Applicazione delle penalità Clausole campione

Applicazione delle penalità. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi saranno comunicati all’impresa stessa con “nota di debito” e saranno trattenuti sull’ammontare della fattura ammessa al pagamento. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale dell’appalto. Superato tale limite la N.M. si riserva la facoltà di recedere dal contratto.
Applicazione delle penalità. L’importo delle penalità è stabilito dalla Stazione Appaltante sulla base delle segnalazioni del Direttore dell’esecuzione, con provvedimento da comunicare all’Impresa. Qualora l’impresa non facesse fronte ai debiti derivanti dall’applicazione di penalità, o essendo la sua disponibilità insufficiente, l’ammontare delle penalità viene addebitato sulla polizza fideiussoria che dovrà essere immediatamente reintegrata per l’importo corrispondente alla penalità, onde ripristinare il limite della polizza di cui all’art. 9 del contratto. Le penalità sono notificate all’Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. (Richieste di abbandono di penalità) Qualora l’Impresa intenda chiedere l’abbandono di penalità applicate in dipendenza dell’esecuzione del contratto, deve presentare istanza alla Stazione Appaltante; tale istanza dovrà essere accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovarne le ragioni giustificative. Le richieste possono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale la Stazione Appaltante notifica all’Impresa la determinazione di applicare le penalità per le inadempienze rilevate, ovvero comunica l’avvenuta emissione del mandato di pagamento o del mandato a saldo, con l’applicazione di penali. Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate alla Scuola. La restituzione delle penalità disapplicate avviene contestualmente al primo mandato in acconto o a saldo da emettere a favore dell’Impresa o, con titolo separato, se si sia provveduto a tutti i pagamenti dovuti.
Applicazione delle penalità. L’applicazione delle penalità verrà tempestivamente comunicata da A.P.M. I relativi importi saranno trattenuti dall’ammontare del documento fiscale, la cui scadenza resterà bloccata fino all’emissione della relativa nota di credito a parziale/totale storno del debito fatturato. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il 20% dell’importo contrattuale dell’appalto. Superato tale limite l’A.P.M. si riserva la facoltà di recedere dal contratto.
Applicazione delle penalità. 24.01. L'applicazione delle penalità, di competenza dell’A.C., dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale le ditte appaltatrici avranno facoltà di presentare le loro controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione inviata dall’A.C.. Trascorso inutilmente tale termine o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide, l’A.C. dovrà procedere entro 15 giorni lavorativi all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 23 del presente capitolato. L’A.C. potrà, inoltre, far pervenire all'I.A. eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi entro 8 giorni dalla data della formale comunicazione o comunque nei termini previsti dall’A.C. nella sua comunicazione. Il mancato adeguamento alle prescrizioni dell’A.C. nei termini prescritti comporta la risoluzione del contratto.
Applicazione delle penalità. Prima di procedere all'applicazione delle penali di cui sopra, l’A.C. dovrà provvedere alla contestazione dell’inadempimento nei confronti dell’I.A., con atto scritto comunicato via fax o racc. a/r o PEC. La ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’A.C. Trascorso inutilmente tale termine o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide e/o accolte, l’A.C. procederà entro 15 giorni lavorativi all'applicazione della sanzione prevista dal presente capitolato. L’A.C. potrà, inoltre, far pervenire all'I.A. eventuali prescrizioni, alle quali la stessa dovrà uniformarsi entro 8 giorni dalla data della formale comunicazione Il provvedimento di applicazione delle penalità sarà notificato con le modalità previste dalle normative vigenti. L'A.C. procederà al recupero della penale applicata, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento. Le penali, in subordine, potranno essere recuperate mediante l'incameramento della cauzione.
Applicazione delle penalità. Le penalità saranno contestate, mezzo fax, a “ ”, al quale è concesso un termine di 15 giorni per le controdeduzioni, trascorso il quale, o dove le giustificazioni addotte non siano riconosciute valide, A.P.M. provvederà all’applicazione della penalità. I relativi importi saranno trattenuti dall’ammontare del documento fiscale; “ ” dovrà provvedere all’emissione della nota di credito a parziale/totale storno del debito fatturato.

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  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • Novero dei Terzi Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.