Rinuncia al diritto di surroga. Le Società - salvo in caso di dolo - rinunciano al diritto di surroga per le somme pagate ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile del Sinistro.
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Rinuncia al diritto di surroga. Le Società - salvo in caso di dolo - rinunciano al diritto di surroga per le somme pagate ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile del Sinistro.
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