Contratto di assicurazione per motocicli e ciclomotori
Fascicolo Informativo
Contratto di assicurazione per motocicli e ciclomotori
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota Informativa, comprensiva del glossario;
• Condizioni di assicurazione,
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Edizione 2/2014
(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)
Contratto di assicurazione per i veicoli a mo- tore: Responsabilità Civile per la circolazione e Rischi Diversi.
CICLOMOTORI E MOTOCICLI
La presente Nota Informativa è redatta se- condo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preven- tiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sot- toscrizione della polizza.
Per la garanzia di Responsabilità Civile da cir- colazione è possibile richiedere presso gli In- termediari e nel sito Internet di Italiana Assicurazioni il rilascio di un preventivo gra- tuito e personalizzato per ciclomotori o mo- tocicli, redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché della formula tariffaria prescelta dal Contraente tra quelle proposte da Italiana Assicurazioni.
A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
1. Informazioni generali
a) Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua;
b) Sede Legale e Direzione Generale: Xxx X. X. Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx;
c) Telefono: x00 00 000000 - Fax: x00 00 0000000;
d) Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx - E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
e) Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al nu- mero 1.00004 all’albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 367 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 327 milioni di euro relativi al totale delle riserve patri- moniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 177%. Tale indice rappre- senta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammon- tare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Il presente contratto offre garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli e dai danni subiti dal veicolo assicurato o dalle persone che lo utilizzano.
Si ricorda che saranno operanti solo le garanzie acquistate, esplicita- mente richiamate nel modulo di polizza.
Rinnovo e durata del contratto
Il contratto è stipulato nella forma “senza tacito rinnovo”.
L'Impresa, in base all'art. 170 bis del Codice, è tenuta a mantenere ope- ranti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio e co- munque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
Per maggiori dettagli consultare l’articolo 1.4) “Xxxxxx e rinnovo del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.
Sito Internet - Aggiornamenti
Si rinvia al sito internet xxx.xxxxxxxx.xx per la consultazione di eventuali aggiorna- menti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
Informativa Area Riservata su sito Internet
Sul sito xxx.xxxxxxxx.xx è disponibile un’Area Riservata che permette di con- sultare la propria posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L’accesso è consen- tito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITA’ CIVILE
3. Copertura assicurativa offerta
3.1 Formula tariffaria
La garanzia è prestata nella forma “Bonus/Malus” che si articola in 35 classi di me- rito e che prevede riduzioni (“Bonus”) o maggiorazioni (“Malus”) di premio rispet- tivamente in assenza o in presenza di sinistri pagati nel periodo di osservazione della sinistrosità, secondo le regole dettagliatamente descritte all’articolo 2.12) delle Con- dizioni di Assicurazione.
3.2 Oggetto della garanzia di Responsabilità Civile
La garanzia di Responsabilità Civile tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia te- nuto a pagare, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato, come più dettagliatamente indicato all’art. 2.1) “Oggetto del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 2.1) “Oggetto del contratto”;
– 2.3) “Soggetti esclusi”;
– 2.4) “Esclusioni e rivalsa”.
AVVERTENZA: sono previsti CASI DI RIVALSA, in cui Italiana Assicura- zioni, dopo aver risarcito i terzi danneggiati, ha diritto a ripetere dal- l’Assicurato in tutto o in parte quanto pagato. I casi di rivalsa sono dettagliatamente indicati ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicu- razione:
– 2.4) “Esclusioni e rivalsa”;
– 2.8) “Denuncia dei sinistri”.
AVVERTENZA: la garanzia è prestata nel limite dei MASSIMALI convenuti in polizza, la cui definizione è presente nel glossario sotto riportato. Di seguito si indicano esempi di applicazione del massimale:
1) valore del massimale per danni a persone 5.000.000 euro
– danno provocato per danni a persone 2.000.000 euro
– importo risarcito 2.000.000 euro
2) valore del massimale per danni a persone 5.000.000 euro
– danno provocato per danni a persone 6.000.000 euro
– importo risarcito 5.000.000 euro.
3.2.1 Estensioni della copertura
Sono previste le seguenti estensioni alla garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria disciplinata dal Codice delle Assicurazioni:
– circolazione in aree private;
– operazioni di carico e scarico.
Per maggiori dettagli si veda l’articolo 2.1) “Oggetto del contratto” delle Condi- zioni di Assicurazione.
4. Soggetti esclusi dalla garanzia
Alcuni soggetti sono esclusi dalla garanzia: si veda l’articolo 2.3) “Soggetti esclusi” delle Condizioni di Assicurazione.
5. Informativa in corso di contratto
Italiana assicurazioni è tenuta a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta con indicate:
– la data di scadenza del contratto;
– le modalità per ottenere informazioni sul premio di rinnovo della garanzia R.C. Auto presso l’Intermediario al quale è assegnato il contratto.
Unitamente alla comunicazione viene trasmessa al Contraente l’attestazione dello stato del rischio.
Italiana Assicurazioni ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri aggiuntivi, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
6. Attestazione sullo stato di rischio - Classe di merito
Italiana Assicurazioni trasmette al Contraente, almeno trenta giorni prima della sca- denza annuale del contratto, l’attestazione sullo stato del rischio.
Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, Italiana Assicurazioni ri- lascia l’attestazione almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione.
Nei casi di anticipata risoluzione del contratto a seguito di vendita del veicolo, furto senza ritrovamento, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, de- molizione, cessazione definitiva dalla circolazione, e sempreché il “periodo di osserva- zione” risulti concluso, Italiana Assicurazioni invia al Contraente la relativa attestazione. Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altra impresa, dovrà consegnare al nuovo assicuratore l’attestazione dello stato del rischio relativa all’annualità trascorsa.
Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto e mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, il periodo di validità dell’attesta- zione dello stato del rischio è pari a cinque anni, a decorrere dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce ed il proprietario (o il locatario in caso di lea- sing) ha diritto a mantenere la classe di merito conseguita per il medesimo veicolo o per altro veicolo di sua proprietà (o locato in leasing). Trascorsi tre mesi dalla sca- denza del contratto, l’attestazione dello stato del rischio, ai fini dell’assegnazione della classe di merito, è valida a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.
Per maggiori dettagli in relazione ai meccanismi di assegnazione della classe di me- rito di conversione universale (c.d. CU), compresi i casi di acquisto di un ulteriore veicolo nell’ambito del medesimo nucleo familiare (art 134 c. 4-bis del Codice delle Assicurazioni), si rinvia a quanto previsto dall’art. 2.12) “Formula Bonus/Malus 35 classi Settore V: Ciclomotori e Motocicli” delle Condizioni di Assicurazione e dal- l’allegato n. 1 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.
AVVERTENZA: la classe di merito di conversione universale (c.d. CU) ri- portata sull’attestazione di rischio consente di confrontare le varie pro- poste di contratti di Responsabilità Civile Auto delle diverse Compagnie.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE RISCHI DIVERSI
7. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le garanzie Rischi Diversi, a seconda della tipologia, sono raccolte in Sezioni.
SEZIONE DANNI
Sono garantiti i danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo assicurato causati dagli eventi previste dalle garanzie di seguito sintetica-
mente descritte.
– Furto totale o parziale – furto o rapina, consumato o tentato. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.2) delle Condizioni di Assicurazione.
– Incendio – incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vanda- lici o fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine. La garanzia è regolamen- tata all’articolo 3.3) delle Condizioni di Assicurazione.
– Atti vandalici - Eventi sociopolitici – atti vandalici e dolosi in genere ed eventi sociopolitici. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.4) delle Condizioni di Assicurazione.
– Calamità naturali – calamità naturali quali inondazioni, alluvioni, frane, gran- dine, terremoti o eruzioni vulcaniche. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.5) delle Condizioni di Assicurazione.
– Cristalli – Rottura accidentale dei cristalli (non conseguenti ad atti vandalici o dolosi). La garanzia è regolamentata all’articolo 3.6) delle Condizioni di Assicu- razione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 3.7) “Delimitazioni”;
– 3.18) “Limite di indennizzo per sinistro cumulativo”.
AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti franchigie, scoperti, limiti massimi indennizzabili. Per maggiori dettagli riguardanti scoperti e franchigie consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicura- zione: 3.1) “Oggetto dell’assicurazione”; 3.6) “Cristalli”; 3.16) “Scoperto o franchigia”.
Per maggiori dettagli riguardanti i limiti massimi indennizzabili, con- sultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 3.5) “Cala- mità naturali”; 3.6) “Cristalli”.
SEZIONE DANNI - GARANZIE SPECIALI
Prevede combinazioni di garanzie i cui contenuti sono di seguito sinteticamente de- scritti:
– “Pacchetto A” - comprende le seguenti garanzie:
– Responsabilità civile dei trasportati
– Ricorso terzi da incendio
– Danni al box
– Spese di dissequestro del veicolo
– Soccorso vittime della strada
– Danni da scasso
Le garanzie che compongono “Pacchetto A” sono regolamentate all’articolo 3.8) delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare l’articolo 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio” delle Condizioni di Assicurazione.
Per limitazioni ed esclusioni relative a specifiche garanzie consultare l’ar- ticolo 3.8) “Pacchetto A”: 1) Responsabilità civile dei trasportati; 2) Ri- corso terzi da incendio; 3) Danni al box delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti limiti massimi inden- nizzabili. Per maggiori dettagli consultare il seguente articolo delle Con- dizioni di Assicurazione: 3.8) “Pacchetto A”.
SEZIONE ASSISTENZA
Prevede prestazioni di assistenza stradale erogate dalla Centrale Operativa di Blue Assi- stance S.p.A. alle persone o al veicolo in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assi- curato dovuta, ad esempio, a incidente stradale, guasto, foratura o danni ai pneumatici.
– “Assistenza in viaggio”
Le seguenti prestazioni sono fornite in Europa:
– Informazioni in caso di sinistro e servizio di messaggistica urgente in caso di inci- dente stradale
– Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino
– Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici
– Invio di un’autoambulanza
– Recupero difficoltoso del veicolo
– Autovettura in sostituzione
La seguente prestazione è fornita nei soli territori della Repubblica Italiana, della Re- pubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano:
– Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato
Le seguenti prestazioni sono fornite in Europa purché l’Assicurato si trovi ad oltre 50 chilometri dal proprio Comune di residenza:
– Rientro degli occupanti del veicolo assicurato, proseguimento del viaggio o per- nottamento
– Riconsegna del veicolo assicurato
– Anticipo di denaro per spese di prima necessità
– Spedizione di pezzi di ricambio
– Rientro sanitario
– Rientro funerario
– Invio di un autista
Le seguenti prestazioni sono fornite in Europa esclusi i territori della Repubblica Ita- liana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano:
– Interprete a disposizione
– Anticipo della cauzione penale e spese legali
– Rimpatrio del veicolo assicurato
– Abbandono legale del veicolo
La garanzia è regolamentata all’articolo 4.1) “Assistenza in viaggio” delle Condi- zioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 4.1.4) “Delimitazioni”.
Per limitazioni ed esclusioni relative a specifiche prestazioni consultare inoltre l’articolo 4.1) “Assistenza in viaggio”.
AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti limiti massimi inden- nizzabili. Per maggiori dettagli consultare l’articolo 4.1) “Assistenza in viaggio”delle Condizioni di Assicurazione.
SEZIONE TUTELA LEGALE
Garantisce le spese che l’Assicurato sostiene per l’assistenza di un legale e per gli oneri processuali al fine di tutelare i propri interessi prima e/o durante una causa giu- diziaria connessa alla circolazione del veicolo assicurato.
Per maggiori dettagli sulle prestazioni offerte consultare gli articoli 5.1.1) “Oggetto dell’assicurazione” e 5.1.9) “Prestazioni garantite” delle Condizioni di Assicurazione
- Formula Elite.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 5.1.2) “Delimitazioni” ;
– 5.1.3) “Insorgenza del caso assicurativo”;
– 5.1.9) “Prestazioni garantite” limitatamente al n. 4);
– 5.1.11) “Esclusioni”.
AVVERTENZA: Le garanzie sono prestate nel limite dei massimali previ- sti in polizza. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 5.1.1) “Oggetto dell’assicurazione”;
– 5.1.10) “Massimale”.
SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Sono garantite, attraverso il pagamento di un indennizzo, le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni subiti dal conducente del veicolo assicurato derivanti dalla guida del veicolo stesso previste dalle garanzie di seguito sinteticamente descritte:
– Morte – indennizzo dovuto ai beneficiari designati dall’Assicurato nel caso in cui l’infortunio abbia per conseguenza la morte e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
– Invalidità permanente – indennizzo liquidato all’Assicurato nel caso in cui l’in- fortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
– Rimborso delle spese di cura - indennizzo delle spese sanitarie sostenute dal- l’Assicurato a seguito di infortunio.
– Diaria da ricovero – indennità giornaliera corrisposta all’Assicurato nel caso in cui l’infortunio renda necessario il ricovero.
– Xxxxxxx xxxxxxxxx – pagamento di una rendita vitalizia a favore dell’Assicurato in caso di invalidità permanente conseguente ad infortunio che comporti un’in- validità pari o superiore al 60%.
– Rendita 4x4 – pagamento di una rendita mensile a favore dell'Assicurato in caso di invalidità permanente conseguente ad infortunio che comporti un'invalidità superiore al 65%.
La garanzia è regolamentata agli articoli 6.1) "Oggetto dell'assicurazione"; 6.2) "Morte"; 6.3) "Invalidità permanente"; 6.4) "Rimborso delle spese di cura"; 6.5) "Dia- ria da ricovero"; 6.6) "Rendita vitalizia"; 6.7) ”Rendita 4x4" delle Condizioni di Assi- curazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i
seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 6.8) “Delimitazioni”;
– 6.10) “Criteri di indennizzabilità”.
AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti franchigie o limiti massimi indennizzabili. Per maggiori dettagli sulla presenza di franchi- gie consultare l’articolo 6.3) “Invalidità permanente”.
Per maggiori dettagli riguardanti limiti massimi indennizzabili x xxxxx- mali, consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 6.2) "Morte"; 6.3) "Invalidità permanente"; 6.4) "Rimborso delle spese di cura"; 6.5) "Diaria da ricovero"; 6.6) "Rendita vitalizia"; 6.7) ”Rendita 4x4".
