Common use of Revisione prezzi Clause in Contracts

Revisione prezzi. (art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016) Decorsi i primi 12 mesi dall’avvio del contratto, è facoltà dell’aggiudicatario o di ESTAR di richiedere una revisione dei prezzi. In mancanza di costi standardizzati si potrà tenere conto della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. La richiesta di adeguamento dovrà sempre contenere le motivazioni affinché possa essere valutato se concedere l’adeguamento o meno. L’adeguamento diverrà operante a seguito di un’apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall’aggiudicatario o da ESTAR. L’adeguamento sarà calcolato sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come sopra riportato, relativa ai dodici mesi precedenti il mese della richiesta. Gli adeguamenti, sempreché tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente adeguamento. Qualora l’istanza sia inoltrata da ESTAR e supportata dall’eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali e qualora il Fornitore non accetti di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, senza adeguata motivazione, si potrà procedere alla risoluzione unilaterale del Contratto ai sensi dell’art. 1467 del C.C. con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo. In questo caso sarà scorsa la graduatoria o espletata nuova gara, con obbligo al Fornitore aggiudicatario di fornire ed eseguire il contratto fino alla individuazione del nuovo fornitore e della stipula del nuovo contratto.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Quadriennale, in Lotti Separati, Della Fornitura in Service Di Attrezzature Per Oculistica (Facoemulsificatori, Vitrectomi Ecc.) Con Relativi Disposables Ed Altro Materiale Per Vitrectomia Occorrente Alle Aziende Sanitarie Della Regione Toscana, Accordo Quadro Per L’affidamento Quadriennale, in Lotti Separati, Della Fornitura in Service Di Attrezzature Per Oculistica (Facoemulsificatori, Vitrectomi Ecc.) Con Relativi Disposables Ed Altro Materiale Per Vitrectomia Occorrente Alle Aziende Sanitarie Della Regione Toscana, Accordo Quadro Per L’affidamento Quadriennale, in Lotti Separati, Della Fornitura in Service Di Attrezzature Per Oculistica (Facoemulsificatori, Vitrectomi Ecc.) Con Relativi Disposables Ed Altro Materiale Per Vitrectomia Occorrente Alle Aziende Sanitarie Della Regione Toscana

Revisione prezzi. (art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016) Decorsi i primi 12 mesi dall’avvio del contrattoResta convenuto che il prezzo unitario dei pasti, nella tipologia sopradescritta e indicata dall’offerta dell’impresa, è facoltà dell’aggiudicatario comprensivo di ogni voce di spesa che il presente Capitolato pone a carico dell’Impresa aggiudicataria. I prezzi unitari dei pasti, nella tipologia sopradescritta e indicata dall’offerta dell’impresa, si intendono stabiliti dall’offerente, a suo rischio e pericolo e quindi invariabili durante tutta la durata del contratto che si andrà a stipulare per tutte le forniture, fatta salva la revisione periodica del prezzo. Trascorso il primo anno contrattuale il prezzo dei pasti e delle sole colazioni o merende a crudo sarà oggetto di ESTAR revisione (in aumento o in diminuzione) allo scopo di richiedere una revisione dei prezzi. In mancanza di costi standardizzati si potrà tenere conto della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice aggiornare i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in base all’andamento dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie la categoria “Prodotti alimentari e bevande analcoliche”” - certificato da apposita dichiarazione rilasciata dal Servizio statistico del Comune di operai e Ferrara - (Legge Finanziaria 24 Dicembre 1993 n. 537, art. 6 come modificata dall’art. 44 Legge Finanziaria n. 724/94). I prezzi così revisionati resteranno in vigore fino al termine dell’anno successivo. Altrettanto sarà fatto in caso di impiegati. La richiesta rinnovo del contratto Il prezzo dell'appalto è immodificabile nel primo anno di adeguamento dovrà sempre contenere le motivazioni affinché possa essere valutato se concedere l’adeguamento o meno. L’adeguamento diverrà operante a seguito di un’apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno durata del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall’aggiudicatario o da ESTAR. L’adeguamento sarà calcolato sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come sopra riportato, relativa ai dodici mesi precedenti il mese della richiesta. Gli adeguamenti, sempreché tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente adeguamento. Qualora l’istanza sia inoltrata da ESTAR e supportata dall’eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali e qualora il Fornitore non accetti di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, senza adeguata motivazione, si potrà procedere alla risoluzione unilaterale del Contratto ai sensi dell’art. 1467 del C.C. con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo. In questo caso sarà scorsa la graduatoria o espletata nuova gara, con obbligo al Fornitore aggiudicatario di fornire ed eseguire il contratto fino alla individuazione del nuovo fornitore e della stipula del nuovo contratto.

