sull'ade- sione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certi- ficazione secondo la norma ISO 14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate altre prove relative a misure equiva- lenti in materia di gestione ambientale, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offe- rente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione am- bientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:
• controllo operativo che tutte le misure previste all'art.15 c.9 e c.11 di cui al DPR 207/2010 e s.m.i. siano applicate all'interno del cantiere.
• sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
• preparazione alle emergenze ambientali e risposta.
Inquinamento indoor: Emissioni dei materiali
Ogni materiale elencato di seguito deve rispettare i limiti di emissione esposti nella successiva tabella:
• pitture e vernici
• tessili per pavimentazioni e rivestimenti
• laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili
• pavimentazioni e rivestimenti in legno
• altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi)
• adesivi e sigillanti
• pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso)
Limite di emissione (μg/m3) a 28 giorni | |
Benzene Tricloroetilene (trielina) di-2-etilesilftalato (DEHP) Dibutilftalato (DBP) | 1 (per ogni sostanza) |
COV totali | 1500 |
Formaldeide | <60 |
Acetaldeide | <300 |
Toluene | <450 |
Tetracloroetilene | <350 |
Xilene | <300 |
1,2,4-Trimetilbenzene | <1500 |
1,4-diclorobenzene | <90 |
Etilbenzene | <1000 |
2-Butossietanolo | <1500 |
Stirene | <350 |
Verifica: il progettista specifica le informazioni sull'emissività dei prodotti scelti per rispondere al criterio e prescrive che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite la documentazione tecnica che ne dimostri il rispetto e che dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato. La determinazione delle emissioni deve avvenire in conformità alla CEN/TS 16516 o UNI EN ISO 16000-9 o norme equivalenti. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecu- zione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.
Art. 14 Convenzioni europee in materia di valuta e termini
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specifi- cato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPITOLO 03 TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 15 Consegna e inizio dei lavori
La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appal- tanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.
Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora l’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti, indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018. Ove l’istanza di recesso dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del d.m. 49/2018.
Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l’esecutore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’ur- genza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la conse- gna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a pre- sentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Nei casi di consegna d’urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese
le opere provvisionali.
Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del d.m. 49/2018, la stazione appaltante indica nel presente capitolato di appalto o con specifico provvedimento gli eventuali casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l’istanza di recesso dell’esecutore in fase di consegna.
La consegna parziale dei lavori è disposta a motivo della natura delle opere da eseguire, ovvero, di temporanea indisponibi- lità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.
L’esecutore, al momento della consegna dei lavori, acquisirà dal coordinatore per la sicurezza la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, l’attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinveni- menti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporterà la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
L'esecutore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'av- venuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicu- rezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
L'esecutore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni DIECI dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al succes- sivo articolo Art. 19 “Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma” per la presentazione del pro- gramma di esecuzione dei lavori.
L'esecutore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto
dai precedenti punti.
Art. 16 Termini per l'ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 200 (diconsi Duecento) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impe- dimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche nonchè della necessita a eseguire i lavori in orario pomeridiano di chiusura della struttura sanitaria all'utenza e nei giorni di sabato di chiusura totale della struttura sanitaria. Per i lavori in orario pomeridiano e prefestivo (sabato) l'appaltatore non ha nulla da pretendere rispetto a quanto contrattualmente stabilito e definito negli elaborati economici e di sicurezza allegati al progetto.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione di certificato di collaudo prov- visorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
In caso di appalto con il criterio di selezione dell’OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori sarà determinato applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale dell’offerta di ribasso presentata dall’esecutore in sede di gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente.
L'esecutore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avve- nuta.
Art. 17 Proroghe
L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, ai sensi dell’art. 107, 5° comma, del Nuovo codice dei contratti, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx’istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
Art. 18 Sospensioni dei lavori
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappre- sentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pub- blico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto mo- tivato delle amministrazioni competenti. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a prose- guire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, l'appaltatore sarà dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 10 comma 2 del d.m. 49/2018.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’ese- cutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’esecu- tore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospen- sione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1, lettera f) del d.m. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante comunicherà all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il pro- gramma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al pro- gramma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle sca- denze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e senza alcun compenso o indennizzo per l’appaltatore medesimo ogni qualvolta sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:
• per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
• per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione ap- paltante;
• per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricon- dotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
• per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
• se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
L’appaltatore si impegna a consegnare alla Direzione lavori, su sua esplicita richiesta, il programma dei lavori aggiornato secondo l’andamento effettivo dei lavori. Qualora l’appaltatore non adempia a quanto disposto dal presente comma, la Sta- zione appaltante può sospendere il pagamento degli acconti maturati; inoltre, anche in caso di ritardato adempimento oltre 10 giorni successivi alla richiesta, l’appaltatore decade dal diritto di avanzare riserve e pretese di sorta relativamente ad eventuali ritardi accumulati fino a quel momento.
Art. 20 Penali in caso di ritardo – Premio di accelerazione
Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 0,03 per mille (diconsi zero virgola zero tre euro ogni mille euro) dell'importo netto contrattuale.
Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
Art. 21 Inderogabilità dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione se- condo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per
l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capi- tolato;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obbli- ghi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla pre- senza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denun- ciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’ Art. 17 , di sospensione dei lavori di cui all’ Art. 18 , per la disapplicazione delle penali di cui all’Art. 20 , né ostacolo per l’eventuale risoluzione del Contratto.
Art. 22 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo
106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti imprati- cabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:
- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudica-
trice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);
- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’ar- ticolo 106;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all’ar- ticolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le conces- sioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE. Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore, sono:
a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni ob- bligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme re- golanti il subappalto.
Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa docu- mentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’esecutore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdedu- zioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'ur- genza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine asse- gnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’esecutore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appal- tante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'esecutore dovrà provvedere al ripiega- mento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio adde- bitando all'esecutore i relativi oneri e spese.
Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'esecutore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo.
CAPITOLO 04 DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 23 Anticipazione
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicu- razione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un im- porto percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui all’Art. 24 “Pagamenti in acconto”.
L’anticipazione sarà corrisposta all’appaltatore previa verifica da parte della D.L. dell’avvenuto concreto inizio dei lavori.
Art. 24 Pagamenti in acconto
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore a €.70.000,00 (EURO Settantamila/00).
Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento.
La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contri- butiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione ap- paltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto
Art. 25 Pagamenti a saldo
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 90 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.
Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.
Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore. All’atto della firma, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano inter-venuti la transazione di cui all’articolo 208 del codice o l’accordo bonario di cui all’articolo 205 del codice. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine assegna-to, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall’esecutore il conto finale, x xxxxxxx il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.
All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
Art. 26 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emis- sione del certificato di pagamento ai sensi dell’ all’Art. 24 ”Pagamenti in acconto” e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di paga- mento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all' Art. 24 ”Pagamenti in acconto”, comma 5, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 (quindici) dell'im- porto netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichia- razione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
Art. 27 Revisione prezzi
Ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera a) del Nuovo Codice dei contratti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi se non è prevista nei documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili; non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.
Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Art. 28 Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del Nuovo Codice dei contratti
e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia tra- smesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
CAPITOLO 05 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 29 Lavori a misura
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coef- ficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell’elenco
dei prezzi unitari.
La contabilizzazione delle opere sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari di contratto. Nel caso di appalti aggiudicati col criterio dell’OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) si terrà conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica dell'appaltatore, contabilizzandole utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’offerta stessa.
Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente capitolato, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordi- nata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
Art. 30 Lavori a corpo
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di altri allegati progettuali; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attri- buito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzio- nali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella dei lavori a corpo , allegata al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito se- condo le tabelle parametriche previste in progetto e facenti parte integrante del presente Capitolato Speciale di Appalto..
La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli Art. 37 “Variazione dei lavori “ e Art.
38 “Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi”, queste possono essere preventivate “a corpo” nel rispetto delle pro-
cedure di cui al capitolo 07 “Disposizioni per l’esecuzione”.
Nei casi di cui al comma precedente, se il prezzo complessivo non è valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’Art. 38 “Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi”. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Art. 31 Lavori in economia
Nell’eventualità siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.
Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
Art. 32 Valutazione dei manufatti e dei materiali in genere ed a piè d’opera
A discrezione dell'Amministrazione appaltante e previa autorizzazione del RUP, i materiali approvvigionati in cantiere, qua- lora accettati dalla Direzione dei Lavori, potranno essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori nella misura non superiore al 40%. La valutazione sarà fatta in relazione alla quota di incidenza per i lavori a corpo ed a misura, con i relativi prezzi di Elenco per i materiali a piè d'opera.
Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati ad essere completamente impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori cosi come prescritto dall’art. 28 del Capitolato generale d’appalto.
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento di prezzi e la loro contabilizzazione deve essere redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte della DL l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltatore deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
I pagamenti per la fornitura e messa in opera di impianti di automazione, relativamente ad apparecchiature idrauliche attuate, sensori di misura, componenti elettroidrauliche, elettriche ed elettroniche verranno effettuati secondo la seguente suddivi- sione percentuale:
• 50% all'atto delle messa in opera, in seguito alla presentazione della documentazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 (impianti elettrici) e delle certificazioni d'origine rilasciate dal costruttore (componenti elettroidrauliche);
• 40% all'atto della verifica, verbalizzata, di funzionalità idraulica ed elettrica in configurazione locale;
• 10% all'atto del collaudo definitivo delle opere.
Tali percentuali, in sede di contabilizzazione ordinaria, potrà essere ammessa in contabilità o svincolata all'impresa su pre- sentazione di polizza fideiussoria assicurativa a garanzia del corrispondente importo.
CAPITOLO 06 CAUZIONI E GARANZIE
Art. 33 Cauzione provvisoria
La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automatica- mente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie.
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.
Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso
di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Art. 34 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corri- spondere all’esecutore.
L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclu- sivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documenta- zione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o
forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, prote- zione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudi- catario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’ap- palto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevo- cabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonchè nel caso degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice Appalti. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Art. 35 Riduzione delle garanzie
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Art. 36 Obblighi assicurativi a carico dell’impresa
A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesi- stenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissata pari all’importo lordo dei lavori posti a base di gara o secondo diversa indicazione della Stazione Appaltante. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massi- male è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore all’importo lordo dei lavori posti a base di gara o secondo diversa indicazione della Stazione Appaltante.
Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicu- razioni o loro rappresentanze.
CAPITOLO 07 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 37 Variazione dei lavori
Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.
Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonché agli articoli del
D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.
Nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o dete- rioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposi- zione della stazione appaltante. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.
Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni pre- viste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica presentata dall’ap- paltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell’individuazione del quinto d’obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo " Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi”. In linea con il comma 7 dell’art.8 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, di seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui al citato art. 106, che fissano la portata e la natura delle modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere ammesse:
- Per i lavori in cui la Soprintendenza ai beni archeologici e ambientali ha richiesto in sede di approvazione tecnica del progetto, di prevedere indagini archeologiche in corso d’opera o assistenza continua con personale di propria fiducia, che di fatto comporta la definizione del quadro conoscitivo e lo stato di fatto dei beni culturali e ambientali, in fase di esecuzione dei lavori, non sono considerate variante gli interventi richiesti dall’Ente Tutore volti ad evitare danni o nocumento a beni culturali ed ambientali stessi.
Art. 38 Disposizioni generali relative ai prezzi e nuovi prezzi
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.
Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga so- stenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvi- sionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determi- nati ai sensi dell’ Art. 4 “Modalità di stipula del Contratto”, comma 3.
Le variazioni che comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 23,comma 16 del codice, ove esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano
d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il diret- tore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP.
Qualora dai calcoli effettuati nella introduzione delle variazioni, risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiun- gergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
CAPITOLO 08 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 39 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’ag- giudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavo- ratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rap- presentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alter- nativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d. il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC;
e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardiz- zate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14
del Decreto n. 81 del 2008.
Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti :
a. dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi,
dai subappaltatori;
b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c), del Nuovo Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 45 comma 2 lettere b), c), del Nuovo Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e. da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Nuovo Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
Fermo restando quanto previsto all’ Art. 44 ”Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza” , comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere
operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 40 Norme di sicurezza generali e sicurezza di cantiere
Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato :
a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio
«incident and injury free».
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’ Art. 39 ” “Adem- pimenti preliminari in termini di sicurezza”, commi 1, 2 o 5, oppure ai seguenti articoli Art. 41 “Piani di sicurezza e di coordinamento” Art. 42 “Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento” Art. 43 “Piani operativo di sicurezza” Art. 44 “Osservanza e attuazione dei piano di sicurezza ”.
Art. 41 Piani di sicurezza e di coordinamento
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 39 Regolamento generale e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecu- zione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
ai sensi del seguente Art. 42 “Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento”.
Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 16 e nelle more degli stessi adempimenti:
“Consegna e inizio lavori”, dandone atto nel verbale di consegna;
b. qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi dell’ Art. 18 ”Sospensioni”.
Art. 42 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modifica- zione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rap- presentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventual- mente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di
altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
a. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o ade- guamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 43 Piano Operativo di sicurezza
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento generale, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione
appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
Ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento generale l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’ Art. 45 Subappalto comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’ Art. 39 “Adempimenti preliminari in materia di sicurezza”, comma 4.
Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 41.
Art. 44 Osservanza e attuazione dei piano di sicurezza
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all’allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indica- zione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicura- tivi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, terzo periodo, del Nuovo Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile
con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
CAPITOLO 09 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 45 Subappalto
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di ap- palto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizza- zione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del d.m. 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici;
OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
OS 12-B - barriere paramassi, ferma neve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;
OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali;
OS 25 - scavi archeologici;
OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno.
Ai sensi dell'art. 105 comma 6, sarà obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto
di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.
Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori andrà indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avve- nute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione ap- paltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di quali- ficazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’as- senza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giusti- ficati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel me- desimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subap- paltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impe- gnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l’ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subap- paltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei
pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni relative al subappalto di cui all’articolo 105 del codice.
Art. 46 Responsabilità in materia di subappalto
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cot- timista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazio- nale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonchè degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tra- mite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denun- zia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.
Art. 47 Pagamento dei subappaltatori
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del su- bappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal docu- mento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
CAPITOLO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 48 Accordo bonario e transazione
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.
Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.
Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016.
Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.
Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo xxxxxxx ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
Art. 49 Arbitrato
Se non si procede all’accordo bonario e l’appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell’articolo 209 del Codice dei contratti, in quanto applicabile, come previsto da apposita preventiva autorizzazione disposta dalla Stazione appaltante con
deliberazione. L’arbitrato è nullo in assenza della preventiva autorizzazione o di inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara, ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito.
L’appaltatore può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sarà inserita nel contratto, comunicandolo alla
stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni caso è vietato il compromesso.
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di propria compe- tenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti
all’albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 209 del d.lgs. n. 50/2016, determina la nullità del lodo.
Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giu- dizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
Art. 50 Brevetti di invenzione
I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecu- zione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile: un siffatto riferimento sarà accompagnato dall'espressione «o equivalente».
Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, ovvero l'Ap- paltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.
Art. 51 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente
entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subap- paltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subap- paltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utiliz- zando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 24, 25, del presente Capitolato Speciale.
In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 52 Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sotto- missione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinati all’acquisizione del DURC.
Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posi-
xxxxx contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (cento- venti) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione.
Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempi- mento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tem- pestiva, la Stazione appaltante:
- chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 24 e 25 del presente Capitolato Speciale;
- corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
- provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 24 e 25 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
Fermo restando quanto previsto all’articolo 53, comma 1, lettera m), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appal- tante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
Art. 53 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo
106 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impra- ticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparec- chiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudi- catrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);
- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della conces- sione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1 del Nuovo Codice;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.
Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore, sono:
a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.
Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie con- trodeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero sca- duto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'ur- genza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiega- mento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio adde- bitando all'appaltatore i relativi oneri e spese
Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adem- pimenti, i seguenti casi:
c) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 108 del Nuovo Codice dei contratti;
d) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
f) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
g) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
h) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostan- ziali regolanti il subappalto;
j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
k) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 41 e 43, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 68, comma 5, del presente Capitolato speciale;
n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 108 del Nuovo Codice dei contratti.
Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 108 del Nuovo Codice dei contratti;
b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 106, comma 10, del Nuovo Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accer- tamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appal- tante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 110 del Nuovo Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso
d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
a. l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appal- tatore inadempiente;
b. l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessa- riamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
c. l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo
n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese parte- cipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
CAPITOLO 11 DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 54 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di inter- venuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elaborerà tempestiva- mente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all’esecutore.
Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completa- mento delle lavorazioni sopraindicate.
In sede di collaudo il direttore dei lavori:
a) fornirà all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmetterà allo stesso la docu- mentazione relativa all’esecuzione dei lavori;
b) assisterà i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;
c) esaminerà e approverà il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
In sede di accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, pro- porzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’appro- vazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
Art. 55 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e
caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.
Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del me- desimo termine.
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R.
n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'e- seguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno es- sere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.
Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificata- mente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottempe- ranza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di col- laudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del d.P.R. n. 207/2010. Entro il termine massimo di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento.
La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi:
1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna
dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori
è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni.
Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale (Fino all’entrata in vigore del decreto Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti previsto all’art. 102 comma 8° del D.Lgs. 50/2016).
Art. 56 Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo
l’ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appalta-
xxxx non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del
direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
Art. 57 Danni
Conformemente all'articolo 11 del d.m. 49/2018 nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell’esecutore:
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere,
all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;
b) l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
L’esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dalle norme o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo. Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore;
d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle per-sone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Si richiama l'art. 166 del Regolamento generale.
Art. 58 Misure di sicurezza e provvedimenti per l’esercizio idrico e per la viabilità’ conseguenti ai
lavori
L’appaltatore dovrà provvedere, per tutti gli interventi da eseguirsi su partitori, serbatoi, condotte, impianti di sollevamento acque nere che interferiscono con l’esercizio di approvvigionamento idrico o di fognatura , a realizzare le necessarie opere di by-pass provvisori e quant’altro necessario onde limitare al massimo i tempi di interruzione del servizio idrico integrato . Quando le opere provvisorie fossero tali da turbare il regolare svolgimento del servizio idrico integrato, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori e con l’Ente Gestore del S.I.I.
. Nei casi di urgenza, però, l’appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare il servizio idrico e/o la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore, in relazione alla particolare natura delle opere, dovrà articolare e sviluppare i lavori in modo da garantire per tutta la loro durata, la continuità dei sollevamenti fognari e del servizio di adduzione, accumulo e distribuzione idrica alla rete cittadina.
A tal fine l’inizio dei lavori su un nodo idrico o fognario ( sollevamento acque nere – serbatoio – partitore) non potrà avvenire se non dopo che l’Appaltatore abbia completato gli interventi e riattivato in servizio il nodo idrico precedentemente interessato dalle attività.
La contemporaneità di intervento su più nodi idrici e fognari potrà essere autorizzata dal Direttore dei Lavori, sentito il parete
dell’Amministrazione Appaltante, o quando si tratti di nodi già disattivati o fuori esercizio all’atto della consegna.
