Rinvio alla contrattazione collettiva Clausole campione

Rinvio alla contrattazione collettiva. L’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015 non è stato modificato dal decreto legge n. 87, nella parte in cui rimette anche per il futuro alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alla durata massima del contratto a termine. Pertanto i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (secondo la definizione degli stessi contenuta all’articolo 51 del d.lgs. n. 81/2015) potranno continuare a prevedere una durata diversa, anche superiore, rispetto al nuovo limite massimo dei 24 mesi.
Rinvio alla contrattazione collettiva. Le previsioni contenute nei contratti collettivi stipulati prima del 14 luglio 2018, che ‐ facendo riferimento al previgente quadro normativo ‐ abbiano previsto una durata massima dei contratti a termine pari o superiore ai 36 mesi, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza dell’accordo collettivo. Il decreto‐legge n. 87, nell’introdurre le condizioni innanzi richiamate, non ha invece attribuito alla contrattazione collettiva alcuna facoltà di intervenire sul nuovo regime delle condizioni. A decorrere dal 14 luglio 2018, il contributo addizionale a carico del datore di lavoro ‐ pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali applicato ai contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato ‐ è incrementato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. Analogo criterio di calcolo dovrà essere utilizzato per eventuali rinnovi successivi, avuto riguardo all’ultimo valore base che si sarà venuto a determinare per effetto delle maggiorazioni applicate in occasione di precedenti rinnovi. Ultimo aggiornamento 13 novembre 2018 28 La maggiorazione dello 0,5% non si applica in caso di proroga del contratto, in quanto la disposizione introdotta dal decreto‐legge n. 87 prevede che il contributo addizionale sia aumentato solo in occasione del rinnovo. Ultimo aggiornamento 13 novembre 2018 29 Pertanto, in caso di rinnovo, avremo, ad esempio: 1° contratto a tempo determinato: 1,40% 2° contratto a tempo determinato: 1,90% 3° contratto a tempo determinato: 2,40%
Rinvio alla contrattazione collettiva. L’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015 non è stato modificato dal decreto- legge n. 87, nella parte in cui rimette anche per il futuro alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alla durata massima del contratto a termine. Pertanto i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (secondo la definizione degli stessi contenuta all’articolo 51 del d.lgs. n. 81/2015) potranno continuare a prevedere una durata diversa, anche superiore, rispetto al nuovo limite massimo dei 24 mesi. Con l’occasione è utile precisare che le previsioni contenute nei contratti collettivi stipulati prima del 14 luglio 2018, che - facendo riferimento al previgente quadro normativo - abbiano previsto una durata massima dei contratti a termine pari o superiore ai 36 mesi, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza dell’accordo collettivo. Il decreto-legge n. 87, nell’introdurre le condizioni innanzi richiamate, non ha invece attribuito alla contrattazione collettiva alcuna facoltà di intervenire sul nuovo regime delle condizioni.
Rinvio alla contrattazione collettiva. In mancanza di contrattazione collettiva, diritto del datore di ricevere ore supplementari nel limite del 15% delle ore di lavoro settimanali concordate, pagate con la maggiorazione del 15% Oltre il 15% serve il consenso del lavoratore In presenza di disciplina collettiva, è sufficiente l’accordo individuale in sede aziendale. In assenza di disciplina collettiva, l’accordo individuale va sottoscritto in sede protetta. In questo caso, si applicano sempre i seguenti limiti:  per la clausola elastica trova applicazione il limite del 25% della prestazione annua a tempo parziale;  per la clausola elastica e flessibile trova applicazione la maggiorazione del 15% Il lavoratore può chiedere, in luogo del congedo parentale e per la durata dello stesso, di trasformare il proprio rapporto di lavoro da full time a part time con una riduzione dell’orario non eccedente il 50%  esclusivamente personali  continuative  di contenuto ripetitivo  le cui modalità siano organizzate dal committente, anche con riferimento a tempi e luogo di lavoro.
Rinvio alla contrattazione collettiva. Le previsioni contenute nei contratti collettivi stipulati prima del 14 luglio 2018, che - facendo riferimento al previgente quadro normativo - abbiano previsto una durata massima dei contratti a termine pari o superiore ai 36 mesi, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza dell’accordo collettivo. Il decreto-legge n. 87, nell’introdurre le condizioni innanzi richiamate, non ha invece attribuito alla contrattazione collettiva alcuna facoltà di intervenire sul nuovo regime delle condizioni. Contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro A decorrere dal 14 luglio 2018, il contributo addizionale a carico del datore di lavoro - pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali applicato ai contratti di lavoro subordinato non a tempo
Rinvio alla contrattazione collettiva. Nei confronti dei lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro in attuazione del presente progetto si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali 10 dicembre 1992.

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