COPERTURA ASSICURATIVA
COPERTURA ASSICURATIVA
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO
La presente polizza è stipulata tra
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’XXXXXX XXXXXXX
Xxx Xxxxxxx x. 0 00000 Xxxxxxx (XX)
P.IVA 00284840170
e
Società
………………………….
Durata del contratto
Dalle ore 24 del 31.03.2020
alle ore 24 del 31.12.2022
con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 31.12
SCHEDA DI POLIZZA | |
NUMERO DI POLIZZA | ……………………………. |
CONTRAENTE | Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx |
ASSICURATO | Sono assicurate le società e le persone giuridiche di cui all’elenco seguente. Gli assicurati non sono considerati terzi tra loro. Società assicurate: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx |
SEDE LEGALE | Xxx Xxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx |
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. | 00284840170 |
ATTIVITÀ ASSICURATA | Attualmente l’organizzazione e la gestione del Contraente/Assicurato sono disciplinate: ✓ dalla Legge Regione Lombardia 24 novembre 2000 n. 26 ✓ dalla Legge Regione Xxxxxx Xxxxxxx 1 febbraio 2000 n. 3 ✓ dal Decreto Legislativo 30 giugno 1993 n. 270 L’Istituto, come da statuto svolge in via primaria i seguenti compiti: ✓ Ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive diffusive degli animali; ✓ Servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi; ✓ Accertamenti analitici e supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all’attuazione dei piani di profilassi risanamento ed eradicazione; ✓ Ricerca in materia di igene degli allevamenti, delle produzioni zootecniche, supporto tecnico –scentifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali; ✓ Supporto tecnico-scientifico ed operativo all’azione di farmaco-vigilanza veterinaria; ✓ Sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale, igene delle produzioni zootecniche, benessere animale, igiene degli alimenti di origine animale mediante l’attivazione di centri epidemiologici ✓ Esecuzione degli esami e delle analisi necessari all’attività di controllo sugli alimenti di origine animale; ✓ Esecuzione degli esami e delle analisi necessari all’attività di controllo sull’alimentazione animale; ✓ Esecuzione degli esami e delle analisi necessari all’attività di controllo degli alimenti destinati all’uomo ed agli animali; ✓ Studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo della salubrità degli alimenti di origine animale e dell’alimentazione animale; ✓ Formazione di personale specializzato nel campo della profilassi anche presso istituti e laboratori di paesi esteri; ✓ Attuazione di iniziative statali e/o regionali, anche in collaborazione con l’Università, per la formazione, |
l’aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori; ✓ Effettuazione di ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con Università e Istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di Regioni ed Enti pubblici e privati; ✓ Assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che gli venga demandato dalle Regioni o dallo Stato; ✓ Cooperazione tecnico-scientifica con Istituti del settore veterinario anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della Salute; ✓ Elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all’impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica, ✓ Divulgazione, consulenza ed assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali; ✓ Supporto tecnico-scientifico delle Regioni Lombardia ed Xxxxxx Xxxxxxx nell’ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie nonché nell’ambito dei piani di risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnia e delle produzioni disposte dalle Regioni; ✓ Produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e all’espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria; ✓ Produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti per la profilassi e per altri interventi di sanità pubblica veterinaria; ✓ Produzione, commercializzazione e distribuzione di risorse biologiche (BIOBANCA). Nei limiti delle condizioni della presente polizza l’assicurazione vale anche per i rischi derivanti dalle attività preliminari, complementari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive, ricreative, per le responsabilità dell’Assicurato quale proprietario, conduttore, gestore, committente di quanto forma oggetto dell’attività sopra descritta. | |
PERIODO DI ASSICURAZIONE | EFFETTO: DALLE ORE 24 DEL 31.03.2020 SCADENZA: ALLE ORE 24 DEL 31.12.2022 |
PREMIO IMPONIBILE ANNUO | €……………. |
IMPOSTE | €……………. |
PREMIO LORDO ANNUO | €…………….. |
BROKER – INTERMEDIARIO | Aon S.p.A. – Filiale di Brescia |
SEZIONE I
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione Il contratto di assicurazione.
Contraente ll soggetto che stipula l’assicurazione.
Cose Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Fatturato L’importo del volume d’affari realizzato da tutti gli assicurati coperti dalla presente polizzanell’annualità di effetto dell’assicurazione al netto di (salvo diversa contrattualizzazione) di:
✓ IVA o equivalenti imposte locali
✓ fatturazioni tra assicurati.
Franchigia L’importo prestabilito che, in caso di sinistro, il Contraente tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l’indennizzo.
Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza Il documento che prova l’assicurazione.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro
Tutte le persone fisiche soggette all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l’Assicurato si avvale nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza, incluse quelle per le quali, l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricade, ai sensi di legge, su soggetti diversi dall’Assicurato.
Non rientrano in questa definizione, a prescindere dal rapporto con l’Assicurato:
a) gli artigiani, gli agenti di commercio, i liberi professionisti in genere e, comunque, qualsiasi altro soggetto titolare di partita IVA
b) altre persone fisiche che, ai sensi di legge, risultino soggette al potere direttivo e di coordinamento di imprese terze rispetto all’Assicurato, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, le persone di cui l’Assicurato si avvale nell’ambito di contratti di appalto.
Prodotti I beni mobili materiali specificati nella descrizione dell’attività dell’Assicurato, per i quali risulti, se previsto per contratto o dalla legge: autorizzazione all’immissione in commercio da parte di organi, enti, Istituti e/o autorità competenti di varia emanazione; certificato di avvenuto collaudo, nonché i relativi recipienti e/o contenitori e/o imballaggi e le istruzioni per l’uso e manutenzione allegate ai medesimi.
Retribuzioni Ammontare totale (in denaro o natura) che ricevono i prestatori di lavoro a compenso dell’opera prestata, al lordo di ogni trattenuta, oltre agli importi pagati dall’Assicurato a soggetti terzi quale corrispettivo per l’utilizzo delle stesse persone.
Scoperto La percentuale del danno risarcibile che rimane a carico del Contraente.
Sinistro RCT forma claims made: la richiesta di risarcimento di danni, per i quali è prestata l’assicurazione, avanzata per la prima volta durante il periodo di validità dell’assicurazione nei confronti dell’Assicurato. RCO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
SEZIONE I
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Tuttavia, l'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti o di inesatte dichiarazioni, che avrebbero comportato, se note dall’origine, un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze sottaciute siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).
ART. 2 DECORRENZA E PROROGA DELLA ASSICURAZIONE
La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.
Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società e il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del 31.12.2020, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 3 mesi prima della scadenza.
Si conviene che nell’ ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza della polizza, è in ogni caso facoltà della Contraente, chiedere e ottenere dalla Società, una proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 120 giorni.
La predetta facoltà dovrà essere comunicata tramite formale comunicazione scritta.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.
Ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso per un ulteriore biennio, previa adozione di apposito atto.
