Responsabilità in solido Clausole campione

Responsabilità in solido. L’assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell’Assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivante gli in via di solidarietà.
Responsabilità in solido. Indipendentemente dall’eventuale sussistenza, a termini di legge, del vincolo di solidarietà con altre persone fisiche e/o giuridiche in relazione alla determinazione del fatto dannoso, si precisa che nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, derivante anche dalla partecipazione dell’Assicurato a un raggruppamento e/o a un’associazione temporanea d’impresa e/o a una joint-venture, l’assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all’Assicurato in ragione della gravità della propria colpa e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate, mentre è escluso dalla garanzia l’obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.
Responsabilità in solido. L’Assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell’Assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà.
Responsabilità in solido. Resta stabilito fra le parti che in caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, l’Impresa risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso, con esclusione di quella parte di danno che dovesse ricadere sull’Assicurato in forza del vincolo di solidarietà.
Responsabilità in solido. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponde di quanto dovuto dall'Assicurato ai sensi dell’art 2055 del Codice Civile., fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
Responsabilità in solido. È ESCLUSO DALLA GARANZIA L’OBBLIGO DI RISARCIMENTO DERIVANTE DAL MERO VINCOLO DI SOLIDARIETÀ DELL’ASSICURATO CON ALTRE PERSONE FISICHE E/O GIURIDICHE IN RELAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DEL FATTO DANNOSO, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE TALE VINCOLO SIA IMPOSTO DALLA LEGGE. SI PRECISA, INOLTRE, CHE NEL CASO DI RESPONSABILITÀ, CONCORRENTE O SOLIDALE CON ALTRI SOGGETTI NON ASSICURATI, DERIVANTE ANCHE DALLA PARTECIPAZIONE DELL’ASSICURATO A RAGGRUPPAMENTO E/O AD UNA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA E/O AD UNA JOINT VENTURE, L’ASSICURAZIONE OPERA ESCLUSIVAMENTE PER LA PARTE DI DANNO DERIVANTE DA UN FATTO DANNOSO DIRETTAMENTE IMPUTABILE ALL’ASSICURATO IN RAGIONE DELLA GRAVITÀ DELLA PROPRIA COLPA E DELL’ENTITÀ DELLE CONSEGUENZE CHE NE SONO DERIVATE.
Responsabilità in solido. In relazione ai rischi e ai danni coperti, l’assicurazione – ancorché nel limite del massimale di Polizza - si estende all’obbligazione gravante in capo all’Assicurato ex art. 1292 c.c. (responsabilità solidale) fatto salvo il diritto di regresso della Compagnia nei confronti dei soggetti individuati quali corresponsabili e/o coobbligati con l’Assicurato. La presente estensione di garanzia non si intende prestata in relazione alle eventuali garanzie aggiuntive e/o estensioni di garanzia normate dai paragrafi: - Estensione Funzioni di Amministratore, Sindaco o Revisore di Società o altri enti esterni - Attestatore - Visto di conformità P.0508.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 33 Responsabilità Civile professionale del Dottore Commercialista – Ragioniere e Perito Commerciale Il Risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che l’Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni cagionati colposamente a Terzi, compresi i clienti, nello svolgimento dell’attività di Commercialista, Ragioniere o Perito Commerciale nei modi e termini previsti dalla legge, purché l’Assicurato, al momento del fatto, sia regolarmente abilitato ed iscritto al relativo albo professionale istituito ai sensi di legge, e non radiato o sospeso per qualunque causa dall’esercizio della professione. Qualora il contratto fosse stipulato da uno “studio associato”si conviene che per Assicurato si intendono lo studio professionale associato o la società fra professionisti ove ammessa secondo la legge italiana indicati quale Contraente e, limitatamente alle Attività prestata per conto del Contraente, qualsiasi socio, associato e Prestatore di Lavoro passato, presente e futuro, che faccia parte o abbia fatto parte del Contraente, purchè iscritti al relativo albo professionale istituito ai sensi di legge e non sospesi per qualunque causa dall’esercizio della professione. La garanzia si intende prestata entro i limiti del Massimale convenuto per Sinistro e per Periodo di Assicurazione il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il Contraente/Assicurato o tra loro. Per Sinistro si intende: - la richiesta scritta, con la quale venga richiesto ad uno o più Assicurati il Risarcimento di Xxxxx imputabili ad essi in conseguenza di un proprio Comportamento Colposo; o - ogni procedimento civile volto ad ottenere il Risarcimento dei Danni derivanti da Comportamento Colposo dell’Assicurato; o - il riceviment...
Responsabilità in solido. Il soggetto “
Responsabilità in solido. E’ escluso dalla garanzia l’obbligo di risarcimento derivante dal mero vincolo di solidarietà dell’Assicurato con altre persone fisiche e/o giuridiche in relazione alla determinazione del Fatto Dannoso, indipendentemente dal fatto che tale vincolo sia imposto dalla legge. Si precisa, inoltre, che nel caso di responsabilità, concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, derivante anche dalla partecipazione dell’Assicurato a raggruppamento e/o ad una associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture, l’assicurazione opera esclusivamente per la parte di danno derivante da un Fatto Dannoso direttamente imputabile all’Assicurato in ragione della gravità della propria colpa e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate. La Compagnia inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto attraverso il Broker sopra indicato e che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di avere preso visione e di approvare specificamente le seguenti clausole:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).