Assicurazione dei DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE
Assicurazione dei DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE
All Risks
A.R.N.A.S. Civico - Xx Xxxxxxxx – Benfratelli Di Palermo
Piazza Xxxxxx Xxxxxx, 4 – 00000 Xxxxxxx P.IVA 05841770828
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ALL RISKS
DEFINIZIONI:
Nel testo che segue, si intende per:
Amministrazione o Ente: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE “Ospedale Civico e Benfratelli X. Xx Xxxxxxxx e X. Xxxxxx” DI PALERMO, As- sicurato e Contraente della polizza;
Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e’ protetto dalla assicurazione; Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;
Attivita’ dell’Amministrazione: l’esercizio delle attivita’ e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attivita’ accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture;
Societa’: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti; Broker: RTI – Xxxxxx Italia S.p.A / Kensington Risk Management S.r.l. Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene de- dotta dal risarcimento;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
Annualita’ assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
Acqua piovana: i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia E- venti Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimen- ti, pareti;
Allagamenti: qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua o fluidi che non possa essere defi- nito inondazione o alluvione;
Apparecchiature elettroniche e/o elettromedicali (anche, genericamente: apparecchiature elettro- niche): qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l’ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico e’ considerato secondario rispetto alle finalita’ del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature e strumenti di analisi, dia- gnostici, di laboratorio, terapeutici, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, focopiatori, gruppi di continuita’, impianti antifurto, antincen- dio, di condizionamento, apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, macchine fo- tografiche digitali, personal computers e computers, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, strumenti e macchinari elettromedicali, posti al coperto e/o su veicoli – ana- logamente ai beni mobili – o all’aperto per loro destinazione d’uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, reti di trasmissione, impianti e quant’altro nulla escluso e’ parte e/o e’ destinato a servizio delle apparecchiature elet- troniche o e’ necessario per il loro funzionamento o utilizzo;
Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o piu’ persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o piu’ dei beni assicurati, con l’intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attivita’;
Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l’uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o piu’ persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l’intenzione di esercita- re influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l’opinione pubblica, o parte di esse; a parziale deroga dell’art. 1 “Durata del contratto” che segue, la Societa’ ha facolta’ di recedere dal- la garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
Beni di dipendenti e utenti: i beni, il denaro, i valori, di proprieta’ o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale della Amministrazione nonche’ agli utenti dei servizi erogati dalla Amministrazione, da essi indossati e/o presenti all’interno delle strutture della e/o in uso alla Amministrazione;
Beni immobili: fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumati- che, impianti, tralicci, supporti e basamenti, o loro parti, di proprieta’ della Amministrazione o dalla stessa assunti in comodato, uso o altro titolo, compresi fissi, infissi, impianti, condutture, installa- zioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali e quant’altro destinato a servizio o ornamento del be- ne, anche in corso di costruzione;
Beni mobili: tutto quanto di proprieta’ della Amministrazione o dalla stessa assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione (comprese quindi anche le Apparecchiature Elettroniche), posto all’interno di immobili o impianti o in aree e- sterne pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprieta’ od in uso o loca- zione alla Amministrazione, o a altri Enti o Societa’ ad essa collegati e/o riconducibili, o a compo- nenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consu- lenti della Amministrazione o di tali altri Enti o Societa’, o altrimenti posti per loro natura o desti- nazione; rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprieta’ od in uso alla Amministrazione se iscritti al P.R.A.
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Unicamente per quanto coperto da polizze specifiche, non rientrano in tale definizione quadri, di- pinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, mi- niature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonche’ quant’altro definibile opera d’arte, colle- zione o raccolta, o sua parte, o avente particolare valore storico, artistico, archeologico, culturale e/o didattico), di proprieta’ della Amministrazione o di terzi.
Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, anche a parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 13 “Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia” rientrano in tale definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate e quant’altro facente parte o destinato a servizio o or- namento di Beni Immobili, fissati al suolo o ai beni immobili o loro parti;
Crollo – collasso strutturale: il cedimento di parti e/o strutture dell’immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori;
Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall’evento, imputabile pero’ a cause diverse comunque conseguenti all’evento;
Denaro, titoli e valori in genere: denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore simi- lare, di proprietà della Amministrazione o di terzi;
Dolo del Contraente o dell’Assicurato: il dolo del soggetto persona fisica che assume la qualifica di Rappresentante Legale del Contraente e/o Assicurato;
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimi- ca che si autopropaga con elevata velocità;
Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene (le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro); a par- ziale deroga dell’art. 1 “Durata del contratto” che segue, la Societa’ ha facolta’ di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d’aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandi- ne, nonche’ i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all’interno dei beni immobili e/o al loro contenuto pur- che’ direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o le- sioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi;
Fenomeni elettrici: l’effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qual- siasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, compo- nenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni:
o di usura o di carente manutenzione;
o direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revi- sione e/o da collaudi e prove;
o dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto,
fermo che qualora da una o piu’ delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti esclu- so, la Societa’ indennizzera’ la parte di danno non altrimenti esclusa.