Questa disposizione non è operante nel caso in cui la Società si sia avvalsa della facoltà di recesso annuo prevista nella presente polizza.
Tale facoltà dovrà essere comunicata tramite formale comunicazione scritta entro la data di scadenza della polizza. Il pagamento del premio di rinnovo usufruirà del termine di mora di 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite
ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, semprechè il pagamento della prima rata avvenga in deroga all’art.1901 del Codice Civile entro i termini sotto previsti. La prima rata di premio è riferita al periodo 31.03.2020 – 31.12.2020
Il Contraente pagherà all’Intermediario incaricato:
✓ entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
✓ entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
✓ entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale.
Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker alla Società.
Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge 136/2010
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm.ii.
ART. 4 CONTEGGIO DEL PREMIO
Il premio viene calcolato applicando:
✓ per la Sezione RCT e RCO il tasso lordo al consuntivo retribuzioni
✓ per la sezione RC PRODOTTI il tasso lordo al consuntivo fatturato così come precedentemente definiti.
Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma “flat” per tutta la durata dell’assicurazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall’art. 20 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii., il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).
ART. 5 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso scritto alla Società entro 10 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).
Xxxxxx inoltre far seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.
L'inadempimento di tali obblighi possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).
Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro, il Contraente o l’Assicurato devono denunciare tempestivamente solo:
✓ i sinistri mortali;
✓ i sinistri per i quali ha ricevuto notizia dell’avvio dell'inchiesta da parte delle autorità giudiziaria competente a norma della legge infortuni;
✓ i sinistri per i quali sia stata intrapresa un’azione di regresso o di surroga da parte di INAIL e/o INPS;
✓ quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento.
ART. 6 RECESSO DAL CONTRATTO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le parti possono recedere con preavviso di 90 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 7 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a norme dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale, amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
A integrazione di quanto sopra disposto e sempreché la garanzia assicurativa sia operante, la Società, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino a esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Nel caso di azioni promosse contro l’Assicurato nei territori degli Stati Uniti d’America o in Canada, le spese di difesa a carico della Società si intendono prestate entro e non in aggiunta al massimale stesso.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
ART. 8 ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente o l’Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).
Se al momento del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate per i medesimi rischi previsti dalla presente polizza, la Società, fermi i limiti di risarcimento indicati nel contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente le garanzie prestate dalle altre polizze.
ART. 9 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).
ART. 10 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 11 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 12 FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente il Foro del luogo ove ha sede il Contraente/Assicurato.
ART. 13 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l’Assicurato sono tenuti devono essere fatte alla Società, direttamente o tramite il broker, con lettera raccomandata, fax, posta elettronica certificata, posta elettronica (e-mail), altra valida forma scritta.
ART. 14 GESTIONE DEL CONTRATTO
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza alla Società Aon S.p.A. con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0/00 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.
Il Contraente, l’Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato con esclusione delle comunicazioni di disdetta e/o recesso dallo stesso che dovranno essere trasmesse esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa.
Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. e all’art. 55 del regolamento IVASS 05/2006 ss.mm.ii., il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Ente. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell’eventuale nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo.
Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder
Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l’assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella scheda di polizza e di cui all’articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder ………………………………
Pertanto:
a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all’ assicurato o al Contraente;
b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall’assicurato o dal Contraente.
La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:
aa) ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.
ART. 15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Per tutto quanto non e' qui diversamente regolato, valgono le norme di legge italiane. Altre norme applicabili a tutte le sezioni di copertura
ART. 16 COPERTURA AUTOMATICA NEL CASO DI NUOVE ACQUISIZIONI
Qualora, nel corso della durata della presente polizza, il Contraente dovesse acquisire il controllo o formare, nel territorio dell’Unione Europea, nuove società, le stesse si intenderanno automaticamente assicurate per un periodo di 30 giorni purché ricorrano le seguenti condizioni:
✓ il Contraente e ne abbia il controllo, intendendosi per tale il controllo in misura superiore al 50% del capitale sociale o dei diritti di voto;
✓ tali società svolgano le medesime attività indicate alla voce ATTIVITÀ ASSICURATA;
✓ il fatturato di tali società non sia superiore al 25% del fatturato del gruppo.
Trascorso detto periodo l’assicurazione cesserà automaticamente in mancanza di accordo contrario.
Il Contraente è comunque obbligato a comunicare alla Società, entro 30 giorni dalla acquisizione o costituzione i seguenti dati:
✓ denominazione;
✓ sede legale;
✓ attività.
Qualora alla data di acquisizione del controllo esistessero coperture assicurative della società acquisita aventi ad oggetto lo stesso rischio oggetto della presente polizza, la presente polizza opererà in secondo rischio.
I sinistri derivanti da prodotti venduti o attività svolte dalla nuova società prima della sua acquisizione sono esclusi dall’assicurazione.
ART. 17 VARIAZIONI NELLA PERSONA DELL’ASSICURATO
Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento dell’Assicurato o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.
Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dall’Assicurato o dai suoi aventi causa, entro 30 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 15 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni.
Consorzi e Joint Venture
Nel caso di partecipazione dell’Assicurato a “Consorzi”, “Joint Venture”, “Raggruppamenti di imprese”, costituiti nel territorio dell’Unione Europea, le garanzie di cui alla presente polizza si intendono operanti, limitatamente alla quota di partecipazione dell’Assicurato e con esclusione di qualsiasi responsabilità derivante unicamente da vincolo di solidarietà (anche nel caso di insolvenza di altri partecipanti), purchè ricorrano le seguenti condizioni:
✓ tali “Consorzi”, “Joint Venture”, “Raggruppamenti di imprese” svolgano le medesime attività indicate alla voce ATTIVITÀ ASSICURATA;
✓ il Contraente abbia comunicato alla Società, entro 30 giorni, la quota parte di fatturato di propria spettanza derivante dalla partecipazione a detti “Consorzi”, “Joint Venture”,
“Raggruppamenti di imprese” e abbia versato, entro 30 giorni dalla comunicazione della Società, il sovrappremio richiesto.
In mancanza la copertura si intenderà come mai prestata.
Qualora per detti “Consorzi”, “Joint Venture”, “Raggruppamenti di imprese” esista già altra copertura assicurativa a garanzia degli stessi rischi, la presente polizza opererà a secondo rischio, per l’eccedenza di quanto non coperto da tale altra assicurazione.
ART. 18 PLURALITÀ DI ASSICURATI
Qualora la garanzia sia prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
La presente norma trova piena applicazione anche nel caso in cui siano previste ipotesi di terzietà tra assicurati.
ART. 19 SINISTRI IN SERIE
Tutti gli eventi dannosi derivanti dalla medesima causa saranno considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli danni si sono verificati in anni diversi e ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o dalle pretese avanzate.
Tali eventi dannosi saranno tutti attribuiti all’anno di assicurazione nel quale il primo evento dannoso derivante dalla stessa causa si sia verificato.