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Samples: servizi.comune.fe.it

Revisione prezzi. (art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016) Decorsi i primi 12 mesi dall’avvio I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, è facoltà dell’aggiudicatario o di ESTAR di . L’aggiudicatario può richiedere una la revisione dei prezziprezzi da effettuarsi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo le rilevazioni di cui all’art. 7, comme 4, lettera c), dall’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, beni e servizi, nonché sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT. In mancanza assenza di costi standardizzati si potrà tenere conto della variazione accertata dall’ISTAT tali rilevazioni, la revisione sarà calcolata con l’applicazione dell’indice inflattivo ISTAT FOI 3.1 (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e ed impiegati) pubblicato nel Bollettino mensile dell’Istituto Centrale di impiegatiStatistica dei prezzi al consumo medio dell’anno, riferito al mese precedente la scadenza annuale del contratto., ovvero con ogni altro elemento utile ad assicurare l’equilibrio economico nel rapporto contrattuale. La richiesta di adeguamento revisione, corredata dalla documentazione e certificazione giustificativa dell’aumento, dovrà sempre contenere le motivazioni affinché possa essere valutato se concedere l’adeguamento o menoinoltrata entro 60 giorni dalla scadenza annuale del contratto all’U.O.S.D. Gare dell’Azienda Ospedaliera che provvederà all’istruttoria prevista dall’art. L’adeguamento diverrà operante a seguito di un’apposita istruttoria condotta sulla base dei dati 115 del D. Lgs. n. 163/2006 e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall’aggiudicatario o da ESTAR. L’adeguamento sarà calcolato sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come sopra riportato, relativa ai dodici mesi precedenti il mese della richiesta. Gli adeguamenti, sempreché tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente adeguamentos.m.i. Qualora l’istanza sia inoltrata nel corso della vigenza del presente contratto venisse attivata apposita convenzione da ESTAR e supportata dall’eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali e qualora il Fornitore non accetti parte di adeguare prontamente i Consip S.p.A. o dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti, comprendenti uno o più prodotti oggetto del presente Capitolato, l’Azienda Ospedaliera procederà, in caso di prezzi vigenti superiori a quelli tali convenzioni, ad apposito negoziato al fine di mercato, senza adeguata motivazione, si potrà procedere alla risoluzione unilaterale del Contratto ai sensi dell’art. 1467 del C.C. con preavviso aggiornare le condizioni economiche di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzofornitura. In questo caso sarà scorsa di mancato adeguamento, l’Azienda Ospedaliera si riserva la graduatoria facoltà di recedere dal contratto di fornitura, rinunciando espressamente la ditta aggiudicataria a qualsivoglia eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o espletata nuova gara, con obbligo al Fornitore aggiudicatario di fornire ed eseguire il contratto fino alla individuazione del nuovo fornitore e della stipula del nuovo contrattoindennizzo o rimborso delle spese.

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Samples: www.asst-pavia.it

Revisione prezzi. (artTrattandosi di appalto pluriennale la cui richiesta di offerta interviene successivamente al 27 gennaio 2022, viene prevista la possibilità di effettuare la revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106 29 del D.L. 4/2022, n. 4, come convertico con L. 25/2022 e dell’articolo 106, comma 1 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1, lett. a) Decorsi i primi 12 mesi dall’avvio dell’articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29. La revisione dei prezzi potrà essere riconosciuta, solo a decorrere dal secondo anno di fornitura e solo nel caso in cui intervengano eventi eccezionali ed imprevedibili, tali da alterare significativamente le originarie previsioni contrattuali. Occorre, al riguardo, considerare che la revisione prezzi deve consistere in un rimedio temperato di riequilibrio del contrattosinallagma funzionale, è facoltà dell’aggiudicatario o in modo da assolvere all’esigenza di ESTAR assicurare continuità al rapporto contrattuale in corso di richiedere una svolgimento, soprattutto nell’ottica del perseguimento del pubblico interesse. La revisione prezzi non può avere come obiettivo l’azzeramento del rischio di impresa connesso alla sopportazione in capo all’appaltatore dell’alea contrattuale normale riconducibile a sopravvenienze, quali l’oscillazione generale e diffusa dei prezzi. La revisione prezzi non sarà riconosciuta in caso di aumento delle singole voci di prezzo che compongono l’importo complessivo della fornitura, inferiore al 10%. In mancanza caso di costi standardizzati si potrà tenere aumenti superiori, l’aumento sarà riconosciuto sulle singole voci di prezzo, tenendo conto della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice degli aumenti dei prezzi al consumo per le famiglie rilevati dagli indici di operai e di impiegati. La richiesta di adeguamento dovrà sempre contenere le motivazioni affinché possa essere valutato se concedere l’adeguamento o meno. L’adeguamento diverrà operante a seguito di un’apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorreràriferimento (CCNL, ove accettatoFOI, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall’aggiudicatario o da ESTAR. L’adeguamento sarà calcolato sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegatiPUN, come sopra riportato, relativa ai dodici mesi precedenti il mese della richiesta. Gli adeguamenti, sempreché tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente adeguamento. Qualora l’istanza sia inoltrata da ESTAR e supportata dall’eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali e qualora il Fornitore non accetti di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, senza adeguata motivazione, si potrà procedere alla risoluzione unilaterale del Contratto ai sensi dell’art. 1467 del C.C. con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo. In questo caso sarà scorsa la graduatoria o espletata nuova gara, con obbligo al Fornitore aggiudicatario di fornire ed eseguire il contratto fino alla individuazione del nuovo fornitore e della stipula del nuovo contrattoaltro…).

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Samples: www.aulss6.veneto.it

Revisione prezzi. (Il corrispettivo, determinato in sede di gara, si intende esaustivo di tutte le prestazioni richieste al fornitore e resta fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale. L’imposta sul valore aggiunto è a carico dell’ASST. La revisione prezzi, applicata ai sensi dell’art. art. 106 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016) Decorsi , è concessa trascorsi i primi 12 dodici mesi dall’avvio dell’appalto, solo qualora pervenga da parte della società contraente apposita e giustificata richiesta e l’istruttoria, condotta dall’ufficio competente della stazione appaltante, dimostri che essa è dovuta Sarà, pertanto, onere dell’appaltatore inviare circostanziata e documentata istanza revisionale. La prima istanza di revisione potrà essere presentata alla scadenza del primo anno di contratto. La revisione viene operata sulla base di un’istruttoria, è facoltà dell’aggiudicatario o di ESTAR di richiedere una revisione condotta dal predetto ufficio, con riferimento ai costi standardizzati determinati e pubblicati dall’“Osservatorio dei prezzicontratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” nonché sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT e pubblicati, con cadenza almeno semestrale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In mancanza assenza dei dati di costi standardizzati cui al comma precedente, fatte salve emanande nuove disposizioni in materia, per il calcolo del compenso revisionale si potrà tenere conto della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice utilizzeranno gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. La richiesta di adeguamento dovrà sempre contenere le motivazioni affinché possa essere valutato se concedere l’adeguamento o meno. L’adeguamento diverrà operante a seguito di un’apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall’aggiudicatario o da ESTAR. L’adeguamento sarà calcolato sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e ed impiegati, come sopra riportato, relativa ai dodici mesi precedenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; il mese della richiesta. Gli adeguamenti, sempreché tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente adeguamento. Qualora l’istanza sia inoltrata da ESTAR e supportata dall’eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali e qualora il Fornitore non accetti iniziale di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli riferimento sarà quello di mercato, senza adeguata motivazione, si potrà procedere alla risoluzione unilaterale avvio dell’esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 1467 del C.C. con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo. In questo caso sarà scorsa la graduatoria o espletata nuova gara, con obbligo al Fornitore aggiudicatario di fornire ed eseguire il contratto fino alla individuazione del nuovo fornitore e della stipula del nuovo contrattoservizio.