Inoltre per le opere che interferiscono con la viabilità stradale, l’appaltatore dovrà provvedere ad assicurare sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispo- sitivi prescritti dal “Nuovo Codice della Strada” approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (S.0. alla G.U. n. 114 del 18/5/1992), dal relativo Regolamento di esecuzione e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del luglio 2002 contenente il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.
Dovrà, altresì, provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le operazioni provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.
Tali provvedimenti devono essere presi sempre ad esclusiva cura ed iniziativa dell’appaltatore, ritenendosi impliciti negli
ordini di esecuzione del singoli lavori.
L’appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa interruzione del servizio idrico integrato o per non concessa interruzione di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli.
CAPITOLO 12 NORME FINALI
Art. 59 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Sono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell’appaltatore :
a) le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicu-
rezza nei cantieri stessi;
b) le spese per la costruzione e mantenimento delle vie di accesso al cantiere;
c) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali.
Oltre a quanto sopra indicato, a tutti gli altri oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esat- tamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la fornitura e stesa di ghiaia e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appal- tante;
c) prima dell’esecuzione degli scavi e senza compensi aggiuntivi l’appaltatore è tenuto all’effettuazione, sulle aree interessate dai lavori, della ricerca di eventuali ordigni bellici; i lavori saranno eseguiti con l’impiego di apparec- chiature idonee ad eseguire la verifica sia in superficie che in profondità e, nel caso di scoperta di un ordigno, verranno adottate le necessarie procedure (allertamento, protezione, coordinamento con organi di sicurezza) se- condo le norme contenute nel Capitolato speciale per bonifica da ordigni bellici, emanato dal Genio Difesa ed. 84 generale, fornito dal Genio Militare;
d) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbli- gazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
e) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL o dall’organo di col- laudo, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL o dall’organo di collaudo su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e con- servato. Sono poste a carico dell’esecutore le prove di laboratorio, le spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche necessarie ed obbligatorie per stabilire l'idoneità dei materiali, dei componenti e delle opere, finalizzate all’accettazione dei materiali e delle singole lavorazioni; fatte salve quelle inserite a carico delle somme a disposizione e accantonate a tale titolo nel quadro economico.
f) E’ fatto esplicito divieto all’appaltatore di cambiare i luoghi di provenienza dei materiali idonei e già accettati dalla D.L., senza la specifica autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori e l’approvazione del Responsabile del Procedimento.
g) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
h) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della con-
tinuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
i) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
j) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
l) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specifica- tamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla rea- lizzazione delle opere simili;
m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 luglio 2002 relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.
n) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali attrezzati ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, materiale di cancelleria; detti locali dovranno essere dotati di telefono, fax, computer, stampante, coppia di radiotelefoni VHF e modem. Il computer sarà dotato di sistema operativo, idonei programmi (AutoCAD, etc.) e di collegamento Internet.
o) L’Appaltatore dovrà inoltre mettere a disposizione della Direzione Lavori e dell’ufficio di direzione lavori idonea autovettura in cantiere;
p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
q) il rilievo e la restituzione plano-altimetrico di dettaglio dei luoghi, lo sviluppo e la redazione degli esecutivi di cantiere, su base informatica e supporto cartaceo delle opere. L’appaltatore è tenuto a completare e a sviluppare su supporto informatico e cartaceo tutti i disegni esecutivi delle opere, i rilievi e restituzione di tutte le opere eseguite, rientranti nell’oggetto delle opere da contabilizzare, sia ai fini della valutazione degli stati di avanza- mento che della formazione della banca dati per la manutenzione e futura gestione dell’opera, secondo quanto richiesto dalla Direzione Lavori. L’appaltatore è, altresì, responsabile delle opere ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile. A tale riguardo, l’appaltatore dovrà effettuare tutti gli approfondimenti tecnici che riterrà necessari.
r) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
s) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
t) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
u) La calcolazione di tutti gli impianti compresi nell’appalto e la relativa progettazione di dettaglio con tutti i disegni esecutivi di cantiere, ove non prodotti in progetto, compresa ogni incombenza e spesa per denunzie, approvazioni, licenze, collaudi, omologazioni ecc. che al riguardo fossero prescritti;
v) La calcolazione delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva, fermo restando che l’approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva l’Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere.
w) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
x) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
y) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale/Genio Civile competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
z) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
aa) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
bb) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale
(con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
cc) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Comuni, Provincia, ANAS, ENEL, Gestori line telefoniche, gestori di Gas e altri eventuali servizi a rete ) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere. L’appaltatore dovrà sottostare, sostenendone le spese e gli oneri, a tutte le prescrizioni che verranno imposte dall'Ufficio del Genio Civile o da altri Uffici competenti, nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori.
L’appaltatore curerà tutte le fasi di coordinamento con gli uffici competenti dei vari enti e/o comuni per la cantierizzazione dei lavori, le norme locali di sicurezza ed evacuazione, l’organizzazione delle aree da interessare ai lavori, la pedonalizza- zione e acquisirà a sua cura e spese le necessarie autorizzazioni comunali per le chiusure delle zone oggetto dei lavori senza per questo acquisire motivo di richiesta di maggiori oneri e/o tempo contrattuale.
L'appaltatore dovrà comunicare, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con xxxxxxx e celerità secondo le direttive della D.L. Nel caso di appalto affidato ad associazioni temporanee di imprese o a consorzio, tale tecnico viene incaricato mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, così come previsto dal Capitolato Generale di Appalto .
L’appaltatore è tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull’ambiente connessi all’interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio. Inoltre, al termine dei lavori, l’appaltatore dovrà provvedere alla rimessa in ripristino delle aree interessate dai cantieri e dei lavori di servizio.
Nel caso di cessione del corrispettivo d’appalto, successivamente alla stipula del contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione la generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute.
Adempimenti ambientali
Tutti i materiali derivanti da attività di demolizione e costruzione nonché quelli derivanti da attività di manutenzione sono da considerarsi parte integrante del ciclo produttivo dell’Impresa la quale dovrà provvedere a proprio carico al loro smalti- mento in ottemperanza alle norme del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e successive modificazioni ed integrazioni, in base alla loro classificazione.
Lo stesso dicasi per i rifiuti prodotti dall’Impresa per le proprie attività di cantiere.
In particolare l’Impresa dovrà istituire presso il cantiere il prescritto registro di carico e scarico di cui all’art. 190 del D.Lgs. 152/2006 ed al D.M. 02.05.2006 e dovrà provvedere allo smaltimento dei rifiuti di cui sopra mediante ditte regolarmente autorizzate secondo le norme del citato D.L.
La Committente si riserva il diritto di effettuare controlli sulla corretta tenuta dei suddetti documenti.
I rifiuti in questione dovranno essere raccolti in appositi contenitori od aree all’uopo destinate – sia all’interno che all’esterno
dei cantieri o dei depositi – appositamente delimitate ed attrezzate al fine di evitare ogni possibile contaminazione ambientale.
Materiali contenenti amianto
Prima di eseguire opere di demolizione, l’Impresa dovrà accertare l’eventuale presenza di amianto nei materiali da asportare, al fine di attivare le procedure previste dalla normativa vigente in materia di manipolazione e lavorazione di materiali contenenti amianto e in particolare il D.Lgs. 81/2008 e D.M. 14/05/1996.
La Committente attraverso i suoi organi di controllo, verificherà l’effettuazione dei campionamenti nei punti più
significativi e, in caso di accertata presenza di amianto, controllerà la scrupolosa applicazione delle norme. Smaltimento delle acque
L’Appaltatore dovrà provvedere allo smaltimento delle acque di propria pertinenza secondo la normativa vigente, in parti- colare del D.Lgs. 03/04/2006 n°152 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare:
Acque nere
Qualora l’Appaltatore ritenga di installare servizi igienici presso il proprio cantiere o presso l’area messa a
disposizione allo scopo della Committente, le relative acque reflue devono essere opportunamente smaltite, previo accordo con la Committente, mediante raccolta in apposite vasche a tenuta ovvero mediante collegamento con la rete acque nere se esistente.
Sono a carico dell’impresa tutti gli oneri autorizzati previsti dalla citata legge, nonché tutti gli oneri per il trattamento e/o smaltimento delle acque in questione.
Acque meteoriche
Le acque meteoriche ricadenti nell’area di cantiere o nell’area messa a disposizione dalla Committente per i servizi dell’im-
presa dovranno essere da questa smaltite nella rete delle acque bianche previo accordo con la Committente.
L’effettivo allacciamento potrà avvenire solamente a seguito di analisi effettuate dall’A.P. per accertare il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Qualora i valori dei parametri significativi di tali acque di cui alla predetta legge non risultassero entro i limiti tabellari previsti, l’Impresa dovrà porre in essere a proprio carico tutti i necessari adeguamenti per rendere le stesse acque idonee all’immissione nella rete fognante.
L’Ente eseguirà, quando lo riterrà opportuno, verifiche della qualità degli scarichi. A tale scopo l’Impresa dovrà garantire il libero accesso nelle aree di cantiere a tecnici dell’Ente e fornire tutte le informazioni da questi eventualmente richieste sull’argomento.
• Acque di falda
Qualora siano previste opere di scavo con conseguente emungimento di acque di falda, queste devono essere
preventivamente analizzate dall’ente al fine di determinare le modalità di scarico.
• acqua nei limiti tabellari legge D. Lgs. 152/2006: può essere scaricata nella rete acque bianche, previa
informazione scritta alla Committente indicando l’ubicazione del pozzetto fiscale di scarico, l’entità della portata
media oraria e la data di presumibile cessazione dello scarico; Emissioni in atmosfera
L’Impresa dovrà fornire informazioni e documentazione alla Committente su qualunque possibile fonte di emissione in at-
mosfera per le proprie attività di cantiere, al fine di accertare l’assoggettabilità ai disposti del D.P.R.203/88.
Serbatoi
I serbatoi di carburanti o lubrificanti ad uso dell’Impresa devono essere collocati all’interno dell’area di cantiere o
nell’area messa a sua disposizione per le proprie attività e devono essere allocati in vasca di contenimento a perfetta tenuta, di volume superiore a quello del serbatoio stesso.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è compreso nei prezzi dei lavori del presente Capitolato.
Art. 60 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori even- tualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte,
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice,
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
b) il brogliaccio dei rilievi e delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;
c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte settimanal- mente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro gior- nale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite;
d) Elenco di tutto il personale presente in cantiere, con dati anagrafici , estremi di assunzione e qualifica; Elenco di tutti mezzi presenti in cantiere sotto forma di elenco con l’ausilio di scheda sintentica riportante dati identificativi del mezzo, targa o matricola, estremi di regolarità all’uso USL-Motorizzazione. I Presenti elenchi dovranno essere trasmessi all’Ufficio della DL al variare dei suoi componenti.
L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli even- tuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della dire- zione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è compreso nei prezzi dei lavori del presente Capitolato.
Art. 61 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
I materiali provenienti dalle escavazioni, dalle lavorazione meccaniche e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni non direttamente
riutilizzati devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discariche autorizzate, a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’ar- ticolo 35 del capitolato generale d’appalto.
E’ fatta salva la possibilità, se ammessa dal presente Capitolato Speciale di Appalto e/o dalle norme vigenti , di riutilizzare
nell’ambito dello stesso cantiere i materiali di scavo e demolizione.
Art. 62 Impiego di materiali riciclati e di terre e rocce da scavo
62.1 Materiali riciclati
In attuazione del decreto del Ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni dei lavori e delle opere previste in progetto, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso im- posti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
I manufatti e i beni di cui al comma 1 , vengono principalmente individuati nel seguente elenco, suscettibile di integrazione in fase di esecuzione:
• corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
• sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
• strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
• recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
• letto di posa tubazioni, ricolmo di trincee di posa sottoservizi, sottofondazioni pacchetto stradale (specie con fresato di bitume proveniente dallo stesso sito);
• strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
• xxxxxxxxxxxx con classe di resistenza Rck\leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante ag- gregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
L’appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informa- zione richiesta dalle vigenti disposizioni.
L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i..
62.2 Riutilizzo delle terre e rocce da scavo
La normativa che riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo è ad oggi disciplinata da:
• Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” - Parte quarta- Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati e s.m.i..
• D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”;
• Legge n. 71 del 24 giugno 2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terre-motate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, in vigore dal 26 giugno 2013;
• Legge n. 98 del 9 agosto 2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”.
Con la pubblicazione della legge n° 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (cd “decreto Fare”), in vigore dal 21 agosto 2013, sono state introdotte diverse modifiche nella normativa ambientale, tra cui alcune particolarmente rilevanti in tema di terre e rocce da scavo.
L’art. 41bis modifica nuovamente, la normativa in materia, abrogando l’art. 8bis del decreto legge n° 43/2013 convertito,
con modifiche, nella legge n° 71/2013.
La situazione che si viene a delineare in tema di gestione delle terre e rocce da scavo, allo stato attuale, è la seguente :
RIUTILIZZO NEL SITO DI PRODUZIONE
Ai sensi dell’art.185 del D.Lgs 152/2006 comma 1 lettera c NON E’ RIFIUTO “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato” e non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del X.X.xx 152/2006.
Per riutilizzare i terreni non contaminati scavati nel corso della realizzazione delle opere, nello stesso sito in cui è stato scavato il materiale, preliminarmente bisogna accertare che l’area interessata dalla realizzazione delle opere:
- non è un sito inquinato o sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- non è stata oggetto di evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, né sia stata svolta attività inquinante nelle
precedenti destinazioni d’uso.
L’accertamento della qualità dei suoli avviene a cura e spese dell’impresa in corso d’opera mediante test di cessione sul
materiale di cui alla Tab.1 allegato 5 al titolo V parte IV del X.X.xx 152/06 per destinazione d’uso commerciale/industriale.
GESTIONE COME SOTTOPRODOTTI
A) “Terre e rocce da scavo" che provengono da attività o opere soggette a VIA e/o AIA
Ai sensi dell’'art. 41 comma 2 della L.98/2013 (che aggiunge all'art. 184-bis del D. Lgs. 152/06 il comma 2-bis) il D.M. 161/2012 – “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, si applica solo ai materiali da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale VIA o ad autorizzazione integrata ambientale AIA.
B)“Materiali da scavo" che NON provengono da attività o opere soggette a VIA e/o AIA
Ai sensi dell’'art. 41-bis della L. 98/2013, in relazione a quanto disposto dall'art. 266, comma 7, del D. X.xx. 152/06 e s.m.i. ed in deroga al D.M . 161/2012, i materiali di scavo (di cui all'art. 1, comma 1, lettera b del D.M. 161/2012) sono sottoposti al regime dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del D. X.xx. 152/06 e s.m.i.
L'art. 41-bis della L. 98/2013 dispone che in relazione a quanto dettato dall'art. 266,comma 7, del D. X.xx. 152/06 e s.m.i. ed in deroga al D.M . 161/2012, i materiali di scavo (di cui all'art. 1, comma 1, lettera b del D.M. 161/2012) sono sottoposti al regime dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del D. X.xx. 152/06 e s.m.i. Pertanto l'art. 41-bis si applica a tutti i materiali da scavo provenienti da opere non soggette a VIA o ad AIA, indipendentemente dal volume di scavo da riutilizzare. Il nuovo art. 41-bis dispone che il produttore dimostri che vengono soddisfatte le seguenti quattro condizioni che consentono pertanto di considerare i materiali da scavo, prodotti nel corso di attività e interventi, autorizzati in base alle norme vigenti, quali sottoprodotti e non come rifiuti:
a. "che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati" (pertanto, i siti di destinazione o i cicli produttivi dovranno essere chiaramente indicati nella dichiarazione di utilizzo del materiale da scavo in regime di sottoprodotto);
b. "che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale" (riferimento al test di cessione ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998, nel caso di eventuale presenza di riporti);
c. “che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime”;
d. “che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere” (riferimento alle definizioni del DM 161/2012).
In base a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 41-bis, il proponente o il produttore attesta il rispetto delle suddette quattro condizioni tramite dichiarazione resa all’Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del Testo unico del DPR 445/2000, precisando le quantità destinate all’utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore.
Quanto sopra trattasi di "autocertificazione" (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del sopra citato decreto) da presentare all'ARPA territorialmente competente.
La dichiarazione del proponente o produttore deve pertanto contenere tutte le indicazioni che consentano di verificare il rispetto delle condizioni dettate dalla nuova norma e che sono necessarie per qualificare il materiale di scavo quale sottopro- dotto, e più precisamente:
- quantità e qualità dei materiale da scavo destinate all'utilizzo;
- sito di produzione, di deposito e di utilizzo;
- provvedimenti / titoli in possesso del destinatario per l'utilizzo dei materiali di scavo;
- tempi previsti per l’'utilizzo.
Il comma 2 dell’art. 41-bis detta inoltre che “ le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla
vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria”.
Le attività di scavo pertanto devono possedere i provvedimenti/titoli e le autocertificazioni devono fare riferimento all'am- bito degli iter edilizi e/o opere pubbliche nell'ambito delle quali è svolta l'attività di scavo. Per quanto sopra, la dichiarazione resa dal proponente o produttore deve inoltre indicare per i siti di produzione, di deposito e di utilizzo, gli estremi autorizzativi dei procedimenti edilizi nell'ambito dei quali viene rilasciata "autocertificazione”.
Qualora intervengano delle "modifiche dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione", queste devono invece essere comunicate entro trenta giorni al Comune o altra Amministrazione competente del luogo di produzione e all'ARPA territorialmente competente.
In base a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 41-bis, "il produttore è tenuto a dare conferma alle autorità di cui al comma 2 (ARPA), territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate".
Il produttore deve pertanto segnalare l’utilizzo completo dei materiali da scavo alle Arpa competente con riferimento al sito di produzione e di utilizzo ed al Comune del luogo di produzione o altra amministrazione competente nei casi di comunica- zione di modifiche. Come precisato dal comma 4 dell'art. 41-bis, " L’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e s,m,i,”.
SMALTIMENTO COME RIFIUTI SPECIALI
Si applica la parte IV del D. X.xx 152/2006 e s.m.i..
62.3 Stoccaggio temporaneo
Per tutti i lavori di infrastrutturazione lineare, all’interno ed all’esterno di aree urbane o in aree agricole, quale opere di rete idrica, adduzione, realizzazione di rete fognante, etc, , che sono riconducibili a cantieri mobili lungo linee di lavorazioni estese, oltre a tutte le aree previste nel Piano di utilizzo delle terre, sono considerate “aree di stoccaggio temporaneo dei materiali scavati” tutte le aree limitrofe alle trincee di scavo e posa condotte e tutte quelle aree ad esse adiacenti o di agevole e facile raggiungimento operativo dai mezzi di cantiere, a condizione che l’appaltatore ne acquisisca l’uso temporaneo, a sua cura e spese, delimiti le aree secondo quanto previsto dal PUT e dalle norme di settore per i depositi temporanei, indi- viduandone i materiali in stoccaggio in attesa di caratterizzazione e ripristini lo stato dei luoghi a stoccaggio ultimato.
Art. 63 Norme di riferimento e marcatura CE
La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Eu- ropeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il “Regolamento dei prodotti da costruzione”.
L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l’obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Rego- lamento UE.
Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.
Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine, che, redigendo una apposita dichiara-
xxxxx, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.
63.1 Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la loro contabilizzazione deve essere redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.
63.2 Impiego di materiali o componenti di minor pregio
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavo- razione di minor pregio, all'appaltatore deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo
Art. 64 Provvista dei materiali
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i mate- riali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri né all'incremento dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
Art. 65 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile del procedimento.
Art. 66 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato speciale d'appalto, devono essere disposti dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico dell’appaltatore se non previste nelle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Sono in ogni caso a carico dell’appaltatore tutte le somme necessarie a coprire le spese di tutte le prove ordinate dalla DL anche se in parte previste nel quadro economico. Per le stesse prove, la direzione dei lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione dell'apposito verbale in contraddittorio con l'impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.
La direzione dei lavori può disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente capitolato speciale d'appalto e non coperte da impegno di somme dal quadro economico, ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e dei componenti o delle lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico dell'appaltatore.
Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008.
Art. 67 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo am- ministrativo).
Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi
violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Art. 68 Custodia del cantiere
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arre- sto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.
Art. 69 Cartello di cantiere
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008,
n. 37, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assi- stente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative europee, nazionali e locali. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di seguito riportato .
Art. 70 Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa
in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
e) ai sensi dell’articolo 216 comma 11 del Nuovo Codice dei contratti, l’aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui all’articolo 122, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti (Fino al 31.12.2016, secondo le disposizioni del 2° capoverso dell’11° comma dell’art. 216 del Nuovo Codice dei contratti), su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese con- trattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applica- zione l’articolo 8 del capitolato generale.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati
nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 71 Tracciabilità dei pagamenti
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi o per la richiesta di risoluzione di cui all’Art. 26 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a. per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della trac- ciabilità;
b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il
CUP di cui all’articolo 1.
Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato spe- ciale.
I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestual- mente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 72 Conformità agli standard sociali
I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all’Allegato «I» al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto.
Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;
b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la docu- mentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub- fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala conformità agli stan- dard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non con- formità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a docu- mentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.
La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.
Art. 73 Rinvenimenti
Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del d.lgs. 50/2016 risultasse negativa, al suc- cessivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applicherà l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redigerà regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorità.
L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appal- tante.
Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.
Art. 74 Riepilogo materiali
L’appalto si compone delle quantità di materiali di seguito riportate.
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Pag.1 | ||||
N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
1 | 81 | 21.1.16 | |||
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed | |||||
m² | 63,255 | 15,78 | 998,17 | ||
2 | 121 | AP.29 | |||
COMPARTIMENTO RULLO AVVOLGIBILE Compartimentazione del vano alloggiamento rullo avvolgibile esistente attraverso la rimo- zione di tutti gli elementi esistenti (rullo, cinghie, sistema di rilascio | |||||
cad | 11,130 | 110,13 | 1.225,75 | ||
3 | 131 | AP.39 | |||
INFISSO TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON VETRI, REI 60 Fornitura, trasporto e posa in opera a qualsiasi altezza dal piano di calpestio di infisso ta- gliafuoco a due battenti costituito da profili | |||||
m² | 14,265 | 2.505,92 | 35.746,94 | ||
4 | 119 | AP.27 | |||
SOVRAPREZZO VETRI REI60Sovrapprezzo ai vetri REI60 per trattamenti protettivo anti UV con certificazione di garanzia rilasciata dal costruttore.Per ogni metro quadro EURO | |||||
m² | 22,725 | 25,00 | 568,13 | ||
5 | 104 | AP.003 | |||
PORTE REI120 ASCENSORE Fornitura, trasporto e posa in opera di porta di piano ascen- sore REI120 a due ante telescopiche, costruite in lamiera tamburata, coibentata con mate- riale resistente al fuoco | |||||
cad | 3,000 | 2.527,26 | 7.581,78 | ||
6 | 88 | 27.1.1.1 | |||
Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, ad un anta battente, reversibile, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive: -telaio | |||||
m² | 20,580 | 181,40 | 3.733,22 | ||
7 | 91 | 27.1.2.4 | |||
Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due ante battenti, reversibili, con- forme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche co- struttive: -telaio | |||||
m² | 3,780 | 199,60 | 754,49 | ||
8 | 93 | 27.1.5.1 | |||
Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di: maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a due ante di spessore mm | |||||
cad. | 19,000 | 124,20 | 2.359,80 | ||
A RIPORTARE | 52.968,28 |
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Pag.2 | ||||
N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
RIPORTO | 52.968,28 | ||||
9 | 94 | 27.1.5.2 | |||
Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di: maniglione antipanico per anta passiva di porta a due ante di spessore mm 50 | |||||
cad. | 14,000 | 109,10 | 1.527,40 | ||
10 | 120 | AP.28 | |||
SOVRAPREZZO PORTE REISovrapprezzo porte REI per posa su pareti in cartongesso dello spessore totale di 125 mm compreso telaio in acciaio zincato, le zanche a saldare e/o avvitare sulla struttura | |||||
cad | 4,000 | 215,59 | 862,36 | ||
11 | 95 | 27.1.5.36 | |||
Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di: elettromagnete da parete composto da nucleo in metallo zincato, con involucro pastico di colore bianco, completo di pulsante per | |||||
cad. | 4,000 | 80,80 | 323,20 | ||
12 | 96 | 27.1.5.45 | |||
Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di: chiudiporta aereo con braccio a slitta, conforme norma EN 1154, colore argento, classifi- cato per chiusura da 180°, con forza fis | |||||
cad. | 28,000 | 161,10 | 4.510,80 | ||
13 | 106 | AP.012 | |||
PARETE CARTONGESSO EI60 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola e doppio rivestimento in lastre di gesso rivestito atta a garantire una resistenza al fuoco | |||||
m² | 67,200 | 129,69 | 8.715,17 | ||
14 | 105 | AP.011 | |||
RIVESTIMENTO CARTONGESSO REI60Fornitura e posa in opera di lastra singola di gesso rivestito atta a garantire una resistenza al fuoco E.I. 60, dello spessore di 12,5 mm da incolare e/o tassellare su | |||||
m² | 267,844 | 45,50 | 12.186,91 | ||
15 | 18 | 8.1.7.1 | |||
Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 45÷55, verniciati a polvere, colore standard | |||||
m² | 3,780 | 462,74 | 1.749,16 | ||
16 | 1 | 1.1.6.1 | |||
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di | |||||
m³ | 137,917 | 10,52 | 1.450,89 | ||
A RIPORTARE | 84.294,17 |
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Pag.3 | ||||
N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
RIPORTO | 84.294,17 | ||||
17 | 7 | 3.1.3.7 | |||
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggres- sivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 ), in ambiente moderatamente ag- gressivo classe d’esposizione | |||||
m³ | 2,068 | 156,39 | 323,41 | ||
18 | 8 | 3.2.1.2 | |||
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature | |||||
kg | 82,720 | 1,86 | 153,86 | ||
19 | 16 | 7.2.10.1 | |||
Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a norma UNI 11002-1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 delle dimensioni di 25x2 o 25x3 mm formanti maglie di 62x132 mm. I pannelli | |||||
m² | 7,240 | 78,69 | 569,72 | ||
20 | 4 | 1.4.4 | |||
Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la | |||||
m | 140,000 | 3,62 | 506,80 | ||
21 | 9 | 3.2.3 | |||
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con le- gname o con | |||||
m² | 1,460 | 23,91 | 34,91 | ||
RIVESTIMENTO LAMINATO IGNIFUGO Fornitura, trasporto e collocazione all'interno di laboratori medici e/o radiografici per qual- siasi altezza dal piano di calpestio di rivestimento in laminato sintetico | |||||
m² | 77,140 | 71,46 | 5.512,42 | ||
23 | 78 | 21.1.1 | |||
Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del mate- riale di risulta | |||||
m³ | 0,494 | 327,69 | 161,88 | ||
24 | 14 | 7.1.1 | |||
Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno | |||||
kg | 66,560 | 3,49 | 232,30 | ||
25 | 15 | 7.1.3 | |||
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali | |||||
A RIPORTARE | 91.789,47 |
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Pag.4 | ||||
N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
RIPORTO | 91.789,47 | ||||
occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare | |||||
kg | 66,560 | 2,42 | 161,07 | ||
26 | 17 | 7.2.16.2 | |||
Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici | |||||
kg | 66,560 | 1,14 | 75,88 | ||
27 | 83 | 21.1.25 | |||
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi | |||||
m³ | 6,953 | 32,26 | 224,31 | ||
28 | 21 | 10.1.3.2 | |||
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento | |||||
m² | 5,000 | 142,37 | 711,85 | ||
29 | 22 | 11.1.4 | |||
Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, esente da solventi. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette | |||||
m² | 416,564 | 4,62 | 1.924,52 | ||
30 | 84 | 26.3.3 | |||
Strisce antiscivolo autoadesive in granuli di silicio, per gradini, rampe, ecc.,fornite e poste in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede l’applicazione delle strisce al | |||||
m | 122,000 | 5,47 | 667,34 | ||
31 | 92 | 27.1.4.2 | |||
Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, a due ante battenti, reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive: -telaio | |||||
m² | 2,520 | 268,40 | 676,37 | ||
32 | 132 | AP.40 | |||
INFISSO TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON VETRI, REI 60 Fornitura, trasporto e posa in opera a qualsiasi altezza dal piano di calpestio di infisso ta- gliafuoco a due battenti costituito da profili | |||||
m² | 11,350 | 2.068,41 | 23.476,45 | ||
33 | 5 | 2.1.4 | |||
Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 25 cm, | |||||
A RIPORTARE | 119.707,26 |
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Pag.5 | ||||
N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
RIPORTO | 119.707,26 | ||||
compresi i | |||||
m³ | 1,564 | 207,53 | 324,58 | ||
34 | 19 | 9.1.7 | |||
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con | |||||
m² | 16,900 | 24,62 | 416,08 | ||
35 | 20 | 9.1.10.1 | |||
Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque | |||||
m² | 16,900 | 34,81 | 588,29 | ||
36 | 138 | AP.46 | |||
MONTAGGIO PORTE DISMESSE Montaggio di porta in alluminio dismessa, compresa la fornitura e la posa in opera di falso telaio in legno, le opere murarie, la revisione completa della porta ed ogni altro | |||||
cad | 1,000 | 89,68 | 89,68 | ||
37 | 82 | 21.1.17 | |||
Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il tra- sporto a rifiuto | |||||
m² | 34,000 | 4,74 | 161,16 | ||
38 | 123 | AP.31 | |||
CONTROSOFFITTO A2-s1,d0 Fornitura, trasporto e posa in opera su struttura esistente di pannelli per controsoffitto 600x600 mm, spessore 15 mm, classe di reazione al fuoco A2-s1,d0 secondo EN 13501-1, | |||||
m² | 34,000 | 16,47 | 559,98 | ||
39 | 79 | 21.1.3.1 | |||
Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico | |||||
m³ | 0,133 | 410,07 | 54,54 | ||
40 | 89 | 27.1.2.2 | |||
Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due ante battenti, reversibili, con- forme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche co- struttive: -telaio | |||||
m² | 2,520 | 234,50 | 590,94 | ||
41 | 90 | 27.1.2.3 | |||
Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due ante battenti, reversibili, con- forme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche co- struttive: - | |||||
A RIPORTARE | 122.492,51 |
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Pag.6 | ||||
N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
RIPORTO | 122.492,51 | ||||
telaio | |||||
m² | 3,150 | 216,90 | 683,24 | ||
42 | 62 | 14.9.1 | |||
Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell’impianto di rivelazione incendi del tipo da incasso realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dall’ele- mento | |||||
cad | 20,000 | 51,50 | 1.030,00 | ||
43 | 63 | 14.9.2 | |||
Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell’impianto di rivelazione incendi del tipo a vista o nel controsoffitto realizzata con linea in tubazione a vista a partire a partire | |||||
cad | 31,000 | 56,90 | 1.763,90 | ||
44 | 66 | 14.9.7.3 | |||
Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme incendio per impianto conven- zionale di tipo acustico realizzato con sirena o ottico/acustico realizzato con sirena e led lampeggiante o con | |||||
cad | 8,000 | 227,10 | 1.816,80 | ||
45 | 67 | 14.9.9.1 | |||
Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo indirizzabile, per il montaggio a soffitto o su controsoffitto e dotato di led di visualizzazione degli xxxxxxx.Xx rivelatore dovrà essere | |||||
cad | 6,000 | 148,60 | 891,60 | ||
46 | 68 | 14.9.12 | |||
Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema di rivelazione incendi del tipo indirizzabile ad attivazione a rottura di vetro, per montaggio sporgente o ad incasso. Il | |||||
cad | 6,000 | 112,20 | 673,20 | ||
47 | 69 | 14.10.2 | |||
Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell’impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) del tipo a vista o nel controsoffitto realizzata con linea in tubazione a vista a | |||||
cad | 6,000 | 62,20 | 373,20 | ||
48 | 70 | 14.10.6.2 | |||
Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o per controsoffitto con fondello in acciaio antifiamma per l'installazione incasso in controsoffittature o pannelli. Sono com- presi la calotta | |||||
cad | 5,000 | 114,90 | 574,50 | ||
49 | 108 | AP.014A | |||
CAVO FTG10OHM1 2G1 Fornitura, collocazione e cablaggio di cavi flessibili per | |||||
A RIPORTARE | 130.298,95 |
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Pag.7 | ||||
N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
RIPORTO | 130.298,95 | ||||
segnalamento e comando resistenti al fuoco, isolati in gomma di qualità G10 sotto guaina termoplastica speciale di qualit | |||||
m | 740,000 | 1,54 | 1.139,60 | ||
50 | 109 | AP.014B | |||
CAVO FTG10OHM1 7G1,5 Fornitura, collocazione e cablaggio di cavi flessibili per segnalamento e comando resistenti al fuoco, isolati in gomma di qualità G10 sotto guaina termoplastica speciale di | |||||
m | 22,000 | 2,50 | 55,00 | ||
51 | 33 | 14.3.12.1 | |||
Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, l'onere dei col- lari o delle | |||||
m | 280,000 | 4,32 | 1.209,60 | ||
52 | 34 | 14.3.12.3 | |||
Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, l'onere dei col- lari o delle | |||||
m | 460,000 | 6,84 | 3.146,40 | ||
53 | 36 | 14.3.12.6 | |||
Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, l'onere dei col- lari o delle | |||||
m | 25,000 | 15,40 | 385,00 | ||
54 | 64 | 14.9.3.2 | |||
Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendio di tipo convenzionale a 2, 4 o 8 zone controllate. Ogni zona deve potere essere configurata come una normale zona di rivelazione incendio | |||||
cad | 1,000 | 984,60 | 984,60 | ||
55 | 130 | AP.38 | |||
MODULO WiFi CENTRALFornitura e cablaggio di modulo di commutazione e intefaccia segnali WiFi della centrale di allarme incendi.Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali, alimentazione esterna | |||||
cad | 1,000 | 333,61 | 333,61 | ||
56 | 124 | AP.32 | |||
MODULO DI CONNESSIONE WiFiFornitura, trasporto, collocazione e cablaggio di mo- dulo tipo WME100 per la connessione ad una linea di rivelazione convenzionale (centrale di allarme antincendio) di un | |||||
cad | 3,000 | 534,69 | 1.604,07 | ||
A RIPORTARE | 139.156,83 |
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Pag.8 | ||||
N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
RIPORTO | 139.156,83 | ||||
57 | 125 | AP.33 | |||
TASTIERA PROGRAMMAZIONE WiFi Fornitura, trasporto, collocazione e cablaggio di tastiera wireless per la configurazione e la supervisione dei dispositivi integrati nel sistema. La tastiera può essere | |||||
cad | 3,000 | 384,02 | 1.152,06 | ||
58 | 126 | AP.34 | |||
MODULO DI ESPANSIONE WiFi Fornitura, trasporto, collocazione e cablaggio a qualsiasi altezza dal piano di calpestio di modulo di ingresso autoalimentato tipo 1IWMBOX controllato mediante resistenza | |||||
cad | 10,000 | 357,45 | 3.574,50 | ||
59 | 127 | AP.35 | |||
MODULO DI USCITA Fornitura e collocazione per qualsiasi altezza dal piano di calpestio di Modulo di uscita con alimentazione esterna tipo 1OWMBOX in grado di comandare lo stato di un relè con con- tatt | |||||
cad | 27,000 | 369,95 | 9.988,65 | ||
60 | 128 | AP.36 | |||
RILEVATORI DI FUMO WiFiFornitura, trasporto, cablaggio e collocazione a qualsiasi altezza del piano di calpestio di rilevatore ottico di fumo a riflessione tipo Xxxxxxx avente le seguenti | |||||
cad | 66,000 | 400,46 | 26.430,36 | ||
61 | 129 | AP.37 | |||
PULSANTE ALLARME ANTINCENDIO WiFi Fornitura, trasporto, cablaggio e collocazione a qualsiasi altezza del piano di calpestio di pulsante di allarme antincendio trasmissione su rete Wireless in | |||||
cad | 6,000 | 487,10 | 2.922,60 | ||
62 | 133 | AP.41 | |||
ALTOPARLANTE Fornitura, trasporto e collocazione a qualsiasi altezza dal piano di calpestio di altoparlante avvisi emergenza avente le seguenti caratteristiche:altoparlante 165 mm full-range | |||||
cad | 3,000 | 178,88 | 536,64 | ||
63 | 134 | AP.42 | |||
CENTRALE DI ALLARME Fornitura, cablaggio e attivazione dicentrale di allarme incendi a logica indirizzata con 1 loop CLIP avente le seguenti caratteristiche:linee in grado di garantire il | |||||
cad | 1,000 | 2.722,51 | 2.722,51 | ||
64 | 135 | AP.43 | |||
INTERFACCIA RADIOFREQUENZA Fornitura, trasporto, collocazione e gablaggio di dispositivo a radiofrequenza che permette di interfacciare dispositivi antincendio radio con sistemi antincendio | |||||
cad | 3,000 | 854,30 | 2.562,90 | ||
