REVISIONE DEL CANONE Clausole campione

REVISIONE DEL CANONE. Il canone non sarà soggetto a revisione periodica annua.
REVISIONE DEL CANONE. Il canone annuo d’appalto previsto all’art. 4 è fisso ed invariabile per l’intera durata del servizio, anche per l’eventuale periodo di proroga mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs 163/2006, previsto all’art. 3 del presente Capitolato. Ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs n° 163 del 2006, si procederà esclusivamente all’adeguamento periodico dei prezzi, sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 dello stesso decreto. L’aggiornamento del canone avverrà secondo le modalità di seguito indicate in conformità a quanto previsto dalla legge. L’aggiornamento del canone sarà operante a decorrere dal secondo anno successivo all’aggiudicazione. A partire dal secondo anno, il canone disaggregato su base annua, qualora ne ricorrano le condizioni di cui alla Legge 23 dicembre 1994 n. 724, sarà sottoposto a rivalutazione secondo l’indice medio d’aumento dei prezzi al consumo per l’intera collettività rilevato dall’indice ISTAT Nazionale 040402 “Raccolta rifiuti solidi urbani”, si determineranno in questo modo gli importi da applicare per l’intero anno successivo. L’adeguamento di cui al punto precedente si intende remunerativo anche degli eventuali costi riferiti ad aggiornamento o rinnovo del C.C.N.L. di categoria, per i lavoratori addetti ai servizi di igiene urbana, intervenuti nel periodo di durata contrattuale. Le eventuali variazioni delle modalità esecutive dei servizi da svolgere, il necessario adeguamento a nuove norme legislative afferenti la specifica materia non comporteranno nessun adeguamento del canone contrattuale. La messa in esercizio dell’ecocentro, non comporterà alcuna revisione del canone di appalto, Riguardo le variazioni delle destinazioni obbligatorie dei siti di conferimento dei rifiuti (secco indifferenziato, umido, carta/cartone, plastica, vetro e barattolame) si provvederà ad una nuova pattuizione contrattuale, in accordo fra le parti, che comporterà una variazione in aumento e/o in diminuzione del canone annuo corrisposto. Detta variazione verrà calcolata al netto del ribasso d’asta. Qualora si dovesse avere una variazione della tariffa di smaltimento riferita alla frazione secco indifferenziato e/o alla frazione organica, il canone contrattuale sarà adeguato dell’importo in aumento e/o in diminuzione, pari al prodotto del quantitativo di rifiuto conferito per la differenza tra la tariffa presa come base di calcolo e la nuova tariffa applicata. Detta variazione verrà calcol...
REVISIONE DEL CANONE. Il corrispettivo dell’appalto di cui all’art. 4 è fisso e non è soggetto a revisione per il primo anno d’esercizio. All'inizio del secondo anno e così per ogni anno successivo, il corrispettivo dell’appalto sarà sottoposto a rivalutazione ai sensi dell'art 106 del D.Lgs. 50/16. Ferme restando le disposizioni proprie del citato articolo, a partire dal secondo anno, la rivalutazione avverrà secondo la variazione del potere di acquisto dell’Euro rilevata dall’ISTAT, relativo all’anno di esercizio precedente, riferito all’indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (F.O.I.). La richiesta di revisione avanzata dall’Appaltatore con raccomandata A.R. corredata dai conteggi revisionali dovrà essere approvata dall’Amministrazione con proprio atto; in caso contrario potrà ritenersi sospesa per verifiche ed accertamenti. Decorsi 90 giorni l’Appaltatore potrà sollecitare l’approvazione dei conteggi revisionali. La fatturazione del canone revisionato potrà avvenire solo successivamente all’approvazione con relativo atto del Responsabile del Settore Ambiente. L’Appaltatore non potrà richiedere revisioni del canone per frazioni di anno, e solo ad annualità conclusa.
REVISIONE DEL CANONE. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio nella misura del 5% dell’importo complessivo, si opererà una revisione nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l’indice dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi pubblicato dall’ISTAT, o in mancanza di tale indice, si applicherà l’indice dei prezzi al consumo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, lettera b del D.Lgs. n. 36/2023. Si stima un importo massimo per eventuale revisione dei prezzi di euro 21.000,00.
REVISIONE DEL CANONE. Il Canone contrattuale iniziale sarà sottoposto alle seguenti variazioni:  aggiornamento dei corrispettivi unitari espresso in €/punto luce per effetto della variazione dei prezzi, come di seguito indicato Al termine di ciascun anno di Concessione, il corrispettivo unitario espresso in €/punto luce sarà aggiornato applicando al corrispettivo unitario dell’anno precedente, la variazione dell’indice ISTAT “Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)” del mese di dicembre rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il nuovo corrispettivo unitario espresso in €/punto luce sarà applicato al numero dei punti luce risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente. Il Concessionario, presenterà agli uffici comunali competenti le tabelle ISTAT di rilevamento della variazione dell’indice FOI e il numero di punti luce esistenti al 31 dicembre dell’anno precedente con indicazione dei punti luce dismessi e di quelli nuovi realizzati nel corso dell’anno.
REVISIONE DEL CANONE. RPS S.p.A. si riserva di variare il canone di anno in anno mediante comunicazione scritta da inviarsi, anche via fax, con un preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza del Contratto e alle successive annualità di rinnovo. Ove il Cliente non comunichi il proprio disaccordo entro il 30° giorno anteriore alla scadenza, la variazione si intenderà accettata.
REVISIONE DEL CANONE. 4 Art. 9 - Modalità di aggiudicazione. 4
REVISIONE DEL CANONE. Il canone d’appalto è fisso e non è soggetto a revisione. Qualora eventuali e sostanziali variazioni delle modalità esecutive dei servizi da svolgere, per nuove o mutate esigenze della collettività o per il necessario adeguamento a nuove norme legislative afferenti la specifica materia, comporteranno la necessità di definire, in accordo fra le parti, una nuova pattuizione contrattuale integrativa, si determineranno, tra l’altro, eventuali compensi aggiuntivi spettanti al Concessionario a compensazione di possibili oneri insorgenti. Le variazioni contenute entro il 5% dell’importo contrattuale, non daranno luogo ad alcun adeguamento dei compensi.
REVISIONE DEL CANONE. Si rimanda al Bando-disciplinare di gara.
REVISIONE DEL CANONE. Il canone d’appalto è da intendersi fisso e non è soggetto a revisione per il primo anno di esercizio. A decorrere dal secondo anno successivo alla data di consegna del servizio dovrà essere operata la revisione annuale sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per i serviziraccolta rifiuti” riferito alla data dell’offerta.