Parimenti tutte le richieste di risarcimento derivanti dalla medesima causa saranno considerate come avanzate nella stessa data, anche se le singole richieste vengono avanzate in anni diversi e ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o dalle pretese avanzate e la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste.
Qualora un danno possa ricadere contestulamente sotto le sezioni responsabilità civile verso terzi (RCT), responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) o responsabilità civile prodotti (RCP), lo stesso sarà attribuito all’annualità assicurativa nel corso della quale è stato per la prima volta denunciato.
ART. 20 RINUNCIA ALLA RIVALSA VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE E/O COLLEGATE
La Società rinuncia a esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di società controllate e/o collegate al Contraente e/o all’Assicurato, associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con l’Assicurato per le sue attività, amministratori e prestatori di lavoro del Contraente nonché persone di cui deve rispondere - salvo comunque il caso in cui le predette persone abbiano agito con dolo.
La surrogazione della Società è altresì consentita per danni ascrivibili a responsabilità amministrativa di amministratori, prestatori di lavoro e persone fisiche di cui l’Assicurato deve rispondere, entro i limiti in cui la responsabilità amministrativa degli stessi sia accertata con sentenza definitiva da parte della Corte dei Conti. La presente assicurazione non comprende pertanto i danni oggetto di responsabilità amministrativa degli amministratori, prestatori di lavoro e persone fisiche di cui l’Assicurato deve rispondere, ed il Contraente si impegna a rimborsare alla Società ogni somma eventualmente dalla stessa anticipata, che il Contraente stesso dovesse percepire per effetto od in esecuzione di decisioni della Corte dei conti, inerenti la responsabilità amministrativa dei propri amministratori, prestatori di lavoro e persone fisiche di cui l’Assicurato deve rispondere.
SEZIONE II
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
ART. 21 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società risponde delle somme che il Contraente sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività assicurata (v. definizione ATTIVITÀ ASSICURATA).
La garanzia comprende, entro il limite di indennizzo indicato nella SEZIONE MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a un sinistro indennizzabile a termini di polizza così come definito al precedente capoverso.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato:
✓ da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere a norma di Legge;
✓ dalle azioni di rivalsa dell’INAIL, INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 222/1984 nonché di enti similari
Ad integrazione ed a maggiore precisazione di quanto previsto alle DEFINIZIONI, l’assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell’Ente Contraente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
L’assicurazione è operante per tutte le attività:
✓ esercitate per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi;
✓ attribuite, consentite e delegate dall’Ente Contraente;
ancorchè a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.
ART. 22 QUALIFICA DI TERZI
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione RCT:
✓ le persone fisiche e giuridiche la cui responsabilità è coperta dall’assicurazione
✓ il legale rappresentante dell’Assicurato
✓ i prestatori di lavoro dell’Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio
✓ altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
ART. 23 RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI NON comprende la responsabilità per i danni:
a) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, nonché dalla proprietà o l’utilizzo di natanti a motore o velivoli di qualsiasi genere;
c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
d) alle cose che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo;
e) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
f) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
g) da furto nonché a cose altrui da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; nonché i danni di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
h) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
i) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso ed aperta al pubblico;
j) a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
k) da detenzione o impiego di esplosivi;
l) a natanti nonche’ i danni derivanti da proprietà o attività in ambito “off-shore”;
m) a velivoli nonche’ i danni derivanti da proprieàt o attività svolte entro le aree ad accesso limitato e/o regolamentato di strutture aeroportuali (air-side);
n) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, e simili);
o) che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e in generale i danni a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. “punitive and exemplary damages”);
p) verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio;
q) direttamente o indirettamente (esclusivamente o parzialmente) connessi, risultanti, conseguenti o in un qualsiasi modo riconducibili all’amianto/asbesto o a fibre di ceramica refrattarie, nonché a qualsiasi materiale contenente, in qualsiasi forma o quantità, amianto/asbesto o fibre di ceramica refrattarie;
r) connessi direttamente o indirettamente alla generazione di Campi Elettromagnetici (EMF);
s) connessi direttamente o indirettamente a BSE/TSE (compresa la malattia Creuzfeldt-Jakob e varianti della malattia Creuzfeldt-Jakob);
t) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
u) da muffe e funghi tossici;
v) da silice / silicio;
w) derivanti direttamente o indirettamente dai seguenti prodotti e/o sostanze chimiche: Arseniato di Rame Cromato (CCA); Diossine – halogenated and furans; Halons; Difenili policlorati (PCB);
x) immateriali non consecutivi, compresi i danni all’immagine o relativi al recupero di quote di mercato.
Si conviene infine che la Società non è tenuta a garantire alcuna prestazione e non è responsabile del pagamento di alcun sinistro nel caso in cui la prestazione di garanzie assicurative o il pagamento di sinistri dovesse esporla a sanzioni, proibizioni o restrizioni secondo risoluzioni ONU, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
ART. 24 ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel Mondo Intero.
ART. 25 VALIDITÀ TEMPORALE
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa purchè relative a comportamenti colposi posti in essere nel medesimo periodo.
In caso di “sinistro in serie” la data della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione ma non oltre due anni dalla cessazione stessa.
Per “sinistro in serie” si intende una pluralità di richieste di risarcimento originate da un medesimo fatto colposo, anche se manifestatosi in più anni.
Il “sinistro in serie” è considerato un unico sinistro anche ai fini dell’applicazione della franchigia.
ART. 26 PRECISAZIONI
A titolo esemplificativo e non limitativo l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare:
a) dalla proprietà di velocipedi senza motore usati per le occorrenze aziendali, anche da parte dei prestatori di lavoro, nonché di carrelli a mano;
b) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore del Contraente nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, gli striscioni;
c) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio inerente alla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio delle bancarelle (stands) e dei relativi impianti;
d) dalla proprietà e/o conduzione e/o manutenzione ordinaria di fabbricati e terreni destinati all'attività esercitata (come, a titolo esemplificativo e non limitativo: stabilimenti, uffici, magazzini, garage, officine, parcheggi) e relativi impianti fissi e di fabbricati incluso la proprietà, conduzione e uso di terreni ad uso civile abitazione, foresteria e/o rurale,
e) all’Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione;
f) per la committenza dei lavori previsti in conformità al D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. La garanzia opera a condizione che l’Assicurato abbia designato, ove previsto dal decreto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
g) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
h) dall'esistenza e/o gestione di mensa aziendale o posto di ristoro con scalda vivande, del bar interno e distributori automatici di cibi e bevande; servizi dei quali possono occasionalmente usufruire anche estranei, restando inteso che, qualora la gestione di questi servizi sia data in appalto a terzi, l'assicurazione opera esclusivamente per la responsabilità imputabile al Contraente nella sua qualità di committente. La garanzia vale anche per i danni cagionati dai generi somministrati sempre che la somministrazione sia avvenuta durante il periodo di validità della assicurazione e il danno sia stato denunciato entro un anno dalla cessazione del contratto. Per questo rischio il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza;
i) dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e pronti soccorso, siti nell'ambito dello stabilimento del Contraente;
j) dall'attività del corpo pompieri aziendale, anche in occasione di un eventuale intervento al di fuori dell'area del Contraente;
k) per effetto di danni causati da corsisti o stagisti;
l) dall'esistenza di centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi ed attrezzature usate per le necessità dell'ente;
m) dall'organizzazione di manifestazioni aziendali aventi carattere ricreativo e culturale, dall'organizzazione di gite con esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
n) dalla proprietà e dal funzionamento delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto e sollevamento, anche operanti in aree aperte al pubblico escluse comunque tutte quelle garanzie relative al rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli per cui esiste l'obbligo dell'assicurazione;
o) a parziale deroga del precedente articolo RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE, per danni cagionati ai veicoli di proprietà dei prestatori di lavoro e di terzi, parcheggiati all’interno del recinto dell’Ente o in appositi spazi coperti e non coperti all’esterno dell’Ente e all’uopo destinati. Resta comunque ferma l’esclusione dei danni da furto, da incendio e conseguenti a mancato uso;
p) a parziale deroga del precedente articolo RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE, per danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti del Contraente portate o in deposito nell'ambito dell’Ente, sempre che i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità della Contraente a termini di legge. Restano esclusi i danni da furto, da incendio e mancato uso;
q) a parziale deroga del precedente articolo RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE, per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Restano esclusi i danni da furto, da incendio e mancato uso;
r) al Contraente nella sua qualità di committente, anche ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro o commessi, inclusi quelli verificatisi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e biciclette;
s) per danni corporali cagionati alle persone trasportate ed in tal caso è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica X. Xxxxxx. E fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei responsabili.
La garanzia non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro:
✓ alla guida di veicoli iscritti al P.R.A. all’Assicurato, di sua proprietà, in usufrutto o locazione
✓ non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.
ART. 27 CONDIZIONI AGGIUNTIVE RCT (SEMPRE OPERANTI)
Responsabilità civile personale
L’assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni correlate al rischio Assicurato arrecati alle persone considerate terze escluso il Contraente ed entro il limite del massimale RCT.
Ai fini di questa estensione di garanzia si conviene che i prestatori di lavoro sono considerati terzi fra loro entro i limiti del massimale stabilito per la garanzia RCO e con applicazione della franchigia stabilita per la sezione RCO.
L’assicurazione RCT vale anche per la responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.
Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall’Assicurato, dagli amministratori o dai prestatori di lavoro dell’Assicurato stesso.
La garanzia vale anche per la responsabilità eventualmente derivante all’Assicurato e/o alle persone dallo stesso preposte ai sensi di altra similare disposizione di legge estera.
Danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato
A parziale deroga da quanto previsto all’articolo RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE la garanzia assicurativa è prestata per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute.
Sono comunque esclusi i danni alle cose che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo, compresi quelli ai fabbricati occupati dall'Assicurato.
Questa estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla SEZIONE MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI e con applicazione della franchigia ivi indicata.
Qualora esista altra polizza a garanzia degli stessi rischi, la presente copertura opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza, senza applicazione di franchigia.
La presente garanzia non è operante in caso di incendio provocato durante l’effettuazione di lavori presso terzi; in tal caso s’intenderà operante la successiva estensione di garanzia Lavori presso terzi con l’applicazione dell’eventuale ulteriore sottolimite di massimale previsto.
Lavori presso terzi
A parziale deroga da quanto previsto all’articolo RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE in caso di lavori effettuati, anche saltuariamente, presso terzi, la garanzia assicurativa è prestata per danni arrecati ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose e/o merci e/o beni di terzi che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori.
Restano comunque esclusi i danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo.
Questa estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla SEZIONE MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI e con applicazione della franchigia ivi indicata.
Danni alle cose in consegna e custodia
A parziale deroga da quanto previsto all’articolo RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE la garanzia è prestata per i danni alle cose in consegna o custodia all'Assicurato, ferme le esclusioni sotto indicate.
Sono comunque esclusi i danni alle cose su cui si eseguono i lavori, i danni alle cose che costituiscono strumento di lavorazione ed alle parti direttamente oggetto di lavorazione nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori. Sono altresì esclusi i danni alle cose affittate, noleggiate o prese in leasing da un Assicurato.
Questa estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla SEZIONE MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI e con applicazione della franchigia ivi indicata.
Danni a cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate
A parziale deroga da quanto previsto all’articolo RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE l’assicurazione vale anche per i danni alle cose di terzi, ancorché in consegna e/o custodia all’Assicurato:
✓ sollevate per esigenze di carico e scarico sempre che i danni in questione siano conseguenza della caduta delle cose sollevate;
✓ movimentate nell’ambito delle sedi aziendali.
Sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso delle cose danneggiate.
Questa estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla SEZIONE MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI e con applicazione della franchigia ivi indicata.
Danni da furto
A parziale deroga da quanto previsto all’articolo RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa:
✓ di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato;
✓ impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi a fabbricati e impianti di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso utilizzati.
Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente.
Questa estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI e con applicazione della franchigia ivi indicata.
Inquinamento dell’ambiente dovuto a fatto improvviso e accidentale
A parziale deroga da quanto previsto all’articolo RISCHI ESCLUSI, l’assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a
terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.
Per “danni da inquinamento dell’ambiente” si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell’Assicurato.
Per “stabilimento” si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte in modo continuo o discontinuo ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.
Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:
✓ l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti, così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a terzi entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
✓ fermo quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione in merito alla denuncia dei sinistri, ogni sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Società nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto.
L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sottolimite di risarcimento previsto per la presente estensione di garanzia, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.
Questa estensione di garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze, ed è prestata sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla SEZIONE MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI e con applicazione della franchigia ivi indicata.
La presente estensione di garanzia non comprende i danni:
✓ verificatisi nei territori di USA e Canada o comunque derivanti da attività svolte in tali territori;
✓ di cui l’Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale;
✓ derivanti da alterazioni di carattere genetico;
✓ cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
✓ provocati da attività svolte all’esterno delle ubicazioni utilizzate dall’Assicurato per l’esercizio dell’attività;
✓ conseguenti:
- alla intenzionale mancata osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione, controllo, contenimento dei danni da inquinamento da parte dei legali rappresentanti;
- alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l’inquinamento da parte dei rappresentanti legali;
✓ causati da impianti per il deposito, il trattamento o l’eliminazione d’immondizie o rifiuti in genere (a.e. discariche, inceneritori di rifiuti o sostanze speciali). Sussiste tuttavia copertura assicurativa per gli impianti di proprietà dell’azienda destinati al compostaggio o al deposito provvisorio d’immondizie o di rifiuti in genere; alla depurazione o decantazione di acque di scolo;
✓ da effetti di raggi ionizzanti.