In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Societa’ avra’ diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato;
Franamento: il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto a infiltrazioni;
Fuoriuscita di acqua: la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonche’ di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell’immobile e/o della attivita’;
Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna ri- spetto alla pressione interna;
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d’acqua dai loro usuali ar- gini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili;
Lastre: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o par- te di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all’esterno di immobili e impianti, nonche’ la- stre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all’interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfittu- re, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione;
Mancato freddo: i danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquido, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale o di un errore di con- trollo o manovra dell’impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o ad- duzione, o per mancanza di energia elettrica;
Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto e’ assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale;
Regola proporzionale: quanto normato dall’art. 1907 C.C., per cui se l’assicurazione copre solo una parte del valore che quanto e’ assicurato aveva al momento del sinistro, la Societa’ risponde dei danni in proporzione a tale parte;
Rischio locativo: le conseguenze della responsabilita’ civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprieta’ di terzi dall’Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza;
Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilita’ civile che gravino sull’Assicurato nella sua qualita’ di locatore e/o di proprietario concedente l’uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprieta’ dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonche’ alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli uti- lizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente con- tratto;
Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilita’ civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Sono compresi tra i vicini i coinquilini, i condo- mini nonche’ il proprietario dell’immobile stesso, per le parti non locate dall’Assicurato. Rientrano in tale voce, fino alla concorrenza dell’importo indicato, anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni o di attivita’ di terzi;
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna;
Smottamento: lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o po- sizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi;
Soggetti non considerati terzi: il soggetto persona fisica che assume la qualifica di Rappresentan- te Legale del Contraente e/o Assicurato; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualita’ di privato cittadino o altra posizione assimilabile;
Sovraccarico di neve: il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o su strutture, alberi o altro ad essi adiacenti, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all’interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni:
o ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all’epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto,
o ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto,
o ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato e’ influente ai fini di questa estensio- ne) e al loro contenuto,
o ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti;
Valore a nuovo: la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo del bene (se immobile: al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escluso il valore dell’area) ovvero la spesa necessaria per il suo rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equi- valente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili); per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del D.Lgs, 42/2004, rientra nella definizione di valore a nuovo la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile;
Valore commerciale: l’apprezzamento, effettuato tenendo conto del grado di vetusta’, dello stato di conservazione o di usura (e di ogni altra circostanza influente) del bene, detratto il valore di eventuali residui del bene stesso; qualora il bene abbia valenza storica, artistica, culturale e/o che rientri nella disciplina del D.Lgs. 42/2004, verra’ considerato il valore che puo’ essere attribuito al bene dal mercato di riferimento;
Valore intero: la forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto e’ assicurato, con applica- zione della regola proporzionale;
Ad integrazione di quanto sopra normato, vengono altresi’ convenute le seguenti condizioni di operativita’ e esclusioni specifiche nell’ambito delle garanzie di seguito elencate:
Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Societa’ tiene indenne l’assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi da si- nistro indennizzabile ai sensi di polizza. Sono compresi i danni causati da interruzioni o sospen- sioni totali o parziali dell’utilizzo di beni, nonche’ di attivita’ industriali, commerciali, artigianali, a- gricole, di servizi, purche’ avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro.
Nell’ambito di operatività della presente garanzia:
o non sono compresi i danni alle cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo,
o ma sono compresi i danni ai veicoli dei dipendenti o di terzi, ai mezzi sotto carico o scarico o in sosta nell’ambito di tali operazioni, e alle cose trasportate su tali veicoli e mezzi.
Sono altresi’ esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo.
L’assicurato dara’ tempestivamente notizia alla Societa’ delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Societa’ assumera’ la di- fesa dell’assicurato con riferimento all’art. 1917 Codice Civile.
Evento sismico o terremoto: la Societa’ risponde dei danni materiali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto.
Nell’ambito di questa garanzia la Societa’ non risponde dei danni:
o causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto,
o da eruzioni vulcaniche anche se siano state causate dal terremoto,
o da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termina o idraulica se tali circostanze non sono connesse all’effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su im- pianti ad essi connessi,
o da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.
Fenomeni / Eventi atmosferici: nell’ambito di questa garanzia la Societa’ non indennizza i danni causati da:
o fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali,
o mareggiate o penetrazione di acqua marina,
o formazione di xxxxxxxx,
o accumulo esterno di acqua,
o umidita’, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; e non indennizza inoltre i danni subiti da:
o alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiere, antenne, enti mobili all’aperto non per loro natura o destinazione.
Nell’ambito di questa garanzia la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di ce- mento-amianto (x.x. xxxxxxxx su fragili).
Inondazioni, Alluvioni: la Societa’ indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplo- sione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione anche se causati da evento sismico.
Nell’ambito di questa garanzia la Societa’ non indennizza i danni causati da:
o mareggiata, marea, maremoto,
o umidita’, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di e- stinzione,
o mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddo- ve non connesse all’effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi con- nessi,
nonche’ quelli subiti da enti mobili all’aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 12 cm.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata del contratto
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30/09/2011 sino alle ore 24.00 del 30/09/2012, con rateazione del premio semestrale e con esclusione del tacito rinnovo.
E’ facolta’ della Amministrazione notificare alla Societa’, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del pre- mio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della pro- secuzione.
Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro va- riazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .
Art. 2: Gestione del Contratto
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto per tutto il tempo della durata dello stesso, comprese proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni, ovvero la collaborazione all’esecuzione dello stesso, al Broker di assicurazione RTI - Xxxxxx Italia S.p.A./Kensigton Risk Management S.r.l. e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti per conto del Contraente dal Broker, il quale tratterà con la Società.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente, l’Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker; la Società da’ atto che il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per il Contraente, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.
Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione del contratto saranno effettuate a mezzo posta rac- comandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta e saranno valide anche se fatte al/dal Broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l’Amministrazione.
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, la Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker:
a. entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto;
b. entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
c. entro 60 giorni dalla presentazione dell’appendice:
o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l’avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell’ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Societa’, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa
Salvo il caso di dolo, la Societa’ dichiara di rinunciare all’azione di surroga che possa competerle ai sensi dell’art. 1916 del C.C. .
Art. 6: Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione e’ prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro pero’ i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne’ azio- ne per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Amministrazione.
Art. 7: Facolta’ di recesso
Avvenuto un sinistro e sino al 60’ giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata A.R. .
In tale caso la copertura assicurativa rimarra’ efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verra’ eventualmente richiesto dalla Amministrazione).
Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Societa’ rimborserà alla Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.
Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel pe- riodo di copertura successivo al ricevimento dell’avviso di recesso, la Societa’ emettera’ una ap- pendice, sostituiva di quietanza, riportante l’importo di premio che la Amministrazione dovra’ cor- rispondere (nei termini di cui all’art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Art. 8: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1
La Societa’ assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allegata al presente contratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali e compresa la perdita, anche parziale) sofferti dai:
1. beni immobili,
2. beni mobili,
nonche’ i risarcimenti dovuti a terzi nell’ambito del:
3. rischio locativo,
4. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari,
in conseguenza di un qualunque evento (non espressamente escluso o gia’ ricompreso in Sezio- ne 2 di polizza, e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche) quali, a titolo esempli- ficativo e non limitativo:
a) incendio,
b) combustione anche senza sviluppo di fiamma,
c) esplosione, implosione e scoppio,
d) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
e) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,
f) onda sonica,
g) urto di veicoli,
h) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti,
i) fumo, gas o vapori sviluppatisi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
j) rottura di lastre,
k) atti socio-politici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla),
l) atti di sabotaggio,
m) atti di terrorismo,
n) fenomeni atmosferici,
o) formazione di ghiaccio, gelo,
p) acqua piovana,
q) fuoriuscita di acqua,
r) inondazioni, alluvioni,
s) allagamenti,
t) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
u) crollo, collasso strutturale,
v) sovraccarico di neve,
w) fenomeni elettrici,
x) mancato freddo,
y) evento sismico.
A valere sia per la Sezione 1 che per la Sezione 2 di polizza, la Societa’ assicura anche, in ag- giunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dalla Amministrazione:
i. in conseguenza di guasti e danni causati dall’attivita’ delle Autorita’, della Amministrazione stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impe- dire, arrestare o ridurre l’evento e/o le sue conseguenze;
ii. per i costi/oneri che la Amministrazione debba corrispondere a Enti e Autorita’ Pubbliche ai sensi della normativa vigente al momento della ricostruzione dell’immobile colpito dal sinistro, nonche’ per gli eventuali collaudi, prove di idoneita’ e quant’altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, il tutto fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% (dieciprocento) del danno indennizza- bile;
iii. per trasportare, demolire, rimuovere e smaltire i residui del sinistro, nonche’ per la eventuale bonifica dell’area interessata, fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieciprocento) del danno indennizzabile e, ove tale 10% non fosse sufficiente, fino alla concorrenza dell’ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio; questa integrazione viene prestata senza applicazione della regola proporzionale;
iv. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l’entita’ dei danni subiti, nonche’ quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieciprocento) del danno indennizzabile e, ove tale 10% non fosse sufficiente, fino alla concorrenza dell’ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio (che rappresenta anche il massimo esborso aggiuntivo sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa);
v. per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, cartelle cliniche, e quant’altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della re- gola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
vi. per mantenere in funzione servizi e/o attivita’ che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile (come, a titolo esemplificativo e non limita- tivo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applica- zione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operativi- ta’ di tali beni. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del pre- mio;
vii. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. Determinazione del danno (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico, artistico e/o culturale possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostru- zione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresi’ la perdita economica subita dalla Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del be- ne; questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale fino alla concorrenza di un importo pari al 30% (trentaprocento) del danno indennizzabile e, ove tale 30% non fosse sufficiente, fino alla concorrenza dell’ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio (che rappresenta anche il massimo e- sborso aggiuntivo sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicura- tiva);
viii. per la “ricerca guasti”, intendendosi per tale il ricercare e rimediare alla causa che ha provo- cato il danno da “fuoriuscita di acqua”. fino alla concorrenza per evento dell’importo indicato a tale titolo nella Sezione “Scoperti, franchigie e/o sottolimiti di indennizzo”.
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonche’ da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori della Amministrazione.
Art. 9: Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Societa’
Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascun gruppo di ri- schio, il massimo esborso da parte della Societa’ per sinistro e, ove indicato, per periodo assicu- rativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione la Amministrazione e’ esonerata), fermo quanto previsto ai successivi artt. “Acquisizione di nuovi beni” e “Costituzione del premio e regolazione annuale”.
Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappre- sentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.
Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.
Art. 10: Acquisizione di nuovi beni
Fermo il diritto della Società’ al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverra’ come piu’ avanti normato, essa riterra’ assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte della Amministrazione anche i nuovi beni e/o nuove ubicazioni acquisiti nel corso di ogni periodo assi- curativo, nel limite del 20% (ventiprocento) della somma totale attribuita alla partita corrisponden- te risultante dall’ultima appendice di aggiornamento e/o regolazione; superando detto limite, il nuovo bene si intendera’ assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui la Amministrazione ne avra’ dato comunicazione.
Art. 11: Deroga alla regola proporzionale
Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società’ non applichera’ la regola proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispondente somma as- sicurata maggiorata del 30% (trentapercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all’articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale operera’ in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore.
Le altre partite di polizza sono assicurate a 1’ rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzionale.
Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI
Art. 12: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 2
La Societa’ assicura nella forma a primo rischio assoluto:
a) beni mobili,
b) denaro, titoli e valori in genere: b1) riposti e custoditi sottochiave
b2) ovunque posti, durante l’orario di apertura al pubblico dei locali
b3) trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori,
per danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l’esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:
◊ furto come definito dall’art. 624 del Codice Penale, nonche’ il furto con strappo e il furto con destrezza,
◊ rapina come definita dall’art. 628 C.P., anche se iniziata all’esterno dei locali ove sono conte- nute le cose assicurate,
◊ estorsione come definita dall’art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano diret- te ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.
La Societa’ assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi e fermo quanto precedente normato nella Sezione 1, le spese sostenute dalla Amministrazione:
1. per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di preven- zione e protezione), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commet- terli;
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonche’ da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori della Amministrazione.
Art. 13: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia
1) La garanzia furto e’ operante:
◊ per i beni lett. a), b1) e b2) dell’art. Oggetto dell’assicurazione della presente Sezione posti all’interno di immobili, se l’autore del reato:
◊ si e’ introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei se- guenti sistemi:
a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;
b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, gri- maldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici,
c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purche’ con superamento di o- stacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con a- gilita’ personale,
d) in modo clandestino, purche’ l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
◊ si e’ introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi di- versi da quelli innanzi descritti purche’ abbia poi violato i mezzi di custodia che conte- nevano i beni assicurati mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede.
◊ per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave;
◊ per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall’esterno, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell’apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme alla apparecchiatura stessa;
◊ in caso di furto con destrezza (senza cioe’ scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all’interno dell’immobile.
2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende anche:
◊ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto,
◊ il furto con strappo,
◊ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del de- naro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano,
ed e’ operante solo per le persone di eta’ superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al ser- vizio di portavalori.
3) La copertura assicurativa opera anche:
◊ a favore dei beni e valori dei dipendenti e utenti, anche se non sottochiave e fino alla con- correnza di un importo pari al 20% (ventipercento) di quanto indicato nella scheda di con- teggio del premio per la partita di appartenenza del bene / valori sottratti.
Art. 14 : Somme assicurate – Limitazioni - Reintegro
Gli importi indicati nelle schede di conteggio del premio rappresentano, per ciascun gruppo di ri- schio, il massimo esborso da parte della Societa’ per sinistro e, ove indicato, per periodo assicu- rativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione la Amministrazione e’ esonerata).
Per i beni mobili posti su veicoli, il massimo esborso da parte della Societa’ per ciascun sinistro non sara’ superiore al 20% (ventipercento) del valore assicurato per la partita corrispondente, nell’ambito dello stesso.
In caso di sinistro la Societa’ si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori ori- ginari delle somme assicurate; tale impegno di reintegro automatico, per uno o piu’ sinistri liquida- ti nel corso dell’annualita’ assicurativa, e’ valido fino al raggiungimento di una ulteriore somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l’annualita’ interessata, fermi i limi- ti di risarcimento di cui sopra.
La Amministrazione paghera’ il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell’indennizzo da parte della Societa’, ovvero puo’ richiedere che tale rateo di premio venga di- rettamente trattenuto dalla Societa’ dall’ammontare dell’indennizzo.
Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappre- sentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.
Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.
Art. 15: Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, la Amministrazione ne dara’ avviso alla Societa’ appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprieta’ della Societa’ se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l’assicurato non rimborsi alla Societa’ l’intero importo riscosso a titolo di in- dennita’ per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato ante- cedente il fatto.
Se invece la Societa’ ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facolta’ di mantenere la proprieta’ delle cose rubate previa restituzione dell’importo dell’indennita’ riscossa dalla Societa’ per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennita’ e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Societa’ e’ obbligata soltanto per i danni e- ventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE (Valide per tutte le sezioni)
Art. 16: Esclusioni
Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come ri- portate nel presente contratto, e salvo diversa pattuizione, la Società’ non è obbligata per i danni:
I. verificatisi in occasione di:
a. atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro e’ in rapporto con tali eventi,
b. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale ad eccezione di danni ai beni assi- curati in conseguenza di un evento non altrimenti escluso,
x. xxxxxxxx, eruzioni vulcaniche, mareggiate, bradisismo, valanghe e slavine,
d. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell’area di pertinenza dell’Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell’Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni do- vuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l’attività istitu- zionale svolta;
e. esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall’Accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle attività dell’Amministrazione;
a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi,
II. causati da o dovuti a:
f. smarrimenti o ammanchi, frode, truffa, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipen- denti, saccheggio, malversazione (per infedeltà e malversazione si intende la sottrazione di beni da parte di dipendenti o di incaricati della loro custodia) e loro tentativi;
g. collassi strutturali causati da errori di progettazione;
h. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato,
i. assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificata mente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate,
j. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o ani- mali e/o insetti;
k. guasti meccanici o anormale funzionamento di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; non rientrano nella presente esclusione e sono per- tanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a: fenomeni elettrici o elettronici, scoppio, esplosione, implosione, guasto di impianti di estinzione, rovina e/o caduta di ascensori, montacarichi, impianti di sollevamenti in genere;
x. xxxxxxxx e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione,
m. costruzione o demolizione di Beni Immobili assicurati;
n. difetti noti all’Amministrazione all’atto della stipulazione della polizza,
o. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose as- sicurate,
p. la cui riparazione e’ prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall’Amministrazione,
q. sofferti dai beni installati su veicoli, qualora essi siano installati su parti del veicolo non pro- tette da serratura,
r. applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto previsto agli artt. “Oggetto dell’assicurazione” della Sezione 1 e “Oggetto dell’assicurazione” della Sezione 2;
s. per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto previsto agli artt. “Oggetto dell’assicurazione” della Sezione 1 e “Oggetto dell’assicurazione” della Sezione 2;
t. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpi- to le cose assicurate o altri enti posti nel raggio di 5.000 metri;
si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa;
III. nonché:
u. la perdita di liquidi e fluidi in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi o vasche che abbiano una capacità inferiore a 300 lt (a meno che non sia provocata da even- ti non specificamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate), nonché i danni provo- cati da stillicidio dovuto a corrosione o usura di detti contenitori;
v. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
w. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la ma- terialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente normato;
x. la perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriuscita o solidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificata- mente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
y. conseguenti, in tutto o in parte, ad alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi si- stema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (in- clusi programmi virus) a meno che non siano provocati da sinistri non specificatamente e- sclusi che abbiano colpito le cose assicurate e/o a meno che siano causa di altri non speci- ficatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
Art. 17: Denuncia dei sinistri – Impegni della Societa’
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 1914 del Codice Civile;
b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) darne avviso alla Società, per il tramite del broker, entro quindici giorni da quando l’ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente;
In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, l’Amministrazione ne dara’ immediata comunicazione se l’evento si prolunga oltre le 6 ore;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valo- re delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi re- gistri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo sta- to delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Socie- tà se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che cio’ costituisca un pregiudizio al suo diritto all’indennizzo; rimane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.
Qualora il sinistro riguardi un evento di cui alla Sezione 2), l’Amministrazione dovra’ altresi’ espe- rire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Societa’ – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.
A semplice richiesta della Amministrazione la Societa’ fornira’ ad essa, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonche’, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.
Art. 18: Determinazione e liquidazione del danno
Condizioni valide per la Sezione 1 – Incendio ed altri danni ai beni:
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.
Per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:
− per Beni Immobili, la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo del bene (al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escluso il valo- re dell’area) escludendo soltanto il valore dell’area;
− per Beni Mobili, la spesa necessaria per il loro rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalen- te per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili).
Per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del D.Lgs, 42/2004, rientra nella definizione di “valore a nuovo” la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile.
Xxxxxx intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi ne- cessari ed inevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Beni Immobili e Mobili assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione nonche’ per gli eventuali collaudi, prove di idoneita’ e quant’altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e ciò fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieciprocento) del danno indennizzabile, nel limite della somma assicurata.
L'attribuzione del valore che le cose danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I. Beni Immobili - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in re- lazione algrado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
II. Beni Mobili - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in rela- zione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
L'ammontare del danno si determina:
− per Beni Immobili - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
− per Beni Mobili - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il va- lore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro saranno tenute separate nelle stime in quanto per esse non è operante la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 cc.
Relativamente ai danni di “Fenomeno elettrico e/o Elettronico” ai Beni Mobili costituenti Apparec- chiature Elettroniche, l’ammontare del danno e’ determinato intendendo per tale:
1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;
2. in caso di danno totale:
− per i beni con vetusta’ non superiore a 3 (tre) anni, come anche per i beni di maggior vetu- sta’ se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori piu’ prossime prestazioni;
− negli altri casi, il valore del bene xxxx’ determinato tenendo conto del grado di vetusta’, del- lo stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.
Laddove assicurato, qualora il bene colpito da sinistro indennizzabile abbia un particolare valore storico e/o artistico e sia stato stimato da uno stimatore esperto condiviso con la Società, la de- terminazione del danno di cui al punto a) che precede verra’ effettuata adottando tale stima come “stima accettata” ai sensi dell’art. 1908 Codice Civile; diversamente si procederà in ogni caso alla quantificazione dell’indennizzo sulla base di eventuale altra stima esistente ed in base alle infor- mazioni ed alla documentazione disponibile.
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. “Deroga alla regola proporzionale”, si conviene che qualora – applicata la “deroga alla proporzionale” laddove prevista in polizza - risultasse comun- que che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro) saranno aggiunte nel computo dei valori assicura- ti per le partite deficitarie in rapporto proporzionale agli eventuali diversi tassi delle singole partite assicurate.
Il disposto di questa clausola non si applica per le partite garantite a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto”. Condizioni valide per la Sezione 2 – Furto, rapina e rischi assimilabili:
L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
Supplemento di indennizzo (“Valore a nuovo” – valido solamente per la Sezione 1)
Relativamente alle partite Beni Immobili e Mobili si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al pre- cedente articolo, definisce l'ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”, fermo che:
1. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata della percentuale prevista all’art. Art. 12: Deroga alla regola proporzionale, risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall'intero ammontare del sup- plemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicu- razione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
3. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è termi- nata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o anche su altra area del territorio della Comunità Euro- pea e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggravio per la Società, purché ciò av- venga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liqui- dazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
4. l'assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Beni in stato di attività o di temporanea inattività dovuta a stagionalità o esigenze produttive, escluso in ogni caso l’abbandono. Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.
Condizioni valide per entrambe le Sezioni:
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di li- quidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro sen- za che sia stata fatta opposizione e sempre che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia pro- dotto i documenti ragionevolmente atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraen- te/Assicurato.
La Società’ risarcira’ il danno ai sensi di polizza, anche in assenza della chiusura della istruttoria eventualmente avviata dall’Autorita’ preposta, fermo il diritto della Societa’ alla restituzione dell’importo risarcito, maggiorato degli interessi legali conteggiati dalla data dell’avvenuto risarci- mento, qualora in seguito alla sentenza penale definitiva siano emerse cause di decadenza dal diritto all’indennizzo.
Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralita’ di beni e/o partite, e per uno o piu’ di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se ri- chiesto dalla Amministrazione avverra’ anche se non e’ stato raggiunto l’accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresi’ convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verran- no applicati sulla globalita’ del sinistro e non sui singoli beni / partite.
In caso di contemporanea applicabilita’ di piu’ franchigie e/o scoperti, si conviene che sara’ appli- cata una sola volta la maggiore tra le detrazioni cosi’ contemporaneamente applicabili.
Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 19: Procedure per la valutazione del danno – Controversie
L’ammontare del danno e’ determinato concordemente dalle parti direttamente oppure mediante periti rispettivamente nominati.
I periti indagheranno sulle circostanze, la natura, le cause e le modalita’ del sinistro, e procede- ranno alla stima e alla liquidazione del danno e di quant’altro dovuto ai sensi di polizza.
Qualora la Amministrazione abbia necessita’ di proseguire le attivita’ che si svolgevano in / trami- te beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalera’ per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione po- tra’ proseguire le attivita’ senza che cio’ costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; ri- mane in ogni caso fermo l’obbligo per la Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.
In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio compo- sto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d’accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione.
I periti decidono a maggioranza e la loro decisione e’ vincolante, anche se il perito dissenziente non l’ha sottoscritta.
Art. 20: Anticipo dell’indennizzo
La Amministrazione ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze ac- quisite, a condizione che:
a) non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro;
b) l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila/00)
Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l’anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.
L’acconto non sara’ comunque superiore al 25% dell’importo assicurato alla partita corrisponden- te, qualunque sia l’ammontare stimato del danno stesso.
Art. 21: Coesistenza di altre assicurazioni
Xxxxx restando le somme assicurate e i limiti di cui alla presente polizza, qualora per il medesimo evento dannoso operino anche contratti assicurativi stipulati con altri assicuratori diversi dalla So- cietà, essa sarà operante solo dopo esaurimento delle altre assicurazioni, o per la parte di rischio non coperta dalle medesime.
L’Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Societa’ la esi- stenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, la Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.; la Societa’ rinuncia al re- lativo diritto di recesso.
Art. 22: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede
Il premio di polizza e’ calcolato applicando le aliquote di premio convenute agli importi assicurati, e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfe- zionamento del contratto, e da regolazioni (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consun- tivi.
La Amministrazione fornira’ quindi alla Società, entro i 90 successivi alla scadenza di ogni perio- do assicurativo, un riepilogo aggiornato dei valori a nuovo riferiti al complesso dei beni assicurati di suo interesse.
Ai fini del calcolo della quota del premio di regolazione riferita al periodo assicurativo trascorso, le eventuali variazioni di valore che non trovassero riscontro nelle comunicazioni di cui all’Art. “Ac- quisizione di nuovi beni” che precede, e alle quali pertanto non e’ attribuibile una data di decor- renza / cessazione nel corso di tale periodo, verranno conteggiate forfettariamente applicando il 50% (cinquantaprocento) delle aliquote di premio convenute.
Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 23: Partecipazione delle Società’ – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e’ effettuato dalle Compagnie assicuratrici com- ponenti la Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Società mandataria
⇒ Compagnia … Società mandante
⇒ Compagnia … Società mandante
Il termine “Societa’” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti com- piuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverra’ per il tramite del broker, che provvedera’ a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di parte- cipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 24: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali ri- levabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalita’ strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 25: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla asso- ciazione temporanea di imprese (se esistente).
