SANZIONI ED INTERESSI Clausole campione

SANZIONI ED INTERESSI. 1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’importo non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.
SANZIONI ED INTERESSI. 1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze si applica la sanzione prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
SANZIONI ED INTERESSI. 1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
SANZIONI ED INTERESSI. 1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
SANZIONI ED INTERESSI. […omissis…]
SANZIONI ED INTERESSI. Pag.24-25 Art. 35 Importi minimi Pag.25
SANZIONI ED INTERESSI. 1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
SANZIONI ED INTERESSI. 1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IMU risultanti dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% dell’imposta non versata.
SANZIONI ED INTERESSI. 1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria sono applicate, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.
SANZIONI ED INTERESSI. 1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme :