RISOLUTIVA ESPRESSA Clausole campione

RISOLUTIVA ESPRESSA. 20.1 In caso di violazione degli articoli 3. IDENTIFICAZIONE -CONCLU- SIONE DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI; 7. SOPRALLUOGO TECNICO E APPARATI; 9.
RISOLUTIVA ESPRESSA. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. In tal caso, sarà applicata a carico dell’Appaltatore, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Consorzio RFX, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
RISOLUTIVA ESPRESSA. Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile ed in applicazione dell’articolo 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, si conviene che in caso di pagamenti disposti senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane Spa, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto mediante comunicazione da parte dell’Amministrazione, da inviarsi con posta elettronica certificata o altro idoneo mezzo con certezza della data di ricevimento.
RISOLUTIVA ESPRESSA. 8.1. Il presente Contratto si risolve di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c, qualora il Licenziatario: a) ceda tutto o in parte il presente Contratto a terzi, senza il rispetto delle procedure predisposte da Licenziante; b) sia stato in precedenza o sia inadempiente ad ogni titolo nei confronti della Licenziante, anche per servizi diversi da quello oggetto del Contratto; c) agisca o si presenti come agente della Licenziante senza avere avuto da essa idonea procura; d) sia stato dichiarato insolvente oppure sia stato ammesso oppure sottoposto ad una procedura concorsuale; e) utilizzi i servizi in modo diverso rispetto a quanto comunicato alla Licenziante o a come autorizzato da quest'ultima; f) violi qualunque disposizione contenuta negli Artt. 1, 2 e 4 del presente Contratto.
RISOLUTIVA ESPRESSA. L’Azienda USL, ai sensi della L. 190/2012 e del D.lgs. 33/2013 ss.mm.ii., dichiara di aver adottato con Delibera n. 115 del 31.03.2021 il "Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023" e con delibera n. 143 del 29.08.2018 il "Codice di Comportamento Aziendale" di cui al DPR. 62/2013. Tali atti risultano pubblicati sul sito internet aziendale e sono accessibili all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx L’Azienda USL e l’Ospedale Xxxxxxx si impegnano a dare piena attuazione delle regole e principi in essi contenuti. L’Ospedale Privato, richiamato il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa nazionale vigente e dall’art. 5 lett. E) dell’Accordo RER/AIOP n. 2329/16, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate di prevedere nel proprio organico, in toto o parzialmente, consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità, che si deve intendere riferito all'attività professionale sanitaria ivi compresa l'attività libero-professionale nei confronti di pazienti paganti in proprio. Con cadenza annuale e ogni qualvolta si verifichino modifiche in seno all'organico, la Ospedale Privato si impegna a fornire all' Azienda USL l’elenco nominativo del personale dipendente e dei propri collaboratori. Tramite i propri funzionari opportunamente identificabili, l'Azienda USL potrà effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali ispezioni presso la struttura ai fini dell'accertamento di quanto previsto dal presente articolo. L’accertata esistenza delle situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa formale diffida all’eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l’incompatibilità e successiva perdurante inadempienza. La valutazione operata dall’Azienda sulla gravità dell'inadempimento ai fini dell’applicazione della Clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. citato, dovrà tenere conto della comprovata buona fede nell’esecuzione del contratto da parte dell’Ospedale Privato. Inoltre, l’Ospedale Privato si impegna: - all’osservanza di quanto previsto dall’'art. 41, comma 6, del D.lgs. n. 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che si declina ulteriormente: si impegna espressamente a prevedere sul proprio sito a...
RISOLUTIVA ESPRESSA. Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi qui di seguito elencate: - qualora la Committente non adempia agli obblighi indicati negli articoli 3, 5 e 6 del presente contratto; - qualora il Prestatore non ottemperi agli obblighi espressamente indicati nell'art. 4 del presente contratto ed assunti verso la Committente. Le modifiche e le rinunzie a disposizioni di questo accordo, concordate tra le Parti, avranno efficacia solo se rivestiranno la forma scritta. I titoli degli articoli del presente accordo hanno il solo scopo di riferimento e non influenzeranno in alcun modo il significato o l'interpretazione del presente contratto. Il mancato esercizio di una delle Parti in una o più occasioni, dei propri diritti a fronte di qualsiasi inadempimento o violazione dell'altra parte, non potrà essere considerata come rinuncia a tali diritti o acquiescenza a qualsiasi inadempimento o violazione dell'altra parte.
RISOLUTIVA ESPRESSA. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione delle manutenzioni in danno dell’Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. La Stazione Appaltante darà formale comunicazione del provvedimento di risoluzione all’Appaltatore e il contratto si considererà risolto dal momento della ricezione della stessa da parte del destinatario.
RISOLUTIVA ESPRESSA. DWWR VDOYR O¶XOWHULRUH ULVDUFLPHQWR GHO nella misura legale a carico della parte inadempiente, il presente Contratto si intenderà risolto di GLULWWR DL VHQVL QG HFOXOL¶ DOU¶W$ G H U H Q W HF YFL R OQLH OD QFFDKVHR di cui agli Articoli: ±3 (Condizioni di adesione per acquirenti e fornitori); ±4 (Rispetto delle condizioni di adesione e verifiche); ± &RUULVSHWWLYL SHU O¶DGHVLRQH HG DOWUL VHU ± 2EEOLJKL GHOO¶$GHUHQWH ± 8OWHULRUL REEOLJKL GHOO¶$GHUHQWH ±13 (Proprietà industriale ed intellettuale); ± ,QFHGLELOLWj GHO FRQWUDWWR GD SDUWH GH ± 5HVSRQVDELOLWj GHOO¶$GHUHQWH - 7XWHOD GH-OmaOrk¶eteLr);PPDJLQH GHOO¶H ±21 (Obblighi di riservatezza).
RISOLUTIVA ESPRESSA. 16.1 ±)DWWR VDUOYHR ULOV¶XDUOFWHLUPHLQRWR GHO GDQQR H R O¶D mora nella misura legale a carico della Parte inadempiente, il Contratto si intenderà risolto di diritto, DL VHQVL GHOO¶DUW GHO ligFhi staFbi liti ne i sQegHueOnti aFrticDolVi: R LQ ±Art. 10 (Importo minimo e condizioni di pagamento);
RISOLUTIVA ESPRESSA. L’INPDAP può procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1456 del Codice Civile, con automatico incameramento della cauzione e con riserva di risarcimento dei danni, nel caso di inosservanza reiterata e di particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nel disciplinare di gara. In particolare l’INPDAP ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora nei seguenti casi: