Assicurazione Rami Elementari
Assicurazione Rami Elementari
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 00000 Xxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxxx 2 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx | Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.
Polizza Multirischi uffici e studi
professionali 01.19
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Il presente contratto denominato “Multirischi uffici e studi professionali” assicura, su base opzionale, diverse tipologie di rischi connessi allo svolgimento delle attività tipiche di un ufficio o studio professionale. Ciascuna tipologia di rischio è assicurabile con una copertura specifica in base alla tua libera scelta ed alle tue specifiche esigenze assicurative.
Che cosa non è assicurato?
Sezione incendio: le garanzie non sono valide per fabbricati costruiti in materiali combustibili; fabbricati ubicati fuori dal territorio italiano.
Sezione furto e rapina: è esclusa la copertura dei beni posti all’aperto. Inoltre, le garanzie di
questa sezione sono valide solo se i fabbricati sono costruiti in cemento, muratura o altri materiali
di pari robustezza comunemente impiegati nell’edilizia.
Sezione responsabilità civile: la garanzia non comprende i danni conseguenti a dolo dell’assicurato, i danni diversi da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, i danni cagionati a soggetti che non risultano terzi.
Sezione elettronica: la garanzia non comprende i danni conseguenti a dolo dell’assicurato, eventi nucleari e radioattività, atti di guerra.
Sezione tutela legale: lla polizza non copre le spese legali per le vertenze riguardanti materia fiscale/legale, nonché quelle relative a
controversie tra le persone assicurate e la Impresa di Assicurazione.
Sezione assistenza: non sono assicurate le prestazioni erogate in situazioni in cui non vi sia un’emergenza in corso.
Che cosa è assicurato?
Sezione incendio: le coperture previste nella presente Sezione proteggono l’ufficio o lo studio professionale e quanto in esso contenuto dai danni arrecati da una serie di eventi quali (a titolo esemplificativo):
- eventi atmosferici quali vento, trombe d’aria, grandine, sovraccarico di neve, nonché i danni che l’acqua piovana o la grandine possono provocare entrando da rotture del tetto;
- persone che prendono parte in tumulti, scioperi, sommosse o che compiano atti vandalici o dolosi;
- correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici. Sezione furto e rapina: le coperture previste nella presente Sezione proteggono contro
la sottrazione di beni materiali all’interno dell’ufficio o studio professionale in occasione di furto o rapina.
Sezione responsabilità civile: le coperture previste nella presente Sezione proteggono dai danni involontariamente cagionati a terzi dall’Assicurato e quelli subiti dai dipendenti dell’Assicurato nell’ambito dello svolgimento dell’attività lavorativa.
Sezione elettronica: le coperture previste nella presente Sezione proteggono contro i danni arrecati ai beni assicurati da eventi accidentali che colpiscono le apparecchiature elettroniche pertinenti l’attività assicurata, anche se di proprietà di terzi.
Sezione tutela legale: le coperture previste nella presente Sezione coprono le spese che l’Assicurato deve affrontare per la difesa dei suoi diritti sia in fase stragiudiziale, sia in fase giudiziale per controversie inerenti l’ attività lavorativa.
Sezione assistenza: le coperture previste dalla presente Sezione prevedono la fornitura di un servizio di assistenza e di pronto intervento per le riparazioni inerenti la conduzione dell’esercizio commerciale.
La compagnia di assicurazione risarcisce/indennizza i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (cd. massimale) con riferimento a ciascuna sezione.
Ci sono limiti di copertura?
Sezione incendio: sono esclusi i danni causati dolosamente da parte dell’Assicurato o del Contraente.
Inoltre, la polizza non copre i danni derivanti da alcuni eventi naturali di particolare intensità (quali, ad esempio, valanghe e frane). Le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici.
Sezione furto e rapina: sono esclusi i danni causati dolosamente da parte dell’Assicurato o del Contraente, nonché i danni verificatisi in occasione di incendio, scoppio ed eventi naturali di particolare violenza tali da rendere inefficaci le misure
di sicurezza dell’ufficio o studio professionale. Le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici.
Sezione responsabilità civile sono esclusi i danni:
- diversi da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose;
- derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- derivanti da amianto;
- la cui responsabilità non sia derivante da leggi (come ad esempio responsabilità derivanti da inadempienza di un contratto).
Le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici.
Sezione elettronica: sono esclusi i danni causati dolosamente da parte dell’Assicurato o del Contraente, inoltre non copre i danni derivanti da alcuni eventi naturali di particolare intensità (quali ad esempio, terremoto, eruzioni vulcaniche e maremoti).
Le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici.
Sezione tutela legale: la copertura prevede limitazioni in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante.
Sezione assistenza: ssono esclusi i danni causati dolosamente da parte dell’Assicurato o del Contraente, tutte le prestazioni non possono essere fornite più di 3 (tre) volte per periodo di copertura assicurativa.
Le garanzie presentano generalmente limiti massimi di indennizzo specifici.
Dove vale la copertura?
Per le garanzie di cui alla Sezione Incendio sei coperto all’indirizzo indicato in polizza; Per le garanzie di cui alla Sezione Furto sei coperto all’indirizzo indicato in polizza;
Per le garanzie di cui alla Sezione RCT e RCO sei coperto all’indirizzo indicato in polizza inoltre la garanzia RCT vale La garanzia RCT vale in tutto il Mondo con l’esclusione di USA, CANADA e territori sotto la loro giurisdizione mentre la garanzia RCO è operante in tutto il Mondo;
Per le garanzie di cui alla Sezione elettronica sei coperto all’indirizzo indicato in polizza, inoltre, se viene richiamata la condizione particola C) Apparecchiature ad impiego mobile la copertura vale anche entro il territorio dei paesi Europei;
Per le garanzie di cui alla Sezione Tutela legale sei coperto per i sinistri che insorgono e debbano essere processualmente trattati in tutti gli stati d’Europa nel caso di danni extracontrattuali o di procedimento penale; nei paesi dell’Unione Europea nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera nel caso di vertenze di diritto civile di natura contrattuale;
Per le garanzie di cui alla Sezione Assistenza sei coperto all’indirizzo indicato in polizza.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza oppure la perdita totale o parziale dell’indennizzo.
Quando e come devo pagare?
Devi pagare la prima rata di Premio al momento della sottoscrizione del contratto, le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.
Puoi pagare il premio mediante:
- assegno bancario o circolare N.T. intestati all’Impresa od all’intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica;
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore;
- addebito automatico sul c/c bancario qualora il contraente aderisca al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit.
Xxxx provvedere al pagamento del Premio direttamente in favore della Compagnia o in favore dell’Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.
Il Premio è comprensivo di imposte, tasse e contributi nella misura prevista dalla vigente normativa.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui hai firmato la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data successiva.
La validità dell’assicurazione è generalmente annuale, salvo diversamente pattuito ed indicato in polizza.
Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata - o mezzi di comunicazione equivalenti (pec) - che deve pervenire alla Compagnia o all’agenzia presso la quale viene stipulato il contratto, con preavviso di 60 giorni (30 se sei consumatore sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 206/2005 “Codice del Consumo”) rispetto alla naturale scadenza del medesimo.
Ai sensi dell’art. 1899. C.C., in caso di polizza poliennale per la quale è previsto il riconoscimento di uno sconto di durata, puoi altresì recedere dal contratto trascorsi i primi 5 anni di durata, sempre mediante lettera raccomandata o mezzo di comunicazione equivalenti (pec) che deve pervenire alla Compagnia o all’Agenzia presso la quale è stipulato il contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni Polizza R.E. “MULTIRISCHI UFFICI E STUDI PROFESSIONALI 01/19”
Il presente documento è stato redatto in data 01/01/2019 ed è l’ultima versione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx – Italia, Codice Fiscale e numero d’iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. x0000000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio del 31/12/2017 il patrimonio netto dell’impresa ammonta a € 729.529.712, il capitale sociale a
€ 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 583.705.626.
Sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx nella Sezione Investor Relations al seguente link (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/XxxxXxxx.xxxx?xxXxxxx00&xxXxxx000&xxXxxx000) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 424.976.542 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 918.359.447, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 191.239.444 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 915.256.915 e l’indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 216,1%.
La legislazione applicabile al contratto, in base all’art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.
Che cosa è assicurato? | |
SEZIONE INCENDIO | Le coperture assicurative previste nella presente Sezione proteggono dai danni arrecati all’ufficio o studio professionale assicurato ed al suo contenuto da: • incendio; • xxxxxxx; con esclusione dei conseguenti danni elettrici ad apparecchi elettrici ed elettronici; • esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; • implosione; • onda sonica determinata da aeromobili o oggetti in genere che si muovono a velocità supersonica; • caduta di aeromobili, corpi e veicoli spaziali , satelliti artificiali e cose da essi trasportate o loro parti; • urto di veicoli, non in uso o di proprietà dell’Assicurato né al suo servizio; • rovina di ascensori o montacarichi; • fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto (non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione), dagli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché siano collegati mediante adeguate condutture ad appositi camini. Inoltre, se conseguenti agli eventi precedentemente descritti l’Impresa indennizza: • i danni causati alle cose assicurate da eventi che abbiano colpito le stesse oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse, a seguito di: • sviluppo di fumi, gas, vapori; • mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica; • mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, – colaggio o fuoriuscita di liquidi; |
• i guasti alle cose assicurate cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi assicurati; • le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del sinistro fino alla concorrenza del 10% del danno liquidabile ai sensi di polizza con il massimo di Euro 15.000,00; • le spese necessarie per la rimozione ed il ricollocamento degli enti assicurati alla partita “Contenuto” durante il ripristino del fabbricato a seguito di sinistro, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza, ed entro il limite di Euro 5.000,00. Nell’ambito della “Garanzia Base” si intendono comprese anche le seguenti estensioni: • Cose anche di terzi; • Ordigni esplosivi; • Autocombustione. | |
SEZIONE FURTO E RAPINA | Le coperture assicurative previste nella presente Sezione tengono indenne l’assicurato per i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, derivati da: • furto; • rapina; • estorsione; • guasti e atti vandalici sulle cose assicurate; • guasti arrecati alle parti del fabbricato; • spese sanitarie; • portavalori; • fiere e mostre. Altresì è possibile estendere la copertura assicurativa a: • esistenza di impianto di allarme antifurto. |
SEZIONE RCT/RCO | Responsabilità Civile Verso Terzi (di seguito anche solo RCT) La copertura assicurativa prevista nella presente garanzia, protegge dalla responsabilità civile dell’assicurato relativa ad eventuali danni subiti da terzi, connessi al rischio assicurato, sia per morte, che per lesioni personali, che per danneggiamenti a cose, comprese attività complementari a quella principale. La garanzia è prestata fino a un importo massimo stabilito in polizza (cd. Massimale o Sottolimite). Responsabilità Civile Prestatori di Lavoro (di seguito anche solo RCO) La copertura assicurativa prevista nella presente garanzia, protegge dalla responsabilità civile dell’assicurato relativa ad eventuali danni per gli infortuni sofferti da: • prestatori di lavoro da lui dipendenti; • tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti; • limitatamente alle azioni di rivalsa promosse dall’INAIL, i titolari, i soci, i familiari coadiuvanti (non dipendenti), gli associati in partecipazione, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione. Il limite massimo di impegno dell’Impresa è rappresentato dai massimali indicati in polizza che si intendono per ogni sinistro e che sono stati concordati con il Contraente. |
SEZIONE ELETTRONICA | Le coperture assicurative previste nella presente Sezione proteggono l’Assicurato, dai danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche collaudate e pronte per l’uso a cui sono destinate, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. Rientrano inoltre in garanzia le seguenti spese: 1. per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro; 2. per rimuovere, eventualmente depositare presso terzi e ricollocare le apparecchiature elettroniche assicurate e illese, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione; 3. per gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. |
SEZIONE TUTELA LEGALE | Le coperture assicurative previste nella seguente Sezione, prevedono il pagamento delle spese legali per la tutela dei diritti dell’assicurato qualora nell’ambito della propria attività sia sottoposto a procedimento penale o civile. Rientrano in garanzia le seguenti spese: • per l’intervento di un legale; • per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; |
• di giustizia; • liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; • conseguenti ad una transazione autorizzata dall’Impresa; • di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; • di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali; • per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; • degli arbitri e del legale intervenuto, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; • per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora in stretta relazione alla proprietà e/o conduzione de locali adibiti ad ufficio o studio professionale, identificato in polizza, ove svolge la propria attività: a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché sia prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale; c) debba sostenere controversie di natura contrattuale nei confronti di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione o di ristrutturazione da lui stesso commissionati, purché il valore in lite sia superiore a Euro 200,00. | |
SEZIONE ASSISTENZA | Le coperture assicurative previste nella seguente Sezione, ti permettono di ottenere varie prestazioni di assistenza per l’azienda quali ad esempio: • invio di un idraulico per interventi di emergenza; • invio di un elettricista per interventi di emergenza; • fornitura temporanea di energia elettrica; • invio di un fabbro per interventi di emergenza; • invio di un serrandista per interventi di emergenza; • invio di un tecnico frigorista per interventi di emergenza; • invio di un sorvegliante; • invio di un vetraio per interventi di emergenza; • rientro anticipato; • trasloco; • pronto intervento per danni d’ acqua; • fornitura temporanea di energia elettrica. |
AVVERTENZA: L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente (e previste in polizza). | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO | |
SCONTO POLIENNALITÀ | Il premio del presente contratto tiene conto dello sconto per poliennalità. |
SCONTO PER ESISTENZA IMPIANTO DI ALLARME | Esistenza di impianto di allarme antifurto: sconto sul premio della garanzia Furto. |
PENALE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’ACCORDO | Esistenza impianto di allarme e sorveglianza In caso di inosservanza degli obblighi previsti, in caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 25%. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
SEZIONE INCENDIO | Con riferimento alla presente sezione è possibile assicurare, in via opzionale e con il pagamento del relativo premio: • rischio locativo: indennizza i danni materiali e direttamente causati ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, dei quali l’assicurato stesso sia civilmente responsabile ai sensi degli artt. 1588,1589 e 1611 del Codice Civile; |
• xxxxxxx xxxxx: tiene indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi; • rifacimento archivi: indennizza i danni materiali ed diretti cagionati agli archivi, registri e documenti; • fenomeno elettrico: per i danni elettrici al fabbricato ed al suo contenuto; • spese di demolizione e sgombero: l’impresa indennizza le spese per lo smaltimento dei residui del sinistro; • eventi atmosferici: per i danni materiali e diretti causati da uragano, bufera, tempesta, vento, grandine, tromba d’aria ai beni assicurati; • eventi socio politici: per i danni ai beni assicurati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi terrorismo e sabotaggio; • acqua condotta: per i danni materiali e diretti causati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici; • occlusione di condutture, trabocco e/o rigurgito di fogna: per i danni da spargimento d’acqua a seguito di occlusione degli impianti idrici o per il trabocco della rete fognaria; • intasamento di grondaie e pluviali; per i danni causati da penetrazione di acqua all’interno del fabbricato; • spese per la ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta: l’impresa indennizza le spese per la ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta occorsi al fabbricato nonché all’impianto; • spese di ricerca e riparazione gas: l’impresa indennizza le spese per la ricerca e riparazione dei guasti da gas occorsi al fabbricato nonché all’impianto; • sovraccarico di neve - neve: per i danni causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto e/o delle pareti; • grandine: per i danni causati da grandine ai beni assicurati; • gelo: per i danni causati da gelo agli impianti idrici, igienici, tecnologici e alle tubazioni; • lastre: copre i danni materiali e diretti derivanti ai beni assicurati da rottura di vetri, iscrizioni decorazioni, vetrinette, cristallo; • maggiori spese: l’impresa indennizza le maggiori spese per il noleggio dei macchinari o le spese di affitto di un nuovo ufficio. | |
SEZIONE FURTO E RAPINA | Con riferimento alla presente sezione è possibile assicurare, in via opzionale e con il pagamento del relativo premio: • rifacimento archivi: l’Impresa indennizza la perdita di archivi, registri e documenti; • portavalori: l’Impresa indennizza la perdita di valori dell’Assicurato; • valori e preziosi in cassaforte: l’Impresa assicura i valori e preziosi in casseforti contro il furto e rapina. |
SEZIONE RCT/RCO | Con riferimento alla presente sezione è possibile assicurare, in via opzionale e con il pagamento del relativo premio: • responsabilità civile per la proprietà del fabbricato; • estensione alle malattie professionali; • attività svolta anche con personale non rientrante nella definizione di addetti; • laboratori di analisi; • franchigia assoluta danno biologico; • cessione lavori in subappalto. |
SEZIONE ELETTRONICA | Con riferimento alla presente sezione è possibile assicurare, in via opzionale e con il pagamento del relativo premio: • programmi applicativi: per i danni materiali e diretti ai programmi applicativi; • supporto dati : per i costi necessari al ripristino dei dati; • apparecchiature ad impiego mobile: l’Impresa assicura le apparecchiature ad impiego mobile; • maggiori costi – l’impresa indennizza i maggiori costi per l’uso di un impianto o apparecchio sostitutivo per l’applicazione di metodi di lavoro alternativi e le prestazioni di servizi da parte di terzi. |
Che cosa NON è assicurato? | |
RISCHI ESCLUSI SEZIONE INCENDIO | Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI. |
RISCHI ESCLUSI SEZIONE FURTO E RAPINA | Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI. |
RISCHI ESCLUSI SEZIONE RCT/RCO | Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI. |
RISCHI ESCLUSI SEZIONE ELETTRONICA | Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI. |
RISCHI ESCLUSI SEZIONE ASSISTENZA | Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI. |
RISCHI ESCLUSI SEZIONE TUTELA LEGALE | Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI. |
Ci sono limiti di copertura?
Sono previste le seguenti Esclusioni
Sezione Incendio
Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione
militare, invasione, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati da atti dolosi, intendendosi per tali anche quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
d) causati con dolo del Contraente/Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni ed allagamenti;
f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
g) alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura,
corrosione o difetti di materiale;
h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
j) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza. Inoltre, non sono compresi nell’assicurazione:
a) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
b) raccolte scientifiche, di antichità, numismatiche e filateliche, le collezioni in genere;
c) merci, fatta eccezione per il campionario purché non sia costituito da preziosi.
Sono previste specifiche esclusioni riportate all’interno del testo di alcune clausole particolari.
Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (o limiti di valore/esistenza se indicato) |
Spese per demolizione e sgombero | Nessuno | Nessuna | 10% del danno liquidabile Max Euro 15.000,00 |
Spese per rimuovere e ricollocare il contenuto | Nessuno | Nessuna | 5% del danno liquidabile Max Euro 5.000,00 |
Oggetti pregiati | Nessuno | Nessuna | 20% della somma assicurata alla partita contenuto |
Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (o limiti di valore/esistenza se indicato) |
Campionario (esclusi preziosi) | Nessuno | Nessuna | 20% della somma assicurata alla partita contenuto |
Valori | Nessuno | Nessuna | 1% della somma assicurata alla partita contenuto Max euro 5.000,00 |
Preziosi | Nessuno | Nessuna | 20% della somma assicurata alla partita contenuto Max euro 5.000,00 |
Onorari periti | Nessuno | Nessuna | 5% del danno liquidabile Max Euro 5.000,00 |
Onorari consulenti | Nessuno | Nessuna | 5% del danno liquidabile Max Euro 5.000,00 |
Fiere e mostre | Nessuno | Nessuna | Euro 1.500,00 |
Condizioni particolari (valide solo se richiamate) | |||
Rischio Locativo | Nessuno | Nessuna | La somma assicurata alla relativa partita |
Ricorso Terzi: interruzioni o sospensioni di attività | Nessuno | Nessuna | 10% della somma assicurata alla relativa partita |
Spese per demolizione e sgombero ad integrazione: residui rientranti nella categoria “Rifiuti pericolosi” | Nessuno | Nessuna | Per i residui tossici e nocivi 10% somma assicurata con il Max di Euro 10.000,00 |
Maggiori spese | Nessuno | 3 giorni | La somma assicurata alla relativa partita max 90 giorni consecutivi |
Eventi atmosferici | Nessuno | Euro 250,00 | 80% della somma assicurata |
Eventi socio-politici Spese per rimuovere e ricollocare il contenuto | 10% min. Euro 250,00 | Nessuna | 10% del danno liquidabile Max Euro 15.000,00 5% del danno liquidabile Max Euro 5.000,00 |
Sovraccarico neve | 10% min. Euro 5.000,00 max Euro 50.000,00 | Nessuna | 20% della somma assicurata alla partita contenuto |
Acqua condotta | Nessuno | Euro 100,00 | 20% della somma assicurata alla partita contenuto |
Spese di ricerca e riparazione di guasti da acqua condotta | Nessuno | Euro 200,00 | 4/1000 somma assicurata alla partita fabbricato con il Max di Euro 3.000,00 |
Grandine | Nessuno | Euro 250,00 | Euro 5.000,00 |
Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (o limiti di valore/esistenza se indicato) |
Rifacimento di archivi, registri e documenti in genere | Nessuno | La somma assicurata alla relativa partita | |
Fenomeno elettrico | Nessuno | Euro 200,00 | La somma assicurata alla relativa partita |
Gelo | Nessuno | Euro 200,00 | Euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo |
Intasamento gronde e pluviali | 10% dell’indennizzo con il minimo di Euro 200,00 | Nessuna | Euro 2.500,00 |
Occlusione di condutture, trabocco e/o rigurgito di fogna | Nessuno | Euro 200,00 | Euro 2.500,00 |
Lastre | Nessuno | Euro 150,00 per insegne e vetrinette | Euro 1.500,00 per singola lastra |
Colaggio impianti automatici di estinzione | Nessuno | Euro 200,00 | Nessuna |
Condizioni che regolano il caso di sinistro | |||
Assicurazione parziale: non applicazione della regola proporzionale | Nessuno | Nessuna | • Fino ad Euro 2.500,00 di danno indennizzabile • Fino al 15% di insufficienza di somma assicurata |
Anticipo indennizzi | Nessuno | Nessuna | Acconto pari al 50% dell’importo indennizzabile pari almeno a Euro 50.000,00 |
Sezione Furto e Rapina
Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, di fatto o di diritto, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
b) agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
• persone che abitano con l’Assicurato o con il Contraente o occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
• addetti o comunque persone del fatto delle quali l’Assicurato o il Contraente devono rispondere;
• incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
• persone legate all’Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione
dell’art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3), anche se non coabitanti;
c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi anche se provocati dall’autore del sinistro;
d) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza;
e) da sottrazione di “dati” presenti nel sistema informatico dell’Assicurato causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell’Assicurato.
Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (o limiti di valore/esistenza se indicato) |
Difformi caratteristiche costruttive dei locali | 25% | Nessuna | Nessuno |
Mezzi di protezione e chiusura dei locali non conformi | 25% - 10% se l’assicurato e/o i dipendenti e/o i familiari sono presenti nei locali | Nessuna | Nessuno |
Sospensione della garanzia per locali incustoditi | Nessuna | Dalle ore 24 del 45° giorno per Preziosi e Valori dalle ore 24 dell’8° giorno | Nessuno |
Oggetti pregiati: | |||
• Forma A | Nessuno | Nessuna | 20% della somma assicurata alla partita contenuto Max Euro 10.000,00 |
• Forma B | Nessuno | Euro 500,00 | 10% della somma assicurata alla partita contenuto Max Euro 2.500,00 |
Preziosi: | |||
• Forma A | Nessuno | Nessuna | 20% della somma assicurata alla partita contenuto Max Euro 2.500,00 |
• Forma B | Nessuno | Euro 500,00 | 2% della somma assicurata alla partita contenuto Max Euro 2.000,00 |
Valori: | |||
• Forma A | Nessuno | Nessuna | 20% della somma assicurata alla partita contenuto Max Euro 10.000,00 |
• Forma B | Nessuno | Euro 500,00 | 2% della somma assicurata alla partita contenuto |
Campionari/ferma restando l’esclusione dei preziosi: | |||
• Forma A | Nessuno | Nessuna | 20% della somma assicurata alla partita contenuto Max Euro 10.000,00 |
• Forma B | Nessuno | Euro 500,00 | 10% della somma assicurata alla partita contenuto Max Euro 2.500,00 |
Atti vandalici sui beni assicurati: | |||
• Forma A | Nessuno | Nessuna | 80% della somma assicurata alla partita contenuto |
• Forma B | Nessuno | Euro 500,00 | 80% della somma assicurata alla partita contenuto |
Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (o limiti di valore/esistenza se indicato) |
Guasti arrecati alle parti del fabbricato (compreso furto di fissi ed infissi: | |||
• Forma A | Nessuno | Nessuna | Euro 5.000,00 |
• Forma B | Nessuno | Euro 500,00 | Euro 1.500,00 |
Guasti cagionati dai ladri alle cose assicurate: | |||
• Forma A | Nessuno | Nessuna | La somma assicurata alla partita furto |
• Forma B | Nessuno | Euro 500,00 | Euro 1.500,00 |
Spese Sanitarie per infortunio conseguente a scippo o rapina spese per la duplicazione dei documenti sottratti o danneggiati al portavalori: | |||
• Forma A | Nessuno | Nessuna | Nessuna |
• Forma B | Nessuno | Euro 500,00 | Nessuna |
Portavalori | Nessuno | Nessuna | 20% della somma assicurata Max Euro 2.000,00 |
Fiere e mostre | Nessuno | Euro 250,00 | Euro 1.500,00 |
Condizioni particolari (valide solo se richiamate) | |||
Rifacimento di archivi, registri e documenti in genere | Nessuno | Nessuna | Nessuno |
Integrazione portavalori | 10% | Nessuna | Nessuno |
Impianto di allarme antifurto: inosservanza degli obblighi di attivazione e manutenzione | 25% | Nessuna | Nessuno |
Rapina di valori e preziosi in cassaforte | 20% | Nessuna | Nessuno |
Sezione RCT/RCO
Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione non sono considerati terzi ai
fini dell’assicurazione RCT:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata,
l’amministratore e le persone che, con i predetti, si trovino nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
La garanzia RCT non vale per i danni: a) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi; b) da furto e per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; c) da circolazione di veicoli a motore assoggettati al Codice delle Assicurazioni Private (D.L. 7 settembre 2005 n. 209) e legislazioni successive, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei (fissi, quali aerostati e palloni frenati, o mobili); d) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; e) a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo; f) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; g) alle cose in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i l avori; h) alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori; i) provocati da sostanze il cui impiego, o le modalità di impiego, siano vietati da leggi e regolamenti; j) provocati da persone non rientranti nella definizione di addetti; k) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; l) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; m) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, (qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l’esecuzione dei lavori) nonché i danni cagionati da cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso; n) a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; o) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; p) limitatamente ai lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008; q) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni d ella presente polizza; r) derivanti da errori riferibili ad attività commerciale o di qualsiasi professione, anche se non riconosciuta da leggi o regolamenti; s) derivanti sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana; t) derivanti da RC Professionale e/o Contrattuale; u) da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di “dati personali” non pubblici,da alterazione, cancellazione o danneggiamento di “dati” presenti nel “sistema informatico” dell’Assicurato compresi i “supporti dati”, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell’Assicurato. Le garanzie RCT e RCO non valgono per i danni: a) da detenzione o impiego di esplosivi; b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili); nonché derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte: c) da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto; d) da campi elettromagnetici; e) da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spungiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l’encefalopatia spungiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD); f) dalla presenza di organismi geneticamente modificati (o.G.M.). La garanzia RCO inoltre non comprende le malattie professionali. |
Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (o limiti di valore/esistenza se indicato) |
RCO – punto b) | Nessuno | Relativa del 6% | Nessuno |
Danni per attività svolta fuori dai locali | Nessuno | Euro 250 | Euro 40.000 per anno |
Interruzione/ sospensione di attività | 10% min. Euro 1.500 | Nessuna | Euro 75.000 per anno |
Danni a mezzi sotto carico o scarico | Nessuno | Per ogni mezzo Euro 150 | Nessuno |
Inquinamento accidentale | 10% min. Euro 2.500 | Nessuna | Euro 100.000 per anno |
Danni a cose in custodia | 10% min. Euro 250 | Nessuna | Euro 30.000 per anno |
Condizioni particolari se operanti | |||
Acqua condotta: danni per rotture accidentali | Nessuno | Euro 150 | Nessuno |
Franchigia assoluta Danno biologico | Nessuno | Opzione 1 - Euro 2.600 Opzione 2 - Euro 5.200 | Nessuno |
Sezione Elettronica
Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione sono esclusi i danni:
1. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione di edifici in genere, sequestri, occupazione militare,
invasione;
2. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo
dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
3. causati o agevolati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
4. causati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da maremoti;
5. alle cose poste in locali interrati o seminterrati causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, rigurgito dei sistemi di scarico, acqua piovana e agenti atmosferici in genere nel caso di occlusioni;
6. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano in conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti ambientali o atmosferici;
7. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate;
8. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata nella scheda di polizza;
9. dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati.
10. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
11. da smarrimenti od ammanchi;
12. attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
13. causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
14. conseguenti a virus informatici;
15. 15. avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 60 giorni consecutivi incustoditi;
16. alle cose in deposito, giacenza o immagazzinamento.
17. determinati da eventi, quali ad esempio incendio e furto, assicurabili in base a garanzie previste nelle altre Sezioni di polizza.
La Società non indennizza i costi:
18. inerenti a modifiche, aggiunte e miglioramenti delle apparecchiature elettroniche;
19. la cui riparazione rientra nelle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e assistenza tecnica. In ogni caso sono esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico delle stesse, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura.
La Società non indennizza i costi:
20. a lampade ed altre fonti di luce, accumulatori elettrici, pezzi angolari di trapani per odontoiatria e tutti i pezzi che vengono in contatto con la bocca, testine ad ultrasuoni, sonde, tubi flessibili, elettrodi, sensori, cavi e parti accessorie intercambiabili;
21. indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
22. perdita, alterazione, errata registrazione o distruzione dei dati, programmi di codifica o software;
23. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software; sempreché tali danni non siano diretta conseguenza di un danno materiale e diretto altrimenti coperto dalla presente polizza.
Sono esclusi, qualora non siano valorizzate le relative partite nella scheda di polizza, i danni:
24. ai programmi applicativi;
25. ai dati;
26. alle apparecchiature ad impiego mobile; nonché:
27. i maggiori costi per l’interruzione di funzionamento delle cose assicurate;
Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (o limiti di valore/esistenza se indicato) |
Apparecchiature elettroniche | Nessuno | Euro 150,00 | Nessuna |
Fenomeno elettrico | 25% per le sole apparecchiature diagnostica | Euro 150,00 | Nessuna |
Spese per rimuovere e depositare presso terzi e ricollocare le apparecchiature elettroniche assicurate e illese | Nessuno | Nessuna | Euro 2.500,00 |
Spese di demolizione e sgombero, trasporto e stoccaggio a discarica idonea i residui del sinistro | Nessuno | Nessuna | 10% del danno liquidabile |
Onorari periti | Nessuno | Nessuna | 5% dell’indennizzo Max Euro 1.500,00 |
In caso di coesistenza di più scoperti | Nessuno | Scoperto max del 30% | Nessuno |
Condizioni particolari (valide solo se richiamate) | |||
Programmi applicativi | Nessuno | Euro 150,00 | Nessuna |
Supporto Dati | Nessuno | Euro 150,00 | Nessuna |
Apparecchiature ad impiego mobile | 25% minimo di Euro 250,00 | Nessuna | Nessuna |
Maggiori costi | Nessuno | 3 giorni | Nessuna |
Sezione Assistenza
Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione la copertura non è operante per i Sinistri:
1. Tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di tre volte per anno di validità della polizza.
2. Sono a carico dell’Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell’esercizio interessate dall’intervento di assistenza. Gli interventi su aziende di terzi e/o su parti di proprietà comune dell’edificio saranno effettuati solo dopo chela Centrale Operativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell’amministrazione e/o dell’autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità di terzi, l’Impresa avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l’intero importo dell’intervento.
3. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione
del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo dell’Assicurato;
- suicidio o tentato suicidio.
4. Sono a carico dell’Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell’Esercizio interessate dall’intervento di assistenza.
5. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
6. Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 C.C..
7. Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la
Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.
8. L’Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
9. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
10. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
11. Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa restando inteso che l’Impresa è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell’assicurazione.
12. Il servizio è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative al servizio sono soggette alla giurisdizione italiana.
Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato) |
Invio di un idraulico per interventi di emergenza: costo dell’uscita e della mano d’opera | Non previsto | Non prevista | Euro 500 |
Invio di un elettricista per interventi di emergenza: costo dell’uscita e della mano d’opera | Non previsto | Non prevista | Euro 500 |
Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato) |
Invio di un fabbro per interventi di emergenza: costo dell’uscita e della mano d’opera | Non previsto | Non prevista | Euro 500 |
Invio di un serramentista per interventi di emergenza: costo dell’uscita e della mano d’opera | Non previsto | Non prevista | Euro 500 |
Invio di un tecnico frigorista per interventi di emergenza: costo dell’uscita e della mano d’opera | Non previsto | Non prevista | Euro 500 |
Invio di un sorvegliante | Non previsto | Non prevista | Euro 500 |
Invio di un vetraio per interventi di emergenza: costo dell’uscita e della mano d’opera | Non previsto | Non prevista | Euro 500 |
Rientro anticipato: biglietto aereo o ferroviario di sola andata | Non previsto | Non prevista | Euro 500 |
Trasloco: costo del trasloco | Non previsto | Non prevista | Euro 500 |
Pronto intervento per danni da acqua | Non previsto | Non prevista | Euro 500 |
Fornitura temporanea di energia elettrica | Non previsto | Non prevista | Euro 500 |
Sezione Tutela Legale
Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione si intendono escluse le garanzie relative a opzioni non prescelte sul simplo di polizza.
La garanzia inoltre è esclusa per:
• danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
• fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
• materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, salvo dove espressamente previsto all’art. … “AMBITO E
GARANZIE”;
• controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
• controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
• vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
• controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
• controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione fusione,
partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
• controversie di natura contrattuale con l’Impresa.
Prestazioni | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa Indicazione) |
Difesa penale | Nessuno | Nessuna | Nessuno |
Difesa civile: controversie di natura contrattuale | Nessuno | Per somme superiori a Euro 200 | Nessuno |
Difesa civile: controversie per inadempienze contrattuali | Nessuno | Per somme superiori a Euro 200 | Nessuno |
Diritto civile: controversie di natura extracontrattuale | Nessuno | Nessuna | Nessuno |
Scelta legale: onorari del legale non residente presso il circondario del tribunale | Nessuno | Nessuna | Euro 3.000 |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Denunciare tempestivamente il sinistro all’Agenzia cui è assegnata la polizza (5 gg. da quando si è venuti a conoscenza del sinistro per le sezioni Incendio, Furto, Assistenza e Tutela Legale; 10 gg da quando si è venuti a conoscenza del sinistro per la sezione RCT/RCO e Elettronica). Allegare alla denuncia l’indicazione della data dell’evento. Se il sinistro è inerente alle Sezioni: Incendio, Furto e Rapina - Fare il possibile per evitare e diminuire il danno. - Fare – se il sinistro è presumibilmente doloso in caso di incendio e sempre in caso di furto e rapina – dichiarazione scritta all’autorità di Polizia del luogo, precisando il momento d’inizio e la causa presunta del sinistro, nonché l’entità approssimativa del danno. - Conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno. - Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti. Responsabilità Civile Terzi/RCO - Allegare alla denuncia (contenente descrizione dei fatti, dei danni e dati anagrafici dei danneggiati) copia della richiesta di risarcimento effettuata da terzi. - RCO denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta penale a norma di legge, nonché quelli per i quali, anche se non ha avuto luogo l’inchiesta penale, gli è pervenuta richiesta scritta di risarcimento. Elettronica - Fare il possibile per evitare e diminuire il danno. - Fare – in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società. - Conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno. - Fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, nonché dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno; Tutela Legale - Trasmettere tutti gli atti e i documenti occorrenti, compresa la notizia di ogni atto notificato tramite Ufficio Giudiziario. |
Sezione Assistenza - Telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero Verde: 000.00.00.00 oppure al numero urbano +39 015.255.97.41. | |
Assistenza diretta / in convenzione Relativamente alle garanzie di Assistenza, sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione prestati da “MAPFRE ASISTENCIA ITALIA” – Xxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX). Relativamente alle garanzie di Tutela Legale, sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione prestati da “D.A.S. - DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.p.A.” – Xxx X. Xxxxx 0/x – Verona. | |
Gestione da parte di altre imprese Relativamente alle garanzie di Assistenza, la gestione dei sinistri è affidata a “MAPFRE ASISTENCIA ITALIA” – Xxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX). Relativamente alle garanzie di Tutela Legale, la gestione dei sinistri è affidata a “D.A.S. - DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.p.A.” – Xxx X. Xxxxx 0/x – Verona. | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell’art. 2952 C.C. Con riferimento alla sezione R.C. verso terzi e R.C. prestatori di lavoro il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI. |
Obblighi dell’Impresa | Pagamento del sinistro Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l’Impresa provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno di dolo o colpa grave del Contraente o dall’assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | - Modalità pagamento Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete. - Frazionamento 3% di aumento per il frazionamento semestrale; 4% di aumento per il frazionamento quadrimestrale; 5% di aumento per il frazionamento trimestrale. - Mensilizzazione 6% di aumento per il frazionamento mensile (concedibile solo qualora il Contraente aderisca al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit). - Adeguamento È previsto l’adeguamento del contratto in funzione dell’indicizzazione prevista dall’ISTAT tranne nel caso che si sia optato per il pagamento in unica soluzione. |
Rimborso | In caso di recesso anticipato da parte dell’Impresa rispetto alla scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio, il rateo di premi non goduto sarà rimborsato, al netto delle imposte, al Contraente da parte dell’Impresa. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI. |
Sospensione | Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 1901 del Codice Civile. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. |
Risoluzione | Il Contraente può recedere dal contratto in caso di revoca da parte dell’Impresa del frazionamento mensile del pagamento del premio tramite SDD. |
Destinata a tutti i liberi professionisti (avvocati, commercialisti) o aziende del terziario che desiderano assicurarsi da tutti quei rischi
connessi allo svolgimento delle attività tipiche di ufficio o di studi professionali.
A chi è rivolto questo prodotto?
La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 23,43%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Via Xxxxxxx Xxxxxxxx, n. 2 – 00000 Xxxxxx (fax 02/00.00.00.00 – email xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link xxx.xxxx.xx/XXXXXXXXXXX/Xxxxxxxxxx.xxxx. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti. |
Negoziazione assistita | È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Arbitrato Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito. |
In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà. In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile: • contattare il numero verde 800.016611; • inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. - Commissione per la tutela dei diritti dei clienti di Vittoria Assicurazioni S.p.A. La presente Commissione è stata istituita da Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A. al fine di tutelare i diritti degli interessati connessi ai contratti stipulati con la compagnia. Possono presentare ricorso alla Commissione tutti gli assicurati di Xxxxxxxx Assicurazioni S.p.A. che abbiano stipulato un contratto per una qualsiasi copertura assicurativa, i quali ritengano non corrispondente al contenuto del contratto stipulato l’attuazione fattane da parte dell’Impresa. Il ricorso può essere presentato alla Commissione solo dopo che, esperite tutte le procedure previste dal contratto assicurativo, l’assicurato abbia fatto presente per iscritto la propria doglianza all’Impresa e questa abbia fatto conoscere per iscritto la sua decisione, oppure non abbia dato alcuna risposta scritta entro i termini previsti dalla normativa di settore. Il ricorso, redatto in forma scritta e sottoscritto dall’assicurato o da un suo rappresentate, deve essere presentato alla Commissione completo della eventuale documentazione a supporto. La Commissione, esaminato il ricorso e valutata la sua ammissibilità, decide nel rispetto dei patti contrattuali e nell’osservanza delle norme di diritto, ricorrendo, se del caso, ai principi di equità, dando comunicazione della decisione per iscritto al ricorrente, il quale avrà 60 giorni di tempo per comunicare la sua accettazione. La decisione, se accettata dal ricorrente, è vincolante per l’Impresa. La decisione non è vincolante per il ricorrente, il quale, qualora non intenda accettarla, ha la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria o, se esistenti, altri mezzi alternativi di risoluzione della controversia. • Per maggiori dettagli relativi al procedimento avanti alla Commissione e per conoscere il Regolamento della stessa si rimanda al sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. | |
Reclami IVASS | Possono inoltre essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET. In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell’IVASS: a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità e della quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b. i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Xxx X.X. Xxxxxxx 0 – 00000 Xxxx; d. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00000 Xxxx – Italia. In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti. Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l’Autorità Giudiziaria. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATAAL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LASOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione del Xxxx Xxxxx
Multirischi Uffici e Studi Professionali
Condizioni Generali di Assicurazione
Il presente documento contenente:
◼ Glossario
◼ Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
Indice
Area Riservata pag. 2
Premessa pag. 3
FASCICOLO INFORMATIVO
Condizioni Generali valide per tutte le Sezioni pag. 4
pag. 1
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I N D I C E
AREA RISERVATA
In ottemperanza al Provvedimento XXXXX xx 0 xxx 00/00/0000, xx comunica che sul sito internet dell’Impresa - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx - è disponibile la sezione “AREA RISERVATA”, che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.
Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.
Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.
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A R E A
R I S E R V A T A
FASCICOLO INFORMATIVO
Premessa
La presente polizza è destinata all’assicurazione dei rischi connessi alle attività tipiche di un
ufficio o di uno studio professionale, esclusi i laboratori di prova.
FASCICOLO INFORMATIVO
Non sono oggetto della presente polizza i rischi della responsabilità di tipo professionale.
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Condizioni Generali di Assicurazione
1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
2 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente/Assicurato deve
dare a ciascun assicuratore comunicazione delle altre polizze stipulate.
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori; ogni assicuratore effettua la prestazione assicurativa secondo la propria polizza autonomamente considerata, in proporzione a quanto dovuto dagli altri assicuratori.
Decade dal diritto alla prestazione il Contraente/Assicurato che dolosamente.
⚫ non abbia comunicato al momento della stipulazione della presente polizza l’esistenza di altre assicurazioni della stessa natura di quella in oggetto, in deroga alla dichiarazione riportata in polizza;
⚫ non comunichi la successiva stipulazione di altre assicurazioni della stessa natura di
quella in oggetto.
L’Impresa, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dalla polizza con preavviso di almeno 15 giorni.
3 - Decorrenza dell’assicurazione e successive scadenze di premio
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui è firmata la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data successiva; in caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite.
Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite (art. 1901 del Codice Civile).
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno, salvo il caso di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in due o più rate.
In tutti i casi in cui il Contraente ha aderito al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit, le modalità di pagamento sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell’allegato “SEPA Direct Debit” che forma parte integrante del contratto.
FASCICOLO INFORMATIVO
È facoltà dell’Impresa rinunciare il frazionamento mensile in caso di contratti poliennali.
Tale facoltà potrà essere esercitata ad ogni scadenza annuale previo avviso al Contraente
con preavviso non inferiore a 60 giorni.
È in tale caso facoltà del Contraente recedere dal contratto a tale scadenza previo avviso all’Impresa con preavviso non inferiore a 15 giorni.
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4 - Pagamento del premio e stipula indipendente da assicurazioni obbligatorie per legge
La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze che devono riportare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la sede dell’ Impresa.
La presente polizza si intende stipulata indipendentemente ed in aggiunta ad eventuali assicurazioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.
In tutti i casi in cui il Contraente ha aderito al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit, le rate di premio, successive alla prima, devono essere pagate alle scadenze stabilite e il rilascio della quietanza è sostituito dalla conferma di pagamento tramite SMS al numero di cellulare indicato nel contratto. Le modalità del pagamento delle rate sono disciplinate dall’allegato “SEPA Direct Debit” che forma parte integrante del contratto.
Si intendono in ogni caso confermate le condizioni di operatività della garanzia R.C.O. della Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro.
5 - Modifiche dell’assicurazione e trasloco delle cose assicurate
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente/Assicurato deve darne preventivo avviso all’ Impresa; in tale circostanza le garanzie di polizza, per un periodo massimo di 20 giorni, vengono prestate nelle due località indicate dal Contraente/Assicurato; trascorso tale termine le garanzie saranno operanti esclusivamente per la nuova ubicazione. Restano comunque salve le disposizioni dell’art. 1898 del Codice Civile, se il trasloco comporta aggravamento del rischio, nonché le esclusioni previste alle singole Sezioni.
6 - Forma delle comunicazioni
Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata all’Agenzia alla quale è
assegnata la polizza o alla Direzione dell’ Impresa.
7 - Buona fede
Le incomplete od inesatte dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione della presente o l’omessa comunicazione da parte dello stesso di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso del contratto, non pregiudicano il diritto al risarcimento sempreché tali omissioni od incomplete ed inesatte dichiarazioni siano frutto di buona fede.
8 - Facoltà dell’Impresa di modificare il premio in corso di polizza e conseguente
diritto di recesso del Contraente
FASCICOLO INFORMATIVO
Ad ogni scadenza annuale, ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di polizza poliennale, l’Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 16) - Adeguamento del premio e delle garanzie.
La variazione di premio è evidenziata sulla quietanza rilasciata al contraente che, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio.
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G E N E R A L I
Qualora il contraente non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l’assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.
9 - Assicurazione per conto altrui
Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
10 - Foro competente e mediazione obbligatoria
Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’agenzia cui è assegnata la polizza.
Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell’art. 5 del D. Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”).
Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente
La parte che viene chiamata in mediazione (sia Xxxxxxxx, sia il contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.
Laddove il regolamento dell’Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.
In ogni caso la parte istante si impegna:
1. ad indicare nell’istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all’Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
2. a richiedere all’Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.
FASCICOLO INFORMATIVO
Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Organismo prescelto.
11 - Recesso dalla polizza per sinistro ed anticipata risoluzione della polizza
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento, o dal rifiuto, della prestazione assicurativa, l’Impresa ha facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 30 giorni.
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G E N E R A L I
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell’Impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell’Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso.
Trascorso il termine di preavviso del recesso, l’Impresa mette a disposizione del Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.
Se la comunicazione di recesso è effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di premio, il Contraente è esonerato dal corrispondere il premio e l’assicurazione cessa alla data di tale scadenza.
Qualora il premio venisse ugualmente corrisposto, il rateo di premio imponibile non goduto verrà dall’Impresa messo a disposizione del Contraente.
Nei casi di anticipata risoluzione della polizza per alienazione dell’azienda, variazione nella persona del Contraente, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte è dovuto all’Impresa il premio relativo all’annualità di assicurazione in corso al momento della comunicazione del Contraente relativa alla circostanza che ha dato motivo alla risoluzione.
Nei casi in cui il contratto sia stipulato da un “consumatore”, ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo, dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento, o dal rifiuto, della prestazione assicurativa, entrambe le Parti possono recedere dall’assicurazione, da comunicarsi all’altra Parte mediante raccomandata a/r o mezzi di comunicazione equivalenti (pec), con preavviso di 30 giorni.
Resta espressamente inteso che, qualora il contratto sia stipulato da un soggetto non qualificabile quale “consumatore” (ai sensi dell’art. 3, co. 1°, lett. a, Codice del Consumo) la possibilità di recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento, o dal rifiuto, della prestazione assicurativa, è esercitabile dalla sola Impresa.
12 - Variazione della persona del Contraente
Il Contraente/Assicurato stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare la polizza fino alla divisione dell’eredità. Dopo la divisione la polizza continua con l’erede o con gli eredi cui siano stati assegnati le attività od i beni oggetto del rischio.
In caso di fusione dell’attività dell’Assicurato con altra o altre attività, la polizza continua con quella incorporante o con la nuova attività costituita. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la polizza continua con l’attività nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento dell’attività dell’Assicurato o di sua messa in liquidazione, la polizza continua fino alla chiusura della liquidazione. Le variazioni innanzi indicate devono essere comunicate all’ Impresa dal Contraente, suoi eredi o aventi causa entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi. L’Impresa, nei 30 giorni successivi, ha facoltà di recedere dalla polizza, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.
FASCICOLO INFORMATIVO
13 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza e agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa.
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14 - Polizza in coassicurazione
Nel caso in cui il rischio relativo alla presente polizza sia ripartito in quote fra più Imprese, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dalla polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.
15 - Proroga della polizza
Ai sensi dell’art 1899 del Codice Civile, così come modificato dall’art. 21 della L. n° 99 del 23 luglio 2009, qualora la durata della polizza sia superiore a cinque anni, il Contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta
(60) giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Fermo quanto sopra, la polizza di durata non inferiore a 1 anno, giunta alla sua naturale scadenza e in assenza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza medesima (30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un “consumatore” ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo), è prorogata una o più volte, per una durata di 1 anni per ciascuna proroga.
16 – Adeguamento del premio e delle garanzie
Qualora sia indicato l’indice iniziale, le somme assicurate, i massimali di risarcimento, le franchigie, i sottolimiti di risarcimento/indennizzo non espressi in percentuale o in frazione ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell’indice dei “Prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale”, pubblicati dall’Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all’indice inizialmente adottato, o al suo equivalente, quanto avanti indicato verrà aumentato o ridotto in proporzione;
c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
Qualora, in conseguenza della variazione degli indici, le somme assicurate, i massimali di risarcimento, le franchigie, i sottolimiti di risarcimento/indennizzo non espressi in percentuale o in frazione ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà facoltà del Contraente e dell’Impresa di rinunciare all’aggiornamento della polizza; in tal caso i citati importi rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato.
In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, l’Impresa proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento. Mancando l’accordo si procederà come per il caso di raddoppio degli importi iniziali.
FASCICOLO INFORMATIVO
La presente condizione non è comunque operante:
• Tutela Legale, Assistenza;
• in ogni caso qualora si sia optato per il pagamento anticipato in unica soluzione.
