Responsabilità del fornitore Clausole campione

Responsabilità del fornitore. Il fornitore si impegna a fornire i servizi richiesti nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia. È obbligo del fornitore, per l’esecuzione del servizio, acquisire tutte le abilitazioni normativamente richieste per l’esecuzione e fornire personale debitamente abilitato all’esecuzione dei servizi, ove necessario. Il fornitore dovrà, inoltre, impegnarsi a rispettare le prescrizioni e le indicazioni di esecuzione del servizio presenti nel capitolato tecnico e le disposizioni di ordine interno comunicate dall’Agenzia e ad adottare ogni precauzione necessaria ad evitare danni a persone e cose. Restano a carico del fornitore tutti gli oneri necessari a riparare i danni eventualmente arrecati nell’esecuzione dei servizi; il fornitore è altresì responsabile per i danni eventualmente cagionati dal proprio personale in servizio a dipendenti dell’Agenzia o a terzi. Il fornitore ha inoltre l’obbligo di garantire la riservatezza dei documenti e/o dei dati/informazioni di cui è venuto a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività.
Responsabilità del fornitore. VERSO LA SOCIETÀ APPALTANTE E VERSO TERZI
Responsabilità del fornitore. 9.1 - Il Fornitore è esclusivamente responsabile del buon funzionamento di componenti, attrezzature, impianti oleoidraulici e pneumatici forniti in rapporto alle caratteristiche e prestazioni da lui espressamente indicate. Egli non si assume, invece, alcuna responsabilità per l’eventuale difettoso funzionamento di macchine o sistemi realizzati dal Cliente o da terzi con componenti idraulici o pneumatici del Fornitore anche se le singole apparecchiature idrauliche o pneumatiche sono state montate o collegate secondo schemi o disegni suggeriti dal Fornitore, a meno che tali schemi o disegni non siano stati oggetto di distinta remunerazione, nel qual caso la responsabilità del Fornitore sarà comunque circoscritta a quanto compreso nei suddetti disegni o schemi.
Responsabilità del fornitore. E’ a carico del fornitore l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato. La fornitura, che in qualunque modo risulterà non conforme alle caratteristiche richieste, sarà formalmente contestata, con conseguente applicazione delle penalità previste. E' fatto obbligo al fornitore di mantenere ESTAR/Amministrazioni Contraenti sollevate ed indenni, da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti degli stessi ESTAR/Amministrazioni Contraenti. Il fornitore sarà comunque tenuto a risarcire ESTAR/Amministrazioni Contraenti del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato. Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dell’appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre 24 h dal suo verificarsi ai DEC o ai RES nominati, incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti del fornitore nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
Responsabilità del fornitore. ForGreen, in qualità di fornitore, non risponde dei danni di qualsiasi natura causati dall’Energia Elettrica somministrata, essendo lo stesso fornitore, persona giuridica che acquista e vende Energia Elettrica senza esercitare attività di trasmissione, di distribuzione e/o trasporto. In ogni caso, qualunque danno o pregiudizio eventualmente patito dal Cliente che sia derivato direttamente o indirettamente da attività del Distributore Elettrico Locale o di terzi non sarà ascrivibile a ForGreen, neppure a titolo di responsabilità indiretta od oggettiva o altre obbligazioni nei confronti del Distributore Elettrico Locale, del Trasportatore o di terzi. Il Cliente, sotto la propria responsabilità, dichiara di disporre della documentazione comprovante che, alla data di inizio erogazione di Energia Elettrica, da parte di ForGreen, saranno validamente risolti i Contratti di somministrazione stipulati tra il Cliente e il fornitore uscente. Il Cliente manleva pertanto ForGreen da ogni responsabilità e/o incombenza per eventuali contestazioni da parte dei fornitori uscenti. ForGreen non assume alcun tipo di impegno in ordine ad eventuali oneri connessi ad un recesso anticipato da parte del Cliente dal Contratto di fornitura di Energia Elettrica con il precedente fornitore.
Responsabilità del fornitore. 1) Il FORNITORE non risponde dei danni di qualsiasi natura causati dall’energia elettrica somministrata, essendo lo stesso FORNITORE, persona giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di trasmissione, di distribuzione e/o trasporto.
Responsabilità del fornitore. Con l’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione delle forniture il fornitore non è esonerato dalla responsabilità ai sensi dell'art. 1490 C.C. per eventuali difetti ed imperfezioni, che non siano emersi al momento dell’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, ma vengano in seguito accertati. In tal caso il fornitore è invitato dalla stazione appaltante ad assistere in proprio o per mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite d’accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. Il fornitore non può invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta in precedenti prove, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto di partite in consegne successive. L’aggiudicataria è responsabile dei danni, anche se riferibili a propri dipendenti, ivi comprese le spese di ripristino, penalità, perdita di profitti, costi e spese, anche legali, per l'interruzione di attività, che BLS si trovi a subire direttamente o a dover risarcire a terzi, in conseguenza di ritardo nell'adempimento od inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dal contratto di appalto. L’aggiudicataria è altresì responsabile per danni od infortuni subiti da cose di sua proprietà o persone che con essa collaborino o siano impiegate alle sue dipendenze, e si impegna a tenerne indenne BLS, salvo il caso di dolo o colpa grave della BLS, tanto nel caso di cui al presente, come in quello di cui al precedente comma, anche in sede giudiziale. Detta responsabilità dell’aggiudicataria non sussiste solo ed esclusivamente quando l'inconveniente possa essere ascritto a vizi e difetti non riconducibili alla sfera di controllo ed influenza della stessa o che non siano conseguenza degli inadempimenti in parola. La responsabilità dell’aggiudicataria è altresì esclusa nelle ipotesi di forza maggiore, quali, a titolo meramente esemplificativo, incendi, esplosioni, incidenti, epidemie, interruzioni nei servizi postali, telegrafici, telefonici o di altri mezzi di comunicazione, salvo che, rimossi tali impedimenti, l’aggiudicataria medesima non abbia indotto, per fatto o colpa ad essa addebitabile, ulteriori ritardi nel ripristino del normale livello delle prestazioni a suo carico.
Responsabilità del fornitore. 19.1. Il Fornitore presta garanzia per vizi, difetti o difformità della prestazione solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla legge – e secondo le specifiche di cui al successivo Art. 29 – garantendo esclusivamente le capacità professionali dei soggetti impiegati, con esclusione di qualsiasi garanzia espressa o implicita di idoneità per un fine particolare. È altresì esclusa qualsiasi responsabilità del Fornitore per eventuali danni derivati al Cliente da
Responsabilità del fornitore. Il Fornitore è esclusivamente responsabile del buon funzionamento del prodotto fornito in rapporto alle caratteristiche e prestazioni da lui espressamente indicate. Egli non si assume, invece alcuna responsabilità per l’eventuale difettoso funzionamento di macchine o sistemi realizzati dal Cliente o da terzi con componenti del Fornitore. In ogni caso, al di fuori delle ipotesi disciplinate dal D.P.R. 24 maggio 1988, n.224, e salvo quanto previsto dall’art. 1229 cod. civile, il Cliente non potrà chiedere il risarcimento di danni indiretti, mancati profitti o perdite di produzione, né potrà pretendere a titolo di risarcimento somme superiori al valore della merce fornita.
Responsabilità del fornitore. 1) Il FORNITORE non risponde dei danni di qualsiasi natura causati dal gas naturale somministrato, essendo lo stesso FORNITORE, persona giuridica che acquista e vende gas naturale senza esercitare attività di trasmissione, di distribuzione e/o trasporto.