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Samples: www.asst-nordmilano.it

Revisione prezzi. (Il prezzo dell’appalto è determinato sulla base delle tabelle ministeriali previste ai sensi del D.lgs 163/06 art. 106 87 comma 1 2 lettera g) ed in particolare con Decreto 02/04/11 determinazione del D.Lgs. 50/2016) Decorsi i primi 12 mesi dall’avvio costo del contratto, è facoltà dell’aggiudicatario o di ESTAR di richiedere una revisione dei prezzi. In mancanza di costi standardizzati si potrà tenere conto della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo lavoro per le famiglie di operai lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenza-educativo e di impiegatiinserimento lavorativo riferito ai mesi di ottobre 2012 e con Decreto del 23/05/12 determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti di imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrativi/multiservizi a valere dal I settembre 2012. La richiesta di adeguamento dovrà sempre contenere le motivazioni affinché possa essere valutato se concedere l’adeguamento o meno. L’adeguamento diverrà operante a seguito di un’apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall’aggiudicatario o da ESTAR. L’adeguamento sarà calcolato sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come sopra riportato, relativa ai dodici mesi precedenti il mese della richiesta. Gli adeguamenti, sempreché tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente adeguamento. Qualora l’istanza sia inoltrata da ESTAR e supportata dall’eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali e qualora il Fornitore non accetti di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, senza adeguata motivazione, si potrà procedere alla risoluzione unilaterale del Contratto ai Ai sensi dell’art. 1467 115 del C.C. Codice dei Contratti, la revisione periodica dei prezzi opererà sulla base di un’istruttoria condotta con preavviso riferimento ai dati di 15 giornicui all’art. 7, fatto salvo il principio comma 4 lett. C, ove disponibili, e comma 5 del contraddittorio D.Lgs 163/06 e senza obbligo di indennizzocomunque l’aggiornamento dello stesso è escluso per le rate relative ai primi 12 (dodici mesi) dall’effettivo inizio dell’attività’, ossia l’adeguamento verrà riconosciuto dal 24° mese dall’inizio dell’appalto. Il prezzo dell’appalto rimarrà invariato per i primi dodici mesi dall’effettivo inizio dell’attività. In questo caso sarà scorsa la graduatoria o espletata nuova garaottemperanza al disposto di cui all’Art. 115 del Codice, con obbligo al Fornitore aggiudicatario i corrispettivi proposti in occasione della gara pubblica sono oggetto di fornire ed eseguire il contratto fino alla individuazione del nuovo fornitore e della stipula del nuovo contrattorevisione periodica annuale sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT FIO sulla base di un istruttoria condotta dalla Direzione dell’Azienda appaltante.

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Samples: www.aspcarnia.it

Revisione prezzi. (Il prezzo dell’appalto è determinato sulla base delle tabelle ministeriali previste ai sensi del D.lgs 163/06 art. 106 87 comma 1 2 lettera g) ed in particolare con Decreto 02/04/11 determinazione del D.Lgs. 50/2016) Decorsi i primi 12 mesi dall’avvio costo del contratto, è facoltà dell’aggiudicatario o di ESTAR di richiedere una revisione dei prezzi. In mancanza di costi standardizzati si potrà tenere conto della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo lavoro per le famiglie di operai lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenza-educativo e di impiegatiinserimento lavorativo riferito ai mesi di ottobre 2012 e con Decreto del 23/05/12 determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti di imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrativi/multiservizi a valere dal I settembre 2012 dal I giugno 2009. La richiesta di adeguamento dovrà sempre contenere le motivazioni affinché possa essere valutato se concedere l’adeguamento o meno. L’adeguamento diverrà operante a seguito di un’apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall’aggiudicatario o da ESTAR. L’adeguamento sarà calcolato sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come sopra riportato, relativa ai dodici mesi precedenti il mese della richiesta. Gli adeguamenti, sempreché tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente adeguamento. Qualora l’istanza sia inoltrata da ESTAR e supportata dall’eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali e qualora il Fornitore non accetti di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, senza adeguata motivazione, si potrà procedere alla risoluzione unilaterale del Contratto ai Ai sensi dell’art. 1467 115 del C.C. Codice dei Contratti, la revisione periodica dei prezzi opererà sulla base di un’istruttoria condotta con preavviso riferimento ai dati di 15 giornicui all’art. 7, fatto salvo il principio comma 4 lett. C, ove disponibili, e comma 5 del contraddittorio D.Lgs 163/06 e senza obbligo di indennizzocomunque l’aggiornamento dello stesso è escluso per le rate relative ai primi 12 (dodici mesi) dall’effettivo inizio dell’attività’ ossia l’adeguamento verrà riconosciuto dal 24° mese dall’inizio dell’appalto. Il prezzo dell’appalto rimarrà invariato per i primi dodici mesi dall’effettivo inizio dell’attività. In questo caso sarà scorsa la graduatoria o espletata nuova garaottemperanza al disposto di cui all’Art. 115 del Codice, con obbligo al Fornitore aggiudicatario i corrispettivi proposti in occasione della gara pubblica sono oggetto di fornire ed eseguire il contratto fino alla individuazione del nuovo fornitore e della stipula del nuovo contrattorevisione periodica annuale sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT FIO sulla base di un istruttoria condotta dalla Direzione dell’Azienda appaltante.