A RIPORTARE | 189.047,05 |
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Pag.9 | ||||
N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
RIPORTO | 189.047,05 | ||||
65 | 136 | AP.44 | |||
RIPETITORE RADIO Fornitura, trasporto, cablaggio e attivazione di ripetitore radio NRX-REP è un dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere impiegato.Completo di | |||||
cad | 3,000 | 536,97 | 1.610,91 | ||
66 | 117 | AP.24 | |||
SPOSTAMENTO AUTOCLAVE Compenso per lo spostamento dell'autoclave esistente dal locale idrico alla centrale ter- mica, compreso lo smontaggio e il rimontaggio di tutte le tubazioni, apparecchiature e | |||||
acorpo | 1,000 | 1.539,84 | 1.539,84 | ||
67 | 80 | 21.1.6 | |||
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in gra- niglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o | |||||
m² | 3,300 | 10,84 | 35,77 | ||
68 | 2 | 1.1.9.1 | |||
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso inter- venti di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con | |||||
m³ | 10,440 | 129,26 | 1.349,47 | ||
69 | 71 | 15.2.1.8 | |||
Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura in conglomerato ce- mentizio ed armatura in acciaio ad aderenza migliorata, in regola alle vigenti normative tecniche per l | |||||
cad | 2,000 | 10.029,19 | 20.058,38 | ||
70 | 13 | 6.4.2.2 | |||
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo | |||||
kg | 178,000 | 4,26 | 758,28 | ||
71 | 118 | AP.25 | |||
COLLEGAMENTI SERBATOI ANTINCENDIO Compenso per la realizzazione dei n. 2 collegamenti di fondo e n.2 di superficie dei due serbatoi in cls, con tubazioni in Pead DN50 PN16, compresa la realizzazione | |||||
acorpo | 1,000 | 831,22 | 831,22 | ||
72 | 25 | 13.8.1 | |||
Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di | |||||
m³ | 12,546 | 24,08 | 302,10 | ||
A RIPORTARE | 215.533,02 |
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Pag.10 | ||||
N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
RIPORTO | 215.533,02 | ||||
73 | 24 | 13.3.2.8 | |||
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno | |||||
m | 27,000 | 15,23 | 411,21 | ||
74 | 23 | 13.3.2.4 | |||
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno | |||||
m | 35,000 | 6,19 | 216,65 | ||
75 | 107 | AP.013 | |||
POZZETTO PREFABBRICATO Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garan- tita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti non inferiore a 5cm | |||||
cad | 5,000 | 58,85 | 294,25 | ||
76 | 3 | 1.2.4 | |||
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spiana- menti | |||||
m³ | 73,958 | 3,87 | 286,22 | ||
77 | 10 | 3.2.4 | |||
Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di | |||||
kg | 584,415 | 2,50 | 1.461,04 | ||
78 | 6 | 3.1.1.7 | |||
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la pre- parazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la | |||||
m³ | 25,974 | 141,21 | 3.667,79 | ||
79 | 97 | 27.2.3.1 | |||
Fornitura e posa in opera su basamento già predisposto di gruppo di pompaggio antincendio automatico di tipo “singola elettropompa” realizzato e certificato secondo la norma UNI EN 12845 | |||||
cad | 1,000 | 15.507,40 | 15.507,40 | ||
80 | 113 | AP.20 | |||
SERBATOIO DI ADESCAMENTO 100 lt Fornitura, trasporto e collocazione, a qualsiasi quota dal piano di calpestio, di serbatoio di adescamento in polietilene lineare a norma EN 12845 della capacità utile | |||||
cad | 1,000 | 3.687,73 | 3.687,73 | ||
A RIPORTARE | 241.065,31 |
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Pag.11 | ||||
N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
RIPORTO | 241.065,31 | ||||
81 | 110 | AP.16 | |||
VALVOLA DI FONDOFornitura e collocazione all'interno di serbatoio interrato di val- vola di fondo in ottone (EN 1982) con attacco femmina girello UNI 804 succheruola e dispositivo di non ritorno | |||||
cad | 1,000 | 224,71 | 224,71 | ||
82 | 72 | 15.4.6.1 | |||
Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in opera in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in | |||||
kg | 800,962 | 10,10 | 8.089,72 | ||
83 | 75 | 15.4.27.2 | |||
Fornitura e collocazione di bigiunti universali, flangiati e/o altre figure denominati come giunti a serraggio meccanico anti-sfilamento tramite elemento in acciaio inox A4 (AISI 316)per il trasporto | |||||
cad | 1,000 | 267,95 | 267,95 | ||
84 | 74 | 15.4.19.6 | |||
Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio | |||||
cad | 3,000 | 43,96 | 131,88 | ||
85 | 73 | 15.4.19.5 | |||
Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio | |||||
cad | 6,000 | 32,57 | 195,42 | ||
86 | 115 | AP.22 | |||
ANCORAGGI A PARETE TUBAZIONI Fornitura e collocazione, a qualsiasi quota dal piano di calpestio, di collare di fissaggio per tubazioni idriche antincendio avente le seguenti caratteristiche:- | |||||
cad | 111,000 | 46,17 | 5.124,87 | ||
87 | 114 | AP.21 | |||
TAPPO DI SCARICOFornitura, trasporto e posa in opera secondo gli schemi di progetto, di tappo di scarico della rete idrica antincendio costituito da:- Valvola a sfera lucchettabile 1"1/2- Attacco DN | |||||
cad | 1,000 | 142,59 | 142,59 | ||
88 | 116 | AP.23 | |||
PASSAGGIO TUBI PARETI ANTINCENDIO Esecuzione di foro e intasamento per passaggio di tubazioni e/o cavi e cavidotti in pareti e/o strutture REI 60 costituito da:-foratura con specifica attrazzetura a | |||||
cad | 2,000 | 77,99 | 155,98 | ||
A RIPORTARE | 255.398,43 |
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Pag.12 | ||||
N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
RIPORTO | 255.398,43 | ||||
89 | 100 | 27.3.3.1 | |||
Fornitura e collocazione di bocchetta idrante UNI 45, completa di cassetta da esterno o interno in lamiera verniciata, con sportello aperto con lastra serigrafata di tipo frangibile o infrangibile | |||||
cad. | 6,000 | 316,70 | 1.900,20 | ||
90 | 111 | AP.18A | |||
RACCORDO MANOMETROFornitura e collocazione di raccordo in ghisa malleabile dn 1 1/2" per attacco rapido manometro (compensato a parte) completo di valvola di intercet- tazione. Compreso materiale | |||||
cad | 6,000 | 28,51 | 171,06 | ||
91 | 112 | AP.18B | |||
MANOMETRO A INSERZIONE Fornitura di manometro ad attacco rapido da 0-25 Bar tarato e dotato di certificazione di conformità e origine rilasciata dal costruttore.Per ciascuno EURO | |||||
cad | 3,000 | 52,50 | 157,50 | ||
92 | 98 | 27.3.1.2 | |||
Fornitura e collocazione di attacco di mandata per motopompa secondo norma UNI 10779 con attacco flangiato o filettato, composto da attacco UNI 70 - UNI 804 femmina con gi- rello, valvola di non Attacc | |||||
cad. | 1,000 | 490,50 | 490,50 | ||
93 | 99 | 27.3.2.1 | |||
Fornitura e posa in opera di cassetta non incassabile in lamiera verniciata di colore rosso per gruppo motopompa di cui alle voci 27.3.1, comprensivo di lastra infrangibile serigra- fata, accessori di | |||||
cad. | 1,000 | 162,20 | 162,20 | ||
94 | 12 | 6.2.2.2 | |||
Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm su idoneo massetto in conglo- merato cementizio da | |||||
m² | 3,300 | 35,14 | 115,96 | ||
95 | 11 | 6.1.6.2 | |||
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e | |||||
m²/cm | 321,000 | 2,37 | 760,77 | ||
96 | 137 | AP.45 | |||
SISTEMA PRESSURIZZAZIONE FILTRO A PROVA DI FUMO Fornitura, trasporto e collocazione di un sistema di pressurizzazione filtro a prova di fumo, conforme al D.M. 3 agosto 2015, e costituito da:a) UNITA' | |||||
cad | 1,000 | 5.655,08 | 5.655,08 | ||
A RIPORTARE | 264.811,70 |
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Pag.13 | ||||
N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
RIPORTO | 264.811,70 | ||||
97 | 65 | 14.9.6 | |||
Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema di rivelazione incendi del tipo convenzionale ad attivazione mediante membrana riarmabile o a rottura di vetro, per montaggio | |||||
cad | 1,000 | 49,90 | 49,90 | ||
98 | 101 | IM.240.10.490.B | |||
SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX MM 500 REI 60. | |||||
dm² | 9,000 | 38,09 | 342,81 | ||
99 | 102 | IM.240.10.540.C | |||
ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO COSTITUITI DA FUSIBILI DI RI- CAMBIO - Elettromagnete di comando(Rif.Prezzario regione Abruzzo anno 2018) | |||||
cad | 1,000 | 153,25 | 153,25 | ||
100 | 103 | IM.240.10.540.D | |||
ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO COSTITUITI DA FUSIBILI DI RI- CAMBIO - Servomotore di riarmo automatico e micro(Rif. Prezzario regione Abruzzo anno 2018) | |||||
cad | 1,000 | 600,96 | 600,96 | ||
101 | 85 | 26.3.7.1 | |||
Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante car- telli in | |||||
cad | 28,000 | 6,62 | 185,36 | ||
102 | 86 | 26.3.7.4 | |||
Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante car- telli in | |||||
cad | 8,000 | 7,20 | 57,60 | ||
103 | 87 | 26.5.1.1 | |||
Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede | |||||
cad | 8,000 | 57,37 | 458,96 | ||
104 | 48 | 14.4.6.3 | |||
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetoter- mico modulare di cui alla voce 14.4.5.Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento | |||||
cad | 3,000 | 44,00 | 132,00 | ||
105 | 50 | 14.4.8.32 | |||
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore automatico con sganciatore | |||||
A RIPORTARE | 266.792,54 |
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Pag.14 | ||||
N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
RIPORTO | 266.792,54 | ||||
magnetotermico o elettronico (Funzioni microprocessori LSI o LSIG a scelta co | |||||
cad | 1,000 | 3.193,00 | 3.193,00 | ||
106 | 53 | 14.4.9.4 | |||
Fornitura e posa in opera di sganciatori differenziali da abbinare ad interruttori automatici di tipo scatolato con corrente e tempo d'intervento regolabili, compreso i capicorda, i con- tatti | |||||
cad | 1,000 | 652,80 | 652,80 | ||
107 | 55 | 14.4.11.10 | |||
Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori modulari con con- tatti NA oppure NC, circuito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento, con o senza comando manuale | |||||
cad | 1,000 | 172,30 | 172,30 | ||
108 | 51 | 14.4.8.44 | |||
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico o elettronico (Funzioni microprocessori LSI o LSIG a scelta | |||||
cad | 4,000 | 777,80 | 3.111,20 | ||
109 | 52 | 14.4.9.2 | |||
Fornitura e posa in opera di sganciatori differenziali da abbinare ad interruttori automatici di tipo scatolato con corrente e tempo d'intervento regolabili, compreso i capicorda, i con- tatti | |||||
cad | 3,000 | 507,30 | 1.521,90 | ||
110 | 47 | 14.4.5.39 | |||
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non su- periore a 1000 V c | |||||
cad | 3,000 | 64,40 | 193,20 | ||
111 | 49 | 14.4.6.5 | |||
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetoter- mico modulare di cui alla voce 14.4.5.Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a | |||||
cad | 3,000 | 49,30 | 147,90 | ||
112 | 40 | 14.3.17.49 | |||
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elet- trici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16 | |||||
m | 30,000 | 4,66 | 139,80 | ||
A RIPORTARE | 275.924,64 |
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Pag.15 | ||||
N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
RIPORTO | 275.924,64 | ||||
113 | 41 | 14.3.17.50 | |||
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elet- trici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16 | |||||
m | 60,000 | 5,93 | 355,80 | ||
114 | 42 | 14.3.17.51 | |||
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elet- trici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16 | |||||
m | 58,000 | 7,81 | 452,98 | ||
115 | 43 | 14.3.17.52 | |||
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elet- trici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16 | |||||
m | 10,000 | 11,13 | 111,30 | ||
116 | 44 | 14.3.17.55 | |||
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elet- trici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16 | |||||
m | 35,000 | 34,60 | 1.211,00 | ||
117 | 37 | 14.3.17.1 | |||
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elet- trici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16 | |||||
m | 36,000 | 2,02 | 72,72 | ||
118 | 38 | 14.3.17.3 | |||
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elet- trici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16 | |||||
m | 21,000 | 2,68 | 56,28 | ||
119 | 76 | 18.7.2.2 | |||
Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, com- prensivo di sonda | |||||
m | 20,000 | 4,60 | 92,00 | ||
120 | 77 | 18.7.2.4 | |||
Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, com- prensivo di sonda | |||||
m | 29,200 | 5,90 | 172,28 | ||
A RIPORTARE | 278.449,00 |
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Pag.16 | ||||
N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
RIPORTO | 278.449,00 | ||||
121 | 26 | 14.1.2.1 | |||
Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o dal | |||||
cad | 2,000 | 35,90 | 71,80 | ||
122 | 27 | 14.1.4.2 | |||
Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa | |||||
cad | 2,000 | 59,70 | 119,40 | ||
123 | 28 | 14.1.6 | |||
Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di comando in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente. | |||||
cad | 2,000 | 11,10 | 22,20 | ||
124 | 29 | 14.2.2.1 | |||
Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale | |||||
cad | 1,000 | 63,90 | 63,90 | ||
125 | 31 | 14.2.5 | |||
Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad incasso, con placca in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente. | |||||
cad | 1,000 | 11,10 | 11,10 | ||
126 | 30 | 14.2.3.1 | |||
Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con | |||||
cad | 1,000 | 10,60 | 10,60 | ||
127 | 60 | 14.8.2.6 | |||
Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realiz- zata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti IK08 ed autoestin- guente | |||||
cad | 1,000 | 101,30 | 101,30 | ||
128 | 59 | 14.8.1.1 | |||
Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente IP20, per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere | |||||
cad | 1,000 | 114,50 | 114,50 | ||
129 | 61 | 14.8.11.3 | |||
Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito | |||||
A RIPORTARE | 278.963,80 |
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Pag.17 | ||||
N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
RIPORTO | 278.963,80 | ||||
da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato | |||||
cad | 1,000 | 95,20 | 95,20 | ||
130 | 45 | 14.4.4.8 | |||
Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55,completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca | |||||
cad | 1,000 | 36,00 | 36,00 | ||
131 | 46 | 14.4.5.1 | |||
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non su- periore a 1000 V c | |||||
cad | 4,000 | 24,20 | 96,80 | ||
132 | 56 | 14.4.16.5 | |||
Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettrici necessari | |||||
cad | 1,000 | 22,20 | 22,20 | ||
133 | 54 | 14.4.11.1 | |||
Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori modulari con con- tatti NA oppure NC, circuito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento, con o senza comando manual | |||||
cad | 1,000 | 38,70 | 38,70 | ||
134 | 39 | 14.3.17.26 | |||
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elet- trici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16 | |||||
m | 60,000 | 4,15 | 249,00 | ||
135 | 32 | 14.3.10.6 | |||
Fornitura e posa in opera di canale portacavi in PVC per posa a parete o a pavimento, comprensivo di coperchio, angoli e terminali, pezzi speciali per derivazioni, scatole di derivazione, listelli | |||||
m | 7,000 | 6,65 | 46,55 | ||
136 | 35 | 14.3.12.4 | |||
Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, l'onere dei col- lari o delle | |||||
m | 10,000 | 9,29 | 92,90 | ||
A RIPORTARE | 279.641,15 |
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Pag.18 | ||||
N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
RIPORTO | 279.641,15 | ||||
137 | 57 | 14.6.5.4 | |||
Fornitura e collocazione di gruppo elettrogeno monoblocco diesel per servizio di funzio- namento continuo costituito da: - Motore diesel 4 tempi ad iniezione diretta ad aspirazione naturale per potenze | |||||
cad | 1,000 | 17.098,00 | 17.098,00 | ||
138 | 58 | 14.6.6.4 | |||
Fornitura e posa in opera di carenatura insonorizzata (70dB(A) a 7m) è idonea a racchiu- dere l’intero gruppo elettrogeno ed il relativo quadro automatico di comando e controllo di cui alle voci 14.6.5 | |||||
cad | 1,000 | 15.159,00 | 15.159,00 | ||
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA | 311.898,15 | ||||
PARTE I. PARTE AMMINISTRATIVA 2
CAPITOLO 01 NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 2
Art. 2 Ammontare dell’appalto 3
Art. 3 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 3
Art. 4 Modalità di stipulazione del contratto 4
Art. 5 Descrizione sommaria dei lavori 4
Art. 6 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 5
CAPITOLO 02 DISCIPLINA CONTRATTUALE 5
Art. 7 Osservanza del capitolato speciale d’appalto e di particolari disposizioni di legge 5
Art. 8 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 5
Art. 9 Documenti che fanno parte del contratto 6
Art. 10 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 6
Art. 11 Fallimento dell’appaltatore 6
Art. 12 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 7
Art. 13 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione. Osservanza Criteri Ambientali Minimi 7
Art. 14 Convenzioni europee in materia di valuta e termini 8
CAPITOLO 03 TERMINI PER L’ESECUZIONE 9
Art. 15 Consegna e inizio dei lavori 9
Art. 16 Termini per l'ultimazione dei lavori 10
Art. 18 Sospensioni dei lavori 10
Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 11
Art. 20 Penali in caso di ritardo – Premio di accelerazione 11
Art. 21 Inderogabilità dei termini di esecuzione 12
Art. 22 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 12
CAPITOLO 04 DISCIPLINA ECONOMICA 14
Art. 24 Pagamenti in acconto 14
Art. 26 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 15
Art. 28 Cessione del contratto e cessione dei crediti 15
CAPITOLO 05 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 16
Art. 32 Valutazione dei manufatti e dei materiali in genere ed a piè d’opera 17
CAPITOLO 06 CAUZIONI E GARANZIE 17
Art. 33 Cauzione provvisoria 17
Art. 34 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 18
Art. 35 Riduzione delle garanzie 19
Art. 36 Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 19
CAPITOLO 07 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 20
Art. 37 Variazione dei lavori 20
Art. 38 Disposizioni generali relative ai prezzi e nuovi prezzi 21
CAPITOLO 08 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 21
Art. 39 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 21
Art. 40 Norme di sicurezza generali e sicurezza di cantiere 22
Art. 41 Piani di sicurezza e di coordinamento 22
Art. 42 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 23
Art. 43 Piano Operativo di sicurezza 23
Art. 44 Osservanza e attuazione dei piano di sicurezza 23
CAPITOLO 09 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 24
Art. 46 Responsabilità in materia di subappalto 25
Art. 47 Pagamento dei subappaltatori 26
CAPITOLO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 26
Art. 48 Accordo bonario e transazione 26
Art. 50 Brevetti di invenzione 27
Art. 51 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 27
Art. 52 Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 28
Art. 53 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 28
CAPITOLO 11 DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 31
Art. 54 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 31
Art. 55 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 31
Art. 56 Presa in consegna dei lavori ultimati 32
Art. 58 Misure di sicurezza e provvedimenti per l’esercizio idrico e per la viabilità’ conseguenti ai
Art. 59 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 34
Art. 60 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 37
Art. 61 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 37
Art. 62 Impiego di materiali riciclati e di terre e rocce da scavo 38
Art. 63 Norme di riferimento e marcatura CE 40
Art. 64 Provvista dei materiali 41
Art. 65 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto 41
Art. 66 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 41
Art. 67 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 41
Art. 68 Custodia del cantiere 41
Art. 69 Cartello di cantiere 42
Art. 70 Spese contrattuali, imposte, tasse 42
Art. 71 Tracciabilità dei pagamenti 43