Common use of Riservatezza Clause in Contracts

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFN.

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Sources: Procurement Agreement, Affidamento Fornitura Di Licenze E Supporto Software, Deliberazione

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo Tutte le informazioni fornite da ognuna delle Parti, dovranno essere considerate di mantenere riservati i dati e le informazionicarattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contrattoper i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dalla Parte che le ha fornite. In particolare Le Parti si precisa impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che detti dati possano in qualche modo essere acquisiti da terzi in mancanza di un assenso formale della Parte che li ha rilasciati, riconoscendone sin d’ora a quest’ultima la piena proprietà, anche per quanto attiene a tutti gli obblighi in materia i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi. Restano escluse dall’obbligo di riservatezza verranno rispettati anche tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza per la sanità pubblica, in caso considerazione del ruolo istituzionale spettante all’ISS. Gli obblighi di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo riservatezza di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente presente Articolo rimarranno operanti fino a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo quando gli elementi oggetto di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiodominio pubblico. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendentiAi sensi del terzo comma dell’art. 2 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli gli obblighi di segretezza anzidetticondotta previsti dal medesimo decreto sono estesi, per quanto compatibili, al presente Accordo. In Nel caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali in cui durante l’esecuzione del presente contrattoatto l’Ente violi i suddetti obblighi, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNopererà l’immediata risoluzione dell’accordo senza che possa essere pretesa alcuna forma di indennizzo.

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Sources: Collaboration Agreement, Collaboration Agreement, Collaboration Agreement

Riservatezza. L’Appaltatore ha 1. L’affidatario assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati personali e non personali e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenzanell’espletamento del servizio oggetto dell’affidamento, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contrattol’espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare si precisa che tutti Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno dovranno essere rispettati senza limiti temporali anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo L’Affidatario è tenuto a istruire adeguatamente i propri dipendenti/collaboratori - che operano sotto la sua diretta autorità - circa le attività da svolgere per dare esecuzione al contratto e l’obbligo di riservatezza. In particolare, i Soggetti Autorizzati al trattamento dei Dati Personali dovranno essersi previamente impegnati alla riservatezza o essere, comunque, assoggettati a un adeguato obbligo legale di riservatezza e aver ricevuto un’adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali. 3. È in facoltà del Committente verificare il rispetto degli obblighi di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione presente articolo. Il mancato adempimento di tali obblighi rappresenta colpa grave ed è considerato motivo per la risoluzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza contratto da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente del Committente ai sensi del successivo articolo “Risoluzione del contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto l’Affidatario si obbliga a risarcire tutti i danni garantire al Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contrattodovesse derivargli dall’inadempimento dell’obbligo di riservatezza da parte dell’Affidatario stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria a qualsiasi titolo, per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFN.l’espletamento delle prestazioni contrattuali

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Sources: Affidamento Diretto Per Servizio Di Assistenza Contabile E Fiscale, Affidamento Diretto Per Servizio Di Preselezione/Valutazione Candidati, Affidamento Diretto Per Lo Sviluppo E Fornitura Della Piattaforma Web

Riservatezza. L’Appaltatore L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedell’appalto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contrattoappalto. L’obbligo di riservatezza cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN l’ASP ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all’Entederivare. L’Appaltatore L’Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso stessa del fornitore a gare e o appalti. L’Aggiudicatario si impegna, previa comunicazione dell’INFNaltresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

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Sources: Service Agreement, Service Agreement, Service Agreement

Riservatezza. L’Appaltatore ha 1. L’affidatario assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati personali e non personali e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenzanell’espletamento del servizio oggetto dell’affidamento, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contrattol’espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare si precisa che tutti Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno dovranno essere rispettati senza limiti temporali anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo L’Affidatario è tenuto a istruire adeguatamente i propri dipendenti/collaboratori - che operano sotto la sua diretta autorità - circa le attività da svolgere per dare esecuzione al contratto e l’obbligo di riservatezza. In particolare, i Soggetti Autorizzati al trattamento dei Dati Personali dovranno essersi previamente impegnati alla riservatezza o essere, comunque, assoggettati a un adeguato obbligo legale di riservatezza e aver ricevuto un’adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali. 3. È in facoltà del Committente verificare il rispetto degli obblighi di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione presente articolo. Il mancato adempimento di tali obblighi rappresenta colpa grave ed è considerato motivo per la risoluzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza contratto da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente del Committente ai sensi del successivo articolo “Risoluzione del contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto l’Affidatario si obbliga a risarcire tutti i danni garantire al Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contrattodovesse derivargli dall’inadempimento dell’obbligo di riservatezza da parte dell’Affidatario stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria a qualsiasi titolo, per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNl’espletamento delle prestazioni contrattuali.

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Sources: Affidamento Diretto Per Servizio Di Verifica Di Idoneità, Affidamento Diretto Per Servizio Di Consulenza E Assistenza Giuridica, Affidamento Diretto Per Servizio Di Audio E Video

Riservatezza. L’Appaltatore Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunque, o comunque a conoscenza, di non divulgarli comunicarli a terzi, di non diffonderli in qualsiasi forma ed in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dei servizi oggetto del presente contrattocontratto e fatte salve le eccezioni di Legge e le ipotesi in cui sussista l'autorizzazione rilasciata dagli Organi responsabili dell'Autorità. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo Il medesimo obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiodovrà essere osservato anche successivamente alla scadenza del contratto. L’Appaltatore Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché collaboratori dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli suddetti obblighi di segretezza anzidettiriservatezza e si impegna a fare sottoscrivere apposita dichiarazione d'impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezzaparticolare il Fornitore è obbligato ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte da parte del proprio personale, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Entedai propri collaboratori e consulenti. L’Appaltatore Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, contratto unicamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore dello stesso a gare d’appalto e appalti, comunque previa comunicazione dell’INFNall’Autorità. Il Fornitore è tenuto ad adottare – nell’ambito della propria organizzazione – le opportune misure e a porre in essere tutte le cautele necessarie affinché l’obbligo di segretezza anzidetto sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera. In caso di inosservanza dei predetti obblighi di riservatezza l’Autorità si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in essere, fermo restando l’obbligo per il Fornitore di risarcire tutti i danni, diretti ed indiretti, eventualmente arrecati alla stessa.

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Sources: Contract, Fornitura Di Pubblicazioni Periodiche, Contratto Di Fornitura

Riservatezza. L’Appaltatore La ditta ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedell’appalto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contrattoappalto. L’obbligo di riservatezza cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore La ditta è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN l’A.S.P. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore da ditta sarà tenuto tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all’Entederivare. L’Appaltatore La ditta potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso della stessa a gare o appalti. La ditta si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e appalti, previa comunicazione dell’INFNs.m. ed i. e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

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Sources: Contratto Di Adesione Al Progetto Di Mobilità Gratuita, Contract for Free Use of Vehicle, Contratto Di Adesione Al Progetto Di Mobilità Gratuita

Riservatezza. L’Appaltatore Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati dati, inclusi i sensibili, e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN dell’Accordo quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualecontratti attuativi. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contrattodell’Accordo quadro. L’obbligo di riservatezza cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorsecollaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN la società utilizzatrice ha la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto il presente contrattodiritto, rispettivamente, l’Accordo quadro ed i singoli contratti attuativi, fermo restando che l’Appaltatore sarà il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all’Entederivare. L’Appaltatore potrà Il Fornitore può citare i termini essenziali del presente contratto, dell’Accordo quadro nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNall’Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 51/2018 in materia di riservatezza, osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni. Il Fornitore dovrà, altresì, garantire che i servizi forniti rispettino i Provvedimenti specifici in materia emanati dall’Autorità Garante per la protezione di dati personali. Il personale assegnato in somministrazione dal Fornitore dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione dello stesso; non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della prestazione, restando quindi vincolato al segreto professionale. Il Fornitore dovrà ottemperare ed assicurare l’osservanza delle norme sulla tutela della riservatezza ai sensi della vigente normativa, su fatti e circostanze acquisiti durante l’espletamento del servizio.

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Sources: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro, Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro Temporaneo, Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro Temporaneo

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e Tutte le conoscenze, informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione notizie, dati, procedure, applicazioni software, codici sorgenti, documenti e formule segrete e nuove (in seguito “informazioni”), trasferite al Fornitore o di cui il Fornitore venga in possesso a conoscenza nell’ambito del contratto, non potranno essere divulgate e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo /o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente – per fini estranei al Contratto. Agli stessi obblighi sono tenuti i dipendenti e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione collaboratori del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario Fornitore (e/o predisposto in esecuzione del presente contrattodelle Società consorziate). L’obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente accordo e in ogni modo fino a quando le relative informazioni non concerne i dati che siano divulgate da parte del legittimo titolare o divengano diventino legittimamente di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile E’ fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per l’esatta osservanza fini diversi da parte dei propri dipendentiquelli stabiliti nel presente accordo, consulenti e risorsequalunque dato, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendentidocumento o informazione relativi ai diritti esclusivi, consulenti e risorse alle attività, ai piani o agli affari dell’altra Parte o di questi ultimiterzi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali acquisiti nell’esecuzione del presente contratto, nei casi in salva l’autorizzazione scritta dell’altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza. Alla scadenza del contratto, il Fornitore dovrà pertanto restituire o distruggere tutte le informazioni qualunque sia la forma o il supporto su cui ciò fosse condizione necessaria sono state trasfuse. Tali informazioni hanno un alto valore strategico per la partecipazione dell’Appaltatore stesso il committente e il loro uso illegittimo o non corretto costituisce inadempienza contrattuale. Conseguentemente il fornitore si obbliga sin da ora a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNrisarcire ogni eventuale danno subito dal committente per effetto dell’inosservanza dell’obbligo di riservatezza.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto, Service Agreement, Service Agreement

Riservatezza. L’Appaltatore ha 1. L’affidatario assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati personali e non personali e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenzanell’espletamento dei servizi oggetto dell’affidamento, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contrattol’espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare si precisa che tutti Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno dovranno essere rispettati senza limiti temporali anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo L’Affidatario è tenuto a istruire adeguatamente i propri dipendenti/collaboratori - che operano sotto la sua diretta autorità - circa le attività da svolgere per dare esecuzione al contratto e l’obbligo di riservatezza. In particolare, i Soggetti Autorizzati al trattamento dei Dati Personali dovranno essersi previamente impegnati alla riservatezza o essere, comunque, assoggettati a un adeguato obbligo legale di riservatezza e aver ricevuto un’adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali. 3. È in facoltà del Committente verificare il rispetto degli obblighi di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione presente articolo. Il mancato adempimento di tali obblighi rappresenta colpa grave ed è considerato motivo per la risoluzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza contratto da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente del Committente ai sensi del successivo articolo “Risoluzione del contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto l’Affidatario si obbliga a risarcire tutti i danni garantire al Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contrattodovesse derivargli dall’inadempimento dell’obbligo di riservatezza da parte dell’Affidatario stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria a qualsiasi titolo, per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNl’espletamento delle prestazioni contrattuali.

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Sources: Affidamento Diretto Per Servizi Di Manutenzione Ed Evoluzione Del Sito Web, Affidamento Diretto Per La Fornitura Di Una Piattaforma Telematica, Affidamento Diretto Per Servizi Di Guardiania/Portierato

Riservatezza. L’Appaltatore ha Il Contraente dovrà mantenere riservata, e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto dell’incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto e all’esecuzione delle opere che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dal Committente o che derivasse dall’esecuzione delle opere di progettazione per il Committente. Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all’incarico, o a qualsiasi dato o relazione, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano o schema, forniti dal Committente o che siano stati preparati dal Contraente per essere impiegati dal Committente. Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte del Committente, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico. Il Contraente potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il lavoro svolto per il Committente, eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi l’obbligo di mantenere riservati i dati riservatezza imposto dal presente articolo. Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e le informazioniconferenze con propri elaborati, ivi comprese quelle l’Affidatario, sino a quando la documentazione non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare del Committente sul materiale scritto e grafico, inerente alle opere di progettazione rese al Committente nell’ambito dell’incarico, che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario intendesse esporre o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNprodurre.

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Sources: Contract for Services, Contratto d'Appalto

Riservatezza. L’Appaltatore 1. L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature e di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza cui al comma 1 del presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. L’Appaltatore L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorsecollaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendentidipendenti di questi ultimi, consulenti e risorse collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN la Stazione Appaltante, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore l’Impresa sarà tenuto tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all’Entederivare. 5. L’Appaltatore L’Impresa potrà citare menzionare i termini essenziali del presente contratto, contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso dell’Impresa stessa a gare e appalti. 6. L’Impresa si impegna, previa comunicazione dell’INFNaltresì, a rispettare quanto previsto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali. Qualunque violazione in merito comporterà la risoluzione del contratto e la denuncia alle competenti autorità.

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Sources: Acquisition Agreement, Contratto Di Fornitura a Noleggio

Riservatezza. L’Appaltatore ha 1. L’Affidatario assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenzanell’espletamento del servizio, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione sfruttamento e s’impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contrattol’espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno devono essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque due anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo È in facoltà del Committente verificare il rispetto dell’obbligo di riservatezza di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza contratto da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidettidel Committente ai sensi del successivo art. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto21, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto l’Affidatario si obbliga a risarcire tutti i danni garantire, tenere indenne e manlevato il Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovessero derivare all’Entedovesse derivargli dall’inadempimento dell’obbligo di riservatezza da parte dell’Affidatario stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali. 3. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi L’Affidatario si obbliga a svolgere la prestazione in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare conformità al Codice Etico adottato dalla Fondazione e appalti, previa comunicazione dell’INFNdisponibile sul sito istituzionale.

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Sources: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto

Riservatezza. L’Appaltatore La Ditta Appaltatrice ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano eventualmente per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunquein ogni caso, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo delle prestazioni di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contrattocapitolato di appalto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorsecollaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse collaboratori di questi ultimiquest’ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN d’inosservanza l’ASM ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire l’obbligo dell’aggiudicatario al risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare all’Enteall’ASM stessa. L’Appaltatore potrà citare L’aggiudicatario ed i termini essenziali suoi ausiliari sono tenuti al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dalla L.196 del presente contratto30/06/03, nei casi e dai suoi Regolamenti attuativi, sulla tutela delle persone e d’altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Tale riservatezza si estende anche a suoi eventuali soci, collaboratori, e quant’altri a vario titolo e modo vi abbiano accesso e/o conoscenza ed in cui ciò fosse condizione necessaria per caso di ATI/RTI o consorzio a tutte le imprese componenti la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNstessa.

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Sources: Accordo Quadro Di Appalto Di Servizi, Accordo Quadro Di Appalto Di Servizi

Riservatezza. 1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione datiinformazioni tutte, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeContratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contrattoContratto. 3. L’obbligo di riservatezza cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimicollaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contrattoContratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all’Entederivare. 6. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contrattosi impegna, nei casi altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNmateria di riservatezza.

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Sources: Service Agreement, Service Agreement

Riservatezza. L’Appaltatore L’operatore economico aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati L’obbligo sussiste anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore L’operatore economico aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorsecollaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN l’Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore l’operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Enteall’Azienda. L’Appaltatore L’operatore economico aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore dell’operatore economico aggiudicatario stesso a gare ed appalti. Il trattamento dei dati pervenuti per la partecipazione alla presente gara si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, il Regolamento 2016/679/UE, ed ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali europea e appaltinazionale. In particolare, previa comunicazione dell’INFNtali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

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Sources: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto

Riservatezza. 1. L’Appaltatore ha ed il suo personale dipendente hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, conoscenza e/o dei quali abbia avuto notizia durante l’espletamento del servizio e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui dell’Accordo quadro, restando quindi vincolato al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiosegreto professionale. 2. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorsecollaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN la CUC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contrattoAccordo quadro, fermo restando che l’Appaltatore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all’Entederivare. 3. L’Appaltatore potrà può citare i termini gli elementi essenziali del presente contratto, dell’Accordo quadro nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e ed appalti, previa comunicazione dell’INFNalla CUC delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 4. L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. 5. Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ordinativi di fornitura.

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Sources: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Manutenzione E Riparazione

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di mantenere riservati i dati qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto. Le notizie relative all’attività dell’Amministrazione, comunque venute a conoscenza del personale dell’Appaltatore e/o dal medesimo incaricato in relazione all’esecuzione del contratto, e le informazioni, ivi comprese quelle informazioni che transitano per attraverso le apparecchiature di elaborazione rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli debbono in alcun modo e ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte dell’Appaltatore o da parte di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo chiunque collabori alle sue attività per scopi fini diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contemplati nel presente contrattocapitolato e nel capitolato tecnico. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto Tutto il materiale originario originale, sia in forma scritta sia su supporto digitale leggibile dall’elaboratore, creato e preparato esclusivamente per l’Amministrazione in relazione al contratto, inclusi tra l’altro i programmi sotto forma sorgente, i supporti magnetici, i tabulati e le altre documentazioni dei programmi, resterà di proprietà esclusiva dell’Amministrazione stessa. La proprietà di ogni prodotto fornito in relazione al contratto, fatti salvi quelli concessi in licenza d’uso, è trasferita all’Amministrazione a partire dalla data del verbale di accettazione del prodotto a seguito di collaudo con esito positivo. La RTI e/o predisposto il concorrente potrà specificare se e quale parte della documentazione presentata in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza offerta ritiene coperta da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà con riferimento a marchi, know how, brevetti, ecc: in tal caso l’Amministrazione non consentirà l’accesso a tale documentazione a richiesta di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNaltri concorrenti.

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Sources: Fornitura E Realizzazione Di Collegamenti Digitali

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo Qualsiasi dato, notizia o informazione di mantenere riservati i cui è titolare la Stazione Appaltante fornita al concorrente o aggiudicatario, o di cui lo stesso venisse a conoscenza nell’ambito dell’attività oggetto del presente capitolato, sarà oggetto di trattamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa sulla sicurezza dei dati personali e le informazioninel rispetto dell’obbligo di assoluta riservatezza e del segreto professionale. I dati che verranno richiesti alla Stazione Appaltante per l’espletamento delle attività in oggetto saranno, ivi comprese quelle se necessario, conservati dal concorrente o aggiudicatario in archivi sia elettronici che transitano cartacei, comunque con modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza secondo quanto previsto dalla vigente normativa. I dati riguardanti la Stazione Appaltante dovranno essere utilizzati solo per le apparecchiature di elaborazione finalità oggetto del presente contratto e non saranno comunicati né diffusi per altri fini, se non previo consenso scritto da parte della Stazione Appaltante. Si conviene che tutti i dati, notizie o informazioni di cui venga il concorrente o aggiudicatario venisse a conoscenza nell’esecuzione dell’incarico ricevuto rivestono carattere di assoluta riservatezza: ne segue l’impegno a mantenere sugli stessi il più stretto riserbo. L’eventuale rivelazione a terzi, tanto in possesso e, comunque, a conoscenza, pendenza di non divulgarli in alcun modo rapporto quanto dopo la sia cessazione sarà soggetta alle sanzioni previste dall’art. 622 c.p. e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFN.dal

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Lampade Scialitiche

Riservatezza. L’Appaltatore ha 1 L’Operatore Economico dovrà necessariamente accedere alla piattaforma per effettuare la registrazione. La registrazione è necessaria per poter partecipare alla presente procedura e per poter successivamente procedere al caricamento della documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e). L’Operatore Economico, completata la registrazione, potrà accedere alla piattaforma e collegarsi direttamente all’home-page della piattaforma al fine di effettuare il Log-in. 1. L’affidatario assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati personali e non personali e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenzanell’espletamento del servizio oggetto dell’affidamento, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contrattol’espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare si precisa che tutti Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno dovranno essere rispettati senza limiti temporali anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo L’Affidatario è tenuto a istruire adeguatamente i propri dipendenti/collaboratori - che operano sotto la sua diretta autorità - circa le attività da svolgere per dare esecuzione al contratto e l’obbligo di riservatezza. In particolare, i Soggetti Autorizzati al trattamento dei Dati Personali dovranno essersi previamente impegnati alla riservatezza o essere, comunque, assoggettati a un adeguato obbligo legale di riservatezza e aver ricevuto un’adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali. 3. È in facoltà del Committente verificare il rispetto degli obblighi di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione presente articolo. Il mancato adempimento di tali obblighi rappresenta colpa grave ed è considerato motivo per la risoluzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza contratto da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente del Committente ai sensi del successivo articolo “Risoluzione del contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto l’Affidatario si obbliga a risarcire tutti i danni garantire al Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contrattodovesse derivargli dall’inadempimento dell’obbligo di riservatezza da parte dell’Affidatario stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria a qualsiasi titolo, per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNl’espletamento delle prestazioni contrattuali.

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Sources: Affidamento Diretto Per Servizio Di Supporto Metodologico E Operativo

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo Tutta la documentazione tecnica e contrattuale, comprese lettere e comunicazioni, relativa alle attività di mantenere riservati i dati certificazione delle Organizzazioni è riservata, pertanto, consultazione e le informazionidivulgazione sono limitati al minimo indispensabile per l’esplicazione delle attività richieste, ivi comprese quelle così come regolamentato anche dalle procedure interne dell’Ente. Tutto il personale che transitano opera per le apparecchiature conto dell’Ente che nel corso dell’espletamento delle proprie funzioni venga a conoscenza dei contenuti di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo tale documentazione è tenuto al rispetto del segreto professionale e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contrattoad un comportamento etico. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia relazione ai dati relativi all’Organizzazione (di riservatezza verranno rispettati anche in caso seguito “Dati Personali”), forniti direttamente all’Ente o da esso acquisiti nel corso del rapporto precontrattuale, contrattuale e durante l’espletamento dei servizi/attività previsti dal contratto (es. processo di cessazione audit), l’Organizzazione prende atto di quanto segue: 1. il trattamento dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi dati personali è diretto: i. alla cessazione di efficacia formulazione delle offerte ed alle attività finalizzate alla costituzione del rapporto contrattuale; ii. L’obbligo all’espletamento da parte dell’Ente delle attività di adempimento di obblighi contabili e fiscali, di amministrazione della clientela, di gestione dei pagamenti e dell’eventuale contenzioso, all’inserimento nelle pubblicazioni periodiche, a tutte le necessità/obblighi derivanti da prescrizione imposte dalle norme ISO 17021 e ISO 17065 (nelle edizioni vigenti) e dalle disposizioni di leggi in vigore. I dati saranno inoltre 17 messi a disposizione alle Autorità Competenti o all’Ente Unico di Accreditamento Accredia o della Commissione Europea. iii. allo svolgimento di attività di informazione e promozione circa i servizi dell’Ente; 2. in relazione a predette finalità, il trattamento dei Dati Personali potrà essere svolto manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati e potrà consistere, alternativamente o congiuntamente, in operazioni di registrazione, conservazione, organizzazione, elaborazione, selezione, raffronto, estrazione, comunicazione, cancellazione, distribuzione dei dati stessi; 3. non è necessaria una espressa manifestazione di consenso al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione verso i destinatari di cui alle lettere successive, purché avvenga per le finalità indicate ai punti i ed ii, essendo tale consenso previsto dalla legge ovvero obbligatorio; 4. per le finalità di cui al precedente comma sussistepunto iii è necessaria una manifestazione al consenso dell’Organizzazione, altresìdel tutto facoltativa, relativamente a tutto per l’invio di comunicazioni commerciali attraverso sistemi automatizzati di chiamata e comunicazioni elettroniche quali: posta elettronica, telefax, Mms, Sms o di altro tipo. L’Ente opera comunque in piena conformità alle prescrizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679. Sul sito dell’Ente ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇, sezione DOWNLOAD, è consultabile il materiale originario o predisposto “Regolamento Aziendale di Accountability” in esecuzione del presente contrattomateria in protezione dei Dati Personali (link). L’obbligo di riservatezza non concerne i dati Si precisa che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In nel caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui l’Ente sia tenuto per legge, o autorizzato da accordi contrattuali, a divulgare informazioni riservate, provvederà ad informare l’interessato a meno che ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNnon sia proibito dalla legge.

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Sources: Regolamento Per La Concessione E Il Mantenimento Del Certificato Del Controllo Di Produzione

Riservatezza. L’Appaltatore 1. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedell’Accordo Quadro. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario tutta documentazione originaria o predisposto predisposta in esecuzione del presente contrattodell’Accordo Quadro. 3. L’obbligo di riservatezza cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. L’Appaltatore L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorsecollaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la l’Amministrazioneha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contrattol’Accordo Quadro, fermo restando che l’Appaltatore sarà l’Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all’Entederivare. 6. L’Appaltatore potrà L’Aggiudicatario può citare i termini essenziali del presente contratto, dell’Accordo Quadro nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore dell’Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNall’Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Mezzi Fuoristrada Tipo Pick Up

Riservatezza. L’Appaltatore L’Operatore Economico ha l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contrattodell’appalto. L’obbligo L'obbligo di riservatezza cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore L’Operatore Economico è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti dipendenti e risorsecollaboratori, nonché dei propri degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti dipendenti e risorse collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN l’ASL Roma 1, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore il Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all’Entederivare. L’Appaltatore L’Operatore Economico potrà citare i termini essenziali del presente contratto, Contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore dell’Operatore Economico stesso a gare e appalti. L’Operatore Economico si impegna, previa comunicazione dell’INFNaltresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

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Sources: Contract

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e Tutte le conoscenze, informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione notizie, dati, procedure, applicazioni software, codici sorgenti documenti e formule segrete e nuove (in seguito “informazioni”), trasferite al Fornitore o di cui il Fornitore venga in possesso a conoscenza nell’ambito del contratto, non potranno essere divulgate e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo /o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente – per fini estranei al Contratto. Agli stessi obblighi sono tenuti i dipendenti e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione collaboratori del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario Fornitore (e/o predisposto in esecuzione del presente contrattodelle Società consorziate). L’obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente accordo e in ogni modo fino a quando le relative informazioni non concerne i dati che siano divulgate da parte del legittimo titolare o divengano diventino legittimamente di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile E’ fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per l’esatta osservanza fini diversi da parte dei propri dipendentiquelli stabiliti nel presente accordo, consulenti e risorsequalunque dato, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendentidocumento o informazione relativi ai diritti esclusivi, consulenti e risorse alle attività, ai piani o agli affari dell’altra Parte o di questi ultimiterzi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali acquisito nell’esecuzione del presente contratto, nei casi in salva l’autorizzazione scritta dell’altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza. Alla scadenza del contratto il Fornitore dovrà pertanto restituire o distruggere tutte le informazioni qualunque sia la forma o il supporto su cui ciò fosse condizione necessaria sono state trasfuse. Tali informazioni hanno un alto valore strategico per la partecipazione dell’Appaltatore stesso il committente e il loro uso illegittimo o non corretto costituisce inadempienza contrattuale. Conseguentemente il fornitore si obbliga sin da ora a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNrisarcire ogni eventuale danno subito dal committente per effetto dell’inosservanza dell’obbligo di riservatezza.

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Sources: Service Agreement

Riservatezza. L’Appaltatore 1. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso epossesso, comunque, e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedell’Appalto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contrattoservizio appaltato. 3. L’obbligo di riservatezza cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. L’Appaltatore L’operatore economico adotterà e manterrà un programma sulla sicurezza delle informazioni che includa misure di sicurezza amministrative, tecniche e fisiche progettate per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei Dati Personali 5. L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimicollaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti. 6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN l’Agenzia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contrattocontratto di ▇▇▇▇▇▇▇, fermo restando che l’Appaltatore sarà l’Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all’Entederivare. 7. L’Appaltatore potrà L’Aggiudicatario può citare i termini essenziali del presente contratto, Appalto nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore dell’Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNall’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 8. L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

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Sources: Consultancy and Insurance Intermediation Service Agreement

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo I Musei Reali sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di mantenere riservati i dati e le qualsiasi persona non autorizzata dal Politecnico, per quanto riguarda fatti, informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione daticognizioni, documenti od oggetti, indicati/e come riservati/e, di cui venga fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dal Politecnico in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione virtu’ del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia Il Politecnico, analogamente, osserverà il segreto nei confronti di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN qualsiasi persona non autorizzata dai Musei Reali, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, indicati/e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo come riservati/e, di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente fosse venuto a tutto il materiale originario conoscenza o predisposto che gli fossero stati comunicati dai Musei Reali in esecuzione virtu’ del presente contratto. L’obbligo di Tale riservatezza non concerne i dati che cesserà nel caso in cui tali fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti siano o divengano di pubblico dominiodominio e comunque cesserà decorsi cinque anni dalla scadenza del contratto. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri Le parti non saranno responsabili di eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l’uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze. Le parti concordano sin d’ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFN.

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Sources: Research and Development

Riservatezza. L’Appaltatore L’operatore economico Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano eventualmente per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunquein ogni caso, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo delle prestazioni di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contrattocapitolato tecnico. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorsecollaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse collaboratori di questi ultimiquest’ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN d’inosservanza l’ASM ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire l’obbligo dell’aggiudicatario al risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare all’Enteall’ASM stessa. L’Appaltatore potrà citare L’aggiudicatario ed i termini essenziali del presente contrattosuoi ausiliari sono tenuti al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela delle persone e d’altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Tale riservatezza si estende anche a suoi eventuali soci, nei casi collaboratori, e quant’altri a vario titolo e modo vi abbiano accesso e/o conoscenza ed in cui ciò fosse condizione necessaria per caso di ATI/RTI o consorzio a tutti gli operatori economici componenti la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNstessa.

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Sources: Capitolato Speciale

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati Il contenuto delle presenti Condizioni e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per informazioni scambiate tra le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto Parti in esecuzione del presente contrattoContratto che non siano già di dominio pubblico sono riservate e non possono essere utilizzate al di fuori dell’ambito delle attività per le quali sono state richieste/fornite. È assolutamente vietato l’utilizzo commerciale delle informazioni scambiate verso altri soggetti. Le Parti si impegnano a garantirne la riservatezza anche per conto dei rispettivi amministratori, dipendenti e consulenti per tutta la durata dell’IRU. L’obbligo di riservatezza non concerne riguarda anche la documentazione relativa all’Infrastruttura DEVAL consegnata all’Operatore. Qualora tale documentazione sia necessaria all’attività di progettazione e/o realizzazione della Rete in Fibra Ottica, la stessa può essere utilizzata solo per fini propri ovvero essere trasmessa dall’Operatore ad Infratel nel caso di partecipazione alle gare da essa bandite. In entrambi i dati che siano o divengano casi la consegna di pubblico dominiotale documentazione ad un soggetto differente dall’Operatore stesso è consentita solo previa sottoscrizione di un apposito accordo di riservatezza di contenuto equivalente a quello delle presenti Condizioni generali tra Operatore e DEVAL. L’Appaltatore All’interno di tale accordo è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse fatto divieto di questi ultimi, degli consegna di tale documentazione ad altri soggetti a nessuna condizione; una copia dell’accordo di riservatezza concluso con tali soggetti deve essere trasmessa dall’Operatore a DEVAL. Gli obblighi di segretezza anzidettiriservatezza non potranno, comunque, essere eccepiti ad Autorità che chiedano legittimamente la comunicazione delle informazioni. In caso Alla scadenza dell’accordo di inosservanza degli obblighi riservatezza l’Operatore e i terzi dallo stesso incaricati che hanno concluso accordi di riservatezza devono provvedere alla distruzione della documentazione cartografica consegnata da DEVAL. Qualora l’Operatore di telecomunicazione, ricevuta la Cartografia, non proceda con la richiesta di ▇▇▇▇▇▇▇ e successiva accettazione deve provvedere, dandone comunicazione a DEVAL, all’immediata distruzione della Cartografia ricevuta; pari obbligazione deve assicurarsi che sia adempiuta dai terzi cui ha consegnato, previa sottoscrizione di idonei accordi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNtale Cartografia.

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Sources: Condizioni Di Accesso All’infrastruttura Elettrica

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e Tutte le conoscenze, informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione notizie, dati, di cui venga procedure, applicazioni software, documenti e formule segrete e nuove (in possesso seguito “informazioni”), trasferite dalla Cedacri al Fornitore, non potranno essere divulgate e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo /o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente – per fini estranei al Contratto. Agli stessi obblighi sono tenuti i dipendenti e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione collaboratori del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario Fornitore (e/o predisposto in esecuzione del presente contrattodelle Società consorziate). L’obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente accordo e in ogni modo fino a quando le relative informazioni non concerne i dati che siano divulgate da parte del legittimo titolare o divengano diventino legittimamente di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile E’ fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per l’esatta osservanza fini diversi da parte dei propri dipendentiquelli stabiliti nel presente accordo, consulenti e risorsequalunque dato, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendentidocumento o informazione relativi ai diritti esclusivi, consulenti e risorse alle attività, ai piani o agli affari dell’altra Parte o di questi ultimiterzi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali acquisito nell’esecuzione del presente contratto, nei casi in salva l’autorizzazione scritta dell’altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza. Alla scadenza del contratto il Fornitore dovrà pertanto restituire o distruggere tutte le informazioni qualunque sia la forma o il supporto su cui ciò fosse condizione necessaria sono state trasfuse. Qualora il Fornitore non adempia a tale obbligo, la Cedacri invierà richiesta scritta di riconsegna che, se non sarà adempiuta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, darà diritto alla Cedacri di agire giudizialmente per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare far valere tale obbligo e appalti, previa comunicazione dell’INFNrichiedere il risarcimento dei danni.

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Sources: Software Development and Maintenance Agreement

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo Tutti i documenti prodotti dall’Appaltatore saranno di mantenere riservati i proprietà dell’Agenzia. Le Parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione del contratto. L’Impresa da parte sua si impegna a adottare tutte le misure atte a garantire un’adeguata tutela dei dati e le informazionidelle informazioni ricevute dall’Agenzia assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto ed in particolare a: - Non cedere, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione daticonsegnare, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque comunicare/divulgare per scopi diversi da quelli qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il contenuto di tali informazioni a terzi, senza l’autorizzazione scritta dell’Agenzia; - Limitare al proprio personale strettamente necessari all’esecuzione indispensabile la conoscenza o l’accesso al contenuto delle informazioni fornite dall’Agenzia, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal Contratto; - Non cedere, riprodurre o consegnare, anche provvisoriamente, ad alcuno le chiavi di edifici di pertinenza all’Agenzia di cui potrebbe venire in possesso nel corso dei lavori. L’Impresa, ove ciò sia tecnicamente possibile, provvederà ad installare un proprio lucchetto in aggiunta a quello dell’Agenzia onde evitare di fare duplicati di chiavi di serrature esistenti. Analogamente l’Agenzia si impegna a adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti dell’Impresa. Le Parti regoleranno con separati accordi le rispettive eventuali attività ed i ruoli previsti per l’adeguamento ed il rispetto del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi Decreto Legislativo n. 196/2003, sue successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela della riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNpersonali.

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Sources: Service Agreement

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati Il presente contratto e tutte le informazioni, i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, notizie di cui venga in possesso l’Advisor e, comunque, /o gli sponsor verranno a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma modo, nel corso di esecuzione dell’incarico, si intendono coperti da rigoroso vincolo di riservatezza, per tutta la durata dell’incarico e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque due anni successivi alla cessazione dello stesso. Il vincolo riguarda anche analisi, documenti, studi e atti predisposti dall’Advisor e/o dagli sponsor nell’esecuzione dell’incarico, che non potranno in nessun modo essere divulgati o diffusi in difetto di efficacia del rapporto contrattualeconsenso della FIP, senza alcun limite temporale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto L’Advisor è tenuto ad adottare misure adeguate ad assicurare il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi rispetto dell’obbligo di riservatezza, l’INFN ha la facoltà impartendo istruzioni prima della comunicazione a qualsiasi dipendente o collaboratore di dichiarare risolto ogni informazione riservata, al fine di diritto il prevenire l’uso non consentito. Le disposizioni del presente contratto, fermo restando articolo non si applicano nelle seguenti ipotesi: 1) Informazioni divenute di dominio pubblico senza che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni vi sia stata violazione della presente clausola o di qualsiasi altro obbligo di riservatezza; 2) Informazioni ottenute da terzi senza che dovessero derivare all’Entevi sia stata violazione della presente clausola o di qualsiasi altro obbligo di riservatezza; 3) Informazioni irrilevanti ovvero che devono essere rivelate per disposizioni di legge o di qualsiasi competente autorità. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali E’ fatto altresì divieto all’Advisor di emettere comunicati stampa riguardanti l’appalto oggetto del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per se non preventivamente concordati con la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNFIP. La presente obbligazione ha natura essenziale.

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Sources: Service Agreement

Riservatezza. L’Appaltatore ha La peculiarità delle prestazioni oggetto del presente appalto impone l’assoluta riservatezza sui temi trattati da parte dell’Affidatario su tutti i dati e le notizie conosciute in ragione dell’attività svolta. L’Aggiudicatario e i componenti del Team avranno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga vengano in possesso epossesso, comunque, a conoscenzanello svolgimento delle attività svolte per effetto del presente affidamento, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. L’Aggiudicatario si impegna a garantire che nel trattare dati, informazioni e conoscenze della Stazione Appaltante di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alla Stazione Appaltante o a soggetti terzi. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Aggiudicatario, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto. In particolare ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno dovranno essere rispettati anche in caso di dopo la cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è L’Aggiudicatario sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dipendenti e consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che che, a qualsiasi titolo, dovessero derivare all’Entealla Stazione Appaltante stessa, per effetto dell’inosservanza. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali Le parti si impegnano comunque a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del presente contratto, nei casi Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e del Regolamento europeo 2016/679 in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNmateria di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Internal Audit Service Agreement

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo Tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, proprietà intellettuale, brevetti, formule, ecc.) relativi ai servizi di mantenere riservati i dati ispezione o al processo/prodotto oggetto della ispezione stessa e tutte le informazionirelative informazioni di cui il Personale della Punto Netto, ivi comprese quelle che transitano per inclusi gli eventuali Osservatori, o il Personale del Fornitore Esterno a cui la Divisione affida le apparecchiature ispezioni assegnate dal Committente alla Divisione stessa, sono considerati riservati e, come tali, tutelati da indebita diffusione. Tutto il Personale dell’Organismo di elaborazione dati, di cui venga Ispezione della Punto Netto all’atto dell’accettazione dell’incarico sottoscrive l’impegno alla riservatezza ed al mantenimento del segreto professionale in relazione a qualunque documento od informazione venuta loro in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo nell’espletamento delle proprie funzioni. L’accesso e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione la consultazione della documentazione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorseCommittente, nonché dei propri eventuali subappaltatori rapporti e di qualunque altra evidenza dei dipendentiservizi di ispezione e/o di riparazione svolta (risultati di prove, consulenti contratti, ecc.) è riservato alle Funzioni della Punto Netto coinvolte in tali attività, al Committente stesso, e risorse all’Organismo di questi ultimiAccreditamento ACCREDIA e alle Autorità competenti e/o interessate. Qualunque altro accesso, degli ad eccezione di quelli connessi all’ottemperanza ad obblighi di segretezza anzidettilegge, è sottoposto a comunicazione ed autorizzazione da parte del Committente. In caso di inosservanza degli I dati sensibili relativi alle organizzazioni Committenti ed ai soggetti sottoposti ad ispezione sono, in ogni caso, trattati in ottemperanza agli obblighi di riservatezza, l’INFN ha legge. Analogo impegno viene formalmente richiesto per iscritto al Fornitore Esterno a cui l’Organismo di Ispezione della Punto Netto dovesse affidare la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNrealizzazione delle ispezioni.

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Sources: Regolamento Generale Servizi Di Ispezione

Riservatezza. L’Appaltatore L'Assuntore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi vi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore L’Assuntore è responsabile per l’esatta osservanza da parte pare dei propri dipendenti, consulenti e risorsecollaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore l’Assuntore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Entealla Committente. L’Appaltatore L’Assuntore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in n cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore dell'assuntore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFN. L’Assuntore dovrà altresì rispettare quanto previsto dalla Legge 196/03 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza.

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Sources: Service Agreement

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati Tutti i documenti ed i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le sono prodotti dalle apparecchiature durante tutto il periodo di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione durata del presente contrattoappalto sono di proprietà del Comune di Falconara Marittima. L'aggiudicataria deve mantenere riservata e non deve divulgare a terzi, estranei, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione relativa a qualsivoglia attività contemplata nello stesso che non sia resa nota direttamente dall'Amministrazione ovvero la cui divulgazione non sia stata precedentemente autorizzata dalla stessa Amministrazione. In particolare si precisa che tutti è fatto divieto all'aggiudicatario di mantenere e/o elaborare immagini e/o dati relativi alle infrazioni accertate assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle vigenti normative, con gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN civili e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualepenali conseguenti. L’obbligo di cui al precedente comma sussisteL'aggiudicatario si impegna, altresì, relativamente a tutto il materiale originario non utilizzare a fini propri o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza comunque non concerne connessi all'espletamento dell’appalto i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione dello stesso. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'aggiudicazione del servizio in oggetto; e il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che siano il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni richieste; il rifiuto comporterà l'esclusione dalla gara o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile la decadenza dall'aggiudicazione; I soggetti o le categorie alle quali i dati possono essere comunicati sono: a) il personale interno implicato nel procedimento b) i concorrenti che abbiano partecipato al procedimento c) Autorità giudiziarie o amministrative, per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, l’adempimento degli obblighi di segretezza anzidettilegge o di regolamento d) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7.8.90 n. 241 e del vigente regolamento in materia; I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. In caso 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNgara.

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Sources: Noleggio Di Strumenti Per Controllo Velocità

Riservatezza. 1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN dell’Accordo e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo dell’Accordo e degli Ordinativi di riservatezza Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorsecollaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN Volsca ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto diritto, rispettivamente, il presente contrattosingolo contratto di fornitura ovvero l’Accordo, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNVolsca.

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Sources: Schema Accordo Quadro Avente Ad Oggetto Il Noleggio a Lungo Termine, Senza Conducente, Di Automezzi

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo Ogni dipendente di mantenere riservati Iren deve garantire la necessaria riservatezza relativa a ogni dato, notizia e informazione appresa in ragione delle proprie funzioni. In generale i dipendenti del Gruppo Iren e tutti i collaboratori esterni sono tenuti a rispettare l’impegno di riservatezza per tutte le informazioni costituenti patrimonio aziendale (siano esse relative a dati personali/sensibili, alla proprietà intellettuale o alla situazione finanziaria) che quotidianamente o saltuariamente possono trattare. Le informazioni riservate, attinenti alla sfera di attività di Iren e le informazionidelle società dalla stessa controllate, ivi comprese quelle qualora fossero rese pubbliche, potrebbero recare pregiudizio al Gruppo o costituire informazione privilegiata ai sensi dell’art. 181 del Testo Unico sulla Finanza e dell’art. 66 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (“privilegiata”). È considerata informazione “privilegiata” ogni informazione dal carattere preciso, che transitano non sia stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari Iren. In osservanza al “Regolamento per le apparecchiature la Gestione e la Comunicazione all’esterno delle informazioni riservate e/o privilegiate”, qualora il dipendente di elaborazione dati, Iren o di cui venga una società da essa controllata sia in possesso edi una informazione riservata, comunqueche ritenga rientrare nella definizione di informazione privilegiata, dovrà continuare a conoscenzamantenere riservato tale dato e informare tempestivamente l’organo delegato alla comunicazione finanziaria di Iren, affinché la comunicazione al pubblico avvenga nel rispetto delle disposizioni di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contrattolegge. In particolare si precisa ogni caso, per poter accedere alle informazioni occorre che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN il Responsabile del Dato accordi il proprio benestare e comunque per i cinque anni successivi altresì conceda l’autorizzazione al trattamento ovvero alla cessazione di efficacia divulgazione del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNmedesimo all’esterno.

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Sources: Codice Etico

Riservatezza. 5.1. L’Appaltatore ha l’obbligo si impegna a mantenere le Informazioni Confidenziali strettamente riservate e ad assumere tutti i provvedimenti atti ad assicurare e proteggere la riservatezza nei confronti di mantenere riservati i dati terzi delle Informazioni Confidenziali. In particolare, l’Appaltatore, in relazione alle Informazioni Confidenziali, si impegna a: a) mantenerle segrete e le informazionia non rivelarle a terzi; b) utilizzarle esclusivamente per l’esecuzione dell’Incarico e non utilizzarle, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione datiriprodurle, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo ricavarne estratti o sommari per scopi diversi da quelli attinenti l’esecuzione dell’Incarico; c) non pubblicare e/o brevettare qualsiasi informazione o dato in esse contenuto; d) limitarne la diffusione all’interno della propria organizzazione all’eventuale Personale i cui incarichi giustifichino la conoscenza delle stesse e limitatamente a quanto strettamente necessari necessario all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa dell’Incarico; e) informare l’eventuale Personale che tutti venga a conoscenza delle stesse circa gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidettiad esse relative; l’Appaltatore sarà responsabile dell’osservanza di tali obblighi da parte dell’eventuale Personale ai sensi dell’art. In caso di inosservanza 1381 c.c.; f) informare gli eventuali subappaltatori degli obblighi assunti in merito alla riservatezza delle stesse ottenendo l’assunzione scritta degli stessi obblighi di riservatezza; g) fornire a DUCATI, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contrattosu sua espressa richiesta, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contrattoqualsiasi documento contenente le stesse, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNsenza trattenerne copia.

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Sources: Appalto d'Opera E/O Di Servizi

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo Il procedimento di mantenere riservati mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri non può essere registrato o verbalizzato. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo (art. 9 del D.Lgs. 28/2010). Tutti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del presente contrattoD.Lgs. In particolare si precisa che tutti gli obblighi 196/2003 “Codice in materia di riservatezza verranno rispettati protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni. Fermo restando quanto sopra, è garantito il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, a ciascuna parte, agli atti depositati nella prorpia sessione separata. I suddetti atti sono custoditi, per tre anni, in apposito fascicolo, anche telematico, tenuto a cura dell’Organismo. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o di quella da cui provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Le parti non possono chiamare il mediatore, i mediatori in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN tirocinio, gli addetti dell’Organismo, i consulenti e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare davanti all’autorità giudiziaria o davanti ad altra autorità sui fatti e sulle circostanze di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente sono venuti a tutto conoscenza durante il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo procedimento di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNmediazione.

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Sources: Regolamento Di Procedura

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati Tutti i dati sono forniti e le informazioniraccolti ai fini della procedura di invito e successive fasi della procedura per l’affidamento e saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, ivi comprese quelle legittimità, trasparenza e correttezza, mediante procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’inviolabilità. Titolare del trattamento è il Comune di Castelfranco Veneto che transitano per le apparecchiature riceverà e tratterà i dati conferiti, definiti quali personali, anagrafici, patrimoniali, nonché i dati giudiziari, quindi particolari, sia a mezzo di elaborazione datisupporti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, di cui venga in possesso econ procedure sempre tese a garantirne la sicurezza, comunqueriservatezza e inviolabilità degli stessi. Tali dati potranno essere raccolti, a conoscenzacomunicati, di non divulgarli in alcun modo conservati, consultati, cancellati, estratti, interconnessi, modificati, organizzati, pubblicati, raffrontati, registrati ed utilizzati nei limiti delle finalità del trattamento appena sopra descritti e in qualsiasi forma nel rispetto delle norme nazionali e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi comunitarie in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso tutela del dato personale I dati richiesti sono obbligatori ai fini della procedura di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN invito e comunque successive fasi della procedura di affidamento, e saranno utilizzati per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui al precedente comma sussistesi riferiscono, altresì, relativamente a per tutto il materiale originario tempo necessario alle finalità del trattamento come sopra descritto ed in ogni caso per il tempo strettamente necessario all’esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o predisposto di regolamento. La mancata comunicazione degli stessi comporterà quale conseguenza l’impossibilità di accedere alla selezione e quindi alla graduatoria. Tali dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Castelfranco Veneto in esecuzione qualità di Titolare del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorsetrattamento, nonché dei propri eventuali subappaltatori soggetti dipendenti dell’Ente a ciò autorizzati. I soggetti cui i dati si riferiscono potranno in ogni momento esercitare i diritti dell’interessato ai sensi degli art. 15 e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidettiss. GDPR 2016/679 presso la sede dell’intestato Ente ed ai recapiti sotto individuati. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezzaparticolare, l’INFN ha il candidato potrà in ogni momento richiederne l’accesso, la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contrattorettifica, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contrattola cancellazione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appaltilimitazione, previa comunicazione dell’INFNnonché opporsi al trattamento.

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Sources: Procedura Negozata Per Fornitura E Servizi

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo Ogni parte manterrà riservate le Informazioni Riservate della controparte e non divulgherà né utilizzerà tali Informazioni salvo per gli usi necessari all’esercizio dei rispettivi diritti espressi o per l’adempimento degli obblighi espressi ai sensi del presente accordo. Una Parte potrà divulgare qualsivoglia delle Informazioni Riservate della controparte esclusivamente ai propri dipendenti o consulenti che devono venire a conoscenza di tali informazioni in relazione al presente e che hanno accettato di mantenere riservati i dati e le informazioniInformazioni Riservate come tali ai sensi del presente accordo. Indipendentemente da quanto sopra specificato, ivi comprese quelle una parte potrà divulgare le Informazioni Riservate della controparte nella misura in cui ciò è richiesto in conformità con un’ordinanza o un’istanza emessa da un tribunale, da un ente amministrativo o da altro ente governativo a patto che transitano tale Parte, nella misura permessa dalla legge, fornisca alla controparte immediata notifica di tale ordinanza o istanza affinché possa richiedere un provvedimento giudiziario di tutela. Gli obblighi di una Parte in riferimento alla riservatezza ai sensi del presente accordo proseguiranno per le apparecchiature un periodo di elaborazione daticinque (5) anni dopo l’eventuale risoluzione del presente accordo, di cui venga in possesso efermo restando che, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi di ciascuna Parte saranno salvi e continueranno ad avere validità anche successivamente in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN relazione a, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto periodo in esecuzione del presente contrattocui, qualsivoglia Informazione Riservata continui a essere un segreto commerciale ai sensi della legge applicabile. L’obbligo Le Parti riconoscono e convengono che le informazioni riguardanti il Software e qualsivoglia costo siano trattate come Informazioni Riservate di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNIES.

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Sources: Licensing Agreement

Riservatezza. L’Appaltatore Il concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeContratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore Il concessionario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorsecollaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà il concessionario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all’Entederivare. L’Appaltatore potrà Il concessionario può citare i termini essenziali del presente contratto, contratto nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore del concessionario stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNall’AUSL della Romagna delle modalità e dei contenuti di detta citazione. Il concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, nonché ad adeguarsi, da maggio 2018, a quanto previsto dal cd. regolamento privacy.

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Sources: Concessione Di Spazi Per Intermediazione Pubblicitaria E Sponsorizzazione

Riservatezza. L’Appaltatore Il Fornitore si obbliga a osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza, sia nazionali che comunitarie, in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate, anche laddove non espressamente specificato dalle presenti condizioni contrattuali. Si fa presente che l’AVEPA, in qualità di Organismo Pagatore, è attualmente certificata ISO 27001 e deve obbligatoriamente mantenere tale certificazione per essere conforme alle richieste della Comunità Europea. In considerazione di ciò, la ditta aggiudicataria sarà obbligata al rispetto delle regole previste dalla norma ISO 27001, oltre che dal GDPR, per consentire all’Agenzia non solo il naturale mantenimento della certificazione ma anche il miglioramento della gestione della sicurezza, intesa nel più ampio modo comprendente riservatezza, integrità e disponibilità dei dati e delle informazioni. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contrattoappalto. In particolare si precisa che tutti Tutti gli obblighi in materia di riservatezza sicurezza delle informazioni e di garanzia della privacy, secondo la normativa vigente (GDPR), verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN l’AVEPA e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia dopo la fine del rapporto contrattualecontratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo Tutte le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o dati tecnici dei quali sia titolare una delle Parti e di riservatezza cui il personale incaricato dall’altra Parte verrà a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto saranno considerati riservati e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiodivulgabili. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte In tal senso le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie, anche nei confronti dei propri dipendenti, consulenti agenti, consulenti, rappresentanti e/o procuratori, per tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione. L’AVEPA si riserva di chiedere evidenza delle misure attuate per rendere effettivo il rispetto della riservatezza da parte del personale del Fornitore. Il fornitore si impegna a prendere visione e risorserecepire le policy che l’Agenzia riterrà opportuno comunicare; si impegna altresì a dare comunicazione all’AVEPA di qualsiasi evento di sicurezza che abbia compromesso o possa compromettere la riservatezza la disponibilità o l’integrità dei dati. Il divieto di divulgazione resta escluso qualora: • l’informazione risulti divenuta di pubblico domino, nonché dei propri eventuali subappaltatori senza che una delle Parti sia venuta meno al suo obbligo di riservatezza e dei dipendentisempre che la Parte in questione abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza; • la Parte interessata abbia autorizzato, consulenti e risorse di questi ultimiper iscritto, degli obblighi di segretezza anzidettil’altra Parte a divulgare l’informazione a specifici soggetti. In caso di inosservanza degli obblighi in materia di riservatezzasicurezza delle informazioni e di garanzia della privacy, l’INFN l’AVEPA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Enteall’AVEPA. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contrattoNel caso si verifichi la perdita, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria distruzione o diffusione indebita, ad esempio a seguito di attacchi informatici, accessi abusivi, incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamità il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente l’evento al Responsabile per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNSicurezza dei Dati dell’AVEPA.

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Sources: Determina a Contrarre E Affidamento Diretto

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e A. Le “ Informazioni riservate ” del Venditore comprendono tutte le informazioni, ivi verbali o scritte, rivelate all’Acquirente, sotto qualunque forma, comprese quelle che transitano tutelate da diritti di proprietà intellettuale, le offerte, le informazioni relative alla ricerca, allo sviluppo, ai prodotti, ai metodi di fabbricazione, ai segreti commerciali, ai piani d’attività, ai clienti, ai fornitori, ai dati finanziari o inerenti al personale e qualunque altra documentazione o informazione relativa all’attività presente o futura del Venditore . B. L’Acquirente s’impegna a rispettare la riservatezza delle Informazioni Riservate del Venditore per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo tutta la durata e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dopo la scadenza del presente contrattoContratto. In particolare L’ Acquirente dovrà astenersi dal copiare, modificare o utilizzare in qualunque altro modo le Informazioni Riservate del Venditore nel proprio interesse e dal divulgare le stesse a terzi. L’Acquirente dovrà restituire al Venditore, su richiesta dello stesso, tutte le Informazioni Riservate appartenenti al Venditore. L’Acquirente si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente impegna a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei limitare la diffusione delle Informazioni Riservate unicamente ai propri dipendenti, consulenti agenti o subappaltatori nei confronti dei quali tale divulgazione è necessaria e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse a garantire il rispetto dell’obbligo di questi ultimi, degli obblighi riservatezza da parte delle suddette persone facendo firmare loro un contratto di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto riservatezza contenente clausole sostanzialmente simili a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali quelle del presente contrattoContratto. C. L’Acquirente riconosce la propria responsabilità in merito all’obbligo di riservatezza stipulato dal presente Contratto e il fatto che eventuali violazioni del suddetto obbligo daranno luogo all’ applicazione dei ricorsi previsti, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appaltital caso, previa comunicazione dell’INFNai sensi della legge o dell’ equità.

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Sources: Condizioni Generali Di Vendita

Riservatezza. L’Appaltatore ha La peculiarità delle prestazioni oggetto del presente appalto impone l’assoluta riservatezza sui temi trattati da parte del fornitore su tutti i dati e le notizie conosciuti dal Fornitore in ragione dell’attività svolta. L’Aggiudicatario avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso epossesso, comunque, a conoscenzanello svolgimento delle attività svolte per effetto del presente affidamento, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. L’Aggiudicatario si impegna a garantire che nel trattare dati, informazioni e conoscenze della Stazione Appaltante di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alla Stazione Appaltante o a soggetti terzi. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Aggiudicatario, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto. In particolare ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno dovranno essere rispettati anche in caso di dopo la cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è L’Aggiudicatario sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dipendenti e consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore l’Aggiudicatario sarà tenuto tenuta a risarcire tutti i danni che che, a qualsiasi titolo, dovessero derivare all’Entealla Stazione Appaltante stessa, per effetto dell’inosservanza. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali Le parti si impegnano comunque a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del presente contratto, nei casi Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e del Regolamento europeo 2016/679 in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNmateria di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Consulting Agreement

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedell’appalto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contrattoappalto. L’obbligo di riservatezza cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all’Entederivare. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso stessa del fornitore a gare o appalti. L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e appalti, previa comunicazione dell’INFNdai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

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Sources: Capitolato Speciale D’appalto

Riservatezza. L’Appaltatore L’aggiudicatario e le Stazioni appaltanti sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell’ambito dell’esecuzione del contratto. L’aggiudicatario, in particolare, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le il sistema informatizzato di gestione dell’inventario e delle manutenzioni e/o nelle apparecchiature di elaborazione datidati da esso utilizzate, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenzaconoscenza in conseguenza dell’esecuzione dell’appalto di cui al presente Capitolato, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque dell’appalto stesso e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualecontrattuale tra lo stesso e le Stazioni appaltanti. L’obbligo di cui al precedente comma sussisteL’aggiudicatario è responsabile, altresìinoltre, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorsecollaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di segretezza anzidettiriservatezza di cui sopra. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezzariservatezza le Stazioni appaltanti, l’INFN ha ognuna per quanto di ragione, hanno la facoltà di dichiarare risolto la risoluzione di diritto il presente del contratto, fermo restando che l’Appaltatore l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire le Stazioni appaltanti di tutti i danni che a queste dovessero derivare all’Entedalle violazione degli obblighi anzidetti. L’Appaltatore L’aggiudicatario potrà citare i termini contenuti essenziali del presente contrattocontratto stipulato con le Stazioni appaltanti, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore dello stesso a gare e appaltied appalti ed, previa comunicazione dell’INFNin ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di legge. L’aggiudicatario è obbligato, altresì, a rispettare la normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice della Privacy).

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Sources: Capitolato Speciale D’appalto

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e Tutte le conoscenze, informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione notizie, dati, procedure, applicazioni software, codici sorgenti, documenti e formule segrete e nuove (in seguito “informazioni”), trasferite al Fornitore o di cui il Fornitore venga in possesso a conoscenza nell’ambito del contratto, non potranno essere divulgate e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo /o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente – per fini estranei al Contratto. Agli stessi obblighi sono tenuti i dipendenti e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione collaboratori del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario Fornitore (e/o predisposto in esecuzione del presente contrattodelle Società consorziate). L’obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente accordo e in ogni modo fino a quando le relative informazioni non concerne i dati che siano divulgate da parte del legittimo titolare o divengano diventino legittimamente di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile È fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per l’esatta osservanza fini diversi da parte dei propri dipendentiquelli stabiliti nel presente accordo, consulenti e risorsequalunque dato, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendentidocumento o informazione relativi ai diritti esclusivi, consulenti e risorse alle attività, ai piani o agli affari dell’altra Parte o di questi ultimiterzi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali acquisiti nell’esecuzione del presente contratto, nei casi in salva l’autorizzazione scritta dell’altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza. Alla scadenza del contratto, il Fornitore dovrà pertanto restituire o distruggere tutte le informazioni qualunque sia la forma o il supporto su cui ciò fosse condizione necessaria sono state trasfuse. Tali informazioni hanno un alto valore strategico per la partecipazione dell’Appaltatore stesso il committente e il loro uso illegittimo o non corretto costituisce inadempienza contrattuale. Conseguentemente il fornitore si obbliga sin da ora a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNrisarcire ogni eventuale danno subito dal committente per effetto dell’inosservanza dell’obbligo di riservatezza.

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Sources: Contract for the Supply and Installation of Equipment

Riservatezza. L’Appaltatore L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedell’appalto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contrattoappalto. L’obbligo di riservatezza cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN l’ASP ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore l’ Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all’Entederivare. L’Appaltatore L’Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso stessa del fornitore a gare o appalti. L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e appaltis.m. ed i. e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. In particolare, previa comunicazione dell’INFNper quanto concerne i trattamenti di dati personali e sensibili effettuati dall’Aggiudicatario nello svolgimento del servizio, l’Aggiudicatario assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati. Nella sua qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati, l’Aggiudicatario si impegna ad osservare e mettere in atto quanto di seguito riportato.

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Sources: Appalto

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati Tutti i dati documenti o le informazioni forniti dal Gruppo Tea al Fornitore per l’esecuzione del Contratto/Ordine, così come tutti gli elementi (in particolare tutte le relazioni, gli studi ed altri documenti) predisposti dal Fornitore per l’esecuzione del Contratto/Ordine sono strettamente confidenziali. Allo stesso modo, sono strettamente confidenziali per il Fornitore tutti i documenti e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga il Fornitore viene a conoscenza nell’esecuzione del Contratto, in possesso eparticolare quelli relativi all’organizzazione, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione alle attività ed ai risultati economici del presente contrattoGruppo Tea. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN Il Fornitore ha la facoltà di dichiarare risolto utilizzare i documenti, le informazioni e gli elementi di diritto il presente contrattocui sopra unicamente per l’esecuzione del Contratto e non può divulgarli a soggetti terzi od al personale o ad agenti del Fornitore non adibiti all’esecuzione del Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi salva l’ipotesi in cui ciò fosse condizione detta divulgazione sia necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso adempiere ad obbligazioni legali, contabili o regolamentari. Il Fornitore si obbliga a gare rispettare e appaltiad imporre al proprio personale, previa comunicazione dell’INFNagenti e subfornitori di rispettare i suddetti obblighi di non utilizzo e di riservatezza per tutto il periodo di durata del Contratto/Ordine e per almeno 5 (cinque) anni successivi al termine del Contratto/Ordine e/o delle sue proroghe. Il Fornitore non è tuttavia responsabile della divulgazione d’informazioni qualora le stesse siano di dominio pubblico o siano state reperite legittimamente da altre fonti. Il Fornitore si obbliga a restituire all’Acquirente, al termine del Contratto, i documenti ed i dati, così come tutte le copie dei medesimi, di cui disponga durante l’esecuzione del Contratto.

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Sources: Condizioni Generali Di Fornitura Di Beni E Di Servizi

Riservatezza. L’Appaltatore L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorsecollaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN l’Agenzia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà l’aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all’Entederivare. L’Appaltatore potrà L’aggiudicatario può citare i termini essenziali del presente contratto, contratto nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore dell’aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNall’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. L’aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

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Sources: Service Agreement

Riservatezza. L’Appaltatore L’Esecutore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore L’Esecutore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorsecollaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN l’Avvocatura ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contrattoContratto, fermo restando che l’Appaltatore l’Esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Enteall’Avvocatura. L’Appaltatore L’Esecutore potrà citare i termini contenuti essenziali del presente contrattoContratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso del’ Esecutore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 34, previa comunicazione dell’INFNl’Esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

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Sources: Servizi Di Archiviazione E Gestione

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo di 8.1 Le Parti si impegnano a mantenere riservati i dati e la piena riservatezza in merito a tutte le informazioni/dati condivisi o comunque acquisiti nel corso dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo. Le Parti si impegnano pertanto a non comunicare a terzi qualsiasi nota, ivi comprese quelle che transitano relazione, elenco, corrispondenza e documentazione relativa allo svolgimento delle attività in oggetto, senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte. 8.2 L’Agenzia si obbliga, anche ai sensi e per le apparecchiature di elaborazione dati, gli effetti di cui venga in possesso all’art. 1381 c.c., per sé e per i suoi dipendenti, collaboratori e, comunque/o per i terzi eventualmente utilizzati per l'esecuzione del presente atto, a conoscenzanon divulgare, senza autorizzazione scritta di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione MSD anche dopo la cessazione del presente contratto. In particolare si precisa atto, ogni e qualsiasi informazione – ricevuta per iscritto, oralmente, attraverso mezzi o supporti informatici – inerente l’attività di MSD ed in genere delle società appartenenti al gruppo della stessa. 8.3 Le Parti garantiscono che tutti nell’ambito delle attività previste nel Progetto, non violeranno diritti (inclusi copyrights, diritti morali, marchi o qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale) di terzi e che, in ogni caso, la Parte che dovesse violare tale disposizione manleverà l’altra Parte da ogni richiesta di risarcimento del danno che dovesse pervenire in tal senso. 8.4 Le parti accettano che gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario presente articolo avranno la durata di 5 (cinque) anni dalla data di scadenza e/o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile cessazione per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNqualunque causa.

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Sources: Collaboration Agreement

Riservatezza. L’Appaltatore Il Professionista ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contrattoappalto. In particolare si precisa che tutti Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN l’Ente Parco e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza Tutte le informazioni, i procedimenti, e/o dati tecnici dei quali il professionista verrà a conoscenza nell’esecuzione del presente servizio saranno considerati riservati e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiodivulgabili. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte In tal senso il professionista si obbliga ad adottare tutte le misure necessarie, anche nei confronti dei propri dipendenti, consulenti e risorseagenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenticonsulenti, consulenti e risorse rappresentanti e/o procuratori, per tutelare la riservatezza di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidettitali informazioni e/o documentazione. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN riservatezza l’Ente Parco ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore il Professionista sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNall’Ente Parco.

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Sources: Delibera Di Consiglio Direttivo

Riservatezza. L’Appaltatore 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedell’Accordo. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contrattodell’Accordo. 3. L’obbligo di riservatezza cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. L’Appaltatore Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorsecollaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la il Servizio della Centrale regionale di committenza nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto il presente contrattodiritto, rispettivamente, l’Accordo ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che l’Appaltatore sarà il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all’Entederivare. 6. L’Appaltatore potrà Il Fornitore può citare i termini essenziali del presente contratto, dell’Accordo nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNalla Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), in materia di riservatezza.

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Sources: Appalto Specifico Per l'Acquisizione Di Farmaci

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo Tutti i documenti prodotti dall’Appaltatore saranno di mantenere riservati i proprietà dell’Agenzia. Le Parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione del contratto. L’Impresa da parte sua si impegna a adottare tutte le misure atte a garantire un’adeguata tutela dei dati e le informazionidelle informazioni ricevute dall’Agenzia assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto ed in particolare a: − Non cedere, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione daticonsegnare, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque comunicare/divulgare per scopi diversi da quelli qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il contenuto di tali informazioni a terzi, senza l’autorizzazione scritta dell’Agenzia; − Limitare al proprio personale strettamente necessari all’esecuzione indispensabile la conoscenza o l’accesso al contenuto delle informazioni fornite dall’Agenzia, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal Contratto; − Non cedere, riprodurre o consegnare, anche provvisoriamente, ad alcuno le chiavi di edifici di pertinenza all’Agenzia di cui potrebbe venire in possesso nel corso del presente contrattoservizio. In particolare Analogamente l’Agenzia si precisa che tutti gli obblighi impegna a adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti dell’Impresa. Le Parti regoleranno con separati accordi le rispettive eventuali attività ed i ruoli previsti per l’adeguamento ed il rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003, sue successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela della riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNpersonali.

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Sources: Capitolato Tecnico Per Servizio Di Pulizia

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e Tutte le conoscenze, informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione notizie, dati, di cui venga procedure, applicazioni software, documenti e formule segrete e nuove (in possesso seguito “informazioni”), trasferite da C-Global al Fornitore, non potranno essere divulgate e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo /o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente -. Agli stessi obblighi sono tenuti i dipendenti e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione collaboratori del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario Fornitore (e/o predisposto in esecuzione del presente contrattodelle Società consorziate). L’obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente Contratto e in ogni modo fino a quando le relative informazioni non concerne i dati che siano divulgate da parte del legittimo titolare o divengano diventino legittimamente di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile E’ fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per l’esatta osservanza fini diversi da parte dei propri dipendentiquelli stabiliti nel presente Contratto, consulenti e risorsequalunque dato, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendentidocumento o informazione relativi ai diritti esclusivi, consulenti e risorse alle attività, ai piani o agli affari dell’altra Parte o di questi ultimiterzi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali acquisito nell’esecuzione del presente contrattoContratto, nei casi in salva l’autorizzazione scritta dell’altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza. Alla scadenza del Contratto il Fornitore dovrà pertanto restituire o distruggere tutte le informazioni qualunque sia la forma o il supporto su cui ciò fosse condizione necessaria sono state trasfuse. Qualora il Fornitore non adempia a tale obbligo, C-Global invierà richiesta scritta di riconsegna che, se non sarà adempiuta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, darà diritto a C-Global di agire giudizialmente per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare far valere tale obbligo e appalti, previa comunicazione dell’INFNrichiedere il risarcimento dei danni.

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Sources: Hardware Purchase Maintenance Assistance Consulting Agreement

Riservatezza. L’Appaltatore L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN dell’appalto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza dell’appalto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorsecollaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contrattol’appalto, fermo restando che l’Appaltatore l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Entederivare. L’Appaltatore L’appaltatore potrà citare i termini contenuti essenziali del presente contrattodell’appalto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore dello stesso ad altre gare d’appalto. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo denominato “Trattamento dei dati personali”, l’appaltatore si impegna, altresì, a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNrispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

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Sources: Service Agreement

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo L’Aggiudicatario è obbligato a mantenere riservate le informazioni relative alle attività dell'Amministrazione di cui verrà a conoscenza in relazione al presente appalto e si obbliga altresì a impegnare il proprio personale a mantenere riservati riservate tali informazioni. L’Aggiudicatario deve impegnarsi, per quanto di sua competenza, affinché i dati oggetto di trattamento nelle diverse fasi dello sviluppo della fornitura non vengano impiegati per finalità diverse da quelle stabilite dall’Amministrazione e senza la formale autorizzazione della stessa. L’Aggiudicatario deve impegnarsi a osservare le disposizioni interne all’Amministrazione e ad usare le cautele necessarie perché, durante l’esecuzione dell’appalto, nel trattamento di dati siano garantiti i diritti e le informazionilibertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente il diritto alla vita privata, ivi comprese quelle che transitano in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 196/03 L’aggiudicatario presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell’Amministrazione ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, per le apparecchiature finalità connesse all’esecuzione del contratto. L’aggiudicatario, secondo quanto disposto dal Paragrafo 3 del Disciplinare tecnico, deve costituire e mantenere per tutta la durata dell’appalto un gruppo di elaborazione datilavoro per la fornitura dei prodotti e l’esecuzione dei servizi oggetto del presente bando di gara. L’aggiudicatario dovrà nominare, di cui venga al momento della stipulazione del contratto, un Capo Progetto in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque requisiti per i cinque anni successivi alla cessazione componenti del gruppo di efficacia del rapporto contrattualelavoro. L’obbligo Il Capo Progetto garantirà il coordinamento e l’esecuzione dell’appalto e dovrà agire in stretta collaborazione con il Referente per la comunicazione dell’Autorità di cui al precedente comma sussistegestione, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo per la risoluzione di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano tutte le problematiche di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti carattere tecnico e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni organizzativo che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi insorgere in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNfase di esecuzione.

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Sources: Service Agreement

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e Tutte le conoscenze, informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione notizie, dati, di cui venga procedure, applicazioni software, documenti e formule segrete e nuove (in possesso seguito “informazioni”), trasferite da Sigrade s.p.a. al Fornitore, non potranno essere divulgate e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo /o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente - per fini estranei al Contratto. Agli stessi obblighi sono tenuti i dipendenti e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione collaboratori del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario Fornitore (e/o predisposto in esecuzione del presente contrattodelle Società consorziate). L’obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente accordo e in ogni modo fino a quando le relative informazioni non concerne i dati che siano divulgate da parte del legittimo titolare o divengano diventino legittimamente di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile E’ fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per l’esatta osservanza fini diversi da parte dei propri dipendentiquelli stabiliti nel presente accordo, consulenti e risorsequalunque dato, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendentidocumento o informazione relativi ai diritti esclusivi, consulenti e risorse alle attività, ai piani o agli affari dell’altra Parte o di questi ultimiterzi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali acquisito nell’esecuzione del presente contratto, nei casi in salva l’autorizzazione scritta dell’altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza. Alla scadenza del contratto il Fornitore dovrà pertanto restituire o distruggere tutte le informazioni qualunque sia la forma o il supporto su cui ciò fosse condizione necessaria sono state trasfuse. Qualora il Fornitore non adempia a tale obbligo, Sigrade invierà richiesta scritta di riconsegna che, se non sarà adempiuta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, darà diritto a Sigrade di agire giudizialmente per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare far valere tale obbligo e appalti, previa comunicazione dell’INFNrichiedere il risarcimento dei danni.

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Sources: Software Development and Maintenance Agreement

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e Tutte le conoscenze, informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione notizie, dati, di cui venga procedure, applicazioni software, documenti e formule segrete e nuove (in possesso seguito “informazioni”), trasferite a C-Global al Fornitore, non potranno essere divulgate e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo /o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente – per fini estranei al Contratto. Agli stessi obblighi sono tenuti i dipendenti e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione collaboratori del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario Fornitore (e/o predisposto in esecuzione del presente contrattodelle Società consorziate). L’obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente accordo e in ogni modo fino a quando le relative informazioni non concerne i dati che siano divulgate da parte del legittimo titolare o divengano diventino legittimamente di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile E’ fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per l’esatta osservanza fini diversi da parte dei propri dipendentiquelli stabiliti nel presente accordo, consulenti e risorsequalunque dato, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendentidocumento o informazione relativi ai diritti esclusivi, consulenti e risorse alle attività, ai piani o agli affari dell’altra Parte o di questi ultimiterzi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali acquisito nell’esecuzione del presente contrattoContratto, nei casi in salva l’autorizzazione scritta dell’altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza. Alla scadenza del Contratto il Fornitore dovrà pertanto restituire o distruggere tutte le informazioni qualunque sia la forma o il supporto su cui ciò fosse condizione necessaria sono state trasfuse. Qualora il Fornitore non adempia a tale obbligo, C-Global invierà richiesta scritta di riconsegna che, se non sarà adempiuta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, darà diritto a C-Global di agire giudizialmente per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare far valere tale obbligo e appalti, previa comunicazione dell’INFNrichiedere il risarcimento dei danni.

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Sources: Software Development and Maintenance Agreement

Riservatezza. L’Appaltatore 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedell’Accordo. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contrattodell’Accordo. 3. L’obbligo di riservatezza cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. L’Appaltatore Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorsecollaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN l’Azienda, ha la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto il presente contrattodiritto, rispettivamente, l’Accordo ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che l’Appaltatore sarà il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all’Entederivare. 6. L’Appaltatore potrà Il Fornitore può citare i termini essenziali del presente contratto, dell’Accordo nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNall’Azienda delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, dal GDPR e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Di Protezione Individuale (d.p.i.)

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo Poiché l’esecuzione del contratto richiederà lo scambio tra le parti di mantenere riservati informazioni, dati e conoscenze che costituiscono patrimonio indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi individuati nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e possono riferirsi anche a processi interni di ETRA S.p.A., come pure a ricerche, alle parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze riservati a soggetti che non siano autorizzati. Tali informazioni, ivi comprese quelle dati e conoscenze, dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi strettamente necessari e connessi allo svolgimento delle attività previste dal Capitolato e con modalità che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Il trattamento di eventuali dati personali e sensibili dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in qualsiasi forma materia, in particolare del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche. Gli obblighi di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione riservatezza si estendono dalla sottoscrizione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia accordo, per tutta la durata del contratto fino al decimo anno successivo alla stessa, salvo eventuali estensioni del periodo di validità dell’accordo di riservatezza verranno rispettati anche stesso da concordare in seguito tra le parti e prima dello scadere del termine suindicato. Alla scadenza e in caso di cessazione dei rapporti attualmente risoluzione per qualsiasi motivo del presente accordo, le parti si impegnano reciprocamente a cancellare o a distruggere qualsiasi registrazione, effettuata su qualunque supporto, di tali informazioni, dati e conoscenze. Nel caso in essere con l’INFN cui la parte che ha ricevuto le informazioni, i dati e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione le conoscenze riservati abbia violato gli obblighi di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo riservatezza di cui al precedente comma sussistepresente accordo e tale violazione sia ad essa imputabile, altresìsarà tenuta a corrispondere all’altra parte la somma di € 20.000,00, relativamente a tutto fatto salvo il materiale originario o predisposto in esecuzione risarcimento del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNdanno ulteriore.

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Sources: Accordo Quadro

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo Poiché l’esecuzione del contratto richiederà lo scambio tra le parti di mantenere riservati informazioni, dati e conoscenze che costituiscono patrimonio indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi individuati nel Capitolato e possono riferirsi anche a processi interni di GESCO come pure a ricerche, alle parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze riservati a soggetti che non siano autorizzati. Tali informazioni, ivi comprese quelle dati e conoscenze, dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi strettamente necessari e connessi allo svolgimento delle attività previste dal Capitolato e con modalità che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Il trattamento di eventuali dati personali e sensibili dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in qualsiasi forma materia, in particolare del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche. Gli obblighi di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione riservatezza si estendono dalla sottoscrizione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia accordo, per tutta la durata del contratto fino al decimo anno successivo alla stessa, salvo eventuali estensioni del periodo di validità dell’accordo di riservatezza verranno rispettati anche stesso da concordare in seguito tra le parti e prima dello scadere del termine suindicato. Alla scadenza e in caso di cessazione dei rapporti attualmente risoluzione per qualsiasi motivo del presente accordo, le parti si impegnano reciprocamente a cancellare o a distruggere qualsiasi registrazione, effettuata su qualunque supporto, di tali informazioni, dati e conoscenze. Nel caso in essere con l’INFN cui la parte che ha ricevuto le informazioni, i dati e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione le conoscenze riservati abbia violato gli obblighi di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo riservatezza di cui al precedente comma sussistepresente accordo e tale violazione sia ad essa imputabile, altresìsarà tenuta a corrispondere all’altra parte la somma di € 20.000,00, relativamente a tutto fatto salvo il materiale originario o predisposto in esecuzione risarcimento del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNdanno ulteriore.

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Sources: Servizio Di Prelievo E Trasporto

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo 1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di mantenere riservati i carattere riservato eventual- mente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione. 2. Le Parti si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le in- formazioni , dati e documenti di entrambe le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, Parti di cui venga dovessero venire a conoscenza e/o in possesso e, comunque, a conoscenza, in relazione allo sviluppo delle attività di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma cui alla presente Convenzione e di cui agli atti esecutivi, nonché a non farne oggetto eseguire e a non permettere che terzi eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia genere di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo atti di cui al precedente comma sussistesiano eventualmente venuti in possesso in ragione degli incarichi connessi alla presente Convenzione. Le Parti inoltre, altresìsi impegnano a diffidare i propri collaboratori, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del dipendenti e tutti coloro che collaborino all’esecuzione delle prestazioni di cui alla presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile Convenzione, alla più rigorosa osservanza della riservatezza, mantenendosi responsabili, ciascuno per l’esatta osservanza propria competenza, per l’eventuale violazione della presente clausola da parte dei rispettivi dipendenti e collaboratori. A tal proposito le Parti si impegnano ad estendere gli obblighi di riser- vatezza previsti nella presente Convenzione nonché agli Atti Esecuti- vi a tutti i propri collaboratori, dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando ed advisor che l’Appaltatore sarà tenuto per qualsiasi ragione dovessero venire a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi conoscenza delle informa- zioni riservate relative alle Parti in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNoccasione dello svolgimento delle attività previste nella stessa Convenzione.

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Sources: Convenzione Quadro

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioniL'incaricato è tenuto, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso corso di cessazione rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confi- denziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione con- 1 l'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 prevede l'applicazione del codice di comportamento dei rapporti attualmente dipendenti pubblici anche a consulenze e contratti esterni. tro la diffusione, la riproduzione o l’utilizzo non autorizzati. L’Istituto/Committente, in essere con l’INFN particola- re, è l’esclusivo titolare delle proprie informazioni riservate e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo confidenziali divulgate e delle tec- nologie e dei diritti di cui al precedente comma sussistepresente incarico, altresì, relativamente a tutto quali tutte le informazioni che il Committente stesso comunica al ricevente sotto forma di documenti o altro materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza anche che non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidettichiaramente contrassegnate con la dicitura: “RISERVATO”. In caso alcun modo, pertanto, l'incaricato sarà autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali dell’Istituto/Committente, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di inosservanza degli obblighi di riservatezzadati, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e con- fidenziale relativa l’attività del predetto Istituto inerente il presente contrattoincarico, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto divulgate e/o messe a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria disposizione per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNfornitura delle attività commissionate all'incaricato medesimo.

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Sources: Contratto Di Prestazione D’opera Intellettuale Occasionale

Riservatezza. L’Appaltatore L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedell’appalto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contrattoappalto. L’obbligo di riservatezza cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN l’ASP ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all’Entederivare. L’Appaltatore L’Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso stessa del fornitore a gare o appalti. L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e appaltis.m. ed i. e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. In particolare, previa comunicazione dell’INFNper quanto concerne i trattamenti di dati personali e sensibili effettuati dall’Aggiudicatario nello svolgimento del servizio, l’Aggiudicatario assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati. Nella sua qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati, l’Aggiudicatario si impegna ad osservare e mettere in atto quanto di seguito riportato.

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Sources: Capitolato Di Gara

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo La Ditta è tenuta a garantire la massima riservatezza sull'insieme degli atti di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contrattopropria competenza. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile dell'assoluta segretezza af- finché le generalità e gli spostamenti del personale dell' Amministrazione e/o di chiunque viaggi o soggiorni a spese e per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendentiinteresse dell'Amministrazione siano tenuti nel più stretto riserbo. Tutte le notizie. relative al personale ed alle attività dell' Amministrazione, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto comunque venute a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali conoscenza della Ditta in relazione all'esecuzione del presente contratto, nei casi non dovranno in cui ciò fosse condizione necessaria alcun modo od in qualsiasi forma essere divulgate a terzi, né dovranno essere utilizzate sia da parte della Ditta sia da parte di chiunque collabori al suO lavoro, per fini diversi da quelli contemplati dal presente atto. I suddetti vincoli permarranno per la partecipazione dell’Appaltatore stesso Ditta anche dopo la scadenza del contratto. Ciò anche in relazione a gare quanto previsto dalla Legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme in tema di tutela delle persone e appaltidi altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L'Amministrazione si riserva il diritto, previa comunicazione dell’INFNin caso di violazione a quanto indicato in questo articolo, di rescindere il contratto e di incamerare il relativo deposito cauzionale nonché di richiedere il risarCimento degli eventuali maggiori danni. In applicazione di tale disciplina la Ditta è tenuta ad individuare il responsabi- le del trattamento dei dati entro i termini di 30 giorni dalla firma del presente contratto e di comunicarlo per iscritto all' Amministrazione.

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Sources: Contratto Per La Prestazione Dei Servizi Di Prenotazione E Rilascio Titoli Di Viaggio

Riservatezza. L’Appaltatore Il Prestatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunque, o comunque a conoscenza, di non divulgarli comunicarli a terzi, di non diffonderli in qualsiasi forma ed in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contrattoservizio e fatte salve le eccezioni di Legge e le ipotesi in cui sussista l'autorizzazione rilasciata in qualsiasi forma dagli Organi responsabili dell'Autorità. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di La massima riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominioè richiesta anche successivamente alla scadenza del contratto. L’Appaltatore Il Prestatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché collaboratori dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli suddetti obblighi di segretezza anzidettiriservatezza e si impegna a fare sottoscrivere apposita dichiarazione d'impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezzaparticolare il Prestatore è obbligato ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte da parte del proprio personale, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Entedai propri collaboratori e consulenti. L’Appaltatore Il Prestatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, contratto unicamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore dello stesso a gare d’appalto e appalti, comunque previa comunicazione dell’INFNall’Autorità. Il Prestatore è tenuto ad adottare – nell’ambito della propria organizzazione – le opportune misure e a porre in essere tutte le cautele necessarie affinché l’obbligo di segretezza anzidetto sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera. In caso di inosservanza dei predetti obblighi di riservatezza l’Autorità si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in essere, fermo restando l’obbligo per il Prestatore di risarcire tutti i danni, diretti ed indiretti, eventualmente arrecati alla stessa.

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Sources: Schema Di Contratto

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati 1. Il contenuto delle presenti Condizioni generali e le informazioni, ivi comprese quelle informazioni scambiate tra le Parti nell’esercizio delle facoltà riconosciute dalle presenti Condizioni generali che transitano non siano già di dominio pubblico sono riservate e non possono essere utilizzate al di fuori dell’ambito delle attività per le apparecchiature di elaborazione datiquali sono state richieste/fornite. 2. È assolutamente vietato l’utilizzo commerciale delle stesse verso altri soggetti. Le Parti si impegnano a garantirne la riservatezza anche per conto dei rispettivi amministratori, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo dipendenti e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo consulenti per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contrattotutta la durata dell’IRU. 3. L’obbligo di riservatezza non concerne riguarda anche la documentazione relativa all’Infrastruttura elettrica consegnata da ED all’Operatore. Qualora tale documentazione sia necessaria all’attività di progettazione e/o realizzazione della Rete in Fibra Ottica, la stessa può essere utilizzata solo per fini propri ovvero essere trasmessa dall’Operatore ad Infratel nel caso di partecipazione alle gare da essa bandite. In entrambi i dati che siano o divengano casi la consegna di pubblico dominiotale documentazione ad un soggetto differente dall’Operatore stesso è consentita solo previa sottoscrizione di un apposito accordo di riservatezza di contenuto equivalente a quello delle presenti Condizioni generali tra Operatore e ED. L’Appaltatore All’interno di tale accordo è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse fatto divieto di questi ultimi, degli consegna di tale documentazione ad altri soggetti a nessuna condizione; una copia dell’accordo di riservatezza concluso con tali soggetti deve essere trasmessa dall’Operatore ad ED. 4. Gli obblighi di segretezza anzidettiriservatezza non potranno, comunque, essere eccepiti ad Autorità che chiedano legittimamente la comunicazione delle informazioni. 5. In caso Alla scadenza dell’accordo di inosservanza degli obblighi riservatezza l’Operatore e i terzi dallo stesso incaricati che hanno concluso accordi di riservatezza devono provvedere alla distruzione della documentazione cartografica consegnata da ED. 6. Qualora l’Operatore di telecomunicazione, ricevuta la Cartografia, non proceda con la richiesta di ▇▇▇▇▇▇▇ e successiva accettazione deve provvedere, dandone comunicazione ad ED, all’immediata distruzione della Cartografia ricevuta; pari obbligazione deve assicurarsi che sia adempiuta dai terzi cui ha consegnato, previa sottoscrizione di idonei accordi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNtale Cartografia.

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Sources: Condizioni Generali Di Accesso All'infrastruttura Elettrica

Riservatezza. L’Appaltatore La Ditta Aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano eventualmente per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunquein ogni caso, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo delle prestazioni di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contrattocapitolato tecnico. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorsecollaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse collaboratori di questi ultimiquest’ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN d’inosservanza l’ASM ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire l’obbligo dell’aggiudicatario al risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare all’Enteall’ASM stessa. L’Appaltatore potrà citare L’aggiudicatario ed i termini essenziali suoi ausiliari sono tenuti al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dalla L.196 del presente contratto30/06/03, nei casi e dai suoi Regolamenti attuativi, sulla tutela delle persone e d’altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Tale riservatezza si estende anche a suoi eventuali soci, collaboratori, e quant’altri a vario titolo e modo vi abbiano accesso e/o conoscenza ed in cui ciò fosse condizione necessaria per caso di ATI/RTI o consorzio a tutte le imprese componenti la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNstessa.

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Sources: Accordo Quadro Di Servizi

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e Tutte le conoscenze, informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione notizie, dati, di cui venga procedure, applicazioni software, documenti e formule segrete e nuove (in possesso seguito “informazioni”), trasferite dalla Cedacri al Fornitore, non potranno essere divulgate e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo /o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente -. Agli stessi obblighi sono tenuti i dipendenti e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione collaboratori del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario Fornitore (e/o predisposto in esecuzione del presente contrattodelle Società consorziate). L’obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente accordo e in ogni modo fino a quando le relative informazioni non concerne i dati che siano divulgate da parte del legittimo titolare o divengano diventino legittimamente di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile E’ fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per l’esatta osservanza fini diversi da parte dei propri dipendentiquelli stabiliti nel presente accordo, consulenti e risorsequalunque dato, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendentidocumento o informazione relativi ai diritti esclusivi, consulenti e risorse alle attività, ai piani o agli affari dell’altra Parte o di questi ultimiterzi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali acquisito nell’esecuzione del presente contratto, nei casi in salva l’autorizzazione scritta dell’altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza. Alla scadenza del contratto il Fornitore dovrà pertanto restituire o distruggere tutte le informazioni qualunque sia la forma o il supporto su cui ciò fosse condizione necessaria sono state trasfuse. Qualora il Fornitore non adempia a tale obbligo, la Cedacri invierà richiesta scritta di riconsegna che, se non sarà adempiuta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, darà diritto alla Cedacri di agire giudizialmente per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare far valere tale obbligo e appalti, previa comunicazione dell’INFNrichiedere il risarcimento dei danni.

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Sources: Hardware Purchase and Maintenance Agreement

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati L’Aggiudicatario si obbliga a osservare e le a far osservare la massima riservatezza su informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature documenti o altro tipo di elaborazione datimateriale provenienti dall’INVALSI, di cui venga in possesso eda Amministrazioni o da altri soggetti coinvolti nell’espletamento del servizio. L’Aggiudicatario si obbliga, comunquealtresì, a conoscenzaeguale riservatezza per tutti i risultati, di non divulgarli in alcun modo e anche parziali, elaborati in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedell'Accordo Quadro e dei singoli specifici contratti, salvo che lo stesso INVALSI ne indichi la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza inadempienza, l’INVALSI si avvarrà degli obblighi strumenti di riservatezzarisoluzione contrattuale e risarcimento danni, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto ove non ritenga più efficace il presente contrattoricorso all’esecuzione in danno previa diffida (art. 6 DPR 20.08.2001, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti n° 384), fatto salvo il ricorso all’Autorità giudiziaria ove ricorrano i danni che dovessero derivare all’Entepresupposti previsti dall’art. L’Appaltatore 622 del Codice Penale. L'Aggiudicatario potrà citare i termini contenuti essenziali del presente contratto, dell’Accordo Quadro e dei singoli specifici contratti in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso del Fornitore medesimo a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFN.

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Sources: Accordo Quadro

Riservatezza. L’Appaltatore L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario tutta documentazione originaria o predisposto predisposta in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorsecollaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà l’aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all’Entederivare. L’Appaltatore potrà Il fornitore può citare i termini essenziali del presente contratto, contratto nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore dell’aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNall’Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione. Il fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

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Sources: Service Agreement

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo 14.1 II Fornitore e il Cliente si impegnano reciprocamente a tenere strettamente riservate, e ad utilizzare esclusivamente allo scopo di mantenere riservati i dati dare esecuzione al contratto di fornitura dei Servizi, tutte le informazioni e le informazionila documentazione tra loro scambiate relativamente al Servizio o comunque alla loro attività, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione datiabbiano dette informazioni natura tecnica, di cui venga tecnologica, produttiva, commerciale, societaria, amministrativa, finanziaria o aziendale in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contrattogenere. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia Fanno eccezione all’obbligo di riservatezza verranno rispettati anche quelle informazioni che siano di pubblico dominio nel momento in caso cui vengano comunicate, oppure lo divengano successivamente per fatto non imputabile alla parte che le abbia ricevute, nonché quelle informazioni la cui divulgazione sia necessaria per disposizione normativa o sia richiesta dall’Autorità Giudiziaria o da altra Pubblica Autorità. Fanno altresì eccezione le forniture di cessazione Servizi la cui esecuzione, per espresso accordo tra Cliente e Fornitore, richieda l’uso specifico di traduzioni automatiche erogate da provider online: in dette ipotesi, il Cliente prende espressamente atto ed accetta che segmenti, singole parti o parole dei rapporti attualmente in essere con l’INFN testi originali e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto dei testi tradotti in esecuzione del presente contrattodei Servizi, possano essere memorizzati in localizzazioni remote e conseguentemente accessibili a terzi. 14.2 Il Fornitore assicura che il personale interno ed esterno utilizzato per la prestazione dei Servizi è assoggettato al suddetto obbligo di riservatezza. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza L’autorizzazione esplicita da parte dei propri dipendentidel Cliente all’uso della traduzione automatica erogata da provider online, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse solleva il personale interno ed esterno utilizzato dal Fornitore dall’assolvimento di questi ultimi, degli obblighi tale obbligo in considerazione della natura stessa di segretezza anzidetti. In caso tale sistema di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNtraduzione.

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Sources: Condizioni Generali Di Fornitura Di Servizi/Prodotti Tecnico Linguistici

Riservatezza. L’Appaltatore ha La peculiarità delle prestazioni oggetto del presente appalto impone l’assoluta riservatezza sui temi trattati da parte del fornitore su tutti i dati e le notizie conosciuti dal Fornitore in ragione dell’attività svolta. L’Aggiudicatario avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso epossesso, comunque, a conoscenzanello svolgimento delle attività svolte per effetto del presente affidamento, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. L’Aggiudicatario si impegna a garantire che nel trattare dati, informazioni e conoscenze della Stazione Appaltante di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alla Stazione Appaltante o a soggetti terzi. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Aggiudicatario, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto. In particolare ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno dovranno essere rispettati anche in caso di dopo la cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è L’Aggiudicatario sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dipendenti e consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore l’Aggiudicatario sarà tenuto tenuta a risarcire tutti i danni che che, a qualsiasi titolo, dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contrattoalla Stazione Appaltante stessa, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNeffetto dell’inosservanza.

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Sources: Consulting Agreement

Riservatezza. L’Appaltatore ha 11.1 Per tutta la durata del Contratto e per 3 (tre) anni successivi alla sua cessazione, intervenuta per qualsiasi ragione, il Fornitore, ad eccezione delle comunicazioni previste per legge, si assume l’obbligo di riservatezza, impegnandosi a mantenere riservati i dati strettamente riservate e a non divulgare in alcun modo tutte le informazioniinformazioni (sotto qualsiasi forma espresse, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione daticartacea, elettronica od altro), afferenti, in senso lato, alla Fondazione CMCC e/o relative al contenuto e all’esecuzione del Contratto, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo conoscenza ai fini e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione occasione dell’esecuzione del Contratto o che vengano messe a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contrattosua disposizione dalla Fondazione CMCC stessa. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia Il Fornitore garantisce il rispetto dell’obbligo di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza articolo da parte dei propri dipendenti, consulenti collaboratori e risorsefornitori. Il Fornitore, nonché pertanto, rimane responsabile del rispetto di tale obbligo da parte dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti collaboratori e risorse fornitori. 11.2 L’obbligo di questi ultimi, degli obblighi cui sopra include anche l’obbligo di segretezza anzidettiadottare tutte le misure affinché le predette informazioni rimangano strettamente riservate. 11.3 Al Fornitore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del Contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta della Fondazione CMCC. In caso La violazione di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto quanto sopra stabilito a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria tutela della riservatezza costituisce grave ed irreparabile pregiudizio per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNFondazione CMCC.

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Sources: General Conditions of Contract for Services and Supplies

Riservatezza. L’Appaltatore 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedell’Accordo quadro. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contrattodell’Accordo quadro. 3. L’obbligo di riservatezza cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. L’Appaltatore Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorsecollaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la Agenzia, nonché le Aziende Sanitarie Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto il presente contrattodiritto, rispettivamente, l’Accordo quadro ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che l’Appaltatore sarà il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all’Entederivare. 6. L’Appaltatore potrà Il Fornitore può citare i termini essenziali del presente contratto, dell’Accordo quadro nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNall’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 51/2018 e in materia di riservatezza.

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Sources: Accordo Quadro

Riservatezza. L’Appaltatore ha 1. L’Affidatario assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenzanell’espletamento del servizio, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma a terzi e di non farne oggetto di utilizzazione sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contrattol’espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno devono essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque due anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualecontratto. 2. L’obbligo È in facoltà del Committente verificare il rispetto dell’obbligo di riservatezza di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza contratto da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidettidel Committente ai sensi del successivo art. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto18, fermo restando che l’Appaltatore l’Affidatario sarà tenuto comunque responsabile nei confronti del Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall’inadempimento dell’obbligo di riservatezza da parte dell’Affidatario stesso o dei soggetti dei quali si dovesse avvalere, a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Entequalsiasi titolo, per l’esecuzione del contratto. 3. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali In riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, nei casi il trattamento dei dati personali nella titolarità del Committente sarà svolto dall’Affidatario in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare qualità di responsabile del trattamento e appalti, previa comunicazione dell’INFNrisulterà regolato dal DPA (cfr. allegato 5).

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Sources: Contract for Services

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario la documentazione originaria o predisposto predisposta in esecuzione del presente contrattodella Convenzione. L’obbligo di riservatezza cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorsecollaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la Regione nonché le Aziende Sanitarie hanno facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto il presente contrattorispettivamente la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che l’Appaltatore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all’Entederivare. L’Appaltatore potrà può citare i termini essenziali del presente contratto, della Convenzione nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNalla Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione. L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

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Sources: Convenzione Quadro

Riservatezza. 1. L’Appaltatore ha l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione all'esecuzione del presente contratto. 2. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti dipendenti e risorsecollaboratori, nonché dei propri degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti dipendenti e risorse collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN l'AO San ▇▇▇▇▇▇▇▇, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all’Entederivare. 5. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, Contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti. 6. L’Appaltatore si impegna, previa comunicazione dell’INFNaltresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

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Sources: Contract for the Award of Insurance Services

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo Fatte salve le norme vigenti disciplinanti: la trasparenza, il diritto di mantenere riservati accesso, la pubblicizzazione e la pubblicazione e, parimenti, la tutela dei dati sensibili e della privacy, il conduttore dovrà indicare esplicitamente, al momento della presentazione al Comune, i dati e le informazionidocumenti di natura “riservata”, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione datila cui divulgazione violerebbe il segreto industriale, causando pregiudizi, in particolare, di natura finanziaria, strategica o di immagine. Ciascuna delle Parti dovrà garantire la riservatezza dei documenti e delle informazioni di qualunque tipo di cui la stessa venga a conoscenza nell’ambito del Contratto di locazione e che l’altra Parte indichi come “riservati” con apposita descrizione, o di documenti o informazioni la cui divulgazione causerebbe pregiudizio a tale Parte, in possesso eparticolare di natura finanziaria, comunquestrategica o di immagine. Al riguardo, ciascuna delle Parti dovrà utilizzare le informazioni riservate unicamente ai fini dell’esecuzione del Contratto di locazione. Il conduttore avrà il diritto di comunicare le informazioni riservate all’interno del proprio gruppo societario, nonché ad eventuali soggetti a cui concede l’immobile o parte dello stesso in sublocazione, ospitalità, comodato, restando inteso che INWIT dovrà garantire che gli obblighi previsti nel presente articolo siano rispettati anche da parte della società del proprio gruppo o da tali soggetti terzi che potrebbero ricevere le informazioni riservate. Il presente obbligo di riservatezza rimarrà valido per un periodo di trentasei (36) mesi successivamente alla cessazione del Contratto di locazione, a conoscenzaprescindere dalla ragione della cessazione della stessa. Il locatore dovrà astenersi dall’utilizzare la denominazione e i marchi di INWIT, di non divulgarli anche menzionandoli quale credenziale aziendale, senza il previo consenso espresso del conduttore. Ciascuna delle Parti garantisce che i propri dipendenti ed eventuali sub-appaltatori, nel caso in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del cui sia consentito il sub-appalto, rispetteranno il presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi obbligo di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFN.

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Sources: Contratto Di Locazione Ad Uso Non Abitativo

Riservatezza. L’Appaltatore Il Prestatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunque, o comunque a conoscenza, di non divulgarli comunicarli a terzi, di non diffonderli in qualsiasi forma ed in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contrattoservizio e fatte salve le eccezioni di ▇▇▇▇▇ e le ipotesi in cui sussista l'autorizzazione rilasciata in qualsiasi forma dagli Organi responsabili dell'Autorità. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di La massima riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominioè richiesta anche successivamente alla scadenza del contratto. L’Appaltatore Il Prestatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché collaboratori dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli suddetti obblighi di segretezza anzidettiriservatezza e si impegna a fare sottoscrivere apposita dichiarazione d'impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezzaparticolare il Prestatore è obbligato ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte da parte del proprio personale, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Entedai propri collaboratori e consulenti. L’Appaltatore Il Prestatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, contratto unicamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore dello stesso a gare d’appalto e appalti, comunque previa comunicazione dell’INFNall’Autorità. Il Prestatore è tenuto ad adottare – nell’ambito della propria organizzazione – le opportune misure e a porre in essere tutte le cautele necessarie affinché l’obbligo di segretezza anzidetto sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera. In caso di inosservanza dei predetti obblighi di riservatezza l’Autorità si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in essere, fermo restando l’obbligo per il Prestatore di risarcire tutti i danni, diretti ed indiretti, eventualmente arrecati alla stessa.

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Sources: Construction Contract

Riservatezza. L’Appaltatore L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e contrattuale, comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorsecollaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN la SDSP ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contrattocontratto di appalto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i il risarcimento dei danni che dovessero derivare all’Enteall’ente. L’Appaltatore L’appaltatore potrà citare i termini contenuti essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore a gara di appalto. Fermo restando quanto previsto dall’articolo “Trattamento dei dati personali” l’appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel seguito anche “Regolamento UE”, D. Lgs. N. 196/2003 e ▇▇.▇▇. e i. e D. Lgs. 101/2018). L’appaltatore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate per garantire il rispetto della normativa sulla privacy. Si impegna, secondo le regole e modalità previste dal d.lgs. 196 del 30.6.2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale. Si impegna altresì a gare rispettare e appaltiad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che la S.A. impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell’inizio del servizio l’appaltatore dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell’indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale dell’appaltatore. In esecuzione del presente capitolato e del relativo atto di nomina a responsabile, previa comunicazione dell’INFNl’affidatario e gli altri soggetti eventualmente individuati si impegnano a osservare le disposizioni in esso indicate.

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Sources: Capitolato Descrittivo E Prestazionale

Riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo Ogni dato, informazione o documento che divenga noto all’Appaltatore in conseguenza o in occasione dell’esecuzione del Contratto, non può essere usato né rivelato a terzi senza il preventivo assenso del Committente. Le Informazioni Commercialmente Sensibili che divengano note all’Appaltatore in conseguenza o in occasione dell’esecuzione del Contratto non possono essere usate né rivelate a terzi senza il preventivo consenso scritto del Committente. In particolare, l’Appaltatore si impegna a: - garantire, adottando misure di mantenere riservatezza e/o sicurezza di volta in volta richieste dal Committente e con esso concordate, la segregazione e la conservazione delle Informazioni Commercialmente Sensibili del Committente di cui l’Appaltatore dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione del Contratto e a non divulgare le stesse a soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale in assenza di preventiva autorizzazione scritta del Committente; - emanare idonee disposizioni ai propri dipendenti, rappresentanti, incaricati e/o collaboratori e/o consulenti e/o subfornitori e/o subappaltatori e/o società affiliate coinvolti nella prestazione delle attività in ordine al corretto trattamento e alla non divulgazione dei dati riservati e delle Informazioni Commercialmente Sensibili. Resta inteso che tale obbligo di riservatezza non riguarda i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per incluse le apparecchiature Informazioni Commercialmente Sensibili, già di elaborazione datidominio pubblico o la cui divulgazione sia imposta dalla legge, di cui venga in possesso da provvedimenti giudiziari e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto/o amministrativi. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia La violazione dell’obbligo di riservatezza verranno rispettati anche in caso deve intendersi inadempimento di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione gravità tale da consentire al Committente di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto risolvere il presente contrattoContratto a norma dell’art. 1456 Cod. Civ., fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i mediante invio di raccomandata A.R., salvo il diritto al risarcimento dei danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contrattosubiti anche oltre le eventuali penali maturate, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNdovendosi queste ultime sempre ritenersi non satisfattive.

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Sources: Contract for Works and Services

Riservatezza. L’Appaltatore La Società appaltatrice Aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano eventualmente per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunquein ogni caso, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo delle prestazioni di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contrattocapitolato tecnico. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorsecollaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse collaboratori di questi ultimiquest’ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN d’inosservanza l’ASM ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire l’obbligo dell’aggiudicatario al risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare all’Enteall’ASM stessa. L’Appaltatore potrà citare L’aggiudicatario ed i termini essenziali del presente contrattosuoi ausiliari sono tenuti al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela delle persone e d’altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Tale riservatezza si estende anche a suoi eventuali soci, nei casi collaboratori, e quant’altri a vario titolo e modo vi abbiano accesso e/o conoscenza ed in cui ciò fosse condizione necessaria per caso di ATI/RTI o consorzio a tutte le imprese componenti la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFNstessa.

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Sources: Capitolato Speciale