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Samples: www.aspcarnia.it

Revisione prezzi. (art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016) Decorsi i primi 12 mesi dall’avvio Per il primo anno del contratto, l'importo del canone mensile complessivo è facoltà dell’aggiudicatario o di ESTAR di richiedere una fisso ed invariabile. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene concordata tra le parti su richiesta scritta e adeguatamente documentata dalla parte interessata, e viene riconosciuta a seguito di apposita istruttoria da parte del dirigente dell’Area. In mancanza di costi standardizzati tale richiesta, che dovrà pervenire entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si potrà tenere conto della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice riferiscono gli aumenti per cui l'Appaltatore richiede l'aumento, la Stazione Appaltante non riconoscerà l'adeguamento del prezzo. L'eventuale revisione dei prezzi avrà luogo ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e per il calcolo si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI). L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. L’indice ISTAT segna la soglia massima della revisione, fatte salve eventuali circostanze eccezionali e specifiche – che dovranno essere provate dall’impresa – che possano determinare un discostamento dai criteri oggettivi seguiti in sede di impiegatirevisione del prezzo lasciando spazio alla discrezionalità amministrativa. La richiesta Non può rientrare tra queste circostanze eccezionali un nuovo Ccnl (che aumenti i costi dei dipendenti ivi compresi maggiori oneri dei contributi). Non è ammessa nessun’altra forma di adeguamento dovrà sempre contenere le motivazioni affinché possa essere valutato se concedere l’adeguamento o meno. L’adeguamento diverrà operante a seguito di un’apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall’aggiudicatario o da ESTAR. L’adeguamento sarà calcolato sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come sopra riportato, relativa ai dodici mesi precedenti il mese della richiesta. Gli adeguamenti, sempreché tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente adeguamento. Qualora l’istanza sia inoltrata da ESTAR e supportata dall’eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali e qualora il Fornitore non accetti di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, senza adeguata motivazione, si potrà procedere alla risoluzione unilaterale del Contratto ai sensi dell’art. 1467 del C.C. con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo. In questo caso sarà scorsa la graduatoria o espletata nuova gara, con obbligo al Fornitore aggiudicatario di fornire ed eseguire il contratto fino alla individuazione del nuovo fornitore e della stipula del nuovo contrattorevisione contrattuale.

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Samples: unibas.etrasparenza.it

Revisione prezzi. (artI prezzi offerti saranno sottoposti a revisione annuale al rialzo o al ribasso su richiesta scritta della ditta appaltatrice o su iniziativa dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 106 comma 1 115 del D.Lgsd.lgs. 50/2016) Decorsi i primi 12 mesi dall’avvio del contratto163/06, è facoltà dell’aggiudicatario o di ESTAR di richiedere una revisione dei prezzi. In mancanza di costi standardizzati si potrà tenere conto della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. La richiesta di adeguamento dovrà sempre contenere le motivazioni affinché possa essere valutato se concedere l’adeguamento o meno. L’adeguamento diverrà operante a seguito di un’apposita istruttoria condotta sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio dei contratti pubblici e degli elementi delle rilevazioni effettuate dall’ISTAT. Tale revisione è ammessa a partire dal secondo anno di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo fornitura con riferimento alla data di ricevimento stipulazione del contratto o, se antecedente, dalla data del primo ordine. Entro 30 giorni dalla data di presentazione da parte del fornitore della richiesta formulata dall’aggiudicatario o da ESTARdomanda di revisione dei prezzi, la cui data sarà comprovata dalla registrazione al Protocollo Generale, l’Amministrazione comunicherà all’istante l’esito dell’istruttoria. L’adeguamento sarà calcolato sulla La mancata risposta nei termini sopra indicati equivale al rigetto della domanda stessa. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevi, in base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice ai dati pubblicati dall’Osservatorio dei contratti pubblici ed alle rilevazioni effettuate dall’ISTAT, la necessità di procedere ad una revisione al ribasso dei prezzi ne darà comunicazione al consumo Fornitore, fissando un termine di giorni 10 per le famiglie la proposizione di operai eventuali osservazioni. La mancata risposta nei termini sopra indicati equivale ad accettazione della revisione prezzi comunicata. Decorso tale termine il Direttore dell’esecuzione procederà a comunicare al fornitore l’esito dell’istruttoria. Il prezzo sarà revisionato con riferimento alla data di presentazione della relativa domanda e impiegati, come sopra riportato, relativa ai dodici mesi precedenti il mese l’applicazione dei nuovi prezzi avrà effetto per fatturazione di servizi resi successivamente alla data di conclusione dell’istruttoria. L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di mancata copertura finanziaria della richiesta. Gli adeguamenti, sempreché tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente adeguamento. Qualora l’istanza sia inoltrata spesa derivante dalla revisione al rialzo dei prezzi ed in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi da ESTAR e supportata dall’eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali e qualora il parte del Fornitore non accetti in caso di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, senza adeguata motivazione, si potrà procedere alla risoluzione unilaterale del Contratto ai sensi dell’art. 1467 del C.C. con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo. In questo caso sarà scorsa la graduatoria o espletata nuova gara, con obbligo revisione al Fornitore aggiudicatario di fornire ed eseguire il contratto fino alla individuazione del nuovo fornitore e della stipula del nuovo contrattoribasso.