Art. 26: Tracciabilità dei Flussi Finanziari
La Societa’ assicuratrice, l’intermediario assicurativo, nonche’ ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (c.d. filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di traccia- bilita’ dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, al- le movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalita’ e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le dero- ghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Sezione 1): Incendio e altri danni ai beni
Garanzia / Tipologia di danno | Scoperto in % con il sul danno minimo / massimo | Franchigia | Limite di indennizzo | |
Per sinistro, se di seguito non diversamente previsto | ====== ====== | 500,00 | ============== | |
Per sinistro relativamente ai beni di cui alla voce Apparecchiature elet- troniche, se di seguito non diversamente previsto | ====== | ====== | 1.500,00 | |
Rottura lastre j) | ====== | ====== | 500,00 | 50.000,00 per anno 2.500,00 per lastra |
Atti socio-politici k) | ====== | ====== | 2.000,00 | 70% vbd |
Per Atti socio-politici relativamente ai beni di cui alla voce Apparecchia- ture elettroniche | ====== | ====== | 2.000,00 | 10.000.000,00 x/y |
Sabotaggio l) | 10% | minimo 5.000,00 e massimo 25.000,00 | ====== | 70% vbd |
Terrorismo m) | 10% | minimo 25.000,00 e massimo 100.000,00 | ====== | 10.000.000,00 x/y |
Fenomeni atmosferici n) | ====== | ====== | 1.000,00 | 70% vbd |
Fenomeni atmosferici relativamente ai beni di cui alla voce Apparecchia- ture elettroniche | ====== | ====== | 2.000,00 | ============== |
Grandine su fragili (nell’ambito dei fenomeni atmosferici) | ====== | ====== | 1.000,00 | 150.000,00 x/y |
Formazione di ghiaccio e gelo o) | ====== | ====== | 2.000,00 | 250.000,00 x/y |
Acqua piovana p) | ====== | ====== | 1.000,00 | 250.000,00 x/y |
Fuoriuscita di acqua q) | ====== | ====== | 1.000,00 | 250.000,00 x/y |
Inondazioni, alluvioni r) | 10% | 5.000,00 | ====== | 70% vbd con max di 50.000.000,00 x/y |
Allagamenti s) | 10% | 5.000,00 | ====== | 70% vbd con max di 50.000.000,00 x/y |
Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno t) | 10% | minimo 5.000,00 e massimo 25.000,00 | ====== | 70% vbd |
Crollo/collasso strutturale u) | 10% | minimo 5.000,00 e massimo 25.000,00 | ====== | 70% vbd |
Sovraccarico neve v) | 10% | minimo 5.000,00 e massimo 25.000,00 | ====== | 70% vbd |
Fenomeni elettrici w) | ====== | ====== | 500,00 | 200.000,00/ 200.000,00 |
Mancato freddo x) | ====== | ====== | 500,00 | vedasi partita |
Evento sismico y) | 10% | minimo 10.000,00 e massimo 100.000,00 | ====== | 70% vbd con max di 50.000.000,00 x/y |
Ricerca guasti art. 8 viii) | ====== | ====== | 500,00 | 100.000,00 x/y |
e, unicamente per le Apparecchiature Elettroniche:
Spese mantenimento attivita’ e ser- | 1 giorno | ========== |
vizi | con il mi- | |
nimo di | ||
2.500,00 |
Legenda:
x/y = per sinistro/per periodo assicurativo ; vdb = valore del bene danneggiato
Sezione 2): Furto, rapina e rischi assimilabili
Garanzia / Tipologia di danno | Scoperto in % con il sul danno minimo di euro | Franchigia euro | Massimo risarcimento per sinistro eu- ro | |
Beni mobili | 250,00 | vcp | ||
====== | ====== | |||
Denaro e valori custoditi sottochiav | 250,00 | vcp | ||
====== | ====== | |||
Denaro e valori ovunque posti | 250,00 | vcp | ||
====== | ====== | |||
Denaro e valori trasportati | 250,00 | vcp | ||
====== | ====== |
Legenda:
vcp = valore come da partita
INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI
E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Partite assicurate Capitali
assicurati
Aliquota promille
Premio imp.le
totale
Beni immobili 360.000.000,00 .. ..
Beni mobili 70.000.000,00 .. ..
di cui:
Apparecchiature elettroniche | 50.000.000,00 | premio incluso in Beni mobili |
Rischio locativo | = = = | valore incluso in Beni immobili |
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari | 5.000.000,00 | .. .. |
Demolizione e sgombero (art. 8 iii) | 250.000,00 | .. .. |
Onorari periti e professionisti (art. 8 iv) | 100.000,00 | .. .. |
Ricostruzione archivi (art. 8 v) | 200.000,00 | |
Spese mantenimento attivita’ (art. 8 vi) | 300.000,00 | .. .. |
Differenziale storico-artistico (art. 8 vii) | 1.000.000,00 | |
Mancato freddo | 100.000,00 | .. .. |
PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA
Segue:
INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI
Partite assicurate Valori
complessivi
Aliquota promille
Premio imponibile
totale
Beni mobili 100.000,00 .. ..
Denaro e valori custoditi – art. 12 b1 50.000,00 .. ..
Denaro e valori ovunque posti – art.12 b2 20.000,00 .. ..
Denaro e valori trasportati – art. 12 b3 20.000,00 .. ..
Totale premio imponibile annuo di polizza euro ..
Imposte euro ..
Totale premio lordo annuo di polizza euro ..
PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA