Common use of Recupero delle cose rubate Clause in Contracts

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: Assicurazione Parziale, www.famosa-assicurazioni.it, www.hdiitalia.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a ai termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: www.assinvest.net, www.assinvest.net, www.hdiitalia.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato l’assicurato deve darne avviso alla Società all’Impresa appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Societàdell’Impresa, se questa ha risarcito indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato l’assicurato rimborsi alla Società all’Impresa l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società l’Impresa ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato l’assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società dall’Impresa per le stesse, o stesse ovvero di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato calcolato nuovamente l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi sessanta giorni dalla data di avviso del sinistro, la Società l’Impresa è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato L’assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società all’Impresa le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società dell’Impresa di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece Se, invece, la Società ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso caso, si procede ad una nuova valutazione del danno danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza Polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi, Contratto Di Assicurazione Multirischi Per La Protezione Della Casa E Della Famiglia, www.darag.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza Polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi, Contratto Di Assicurazione Multirischi Per La Protezione Della Casa E Della Famiglia, www.darag.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente indennizzato integral- mente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare conser- vare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo danno, sottra- endo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono l’abbandono, pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multigaranzia Per L’abitazione E Il Patrimonio, Contratto Di Assicurazione Multigaranzia Per L Abitazione E Il Patrimonio, Contratto Di Assicurazione Multigaranzia Per L’abitazione E Il Patrimonio

Recupero delle cose rubate. Se le cose Cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose Cose recuperate divengono di proprietà della Società, Società se questa ha risarcito indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo d’Indennizzo per le cose Cose medesime. Se invece Se, invece, la Società ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, Cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo dell’Indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare all’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose Cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo l’Indennizzo a termini di polizza Polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose Cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo dell’Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi 30 giorni dalla data di avviso del sinistroSinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose Cose stesse in conseguenza del sinistroSinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose Cose recuperate che siano d’uso di uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo l’Indennizzo dovuto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Dell’azienda Agricola, Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Dell’azienda Agricola

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo a meno che l’Assicurato non rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stessestesse , o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato , ripartendosi il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e si effettuano i relativi conguaglil’Assicurato. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistrofurto. L’Assicurato ha tuttavia facoltà Se gli oggetti recuperati rivelassero d’essere di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domesticoqualità e valore difformi da quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, salvo l’Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l’indennizzo percepito, fermo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovutodell’Assicurato all’indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.

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Samples: www.comune.vicenza.it, www.eui.eu

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, Società se questa ha risarcito indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo d’indennizzo per le cose medesime. Se invece Se, invece, la Società ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare all’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso di uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Somministrazione Di Lavoro

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società compagnia appena ne ha avuto abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, compagnia se questa ha risarcito indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società compagnia l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo d’indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società compagnia ha risarcito indennizzato il danno solo soltanto in parte, l’Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società compagnia per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto ottenuto, viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due 2 mesi dalla data di avviso denuncia del sinistro, la Società compagnia è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del dal sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società compagnia le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società compagnia di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate recuperate, in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha abbia avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso corrisposto a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di in base alla polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate rubate, che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Abitazione

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, Società se questa ha risarcito integralmente indennizzato integral- mente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo d’in- DinamicaPlus l’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguaglirecuperate previa restituzione del- dennizzo per le cose medesime . Se, invece, la Società ha indennizzato il danno solo in parte, Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti su- biti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. In quest’ul- timo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo all’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ri- calcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso di uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni All’esercizio Commerciale

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato l’As- sicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della SocietàSo- cietà, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione restitu- zione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente originariamen- te accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento pagamen- to dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo l’in- dennizzo dovuto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per La Protezione Della Casa, Della Famiglia E Della Vita Privata

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose Cose recuperate divengono di proprietà della Società, Società se questa ha risarcito indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo d’Indennizzo per le cose Cose medesime. Se invece Se, invece, la Società ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, Cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo dell’Indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare all’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperateCose recupera- te; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo l’Indennizzo a termini di polizza Polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose Cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo dell’Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi 30 giorni dalla data di avviso del sinistroSinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose Cose stesse in conseguenza del sinistroSinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose Cose recuperate che siano d’uso di uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo l’Indennizzo dovuto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Dell’azienda Agricola

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società all’Impresa appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Societàdell’Impresa, se questa ha risarcito integralmente inte- gralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società all’Impresa l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società l’Impresa ha risarcito il danno risar- cito solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperaterecu- perate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società dall’Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione valutazio- ne del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo l’indenniz- zo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società l’Impresa è obbligata obbli- gata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: www.cargeas.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato l’As- sicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece Se, invece, la Società ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso caso, si procede ad una nuova valutazione del danno danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento pagamen- to dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: www.eurovita.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato accertato, il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: www.amissima.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperaterecuperate ; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo quest’ ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: Assicurazione

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione restituzione. dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, ,la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: Polizza Commerciante

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della SocietàSocietà , se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domesticorecuperate, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: www.alleanza.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso l’avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, Società se questa ha risarcito indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad a una nuova valutazione del danno danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due 2 mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: www.tuaassicurazioni.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne la Amministrazione ne dara’ avviso alla Società Societa’ appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà proprieta’ della Società, Societa’ se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo a meno che l’Assicurato l’assicurato non rimborsi alla Società Societa’ l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo in- dennita’ per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato ante- cedente il fatto. Se invece la Società Societa’ ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà facolta’ di conservare mantenere la proprietà proprieta’ delle cose recuperate, rubate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dell’indennita’ riscossa dalla Società Societa’ per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato vendere ripartendosi il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagliricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo delle indennita’ e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è Societa’ e’ obbligata soltanto per i danni e- ventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: Assicurazione Dei Danni Al Patrimonio Immobile E Mobile

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate recuperate, in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società all’Impresa appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Societàdell’Impresa, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società all’Impresa l’intero importo riscosso corrisposto a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società l’Impresa ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società dall’Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate rubate, che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società l’Impresa è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società all’Impresa le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società dell’Impresa di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Dei Rischi Incendio, Furto, Responsabilità Civile E Rischi Accessori

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso l’avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, Società se questa ha risarcito indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad a una nuova valutazione del danno danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: www.tuaassicurazioni.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate rubate divengono di proprietà della Società, Società se questa ha risarcito indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato accertato, il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato calcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo dell’indennizzo, e prima che siano trascorsi due mesi prima dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: www.comune.castelfrancoveneto.tv.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società all’Impresa appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Societàdell’Impresa, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società rim- borsi all’Impresa l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo Indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società l’Impresa ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà fa- coltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo dell’Indennizzo riscosso dalla Società dall’Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo l’Indennizzo a termini di polizza Polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo dell’Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistroSinistro, la Società l’Im- presa è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza conse- guenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovutoSinistro.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato l ’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare dall ’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: www.ventiduebroker.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Societàdesime. Se, se questa ha risarcito integralmente il dannoinvece, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle venderevendere Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, . In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare sot- traendo all’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima in conseguenza del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi sinistro. due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza Per le cose rubate che siano recuperate prima del sinistro. pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso di uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni All’esercizio Commerciale

Recupero delle cose rubate. Se le cose Cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne dar- ne avviso alla Società all’Impresa appena ne ha avuto notizia. Le cose Cose recuperate divengono di proprietà della Societàdell’Impresa, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società all’Impresa l’intero importo im- porto riscosso a titolo di indennizzo Indennizzo per le cose Cose medesime. Se invece la Società l’Impresa ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà pro- prietà delle cose recuperate, Cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo dell’Indennizzo riscosso dalla Società dall’Impresa per le stesse, stesse o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose Cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo l’Indennizzo a termini di polizza Polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose Cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo dell’Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistroSinistro, la Società l’Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose Cose stesse in conseguenza con- seguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovutoSinistro.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: www.hdiitalia.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso alla Società So- cietà appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, Società se questa ha risarcito indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo d’indennizzo per le cose medesime. Se invece Se, invece, la Società ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendereven- dere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare all’ammontare del danno originariamente ori- ginariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso di uso personale o domesticodome- stico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: Contratto Di Somministrazione

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società all’Impresa appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Societàdell’Impresa, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società all’Impresa l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società l’Impresa ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società dall’Impresa per le stesse, stesse o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società l’Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: www.cargeas.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società comunicazione all’Impresa appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Societàdell’Impresa, se questa ha risarcito indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società restituisca all’Impresa l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società l’Impresa ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo di indennizzo riscosso dalla Società dall’Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso comunicazione del sinistro, la Società l’Impresa è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società all’Impresa le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società dell’Impresa di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: Assicurazione Rami Elementari

Recupero delle cose rubate. Se le cose Cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società all’Impresa appena ne ha avuto notizia. Le cose Cose recuperate divengono di proprietà della Societàdell’Impresa, se questa ha risarcito risarci- to integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società all’Impresa l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo Indennizzo per le cose Cose medesime. Se invece la Società l’Im- presa ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà pro- prietà delle cose Cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo dell’Indennizzo riscosso dalla Società dall’Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose Cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo l’Indennizzo a termini di polizza Polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose Cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo dell’Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistroSinistro, la Società l’Impresa è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose Cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovutoSinistro.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo a meno che l’Assicurato non rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato , ripartendosi il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e si effettuano i relativi conguaglil’Assicurato. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistrofurto. L’Assicurato ha tuttavia facoltà Se gli oggetti recuperati rivelassero d’essere di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domesticoqualità e valore difformi da quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, salvo l’Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l’indennizzo percepito, fermo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovutodell’Assicurato all’indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.

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Samples: www.comune.pordenone.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l’Assicurato il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domesticopersonale, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: cantello.etrasparenza.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società all’Impresa appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Societàdell’Impresa, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società all’Impresa l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società l’Impresa ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società dall’Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente originaria-mente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società l’Impresa è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: www.cargeas.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che il Contraente o l’Assicurato rimborsi rimborsino alla Società l’intero importo l'importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il Contraente o l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato , ripartendosi il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza ricavo della vendita in misura proporzionale tra la Società e si effettuano i relativi conguagliil Contraente o l'Assicurato. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato Il Contraente o l’Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono l'abbandono pagando l’indennizzo l'indennizzo dovuto.

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Samples: www.adriabus.eu

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società a VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, dell’Impresa se questa ha risarcito indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società a VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società dall’Impresa per le stesse, stesse o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo . Sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza della presente Sezione e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate o rapinate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società all’Impresa le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società stessa di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, Società se questa ha risarcito integralmente indennizzato integral- mente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo d’in- 61 di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo 96 l’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguaglirecuperate previa restituzione del- dennizzo per le cose medesime . Se, invece, la Società ha indennizzato il danno solo in parte, Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti su- biti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. In quest’ul- timo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo all’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ri- calcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso di uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: Contratto Di Somministrazione

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società So- cietà appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, Società se questa ha risarcito indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperatere- cuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o e domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Dei Rischi Dell’abitazione E Della Vita Privata

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece Se, invece, la Società ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso caso, si procede ad una nuova valutazione del danno danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: darag.it