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Revisione prezzi. (art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016) Decorsi i primi 12 mesi dall’avvio del contratto, è facoltà dell’aggiudicatario o di ESTAR di richiedere una Il presente appalto non prevede la revisione dei prezzi. In mancanza Ai prezzi indicati nel Prezzario della Regione Campania vigente al momento dell’offerta/gara e agli eventuali Nuovi Prezzi (concordati con la Stazione Appaltante) dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di costi standardizzati si potrà tenere conto della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice procedura di gara per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell’azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. La richiesta di adeguamento dovrà sempre contenere le motivazioni affinché possa essere valutato se concedere l’adeguamento o meno. L’adeguamento diverrà operante a seguito di un’apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi contratti di cui sopra e decorreràall’art. 2558, ove accettatocomma 1 del Codice Civile. Nessuna pretesa l’acquirente o locatario dell’azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante. È ammessa la cessione dei crediti, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall’aggiudicatario o da ESTAR. L’adeguamento sarà calcolato sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come sopra riportato, relativa ai dodici mesi precedenti il mese della richiesta. Gli adeguamenti, sempreché tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente adeguamento. Qualora l’istanza sia inoltrata da ESTAR e supportata dall’eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali e qualora il Fornitore non accetti di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, senza adeguata motivazione, si potrà procedere alla risoluzione unilaterale del Contratto ai sensi del combinato disposto dell’art. 1467 106, comma 13, del C.C. con preavviso di 15 giornid. lgs. n. 50/2016 e smi e della Legge 21 febbraio 1991, fatto salvo n° 52, a condizione che il principio del contraddittorio cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e senza obbligo di indennizzo. In questo caso sarà scorsa la graduatoria o espletata nuova gara, con obbligo al Fornitore aggiudicatario di fornire ed eseguire che il contratto fino di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla individuazione Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.. In caso di cessione del nuovo fornitore credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari dovendo indicare CIG e della stipula del nuovo contrattoCUP e utilizzare conti correnti dedicati per i pagamenti in favore dell’Appaltatore.

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Revisione prezzi. (art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016) Decorsi i primi 12 mesi dall’avvio del contrattoIn considerazione della tipologia d’appalto e dell’aumento dei prezzi delle materie prime, è facoltà dell’aggiudicatario ammessa una variazione dei prezzi contrattuali, laddove si verificasse una variazione in aumento o in diminuzione del costo del prodotto o del servizio indicato in offerta superiore al 5% e nei limiti delle risorse disponibili. Le compensazioni, in aumento o diminuzione, saranno disposte per la percentuale eccedente il 5% e fino ad un tetto del comunque nella misura pari all’80% di ESTAR detta eccedenza. La maggiore onerosità dovrà essere comprovata dall’appaltatore. La Stazione Appaltante condurrà apposita istruttoria al fine di richiedere una revisione accertare le variazioni percentuali dei prezzisingoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. In L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), del sito FTMERCATI, di prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dalla Stazione Appaltante presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori, in ogni caso, in mancanza di della pubblicazione dei costi standardizzati si potrà tenere conto della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. La richiesta parametri di adeguamento dovrà sempre contenere riferimento, accettati da entrambe le motivazioni affinché possa essere valutato se concedere l’adeguamento o meno. L’adeguamento diverrà operante a seguito di un’apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall’aggiudicatario o da ESTAR. L’adeguamento sarà calcolato sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come sopra riportato, relativa ai dodici mesi precedenti il mese della richiesta. Gli adeguamenti, sempreché tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente adeguamento. Qualora l’istanza sia inoltrata da ESTAR e supportata dall’eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali e qualora il Fornitore non accetti di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, senza adeguata motivazioneparti, si potrà procedere alla risoluzione unilaterale del Contratto ai sensi dell’artfare riferimento agli strumenti orientativi ritenuti più idonei. 1467 del C.C. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la Stazione Appaltante si pronuncia con preavviso provvedimento effettuando apposita valutazione al fine di 15 giorniverificare l’effettivo andamento di mercato e pattuire un importo ritenuto per la Stazione Appaltante equo, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzoche tale periodo, costituisca giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto. In questo caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo xxxxxxxxxxxx.Xx revisione non avrà effetto retroattivo e decorrerà dalla data in cui la richiesta sarà scorsa stata notificata all’altra parte contraente, inoltre le variazioni non altereranno la graduatoria o espletata nuova gara, con obbligo al Fornitore aggiudicatario di fornire ed eseguire il contratto fino alla individuazione natura complessiva del nuovo fornitore e della stipula del nuovo contratto.

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Revisione prezzi. Il corrispettivo, determinato in sede di gara, si intende esaustivo di tutte le prestazioni richieste al fornitore e resta fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale. L’imposta sul valore aggiunto è a carico di ciascuna Azienda Ospedaliera. La revisione prezzi non si applica alle prestazioni rese nel corso dei primi dodici mesi, ma si applica esclusivamente (artqualora la successiva istruttoria condotta dall’ufficio competente dimostri che essa è dovuta) alle prestazioni rese dopo la data di ricezione della richiesta revisionale da parte dell’Azienda Ospedaliera, a tal scopo farà fede il timbro di ricevimento posto dall’ufficio protocollo di ciascuna Azienda Ospedaliera. 106 Sarà, pertanto, onere dell’appaltatore inviare circostanziata e documentata istanza revisionale. La prima istanza di revisione potrà essere presentata alla scadenza del primo anno di contratto. La revisione viene operata sulla base di un’istruttoria, condotta dal predetto ufficio, con riferimento ai costi standardizzati determinati e pubblicati – ai sensi dell’art. 7, comma 1 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016) Decorsi i primi 12 mesi dall’avvio n. 163/2006 – dall’ “Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di cui all’art. 7 del contrattocitato Decreto, è facoltà dell’aggiudicatario o di ESTAR di richiedere una revisione nonché sulla base degli elenchi dei prezziprezzi rilevati dall’ISTAT e pubblicati, con cadenza almeno semestrale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi del comma 5 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006. In mancanza assenza dei dati di costi standardizzati cui al comma precedente, fatte salve emanande nuove disposizioni in materia, per il calcolo del compenso revisionale convenzionalmente si potrà tenere conto della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice applicherà l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. La richiesta di adeguamento dovrà sempre contenere le motivazioni affinché possa essere valutato se concedere l’adeguamento o meno. L’adeguamento diverrà operante a seguito di un’apposita istruttoria condotta ed impiegati (indice FOI) pubblicati sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorreràGazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ove accettato, dal primo giorno ridotti del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall’aggiudicatario o da ESTAR. L’adeguamento sarà calcolato sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come sopra riportato, relativa ai dodici mesi precedenti 50%; il mese della richiesta. Gli adeguamenti, sempreché tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente adeguamento. Qualora l’istanza sia inoltrata da ESTAR e supportata dall’eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali e qualora il Fornitore non accetti iniziale di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli riferimento sarà quello di mercato, senza adeguata motivazione, si potrà procedere alla risoluzione unilaterale del Contratto ai sensi dell’art. 1467 del C.C. con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo. In questo caso sarà scorsa la graduatoria o espletata nuova gara, con obbligo al Fornitore aggiudicatario di fornire ed eseguire il contratto fino alla individuazione del nuovo fornitore e della stipula del nuovo contrattoavvio dell’esecuzione delle prestazioni.

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