Common use of Risoluzione Clause in Contracts

Risoluzione. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Accordo quadro, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:

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Risoluzione. A prescindere dalle cause generali Se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a cinque (5) anni (più eventuale rateo), ed è stato applicato lo sconto così come previsto dall’Art. 1899 c.c., il Contraente può recedere dal contratto trascorso il quinquennio, purché siano state pagate almeno 5 annualità di risoluzione dei contratti premio. Trascorso il quinquennio l’Assicurato ha facoltà di fornitura recedere dal contratto mediante raccomanda A.R. con preavviso di 60 giorni e del presente Accordo quadro, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, recesso è stata esercitata. Qualora il Contraente sia consumatore ai sensi dell’artdell’Art. 1456 Cod3 del D.Lgs. Civ.n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), previa dichiarazione da comunicarsi dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al Fornitore con 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, le modalità previste dalla vigente normativa nel parti hanno facoltà di recedere dal contratto. Qualora il Contraente non sia consumatore ai sensi dell’Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, l’Impresa ha facoltà di recedere dal contratto. In ogni caso il recesso in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti sinistro deve essere comunicato all’altra parte con raccomandata A.R. e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamatiha effetto dal 60° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. In caso di inadempimento recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione degli effetti del Fornitore contratto, la parte di premio pagata non goduta. A chi è rivolto questo prodotto? Il prodotto è dedicato a chi esercita l'attività professionale sanitaria, o di interesse sanitario (come dipendente di strutture sanitarie, in intramoenia ed extramoenia, o in libera professione, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il terminein forma associata o in società di professionisti), non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste svolta nei termini e limiti stabiliti dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatoree dai regolamenti che disciplinano la professione stessa, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione a tutela dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, rischi relativi all’attività stessa e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.mdella proprietà/conduzione dello studio., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Risoluzione. A prescindere dalle cause generali 1. In presenza di risoluzione dei contratti di fornitura comportamenti dell’Appaltatore che concretino gravi e del presente Accordo quadroreiterati inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, l’Amministrazione InfoCamere potrà procedere alla disporre la risoluzione del presente attoContratto. In particolare, è facoltà di InfoCamere risolvere il rapporto contrattuale nel caso di violazione da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni di cui agli articoli 2 (Oggetto del Contratto), 3 (Luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali), 4 (Durata dell’Appalto e recesso), 8 (Penali), 9 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzia fideiussoria), 11 (Divieto di cessione del Contratto, Subappalto, personale impiegato, responsabilità e manleva), 12 (Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva) e 19 (Documentazione antimafia) del presente Contratto oltre che delle specifiche contenute nei documenti ad esso allegati, assurgendo le stesse a presupposti fondamentali alla realizzazione dell’Appalto, nonché in caso di violazione delle previsioni della L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. InfoCamere avrà facoltà di inviare apposita diffida concedendo all’Appaltatore un termine di 15 giorni per adempiere alle violazioni riscontrate. Qualora l’Appaltatore non ottemperi entro il termine concesso agli adempimenti richiesti, sarà facoltà di InfoCamere risolvere il presente Contratto, con conseguente decadenza comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., ai sensi e agli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile. Fermo restando quanto sopra, in ogni caso, sono fatti salvi l’applicazione delle penali di cui all’art. “Penali” del presente Contratto ed il risarcimento di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civdanni diretti ed indiretti derivanti dall’inadempimento dell’Appaltatore., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:

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Samples: Contratto, Contratto

Risoluzione. A prescindere dalle cause generali Fatta salva ogni altra ipotesi di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Accordo quadroContratto prevista dalla legge odal Contratto stesso, l’Amministrazione Xxx potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzionerisolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civc.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa dandone comunicazione scritta all’Abbonato, restando in ogni caso salvo il diritto di Sky alla riscossione degli importi dovuti dall’Abbonato ai sensi dei successivi paragrafi ed il risarcimento integrale dei danni: Sky potrà risolvere il contratto nell’ipotesi in cui l’Abbonato sia sottopostoa procedura fallimentare o ad altra procedura concorsuale, risulti iscritto nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti registro dei protesti ovvero sia coinvolto in essa richiamatiprocedimenti penali per truffa o altri reati connessi alla criminalità informatica. In caso di inadempimento risoluzione del Fornitore anche Contratto l’Abbonato sarà comunque tenuto a uno solo degli obblighi assunti con versare un importo pari alle somme dovute,a qualunque titolo, in base al presente Contratto. Inoltre, qualora la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il terminerisoluzione del Contratto sia avvenuta a causa del mancato pagamento dei corrispettividovuti dall’Abbonato, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha Sky avrà facoltà di considerare risolto richiedere all’Abbonato a titolo di diritto il contratto attuativopenale,in aggiunta ad ogni altro importo dovuto, nonché l’Ente ha facoltà un importo complessivo pari al Canone di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzioneAbbonamento per i diversi Servizi prescelti dovuto dall’Abbonato pari a 3 (tre) mensilità, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per fattosalvo il risarcimento del maggior danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:

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Samples: fieldsrv.skytv.it

Risoluzione. A prescindere dalle cause generali 1. In presenza di risoluzione dei contratti di fornitura comportamenti dell’Appaltatore che concretino gravi e del presente Accordo quadroreiterati inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, l’Amministrazione Job Camere potrà procedere alla disporre la risoluzione del presente attoContratto. In particolare, è facoltà di Job Camere risolvere il rapporto contrattuale nel caso di violazione da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni di cui agli articoli 2 (Oggetto del Contratto), 3 (Luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali), 4 (Durata dell’Appalto e recesso), 8 (Penali), 9 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzia fideiussoria), 11 (Divieto di cessione del Contratto, Subappalto, personale impiegato, responsabilità e manleva), 12 (Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva) e 19 (Documentazione antimafia) del presente Contratto oltre che delle specifiche contenute nei documenti ad esso allegati, assurgendo le stesse a presupposti fondamentali alla realizzazione dell’Appalto, nonché in caso di violazione delle previsioni della L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Job Camere avrà facoltà di inviare apposita diffida concedendo all’Appaltatore un termine di 15 giorni per adempiere alle violazioni riscontrate. Qualora l’Appaltatore non ottemperi entro il termine concesso agli adempimenti richiesti, sarà facoltà di Job Camere risolvere il presente Contratto, con conseguente decadenza comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., ai sensi e agli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile. Fermo restando quanto sopra, in ogni caso, sono fatti salvi l’applicazione delle penali di cui all’art. “Penali” del presente Contratto ed il risarcimento di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civdanni diretti ed indiretti derivanti dall’inadempimento dell’Appaltatore., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:

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Samples: Contratto

Risoluzione. A prescindere dalle cause generali L’Amministrazione potrà chiedere la risoluzione del rapporto contrattuale in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In tema di risoluzione dei contratti di fornitura del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del presente Accordo quadro, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, ai D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.108, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’artecomma 1, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m50/2016 s.m.i., l’Ente fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e la società utilizzatrice possono 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può risolvere il Contratto con l’affidatario durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione; L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il rapporto contrattuale, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: n. X/1751 del 17 giugno 2019; dell’esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente. La risoluzione del Contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l’Amministrazione provvederà a comunicare all’affidatario in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell’artdell'art. 1456 Cod1456, comma 2 c.c. CivNei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del DEC, nominato dall’Agenzia, formulerà la contestazione degli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, l’Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il DEC, dichiara risolto il contratto. Nei casi sopra previsti, l’affidatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:

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Samples: Documento Unico Di Procedura

Risoluzione. A prescindere dalle cause generali La Fondazione può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di impossibilità ad eseguirla qualora si manifestino condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni o per il verificarsi di eventi straordinari. In tali casi il preavviso non potrà avvenire prima del 31.12.2015, né essere inferiore a mesi tre. Non costituisce viceversa causa di risoluzione dei contratti l’inagibilità temporanea del Centro in dipendenza di fornitura e del presente Accordo quadro, l’Amministrazione potrà procedere alla fatti eccezionali quali incendi o guasti. Sarà compito della Fondazione ricercare le temporanee soluzioni sostitutive più appropriate. L’Azienda può richiedere la risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi della convenzione in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, disposizioni della presente convenzione e/o di gravi inadempienze nell’erogazione del servizio. In questi casi l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse, con fissazione del termine entro il quale devono essere rimosse. Trascorso inutilmente il termine fissato, l’Azienda ha facoltà di risolvere la convenzione. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, costituiscono causa di risoluzione della convenzione: - cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria; - frode, grave negligenza, violazione degli obblighi e delle condizioni normative e contrattuali; - interruzione non motivata del servizio; - perdita dei requisiti previsti per la stipula della convenzione; - cessione della convenzione, salvo i casi consentiti dalla legge; - violazione delle norme igieniche, sanitarie ed infortunistiche; - inosservanza degli obblighi contributivi e retributivi; - rifiuto di osservare gli indirizzi forniti dall’Azienda o applicazione non conforme degli stessi; - dopo due contestazioni scritte relative ad una non corretta erogazione del servizio; - violazione del Codice Etico dell’Azienda, di cui al successivo art. 3, comma 11; - violazione dei principi del Codice di Comportamento di cui al successivo art. 3, comma 12; - riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 3, comma 15; tale violazione sarà motivo di segnalazione alla Regione Toscana al fine di valutare un’eventuale revoca dell’accreditamento. Nei casi di cui al presente articolo l’Azienda sarà tenuta a riconoscere il corrispettivo del servizio erogato fino al giorno della risoluzione, dedotte le spese sostenute, riservandosi la facoltà di applicare una la penale equivalentedi cui all’art. 7, nonché di comma 1, se ricorrano le condizioni, e procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento ovvero al mancato rispetto del dannoCodice Etico che abbia provocato una lesione all’immagine ed onorabilità dell’Azienda. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi L’esecuzione in danno non esime la Fondazione dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa incorra a norma di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.mlegge per i fatti determinanti la risoluzione., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:

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Samples: Convenzione Tra Azienda u.s.l. 11 Di Empoli E La Fondazione Stella Maris Per La Gestione Del Centro Diurno Di Riabilitazione Psichiatrica Per Preadolescenti E Adolescenti “La Scala” – San Miniato, Anni 2015 2016

Risoluzione. A prescindere dalle cause generali Sviluppo Basilicata si riserva la facoltà di risoluzione dei contratti di fornitura e del risolvere il presente Accordo quadroin caso di grave ritardo, l’Amministrazione grave inadempimento o gravi irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Finanziatore. Sviluppo Basilicata potrà procedere alla risoluzione del presente attoAccordo, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzioneavvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civc.c., previa dichiarazione nei seguenti casi: sopravvenuta insussistenza da comunicarsi parte del Finanziatore dei requisiti indicati in sede di gara e sussistenti al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di momento della stipula del presente Accordo; mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il terminedi cui all’articolo 8 del presente Accordo; esistenza di una procedura concorsuale, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare risolto liquidazione o di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, ristrutturazione del Finanziatore; cessione parziale o totale degli obblighi e/o dei diritti derivanti dal presente Accordo; ingiustificata cessazione o sospensione, non dipendenti da causa di applicare una penale equivalenteforza maggiore, nonché da parte del Finanziatore, di procedere tutti o parte degli obblighi del presente Accordo; inosservanza del Codice Etico di Sviluppo Basilicata. La risoluzione del presente Accordo, nei confronti del Fornitore per casi sopradetti, sarà comunicata da Sviluppo Basilicata al Finanziatore mediante lettera raccomandata a.r. e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento del dannodei danni subiti. In ogni casoqualsiasi caso di risoluzione, ferme le ulteriori ipotesi il presente Accordo conserverà efficacia per i Finanziamenti in default alla data di risoluzione previste dall’ art. 108 e sino alla loro totale estinzione, fermo restando quanto previsto all’articolo 15.2 del D. Lgs. n. 50/16 e s.mpresente Accordo., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:

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Samples: Convenzione

Risoluzione. A prescindere 1-Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente Convenzione può essere risolta dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Accordo quadro, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi parti in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.ogni momento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso diffida ad adempiere di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali 15 giorni a perfetta regola d’artemezzo PEC, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamatiper grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatorerisoluzione, per porre fine all’inadempimentoinadempienza del soggetto partner, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà Comune di considerare risolto di diritto il contratto attuativoAprilia liquiderà le sole spese da questi sostenute, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzionefino al ricevimento della diffida, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per salvo il risarcimento del danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai 2-Ai sensi dell’art. 1456 Coddel Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico del soggetto partner; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte dell’Ente attuatore (EA); - interruzione non motivata delle attività; - difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto indicato in fase di procedura; - quando l’Ente attuatore (EA) si renda colpevole di frode; - violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle XX.XX. Civmaggiormente rappresentative. 3-Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Aprilia, in forma di lettera raccomandata a.r., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

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Samples: static.comune.aprilia.lt.it

Risoluzione. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Accordo quadro, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati. In caso di inadempimento del Fornitore RTI anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 15 (ventiquindici) giorni lavorativigiorni, che verrà assegnatoassegnato dall’Agenzia, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatoreraccomandata a/r, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso l’Agenzia stessa ha la facoltà di considerare risolto dichiarare la risoluzione di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, del Contratto e di ritenere definitivamente incamerare la cauzionecauzione ove essa non sia stata ancora restituita, e/o ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti all’esecuzione in danno del Fornitore RTI; resta salvo il diritto dell’Agenzia al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata al RTI o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, l’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il risarcimento del dannoContratto e di comunicare il relativo inadempimento a Consip. In ogni caso, si conviene che l’Agenzia, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ negli art. 108 135 e ss. del D. Lgs. D.Lgs n. 50/16 e s.m.163/2006, l’Ente e la società utilizzatrice possono senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codcod. Civciv., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativinonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativaRTI con raccomandata a.r, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:: qualora il RTI fornisca servizi che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico AQ e Capitolato Tecnico AS, o quelli migliorativi eventualmente offerti in sede di Offerta AQ e Offerta AS; Qualora in sede di Verifica di conformità di attività/fase/prodotto ritenuti, ad insindacabile giudizio dell’Agenzia, particolarmente rilevanti, si verifichino due interruzioni. In caso di risoluzione del Contratto, il RTI si impegna, sin d’ora, a fornire all’Agenzia tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del Contratto. In generale, il RTI si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi in favore dell’Agenzia. L’Agenzia potrà procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo laddove, in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010, il documento unico di regolarità contributiva del RTI, nei casi di cui al comma 3 del su richiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. L’Agenzia, nei casi di cui all’art. 140, D.Lgs n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente le altre imprese che hanno partecipato alla procedura di rilancio competitivo e incluse nella relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal RTI in sede di offerta. In caso di risoluzione della Consip S.p.A. dall’Accordo Quadro, a partire dalla data in cui si verifica tale risoluzione, l’Agenzia ha la facoltà di risolvere il presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata dell’Agenzia al RTI. In tutti i casi di risoluzione del Contratto - fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – l’Agenzia avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al RTI con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Agenzia al risarcimento dell’ulteriore danno. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto saranno oggetto, da parte dell’Agenzia, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al RTI ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