Persone che partecipano ai lavori o presenti in azienda a vario titolo
Premesso che l’Assicurato può avvalersi, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, anche dell’opera di persone diverse da quelle di cui alla definizione di “prestatore di lavoro” si conviene:
✓ a parziale deroga dell’articolo QUALIFICA DI TERZI, di considerare terzi, anche tali persone, fermo restando che, in caso di lesioni subite durante la partecipazione, anche occasionale, a lavori manuali, troverà piena applicazione la franchigia eventualmente prevista per la garanzia RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO);
✓ di comprendere in garanzia, i danni a terzi causati da tali persone mentre partecipano all’attività oggetto della presente assicurazione.
Il massimale di polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità tra l’Assicurato e le suddette persone.
Comodato, leasing, locazione
L’assicurazione è valida anche per la responsabilità dell’Assicurato in relazione a beni concessi in comodato, leasing, locazione, noleggio e simili. Premesso altresì che l’Assicurato può utilizzare beni di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, noleggio e simili, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato da accollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei beni medesimi.
SEZIONE III
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
ART. 28 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di errori professionali commessi nell’espeltameno delle attività indicate i polizza da qualsiasi persona della quale l’Assicurato sia legalmente responsabile purchè sia conservato il diritto di rivalsa e/o regresso ove consentito dalla legislazione o normativa – anche contrattuale – applicabile.
Si intendono compresi i rischi anche di carattere non professionale derivanti dall’elaborazione di esiti o referti, dalla redazione, consegna, smarrimento, conservazione degli atti e/o documenti.
La copertura assicurativa esplica i suoi effetti per
✓ danni materiali e/o corporali e/o patrimoniali causati a terzi a seguito di errori nello svolgimento dell’attività descritta in polizza;
✓ danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza (entro il limite indicato).
Limitatamente ai danni patrimoniali è operante uno scoperto del 10% con il minimo di € 10.000 e un limite massimo di indennizzo pari ad € 100.000 per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 29 DELIMITAZIONI
Non sono considerati terzi:
✓ il legale rappresentante, l’amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di coniuge, genitore, figlio nonchè di qualsiasi altro parente od affine convivente;
✓ le società assicurate.
ART. 30 ESCLUSIONI
Per l’assicurazione della responsabilità civile professionale operano esclusivamente le seguenti esclusioni e pertanto non saranno ammessi al al risarcimento:
a) i danni provocati da professionisti, di cui l’Assicurato si avvale, non iscritti ai relativi albi professionali, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge;
b) i danni derivanti da consulenze fornite in ordine alla stipulazione di polizze assicurative o di servizi prestati per il mantenimento di coperture assicurative ed in ordine alla ricerca di mezzi finanziari e di consigli su problemi finanziari;
c) le richieste di risarcimento rivolte all’Assicurato in conseguenza di calunnia, diffamazione o come risultato di violazione intenzionale di norme di legge o regolamenti
d) le richieste di risarcimento derivanti da atti dolosi dell’Assicurato;
e) i danni derivanti da insolvenza dell’Assicurato, intesa come mancanza di mezzi economici necessari all’adempimento delle prestazioni professionali;
f) i danni derivanti da negligenze, imprudenze, imperizia, errori od omissioni da parte dell’Assicurato nell’elaborare preventivi finanziari;
g) le spese sostenute per il rimpiazzo di documenti che sono andati persi o distrutti;
h) i danni connessi al non rispetto dei termini per la consegna dei progetti e per il completamento delle attività. Sono quindi anche a carico dell’Assicurato i pagamenti delle relative penali;
i) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, nonché le conseguenze dei campi elettromagnetici (EMF - Electro Magnetic Fields);
j) richieste di risarcimento derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, fabbricati, installati da parte dell’Assicurato o da parte di appaltatori o subappaltatori dell’Assicurato;
k) i danni corporali a qualsiasi prestatore di lavoro di società appaltatrici o subappaltatrici dell’Assicurato;
l) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:
- radiazioni provocate da fissioni nucleari, fusioni o contaminazioni radioattive;
- materiale radioattivo, tossico, esplosivo od altro di natura pericolosa connessa ad esposizione o di componenti nucleari;
- amianto e prodotti contenenti amianto;
m) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunta dall’Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge, incluse le prestazioni e la qualità delle prestazioni professionali;
n) i danni derivanti:
- dall’inosservanza delle norme previste per il trattamento e la tutela dei dati personali;
- da violazioni inerenti il diritto d’autore ed il copyright (Intellectual Property Rights);
- da infedeltà dei dipendenti;
o) i danni derivanti dai lavori professionali descritti in polizza svolti da personale non dipendente dell’Assicurato qualora tale personale non dipendente risulti non iscritto ai relativi albi professionali (qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge);
p) gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (a.e. punitive or exemplary damages, liquidated damages e simili);
q) i danni conseguenti a guerra, invasione, ostilità (dichiarate o meno), guerra civile, insurrezione, sommosse e qualsiasi altro evento ad essi equiparabile, inclusi atti di terrorismo e sabotaggio;
r) le richieste di risarcimento in qualsiasi modo connesse alle funzioni di amministratore di società o enti;
s) richieste di risarcimento in qualsiasi modo connesse a violazioni della normativa in materia di lavoro dipendente (Employment Practices Liability);
t) qualsiasi sinistro precedente o pendente nei seguenti termini:
- ogni sinistro derivante da comportamenti colposi che alla data di sottoscrizione della polizza gli assicurati interessati conoscevano o avrebbero dovuto ragionevolmente conoscere;
- ogni indagine ufficiale, inchiesta, investigazione o altro procedimento ordinato o commissionato su richiesta delle autorità competenti iniziata prima, o al momento, della data di sottoscrizione della polizza;
- ogni vertenza o reclamo già proposto agli assicurati, prima, o al momento, della data di sottoscrizione della polizza o derivante direttamente o indirettamente dagli stessi fatti per i quali sia in corso l’indagine di cui al paragrafo precedente.
ART. 31 ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per i danni che avvengono nel Monto Intero.
ART. 32 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall’Assicurato successivamente al 31/12/2013
La garanzia é prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato, ai sensi degli articoli 1892, 1893 del codice civile, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.
ART. 33 LIMITE DI INDENNIZZO
L’assicurazione viene prestata entro il limite del massimale stabilito in polizza, che rappresenta il massimo esborso della Società:
✓ per ciascun sinistro;
✓ per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero dei sinistri verificatisi nello stesso periodo;
✓ per più sinistri originati dal medesimo comportamento colposo. In tal caso la data della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione ma non oltre due anni dalla cessazione stessa. Si precisa altresì che verrà applicata una sola volta la franchigia contrattuale prevista.
ART. 34 RESPONSABILITÀ IN SOLIDO
Indipendentemente dall’eventuale sussistenza, a termini di legge, del vincolo di solidarietà con altre persone fisiche e/o giuridiche in relazione alla determinazione del fatto dannoso, si precisa che nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, derivante anche dalla partecipazione dell’Assicurato a un raggruppamento e/o a un’associazione temporanea d’impresa e/o a una joint-venture, l’assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all’Assicurato in ragione della gravità della propria colpa e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate, mentre è escluso dalla garanzia l’obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.
SEZIONE IV
RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI
ART. 35 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente arrecati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza, fabbricati dall’Assicurato o da terzi, venduti o distribuiti dall’Assicurato, per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti stessi.
La garanzia comprende:
✓ i danni che i prodotti, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito;
✓ entro il sottolimite indicato, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Sono considerati difetto di prodotto anche:
✓ l’errata concezione / progettazione;
✓ le errate, omesse o carenti istruzioni d’uso e manutenzione;
✓ l’errata o difettosa conservazione da parte del Contraente o dell’Assicurato;
✓ l’errato o difettoso imballaggio.
ART. 36 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
✓ le persone fisiche e giuridiche la cui responsabilità è coperta dall’assicurazione;
✓ il legale rappresentante
✓ le società che, rispetto all’Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, coperte o meno dall’assicurazione.
ART. 37 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.
In caso di “sinistro in serie” la data della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione ma non oltre due anni dalla cessazione stessa.
Per “sinistro in serie” si intende una pluralità di richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in più anni.
ART. 38 DATA DI RETROATTIVITÀ
La garanzia vale per i prodotti consegnati:
✓ nel Mondo Intero (escluso USA e CANADA) in data successiva al 31/12/2008;
✓ in USA e CANADA in data successiva al 31/12/2011
e sempre che le richieste di risarcimento siano state presentate all’Assicurato per la prima volta dopo la data di effetto della presente polizza.
ART. 39 LIMITI DI RISARCIMENTO
Il massimale indicato alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI
rappresenta la massima esposizione della Società per sinistro e per anno assicurativo. In nessun caso la Società risponderà per somme superiori al massimale indicato:
✓ per più sinistri verificatisi nel medesimo periodo di assicurazione o – per polizze di durata inferiore all’anno – nell’intero periodo di assicurazione;
✓ per “sinistro in serie”.
Il “sinistro in serie” è considerato un unico sinistro anche ai fini dell’applicazione della franchigia.
ART. 40 ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per i prodotti venduti, distribuiti, commercializzati dall’Assicurato o per suo conto nei territori di qualsiasi Paese, compreso USA e CANADA, e per i danni ovunque verificatisi.
ART. 41 ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende:
a) le spese di rimpiazzo del prodotto, o di sue parti, e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
b) le spese e gli oneri per il ritiro dai mercati dei prodotti risultanti difettosi o presunti tali nonché eventuali spese per lo smontaggio o montaggio;
c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
e) I danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico e aerospaziale;
f) i danni conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
g) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
h) i danni che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende ed in generale i danni a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (a.e. “punitive and exemplary damages”);
i) i danni verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio ;
j) I danni direttamente o indirettamente (esclusivamente o parzialmente) connessi, risultanti, conseguenti o in un qualsiasi modo riconducibili all’amianto/asbesto o a fibre di ceramica refrattarie o a silice / silicio, nonché a qualsiasi materiale contenente, in qualsiasi forma o quantità, amianto/asbesto o fibre di ceramica refrattarie o silice / silicio;
k) i danni connessi direttamente o indirettamente alla generazione di campi elettromagnetici (EMF);
l) i danni connessi direttamente o indirettamente al virus dell’AIDS, HIV, tutte le sindromi di AIDS, quelle correlate ai virus HIV ARC nonché tutte le conseguenze attribuibili alla paura o sospetto dell’infezione;
m) i danni connessi direttamente o indirettamente a BSE/TSE (compresa la malattia Creuzfeldt- Jakob e varianti della malattia Creuzfeldt-Jakob);
n) i danni derivanti direttamente o indirettamente da muffe e funghi tossici
o) i danni derivanti direttamente o indirettamente dalla fabbricazione, commercializzazione, somministrazione, manipolazione, vendita e /o stoccaggio di sangue, plasma o qualsiasi altro prodotto in base a componenti sanguini;
p) i danni derivanti direttamente o indirettamente dai seguenti prodotti e/o sostanze chimiche: Chlorofluorocarbons (CFs); Arseniato di Rame Cromato (CCA); Diossine – halogenated and furans; Halons; Lattice (a base naturale); Metil-terziario butil-etere (MTBE); Difenili policlorati (PCB); Silicone per protesi mammarie; Tabacco e prodotti di tabacco; Formaldeide nelle resini ureiche (Urea formaldeyde foam UFF);
q) i danni immateriali non consecutivi, compresi i danni all’immagine o relativi al recupero di quote di mercato.
Si conviene infine che la Società non è tenuta a garantire alcuna prestazione e non è responsabile del pagamento di alcun sinistro nel caso in cui la prestazione di garanzie assicurative o il pagamento di sinistri dovesse esporla a sanzioni, proibizioni o restrizioni secondo risoluzioni ONU, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
ART. 42 INQUINAMENTO DELL’AMBIENTE DOVUTO A FATTO IMPROVVISO ED ACCIDENTALE
A integrazione delle norme che regolano l’assicurazione RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI e a parziale deroga di quanto previsto al precedente articolo ESCLUSIONI, l’assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso e dovuto a cause accidentali e derivante da un difetto dei prodotti descritti in polizza o di installazione, manutenzione, riparazione degli stessi.
Per “danni da inquinamento dell’ambiente” si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dai prodotti descritti in polizza.
Questa estensione di garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze.
Questa estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza del sottolimite di indennizzo di cui alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.
La presente estensione di garanzia non comprende i danni:
✓ di cui l’Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale
✓ derivanti da alterazioni di carattere genetico;
✓ da effetti di raggi ionizzanti.
SEZ. V
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO) SEZIONE OPERANTE SOLO PER LE SOCIETÀ SOGGETTE ALLA LEGGE ITALIANA
ART. 43 OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro di cui il medesimo si avvale, mentre sono addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
L’assicurazione vale anche per le azioni esperite da:
✓ INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. e del D.Lgs 38/2000 ss.mm.ii.;
✓ INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 222/ 1984 ss.mm.ii nonchè
✓ Enti similari
ART. 44 BUONA FEDE INAIL
L'assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, non dovute a comportamento doloso, l'assicurazione conserva la propria validità.
ART. 45 RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO non comprende la responsabilità per i danni:
✓ da detenzione o impiego di esplosivi;
✓ verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, e simili);
✓ verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio;
✓ direttamente o indirettamente (esclusivamente o parzialmente) connessi, risultanti, conseguenti o in un qualsiasi modo riconducibili all’amianto/asbesto o a fibre di ceramica refrattarie, nonché a qualsiasi materiale contenente, in qualsiasi forma o quantità, amianto/asbesto o fibre di ceramica refrattarie.
Si conviene infine che la Società non è tenuta a garantire alcuna prestazione e non è responsabile del pagamento di alcun sinistro nel caso in cui la prestazione di garanzie assicurative o il pagamento di sinistri dovesse esporla a sanzioni, proibizioni o restrizioni secondo risoluzioni ONU, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
ART. 46 MALATTIE PROFESSIONALI
L'assicurazione della RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle in vigore al momento del contratto allegate al D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. anche le malattie professionali in quanto tali, purchè venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta non oltre 36 prima prima della data di effetto della presente polizza.
La garanzia non vale:
I.per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
II.per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’Ente e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’Ente e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai senso del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. L’esclusione II b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
III.per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente alla cessazione della garanzia;
IV.per la silicosi, l’asbestosi e altre patologie in qualsiasi modo provocate dall’amianto o dalla silice;
V.per le patologie provocate da fibre di ceramica refrattarie;
VI.per i danni derivanti da immunodeficienza acquisita a patologie correlate (AIDS);
VII.per i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
VIII.per malattie provocate da soprusi e comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale), posti in essere da colleghi e/o superiori, mirati a emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”).
La presente garanzia è prestata nell’ambito del massimale RCO previsto.
Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
✓ per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
✓ per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
Ferme, in quanto compatibili, le norme che regolano l’assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società il manifestarsi di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
La presente estensione non vale per i prestatori di lavoro per i quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricade su soggetti diversi dall’Assicurato.
ART. 47 LAVORATORI TEMPORANEAMENTE DISTACCATI PRESSO ALTRE AZIENDE
Premesso che i prestatori di lavoro dell’Assicurato possono essere temporaneamente distaccati presso altre aziende – collegate o meno con l’Assicurato stesso - la garanzia RCO conserva la sua validità anche per il periodo del distacco e anche qualora l’attività temporaneamente svolta sia diversa da quella descritta in polizza. Questo sempre che l’Assicurato abbia effettuato, ove richiesto, le necessarie comunicazioni all’INAIL in merito alla assicurazione obbligatoria infortuni di cui al DPR 1124/1965 ss.mm.ii.
ART. 48 VALIDITÀ TEMPORALE
Le garanzie valgono per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione.
Resta fermo quanto previsto al precedente articolo in relazione all’estensione MALATTIE PROFESSIONALI.
ART. 49 ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per i danni verificatisi nel Mondo Intero.
SEZIONE VI
MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI
L’assicurazione è prestata per i risarcimenti (capitali, interessi e spese) fino a concorrenza dei seguenti importi:
€ 6.000.000 per ogni sinistro
MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
€ 6.000.000 per ogni sinistro
con il limite di € 2.500.000 per ogni persona lesa
PRESTATORI DI LAVORO
CIVILE
RESPONSABILITÀ
DI
MASSIMALE
MASSIMALE DI | RESPONSABILITÀ | CIVILE | € 3.000.000 |
PROFESSIONALE | per ogni sinistro e per anno assicurativo | ||
con il limite di € 100.000 per danni | |||
patrimoniali per ogni sinistro e per anno | |||
assicurativo |
SOTTOLIMITI PER SINISTRO E PER ANNO ASSICURATIVO SEZIONE RCT - RC PROFESSIONALE
€ 1.000.000 | per danni da interruzione, sospensione di attività di terzi |
€ 1.000.000 | per inquinamento improvviso e accidentale |
€ 1.000.000 | per danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato |
€ 150.000 | per lavori presso terzi |
€ 150.000 | per danni a cose in consegna e custodia |
€ 50.000 | per danni a cose di terzi sollevate, caricate, scaricate |
€ 50.000 | per danni da furto |
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO l’esposizione massima della Società non potrà superare € 6.000.000.
€ 3.000.000
per ogni sinistro e per anno assicurativo
CIVILE
RESPONSABILITÀ
DI
MASSIMALE PRODOTTI
SOTTOLIMITI PER SINISTRO E PER ANNO ASSICURATIVO – SEZIONE RC PRODOTTI
€ 1.000.000 per danni da interruzione, sospensione di attività di terzi
€ 250.000 per inquinamento improvviso e accidentale
Rimangono a carico del Contraente i seguenti importi di scoperti e/o franchigie per ciascun sinistro (fatti salvi eventuali casi diversamente regolati in polizza).
DEDUCIBILI SEZIONE RCT
Franchigia € 1.500 | per qualsiasi danno, salvo quanto di seguito precisato |
Scoperto 10% minimo € 2.500 massimo € 25.000 | per danni da inquinamento improvviso e accidentale |
DEDUCIBILI SEZIONE RCO
Franchigia € 2.500 | per ciascun prestatore di lavoro |
DEDUCIBILI SEZIONE RC PROFESSIONALE
Franchigia € 10.000 | per responsabilità civile professionale |
Scoperto 10% minimo € 10.000 | per danni patrimoniali (responsabilità civile professionale) |
DEDUCIBILI SEZIONE RC PRODOTTI
Scoperto 10% minimo € 3.000 massimo € 30.000 | per ciascun sinistro verificatosi nel Mondo Intero escluso USA e CANADA |
Scoperto 10% minimo € 20.000 massimo € 50.000 | per ciascun sinistro verificatosi in USA e CANADA |
SEZIONE VII
CALCOLO DEL PREMIO
SEZIONE RCT – RCO – RC PROFESSIONALE
Conteggio del premio | Tasso lordo pro mille | Premio lordo annuo totale |
R.A.L. € 27.500.000 |
Il premio minimo ammonta a € ……….. e non è soggetto a regolazione (v. articolo CONTEGGIO DEL PREMIO)
SEZIONE RC PRODOTTI
Conteggio del premio | Tasso lordo pro mille | Premio lordo annuo totale |
Fatturato* Mondo Intero € 800.000 | ||
Fatturato* USA/CANADA € 30.000 |
*Fatturato derivante dalla produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti inerenti l’attività assicurata (prevalentemente vaccini stabulogeni, reagenti, linee cellulari, antigeni, terreni e colture, cellule-risorse biologiche, kits diagnostici)
Il premio minimo ammonta a € ………………. e non è soggetto a regolazione (v. articolo
CONTEGGIO DEL PREMIO).
CLAUSOLA LONG TERM AGREEMENT
La società si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni della presente polizza a ciascuna scadenza anniversaria (31/12 di ogni anno) nel caso in cui ricorra una o più delle seguneti circostanze:
a) loss ratio pari o superiore al 50 %. Per loss ratio si intende la percentuale risultante dal rapporto tra il totale dei sinistri pagati e a riserva al netto delle franchigie nel periodo di riferimento, e il totale dei premi pagati al netto delle imposte pagate nel medesimo periodo. Il periodo di riferimento corrisponde al periodo intercorrente tra la data di effetto e i 3 mesi antecedenti la data di scadenza annuale:
b) una variazione pari o superiore al 10% del fatturato e/o delle retribuzioni;
c) il verificarsi di variazioni nell’attività dell’Assicurato che costituiscano aggravamento del rischio.
Qualora la Società decida di modificare le condizioni tecniche e/o economiche della copertura secondo quanto sopra disposto, il Contraente ha la facoltà di richiedere la cessazione della polizza o proseguire il contratto in base ai nuovi termini comunicati.
A tal fine si conviene tra le parti che:
1) entro il 30/11 di ciascuna annualità il Contraente si impegna a comunicare alla Società i dati di cui alle lettere b) e c);
2) la Società, ricevute le informazioni di cui al punto 1) comunicherà al Contraente nei successivi
15 giorni (e quindi entro il 15/12 di ciascuna annualità) le nuove condizioni tecniche e/o economiche, di prestazione della coperura assicurativa ovvero la conferma di quelle in corso. In quest’ultimo caso la copertura assicurativa proseguirà senza variazioni;
3) qualora la Società abbia proposto nuove condizioni tecniche e/o economiche di prestazione della copertura assicurativa, il Contraente potrà nei successivi 15 giorni e quindi entro il 30/12 di ciascuna annualità) richiedere la cessazione della copertura. Si conviene tra le parti che la mancata comunicazione equivale ad accettazione delle nuove condizioni proposte;
4) ove il Contraente si sia avvalso della facoltà di cui al precedente punto 3) e abbia richiesto la cessazione della copertura, questa avrà effetto dalle ore 24 del 31/03 dell’ annualità successiva) e nel periodo dal 31/12 al 31/03 la garanzia sarà prestata sulla base delle condizioni vigenti.
Fermo restando quano previsto dagli articoli DECORRENZA E PROROGA DELL’ASSICURAZIONE, RECESSO DAL CONTRATTO, AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.
Coassicurazione e delega
L’assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate in riparto, e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Le comunicazioni relative al recesso e alla disdetta del contratto devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società all’uopo designata Coassicuratrice delegataria.
Per tutte le altre comunicazioni inerenti il contratto esse potranno essere eseguite tramite il Broker, cui l’Assicurato ha conferito il mandato, ma esse esplicheranno effetto solo e dal momento in cui la Società delegataria, venutane a conoscenza, vi aderirà espressamente confermandone l’efficacia contrattuale. Ogni modificazione dell’assicurazione che comporti variazione scritta del contratto sarà considerata operante a condizione che il Broker abbia ottenuto il consenso da ciascuna delle Società coassicuratrici.
L’impegno di tutte le Società coassicuratrici risulta dal documento contrattuale firmato da ciascuna di esse.
Il Contraente o il Broker suo mandatario provvederà al versamento pro quota dei premi o degli importi comunque dovuti in dipendenza del contratto ad ogni singola coassicuratrice contro rilascio delle relative quietanze, restando esplicitamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilità solidale tra le Società del riparto.
Il Contraente (firma)
La Società delegataria (firma)
Le coassicuratrici (firma)
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sottospecificati:
SEZIONE I
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Conteggio del premio
Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro Recesso dal contratto
Sinistri in serie
SEZIONE II
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
Validità temporale della garanzia
Inquinamento dell’ambiente dovuto a fatto improvviso e accidentale
SEZIONE III
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Inizio e termine della garanzia
MIGLIORIE
XXXXXXXXX ACCETTATA DALLA SOCIETÀ | SI - NO | |
ARTICOLO RECESSO DAL CONTRATTO Dopo ogni sinistro e fino al 60°giorno dal pagamen to o rifiuto dell’indennizzo, le parti possono recedere con preavviso di 90 giorni 120 giorni. | ||
ARTICOLO RECESSO DAL CONTRATTO Eliminazione dell’articolo | ||
Articolo GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI Esclusione clausola “fino a quando ne ha interesse”.. | ||
SEZIONE II RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI SEZIONE III RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE SEZIONE IV RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI SEZIONE V RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO ARTICOLI RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI Eliminazione dell’esclusione “terrorismo e sabotaggio” e inserimento articolo TERRORISMO E SABOTAGGIO A parziale deroga dell’articolo ESCLUSIONI, la Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro del cui operato si avvalga, in relazione ad atti di terrorismo o sabotaggio. A maggior chiarimento e/o integrazione di quanto previsto in atti, si precisa che la presente garanzia non opera per: ✓ danni conseguenti a rilascio o esposizione di agenti chimici o biologici/batteriologici di qualsiasi tipo; ✓ danni conseguenti ad attacchi elettronici/informatici, tra cui "computer hacking" o "computer virus"; ✓ multe, penalità, danni a carattere punitivo o esemplare, nonché qualsiasi danno aggiuntivo risultante dalla moltiplicazione di danni compensativi; ✓ danni connessi a turbamenti mentali, angoscia o shock qualora ii soggetto reclamante non abbia riportato danni corporali. Ai fini della presente garanzia, una pluralità di atti commessi per i medesimi fini nell'arco di 72 ore sarà considerata un unico sinistro. Definizione di Terrorismo e sabotaggio Qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o dann o alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione, con scoperto del 10% minimo € 10.000,00. |
SEZIONE II RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI SEZIONE III RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE SEZIONE V RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO Inserimento articolo PRIVACY A parziale deroga delle esclusioni si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili e derivino da inosservanza del D.lgs.196/2003 ss.mm.ii. (“Legge sulla Privacy”) e del Regolamento UE 679/2016. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto del 10% (minimo € 2.500) e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno di € 150.000. | ||
SEZIONE V RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO ARTICOLO MALATTIE PROFESSIONALI Eliminazione dell’esclusione: per malattie provocate da soprusi e comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale), posti in essere da colleghi e/o superiori, mirati a emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing) | ||
SEZIONE V RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO ARTICOLO MALATTIE PROFESSIONALI Sostituzione 2°capoverso come segue: “L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta successivamente alla data del 31.12.2013” | ||
SEZIONE III RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE Elevazione del limite temporale indicato art. 32 “Inizio e termine della garanzia” alla data del 31.12.2007 | ||
MASSIMALE RCT– RCO Aumento del massimale combined per la garanzia responsabilità civile verso terzi e per la garanzia responsabilità verso prestatori di lavoro a € 10.000.000 | ||
MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE Elevazione del sottolimite per perdite patrimoniali a € 300.000 | ||
MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE Elevazione del sottolimite per perdite patrimoniali a € 500.000 | ||
MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE Elevazione del sottolimite per perdite patrimoniali a € 1.000.000 | ||
MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI Elevazione del sottolimite per inquinamento accidentale a € 500.000 | ||
DEDUCIBILI SEZIONE RCT Riduzione franchigia a € 1.000 | ||
DEDUCIBILI SEZIONE RCT Riduzione franchigia a € 500 | ||
DEDUCIBILI SEZIONE RC PROFESSIONALE Riduzione franchigia e scoperto minimo a € 5.000 | ||
DEDUCIBILI SEZIONE RCO Riduzione franchigia a € 1.000 | ||
DEDUCIBILI SEZIONE RC PRODOTTI USA e CANADA Riduzione minimo scoperto a € 10.000 e massimo scoperto a € 30.000 | ||
Eliminazione clausola LONG TERM AGREEMENT |