7.1 Esemplificazione numerica di applicazione della franchigia/scoperto e del limite massimo indennizzabile / massimale
Di seguito sono riportati esempi di funzionamento di franchigia/sco- perto:
– per la Sezione Danni | ||
A | B | |
Entità del danno | € 750 | € 1.500 |
Scoperto 20% con il minimo di € 200 | € 200 | € 300 |
Esempio A: il danno indennizzato è di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200).
Esempio B: il danno indennizzato è di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto).
– per la Sezione Infortuni del Conducente
A B
Somma assicurata per Invalidità Permanente € 50.000 € 50.000 Franchigia 3% 3%
Invalidità permanente conseguente al sinistro 2% 12%
Esempio A: nessun indennizzo in quanto l’Invalidità permanente con- seguente al sinistro è assorbita dalla franchigia.
Esempio B: il danno indennizzato è di € 4.500 (ottenuto con il se- guente conteggio 12% - 9% = 3% che applicato a
€ 50.000 determina l’importo di € 4.500).
Di seguito sono riportati esempi di applicazione del limite massimo in- dennizzabile / massimale:
A) limite massimo indennizzabile: € 15.000
– danno subito: € 10.000
– importo indennizzato: € 10.000
B) limite massimo indennizzabile: € 15.000
– danno subito: € 20.000
– importo indennizzato: € 15.000
7.2 Assicurazione parziale (regola proporzionale)
Qualora il valore assicurato risulti inferiore al valore del veicolo, l’indennizzo corri- sposto da Italiana Assicurazioni è ridotto in misura proporzionale (art. 1907 del Co- dice Civile). Per maggiori dettagli consultare l’articolo 3.14) “Regole comuni” delle Condizioni di Assicurazione.
7.3 Premi – Possibilità di applicazione di sconti
AVVERTENZA: Italiana Assicurazioni o l’Intermediario, nell’ambito del- l’autonomia operativa allo stesso riconosciuta, possono applicare sconti sul premio delle garanzie Rischi Diversi in relazione alle caratteristiche del singolo Assicurato.
INFORMAZIONI COMUNI ALLE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE E RISCHI DIVERSI
8. Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali reticenze e dichiarazioni inesatte sulle circo- stanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono com- portare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l’annullamento del contratto. Per maggiori dettagli consultare l’articolo 1.2) “Dichia- razioni del Contraente”.
9. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa pos- sono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’ indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Esempio di aggravamento del rischio:
• Modifica della provincia di residenza con aggravamento del rischio.
10. Premi
Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore) fatta salva la disponibilità dell’Intermediario ad accettare i seguenti mezzi di pagamento:
– assegni bancari e circolari;
– bonifici bancari;
– bollettini postali;
– bancomat.
Il premio della garanzia di Responsabilità Civile viene determinato sulla base dei pa- rametri di personalizzazione previsti dalla tariffa. L’importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Italiana Assicurazioni all’Intermediario.
La periodicità di pagamento del premio è annuale. E’ prevista la possibilità di fra- zionare il premio annuo in due rate semestrali, con applicazione di una maggiora- zione del 3% ad esclusione dei ciclomotori.
AVVERTENZA: nel caso di cessazione del rischio (a causa di demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all’estero del vei- colo di cui all’articolo 103 del Codice della Strada) o di furto del veicolo, il Contraente può chiedere a Italiana Assicurazioni la restituzione del premio di Responsabilità Civile Auto corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Per maggiori dettagli consultare gli articoli 1.7) “Cessazione del rischio” e 1.7.2) “Furto del veicolo” delle Condizioni d’Assicurazione. Consultare inoltre l’articolo 1.5) “Sospensione e riattivazione del contratto” per gli effetti della cessazione del ri- schio sui contratti sospesi.
11. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Nell’assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
12. Legge applicabile al contratto
Premesso che le Parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una legislazione
diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali, Italiana Assicurazioni propone l’applicazione al contratto della legge italiana.
13. Regime Fiscale
Il premio per la garanzia di Responsabilità Civile è soggetto:
- all’imposta del 12,5% fermo quanto disposto dall’art. 17 del Decreto Legislativo
n. 68 del 6 maggio 2011 che ha previsto la facoltà per le province di modificare l’aliquota fino ad un massimo del 3,5%;
- al contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10,5%.
Per tutte le altre garanzie escluse la garanzia Assistenza in viaggio, Tutela Legale, In- fortuni, si applica l’aliquota d’imposta del 13,5% comprensiva del contributo anti- racket.
Per la Sezione Assistenza in Viaggio si applica l’aliquota d’imposta del 10%. Per la Sezione Tutela Legale si applica l’aliquota d’imposta del 12,50%.
Per la Sezione Infortuni del Conducente si applica l’aliquota d’imposta del 2,5%.
C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÁ CIVILE
14. Procedura per il risarcimento del danno
Italiana Assicurazioni provvede alla liquidazione dei sinistri:
– sulla base della procedura di “risarcimento diretto”, con le modalità previste dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la garanzia re- sponsabilità civile obbligatoria, per i danni al veicolo, nonché alle cose trasportate di proprietà dell’Assicurato o del conducente non re- sponsabile; tale modalità si applica anche al danno alla persona su- bito dal conducente non responsabile per lesioni di lieve entità (postumi da lesioni pari o inferiori al 9%). La procedura di “risarci- mento diretto” non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli im- matricolati all’estero, ciclomotori non soggetti al sistema di registrazione e targatura di cui al X.X.X. 0 xxxxx 0000, x. 000, xx xx- xxxx dal 14 luglio 2006 o macchine agricole;
– sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato”: l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni prevede che i danni subiti dal trasportato debbano es- sere risarciti dall’Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale lo stesso era a bordo entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’Impresa di Assi-
curazione del responsabile civile se il veicolo assicurato con quest’ultima è co- perto da un massimale superiore a quello minimo. Il terzo trasportato, per otte- nere il risarcimento, dovrà promuovere azione nei confronti dell’Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo con le modalità previste dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni di seguito riportate.
Quando non siano applicabili le procedure sopra riportate, il danneggiato o gli aventi diritto potranno chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’As- sicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento secondo quanto previsto dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
AVVERTENZA: la denuncia del sinistro, deve essere trasmessa all’Inter- mediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Italiana Assi- curazioni entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Negli stessi termini l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24).
Si rinvia al sito xxx.xxxxxxxx.xx per l’individuazione del centro liquida- zione sinistri competente.
Italiana Assicurazioni è tenuta a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno nei termini di seguito indicati:
1. per i sinistri con soli danni a cose:
– entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, se unitamente alla richiesta viene allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e fir- mato da entrambi i conducenti;
– entro 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa se unitamente alla richiesta viene allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e fir- mato unicamente dal richiedente;
2. per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
– entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, Italiana Assicurazioni è tenuta al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione di tale comunicazione.
Entro il medesimo termine Italiana Assicurazioni è tenuta a corrispondere la somma offerta anche nel caso in cui il danneggiato abbia comunicato di non accettare l’of- ferta. In questo caso la somma corrisposta dall’Impresa è imputata nella liquida- zione definitiva del danno.
Se il danneggiato non ha fatto pervenire alcuna risposta, Italiana Assicurazioni è te- nuta a corrispondere al danneggiato la somma offerta, imputata nell’eventuale li-
quidazione definitiva del danno:
– decorsi quindici giorni dalla comunicazione dell’offerta, in caso di procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del Codice delle Assicurazioni;
– decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell’offerta, in caso di procedura di ri- sarcimento di cui all’art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
15. Incidenti stradali con controparti estere o con veicolo non assicu- rato o non identificato
Per la procedura da seguire per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidente con un veicolo immatricolato all’estero:
– se il sinistro è avvenuto in Italia, si rinvia alle disposizioni degli articoli 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni;
– se il sinistro è avvenuto all’estero, si rinvia alle disposizioni di cui al Capo V - “Ri- sarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all’estero” artt. 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni.
In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richie- sta di risarcimento va indirizzata all’Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assi- curativi Pubblici.
16. Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato per sinistri Il Contraente ha la facoltà di evitare la maggiorazione di premio dovuta in base al- l’applicazione della clausola Bonus/Malus, rimborsando, all’atto del rinnovo del con- tratto, gli importi pagati per tutti o parte dei sinistri che avrebbero dato luogo a detta maggiorazione. La stessa facoltà è consentita al Contraente anche in caso di di- sdetta o mancato pagamento del premio di rinnovo. Nel caso in cui il sinistro rien- tri nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rim- borsare dovrà rivolgersi, direttamente o con l’ausilio dell’Intermediario, alla “Stanza di compensazione” presso CONSAP - Xxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxx (xxx.xxxxxx.xx). Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente, al fine di conoscere l’im- porto del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente a Italiana Assicurazioni.
17. Accesso agli atti dell’Impresa
I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati possono esercitare il diritto di accesso agli atti nei confronti di Italiana Assicurazioni a conclusione dei procedimenti di va- lutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano (art. 146 del Codice delle Assicurazioni e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 191/2008).
Sono soggetti all’accesso gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro, tra i quali: le denunce di sinistro, le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti, il rapporto delle Autorità intervenute, le dichiarazioni testimoniali (esclusi i riferimenti anagra- fici dei testimoni), le perizie, i preventivi, le fatture, le quietanze di liquidazione.
Il diritto di accesso può essere esercitato dall’avente diritto quando siano conclusi i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguar- dano e, in particolare:
1. dal momento in cui l’avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta a titolo di risarcimento dei danni o dei motivi per i quali Italiana Assicurazioni non intende fare l’offerta;
2. in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione di diniego dell’offerta, nei seguenti termini che decorrono dalla data di ricevimento da parte di Italiana Assicurazioni della richiesta di risarcimento:
a) per i sinistri con soli danni a cose:
– decorsi 30 giorni se il “modulo blu” è firmato da entrambi i conducenti;
– decorsi 60 giorni, negli altri casi;
b) per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
– decorsi 90 giorni;
3. decorsi 120 giorni dalla data del sinistro, in ogni altro caso.
Il diritto d’accesso agli atti si esercita mediante raccomandata con avviso di ricevi- mento o a mezzo telefax o consegnata a mano alla direzione di Italiana Assicurazioni o all’ufficio liquidazione sinistri competente ovvero all’Intermediario, indicante gli estremi dell’atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione e l’interesse personale e concreto del richiedente.
L’accoglimento della richiesta d’accesso agli atti, ovvero il rifiuto o la limitazione motivati, sono comunicati per iscritto al richiedente entro 15 giorni dalla data di ri- cezione della richiesta.
In caso di accoglimento la relativa comunicazione deve contenere l’indicazione del responsabile dell’ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, del luogo in cui è possibile effettuare l’accesso, nonché del periodo di tempo non inferiore a quindici giorni in cui il richiedente può prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE RISCHI DIVERSI
18. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA: la denuncia del sinistro, deve essere trasmessa all’Inter- mediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Italiana Assi- curazioni entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza.
Per maggiori dettagli consultare gli articoli 3.11) “Obblighi in caso di sinistro” (Se- zione Danni); 4.1.5) “Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro” (Sezione Assi- stenza); 5.1.4) “Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale” (Sezione Tutela legale); 6.9) “Denuncia di Infortunio” (Sezione Infortuni del conducente).
AVVERTENZA: nell’ambito della garanzia Assistenza in viaggio la ge- stione del sinistro è affidata a Blue Assistance S.p.A. tramite la sua Strut- tura Organizzativa a cui deve essere inoltrata la relativa denuncia. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto previsto dalla Sezione Assistenza delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: nell’ambito della garanzia Tutela Legale la gestione del sinistro è affidata ad ARAG, Assicurazioni Rischi Automobilistici e Ge- nerali S.p.A a cui l’Assicurato può inoltrare la relativa denuncia. Per mag- giori dettagli si rimanda a quanto previsto dalla Sezione Tutela Legale delle Condizioni di Assicurazione.
19. Arbitrato
AVVERTENZA: nei casi regolamentati dagli articoli 3.19) “Liquidazione del danno” (Sezione Danni); 5.1.5) “Gestione del caso assicurativo” (Se- zione Tutela Legale); 6.11) “Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni” (Sezione Infortuni del conducente) per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti è previsto l’arbitrato. L’Assicurato può in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
INFORMAZIONI COMUNI ALLE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE E RI- SCHI DIVERSI
20. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” - Ita- liana Assicurazioni, Xxx X. X. Xxxxxxx,00 - 00000 Xxxxxx, Numero Verde 800.101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20) - fax 00 00000000 - e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di as- senza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi al- l’IVASS - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle con- troversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsa- bilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
In caso di controversia con un’Impresa d’assicurazione con sede in uno Stato mem- bro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo al- l’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net o direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet xxx.xxxxx.xx, sezione “Per il consumatore”.
21. Mediazione per la conciliazione delle controversie
Qualora una delle parti del presente contratto intenda agire in giudizio per una con- troversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali, dovrà preliminarmente espe- rire la procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria per con- troversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
22. Procedura di conciliazione paritetica Ania/Associazioni Consumatori In caso di controversia inerente la gestione di sinistri RCA, con richiesta di risarci- mento non superiore a 15.000 euro, è possibile accedere alla relativa procedura di conciliazione tra Ania e Associazioni dei consumatori.
Per maggiori informazioni si rinvia al sito Internet xxx.Xxxxxxxx.xx
Italiana Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della com- pletezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale Xxxxxx Xxxxxxxx
GLOSSARIO
Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza (in corsivo nelle Condizioni di Assicurazione)
Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve es- sere assicurata per legge in relazione alla circolazione del veicolo. Per la Garanzia As- sistenza vale la definizione riportata nella specifica Sezione.
Carrozzeria convenzionata: Carrozzeria con la quale Italiana Assicurazioni ha un ac- cordo che prevede da parte di quest'ultima la liquidazione diretta delle riparazioni ef- fettuate su veicoli che abbiano subito un danno risarcibile a termini di contratto. L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile presso gli intermediari o sul sito internet. Carta Verde: Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in esso indicati.
Codice: il Codice delle Assicurazioni Private approvato con decreto legislativo 7 set- tembre 2005 n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni.
Codice della Strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive mo- dificazioni e integrazioni.
Conducente: la persona fisica che pone in circolazione il veicolo.
Contraente: la persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicura- zione.
Classe Universale o CU: classe di “Conversione universale” risultante dall’atte- stazione dello stato di rischio rilasciato dall’Impresa di Assicurazione (Regolamento ISVAP n. 4/2006).
Esplosione: lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia: importo espresso in cifra fissa o percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro.
Fuoristrada: Circolazione su percorsi che non rientrano nella definizione di “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” di cui all’art. 2 Codice della Strada.
Impresa: Compagnia Italiana di previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.p.A. Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Intermediario: la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Inter- mediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all’art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
Locatario: colui che utilizza il veicolo concesso in leasing.
Massimale: la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrat- tualmente stabilito.
Minimo di scoperto: importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell’Assi- curato per ogni singolo sinistro.
Periodo d’osservazione: periodo contrattuale rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive e dell’annotazione nell’attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati.
Polizza: l’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e ri- portano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Proprietario: l’intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla carta di circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l’usufruttuario e l’acquirente con patto di riservato dominio.
Relitto: veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano com- plessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Responsabilità minoritaria: la responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.
Responsabilità paritaria: la responsabilità che, in caso di sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei condu- centi di almeno due veicoli coinvolti.
Responsabilità principale: la responsabilità principale ricorre:
– nel caso in cui un sinistro coinvolga due veicoli, quando venga attribuita una re- sponsabilità maggiore ad uno dei conducenti;
– nel caso di più di due veicoli coinvolti, quando ad uno dei conducenti venga at- tribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
Risarcimento/Indennizzo: la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro. Scoperto: la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico del- l’Assicurato.
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia.
Valore commerciale: il valore del bene in comune commercio.
Veicolo: il veicolo assicurato a motore descritto in polizza, comprensivo degli ac- cessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si con- siderano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del vei- colo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.
I SEGUENTI TERMINI SONO SPECIFICI DELLA SEZIONE ASSISTENZA
Assicurato: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti c), g), m), n) e o) dell’art. 4.1), le per- sone trasportate a bordo del veicolo.
Assistenza: le prestazioni che l’Impresa fornisce all’Assicurato in caso di sinistro. Centrale Operativa: componente della Struttura Organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La Centrale Opera- tiva organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.
Incidente: il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi al vei- colo danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca le- sioni fisiche obiettivamente constatabili connesso con la circolazione stradale del veicolo assicurato.
Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funziona- mento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l’uti- lizzo in condizioni normali.
I SEGUENTI TERMINI SONO SPECIFICI DELLA SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Beneficiari: le persone designate dall’Assicurato a riscuotere l’indennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita esterna e violenta, che produce lesioni ovvero alterazioni o guasti anatomici ad una qualsiasi parte del corpo, con esclusione delle alterazioni psichiche, obiettivamente constatabili ed accertabili quindi medi- calmente, anche se materialmente non rilevabili, che hanno come conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea.
Invalidità permanente: perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura par- ziale o totale, della capacità generica dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.
Istituto di cura: policlinico universitario, ospedale, istituto di ricerca e di cura, isti- tuto scientifico, case di cura, day hospital/day surgery, poliambulatori medici, cen- tri diagnostici, centri di fisiokinesiterapia e riabilitazione regolarmente autorizzati. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lun- godegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri benessere.
Data ultimo aggiornamento: 30 novembre 2013
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER VEICOLI A MOTORE CICLOMOTORI E MOTOCICLI
1 di 63
SEZIONE I | Pag. | 3 |
– Condizioni generali di polizza comuni a tutte le Sezioni | » | 3 |
SEZIONE II | » | 10 |
– Responsabilità Civile veicoli | » | 10 |
– Formule di personalizzazione della tariffa | » | 16 |
SEZIONE III | » | 26 |
– Furto | » | 26 |
– Incendio | » | 26 |
– Atti vandalici - Eventi sociopolitici | » | 26 |
– Calamità naturali | » | 26 |
– Cristalli | » | 26 |
– Garanzie Speciali | » | 27 |
SEZIONE IV | » | 33 |
– Assistenza | » | 33 |
SEZIONE V | » | 44 |
– Tutela Legale | » | 44 |
SEZIONE VI | » | 51 |
– Infortuni del conducente | » | 51 |
DESCRIZIONE SETTORE | » | 59 |
APPENDICE NORMATIVA | » | 60 |
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
SEZIONE I
CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
1.1) Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dal giorno e dall’ora indicati in polizza, se è stato pagato il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pa- gamento .
I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è stata assegnata la polizza.
In caso di frazionamento del premio, se il Contraente non paga alle sca- denze successive alla prima, l’assicurazione è operante fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello delle suddette scadenze. Oltre il predetto termine l’assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento (art. 1901 comma 2 Codice Civile). Tale disposizione si applica anche a polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.
1.2) Dichiarazioni del Contraente
Il contratto è stipulato ed il relativo premio è determinato sulla base delle dichiara- zioni rese dal Contraente e riportate in polizza.
Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita to- tale o parziale delle prestazioni o l’annullamento del contratto, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Sono rilevanti ai fini della determinazione del premio le dichiarazioni relative alla re- sidenza del proprietario o alle caratteristiche tecniche del veicolo.
La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente all’Impresa e potrà compor- tare una modifica contrattuale con relativo conguaglio del premio.
La mancata comunicazione di variazioni che determinano l’aggrava- mento del rischio può comportare l’inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, l’Impresa qua- lora sia obbligata a risarcire i danni in base all’art. 144 del Codice in base al principio di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni con- trattuali, eserciterà il diritto di rivalsa verso l’Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare a terzi.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
1.3) Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Lie- chtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.
L’assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde stessa rilasciata dall’Impresa al Contraente.
Per la circolazione all’estero, la garanzia è operante secondo le condi- zioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’as- sicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, salvo le eventuali maggiori ga- ranzie previste dal contratto.
La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. L’Impresa, qualora sia appli- cabile l’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile o nel caso previsto dal suc- cessivo art. 1.4) ”Xxxxxx e rinnovo del contratto” risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, a condizione che al mo- mento del sinistro il rischio non sia assicurato presso altra impresa.
Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere va- lidità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessi di avere validità ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione al- l’Impresa; l’uso del documento successivamente alla data di cessazione o sospensione della polizza è pertanto illecito.
Per le Sezioni “Danni” e “Infortuni del Conducente” l’assicurazione è operante sul territorio di tutti gli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde la cui sigla non risulti barrata sulla Carta Verde stessa.
Per le Sezioni “Tutela Legale” e “Assistenza”, vale l’ambito territoriale previsto dalle specifiche condizioni.
1.4) Xxxxxx e rinnovo del contratto
a) Durata del contratto
Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.
L’Impresa è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di de- correnza dell’eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo ri- schio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
b) Rinnovo del contratto
Al termine dell’annualità è facoltà del Contraente rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del premio rela- tivo alle nuove condizioni tariffarie che verranno proposte dall’Impresa per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventual- mente presenti in contratto.
L’Impresa provvederà alla consegna del certificato e del contrassegno. Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni d’assicurazione in corso.
1.5) Sospensione e riattivazione del contratto
a) Sospensione
Qualora il Contraente intenda sospendere l’assicurazione in corso di con- tratto è tenuto a farne richiesta all’Impresa restituendo il contrassegno, il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde.
All’atto della sospensione, il premio già pagato deve avere una durata residua pari ad almeno 3 mesi. In caso contrario il premio dovrà essere integrato sino al raggiungimento dei 3 mesi di durata residua. Tale in- tegrazione sarà restituita, al netto delle imposte e del contributo al Ser- vizio Sanitario Nazionale, al momento della riattivazione del contratto. L’Impresa rilascia un’appendice contrattuale che deve essere sottoscritta dal Contraente e la sospensione decorre dal giorno e dall’ora indicati nella predetta appendice.
Decorsi 18 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia chiesto di riattivare il contratto, questo si intende risolto con effetto dal giorno della sospensione ed il premio non goduto, compresa l’eventuale inte- grazione richiesta al momento della sospensione, resta acquisito dal- l’Impresa salvo quanto previsto dal successivo paragrafo.
Qualora entro 18 mesi dalla sospensione intervengano:
– vendita o consegna in conto vendita andata a buon fine;
– demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione della circolazione (art.
103 del Codice della Strada);
– furto
del veicolo indicato nel contratto, l’Impresa è tenuta a rimborsare, su richie- sta del Contraente, il premio pagato e non goduto, calcolato dalla data di sospensione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanita- rio Nazionale, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
La sospensione non è consentita:
– a seguito di furto del veicolo assicurato;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
– per i contratti di durata inferiore all’anno;
– per i contratti relativi a ciclomotori e quadricicli leggeri;
– per i contratti stipulati in forma di “libro matricola” (polizze com- prendenti più veicoli).
b) Riattivazione
La riattivazione del contratto, fermo il proprietario del veicolo assicurato e ferme tutte le condizioni in corso al momento della sospensione, può essere richiesta dal Con- traente entro diciotto mesi dalla data di sospensione e comporta la pro- roga del contratto, con sostituzione di xxxxxxx, di un periodo pari a quello della sospensione.
Se la sospensione ha avuto una durata minima di 3 mesi e massima di 18 mesi, dal premio determinato sulla base della Tariffa vigente al momento della riattivazione viene detratta la parte di premio pagata e non goduta relativa al periodo di sospensione al netto delle imposte e del contri- buto al Servizio Sanitario Nazionale.
Se la sospensione ha avuto una durata inferiore a 3 mesi, il conguaglio del premio viene determinato sulla base della Tariffa vigente al momento della riattivazione, tenendo conto anche del periodo di sospensione.
La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo assicurato dal contratto precedentemente sospeso oppure, fermo il proprietario, per altro veicolo, a condizione che il veicolo assicurato dal contratto prece- dentemente sospeso sia stato venduto o consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all’estero o la sua circolazione sia definitivamente cessata ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada.
1.6) Trasferimento della proprietà del veicolo
Il trasferimento della proprietà del veicolo, attestato da idonea docu- mentazione, o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla com- pravendita di veicoli dalla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Ar- tigianato, Agricoltura) determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:
a) Sostituzione del contratto
Nel caso in cui l’alienante, previa restituzione del certificato, del contrasse- gno e dell’eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà (o in comproprietà con il coniuge in regime di comunione dei beni), sul nuovo contratto sarà mantenuta la
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
classe di merito in corso. Tale disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una plu- ralità di soggetti ad uno soltanto di essi.
L’Impresa provvede alla sostituzione del contratto e rilascia il certificato, il contras- segno e la Carta Verde per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio in base alle condizioni tariffarie:
– in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
– in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.
b) Cessione del contratto
Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente, perfezionato il trasferimento di proprietà, è tenuto a darne immediata comunica- zione all’acquirente e all’Impresa, la quale, previa restituzione del certi- ficato, del contrassegno e della Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante l’emissione di nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto in corso e senza conguaglio di premio.
Finché l’Impresa non abbia ricevuto detta comunicazione di trasferi- mento di proprietà del veicolo, il Contraente è tenuto al pagamento dei premi successivi.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l’Impresa non rilascerà l’attestazione dello stato del rischio.
Per l’assicurazione dello stesso veicolo il nuovo proprietario dovrà stipu- lare un nuovo contratto.
c) Risoluzione del contratto
Nel caso l’alienante del veicolo non richieda che il contratto sia reso va- lido per altro veicolo di sua proprietà (caso a)) e l’acquirente non su- bentri nel contratto di assicurazione (caso b)), il contratto è risolto ai sensi dell’art. 171 comma 1 lettera a), del Codice. L’Impresa provvederà a re- stituire la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto dell’imposta e del con- tributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della restituzione del certificato di assicu- razione, del contrassegno, dell’eventuale Carta Verde e della consegna dei documenti attestanti la vendita del veicolo.
Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, la parte di premio corrisposta e non usufruita verrà calcolata a partire dalla data di consegna in conto vendita oppure, se successiva, dalla data di restituzione di certificato di assicurazione, contrassegno ed eventuale Carta Verde. La restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita avrà luogo anche per
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
i contratti sospesi a cui non abbia fatto seguito la riattivazione nei termini previsti all’art. 1.5) “Sospensione e riattivazione del contratto”.
1.7) Cessazione del rischio
1.7.1) Demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esporta- zione definitiva all’estero del veicolo
Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione, cessazione della circola- zione o esportazione definitiva all’estero del veicolo (articolo 103 del Codice della Strada), il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa e a con- segnare il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde.
Il Contraente, inoltre, deve fornire all’Impresa:
1) in caso di cessazione della circolazione del veicolo o di esportazione definitiva all’estero, attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
2) in caso di demolizione del veicolo, copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, D. Lgs. n. 22/1997 rilasciato da un centro di rac- colta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale della casa costruttrice del veicolo attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.
Il Contraente può chiedere alternativamente all’Impresa:
1) la restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno, dell’eventuale Carta Verde e della do- cumentazione indicata nei precedenti paragrafi. Da tale data il con- tratto si intende risolto;
2) la sostituzione del contratto relativo al veicolo demolito o la cui circolazione sia definitivamente cessata (art. 103 del Codice della Strada), con altro veicolo di sua proprietà. In questo caso l’Impresa rilascerà il certificato, il contrassegno e la Carta Verde per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio in base alle condizioni tariffarie:
– in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
– in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.
Per le polizze di durata inferiore all’anno, l’Impresa non procede alla re- stituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della sti- pulazione della polizza.
1.7.2) Furto del veicolo (operante per la sola Sezione Responsabilità Civile)
In caso di furto del veicolo, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza così come previsto dall’art. 122 comma 3 del Codice.
Il Contraente deve darne notizia all’Impresa fornendo copia della denun- cia di furto presentata all’Autorità competente e restituendo, se in suo possesso, il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde.
Il Contraente ha diritto alla restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della consegna della copia della denuncia.
1.7.3) Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli
Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli, in caso di ces- sazione del rischio a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato e senza sostituzione con altro vei- colo, l’Impresa rimborsa al Contraente la parte di premio residuo relativo alle garan- zie non interessate dal sinistro. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di premio, al netto dell’imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del sini- stro e la data di scadenza del premio pagato. Relativamente alla garanzia in- teressata dal sinistro non si procede invece ad alcun rimborso di premio ed il Contraente, nel caso di frazionamento del premio di polizza, è tenuto a completarne il pagamento annuo.
1.8) Foro competente
Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di re- sidenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.
1.9) Oneri a carico del Contraente
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Con- traente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
SEZIONE II
RESPONSABILITA’ CIVILE VEICOLI
2.1) Oggetto del contratto
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, entro i massimali convenuti in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente ca- gionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo indicato nella polizza. La garanzia è operante anche per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private, ad eccezione delle zone aeroportuali sia civili sia militari non equiparate a pubbliche.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipa- zione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle ve- rifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
2.1.1) Operazioni di carico e scarico
La garanzia opera anche per i danni a terzi derivanti dalle operazioni di carico e sca- rico purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi, in ogni caso, i danni alle cose trasportate o in consegna ed i danni alle persone trasportate sul veicolo o che prendono parte alle suddette operazioni.
2.2) Priorità di destinazione dei massimali
Per rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di Responsabilità Civile indicati sulla polizza i quali sono de- stinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria.
2.3) Soggetti esclusi
L’assicurazione, ai sensi dell’art. 129 del Codice, non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato né i danni alle cose subiti dai se- guenti soggetti:
1) il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato do- minio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
3) ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).
2.4) Esclusioni e rivalsa
L’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pa- gare ai terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice in materia di inopponibilità al danneggiato di even- tuali eccezioni contrattuali.
a) Conducente non abilitato alla guida
L’assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, l’Impresa rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa:
1) se al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
2) se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona in attesa del rilascio della patente dopo il superamento dell’esame teorico e pratico;
3) nei confronti del solo proprietario se il veicolo è guidato da conducente non abili- tato, a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza di tale cir- costanza al momento dell’affidamento del veicolo.
b) Guida in stato di ebbrezza
L’assicurazione non è operante se il conducente si trova, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza ed il fatto è sanzionato ai sensi del- l’art. 186 del Codice della Strada. L’Impresa in questo caso limita la ri- valsa a 2.500 €.
c) Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
L’assicurazione non è operante se il conducente si trova, al momento del sinistro, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ed il fatto è sanzio- nato ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada.
L’Impresa eserciterà la rivalsa:
1) integralmente se il veicolo, al momento del sinistro, è guidato dal pro- prietario dello stesso;
2) con il limite di 5.000 € nei confronti del solo proprietario, in caso di guida da parte di soggetto diverso da quest’ultimo e purché non a
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
conoscenza delle condizioni del conducente al momento dell’affida- mento del veicolo;
3) con il limite di 5.000 € anche nei confronti del conducente, se appar- tenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo.
d) Trasporto di persone non conforme alle disposizioni vigenti L’assicurazione non è operante per i danni subiti dalle persone traspor- tate, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.
L’Impresa tuttavia rinuncia ad esercitare la rivalsa nei confronti del solo proprieta- rio del veicolo se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle pre- scrizioni della legge o alle indicazioni della carta di circolazione, a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza di tale circostanza al mo- mento dell’affidamento del veicolo. L’Impresa rinuncia alla rivalsa anche nei confronti del conducente se appartenente al medesimo nucleo familiare del pro- prietario del veicolo.
e) Xxxxxxx che non ha superato la revisione
L’assicurazione non è operante se il veicolo, al momento del sinistro, ri- sulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. L’Im- presa tuttavia limita la rivalsa a 2.500 € nei confronti del solo conducente del veicolo, se diverso dal proprietario, a condizione che non fosse a co- noscenza di tale circostanza al momento dell’affidamento del veicolo stesso.
Resta ferma l’applicazione integrale della rivalsa nei confronti del pro- prietario che risulti conducente al momento del sinistro.
f) Partecipazione a gare non autorizzate
L’assicurazione non è operante per i danni causati a terzi dalla parteci- pazione del veicolo a gare di velocità non autorizzate se il conducente viene sanzionato ai sensi dell’art. 141, nono comma, del Codice della Strada.
g) Mancata osservanza delle disposizioni per veicoli a noleggio con conducente L’assicurazione non è operante nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il vei- colo non è guidato dal proprietario (o dal locatario in caso di leasing) o da un suo dipendente o collaboratore anche occasionale o se i predetti sog- getti autorizzati alla guida non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
2.5) Rinunce alla rivalsa operanti con pagamento di sovrappremio
Con la presente clausola, se richiamata in polizza, l’Impresa, a parziale deroga del- l’art. 2.4) Esclusioni e rivalsa, rinuncia alla rivalsa nei casi di seguito indicati.
a) Guida in stato di ebbrezza
L’Impresa rinuncia ad esercitare la rivalsa se il conducente si trova, al momento del
sinistro, in stato di ebbrezza.
b) Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (fatto sanzionato ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada)
In caso di guida da parte di soggetto diverso dal proprietario del veicolo, l’Impresa ri- nuncia, nei confronti del solo proprietario del veicolo, ad esercitare la rivalsa.
Resta ferma l’applicazione integrale della rivalsa nei confronti del pro- prietario che risulti conducente al momento del sinistro.
Resta ferma la rivalsa limitata a 5.000 € nei confronti del conducente se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo.
c) Trasporto di persone non conforme alle disposizioni vigenti
L’Impresa rinuncia ad esercitare la rivalsa se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.
2.6) Obblighi di informativa alla clientela (Regolamento ISVAP 9 agosto 2006 n. 4)
l’Impresa trasmette al Contraente una comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto che contiene:
– la data di scadenza del contratto;
– le indicazioni per ottenere informazioni sul premio di rinnovo della garanzia R.C. Auto presso l’Intermediario al quale è assegnato il contratto;
– le modalità per effettuare il rimborso degli importi pagati per i sinistri, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito (se tale facoltà è prevista dalla formula tariffaria applicata al contratto).
Unitamente alla comunicazione viene trasmessa al Contraente l’attestazione dello stato di rischio.
2.7) Attestazione dello stato di rischio
L’Impresa trasmette al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del con- tratto, l’attestazione dello stato di rischio contenente le informazioni relative alla storia assicurativa del veicolo assicurato, secondo quanto previsto dall’art. 134 del Codice e dal Regolamento ISVAP n. 4/2006 (vedi testo in Appendice normativa).
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
Il Contraente deve consegnare all’assicuratore l’attestazione dello stato di rischio al- l’atto di stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo a cui si riferisce l’at- testazione stessa.
L’Impresa rilascia altresì al Contraente, in caso di cessazione del rischio, se il periodo di osservazione risulta concluso, l’attestazione relativa all’annualità in corso ripor- tante le classi contrattuale e universale (CU) effettivamente maturate al momento della risoluzione.
In caso di riattivazione del contratto sospeso, l’Impresa trasmette l’attestazione dello stato di rischio unitamente alla comunicazione di cui all’art. 2.7), almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione.
Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, il periodo di validità dell’attestazione dello stato di rischio è pari a 5 anni, a decorrere dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce.
L’Impresa rilascia, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta in qua- lunque momento pervenuta, un duplicato dell’attestazione relativa all’ultima an- nualità compiuta:
– al Contraente;
– al proprietario del veicolo se persona diversa dal Contraente;
– all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di leasing;
– all’utilizzatore del veicolo in occasione della scadenza di un contratto di leasing o noleggio a lungo termine di durata non inferiore a 12 mesi.
L’Impresa non rilascia l’attestazione nel caso di:
– sospensione di garanzia nel corso della polizza non seguita da riattivazione;
– polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
– polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
– polizza con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;
– polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza an- nuale se non ancora concluso il periodo d’osservazione;
– cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
2.8) Denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro, così come previsto dall’art. 143 del Codice, deve essere compilata utilizzando il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo “blu” C.A.I.) consegnato all’atto della stipulazione
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
della polizza, di ogni suo rinnovo e di ogni denuncia di sinistro, ed essere trasmessa all’Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede dell’Impresa entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza.
Inoltre l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso contattando, dal lunedì al ve- nerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24).
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le no- tizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denun- cia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’Im- presa ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).
2.9) Gestione delle vertenze
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discute della responsabilità o del risar- cimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
L’Impresa non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tec- nici che non siano da essa designati e non risponde di multe od am- mende né delle spese di giustizia penale.
2.10) Liquidazione dei sinistri
La liquidazione dei sinistri può avvenire:
– sulla base della procedura di “risarcimento diretto” in caso di sinistro tra due vei- coli a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile obbligatoria dai quali siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, nei limiti previ- sti dall’art. 149 del Codice;
– sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato” per i danni subiti dai passeggeri del veicolo alle condizioni e con i limiti previsti dall’art. 141 del Codice;
– sulla base della procedura di risarcimento prevista dall’art. 148 del Codice per tutte le fattispecie di sinistro non disciplinate nei punti precedenti.
2.11) FORMULE DI PERSONALIZZAZIONE DELLA TARIFFA
La formula di personalizzazione della tariffa di Responsabilità Civile è quella richia- mata nella polizza.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
2.12) FORMULA “BONUS/MALUS 35 classi”- Settore V: Ciclomotori e Mo- tocicli (vedi Descrizione Settore Tariffario in calce al contratto)
La garanzia è prestata nella forma “Bonus/Malus” che prevede riduzioni (“Bonus”) o maggiorazioni (“Malus”) di premio rispettivamente in assenza o in presenza di si- nistri verificatisi nel periodo di osservazione della sinistrosità, secondo le regole det- tagliatamente descritte al successivo paragrafo II.
La presente formula si articola in 35 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella seguente Tabella dove sono state anche indicate le percentuali di riduzione dei predetti coefficienti in caso di evoluzione in ”Bonus”.
Tabella delle classi di merito e dei coefficienti di premio
Classi di merito | Coefficienti di premio | Percentuale di riduzione ”bonus” | Classi di merito | Coefficienti di premio | Percentuale di riduzione ”bonus” |
1 | 0,650 | 0,00% | 19 | 0,880 | - 1,70% |
2 | 0,659 | - 1,50% | 20 | 0,896 | - 1,79% |
3 | 0,669 | - 1,50% | 21 | 0,913 | - 1,86% |
4 | 0,680 | - 1,50% | 22 | 0,930 | - 1,83% |
5 | 0,690 | - 1,50% | 23 | 0,947 | - 1,80% |
6 | 0,701 | - 1,50% | 24 | 0,963 | - 1,66% |
7 | 0,711 | - 1,50% | 25 | 0,982 | - 1,93% |
8 | 0,722 | - 1,50% | 26 | 1,000 | - 1,80% |
9 | 0,733 | - 1,50% | 27 | 1,020 | - 1,96% |
10 | 0,746 | - 1,74% | 28 | 1,042 | - 2,11% |
11 | 0,760 | - 1,84% | 29 | 1,070 | - 2,62% |
12 | 0,775 | - 1,94% | 30 | 1,150 | - 6,96% |
13 | 0,790 | - 1,90% | 31 | 1,250 | - 8,00% |
14 | 0,805 | - 1,86% | 32 | 1,360 | - 8,09% |
15 | 0,820 | - 1,83% | 33 | 1,500 | - 9,33% |
16 | 0,835 | - 1,80% | 34 | 1,650 | - 9,09% |
17 | 0,850 | - 1,76% | 35 | 1,850 | - 10,81% |
18 | 0,865 | - 1,73% |
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
I - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI ME- RITO
All’atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle regole d’assegnazione di seguito riportate.
A. VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON ALTRA IMPRESA
1) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata annuale In caso di contratto di durata annuale stipulato con altra Impresa, il Con- traente deve presentare:
– la carta di circolazione;
– il certificato di proprietà;
– l’originale dell’attestazione di rischio rilasciata dal precedente Assi- curatore.
Relativamente ai ciclomotori e ai quadricicli leggeri, il Contraente è te- nuto ad esibire, oltre all’attestazione dello stato di rischio:
– il certificato di circolazione se soggetti al sistema di registrazione e targatura ai sensi del X.X.X. 0 xxxxx 0000 x. 000, xx xxxxxx dal 14 lu- glio 2006;
– il certificato di idoneità tecnica, se posti in circolazione prima del 14 luglio 2006.
In caso di mancata consegna dell’attestazione di rischio, il contratto è assegnato alla classe di merito 35 con possibilità di revisione di tale classe e di conseguente conguaglio del premio corrisposto qualora tale documento venga consegnato entro 3 mesi dalla stipulazione del con- tratto.
In presenza dell’attestazione di rischio si applicano le seguenti disposizioni:
a. se il precedente contratto era stipulato in forma di tipo “Bonus/Malus”, la classe di merito viene attribuita, in base alla classe di merito CU ed ai sinistri riportati nel- l’attestazione stessa, secondo quanto previsto in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito in- ternet dell’Impresa;
b. se il precedente contratto era stipulato nella forma con franchigia, si procede alla determinazione della classe di merito CU (Allegato n. 2 al Regolamento ISVAP n.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
4 del 9 agosto 2006) in base ai sinistri riportati nell’attestazione e, sulla base di tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa;
c. se il precedente contratto risulta scaduto da più di 3 mesi e da non oltre 5 anni, l’attestazione dello stato del rischio è valida, ai fini dell’assegnazione della classe di merito, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel pe- riodo successivo alla scadenza del precedente contratto. Se la prece- dente annualità assicurativa risulta scaduta da oltre 5 anni, il contratto è assegnato alla classe di merito 35;
d. in caso di vendita, furto, consegna in conto vendita, demolizione, definitiva espor- tazione all’estero o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) del veicolo indicato sull’attestazione, avvenuti dopo il rilascio dell’attestazione di rischio, il Contraente ha diritto di mantenere la classe di merito CU risultante dal- l’attestazione per un altro veicolo a condizione che:
– sia fornita idonea documentazione attestante che il veicolo da assi- curare sia di proprietà del medesimo proprietario del veicolo indicato sull’attestazione o del suo coniuge in regime di comunione dei beni;
– il Contraente dichiari che il veicolo non ha circolato dopo la scadenza contrattuale;
– l’attestazione non sia già stata impiegata per l’assicurazione di altro veicolo acquistato in sostituzione del precedente, fatta salva, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis, del Codice (legge 40/2007, c.d. legge “Bersani” vedi Appendice nor- mativa).
In presenza delle predette condizioni, il contratto è assegnato, sulla base delle indi- cazioni presenti sull’attestazione, alla classe di merito risultante dall’applicazione delle regole di cui ai precedenti punti a. e b..
In caso di veicolo rubato e successivamente ritrovato o di consegna in conto vendita non andata a buon fine, qualora il Contraente si sia già avvalso della facoltà so- praindicata, al nuovo contratto eventualmente stipulato per il veicolo tornato in pos- sesso del proprietario è assegnata:
– per proprietario persona fisica, la stessa classe di merito assegnata al veicolo assi- curato in sostituzione di quello rubato o consegnato in conto vendita qualora sia applicabile l’art. 134 comma 4 bis, del Codice (legge 40/2007, c.d. legge “Ber- sani” vedi Appendice normativa);
– negli altri casi la classe di merito 30.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
2) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno
2a) Contratto temporaneo
Per veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata temporanea, il Con- traente deve esibire il precedente contratto temporaneo: al nuovo con- tratto è attribuita la classe di merito corrispondente alla classe CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato, in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza ” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa. Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, il contratto temporaneo precedente, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità 5 anni a partire dalla data di scadenza dello stesso e si applica quanto previsto alla lettera c) del precedente punto 1.
2.b) Contratto concluso a distanza
Nel caso di veicolo già assicurato in Italia con contratto concluso a distanza (stipu- lato via internet o telefono) e risolto consensualmente prima della scadenza annuale o annullato a seguito dell’esercizio del diritto al ripensamento, il Contraente, per la stipulazione del nuovo contratto, è tenuto ad esibire la dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto rilasciata dal precedente Assicura- tore e il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle indica- zioni contenute in tale dichiarazione.
2.c) Cessione di contratto
Nel caso di veicolo per il quale è stata rilasciata appendice di “cessione contratto”, il nuovo contratto, previa presentazione della relativa documentazione, sarà asse- gnato alla classe di merito 30, fatta salva, per proprietario persona fisica, l’applica- zione dell’art. 134, comma 4 bis del Codice (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa), qualora ne ricorrano le condizioni.
In difetto della documentazione richiesta, il contratto sarà assegnato alla classe di merito 35.
3) Veicolo precedentemente assicurato all’estero
Nel caso di veicolo già assicurato all’estero il contratto è assegnato alla classe di me- rito 30, salvo che il Contraente consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero attestante la durata del periodo di assi- curazione e gli eventuali sinistri verificatisi in detto periodo; in tal caso si procede alla determinazione della classe di merito CU (Allegato n. 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) in base ai sinistri riportati nella dichiarazione e, in base
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
a tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle “Tabella di corrispondenza ” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa.
Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, la dichiarazione rilasciata dal prece- dente Assicuratore, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità di 5 anni a partire dal termine del periodo cui si riferisce e si applica quanto previsto alla lettera c) del precedente punto 1.
4) Veicolo precedentemente assicurato con impresa in liquidazione co- atta amministrativa
Se il precedente contratto era stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta am- ministrativa, in mancanza dell’attestazione dello stato del rischio il Contraente deve:
– provare di aver fatto richiesta dell’attestazione all’impresa od al Com- missario Liquidatore;
– dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli ele- menti che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era assegnata la polizza all’ultimo rinnovo;
– consegnare l’ultima attestazione di rischio rilasciata dall’impresa.
La classe di merito viene assegnata in base alle regole di cui alle “Tabelle di corri- spondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa.
5) Veicolo precedentemente assicurato ed oggetto di contratto di lea- sing o di noleggio a lungo termine
Per veicolo precedentemente assicurato, oggetto di contratto di leasing o di noleg- gio a lungo termine (di durata non inferiore ai 12 mesi) e successivamente acqui- sito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto, il Contraente è tenuto a consegnare:
– l’ultima attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo stesso;
– la dichiarazione rilasciata dall’Impresa di leasing o di noleggio com- provante l’effettiva utilizzazione del veicolo da parte dello stesso.
La classe di merito del nuovo contratto viene attribuita, in base alla classe di merito CU, secondo quanto previsto dalle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa.
L’attestato di rischio, per il caso in esame, ha validità fino a 5 anni a partire dalla sca- denza del contratto di leasing o noleggio a lungo termine.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO IMMATRICOLA- ZIONE O VOLTURA AL PRA
Il contratto viene assegnato alla classe di merito 30 fatta salva in ogni caso, per pro- prietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis, del Codice (legge
n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa) qualora ne ricorrano le condizioni.
Il Contraente deve esibire:
– la carta di circolazione del veicolo;
– il certificato di proprietà.
Relativamente ai ciclomotori e ai quadricicli leggeri, il Contraente è tenuto ad esibire:
– il certificato di circolazione se soggetti al sistema di registrazione e targatura ai sensi del X.X.X. 0 xxxxx 0000 x. 000, xx xxxxxx dal 14 lu- glio 2006;
– il certificato di idoneità tecnica, se posti in circolazione prima del 14 luglio 2006.
II - RINNOVO DEL CONTRATTO: REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI ME- RITO
1) Evoluzione della classe di merito
In occasione di ogni rinnovo annuale, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alla Tabella delle regole evolutive di seguito riportata, in fun- zione dei sinistri osservati nel periodo di osservazione precedente il rinnovo.
2) Definizione dei sinistri osservati
Per “sinistri osservati” che determinano una maggiorazione di premio, si intendono:
a) i sinistri con responsabilità principale dell’Assicurato, pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione, per i danni avvenuti nel corso di tale periodo o in pe- riodi precedenti;
b) i sinistri pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione con responsabi- lità paritaria dell’Assicurato, quando la percentuale di responsabilità, inferiore o uguale al 50%, sommata a quella/e relativa/e ad altro/i sinistro/i con responsa- bilità paritaria pagato/i nel medesimo periodo o in periodi precedenti (purché ri- portati sull’attestazione dello stato del rischio), determini una percentuale di responsabilità complessiva superiore al 50%.
I sinistri osservati in un periodo di osservazione non verranno più considerati nei pe- riodi successivi, anche in presenza di ulteriori pagamenti. I sinistri che, pur a seguito di un pagamento non sono stati osservati nel periodo di loro competenza, verranno
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
osservati in un periodo successivo.
3) Durata del periodo d’osservazione
Il periodo d’osservazione della sinistrosità inizia:
– per il primo periodo, dal giorno di decorrenza dell’assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo d’assicurazione corrispondente alla prima an- nualità assicurativa intera;
– per i periodi successivi al primo, 2 mesi prima della scadenza del periodo di assi- curazione ed ha durata di 12 mesi.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
Tabella delle regole evolutive
Classe di provenienza | Classe di assegnazione | ||||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Sinistri | 3 Sinistri | 4 Sinistri | |
1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 |
2 | 1 | 6 | 8 | 10 | 11 |
3 | 2 | 7 | 9 | 11 | 12 |
4 | 3 | 8 | 10 | 12 | 13 |
5 | 4 | 9 | 11 | 13 | 14 |
6 | 5 | 10 | 12 | 14 | 15 |
7 | 6 | 11 | 13 | 15 | 16 |
8 | 7 | 12 | 14 | 16 | 17 |
9 | 8 | 13 | 15 | 17 | 18 |
10 | 9 | 14 | 16 | 18 | 19 |
11 | 10 | 15 | 17 | 19 | 20 |
12 | 11 | 16 | 18 | 20 | 21 |
13 | 12 | 17 | 19 | 21 | 22 |
14 | 13 | 18 | 20 | 22 | 23 |
15 | 14 | 19 | 21 | 23 | 24 |
16 | 15 | 20 | 22 | 24 | 25 |
17 | 16 | 21 | 23 | 25 | 26 |
18 | 17 | 22 | 24 | 26 | 27 |
19 | 18 | 23 | 25 | 27 | 28 |
20 | 19 | 24 | 26 | 28 | 29 |
21 | 20 | 25 | 27 | 29 | 30 |
22 | 21 | 26 | 28 | 30 | 31 |
23 | 22 | 27 | 29 | 31 | 32 |
24 | 23 | 28 | 30 | 32 | 33 |
25 | 24 | 29 | 31 | 33 | 34 |
26 | 25 | 30 | 32 | 34 | 35 |
27 | 26 | 31 | 33 | 35 | 35 |
28 | 27 | 32 | 34 | 35 | 35 |
29 | 28 | 33 | 35 | 35 | 35 |
30 | 29 | 34 | 35 | 35 | 35 |
31 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
32 | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 |
33 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 |
34 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 |
35 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
4) Facoltà di rimborso dei sinistri pagati
Al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del premio, è data la facoltà al Contraente, alla scadenza del contratto, di rimborsare gli importi pagati dall’Impresa per tutti o parte dei sinistri osservati e pagati nell’ultimo periodo di os- servazione.
Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente sia nel caso di rinnovo del contratto che nel caso di risoluzione dello stesso per disdetta o per mancata accettazione delle nuove condizioni di premio alla scadenza.
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura di risarci- mento diretto, ai sensi dell’art. 149 del Codice, il Contraente, al fine di co- noscere l’importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi, direttamente o con l’ausilio dell’Intermediario, alla “Stanza di compen- sazione” presso CONSAP – Xxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxx (xxx.xxxxxx.xx). Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell’art. 148 del Codice, il Contraente, al fine di co- noscere l’importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi diretta- mente all’Impresa.
Il sinistro rimborsato dall’Assicurato non sarà indicato sull’attestazione di rischio.
III - SOSTITUZIONE DEL VEICOLO E CESSAZIONE DI RISCHIO ASSICURATO IN CORSO DI CONTRATTO
1) Sostituzione del veicolo assicurato
Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione defi- nitiva all’estero (art. 103 del Codice della Strada), consegna in conto vendita (com- provata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigia- nato, Agricoltura) e di sostituzione con altro veicolo, la scadenza annuale del con- tratto è mantenuta ferma, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e la classe di merito è conservata a condizione che:
– il nuovo veicolo sia intestato al medesimo proprietario del veicolo pre- cedentemente assicurato o al coniuge in regime di comunione di beni;
– al nuovo veicolo sia applicabile la presente formula tariffaria.
Qualora invece il nuovo veicolo sia assicurato in sostituzione di un altro veicolo assi- curato con diversa formula tariffaria, il primo periodo di osservazione ha inizio dal giorno di decorrenza della prima annualità intera di assicurazione del nuovo veicolo e termina 2 mesi prima della scadenza di tale annualità. Il contratto viene assegnato:
– alla classe di merito 28 se il precedente veicolo risulta indenne da sinistri nelle ul- time 3 annualità;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
– alla classe di merito 26 se il precedente veicolo risulta indenne da sinistri nelle ul- time 5 annualità;
– alla classe di merito 30 in tutti gli altri casi,
fatta salva in ogni caso, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis, del Codice (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa) qualora ne ricorrano le condizioni.
2) Stipulazione di nuovo contratto a seguito di cessazione di rischio Nel caso di cessazione di rischio a seguito di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero (art. 103 del Codice della Strada), con- segna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da sog- getto regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli) o furto del veicolo assicurato, il proprietario può beneficiare, per altro veicolo di sua proprietà o del coniuge in regime di comunione di beni, della classe di merito cui era assegnato il precedente contratto a condizione che:
– la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla scadenza dell’ultima attestazione dello stato del rischio conseguita per il precedente veicolo;
– al nuovo veicolo sia applicabile la presente formula tariffaria.
Nel caso in cui al momento della cessazione di rischio risulti concluso il periodo di osservazione, l’Impresa assegnerà il nuovo contratto alla classe di merito effettiva- mente maturata.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
SEZIONE III DANNI
I - GARANZIE PRESTATE
3.1) Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che siano indicate in polizza, con l’applicazione delle franchigie o sco- perti eventualmente previsti nella polizza stessa.
3.2) Furto totale o parziale
Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina.
Il furto si considera totale quando le spese per la riparazione del veicolo superano l’80% del valore commeciale del medesimo al momento del sinistro.
3.3) Incendio
Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.
3.4) Atti vandalici - Eventi sociopolitici
Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terro- rismo o sabotaggio.
3.5) Calamità naturali
– Trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine o altre calamità naturali;
– terremoti o eruzioni vulcaniche, con il limite massimo di indennizzo di
€ 15.000 per sinistro.
3.6) Cristalli
Rottura accidentale dei cristalli, non conseguente ad atti vandalici e dolosi,
delimitanti l’abitacolo del veicolo.
L’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi entro il massimale in- dicato in polizza con l’applicazione di una franchigia di € 100.
La franchigia non verrà applicata nel caso in cui l’Assicurato si avvalga, per la ripara-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
zione o la sostituzione, di Centri di assistenza o di Carrozzerie convenzionati. L’elenco dei Centri di assistenza e delle Carrozzerie convenzionati è a disposizione presso gli Intermediari e nel sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
3.7) Delimitazioni
L’Impresa non indennizza i danni causati al veicolo da:
a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di in- surrezione, di occupazione militare, di invasione;
b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause ab- biano concorso al sinistro;
c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti;
d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non se- guiti da incendio;
e) rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;
f) dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi;
g) colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi;
h) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per le garanzie Incendio di cui al punto 3.3) e Atti vandalici - Eventi sociopolitici di cui al punto 3.4);
i) trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, ca- duta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre cala- mità naturali tranne che per le garanzie Calamità naturali di cui al punto 3.5) e Cristalli di cui al punto 3.6).
II - GARANZIE SPECIALI
In base alla scelta effettuata dal Contraente e indicata sul frontespizio di polizza, è operante la seguente garanzia:
3.8) Garanzia “Pacchetto A”
1) Responsabilità civile dei trasportati
L’Impresa tiene indenni i trasportati, entro il limite massimo di € 155.000 per sinistro, delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitale, interessi e spese, quali civilmente responsabili nella loro qualità di trasportati sul veicolo assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi.
Sono esclusi i danni arrecati al veicolo e alle cose ivi trasportate, nonché
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
i danni arrecati ai soggetti non considerati “terzi” dall’art. 2.3) “Sog- getti esclusi”.
2) Ricorso terzi da incendio
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, entro il limite massimo di € 260.000 per sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall’incendio o dall’esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all’incendio del veicolo:
– a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi del Codice;
– al locale condotto in locazione dall’Assicurato ed utilizzato come autorimessa.
L’Impresa non risarcisce i danni:
a) subìti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
b) subìti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimi- tata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
c) da inquinamento o da contaminazione;
d) coperti dall’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione;
e) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (gpl e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, in- fiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplo- sive.
3) Danni al box
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, entro il limite massimo di € 30.000 per sinistro, per i danni materiali e diretti prodotti alla parte muraria del locale di sua proprietà, adibito ad autorimessa del veicolo assicurato e conseguenti a incendio, esplosione o scoppio del veicolo medesimo.
Sono esclusi i danni causati da veicoli alimentati a gas liquido e non (gpl e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combu- stibili, infiammabili, sostanze tossiche, gas liquidi e non, materie esplo- sive.
4) Spese di dissequestro del veicolo
L’Impresa, in caso di sequestro del veicolo assicurato da parte dell’Autorità Giudizia-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
xxx per fatto inerente la circolazione, rimborsa, sino alla concorrenza di € 260 per evento, le spese di dissequestro, comprese le spese di custodia. Le spese do- vranno essere comprovate da specifica documentazione.
5) Soccorso vittime della strada
L’Impresa rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni all’interno del veicolo causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, sino alla concor- renza di € 800 per evento. Le spese dovranno essere comprovate da spe- cifica documentazione.
6) Danni da scasso
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati dall’effrazione del veicolo per l’esecuzione o tentativo di furto o rapina di oggetti che si trovino a bordo del vei- colo stesso e non costituenti parte del medesimo.
L’indennizzo è subordinato alla presentazione di copia della denuncia del fatto inoltrata all’Autorità competente ed è riconosciuto entro il limite massimo di € 340 per sinistro e per anno assicurativo.
III - VALORE ASSICURATO
3.9) Determinazione del valore assicurato
Il valore assicurato indicato nel modulo di polizza deve comprendere anche il valore degli accessori non di serie dichiarato nella polizza stessa e deve corrispondere al va- lore commerciale del veicolo assicurato.
Il valore degli accessori e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere som- mato al valore commerciale del veicolo.
Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, sono assicurabili, solo se sta- bilmente installati sul veicolo, mediante apposita pattuizione in polizza. In caso di sinistro l’Assicurato deve fornire la documentazione fiscale del loro acquisto: in mancanza, il massimo indennizzo che potrà essere per gli stessi riconosciuto viene fin d’ora limitato a € 260 al lordo dello scoperto e della franchigia previsti nel modulo di polizza.
3.10) Adeguamento del valore assicurato
L’Impresa si impegna, in occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica ri- chiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore com- merciale e procedere alla modifica del relativo premio.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
IV - GESTIONE DEI SINISTRI
3.11) Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve:
a) dare avviso del sinistro all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla sede dell’Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto co- noscenza, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, even- tuali testimoni, eventuale luogo in cui si trova il veicolo;
b) fare denuncia scritta alle Autorità competenti in caso di incendio, furto e tentato furto, rapina, atti vandalici; in caso di sinistro verifi- catosi all’estero il Contraente o l’Assicurato, fermo l’obbligo di avviso all’Intermediario o all’Impresa, deve presentare denuncia all’Autorità locale e, su richiesta dell’Impresa, al suo rientro in Italia ripresentare denuncia presso le Autorità Italiane;
c) presentare, su richiesta dell’Impresa, la documentazione necessaria tra cui, in caso di furto totale senza ritrovamento:
– estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobili- stico;
– certificato di proprietà del Pubblico Registro Automobilistico con annotazione della perdita di possesso;
– procura a vendere a favore dell’Impresa stessa.
Il Contraente o l’Assicurato non deve provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato dall’Impresa, salvo le riparazioni di prima urgenza.
3.12) Ritrovamento del veicolo rubato
In caso di ritrovamento del veicolo rubato, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso all’Impresa appena ne abbia avuto notizia; se il veicolo viene ritrovato dopo l’indennizzo è tenuto altresì a prestarsi per tutte le for- malità relative al passaggio di proprietà del veicolo.
L’Assicurato ha facoltà di chiedere e l’Impresa di concedere, entro un mese dall’av- venuto recupero, che il veicolo resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rim- borsare l’importo già riscosso. Se l’Impresa ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato viene ripartito nella stessa propor- zione tra l’Impresa e l’Assicurato.
Qualora il veicolo venga ritrovato prima dell’indennizzo, l’Impresa liquida i danni se- condo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata anche nel caso di ritrovamento successivo all’indennizzo nel caso in cui l’Assicurato abbia ri- chiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del veicolo assicurato.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
V - DETERMINAZIONE DEL DANNO
3.13) Criteri di determinazione del danno
In caso di danno totale, si stima il valore commerciale del veicolo al momento del
sinistro compresi gli eventuali accessori opzionali.
In caso di danno parziale, si stima il costo delle riparazioni, determinato appli- cando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all’età ed allo stato del veicolo.
In nessun caso l’Impresa potrà pagare un importo superiore al valore com- merciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore del relitto.
3.14) Regole comuni
Se al momento del sinistro il valore assicurato risulta inferiore al valore del veicolo determinato sulla base dei criteri stabiliti all’art. 3.9), l’Im- presa risponde dei danni in proporzione al rapporto fra il primo e il se- condo di detti valori.
L’Impresa non risponde delle spese per modificazioni o migliorie appor- tate al veicolo, delle spese di ricovero, dei danni da mancato uso del vei- colo o da suo deprezzamento.
L’Impresa ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripri- stino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha la fa- coltà di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il controvalore. In caso di sinistro verificatosi all’estero il danno verrà in- dennizzato previa presentazione di regolare fattura o documento equi- valente.
3.15) Relitto
Qualora il veicolo sia da considerarsi relitto, l’Impresa ha facoltà di su- bentrare nella proprietà dei residui del sinistro. A richiesta dell’Impresa, il Contraente o l’Assicurato dovrà produrre attestazione del P.R.A. certifi- cante la restituzione della carta di circolazione e della targa di imma- tricolazione.
3.16) Scoperto o franchigia
In caso di sinistro, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a ter- mini di polizza, deducendo lo scoperto e il relativo minimo o la franchigia indicati in polizza.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
3.17) Riduzione dello scoperto
Per le garanzie 3.4) Atti Vandalici - Eventi Sociopolitici e 3.5) Calamità Naturali, in caso di riparazione del veicolo a seguito di sinistro effettuata presso una Carrozzeria convenzionata con l’Impresa, lo scoperto ed il relativo minimo indicati in polizza sono ridotti alla metà.
3.18) Limite di indennizzo per sinistro cumulativo
In nessun caso l’Impresa pagherà, per sinistro che coinvolga più veicoli in garanzia dello stesso Assicurato, un importo superiore a € 1.200.000.
3.19) Liquidazione del danno
La liquidazione del sinistro ha luogo mediante accordo tra le Parti. Nel caso l’ac- cordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquida- zione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato secondo la procedura dell’arbitrato (artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile).
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
SEZIONE IV ASSISTENZA
4.1) ASSISTENZA IN VIAGGIO
Premessa
Blue Assistance S.p.A., con sede in X.xx Xxxxxxxx 000 -00000, Xxxxxx eroga per conto dell’Impresa, in base alle norme sotto indicate, le prestazioni di assistenza tramite la sua Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, a mezzo:
– Telefono: dall’Italia Numero Verde (chiamata gratuita) 800-042042, dall’estero
x00-000-0000000;
– Fax: 000-0000000;
– Posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Cen- trale Operativa, l’Impresa non è tenuta a pagare indennizzi per presta- zioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa, salvo quanto indicato nella prestazione “Soccorso stradale/interventi, riparazioni sul posto, traporto” e “Invio di un’autoambulanza”.
4.1.1) Oggetto dell’assicurazione
La Centrale Operativa, in caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato do- vuta a:
a. incidente stradale;
b. guasto;
c. incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
x. xxxxx e rapina;
e. forature e danni ai pneumatici;
fornisce le prestazioni di assistenza stradale con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono, anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il veicolo risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l’incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.
4.1.2) Estensione territoriale
L’estensione territoriale delle singole prestazioni fornite è indicata nel testo che segue.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
4.1.3) Informazioni in caso di sinistro e servizio di messaggistica urgente in caso di incidente stradale
La Centrale Operativa fornisce tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, informazioni riguardanti:
a. rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;
b. informazioni di “primo aiuto”: informazioni sulle procedure da adottare per la denuncia di sinistro e sulla documentazione necessaria.
Inoltre, a seguito di incidente in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, su richiesta dell’Assicurato che abbia necessità di trasmettere un messaggio ur- gente ad un familiare e/o al datore di lavoro che rivesta carattere ogget- tivo di necessità e non sia in grado di farlo, la Centrale Operativa, accertata l’oggettiva urgenza del messaggio e compatibilmente con la possibilità di contattare la persona indicata dall’Assicurato, provvede a trasmetterlo. La Centrale Operativa non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.
PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER MOTOVEICOLI
Prestazioni fornite in Europa
a) Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, trasporto
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell’immobilizzo sul luogo, oppure a trasportarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell’Assicurato richiedere che il veicolo stesso venga tra- sportato presso un’officina autorizzata della casa costruttrice, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell’immobilizzo. Sono incluse le opera- zioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trasportato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il trasporto (vedi anche la successiva prestazione d) “Recupero difficoltoso del veicolo”). Qualora l’Assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito di intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso struttura sa- nitaria del conducente del veicolo assicurato, contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, l’Impresa rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di € 260. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
b) Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici
Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici, ferma l’esclusione relativa ai percorsi fuori strada, la Centrale Operativa prov- vede ad inviare un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo fino alla più vicina of- ficina. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trasportato, purché effettuabili dallo stesso mezzo in- tervenuto per il trasporto (vedi anche la successiva prestazione d) “Re- cupero difficoltoso del veicolo”). Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.
c) Invio di un’autoambulanza
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato l’Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, succes- sivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa, previa intesa tra i propri medici di guardia e i medici presenti sul posto in cui l’Assicurato ha ricevuto le cure di primo soccorso, invierà direttamente un’autoambulanza. Qualora l’Assicurato abbia dovuto, per cause di forza maggiore, reperire autono- mamente l’autoambulanza, la Centrale Operativa fornirà specifiche istruzioni.
In entrambi casi l’Impresa terrà a proprio carico la relativa spesa fino alla concor- renza di un importo massimo di € 210.
d) Recupero difficoltoso del veicolo
Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti neces- sario l’intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere traspor- tato, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico dell’Impresa con il limite di € 260. Il recupero è ri- ferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione d’eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il re- cupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico del- l’Assicurato stesso.
e) Autovettura in sostituzione
In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, qualora il medesimo possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certifi- cate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assi-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
curato, esclusivamente durante l’orario di apertura dei centri conven- zionati, presso una stazione di noleggio, un’autovettura di cilindrata compresa tra
1.100 e 1.300 cc, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo con il massimo di 5 giorni. Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleg- gio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l’età e gli anni di possesso della necessaria patente di guida).
Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ri- cambio.
In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all’Au- torità di Polizia. In tal caso la vettura sostitutiva sarà fornita per un mas- simo di 7 giorni.
Restano a carico dell’Assicurato le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione. Sono altresì a carico dell’Assicu- rato le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese per la riconsegna dell’autovettura alla stazione di autonoleggio fornitrice. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l’Assicurato può trattenere l’autovettura oltre il limite di giorni previsto dall’assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.
f) Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato
Qualora l’Assicurato a seguito di sinistro debba procedere alla demolizione del veicolo, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (D.P.R. 10/9/82 n. 915 art. 15 e Co- dice della Strada art. 103) oppure perché il costo delle riparazioni superi il valore com- merciale del veicolo stesso, la Centrale Operativa, su richiesta e delega dell’Assicurato, ne organizza la demolizione. L’Impresa tiene a proprio carico le spese relative al trasporto, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Auto- mobilistico.
La demolizione del veicolo avverrà nel Centro Autorizzato più vicino al luogo dove è ricoverato il veicolo stesso.
L’Assicurato deve produrre al momento della consegna del veicolo la se- guente documentazione:
• libretto di circolazione (originale);
• certificato di proprietà (originale);
• codice fiscale (fotocopia);
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
• carta d’identità (fotocopia);
• ultimo bollo pagato (fotocopia).
Il demolitore che prenderà in carico il veicolo rilascerà all’Assicurato la documenta- zione relativa alla cancellazione dal P.R.A. secondo la modalità indicata dalla Centrale Operativa. L’Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in confor- mità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli con- siderati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”.
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.
PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 50 km DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO
Prestazioni fornite in Europa
g) Rientro degli occupanti del veicolo assicurato e proseguimento del viaggio o pernottamento
In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, qualora il medesimo possa essere reso utilizzabile con una ri- parazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), oppure una sosta di una o più notti, la Centrale Opera- tiva provvede a mettere a disposizione degli occupanti del veicolo assicurato, in al- ternativa l’una dall’altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico dell’Impresa con il limite complessivo di € 260:
a) rientro degli occupanti del veicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rien- trare ai propri luoghi di residenza, purchè in Italia;
b) proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferro- viario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiun- xxxx il luogo di destinazione del viaggio;
c) pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il veicolo stesso venga riparato.
Non sono compresi i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.
h) Riconsegna del veicolo assicurato
Qualora il veicolo assicurato venga ritrovato a seguito di furto o sia immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e richieda una riparazione di oltre otto
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o dal- l’officina dove è ricoverato il veicolo), la Centrale Operativa provvede ad organizzare la riconsegna del veicolo assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente at- trezzati. Non sono compresi i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio. I costi di riconsegna sono a carico dell’Impresa e non potranno co- munque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo as- sicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell’Assicurato i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. In alternativa, su richiesta dell’Assi- curato, la Centrale Operativa provvede a procurare, tenendone il costo a carico del- l’Impresa, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o con altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il veicolo assicurato.
i) Anticipo di denaro per spese di prima necessità
Qualora l’Assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, debba so- stenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e im- mediatamente, la Centrale Operativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad un importo di € 520.
La prestazione non è operante:
– nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale Ope- rativa;
– se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Centrale Operativa garan- zie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate.
L’Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che con- sentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma antici- pata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale ter- mine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.
l) Spedizione di pezzi di ricambio
Qualora il veicolo assicurato sia inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere re- periti sul posto, la Centrale Operativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l’officina ove è ricoverato il veicolo assicurato, tenuto conto, in caso d’immobilizzo all’estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l’acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unica-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
mente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restitu- zione dell’anticipo.
All’atto della richiesta l’Assicurato deve fornire i seguenti dati:
a. marca e modello del veicolo assicurato;
b. numero di telaio (completo di prefisso);
c. anno di fabbricazione del veicolo assicurato;
d. cilindrata e tipo di motore.
Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l’Assicurato deve rimbor- sare alla Centrale Operativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di li- stino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Centrale Operativa.
La Centrale Operativa non assume responsabilità per ritardi o impedi- menti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.
m) Rientro sanitario
Qualora l’Assicurato a bordo del veicolo resti infortunato a seguito d’incidente stra- dale e richieda il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla sua residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la sua stessa re- sidenza, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia, d’intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a:
1) organizzare il trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i medici di guardia della Centrale Operativa ritengono più idonei alle condizioni dell’Assi- curato tra:
– aereo sanitario appositamente equipaggiato (fino ad un importo massimo di € 15.000);
– aereo di linea (eventualmente barellato);
– treno/vagone letto (prima classe);
– autoambulanza;
– altri mezzi adatti alla circostanza.
2) fare assistere l’Assicurato da personale medico e/o infermieristico durante il trasfe- rimento, se giudicato necessario dai medici di guardia della Centrale Operativa.
Tutti i costi d’organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale me- dico e/o infermieristico inviato sul posto e che accompagna l’Assicurato, sono a ca- rico dell’Impresa.
Non danno luogo al trasferimento:
– le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
– gli infortuni che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viag- gio o che possono essere curati sul posto.
n) Rientro funerario
Qualora uno o più occupanti del veicolo assicurato decedano a seguito di incidente stradale, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d’inumazione purché ubicato in Europa, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il tra- sporto del corpo ed il trasporto stesso, sono a carico dell’Impresa con il limite complessivo di € 5.200. Nel caso in cui siano coinvolti più Assicurati contempo- raneamente la garanzia s’intende prestata con il limite complessivo di € 20.700. In presenza d’un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta ricevute garanzie ban- carie o d’altro tipo da essa giudicate adeguate.
Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all’inumazione. Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la Cen- trale Operativa provvede a mettere a disposizione un biglietto d’andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto.
Prestazioni fornite in Europa esclusi i territori della Repubblica Italiana, Re- pubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano
o) Interprete a disposizione
Qualora il l’Assicurato sia fermato od arrestato all’estero per fatto inerente la circolazione stradale del veicolo, o sia ricoverato a seguito di infortunio per incidente stradale, e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra l’Assicurato e la Pubblica Autorità, la Centrale Operativa vi provvede, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di € 520. La presente prestazione si cumula con quella di cui al n° 10 dell’art. 5.1.9) della Garanzia Tutela Legale ove prevista in polizza.
La Centrale Operativa provvede in ogni caso a dare notizia del fermo o dell’arresto di cui sopra ad ARAG Assicurazioni SpA per l’attivazione della garanzia di Tutela legale, qualora si stata resa operante la relativa Sezione.
p) Anticipo della cauzione penale e spese legali
Qualora un incidente stradale avvenuto all’estero determini l’arresto o il fermo del
conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare al-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
l’Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il conducente fino ad un massimo di € 5.200.
In caso di arresto o di fermo del conducente del veicolo assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo stesso, la Centrale Opera- tiva, qualora l’Assicurato necessiti di assistenza legale, anticipa all’Assicurato stesso l’onorario di un legale fino ad un massimo di € 520.
L’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell’anticipo. Al suo rientro in Italia l’Assicurato è tenuto a rimborsare al più presto alla Centrale Operativa la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.
La presente prestazione si cumula con quella di cui al n° 9 dell’art. 5.1.9 della Ga- ranzia Tutela Legale ove prevista in polizza.
q) Rimpatrio del veicolo assicurato
Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato all’estero e l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione richieda oltre sedici ore di manodopera (purché il fermo veicolo e/o le ore di riparazione siano certificati da un’officina autorizzata della casa costruttrice o dall’officina dove è ricoverato il veicolo), la Centrale Operativa provvede ad organiz- zare il rimpatrio del veicolo assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico dell’Impresa e non potranno co- munque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a ca- rico dell’Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.
r) Abbandono legale del veicolo
Qualora, a seguito di sinistro per il quale sia richiesta l’erogazione della prestazione “Riconsegna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”, il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all’ammon- tare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa, su autorizzazione dell’Assicurato e in alternativa alla prestazione “Riconsegna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”, organizza la demolizione del veicolo. Qualora non fosse possibile demolirlo sul posto, provvederà a trasportare lo stesso dal Paese in cui si trova in un Paese confinante, per poter procedere alla de- molizione. L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizza- tivi e le eventuali spese di trasporto.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri eventuali documenti che dovranno essere richiesti in Italia.
4.1.4) Delimitazioni
La garanzia Assistenza non viene prestata:
• in caso di dolo dell’Assicurato;
• per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti;
• stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, rivoluzione, sac- cheggi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del- l’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche;
• in caso di utilizzo del veicolo in “percorsi fuoristrada” intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di “area ad uso pub- blico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” (art. 2 Codice della Strada);
• qualora l’indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla car- rozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.
4.1.5) Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato o qualsiasi altra persona che agisse in sua vece, deve comunicare alla Centrale Operativa per telefono, per telex, per fax o telegraficamente:
1. le generalità complete (nome, cognome, residenza) dell’Assicurato;
2. l’indirizzo - anche temporaneo - ed il numero di telefono del luogo di chiamata;
3. gli estremi del documento assicurativo ricevuto (numero di polizza
abbinato alla sigla ITAL);
4. la marca, il modello ed il numero di targa del veicolo;
5. la prestazione richiesta.
Per entrare in contatto con la Centrale Operativa deve chiamare i numeri telefonici indicati sulla tessera consegnata alla stipula del contratto. Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autoriz- zati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. Nel caso in cui l’Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle presta-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
zioni garantite in polizza, dovrà inoltrare alla Centrale Operativa le do- mande di rimborso corredate dai documenti giustificativi in originale. Se la spesa è stata sostenuta in valuta estera, i rimborsi sono fatti in valuta italiana, al cambio del giorno di pagamento. I rimborsi sono effettuati dalla Centrale Operativa entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione.
4.1.6) Erogazione delle prestazioni
Nel caso in cui vi fosse un’eccedenza a carico dell’Assicurato la presta- zione è operante previa accettazione da parte della Centrale Operativa delle garanzie di restituzione dell’importo in eccedenza.
4.1.7) Mancato utilizzo delle prestazioni
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alter- native di alcun genere a titolo di compensazione.
L’Impresa non risponde altresì dei danni conseguenti ad un mancato o ri- tardato intervento, da parte della Centrale Operativa, determinato da cir- costanze fortuite o imprevedibili.
4.1.8) Rimborso per prestazioni indebitamente ottenute
L’Impresa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione della/e prestazione/i di As- sistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di po- lizza.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
SEZIONE V TUTELA LEGALE
Premessa
L’Impresa, per la gestione dei sinistri di Tutela Legale, si avvale di ARAG SE Rappre- sentanza Generale e Direzione per l’Italia con sede in 37135 Verona - Viale del Com- mercio 59, tel.: 045/0000000, fax: 045/0000000 (in seguito denominata ARAG) alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
5.1) FORMULA ÈLITE
5.1.1) Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa, nei limiti del massimale di cui all’art. 5.1.10), assicura la Tutela Le- gale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicu- rato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. Tali oneri sono:
a. le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti), anche quando la vertenza deve essere trattata tra- mite il coinvolgimento di un organismo di mediazione, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il legale che stabili- scono compensi professionali;
b. le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo nei limiti di quanto pre- visto dalla Tabella dei compensi previsti per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicura- tiva solo nel caso in cui sia prevista obbligatoriamente dalla legge;
c. le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per con- danna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell’art. 5.1.5) Gestione del caso assicurativo;
d. le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell’art. 5.1.5) Ge- stione del caso assicurativo;
e. le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
f. le spese di giustizia;
g. Il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n. 28), se non ripetuto dalla contro- parte in caso di soccombenza di quest’ultima in deroga a quanto previsto dal- l’art. 5.1.2 - Delimitazioni.
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorial- mente competente ai sensi dell’art. 5.1.4) Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
5.1.2) Delimitazioni L’Assicurato è tenuto a:
a. regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
b. assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse pre- sentarsi nel corso o alla fine della causa.
L’Impresa non si assume il pagamento di :
– multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
– spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garan- tite nel caso di due esiti negativi.
5.1.3) Insorgenza del caso assicurativo
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
a. per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
b. per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano in- sorti:
a. durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
b. trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipo- tesi. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti du- rante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati all’Impresa o ARAG nei modi e nei termini dell’ art. 5.1.4) Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale, entro 12 mesi dalla cessa- zione del contratto stesso.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel mo- mento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
a. vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto do-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
mande identiche o connesse;
b. indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone Assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sop- portati.
5.1.4) Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale
a. l’Assicurato deve immediatamente denunciare all’Impresa o ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza;
b. in ogni caso deve fare pervenire all’Impresa o ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa;
c. l’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario compe- tente per la controversia, indicandolo ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo;
d. se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, l’Impresa o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare di- rettamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato;
e. l’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con l’Impresa e/o ARAG;
f. se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
– informare immediatamente l’Impresa o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
– conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi inte- ressi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
5.1.5) Gestione del caso assicurativo
ARAG, ricevuta la denuncia del sinistro, si adopera per realizzare un bonario com- ponimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato pre- sentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell’art. 5.1.4) Obbli- ghi in caso di sinistro e libera scelta del legale.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedi-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
mento sia civile che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo. L’As- sicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG. L’eventuale nomina di Consu- lenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG. ARAG, così come l’Impresa, non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tec- nici e Periti.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e l’Impresa e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
5.1.6) Recupero delle somme
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed inte- ressi.
Spettano invece a ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate tran- sattivamente e/o stragiudizialmente.
5.1.7) Estensione territoriale
Nell’ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l’assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgano in Europa e nei Paesi extraeuropei del ba- cino del Mediterraneo.
In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insor- gano e debbano essere trattati nei Paesi dell’Unione Europea, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.
5.1.8) Assicurati
Le garanzie previste all’art. 5.1.1) Oggetto dell’assicurazione , vengono prestate:
– al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al condu- cente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continua- zione della polizza, le garanzie vengono trasferite sul nuovo veicolo. Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l’eventuale adeguamento del premio.
Le garanzie valgono inoltre per:
– l’Assicurato come persona fisica, il coniuge e i figli minori;
– i conviventi solo se risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti al- l’assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi veicolo pub- blico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.
Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell’Assicurato Contraente.
5.1.9) Prestazioni garantite
Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:
1) sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi. In caso di incidente tra veicoli l’operatività viene garantita nei seguenti casi:
a. sinistri stradali gestiti con la “Procedura di Risarcimento Diretto” (art. 149 del
Codice);
b. sinistri stradali gestiti con la “Procedura di Risarcimento” (art. 148 del Codice);
c. recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (art. 141 del Codice).
Quanto previsto ai punti a., b., e c. opera anche a parziale deroga di quanto di- sposto dall’art. 5.1.11) Esclusioni lettera h) nel solo caso di violazione dell’art. 186 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool). Quanto previsto al punto a. opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall’art. 5.1.11) Esclu- sioni lettera l);
2) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della for- mulazione ufficiale di reato;
3) l’assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
4) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato. La pre- sente garanzia opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a € 150, fermo quanto disposto dall’arti- colo 5.1.11) Esclusioni lettera l);
5) sostenere controversie relative a xxxxx xxxxxxxxx dal proprietario o dal conducente
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
autorizzato a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza della circolazione del veicolo autorizzato. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di responsabilità civile per spese di resistenza (articolo 1917 Codice Civile);
6) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministra- tiva accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in se- guito ad incidente stradale e connesse allo stesso. ARAG provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione e/o del ricorso. L’Assicurato deve far pervenire alla Direzione dell’Impresa o ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell’art. 5.1.11) Esclusioni lettera a), limitatamente alla materia amministrativa;
7) proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che di- spongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Co- dice della Strada;
8) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall’Assicurato;
9) l’anticipo da parte dell’Impresa, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 11.000 della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsa- bilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all’estero. L’an- ticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione delle somma anticipata, da rimborsarsi all’Impresa entro un mese dall’erogazione;
10)l’assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, deten- zione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabi- lità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all’estero.
Le prestazioni di cui ai punti 9) e 10) si cumulano a quelle di cui all’art. 4.1) lettere q) ed r) della Garanzia Assistenza in viaggio ove prevista in polizza.
5.1.10) Massimale
Le garanzie vengono prestate fino al massimale di € 20.000 per caso as- sicurativo, senza limite per anno assicurativo, salvo la garanzia prevista dall’art. 5.1.9) n. 1) lettera b. che, in caso di azioni per recupero di danni a persone, viene prestata fino al massimale di € 50.000 per caso assicu- rativo, senza limite per anno assicurativo.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
5.1.11) Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale ed amministrativa;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse po- polari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terre- moto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
d) per fatti dolosi delle persone assicurate;
e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
f) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale;
g) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il vei- colo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l’Assi- curato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al Codice della Strada;
h) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l’influenza dell’al- cool), 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e 189 comma 1 (comportamento in caso d’incidente) del Codice della Strada;
i) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
l) per controversie con l’Impresa e/o ARAG.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
SEZIONE VI
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
6.1) Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa assicura il conducente del veicolo indicato nella polizza contro gli infortuni
subiti in conseguenza della circolazione del veicolo stesso.
L’assicurazione vale a condizione che il veicolo circoli con il consenso del Contraente
o Proprietario.
L’assicurazione comprende gli infortuni subiti:
a) in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso;
b) in occasione delle operazioni strettamente necessarie, in caso di fermata, per la ripresa della marcia;
c) in conseguenza delle operazioni effettuate, in caso di fermata accidentale, per provvedere a riparazioni di guasti o a controlli del veicolo resi necessari per la ri- presa della marcia, oppure per spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo.
L’assicurazione comprende altresì gli infortuni, sofferti durante la guida, derivanti da:
d) colpo di sonno, stato di malore, vertigini o incoscienza;
e) alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti;
f) asfissia non dipendente da malattia;
g) assideramento o congelamento, annegamento, colpi di sole o di calore, folgo- razione;
h) xxxxx direttamente ed esclusivamente determinate da eventi traumatici;
i) terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, neve, mareggiate, frane e smottamenti. Se l’infortunio si verifica entro i confini italiani la somma assicurata è ridotta del 50%;
j) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
k) aggressioni od atti violenti, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, at- tentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva; atti di te- merarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.
In caso di contagio da virus H.I.V. provocato da trasfusione di sangue o di emode- rivati resa necessaria da infortunio indennizzabile a termini di polizza e comprovata da referto della prestazione di Pronto Soccorso o da cartella clinica del ricovero, l’Impresa corrisponde un indennizzo di € 10.400.
6.2) Morte
Se l’Assicurato muore entro 2 anni dal giorno dell’infortunio, in conseguenza di questo, l’Impresa liquida la somma assicurata ai beneficiari.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
Qualora nel medesimo sinistro si verifichi la commorienza dell’Assicurato e del co- niuge o del convivente more uxorio, l’indennizzo spettante ai figli conviventi minori o riconosciuti invalidi civili con percentuale pari o superiore al 60% viene aumen- tato del 50% fino ad un indennizzo globale massimo di € 260.000.
L’indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento dell’indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, l’Impresa cor- risponde ai beneficiari la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia maggiore.
Se il corpo dell’Assicurato non viene ritrovato, l’Impresa liquida ai beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Qualora risulti che l’Assicurato sia vivo dopo che l’Impresa ha pagato l’indennizzo, quest’ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pa- gata. L’Assicurato avrà così diritto all’indennizzo spettante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati.
6.3) Invalidità permanente
6.3.a) L’Impresa liquida l’indennizzo per invalidità permanente se l’invalidità stessa si verifica entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
Il grado di invalidità permanente è accertato con riferimento ai valori ed ai criteri in- dicati nell’allegato 1) del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 con rinuncia all’applicazione della franchigia prevista dalla legge.
Si applica invece la franchigia prevista dal punto 6.3.b).
Nei confronti delle persone con accertato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro e la mano destra, varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate nell’allegato 1) di cui al DPR 1124/65 vengono ri- dotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nell’allegato 1) del DPR 1124/65, la valutazione viene effettuata con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavo- rativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dal- l’Assicurato.
Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita to- tale dell’arto stesso.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applica-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
zione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali do- vute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dall’allegato 1) al D.P.R. 1124/65, si conviene che la perdita della voce (afonia) è indennizzata con il 30% della somma assicurata per invalidità permanente totale; la perdita par- ziale della voce non dà diritto ad alcun indennizzo.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell’eventuale ap- plicazione di presidi correttivi.
Nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella allegato 1) di cui al DPR 1124/65, la stessa viene determinata con ri- ferimento ai valori ed ai criteri sopraindicati, tenendo conto della complessiva di- minuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
L’Impresa riconosce un anticipo pari al 50% del presumibile indennizzo definitivo in caso di invalidità permanente stimata superiore al 25% in base alla documenta- zione acquisita. L’Assicurato può richiedere l’anticipo trascorsi 60 giorni dalla guarigione clinica.
6.3.b) Franchigia
L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato, applicando la percen- tuale di invalidità accertata - diminuita delle franchigie di seguito indi- cate - alle componenti di capitale nelle quali si intende suddivisa la somma assicurata per invalidità permanente totale:
a) per la prima componente, pari a 77.500 €, l'indennizzo viene liqui- dato in base alla invalidità permanente accertata con applicazione di franchigia del 3%;
b) per la seconda, pari all'eccedenza oltre 77.500 € fino a 155.000 €, la
franchigia è del 5%;
c) per la terza, pari all'eccedenza oltre 155.000 €, la franchigia è del 10%. Se l'invalidità accertata è maggiore del 15% l'indennizzo è liquidato ap- plicando la percentuale di invalidità accertata alla somma assicurata per invalidità permanente totale senza alcuna franchigia.
6.3.c) Maggiorazione
L’invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 70% è con- siderata invalidità permanente totale.
6.4) Rimborso delle spese di cura
Per la cura delle lesioni determinate da infortunio indennizzabile ai sensi della polizza
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
l’Impresa rimborsa, fino alla concorrenza del massimale assicurato:
a. durante il ricovero, le spese sostenute per i trattamenti sanitari, per i diritti di sala operatoria e per le rette di degenza. Qualora le spese siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, l’Impresa, in sostituzione del rimborso, corri- sponde la diaria indicata in polizza per ogni pernottamento, fino a 90 per- nottamenti per sinistro;
b. dopo il ricovero o in assenza di ricovero, le spese sostenute per i trattamenti sa- nitari e per il noleggio di apparecchiature terapeutiche o ortopediche, con l’ap- plicazione di una franchigia di €50 per sinistro; le spese sostenute per cure e protesi dentarie rese necessarie da infortunio con l’applicazione di una franchigia di € 50 per sinistro. Le spese per il materiale prezioso e le leghe speciali impiegati nelle protesi sono rimborsabili fino alla concorrenza di
€1.100. Non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostitu- zione di protesi applicate prima dell’infortunio. Qualora le spese siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l’Assicurato sostenga le spese relative ai ticket, l’Impresa rimborsa il corrispondente costo, senza applicazione della fran- chigia;
c. le spese sostenute per l’assistenza infermieristica domiciliare, con il limite di €
52 giornalieri per un massimo di 90 giorni per anno assicurativo;
d. le spese sostenute in caso di intervento riparatore del danno estetico per la chi- rurgia plastica fino a € 5.200 per sinistro purché l’intervento stesso avvenga entro tre anni dal giorno dell’infortunio provato da documentazione medica;
e. le spese di trasporto dell’Assicurato alla struttura sanitaria o al luogo di soccorso o da una struttura sanitaria all’altra, con il limite di € 520 o di € 2.600 in caso di intervento di xxxxxxxxxxxx.
6.5) Diaria da ricovero
In caso di ricovero in un istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi della polizza, l’Impresa corrisponde all’Assicurato l’indennità giornaliera in- dicata in polizza per ogni giorno di ricovero, per un periodo non superiore a 365 giorni per ogni infortunio.
6.6) Rendita vitalizia
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente pari o superiore al 60% e questa si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, l’Impresa assicura, mediante l’emissione di una polizza Vita, il pagamento, a favore dell’Assicurato, di una Rendita Vitalizia rivalutabile dell’importo iniziale lordo annuo di € 6.200, emessa in base alla tariffa dell’Impresa in vigore al momento del suo ef- fetto. L’effetto della polizza Vita decorre dalla data di sottoscrizione del-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
l’atto con il quale l’Assicurato accetta la liquidazione a titolo definitivo dell’indennizzo per invalidità permanente. I criteri per la determinazione della percentuale di invalidità sono riportati all’articolo 6.3) Invalidità permanente della presente Sezione.
Il pagamento della prima rata della rendita sarà effettuato trascorsi 12 mesi dall’effetto della polizza Vita. La rendita sarà corrisposta fintanto che l’Assicurato sarà in vita.
6.7) Rendita “4X4”
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente pari o superiore al 65% e questa si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l’infortunio è av- venuto, l’Impresa assicura il pagamento, a favore dell’Assicurato, di una rendita mensile dell’importo lordo di 4.000 € per la durata di 4 anni . La rendita è erogata purché l’Assicurato sia in vita.
Il pagamento della suddetta rendita decorre dalla data di sottoscrizione dell’atto con il quale l’Assicurato accetta la liquidazione a titolo defini- tivo dell’indennizzo per invalidità permanente. I criteri per la determina- zione della percentuale di invalidità sono riportati all’articolo 6.3) Invalidità permanente della presente Sezione.
6.8) Delimitazioni
L’Impresa non indennizza gli infortuni derivanti:
a. dalla partecipazione a corse, gare o competizioni e relative prove e al- lenamenti con il veicolo;
b. dalla guida del veicolo se il conducente non è abilitato a norma delle di- sposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta a con- dizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
c. dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupe- facenti o psicotrope sanzionata ai sensi degli art. 186 o 187 del Codice della Strada, ad eccezione dell’uso di sostanze stupefacenti o psico- trope a scopo terapeutico;
d. da azioni dolose compiute o tentate dall’Assicurato, nonché da parte- cipazione ad imprese temerarie, compiute non per dovere di solida- rietà umana o per legittima difesa;
e. da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
f. dalla partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: partecipazione a raid automobilistici);
g. da guerra o insurrezione;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
x. xx xxxxx, salvo quanto previsto alla lettera h del punto 6.1).
6.9) Denuncia dell’infortunio
La denuncia deve contenere la descrizione dell’infortunio e l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato e deve essere trasmessa, con avviso scritto, all’Intermediario oppure alla sede dell’Im- presa entro 3 giorni da quando l’Assicurato o gli aventi diritto ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempi- mento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del di- ritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Successivamente l’Assicurato deve inviare i certificati medici sul decorso delle lesioni. L’accertamento dei postumi di invalidità permanente deve essere effettuato nei territori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino. Per ottenere il rim- borso delle spese di cura, l’Assicurato deve presentare i documenti di spesa in originale e la documentazione medica. La liquidazione viene ef- fettuata a cura ultimata.
Qualora intervenga il Servizio Sanitario Nazionale o altra assicurazione privata, detti originali possono essere sostituiti da copie con l’attesta- zione del contributo erogato dal Servizio Sanitario Nazionale o delle spese rimborsate dall’assicuratore privato.
In caso di intervento del SSN o di altra Assicurazione privata, potrà essere chiesto il rimborso solo per le somme non già rimborsate da tali enti.
In caso di ricovero l’Impresa corrisponde la diaria, di cui all’articolo 6.5), se pattuita in polizza, dietro presentazione di copia della cartella clinica completa.
L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire la visita dei medici dell’Impresa e qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso.
6.10) Criteri di indennizzabilità
L’Impresa corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclu- sive dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio l’Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono inden- nizzabili solo le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qua- lora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, nella valutazione del grado di invalidità permanente
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
le percentuali previste verranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
6.11) Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni
In caso di divergenza sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla per- tinenza delle spese di cura si potrà procedere, mediante accordo tra l’As- sicurato e l’Impresa, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dall’Assicurato e dall’Impresa e il terzo d’accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Con- siglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riu- nisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti,con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici ri- fiuti di firmare il relativo verbale.
6.12) Liquidazione e pagamento
L’Impresa, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l’indennizzo do- vuto, provvede entro 30 giorni al pagamento.
Il diritto all’indennizzo per l’invalidità permanente è di carattere perso- nale e quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa.
Tuttavia, se l’Assicurato muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite - prima che l’indennizzo sia stato pagato, l’Impresa liquida ai beneficiari l’importo già con- cordato, offerto ovvero - se oggettivamente determinabile - offribile all’Assicurato, in base alle condizioni di polizza.
Il rimborso delle spese sostenute all’estero in valute diverse dall’euro avverrà appli- cando il cambio contro euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea, desunto dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro USA. Il rimborso verrà effettuato al cam- bio medio della settimana in cui la spesa è sostenuta.
Le spese per i certificati restano a carico dell’Assicurato.
6.13) Rinuncia al diritto di surrogazione
Salvo per quanto rimborsato per spese di cura, l’Impresa rinuncia, a favore dell’As-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
sicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del Co- dice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
6.14) Condizioni aggiuntive (operanti in quanto attinenti alle relative fattispecie previste ed assicurate)
• Veicoli adibiti a noleggio con conducente
Nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, l’assicurazione non è valida qualora il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente o collaboratore anche occasionale o se i predetti soggetti autorizzati alla guida non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
6.15) Applicabilità di altre norme
Per tutto ciò che non sia qui espressamente disciplinato si applicano, in quanto com- patibili, le norme valide per la Sezione “Responsabilità Civile Veicoli”.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
DESCRIZIONE SETTORE TARIFFARIO
SETTORE V
– ciclomotori non destinati al trasporto di merci, motocicli, motocarrozzette, mo- toveicoli per trasporto promiscuo;
– quadricicli leggeri.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
APPENDICE NORMATIVA
– Stralcio articoli del “Codice delle Assicurazioni Private” disciplinanti l’assi- curazione obbligatoria per i Veicoli a motore.
Art. 134. ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO
1. L‘ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all’attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l’Impresa deve consegnare al Contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all’usufruttuario, al- l’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione fi- nanziaria.
1 bis. I contraenti hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro 15 giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 anni, se- condo le modalità stabilite dall’ISVAP con regolamento.
2. Il regolamento può prevedere l’obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull’attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell’assunzione dei contratti di as- sicurazione di cui all’articolo 122, comma 1. In ogni caso l’ISVAP ha accesso gra- tuito alla banca dati contenente le informazioni sull’attestazione.
3. La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del vei- colo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.
4. L‘attestazione e’ consegnata dal Contraente all’Impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’at- testato.
4 bis. L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convi- vente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di me- rito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non
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possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del Contraente, che e’ individuata nel responsabile prin- cipale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accer- tare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.
4-quater. E’ fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al Contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
Art. 144 - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un na- tante, per i quali vi e’ obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarci- mento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, ne’ clausole che prevedano l’even- tuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicura- zione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione e’ chiamato anche il re- sponsabile del danno.
4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicu- razione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.
– Stralcio Regolamento ISVAP 9 agosto 2006 n. 4 concernente gli obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza an- nuale dei contratti R.C. Auto.
Art. 6 “Contenuto dell’attestazione sullo stato del rischio”
1. L’attestazione contiene:
a) la denominazione dell’impresa di assicurazione;
b) il nome del Contraente se persona fisica,o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se trattasi di Contraente persona giuridica;
c) il numero del contratto di assicurazione;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
d) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ov- vero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del mo- tore del veicolo assicurato;
e) la forma tariffaria in base alla quale e’ stato stipulato il contratto;
f) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;
g) la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva e la classe di conversione universale come definita nel- l’allegato 2, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
h) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, in- tendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indi- cazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che pre- sentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di re- sponsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentuale. Non devono essere indicati i sinistri che il Contraente abbia provveduto a rimborsare all’impresa al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi della eventuale facoltà contrattualmente prevista;
i) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall’assicu- rato;
j) la firma dell’assicuratore.
2. Ai sensi del comma 1, lett. h), per responsabilità principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coin- volti, l’ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia at- tribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l’applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fini del peg- gioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la re- sponsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cu- mulata” che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
3. Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della pe- nalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
4. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis, del decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l’attestato dovrà contenerne indicazione. Tale indicazione deve essere mante- nuta anche negli attestati successivi al primo.
Data ultimo aggiornamento: 30 novembre 2013
Mod. AUTO51264
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