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Risoluzione. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Accordo quadro, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati. In caso di inadempimento del Fornitore anche inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente contratto, AdP S.p.A. diffiderà l’Appaltatrice a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre porvi rimedio entro il terminetermine perentorio di dieci giorni dalla data di comunicazione. L’Appaltatrice potrà fornire le proprie controdeduzioni entro lo stesso termine perentorio dalla data della contestazione. Xxx l’Appaltatrice non provveda ad attuare quanto innanzi indicato e qualora l’inosservanza dovesse permanere, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha è facoltà di AdP S.p.A. considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzionecontratto, e di ritenere definitivamente procedere in danno dell’Appaltatrice inadempiente, a carico della quale resterà l’onere degli eventuali maggiori costi sostenuti da AdP S.p.A. per la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore risoluzione delle problematiche conseguenti alle inadempienze. In ogni caso è salva l’azione per il risarcimento del dannomaggior danno ed ogni altra azione che AdP S.p.A. ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi caso di risoluzione previste dall’ artcontrattuale sarà garantito un tempo minimo di 90 giorni in cui il sito sarà disponibile al pubblico, fermo restando che ovviamente decadrebbero i servizi di manutenzione ed assistenza ordinaria e straordinaria. 108 del D. Lgs. n. 50/16 Impregiudicato ogni altro diritto e s.m., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto rimedio previsto a favore della Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civdel presente Contratto, le Parti convengono che il presente Contratto si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell’articolo1456 c.c., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi,:

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Risoluzione. A prescindere dalle cause generali Nel caso di risoluzione dei contratti grave inadempimento e/o recidiva nell’inosservanza delle condizioni previste dalla presente locazione, compresa la mancata rispondenza a quanto indicato nell’offerta dal gestore, il Comune potrà risolvere il contratto di fornitura diritto. Nel caso di incuria, negligenza o inerzia nella manutenzione ordinaria e nella sicurezza delle strutture di competenza del presente Accordo quadrogestore che abbiano generato depauperamento dell’immobile il Comune provvederà ad assegnare un termine, l’Amministrazione determinato in relazione alla tipologia degli interventi manutentivi che devono essere eseguiti, per provvedere alla manutenzione. Scaduto il termine, senza che il gestore abbia provveduto a quanto richiesto, il Comune potrà procedere alla dichiarare la risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi contratto. Vi è grave inadempimento qualora sia compromessa la qualità dei servizi ed in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa particolare nel caso di ripetuta o prolungata chiusura al pubblico imputabile al gestore. Si considerano gravi trasgressioni quegli inadempimenti, diversi dai precedenti, che abbiano comportato l’applicazione di penali per la stessa fattispecie, se ripetuta per tre volte nel corso di un anno. Inoltre il contratto potrà essere risolto in qualunque momento, con effetto immediato, per il mancato adempimento pagamento e o recidiva morosità nel pagamento del canone e delle prestazioni contrattuali somme dovuta a perfetta regola d’artequalsiasi titolo al Comune, nel rispetto secondo quanto indicato nell’art. 4 e per anche una sola infrazione ad una delle norme vigenti clausole indicate nell’art. 5 e secondo le condizioni7. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale da parte del Comune, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti fatto salvo il diritto ad agire in essa richiamatigiudizio per il riconoscimento degli eventuali danni subiti in conseguenza dell’inadempimento da parte del gestore. In Nel caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con apertura di procedura concorsuale o di amministrazione controllata il Comune di Trieste ha la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare risolto risolvere il contratto. Nel caso di diritto fallimento del gestore il presente contratto attuativosi intenderà ipse iure automaticamente risolto. Pertanto, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzionesalvo ogni altro diritto, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.ml’immobile dovrà essere prontamente riconsegnato., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:

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Samples: bandieconcorsi.comune.trieste.it

Risoluzione. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Accordo quadrocontratto, l’Amministrazione l’AUSL della Romagna potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzionerisolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civc.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa normativa, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro nel presente contratto e negli atti e documenti in essa esso richiamati. In caso di inadempimento del Fornitore Fornitore, anche a ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro del contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) venti giorni lavorativi, che verrà assegnatoassegnato dall’AUSL della Romagna, a mezzo mediante comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatorenormativa, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso la stessa ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativocontratto, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ artdall’art. 108 108, del D. LgsD.Lgs. n. 50/16 50/2016 e s.ms.m.i., l’Ente e la società utilizzatrice possono l’AUSL della Romagna può risolvere il contratto di diritto diritto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civx.x., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:

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Samples: Contratto Per La Fornitura Di Dispositivi Medici Per Allestimento E Somministrazione Di Farmaci Antiblastici Per Le Esigenze Di Ausl Della Romagna E Istituto Irst Di Meldola . Gara

Risoluzione. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei In analogia a quanto previsto per i contratti di fornitura appalto il Concedente attiverà le procedure per la risoluzione della convenzione nelle ipotesi previste agli artt. 135 e 136 del presente Accordo quadroD.Lgs. 163/2006, l’Amministrazione potrà secondo le modalità ivi contenute. Il Concedente ha il diritto di procedere alla risoluzione della convenzione, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: subconcessione non autorizzata, associazione in partecipazione, cessione anche parziale della convenzione, mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Concedente; perdita, da parte del Concessionario dei requisiti morali che costituiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte del Concessionario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento del Concedente, adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente atto, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzioneconvenzione, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx.; nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti interruzione completa del servizio e secondo le condizioni, le modalità, i termini di grave violazione degli oneri e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamatidegli obblighi previsti all'articolo 8 della presente convenzione. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre risoluzione il termineConcedente procederà all’escussione della cauzione definitiva, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione salvo l’ulteriore risarcimento dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.mdanni., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:

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Samples: www.comune.lucca.it

Risoluzione. A prescindere dalle cause generali L’Amministrazione ha facoltà di risoluzione dei contratti risolvere il contratto relativo all’Appalto in argomento, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di fornitura e seguito specificati:  mancato rispetto del presente Accordo quadro, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza Patto di tutti i contratti attuativi integrità accettato in corso sede di esecuzioneofferta, ai sensi dell’art. 1456 Cod1 co. 17 della Legge 190/2012;  raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per l’applicazione delle penali sul valore del contratto;  cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto (al di fuori dei casi di cui all’art. Civ.106, previa dichiarazione comma 1, lett. d) del Codice);  manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;  inadempienza accertata, da comunicarsi al Fornitore con parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le modalità assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attività previste dalla vigente normativa nel caso di dal contratto;  mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i dei termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamatidelle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l’aggiudicazione dell’Appalto. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termineL’Amministrazione, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod108, comma 2 lett. Civb) D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., rispettivamente l’Accordo Quadro ha l’obbligo di risolvere il contratto nei casi di seguito elencati:  per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’Affidatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i contratti attuativireati di cui all'articolo 80 del Codice;  per inadempienza accertata, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;  in tutti gli altri casi espressamente previsti nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativatesto del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo. La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all’Affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza necessità obbligo preventivo di assegnare alcun diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate nel presente Capitolato, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell’appalto, saranno contestate all’Affidatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale l’Affidatario deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza risposta o senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora l’Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto. Qualora l’esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per l’adempimentonegligenza dell’Affidatario, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:il RUP assegnerà un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l’inadempimento permanga, si procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall’Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra il RUP e l'Affidatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dell’attività di progettazione svolta, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali fra gli elaborati prodotti da suddetta attività debbano essere mantenuti a disposizione dell’Amministrazione per l’eventuale riutilizzo, e alla determinazione del relativo costo. La consegna degli elaborati dovrà essere opportunamente documentata e sottoscritta dal RUP. Avvenuta la consegna degli elaborati, si darà corso alla compilazione dell'ultima situazione delle attività, al fine di procedere al conto finale di liquidazione. Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto l’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 103 co.2 del Codice. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 108 del Codice.

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Risoluzione. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura Troveranno applicazione gli articoli 108 (risoluzione) e 109 (recesso) del presente Accordo quadro, l’Amministrazione potrà procedere alla D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. L’inadempimento da parte dell’Impresa aggiudicataria degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile. Il contratto potrà in ogni caso essere risolto di diritto a norma dell’art. 1456 Cod. Civ., previa del C.C. qualora l’Amministrazione Comunale dichiari all’Impresa aggiudicataria di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti: 62 e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014; La dichiarazione da comunicarsi al Fornitore di risoluzione del contratto viene comunicata con le modalità previste dalla vigente normativa nel lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata In caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali risoluzione del contratto l’Impresa appaltatrice si impegnerà a perfetta regola d’artefornire all’Amministrazione Comunale tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. E’ salva la facoltà dell’Amministrazione di affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi direttamente addebitando l’eventuale maggior costo all’Impresa appaltatrice, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamatifatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che dell’Impresa aggiudicataria, l’Amministrazione si protragga oltre il terminerivarrà sulla garanzia definitiva, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per fatti salvi il risarcimento del danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 dei danni e s.mdelle spese a favore dell’Amministrazione e provvederà alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anti Corruzione., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:

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Samples: www.comune.pordenone.it

Risoluzione. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Accordo quadroLa Committente potrà risolvere il contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per fatti salvi il risarcimento del danno. In ogni casomaggior danno e l’applicazione delle penalità previste dal capitolato, ferme le ulteriori ipotesi nel caso in cui l’affidatario si renda responsabile di risoluzione previste dall’ artripetuti inadempimenti (almeno 10) di cui all’articolo del presente Capitolato denominato “Penali”, oltre che nei casi previsti dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.50/2016. La Società Appaltante ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, l’Ente e nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. La risoluzione avverrà di diritto, nell’ipotesi in cui la società utilizzatrice possono risolvere Ditta affidataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa. La risoluzione avverrà di diritto altresì nell’ipotesi di sospensione od interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, da parte dell’affidatario, di subappalto non autorizzato, nonché il mancato utilizzo di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 1456 Cod3 c.9 bis Legge 136/2010. Civ.Resta esclusa la facoltà dell’impresa di disdire il contratto prima della sua scadenza, rispettivamente l’Accordo Quadro se non nei casi previsti dal vigente codice civile (artt. 1453,1463,1467). Operano altresì le indicazioni previste dall’art. 110 D.Lgs 50/20106 s.m.i. secondo le quali la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del servizio. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. Oltre ai casi di risoluzione previsti e regolati dalla normativa vigente, Ferrara Tua Srl si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi di inadempienza da parte dell’Appaltatore: - Ingiustificata sospensione del servizio per un periodo superiore ai 3 (tre) giorni naturali anche non consecutivi; - Revoca, perdita, annullamento, sospensione della licenza prefettizia per l’esercizio dell’attività di guardia armata; - Violazioni delle prescrizioni relative alla riservatezza; - Mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza nei confronti del personale dipendente impegnato nell’appalto; - Reiterate violazioni che abbiano comportato l’applicazione di plurime penali. Al ricorrere di una delle summenzionate circostanze, Ferrara Tua Srl invierà all’Aggiudicatario una diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile mediante lettera raccomandata o PEC. La risoluzione del contratto determina l’incameramento della garanzia definitiva prestata dall’Appaltatore, salvo il diritto di Ferrara Tua Srl al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi per l’affidamento delle prestazioni non effettuate ad altro operatore. All’Appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:danni.

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Risoluzione. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Accordo quadroQualora siano riscontrati inadempimenti, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente attoomissioni, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzioneritardi, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.gravi negligenze o violazioni delle clausole contrattuali nell'esecuzione della prestazione, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arteproprio insindacabile giudizio, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnatol'Amministrazione, a mezzo comunicazione effettuata con di raccomandata A.R., comunicherà all'affidatario i rilievi e le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatorecontestazioni specifiche, assegnando un ter- mine di quindici giorni per porre fine all’inadempimentofornire le proprie giustificazioni e per ottemperare. Qualora l'affidatario non giustifichi il proprio operato e, persistendo nell'inosservanza delle disposizioni impartite, non provveda all'intimato adempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare contratto potrà, senza altro preavviso, ritenersi risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ1454 CC., rispettivamente l’Accordo Quadro previa assunzione di motivato provvedimento di risoluzione. Il contratto deve intendersi inoltre risolto di diritto ai sensi e i contratti attuativiper gli effetti dell’art.1456 C.C. a tutto rischio e danno del broker in caso di cessione dell’azienda, previa dichiarazione da comunicarsi cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo,di fallimento,atti di sequestro e pignoramento a carico del broker, cessione del contratto,su- bappalto,frode, venir meno dell’iscrizione del broker al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativaregistro di cui al D.Lgs. 209/05. E' fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Ente di incamerare la cauzione. L’Ente ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti imputabili a inadempienze, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimentonegligenze, l’Accordo Quadro errori ed omissioni del broker, tenuto conto della natura dell’incarico, nei seguenti casi:termini previsti dal D.Lgs. 209/2005.

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Risoluzione. A prescindere dalle cause generali Il Politecnico di risoluzione dei contratti Milano, in qualità di fornitura e del presente Accordo quadrocommittente, l’Amministrazione potrà procedere alla si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del presente attocontratto, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’artdegli art. 1456 Cod. Civ.1453 e 1454 del C.C., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati. In caso di inadempimento del Fornitore dell’appaltatore anche a di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termineprevisti dal presente contratto, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi salvo in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per ogni caso il risarcimento del danno. In Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni casocaso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, ferme le ulteriori ipotesi o in caso di risoluzione previste dall’ artaccertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 108 80 del D. Lgs. n. 50/16 50/2016 e s.massenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto"., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:

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Samples: www.polimi.it

Risoluzione. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Accordo quadro, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, ai Ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel si intende risolto di diritto il contratto in caso di: - fallimento dell’affidatario; - non veridicità o venir meno degli impegni assunti dall’affidatario in sede di mancato adempimento delle offerta; - inadempimento dell’affidatario rispetto alle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’artee agli obblighi contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, termine assegnato dall’Università per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà fermo restando l’applicazione delle penali previste; - cessione del contratto a terzi o subappalto non autorizzato; - frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali; - inadempienza accertata o violazione di considerare risolto legge in merito agli obblighi in materia di rapporto di lavoro del personale, inottemperanza rispetto alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie; - mancato conformità ai Criteri Ambientali di base per i SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA stabiliti con DM 25/07/2011 (Allegato E - Criteri Ambientali Minimi (CAM)); - negli altri casi previsti dalla normativa vigente. La risoluzione si verifica di diritto mediante comunicazione unilaterale dell’Università all’Appaltatore senza che questi abbia nulla a pretendere, salvo il contratto attuativopagamento dei corrispettivi per le prestazioni di servizio regolarmente rese. A seguito della risoluzione del contratto, nonché l’Ente ha facoltà l’Università si riserva il diritto di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi affidare ad altri il servizio, in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del dannodanno della Ditta inadempiente. In ogni caso, ferme tutte le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.msopra elencate l’Università provvederà ad incamerare l’intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Catering a Ridotto Impatto Ambientale Per L’università Di Verona

Risoluzione. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura concessione e del presente Accordo quadroContratto, l’Amministrazione Contraente potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore concessionario con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro nel presente contratto e negli atti e documenti in essa esso richiamati. In caso di inadempimento del Fornitore concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatorenormativa, dall’Amministrazione Contraente per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso la medesima ha la facoltà di considerare risolto considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore concessionario per il risarcimento del danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. LgsD.Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Ente e la società utilizzatrice possono l’Amministrazione Contraente può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore concessionario nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:

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Samples: Concessione Di Spazi Da Adibire Ad Intermediazione Pubblicitaria E Sponsorizzazione Presso Le Strutture Sanitarie/Territoriali Dell’azienda Usl Della Romagna

Risoluzione. A prescindere dalle cause generali 1. In presenza di risoluzione dei contratti di fornitura comportamenti dell’Appaltatore che concretino gravi e del presente Accordo quadroreiterati inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, l’Amministrazione InfoCamere potrà procedere alla disporre la risoluzione del presente attoContratto. In particolare, è facoltà di InfoCamere risolvere il rapporto contrattuale nel caso di violazione da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni di cui agli articoli 2 (Oggetto del Contratto), 4 (Componenti Software), 5 (Servizio di assistenza), 6 (Livelli del servizio di assistenza), 7 (Servizi di consulenza), 8 (Luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali), 12 (Penali), 13 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzia fideiussoria), 16 (Divieto di cessione del Contratto. Subappalto, personale incaricato, responsabilità e manleva), 17 (Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva) e 24 (Documentazione antimafia) del presente Contratto oltre che delle specifiche contenute nei documenti ad esso allegati, assurgendo le stesse a presupposti fondamentali alla realizzazione dell’Appalto, nonché in caso di violazione delle previsioni della L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. InfoCamere avrà facoltà di inviare apposita diffida concedendo all’Appaltatore un termine di 15 giorni per adempiere alle violazioni riscontrate. Qualora l’Appaltatore non ottemperi entro il termine concesso agli adempimenti richiesti, sarà facoltà di InfoCamere risolvere il presente Contratto, con conseguente decadenza comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., ai sensi e agli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile. Fermo restando quanto sopra, in ogni caso, sono fatti salvi l’applicazione delle penali di cui all’art. “Penali” del presente Contratto ed il risarcimento di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civdanni diretti ed indiretti derivanti dall’inadempimento dell’Appaltatore., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:

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Samples: Contratto

Risoluzione. A prescindere dalle cause generali Nel caso in cui sia rilevata una situazione di risoluzione dei contratti grave inadempimento, il GSSI invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il termine di fornitura e del presente Accordo quadroquindici giorni dalla ricezione. Se l’affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il GSSI valuti negativamente le controdeduzioni, l’Amministrazione potrà procedere il GSSI procederà alla risoluzione di diritto del presente atto, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzionecontratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ1454 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore fatta salva l’azione per il risarcimento del dannomaggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che il GSSI ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi Il GSSI ha il diritto di risoluzione previste dall’ risolvere il contratto ex art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m1456 c.c., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativamediante PEC, senza necessità bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimentomessa in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:: - emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 e art. 2 e seguenti della L. 575/1965; - sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto; - violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; - situazione di fallimento, concordato preventivo (salvo il caso di cui all’art. 186 – bis del R.D. 267/42) e liquidazione coatta amministrativa della ditta o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; - il mancato utilizzo da parte del Commissionaria del conto corrente dedicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010. La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo all’appaltatore, della cauzione definitiva.

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Samples: amministrazionetrasparente.gssi.it

Risoluzione. A prescindere dalle cause Fatta salva l’applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo (“Penalità”), la Stazione appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra ditta il servizio, sarà incrementato del 15% per spese generali sostenute dalla Stazione Appaltante. Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore, questo, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei contratti di fornitura e del presente Accordo quadrodanni, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente attoincorrerà nella perdita della cauzione. Qualora, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l’Appaltatore dovesse risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, la Stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all’inadempiente, a titolo di applicare una penale equivalentepenale, nonché di procedere nei confronti del Fornitore la maggiore spesa derivante dall’assegnazione provvisoria dei servizi ad altra Ditta, fino alla scadenza naturale dell’appalto. In ogni caso è salva l’azione per il risarcimento del dannomaggior danno ed ogni altra azione che la Stazione Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti. In ogni L’Appaltatore non può ridurre, sospendere o rallentare i servizi , con sua decisione unilaterale in nessun caso, ferme nemmeno quando siano in atto controversie con il Committente. La riduzione, la sospensione o il rallentamento dei servizi per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto, ex articolo 1456 codice civile , per fatto dell’Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.mattività entro il termine intimato dal Committente a mezzo raccomandata A.R. o via PEC, non abbia ottemperato., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:

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Samples: www.comune.vicenza.it

Risoluzione. A prescindere dalle cause generali L’INVALSI si riserva il diritto di risoluzione dei contratti risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di fornitura e del gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’INVALSI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Accordo quadro, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civc.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore all’Aggiudicatario con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso raccomandata a.r., nei seguenti casi: obblighi di riservatezza (art. 4); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); sospensione dei servizi (art. 12); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 17); subappalto (art. 18). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato adempimento utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamatioperazioni di pagamento. In caso di inadempimento risoluzione del Fornitore anche contratto l’Aggiudicatario si impegnerà a uno solo degli obblighi assunti con fornire all’INVALSI tutta la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e smi l’INVALSI risolverà, altresì, il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata presente contratto nei casi e con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatoreivi previste. L’Amministrazione si riserva, per porre fine all’inadempimentoinfine, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.1, rispettivamente l’Accordo Quadro comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dal contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e i contratti attuativi, previa dichiarazione la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:Consip SpA.

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Samples: www.invalsi.it

Risoluzione. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e Oltre a quanto genericamente previsto dall’art.1453 del presente Accordo quadroCodice Civile per i casi d’inadempimento agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con ha la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare di- chiarare risolto di diritto il contratto attuativonei seguenti casi: gravi violazioni degli obblighi contrattuali, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, non eliminate dalla Società nono- stante le diffide formali dell’A.C.; accertamenti ispettivi e di ritenere definitivamente laboratorio che documentino la cauzione, non accettabilità del prodotto fornito; la sospensione o comunque la mancata esecuzione del servizio affidato; il subappalto del servizio; l’accertata tossinfezione alimentare determinata da condotta dolosa e/o col- posa da parte della Società, salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale. La risoluzione sarà preceduta da notificazione scritta all'appaltatore delle conte- stazioni e previo esame delle eventuali opposizioni o deduzioni. In considerazione del fatto che il presente appalto è aggiudicato mediante il cri- terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel caso in cui, a seguito di applicare una penale equivalentecontrollo dell’Amministrazione o di altra autorità competente, nonché siano rilevate dif- formità rispetto a quanto dichiarato all’interno dell’offerta tecnica presentata in sede di procedere nei confronti gara, il contratto sarà automaticamente risolto mediante semplice conte- stazione del Fornitore fatto da parte dell’Amministrazione, senza attivare successivamente alcun contraddittorio. Con la risoluzione l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare l'appalto alla seconda ditta classificata o, in mancanza, a terzi, senza alcun diritto della Società inadempiente di avanzare richieste di danno per mancato guadagno e fatta salva la richiesta da parte dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del dannodanno arrecatole. In L’impresa sarà tenuta in ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi caso a garantire il servizio fino all’avvenuta sostituzione. Nessun indennizzo è dovuto alla Società se inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.mlegge per i fatti che hanno motivato la ri- soluzione., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:

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Risoluzione. A prescindere dalle cause generali di 1.Gli inadempimenti che possono portare alla risoluzione della Convenzione quadro, devono essere contestati al Fornitore esclusivamente dall’Agenzia. Per tale finalità le Amministrazioni Contraenti segnalano tempestivamente all’Agenzia tali inadempimenti. 2.Gli inadempimenti che possono portare alla risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Accordo quadrosingoli Contratti Attuativi devono essere contestati dalle Unità Ordinanti; in questo caso, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, ai sensi dell’artgli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza all’Agenzia. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati. In 0.Xx caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il terminedella Convenzione quadro, non inferiore comunque a 20 la stessa e i singoli Contratti attuativi potranno essere risolti ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1453 cc e ss., qualora, ai sensi dell’art. 1454 X.X., xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xx 00 (ventixxxxxxxx) giorni lavorativisolari, che verrà assegnatol’inadempimento del Fornitore a seguito di diffida ad adempiere, inviata a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha PEC dall’Agenzia o dalle singole Amministrazioni Contraenti. L’Agenzia avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, cauzione ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:

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Samples: Convenzione Quadro Acp

Risoluzione. A prescindere dalle cause generali 13.1 Nel caso di grave inadempimento, ciascuna Parte potrà risolvere il presente Contratto mediante comunicazione scritta, da trasmettersi a mezzo PEC o con raccomandata A/R, con un preavviso minimo di 30 giorni. La risoluzione dei contratti sarà efficace dal momento della ricezione della comunicazione. Costituirà grave inadempimento, la violazione di fornitura e qualsiasi obbligazione, principale o accessoria, reiterata nonostante la diffida ad adempiere della controparte. In particolare: - mancato pagamento del Corrispettivo dovuto ai sensi dell’articolo 5 del presente Accordo quadro, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti Contratto e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 siano trascorsi 180 (venticentottanta) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione scadenza dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, termini ivi previsti; - qualora intervenga una variazione e/o modifica nel tipo, nella struttura o nell’assetto dell’Impresa quali fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni o cessioni di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore ramo d’azienda che impediscano la prosecuzione delle attività dedotte in contratto; - per il risarcimento del danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto grave inadempimento da parte dell’Impresa delle obbligazioni assunte ai sensi dell’artdegli articoli 8, 9.1 e 11, o da parte dell’IZSVe, delle obbligazioni assunte ai sensi artt. 1456 Cod2, 9.1 e 11. CivL’adempimento della Parte nelle more della ricezione della comunicazione di risoluzione, sana l’inadempimento ma non pregiudica il diritto dell’altra Parte al risarcimento degli eventuali danni subiti., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:

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Samples: Contratto Per Prestazioni Di Attività Di Ricerca E Sperimentazione Complessa

Risoluzione. A prescindere dalle cause generali Se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a cinque (5) anni (più eventuale rateo), ed è stato applicato lo sconto così come previsto dall’Art. 1899 c.c., il Contraente può recedere dal contratto trascorso il quinquennio, purché siano state pagate almeno 5 annualità di risoluzione dei contratti premio. Trascorso il quinquennio l’Assicurato ha facoltà di fornitura recedere dal contratto mediante raccomanda A.R. con preavviso di 60 giorni e del presente Accordo quadro, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, recesso è stata esercitata. Qualora il Contraente sia consumatore ai sensi dell’artdell’Art. 1456 Cod3 del D.Lgs. Civ.n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), previa dichiarazione da comunicarsi dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al Fornitore con 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, le modalità previste dalla vigente normativa nel parti hanno facoltà di recedere dal contratto. Qualora il Contraente non sia consumatore ai sensi dell’Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, l’Impresa ha facoltà di recedere dal contratto. In ogni caso il recesso in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti sinistro deve essere comunicato all’altra parte con raccomandata A.R. e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamatiha effetto dal 60° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. In caso di inadempimento recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione degli effetti del Fornitore anche contratto, la parte di premio pagata non goduta. Il prodotto è dedicato a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il terminechi esercita l'attività professionale di Amministratore di stabili condominiali, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste svolta nei termini e limiti stabiliti dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatoree dai regolamenti che la disciplinano, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione a tutela dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, rischi relativi all’attività stessa e/o della proprietà/conduzione dello studio. - Costi di applicare una penale equivalente, nonché intermediazione Nella tabella di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto seguito riportata è data evidenza delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casiprovvigioni medie percepite dagli intermediari:

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Risoluzione. A prescindere dalle cause generali Nel caso in cui sia rilevata una situazione di risoluzione dei contratti grave inadempimento, il Responsabile del Procedimento invierà al Concessionario, a mezzo raccomandata AR, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il termine di fornitura e quindici giorni dalla ricezione. Se l’affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del presente Accordo quadroProcedimento valuti negativamente le controdeduzioni, l’Amministrazione potrà procedere la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del presente atto, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzionecontratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ1454 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore fatta salva l’azione per il risarcimento del dannomaggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi L’Università ha il diritto di risoluzione previste dall’ risolvere il contratto ex art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m1456 c.c., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativamediante semplice lettera raccomandata, senza necessità bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimentomessa in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:: - emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 e art. 2 e seguenti della L. 575/1965; - sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto; - violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; - servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - il mancato utilizzo da parte del Fornitore del conto corrente indicato al precedente Art. 8 per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

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Samples: www4.uninsubria.it

Risoluzione. A prescindere dalle cause generali Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del cc costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’artt. 1456 del cc le seguenti fattispecie: • Apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico dell’impresa o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento); • Cessione dell’attività ad altri; • Xxxxx, negligenza grave, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; • Perdita dei contratti requisiti di fornitura cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. • Mancato adempimento della prestazione contrattuale a perfetta regola d’arte • Grave inadempienza da parte del presente Accordo quadroconcessionario Il Comune a norma dell’art. 1456 del cc si avvarrà della clausola risolutiva espressa al verificarsi delle ipotesi qui richiamate. Il contratto si intende altresì risolto, l’Amministrazione a norma dell’art. 1453 del cc, per ogni altra inadempienza grave non contemplata nel contratto o per ogni fatto che renda non possibile la prosecuzione della installazione della cabina. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto potrà procedere riguardare soltanto il risarcimento e non l’annullamento del provvedimento adottato dal Comune e non potrà essere invocata dal concessionario stesso per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo contrattuale. E’ piena facoltà del Comune di rescindere il contratto per colpa ed inadempienza del concessionario nel caso in cui lo stesso decada dall’iscrizione alla CCIAA o altri registri equivalenti. Il contratto di concessione è altresì risolto di diritto in caso di violazione delle prescrizioni normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 In ogni caso è possibile ricorrere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza contratto nei casi previsti dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016. In caso di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, risoluzione del contratto la stazione appaltante potrà procedere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati. In caso di inadempimento 110 del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. LgsD.lgs. n. 50/16 e s.m50/2016., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:

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Samples: www.comune.monza.it

Risoluzione. A 0.Xx contratto può essere risolto nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. 2.A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Accordo quadrorisoluzione, nonché quelle previste nel Capitolato speciale, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa all’Aggiudicatario mediante PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro nel contratto e negli atti e documenti in essa esso richiamati. In 3.L’Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., oltre che nei casi previsti in Capitolato, ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. 0.Xx caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo accertata violazione da parte dell’Amministrazione degli obblighi assunti derivanti dal codice di comportamento approvato con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre D.G.R. n.3/7 del 31.01.2014, l'Amministrazione, contesta il terminefatto per iscritto all'Aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore comunque superiore a 20 10 (ventidieci) giorni lavorativiper la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, che verrà assegnatol'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per fatto salvo il risarcimento del dannodei danni. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi 0.Xx caso di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 presente contratto sarà pagato alla società aggiudicataria solamente il prezzo contrattuale per le prestazioni effettivamente rese e s.mrendicontate, deducendo le eventuali penalità e le eventuali spese sostenute dall’Amministrazione in conseguenza della risoluzione., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Tesoreria Per Il Periodo Compreso Tra Il 01.06.2019 Ed Il 31.12.2021 Con Possibilità Di Rinnovo Ai Sensi Del Comma 5, Dell’art. 63, Del D. Lgs. N. 50/2016 Per Il Successivo Triennio Cig. Zda283f9e8

Risoluzione. A prescindere dalle cause generali Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione espressa del contratto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate: Il verificarsi di una delle fattispecie sopra descritte determina la risoluzione di diritto del contratto con efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata dall’Università mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o P.E.C. e l’escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei contratti maggiori danni e/o costi. Con la risoluzione sorgerà il diritto per l’Università di fornitura e affidare la prestazione del presente Accordo quadrocontratto o la parte restante direttamente al concorrente che segue nella graduatoria della selezione, l’Amministrazione potrà procedere alla in danno dell’aggiudicatario inadempiente. Sarà carico dell’affidatario aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dall’Università. Qualora sussista la necessità di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del presente attocontratto, l’Università ha il diritto di affidare a terzi l’esecuzione delle prestazioni, in danno dell’Impresa appaltatrice inadempiente. L’affidamento avviene a procedura negoziata. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa appaltatrice inadempiente, nelle forme prescritte, con conseguente decadenza indicazione dei nuovi termini di tutti i contratti attuativi in corso esecuzione della copertura assicurativa affidata e dell’importo relativo. L’Università si riserva altresì il diritto al risarcimento di esecuzioneogni altra tipologia danni subiti a causa di gravi o reiterate negligenze, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamatierrori ed omissioni commessi dall’affidatario nell'espletamento del servizio. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo reiterate inadempienze degli obblighi assunti con (cfr. la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il terminelettera j)), non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativila facoltà dell’Università di addivenire alla risoluzione del contratto è preceduta da diffida ad adempiere, che verrà assegnato, spedita a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatorelettera raccomandata A.R. o P.E.C., per porre fine all’inadempimentoentro il termine di 10 giorni, decorso il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare quale il contratto si considererà risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del dannodiritto. In ogni tal caso, ferme l’eventuale credito dell’Impresa sarà incamerato, salvo la restituzione della somma rimanente dopo che l’Amministrazione universitaria si sarà rivalsa su di essa dei danni derivanti dalla risoluzione anzitempo del contratto. All’Impresa appaltatrice inadempiente, sono addebitate le ulteriori ipotesi di risoluzione spese sostenute dall’Università, rispetto a quelle previste dall’ artdal contratto risolto. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione Esse potranno essere prelevate da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativaeventuali crediti dell’Impresa appaltatrice, senza necessità pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione universitaria sui beni dell’Impresa stessa. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa appaltatrice dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di assegnare alcun termine legge per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:i fatti che hanno motivato la risoluzione.

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Risoluzione. A prescindere dalle cause generali L’INVALSI si riserva il diritto di risoluzione risolvere l'Accordo Quadro e i singoli specifici contratti nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dei contratti singoli specifici contratti, ovvero nel caso di fornitura e del gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’INVALSI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Accordo quadro, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza di tutti Quadro e i singoli specifici contratti attuativi in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civc.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore all’Aggiudicatario con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso raccomandata a.r., nei seguenti casi: obblighi di riservatezza; obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; sospensione dei servizi; divieto di cessione del contratto; subappalto. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato adempimento utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamatioperazioni di pagamento. In caso di inadempimento risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli specifici contratti l’Aggiudicatario si impegnerà a fornire all’INVALSI tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termineD.Lgs. 163/2006 e smi l’INVALSI risolverà, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativialtresì, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata l'Accordo Quadro e i singoli specifici contratti nei casi e con le modalità previste dalla vigente normativa ivi previste. L’Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dal Servizio utilizzatorecontratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per porre fine all’inadempimentoi servizi richiesti, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA. La risoluzione dell’Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di considerare risolto nuovi singoli specifici contratti ed è causa di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei singoli specifici contratti attuativi di fornitura già affidati, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in corso di esecuzioneogni caso, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni casoL'INVALSI, ferme le ulteriori ipotesi potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di risoluzione previste dall’ art. 108 gara e risultati dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del D. Lgs. n. 50/16 e s.mcompletamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:

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Samples: Accordo Quadro Con Un Unico Operatore Economico, Avente Ad Oggetto La Successiva Conclusione Di Singoli Contratti Relativi a Servizi Di Supporto Alla Gestione, Certificazione E Rendicontazione Delle Attività Connesse Alla Programmazione 2014 2020

Risoluzione. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Accordo quadrocontratto, l’Amministrazione l’Azienda USL della Romagna potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzionerisolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civc.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa normativa, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro nel presente contratto e negli atti e documenti in essa esso richiamati. In caso di inadempimento del Fornitore Fornitore, anche a ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro del contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) venti giorni lavorativi, che verrà assegnatoassegnato dall’Azienda USL della Romagna, a mezzo mediante comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatorenormativa, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso la stessa ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativocontratto, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ artdall’art. 108 108, del D. LgsD.Lgs. n. 50/16 50/2016 e s.ms.m.i., l’Ente e la società utilizzatrice possono l’Azienda USL della Romagna può risolvere il contratto di diritto diritto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civx.x., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:

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Samples: Accordo Quadro Con Piu’ Operatori Economici E a Quantita’ Non Predefinita Per La Fornitura Di Dispositivi Medici Per Osteosintesi Ed Artroscopia Per L’azienda Usl Della Romagna – Edizione 2 – Gara N. 8667329 Lotto X Ad Oggetto….. Cig …...

Risoluzione. A prescindere dalle cause generali La Stazione appaltante si riserva il diritto di risoluzione dei contratti risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di fornitura e del presente Accordo quadrogravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’aggiudicatario. In tal caso la Stazione appaltante avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, l’Amministrazione nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza risolvere di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civc.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore all’aggiudicatario tramite posta elettronica certificata ovvero con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso raccomandata A.R., nei seguenti casi: - Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante; - Nei casi in cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 14 sopra indicato); responsabilità per infortuni e danni (art. 15 sopra indicato); divieto di cessione del contratto e subappalto (art. 16 sopra indicato); cauzione (art. 11.1 del Disciplinare di gara). Costituisce causa di risoluzione contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della legge 13/08/2010, n. 136, il mancato adempimento utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamatioperazioni di pagamento. In caso di inadempimento del Fornitore anche adempimento a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del dannoquanto previsto dall’art. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 135 del D. Lgs. n. 50/16 163/2006 la Stazione appaltante risolverà, altresì, dal contratto nei casi e s.mcon le modalità ivi previste., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:

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Risoluzione. A prescindere dalle cause generali 1. L’Azienda può risolvere di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Accordo quadro, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura e l’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi: a) in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro nel Capitolato Tecnico nonché nel contratto e negli atti nei suoi Allegati; b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse; c) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva” ; e) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prose- cuzione in essa richiamatitutto o in parte; f) mancata rispondenza tra i beni e i beni offerti in sede di gara. 3. In caso tutti i predetti casi di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso risoluzione l’Azienda ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzionecau- zione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalenteequivalen- te, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:Articolo 16

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Risoluzione. A prescindere dalle cause generali Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del Codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione espressa del contratto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate: Il verificarsi di una delle fattispecie sopra descritte determina la risoluzione di diritto del contratto con efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata dall’Università mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o P.E.C. e l’escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei contratti maggiori danni e/o costi. Con la risoluzione sorgerà il diritto per l’Università di fornitura e affidare la prestazione del presente Accordo quadrocontratto o la parte restante direttamente al concorrente che segue nella graduatoria della selezione, l’Amministrazione potrà procedere alla in danno dell’aggiudicatario inadempiente. Sarà carico dell’affidatario aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dall’Università. Qualora sussista la necessità di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del presente attocontratto, l’Università ha il diritto di affidare a terzi l’esecuzione delle prestazioni, in danno dell’Impresa appaltatrice inadempiente. L’affidamento avviene a procedura negoziata. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa appaltatrice inadempiente, nelle forme prescritte, con conseguente decadenza indicazione dei nuovi termini di tutti i contratti attuativi in corso esecuzione della copertura assicurativa affidata e dell’importo relativo. L’Università si riserva altresì il diritto al risarcimento di esecuzioneogni altra tipologia danni subiti a causa di gravi o reiterate negligenze, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamatierrori ed omissioni commessi dall’affidatario nell'espletamento del servizio. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo reiterate inadempienze degli obblighi assunti con (cfr. la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il terminelettera j)), non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativila facoltà dell’Università di addivenire alla risoluzione del contratto è preceduta da diffida ad adempiere, che verrà assegnato, spedita a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatorelettera raccomandata A.R. o P.E.C., per porre fine all’inadempimentoentro il termine di 10 giorni, decorso il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare quale il contratto si considererà risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del dannodiritto. In ogni tal caso, ferme l’eventuale credito dell’Impresa sarà incamerato, salvo la restituzione della somma rimanente dopo che l’Amministrazione universitaria si sarà rivalsa su di essa dei danni derivanti dalla risoluzione anzitempo del contratto. All’Impresa appaltatrice inadempiente, sono addebitate le ulteriori ipotesi di risoluzione spese sostenute dall’Università, rispetto a quelle previste dall’ artdal contratto risolto. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione Esse potranno essere prelevate da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativaeventuali crediti dell’Impresa appaltatrice, senza necessità pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione universitaria sui beni dell’Impresa stessa. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa appaltatrice dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di assegnare alcun termine legge per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:i fatti che hanno motivato la risoluzione.