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17 - Ispezione delle cose assicurate
L’Impresa ha sempre il diritto di visitare i locali e le cose assicurate ed il Contraente o l’Assicurato hanno l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
18 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato valgono le norme di legge.
19 - Diritto di recesso in caso di vendita a distanza
FASCICOLO INFORMATIVO
In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx. In tal caso l’Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
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Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019
PB058530-CGA-EDZ-0119 - MULTIRISCHI UFFICI E STUDI PROFESSIONALI - CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione del Xxxx Xxxxx
Multirischi Uffici e Studi Professionali
Furto e Rapina
Il presente documento contenente:
◼ Glossario
◼ Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione dell contratto
Indice
Area Riservata pag. 2
Glossario pag. 5
Condizioni che regolano la Sezione Furto pag. 8
Condizioni Particolari (valide solo se richiamate in polizza) pag. 13
MULTIRISCHI UFFICI E STUDI PROFESSIONALI - FURTO
Condizioni che regolano il caso di sinistro della Sezione Furto pag.15
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I N D I C E
AREA RISERVATA
In ottemperanza al Provvedimento XXXXX xx 0 xxx 00/00/0000, xx comunica che sul sito internet dell’Impresa - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx - è disponibile la sezione “AREA RISERVATA”, che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.
Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.
Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.
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A R E A
R I S E R V A T A
MULTIRISCHI UFFICI E STUDI PROFESSIONALI - FURTO
SEZIONE FURTO E RAPINA | |||||
Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo | |||||
GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Riferimento (art.) | SCOPERTO (per sinistro salvo diversa indicazione) | FRANCHIGIA (per sinistro salvo diversa indicazione) | SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO (o Limiti di valore/esistenza se indicato) | |
Difformi caratteristiche costruttive dei locali | 2 | 25% | |||
Mezzi di protezione e chiusura dei locali non conformi | 3 | 25% - 10% se l’assicurato e/o i dipendenti e/o i familiari sono presenti | |||
nei locali | |||||
Sospensione della garanzia per locali incustoditi | 6 | Dalle ore 24 del 45° giorno per Preziosi e Valori dalle ore 24 del 8° giorno | |||
Oggetti pregiati | Forma A | 7 | 20% della somma assicurata alla partita contenuto Max Euro 10.000,00 | ||
Forma B | 7 | Euro 500,00 | 10% della somma assicurata alla partita contenuto Max Euro 2.500,00 | ||
Preziosi | Forma A | 7 | 20% della somma assicurata alla partita contenuto Max Euro 2.500,00 | ||
Forma B | 7 | Euro 500,00 | 2% della somma assicurata alla partita contenuto Max Euro 2.000,00 | ||
Valori | Forma A | 7 | 20% della somma assicurata alla partita contenuto Max Euro 10.000,00 | ||
Forma B | 7 | Euro 500,00 | 2% della somma assicurata alla partita contenuto | ||
20% della somma | |||||
assicurata alla partita | |||||
Forma A | 7 | contenuto | |||
Campionari / | Max Euro 10.000,00 | ||||
ferma restando | |||||
l’esclusione dei | 10% della somma | ||||
preziosi | assicurata alla partita | ||||
Forma B | 7 | Euro 500,00 | contenuto | ||
Max Euro 2.500,00 |
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Atti vandalici sui beni assicurati | Forma A | 7 | 80% della somma assicurata alla partita furto contenuto | ||
Forma B | 7 | Euro 500,00 | 80% della somma assicurata alla partita furto contenuto | ||
Guasti arrecati alle parti del fabbricato (compreso furto di fissi ed infissi) | Forma A | 7 | Euro 5.000,00 per sinistro | ||
Forma B | 7 | Euro 500,00 | Euro 1.500,00 per sinistro | ||
Guasti cagionati dai ladri alle cose assicurate | Forma A | 7 | La somma assicurata alla partita furto | ||
Forma B | 7 | Euro 500,00 | Euro 1.000,00 | ||
Spese Sanitarie | |||||
per infortunio conseguente a | Forma A | 7 | Euro 2.000,00 | ||
scippo o rapina | |||||
spese per la | |||||
duplicazione dei | |||||
documenti sottratti o danneggiati al | Forma B | 7 | Euro 500,00 | Euro 1.000,00 | |
portavalori. | |||||
20% della somma | |||||
Portavalori | 8 | assicurata Max. | |||
Euro 2.000,00 | |||||
Fiere e Mostr | e | 9 | Euro 250,00 | Euro 1.500,00 | |
CONDIZIONI PARTICOLARI (VALIDE SOLO SE RICHIAMATE) | |||||
Rifacimento di archivi, registri e documenti in genere | A | ||||
Integrazione Portavalori | B | 10% | |||
Impianto di allarme antifurto: inosservanza degli obblighi di attivazione e manutenzione | C | 25% | |||
Rapina di valori e preziosi in cassaforte | D | 20% |
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Glossario
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Consumatore
È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all’attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Contenuto
Vedi definizione di Cose Assicurate.
Cose assicurate
Rientrano nella convenzionale definizione purché riposti all’interno dei locali assicurati, esclusi i preziosi che sono assicurabili con le modalità e nei limiti previsti dalla Condizione Particolare D), se richiamata:
⚫ macchine d’ufficio, strumenti professionali, attrezzatura tecnica e impianti in genere (compresi, a titolo esemplificativo, quelli di prevenzione e di allarme, le scale mobili, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, di segnalazione e comunicazione escluse quelle citofoniche) destinati all’espletamento dell’attività assicurata;
⚫ raccorderie, tubazioni e quant’altro relativo ai beni sopra indicati;
⚫ mobilio e arredi in genere inerenti all’attività assicurata;
⚫ indumenti personali;
⚫ materiale di consumo per lo svolgimento dell’attività assicurata;
⚫ casseforti, armadi di sicurezza e/o corazzati, blocchi di cassette di sicurezza (escluso il
relativo contenuto);
⚫ oggetti pregiati;
⚫ campionario non costituito da preziosi;
⚫ valori.
Dati
MULTIRISCHI UFFICI E STUDI PROFESSIONALI - FURTO
Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all’esterno della memoria ad accesso casuale RAM.
Dati Personali
Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all’attività dell’Assicurato;
Estorsione
Sottrazione di beni, preziosi e valori, mediante violenza o minaccia diretta sia verso l’Assicurato, suoi familiari e addetti, sia verso altre persone per costringere l’Assicurato, familiari e addetti a consegnare i beni, preziosi e valori assicurati; tanto la violenza o la
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G L O S S A R I O
minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere posti in atto all’interno
dei locali dell’esercizio.
Fabbricato
L’ insieme dei locali, ove viene svolta l’attività dell’Assicurato, di cui all’ubicazione del rischio indicate sul simplo di polizza.
Fissi
Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.
Franchigia
L’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato.
Furto
Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Impresa
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.
Infissi
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
Indennizzo
La somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro.
Oggetti pregiati
Quadri, sculture, oggetti d’arte non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di
argenteria, tappeti, xxxxxx e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione preziosi.
Preziosi
Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.
Rapina
Sottrazione delle cose assicurate a chi le detiene mediante violenza o minaccia diretta
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tanto alla persona degli addetti, quanto verso altre persone.
Scippo
Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori da essa trasportati.
Scoperto
La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico
dell’Assicurato.
Sinistro
Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l’assicurazione.
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Sistema Informatico
L’insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all’elaborazione dei dati relativi all’attività svolta dall’Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.
Supporti dati
Tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati.
Solaio
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del
fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Tetto
L’insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Valori
Denaro, cartevalori, titoli di credito, valori bollati (escluse valute digitali e/o criptovalute).
Vetro antisfondamento
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Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto tra vetro e vetro uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
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Condizioni che regolano la Sezione Furto
Premesso che operano esclusivamente le Garanzie per le quali sono indicate le relative somme assicurate, o anche sono richiamate le relative Condizioni Particolari sul simplo di polizza, l’Impresa si obbliga, in base alle dichiarazioni del Contraente e alle condizioni di seguito riportate a indennizzare l’Assicurato per i danni di cui all’art. 1) “Oggetto dell’Assicurazione.
Resta inoltre inteso che, le cose assicurate possono essere poste in locali anche tra loro non intercomunicanti, ma ubicati comunque nell’ambito dello stesso complesso Immobiliare e che l’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” e cioè l’Impresa corrisponde l’indennizzo fino a concorrenza delle predette somme assicurate senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
1 - Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa indennizza l’Assicurato per i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi da:
⚫ furto a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli
o di arnesi simili; è parificato all’uso di chiavi false l’uso fraudolento di chiave vera;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Per furto con introduzione clandestina si intende il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, approfittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone addette alla sorveglianza dei locali stessi, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi;
d) attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
e) con rottura dei vetri di eventuali vetrine, durante l’orario di apertura dell’ufficio/studio assicurato e aperto al pubblico, purché in presenza di addetti;
f) in uno dei modi indicati ai punti a), b) e c) durante i periodi di chiusura diurna e serale, purché tra le ore 8 e le ore 24, anche quando le eventuali vetrine, purché fisse, e le porte delle vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso.
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Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, l’Impresa è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).
⚫ Xxxxxx avvenuta nei locali assicurati quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
⚫ Estorsione, a condizione che tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate siano poste in atto all’interno dei locali descritti in polizza;
⚫ Guasti e atti vandalici sulle cose assicurate causati dai ladri per commettere il furto, la
rapina l’estorsione o per tentare di commetterli;
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⚫ Guasti arrecati alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, compresi i danni da furto di fissi ed infissi;
⚫ Spese sanitarie, documentate in originale, conseguenti ad infortunio subito dall’Assicurato, suoi familiari o dipendenti a seguito di rapina, estorsione o scippo, consumati o tentati, indennizzabili ai sensi di polizza. Non sono indennizzabili le spese sostenute oltre il 60° giorno da quello dell’infortunio.
L’ Impresa rimborsa altresì, nei limiti della somma assicurata le spese per la duplicazione dei documenti sottratti o danneggiati al portavalori.
2 - Caratteristiche costruttive dei locali contenenti le cose assicurate
L’assicurazione è prestata alla condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano situati in fabbricati aventi pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento (armato o no).
Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato al solo piano terreno, la linea di gronda del tetto deve trovarsi, in linea verticale, a non meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, oppure, se la linea di gronda si trova ad altezza inferiore ai 4 metri, il tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso.
In quanto non sia diversamente convenuto, in caso di sinistro avvenuto quando, per qualsiasi motivo, le caratteristiche dei locali siano differenti da quelle sopra indicate, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato il 75% della somma liquidata a termini di polizza, restando uno scoperto del 25% a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri.
Detto scoperto non viene applicato quando le difformità riguardano aperture diverse
da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.
3 - Mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate
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L’assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non
consentano l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate.
Quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali contenenti le cose assicurate, non risultino - anche solo in parte - conformi a quanto sopra indicato, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato il 75% della somma liquidabile a termini di polizza, restando uno scoperto del 25% a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri.
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Detto scoperto del 25% non viene applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali e verrà ridotto al 10% in caso di furto avvenuto quando l’Assicurato, e/o i suoi dipendenti, e/o i suoi famigliari sono presenti nei locali
4 - Estensione al furto commesso, fuori dalle ore di lavoro, da persone dipendenti dall’Assicurato
L’assicurazione vale anche se l’autore del furto è un dipendente dell’Assicurato,
sempreché si verifichino tutte le seguenti circostanze:
a) il furto sia avvenuto con le modalità previste all’art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione;
b) l’autore del furto non risulti incaricato della custodia delle chiavi o di altri sistemi di chiusura dei locali e dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
c) il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all’interno dei locali stessi.
Tale estensione di garanzia è operante a condizione che l’addetto sia stato
denunciato all’Autorità competente.
5 - Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, di fatto o di diritto, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
b) agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni
commessi o agevolati con dolo o colpa grave da;
⚫ persone che abitano con l’Assicurato o con il Contraente o occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
⚫ addetti o comunque persone del fatto delle quali l’Assicurato o il Contraente devono rispondere;
⚫ incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
⚫ persone legate all’Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino
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nella previsione dell’art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3), anche se non coabitanti;
c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi anche se provocati dall’autore del sinistro;
d) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza;
e) da sottrazione di “dati” presenti nel sistema informatico dell’Assicurato causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell’Assicurato.
6 - Sospensione dell’assicurazione per locali incustoditi
Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, l’assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno. Per i Preziosi (se assicurati tramite la Condizione Particolare 5.D ) e i Valori la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell’ 8 giorno.
7 - Limiti di indennizzo
Forma A)
Per ogni sinistro in nessun caso l’Impresa sarà tenuta a pagare:
a) per Oggetti Pregiati, importo superiore al 20% della somma assicurata, con il massimo di Euro 10.000,00;
b) per Preziosi, importo superiore al 20% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di Euro 2.500,00;
c) per Valori, importo superiore al 20% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di Euro 10.000,00, fatta eccezione per gli eventuali maggiori importi assicurati per la garanzia “portavalori” e “valori e preziosi in cassaforte”;
d) per i campionari ferma l’esclusione dei Preziosi, importo superiore al 20% della somma assicurata alla partita contenuto, con il massimo di Euro 10.000,00;
e) atti vandalici sulle cose assicurate causati dai ladri per commettere il furto, o la rapina, l’estorsione, o per tentare di commetterli, fino alla concorrenza dell’80% della somma assicurata alla partita furto;
f) guasti arrecati alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti i beni assicurati e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, compresi i anche i danni da furto di fissi e infissi, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro;
g) i guasti cagionati alle cose assicurate dai ladri per commettere il furto, o la rapina,l’estorsione, o per tentare di commetterli sono parificati ai danni da furto, e indennizzati nel limite della somma assicurata;
h) spese sanitarie, documentate in originale conseguenti ad infortunio subito dall’assicurato, suoi familiari o dipendenti a seguito di rapina estorsione o scippo, consumati o tentati e spese per la duplicazione di documenti sottratti o danneggiati al portavalori, fino ad un importo di Euro 2.000,00 per sinistro;
Forma B)
In caso di sinistro, che colpisca uno dei seguenti limiti di indennizzo, l’impresa corrisponderà all’assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia frontale pari ad euro 500,00.
Per ogni sinistro in nessun caso l’Impresa sarà tenuta a pagare:
a) per Oggetti Pregiati, importo superiore al 10% della somma assicurata, con il massimo di Euro 2.500,00;
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b) per Preziosi, importo superiore al 2% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di Euro 2.000,00;
c) per Valori, importo superiore al 2% della somma assicurata per il contenuto,, fatta eccezione per gli eventuali maggiori importi assicurati per la garanzia “portavalori” e “valori e preziosi in cassaforte”;
d) per i campionari ferma l’esclusione dei Preziosi, importo superiore al 10% della somma assicurata alla partita contenuto, con il massimo di Euro 2.500,00;
e) atti vandalici sulle cose assicurate causati dai ladri per commettere il furto, o la rapina, l’estorsione, o per tentare di commetterli, fino alla concorrenza di euro dell’80% della somma assicurata alla partita furto;
f) guasti arrecati alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti i beni
assicurati e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture
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dei locali stessi, compresi i anche i danni da furto di fissi e infissi, fino alla
concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro;
g) i guasti cagionati alle cose assicurate dai ladri per commettere il furto, o la rapina,l’estorsione, o per tentare di commetterli sono parificati ai danni da furto, e indennizzati fino alla concorrenza di Euro 1.000,00;
h) spese sanitarie, documentate in originale conseguenti ad infortunio subito dall’assicurato, suoi familiari o dipendenti a seguito di rapina estorsione o scippo, consumati o tentati e spese per la duplicazione di documenti sottratti o danneggiati al portavalori, fino ad un importo di Euro 1.000,00 per sinistro.
8 - Portavalori
In aggiunta a quanto previsto al precedente art. 1 - Oggetto dell’assicurazione e della definizione “cose assicurate”, l’Impresa indennizza, fino ad un importo pari per ogni anno assicurativo al 20% della somma assicurata alla partita furto, con il massimo di Euro 2.000,00, la perdita di valori di proprietà dell’Assicurato o che l’assicurato è regolarmente autorizzato a trasportare per conto altrui inerenti lo svolgimento dell’attività svolta nell’ufficio/studio assicurato con la presente polizza avvenuta durante il loro trasporto fuori dai locali costituenti l’ubicazione dei beni assicurati indicata in polizza, in conseguenza di:
⚫ scippo;
⚫ rapina;
⚫ furto, in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
⚫ furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori, commessi sulla persona dell’Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, mentre svolgono detto servizio esterno di trasporto.
L’assicurazione è operante a condizione che i valori siano inerenti all’attività assicurata e che le persone incaricate del trasporto, nonché quelle che le sostituiscono nei casi di impedimento.
⚫ non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano di età non inferiore a 18 anni né superiore a 65 anni;
⚫ non siano altrimenti assicurate contro i rischi di furto, scippo o della rapina per il trasporto di valori.
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L’assicurazione è estesa al temporaneo deposito dei valori nell’abitazione dell’addetto, o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in mezzi di custodia; oppure anche fuori dai mezzi di custodia quando nell’abitazione sia presente l’addetto o persona di sua fiducia.
9 - Fiere e mostre
In aggiunta a quanto previsto al precedente art. 1 - Oggetto dell’assicurazione, impresa indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina delle cose assicurate, che possono trovarsi presso fiere e/o mostre in qualsivoglia località, purché all’interno dell’area fieristica, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura.
Tale estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 e con l’avvertenza
che in caso di esistenza di altra assicurazione la presente vale in secondo rischio.
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 250,00.
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10 - Condizioni Particolari
(valide solo se richiamate in polizza)
A - Rifacimento di archivi, registri e documenti in genere
Se sul simplo di polizza risulta indicata la relativa somma assicurata e corrisposto il relativo premio, fino a tale importo per ogni sinistro l’Impresa indennizza il costo del materiale e della mano d’opera sostenuti per il rifacimento di archivi, registri e documenti in genere sottratti, distrutti o resi inservibili dagli eventi che risultano assicurati nella presente Sezione Furto, sempreché siano stati effettivamente ricostruiti entro un anno dalla data del sinistro, salvo il caso di forza maggiore.
Si intende escluso qualsiasi danno indiretto o valore artistico, scientifico o di affezione; si intendono invece compresi i bolli, i diritti e le eventuali spese di trasporto.
Gli archivi e i documenti costituiti dalle memorie esterne e dai supporti magnetici o ottici di computer sono compresi nella succitata garanzia solo se l’Assicurato dimostra di possederne un duplicato in locali diversi da quelli assicurati o che contengono le cose assicurate.
L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
B - Integrazione Portavalori
Se sul simplo di polizza risulta la relativa somma assicurata e corrisposto il relativo premio, fino a concorrenza di tale somma e ad integrazione e negli stessi termini e condizioni di assicurazione di quanto già previsto all’art. 8) “Portavalori”, l’Impresa indennizza la perdita di valori di proprietà dell’Assicurato o che l’assicurato è regolarmente autorizzato a trasportare per conto altrui inerenti lo svolgimento dell’attività svolta nell’ufficio/ studio assicurato con la presente polizza.
Relativamente alla presente estensione resta a carico dell’Assicurato uno scoperto pari al 10% dell’importo liquidabile.
C - Esistenza di impianto di allarme antifurto L’assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:
a) che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI munito di registratore di funzione (cioè di controllo), ed installato da Ditta registrata presso l’IMQ, come risulta dal “Certificato di installazione e collaudo di impianto di allarme antifurto”, rilasciato all’Assicurato e conforme alle vigenti Norme CEI;
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b) che l’Assicurato osservi e faccia osservare scrupolosamente gli obblighi di seguito riportati:
⚫ stipulazione di un contratto di manutenzione e revisione dell’impianto, con la Ditta installatrice dello stesso, che preveda almeno una visita all’anno;
⚫ regolare attivazione ininterrotta dell’impianto per tutti i periodi di tempo (diurno,
serale, notturno) di chiusura dell’ufficio/studio assicurato.
In caso di inosservanza da parte dell’Assicurato, o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi previsti, l’Impresa in caso di sinistro indennizzerà il 75% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 25% a carico dell’Assicurato medesimo.
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D - Valori e preziosi in cassaforte
Se sul simplo di polizza risulta la relativa somma assicurata e corrisposto il relativo premio, l’Impresa assicura, contro il furto e la rapina, i valori e i preziosi che si trovano in casseforti murate ed ancorate, oppure di peso superiore a 100 chilogrammi, poste nei locali dell’esercizio assicurato.
Relativamente alla garanzia furto l’Impresa indennizza esclusivamente se l’autore del furto stesso, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi di cui all’art.
1) “Oggetto dell’ Assicurazione”, abbia poi violato le difese dei mezzi di custodia mediante scasso dei sistemi di chiusura, uso di grimaldelli o di altri mezzi illeciti, escluse chiavi false, idonei allo scopo.
Relativamente alla garanzia rapina l’Impresa indennizzerà l’80% dell’importo
liquidabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato.
Condizioni che regolano il caso di sinistro della Sezione Furto
11 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall’Impresa ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono
ripartite a metà.
12 - Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se l’Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro alle singole Sezioni della presente polizza;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate parzialmente o totalmente, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle
disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
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I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono comunque validi per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente al diritto contrattuale circa l’ indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
13 - Coesistenza di scoperti, franchigie
Qualora, per lo stesso sinistro e per la stessa cosa danneggiata, risultino operanti più scoperti e/o franchigie in base alla presente polizza:
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⚫ per gli scoperti verrà considerato quello di percentuale più elevata;
⚫ la franchigia verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico
dell’Assicurato.
14 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso l’Impresa potrà
essere tenuta a pagare somma maggiore di quella che risulta assicurata in polizza.
15 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve, oltre a quanto previsto all’art. 2) “Assicurazione presso diversi assicuratori”, delle Condizioni Generali di Assicurazione:
a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all’Impresa, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
c) comunicare all’Impresa le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno nonché farne denuncia all’Autorità giudiziaria o di polizia del luogo indicando l’Impresa, l’Agenzia e il numero di polizza;
d) fornire all’Impresa, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all’Autorità;
e) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore,
nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
f) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere e) e f) sono a carico dell’Impresa in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’Impresa provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
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L’Assicurato/Contraente deve altresì:
g) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per tale titolo diritto ad indennità alcuna, oppure soltanto fino alla rilevazione dei danni se il benestare è stato comunicato dall’Impresa;
h) dare la dimostrazione della realtà e dell’entità del danno, tenendo a disposizione dell’Impresa e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che l’Impresa e i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
i) presentare a richiesta dell’Impresa tutti i documenti che si possono ottenere
dall’Autorità competente in relazione al sinistro.
16 - Determinazione del danno
L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati né dei danni di mancato godimento o di uso o di altri eventuali pregiudizi.
17 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall’Impresa.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla
liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per
l’Assicurato, se diverso dal Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Il pagamento di quanto liquidabile a termini di polizza non può tuttavia essere effettuato se
non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
18 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, oppure altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto al pagamento di quanto dovuto ai sensi di polizza.
19 - Scoperto e assicurazione presso diversi assicuratori
Qualora per un indennizzo sia previsto uno scoperto a carico dell’Assicurato, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennizzo verrà determinato ai sensi dell’art.
2) “ Assicurazione presso diversi assicuratori”, delle Condizioni Generali si Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che l’Impresa detrarrà successivamente dall’importo così calcolato.
20 - Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) l’Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidabile prima delle rispettive scadenze, se previste;
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b) l’Assicurato deve restituire all’Impresa l’indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento, se consentita;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
21 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della Garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l’Impresa provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni
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dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l’Assicurato, a richiesta dell’Impresa, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 5) “ Esclusioni” lett. b) delle Condizioni di Assicurazione Furto.
22 - Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l’Assicurato deve darne comunicazione all’Impresa appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà dell’Impresa, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato restituisca all’Impresa l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece l’Impresa ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo di indennizzo riscosso dall’Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di comunicazione del sinistro, l’Impresa è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all’Impresa le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto dell’Impresa di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
23 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e reintegro automatico
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, nonché i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.
Si conviene comunque che sia le somme assicurate sia i limiti di indennizzo delle partite colpite dal sinistro sono automaticamente reintegrati nei valori originali dalle ore 24 del giorno dell’evento, con obbligo del Contraente di versare il corrispettivo rateo in coincidenza con il pagamento dell’indennizzo.
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Nel caso di più sinistri nello stesso periodo di assicurazione, tale reintegro è ammesso per un importo complessivo non superiore alla somma assicurata.
Qualora a seguito del sinistro stesso l’Impresa decidesse invece di recedere dalla polizza, metterà a disposizione del Contraente la parte di premio imponibile non goduto calcolato, per la Sezione Furto, sulle somme assicurate rimaste in essere.
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Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019
PB058530-FUR-EDZ-0119 - MULTIRISCHI UFFICI E STUDI PROFESSIONALI - FURTO E RAPINA
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione del Xxxx Xxxxx
Multirischi Uffici e Studi Professionali
Responsabilità Civile RCT e RCO
Il presente documento contenente:
◼ Glossario
◼ Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione dell contratto
Indice
Area Riservata pag. 2
Glossario pag. 4
Norme Comuni Sezione RCT - RCO pag. 6
Condizioni particolari relative a garanzie supplementari
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(valide solo se richiamate in polizza) pag. 15
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I N D I C E
AREA RISERVATA
In ottemperanza al Provvedimento XXXXX xx 0 xxx 00/00/0000, xx comunica che sul sito internet dell’Impresa - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx - è disponibile la sezione “AREA RISERVATA”, che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.
Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.
Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.
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A R E A
R I S E R V A T A
MULTIRISCHI UFFICI E STUDI PROFESSIONALII - RCT-RCO
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
Sottolimite di indennizzo
(o limite di valore/ esistenza,
se indicato)
Franchigia
(per sinistro salvo diversa indicazione)
Scoperto
(per sinistro salvo diversa indicazione)
Riferimento
(articolo)
Garanzia o bene colpito da sinistro
(se assicurato, in base a quanto risulta in polizza)
SEZIONE R.C.T. – R.C.O. - TABELLA
Per anno
Euro 100.000
Per anno
Euro 75.000
Per anno
Euro 40.000
Per ogni mezzo
Euro 150
Euro 250
Relativa del 6%
10% min.
Euro 2.500
10% min.
Euro 1.500
11
Inquinamento accidentale
6
Danni a mezzi sotto carico
o scarico
5
Interruzione/sospensione
di attività
3
Danni per attività svolta
fuori dai locali
2
RCO – punto b)
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T A B E L L A
R C T
R C O
(Opzione 1)
Euro 2.600
(Opzione 2)
Euro 5.200
5
Franchigia assoluta Danno biologico
Euro 150
1
Acqua condotta: danni per rotture accidentali
CONDIZIONI PARTICOLARI SE OPERANTI
Per anno Euro 30.000
10% min.
Euro 250
12
Danni a cose in custodia
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Glossario
Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:
ADDETTI
Titolari, soci, famigliari coadiuvanti (anche se non dipendenti), associati in partecipazione, dipendenti (compresi gli apprendisti) e tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti.
ASSICURATO
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
CONSUMATORE
È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all’attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
CONTRAENTE
il soggetto che stipula l’assicurazione.
COSE
Gli oggetti materiali (compresi gli immobili ed in genere qualsiasi sostanza), nonché gli animali.
DATI
Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all’esterno della memoria ad accesso casuale RAM.
DATI PERSONALI
qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all’attività dell’Assicurato;
FRANCHIGIA
l’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato.
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IMPRESA
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.
INDENNIZZO
La somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro.
SCOPERTO
La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l’assicurazione che
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G L O S S A R I O
determina il diritto all’indennizzo.
SISTEMA INFORMATICO
L’insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all’elaborazione dei dati relativi all’attività svolta dall’Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.
SUPPORTI DATI
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Tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CD-ROM, DVD, nastrimagnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati.
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G L O S S A R I O
Norme Comuni Sezione RCT - RCO
1. GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza.
2. GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale,
interessi e spese), quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del X.X.X. 00 xxxxxx 0000, xx 0000 xxxxxx xxx xxxxxxx legislativo 23 febbraio 2000, n° 38 e del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di xxxxx conseguenti ad infortunio e non rientranti nella disciplina del X.X.X. 00 xxxxxx 0000, xx0000 x xxx xxxxxxx legislativo 23 febbraio 2000, n°38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, subiti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni corporali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base della “Tabella delle menomazioni” approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.
Qualora richiamata la Condizione Particolare 5 “Franchigia Assoluta Danno Biologico”, il risarcimento del danno subito da ogni singolo dipendente che abbia riportato un’invalidità permanente, avverrà – indipendentemente dalla percentuale accertata
- deducendo l’importo indicato nella Opzione scelta nella Condizione Particolare 5 richiamata che resterà a carico dell’Assicurato.
Purché soggetti ad assicurazione obbligatoria e adibiti alle attività per le quali è prestata
l’assicurazione, ai fini della presente garanzia sono equiparati ai dipendenti:
- tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di
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occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti;
- limitatamente alle azioni di rivalsa promosse dall’INAIL, i titolari, i soci, i familiari coadiuvanti (non dipendenti), gli associati in partecipazione.
Qualora l’INAIL eserciti azione surrogatoria in base all’art. 1916 del Codice Civile, anziché quella di regresso prevista dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, a parziale deroga dell’art. 8, lettera c) delle Condizioni di Assicurazione e fermo quanto previsto al punto b) del presente articolo, i dipendenti sono considerati nel novero dei terzi.
La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia
in regola con gli obblighi per l’assicurazione infortuni di legge. La presente garanzia non comprende le malattie professionali.
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3. DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il premio della presente polizza è determinato in base al numero degli addetti, per un numero massimo di 10, che partecipano manualmente all’attività assicurata.
Qualora al momento di un sinistro dovesse risultare una differenza di oltre 1 addetto, rispetto al numero dichiarato dal Contraente e riportato sul simplo di polizza mod. U530, si applicherà la disposizione di cui all’Art. 7 “Buona Fede” riportato nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
Restano fermi il disposto degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile in sede di stipulazione della polizza, riassunto all’art. 1 – “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO”, delle Condizioni Generali di Assicurazione.
4. MASSIMALI ASSICURATI
Le garanzie R.C.T. e R.C.O. sono prestate fino alla concorrenza dei massimali indicati rispettivamente per la “Responsabilità Civile verso Terzi” e per la “Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro” indicati in polizza.
In particolare: gli importi indicati in prima posizione rappresentano, separatamente per le Garanzie R.C.T. e R.C.O., il massimo indennizzo per ogni sinistro, indipendentemente dal numero di persone o cose danneggiate.
Gli importi indicati in seconda posizione rappresentano, separatamente per le Garanzie
R.C.T. e R.C.O., il massimo indennizzo per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali.
L’importo indicato nella terza posizione per la Garanzia R.C.T. rappresenta il massimo indennizzo per danni a cose anche se appartenenti a più persone.
I massimali previsti per la Garanzia R.C.T. si cumulano con quelli previsti per la Garanzia R.C.O., se sono prestate entrambe le Garanzie.
5. PLURALITÀ DI ASSICURATI
Qualora l’assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
6. PRIORITÀ NELL’UTILIZZO DEL MASSIMALE
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Fermo il contenuto dell’art. 5 che precede - Pluralità di Assicurati -, il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato ed in via subordinata, per il residuo, a copertura della Responsabilità Civile degli altri Assicurati. Nel caso di conflitto di interessi tra il Contraente/Assicurato e gli altri Assicurati le garanzie tutte di polizza operano soltanto a favore del primo.
7. VALIDITÀ TERRITORIALE
La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi del Mondo, ferma l’esclusione di Usa, Canada e territori sotto la loro giurisdizione.
La limitazione territoriale avanti descritta non si applica nel caso di partecipazione a fiere, mostre, esposizioni (compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands), nonché in occasione di viaggi di addetti all’estero per trattative e conduzione di affari per conto dell’Assicurato.
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La garanzia R.C.O. è operante in tutto il Mondo alla duplice condizione che:
⚫ sia stata accordata analoga copertura di estensione territoriale da parte dell’INAIL o altro Istituto preposto per legge;
⚫ detto Istituto assicuratore presti la garanzia all’estero negli stessi termini, limiti e
xxxx nei quali viene prestata per il territorio italiano.
8. PERSONE CHE NON RIENTRANO NEL NOVERO DEI TERZI
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che, con i predetti, si trovino nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
Si conviene che sono considerati comunque nel novero dei terzi, limitatamente alle lesioni corporali e sempreché i danni siano conseguenti a fatti costituenti reato colposo, commessi dall’Assicurato o da un suo addetto del cui operato debba rispondere a norma dell’art. 2049 del Codice Civile:
⚫ Xxxxxxxxx, progettisti, direttore di lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi e legali, nonché tutte le persone in genere appartenenti ad altre ditte che si recano presso l’Assicurato;
⚫ I titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, appaltatori di opere e servizi, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono prendere parte ai lavori di carico e scarico o complementari all’attività formante oggetto della presente polizza.
9. RISCHI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.T L’assicurazione non vale per i danni:
a) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
b) da furto e per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
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c) da circolazione di veicoli a motore assoggettati al Codice delle Assicurazioni Private (D.L. 7 settembre 2005 n. 209) e legislazioni successive, o in aree aeroportuali, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei (fissi, quali aerostati e palloni frenati, o mobili);
d) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o
azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
e) a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
f) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
g) alle cose in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
h) alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori;
i) provocati da sostanze il cui impiego, o le modalità di impiego, siano vietati da
leggi e regolamenti;
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j) provocati da persone non rientranti nella definizione di addetti;
k) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di
esecuzione delle anzidette operazioni;
l) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
m) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, (qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l’esecuzione dei lavori) nonché i danni cagionati da cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso;
n) a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
o) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
p) limitatamente ai lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n° 81/2008;
q) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza;
r) Derivanti da errori riferibili ad attività commerciale o di qualsiasi professione,
anche se non riconosciuta da leggi o regolamenti;
s) Derivanti sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana;
t) Derivanti da RC Professionale e/o Contrattuale.
Deroghe alle esclusioni sono pattuite negli articoli che seguono, dal n° 1 al n° 12 delle Condizioni Aggiuntive e dal n° 1 al n° 5 delle Condizioni Particolari.
10. RISCHI ESCLUSI DALLE GARANZIE R.C.T. E R.C.O
a) da detenzione o impiego di esplosivi;
b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
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nonché derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte:
c) da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
d) da campi elettromagnetici;
e) ad integrazione di quanto espresso nelle Condizioni Generali di assicurazione di polizza, la copertura assicurativa non è operativa per i rischi derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l’encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (vCDJ);
f) da furto, xxxxxxx, divulgazione non autorizzata di “dati personali” non pubblici;
g) da alterazione, cancellazione o danneggiamento di “dati” presenti nel “sistema informatico” dell’Assicurato compresi i “supporti dati”, causati da qualsiasi
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attacco contro il sistema informatico dell’Assicurato;
h) da campi elettromagnetici.
11. MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Vittoria Assicurazioni S.p.A., entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).
Agli effetti della garanzia R.C.O. (art. 2 della presente sezione) il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta penale a norma di legge, nonché quelli per i quali, anche se non ha avuto luogo l’inchiesta penale, gli è pervenuta richiesta scritta di risarcimento.
12. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato.
Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
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L’Impresa non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
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Condizioni Aggiuntive
(Valide per tutte le sezioni e sempre operanti)
1. ATTIVITÀ VARIE COMPLEMENTARI A QUELLA PRINCIPALE
A complemento della garanzia prestata per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività dichiarata in polizza, l’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato in relazione a:
⚫ conduzione dei locali di cui all’ubicazione del rischio(si intende esclusa la proprietà che eventualmente può essere inclusa richiamando la Condizione Particolare 1 RESPONSABILITA’ CIVILE PER LA PROPRIETA’ DEL FABBRICATO) e che costituiscono beni strumentali per l’attività dichiarata in polizza, compresa la committenza, direzione o esecuzione in economia di lavori di ordinaria manutenzione degli stessi; si intendono altresì compresi gli impianti fissi, i cancelli azionati elettricamente, le attrezzature;
⚫ proprietà di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari;
⚫ proprietà e/o conduzione di spazi attrezzati a parcheggio di veicoli di clienti, fornitori e addetti dell’Assicurato, compresa l’eventuale responsabilità per i danni subiti dai veicoli parcheggiati, ma esclusi i danni da furto, quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi nonché quelli provocati da veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria per legge;
⚫ operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merce, compreso il trasporto e le operazioni di carico e scarico, ferma l’esclusione dei danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
⚫ esercizio di eventuali circoli sportivi e ricreativi per gli addetti, compresa la proprietà delle relative attrezzature, nonché organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative svolte a favore degli addetti, esclusa l’organizzazione delle gite aziendali;
⚫ partecipazione o organizzazione di Fiere, Mostre, Esposizioni, compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands, sempreché dette attività non risultino tra quelle principali dell’uffcio/studio assicurato;
⚫ organizzazione di convegni e corsi di formazione professionale dei dipendenti, sia
presso l’Assicurato che presso terzi;
⚫ gestione di bar e mense aziendali per gli addetti, presenza di macchine distributrici di
cibi e bevande, compresi i danni derivanti da intossicazioni alimentari;
⚫ servizio di sorveglianza armata svolto dagli addetti, con armi anche di loro proprietà,
ovvero svolto da terzi su incarico dell’Assicurato;
⚫ presenza di cani preposti alla guardia delle Sedi ove viene esercitata l’attività
dell’Assicurato;
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⚫ servizi medici ed infermieristici per il personale;
⚫ esecuzione di lavori di facchinaggio e pulizia, sia all’interno che all’esterno dei locali, nonché committenza di detti lavori ad imprese appaltatrici.
Limitatamente ai danni da spargimento d’acqua la garanzia è operante, con una franchigia fissa di Euro 150 per ogni sinistro, sempreché il danno sia conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici e tecnici pertinenti il fabbricato o i locali assicurati.
2. ATTIVITA’ ESEGUITA FUORI DAI LOCALI DELL’UFFICIO
A parziale deroga di quanto previsto ai punti b) e h) dell’ Art.9 delle Norme comuni
Sezione RCT - RCO, limitatamente all’eventuale attività svolta fuori dai locali dell’ufficio/
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studio assicurato e purché inerente a quella dell’ufficio/studio medesimo, la Garanzia
R.C.T. comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute, nonché alle cose in genere anche se trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori.
Anche ai fini della presente estensione si conferma l’esclusione di danni derivanti da errori riferibili alla specifica attività commerciale o professionale, anche se non riconosciuta da leggi o regolamenti, dell’ufficio/studio assicurato.
Queste estensioni di garanzia sono prestate con l’applicazione di una franchigia di euro 250 per ogni sinistro, nel limite del massimo risarcimento per danni a cose e comunque non oltre Euro 40.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
3. RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’ASSICURATO PER COMMITTENZA (art. 2049 del Codice Civile)
a) A parziale deroga dell’art. 9, lettera c) delle Norme Comuni Sezione RCT - RCO, la Garanzia R.C.T. è prestata anche per la responsabilità civile derivante, al datore di lavoro/Assicurato, ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dagli addetti in relazione alla guida di veicoli (compresi quelli “fuoristrada” anche se immatricolati come “autocarro”), ciclomotori, motoveicoli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell’Assicurato, o allo stesso intestati al Pubblico Registro Automobilistico, ovvero a lui locati.
a) La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell’Impresa nei confronti dei responsabili.
a) Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano.
b) Relativamente ad altra committenza in genere, l’assicurazione estende la propria operatività alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in qualità di committente di tutto il personale necessario per svolgere le attività aziendali, anche adibito al servizio privato degli Amministratori e dei Dirigenti dell’Assicurato nonché di:
⚫ tutto il personale necessario per svolgere le attività dell’ufficio/studio, anche preposto al servizio privato degli Amministratori e dei Dirigenti dell’Assicurato;
⚫ montaggio e smontaggio di stands, di impianti, compresa la loro manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto oggetto di proprietà o in uso, purché detti lavori siano eseguiti in osservanza alle disposizioni di legge e purché, se si tratta di lavori edili, non rientrino nel campo di applicazione del D.Lgs. n° 81/08.
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Si intende esclusa la responsabilità civile che fa capo al personale non alle dipendenze dell’Assicurato e alle aziende che eseguono i lavori per conto dell’Assicurato stesso.
4. RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI ADDETTI
L’assicurazione vale anche, entro i limiti normativi e del massimale previsto per la Garanzia
R.C.T. ed esclusi i rischi di cui al precedente art. 3, lettera a), per la responsabilità civile personale degli addetti conseguente a danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Asssicurato nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, gli addetti dell’Assicurato sono considerati terzi fra di loro, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, e ciò entro i limiti del massimale previsto per la Garanzia R.C.O.
5. DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITA’ CONSEGUENTI A SINISTRO RISARCIBILE
A parziale deroga dell’art. 9, lettera o) delle Norme Comuni, la Garanzia R.C.T. comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini delle garanzie previste nella presente Sezione.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.500, nel limite del massimale previsto per danni a cose e comunque non oltre € 75.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo annuo.
6. DANNI A MEZZI DI TRASPORTO SOTTO CARICO E SCARICO
A parziale deroga dell’art. 9, lettera k) delle Norme Comuni, la Garanzia R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.
Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di € 150 per ogni mezzo danneggiato.
7. ESTENSIONE AL FATTO DOLOSO DEGLI ADDETTI
Le Garanzie R.C.T. e R.C.O. valgono anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso degli addetti, escluso comunque il dolo dell’Assicurato stesso.
8. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INFORTUNI; ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE NORME DI LEGGE
La Garanzia R.C.O. conserva validità anche se l’Assicurato non è in regola con gli obblighi di denuncia previsti dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere.
9. R.C.T. e R.C.O.: ESTENSIONE ALLA RIVALSA DELL’INPS
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Le Garanzie R.C.T. e R.C.O. si estendono alle azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12/6/1984, n° 222.
10. INFORTUNI SUBITI DAGLI ADDETTI DELL’ASSICURATO NON SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI
A parziale deroga dell’art. 8, lettera c) delle Norme Comuni, ed escluso l’Assicurato, sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, gli addetti non soggetti all’obbligo di assicurazione infortuni ai sensi del D.P.R. del 30 giugno 1965, n° 1124.
11. DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A parziale deroga dell’art. 9, lettera f) delle Norme Comuni, la Garanzia R.C.T. si estende, nel limite di € 100.000 per sinistro e per anno assicurativo, ai danni
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conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite subitaneamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.
Resta escluso qualsiasi altro tipo di inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze.
L’estensione non opera in caso di contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite e in vigore al momento del sinistro.
Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato uno scoperto pari al 10% del danno,
con un minimo di € 2.500.
12. COSE IN CUSTODIA ALL’ASSICURATO
A parziale deroga dell’art. 9, lettera e) delle Norme Comuni, la Garanzia R.C.T. comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall’Assicurato.
Ferme restando le altre esclusioni pattuite all’art. 9 delle Norme Comuni, sono altresì
esclusi i danni:
⚫ avvenuti presso terzi;
⚫ di incendio, furto, rapina e/o smarrimento;
⚫ alle cose costituenti strumento di lavoro, nonché alle cose che sono state, sono o
saranno oggetto delle attività dell’Assicurato;
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La presente estensione viene prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% di ciascun danno, con il minimo, per ogni sinistro, di € 250, nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose e comunque non oltre € 30.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Condizioni Particolari
(Valide solo se espressamente richiamate e sia stato pagato il relativo
sovrappremio)
1. RESPONSABILITA’ CIVILE PER LA PROPRIETA’ DEL FABBRICATO
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile nella sua qualità di proprietario e/o conduttore del fabbricato ove sono ubicati i locali adibiti a ufficio, compresi gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, gli ascensori e i montacarichi.
L’assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive.
Dalla garanzia sono esclusi i danni derivanti da:
⚫ lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni e, in genere, dall’espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n° 81/08;
⚫ spargimento d’acqua non dovuto a rottura accidentale degli impianti idrici e tecnici pertinenti il fabbricato o i locali assicurati, rigurgiti di fogne, nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.
Limitatamente ai danni da spargimento d’acqua dovuto a rottura accidentale degli impianti idrici e tecnici pertinenti il fabbricato o i locali assicurati, la garanzia è operante con una franchigia fissa di Euro 150 per ogni sinistro.
2. ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 2 - Garanzia R.C.O. delle Norme comuni, l’Impresa tiene indenne l’Assicurato, che risulti civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del X.X.X. 00 xxxxxx 0000, xx 0000, xxx xxxxxxx legislativo 23 febbraio 2000, n° 38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, anche per le malattie professionali riconosciute dall’INAIL e sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, adibiti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, esclusi comunque i soggetti ad essi equiparati.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell’assicurazione.
Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione dell’Impresa:
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• per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
• per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
La garanzia non vale:
a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata una ricaduta di malattia professionale precedentemente risarcita o risarcibile;
b) per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’Assicurato, oppure alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’Assicurato. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre
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rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere
ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
c) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
L’Impresa ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni, verifiche o controlli sullo stato degli impianti dell’azienda assicurata, ispezioni per le quali l’Assicurato medesimo è tenuto a consentire il libero accesso ad incaricati dell’Impresa e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 11 delle Norme Comuni, relative alla denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo all’Impresa l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
3. ATTIVITÀ SVOLTA ANCHE CON PERSONALE NON RIENTRANTE NELLA DEFINIZIONE DI ADDETTI
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 9, lettera j) delle Norme Comuni, la Garanzia
R.C.T. vale anche per i danni provocati da persone che non risultino addetti, purché i danni si verifichino mentre tali persone svolgono le attività oggetto di garanzia insieme all’Assicurato o a persone da questi preposte.
Per i rischi il cui premio è stato determinato sul numero degli addetti resta confermata la tolleranza prevista dal precedente art. 3 delle Norme Comuni.
4. LABORATORI DI ANALISI
Premesso che la presente polizza è destinata all’assicurazione dei rischi connessi alle attività tipiche di un ufficio o di uno studio professionale, esclusi i laboratori di prova, si estende per la sola Responsabilità Civile, la copertura assicurativa relativa ai danni causati dalla proprietà e/o utilizzo delle apparecchiature di laboratori di analisi.
Resta comunque esclusa ogni responsabilità di natura professionale derivante dall’utilizzo delle stesse.
5. FRANCHIGIA ASSOLUTA DANNO BIOLOGICO
• (opzione 1)
Franchigia Euro 2.600,00
• (opzione 2)
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Franchigia Euro 5.200,00
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Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019
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Questionario Assuntivo Globale Uffici Vittoria Assicurazioni
DATI CONTRAENTE ASSICURATO
Professionista individuale
*Studio Associato/Società
Cognome e Nome/Ragione Sociale Indirizzo dell’Ufficio (Via, Cap, Comune, Prov) P.IVA C.F. Decorrenza E-mail Telefono
Professione svolta Numero Addetti
*In caso di Studio Associato/Società indicare i dati del rappresentante legale:
Cognome e Nome Indirizzo (Via, Cap, Comune, Prov) P.IVA C.F. _
E-mail Telefono
1. Il Contraente/Assicurato dichiara di non aver avuto sinistri negli ultimi cinque anni. SI □ NO □
2. Anno di costruzione Numero di piani fuori terra
3. Tipo di costruzione (es. Muratura, Cemento armato…)
Offerta: premio lordo € 100,00 Sezione incendio
Fabbricato | Contenuto | Ricorso terzi | Fenomeno elettrico |
Euro 20.000.00 | Euro 5.000,00 | Euro 50.000,00 | Euro 500,00 |
Sezione Furto
Sezione Furto Contenuto | € 1.000,00 | |
Sezione Rc diversi | Rct 500.000,00/500.000/500.000 | Rco 500.000,00/250.000,00 |
Sezione Rc Diversi | Attivita' anche con persone non addette 500.000/500.000/500.000,00 |
NOTA PER IL PROPONENTE/FIRMATARIO
Uia Srl si impegna a garantire la massima riservatezza relativamente alle informazioni contenute nel presente modulo proposta che non è vincolante in alcun modo sia per il proponente/firmatario sia per le persone assicurate che per l’assicuratore, ma qualora le parti addivengano alla sottoscrizione della polizza in oggetto, il modulo proposta ed il precedente QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA verranno considerati come “base” per la stipula della polizza stessa.
“Codice della Privacy” (Art. 13 del D.LGS. n. 196/03) - Xx informiamo che il “trattamento” dei “dati personali” e “sensibili” riferito a Voi od eventualmente a persone di cui Vi avvalete nell’espletamento della Vostra attività, è diretto esclusivamente allo svolgimento dell’attività di mediazione assicurativa di cui al D.LGS. 209/2005. Detto “trattamento” potrà da noi essere effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici. Nel confermarVi che i “dati personali” non sono soggetti a diffusione, ma potranno essere soggetti a “trasferimento”, Vi precisiamo che il “responsabile” del “trattamento” è Uia Srl con l’ausilio anche di Società ad essa collegate. La sottoscrizione del presente QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA è da intendersi quale “assenso” scritto al “trattamento” dei suddetti dati.
Data e Luogo l’Assicurato o il Contraente
DICHIARAZIONE
Il Sottoscritto/Proponente dichiara per proprio conto e a nome dei suoi Associati:
1. che le informazioni rese sul presente modulo sono conformi a verità;
2. di non aver sottaciuto alcun elemento rilevante per la valutazione del rischio;
3. di aver ricevuto, esaminato con attenzione, ottenuto i chiarimenti richiesti, perfettamente compreso ed accettato l’informativa sulla privacy sopra riportata e la documentazione precontrattuale fornita dall’intermediario.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione di condizioni di polizza, Dip e Dip Aggiuntivo;
Data l’Assicurato o il Contraente
Underwriting Insurance Agency S.r.l.
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Sede Operativa: Xxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Tel: 00 00 000 000 Fax: 00 00 000 000
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx – Web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx - P.I. 08666021004 - R.E.A. 1110118
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