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Risoluzione. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti contratti, il Parco dei Colli di fornitura Bergamo potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civile e del presente Accordo quadroprevia comunicazione al Concessionario tramite Posta Elettronica Certificata, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza nel caso di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzionemancato adempimento alle prestazioni contrattuali. In ogni caso, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso del Parco dei Colli di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare risolto Bergamo potrà risolvere di diritto il contratto attuativonei seguenti casi: -reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Concessionario, nonché l’Ente ha facoltà comprovati da almeno 3 (tre) documenti di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi contestazione ufficiale; -qualora il Concessionario abbia accumulato, in corso d’anno, penali per un importo pari o superiore a ; -nel caso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell’esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di applicare una penale equivalenteforza maggiore; -violazione delle norme in materia di subappalto, nonché cessione del contratto e dei crediti; mancata totale o parziale copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza del contratto; - accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di procedere nei confronti del Fornitore per concessione di cui alle premesse; -mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il risarcimento del danno. In ogni casotermine di cui all’articolo …….“Cauzione definitiva”; -qualora disposizioni legislative, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.mregolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:

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Risoluzione. A prescindere dalle Nel caso di frode, cessione del contratto, subappalto non autorizzato e per ragioni oggettivamente imputabili al Fornitore e salvo cause generali di risoluzione forza maggiore, il Contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art.1456 C.C., fatto salvo l’eventuale risarcimento dei contratti danni subiti. Nel caso in cui la fornitura non sia resa secondo quanto pattuito, l’Università nell'ambito del proprio contratto e/o Negozio di fornitura e del presente Accordo quadroprovvederà a contestare al Fornitore, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente attoa mezzo lettera raccomandata a.r., le inadempienze riscontrate, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzionecontestuale invito a provvedere secondo le indicazioni fornite. Qualora il Fornitore non provveda, nei termini previsti, a sanare le inadempienze contestate, è fatta salva la facoltà per l’Università, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.1454 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati. In caso di inadempimento procedere alla risoluzione del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o Negozio di applicare una penale equivalentefornitura, nonché a tutto rischio e danno dello stesso Fornitore. Qualora il Fornitore persista nell’inadempimento della prestazione, a seguito di procedere nei confronti tre comunicazioni formali di grave inadempienza, il Responsabile unico del Fornitore procedimento può disporre la risoluzione del contratto per il risarcimento del danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto grave inadempienza ai sensi dell’art. 1456 Coddel Codice Civile. CivL’Università potrà risolvere di diritto il proprio negozio di fornitura ex art. 1456 C.C., anche qualora l’ammontare delle penali applicate dal Responsabile unico del procedimento superi il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:

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Samples: www.unisi.it

Risoluzione. A prescindere dalle cause generali Nel caso in cui sia rilevata una situazione di risoluzione dei contratti grave inadempimento, l’Università invierà all’appaltatore, a mezzo raccomandata AR, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il termine di fornitura e del presente Accordo quadroquindici giorni dalla ricezione. Se l’affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero l’Università valuti negativamente le controdeduzioni, l’Amministrazione potrà procedere la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del presente atto, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzionecontratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ1454 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore fatta salva l’azione per il risarcimento del dannomaggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi L’Università ha il diritto di risoluzione previste dall’ risolvere il contratto ex art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m1456 c.c., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativamediante semplice lettera raccomandata, senza necessità bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimentomessa in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:: - emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 e art. 2 e seguenti della L. 575/1965; - sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto; - violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; - situazione di fallimento, concordato preventivo (salvo il caso di cui all’art. 186 – bis del R.D. 267/42) e liquidazione coatta amministrativa della ditta o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; - il mancato utilizzo da parte del Fornitore del conto corrente dedicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010. La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo all’appaltatore, della cauzione definitiva.

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Risoluzione. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Accordo quadro, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati. In caso di inadempimento inosservanza da parte del Fornitore anche fornitore o dei suoi aventi causa di qualsiasi suo obbligo, SAGEMCOM potrà risolvere l’ordine per intero o in parte, di diritto e senza intervento giudiziario, xxxx (8) giorni dopo una messa in mora con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno rimasta senza esito. Inoltre, l’ordine sarà risolto su semplice notifica inviata da SAGEMCOM al fornitore nei seguenti casi : - - liquidazione o amministrazione controllata del fornitore se l’amministratore rinuncia al proseguimento dell’ordine. - cessione dell’ordine a uno solo degli obblighi assunti terzi non preliminarmente autorizzati da SAGEMCOM e ciò a prescindere dal mezzo giuridico con il quale viene realizzata la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimentocessione. Alla risoluzione dell’ordine e se SAGEMCOM gliene fa richiesta, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà fornitore si impegna a : - mettere a disposizione di considerare risolto SAGEMCOM l’insieme dei lavori in corso, segnatamente software, codici sorgente, studi e pratiche di diritto il contratto attuativosviluppo in corso, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione ogni altro documento eventualmente fornito da SAGEMCOM per effettuare questi lavori. - prestare assistenza a SAGEMCOM per garantire in buone condizioni il trasferimento dei contratti attuativi lavori in corso e tutelare i diritti di esecuzione, SAGEMCOM su questi lavori in corso. Il prezzo di trasferimento dei lavori in corso sarà valutato di comune accordo. SAGEMCOM potrà chiedere la consegna di prodotti finiti. XXXXXXXX tratterrà dai versamenti ancora da effettuare per forniture consegnate e lavori in corso una somma destinata a coprire le spese sostenute da SAGEMCOM per supplire all’inadempienza del fornitore nonché le controversie che ne conseguono. La presente clausola non osta all’esercizio da parte di ritenere definitivamente la cauzione, e/o SAGEMCOM di applicare una penale equivalente, nonché di procedere azioni per responsabilità nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.mfornitore., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:

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Risoluzione. A prescindere dalle cause generali La Stazione appaltante si riserva il diritto di risoluzione dei contratti risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di fornitura e del presente Accordo quadrogravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’aggiudicatario. In tal caso la Stazione appaltante avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, l’Amministrazione nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza risolvere di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civc.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore all’aggiudicatario con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso raccomandata a.r. ovvero tramite posta elettronica certificata, nei seguenti casi: - Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante; - Nei casi in cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 14 sopra indicato); responsabilità per infortuni e danni (art. 15 sopra indicato); divieto di cessione del contratto e subappalto (art. 16 sopra indicato); cauzione (art. 11.1 del Disciplinare di gara). Costituisce causa di risoluzione contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della legge 13/08/2010, n. 136, il mancato adempimento utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamatioperazioni di pagamento. In caso di inadempimento del Fornitore anche adempimento a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del dannoquanto previsto dall’art. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 135 del D. Lgs. n. 50/16 163/2006 la Stazione appaltante risolverà, altresì, dal contratto nei casi e s.mcon le modalità ivi previste., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:

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