Recesso per ripensamento Clausole campione

Recesso per ripensamento. Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, entro 14 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa il contraente può recedere dal contratto e ricevere in restituzione il premio pagato e non goduto al netto delle imposte. Per avvalersi di questo diritto, il contraente dovrà comunicare la sua decisione di recedere dal contratto e la Società provvederà a rimborsare il Contraente. Il premio da rimborsare viene determinato secondo la seguente formula: R = P * GR/D Dove: R = premio da rimborsare P = premio imponibile (al netto delle imposte) GR = giorni residui di copertura D = durata totale (in giorni) della copertura.
Recesso per ripensamento. Nell’ipotesi in cui l’Assicurato eserciti tale diritto, l’Impresa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto, al netto di imposte, trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.
Recesso per ripensamento. Il Contraente ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso per ripensamento alla sottoscrizione della Polizza, a mezzo invio di comunicazione, agli Assicuratori, per il tramite del Broker. Il termine che precede decorre dal giorno dalla ricezione, da parte del Contraente, della Scheda di Copertura. Qualora il Contraente eserciti il diritto di recesso per ripensamento, lo stesso ha diritto alla restituzione del Premio versato (incluse le imposte).
Recesso per ripensamento. Solo in caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza il contraente può recedere entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione, inviando la comunicazione con le stesse modalità descritte per il recesso dopo un sinistro. Il recesso decorre dal 30° giorno in cui il contraente invia la comunicazione. Poste Assicura rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte. In ogni caso, il contraente o l’assicurato o i Beneficiari devono: • comunicarlo a tutte le compagnie (art. 1910 del Codice civile) • richiedere a ogni compagnia l’indennizzo dovuto secondo il relativo contratto. La mancata comunicazione può comportare la perdita dell’indennizzo (art. 1910 del Codice civile). Se il rischio aumenta o diminuisce, il contraente lo deve comunicare a Poste Assicura: Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Viale Beethoven 11 ­ 00000 Xxxx Se l’aumento del rischio non è stato comunicato, perché non noto, o se noto, non sarebbe stato comunque accettato da Poste Assicura, l’assicurato può perdere in tutto o in parte il diritto all’indennizzo (art.1898 Codice civile). Se il contraente comunica la diminuzione del rischio, Poste Assicura riduce il premio alla prima scadenza (mensile, semestrale o annuale) successiva alla comunicazione. Poste Assicura può decidere di recedere dal contratto dopo la ricezione della comunicazione (artt. 1897 e 1898 Codice civile). La legge stabilisce che il termine di prescrizione, cioè il periodo di tempo in cui è ancora possibile far valere i propri diritti all’indennizzo, è di 2 anni (art. 2952 del Codice civile) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Sì, ed è di 30 giorni a partire dal completamento dell’istruttoria, cioè dalla verifica dei fatti e della documen­ tazione completa.
Recesso per ripensamento. L’Assicurato ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso per ripensamento alla sottoscrizione della Polizza, a mezzo invio di comunicazione, agli Assicuratori, per il tramite del Broker di Assicurazione. Il termine che precede decorre dal giorno dalla ricezione, da parte dell’Assicurato, della Scheda di Copertura.
Recesso per ripensamento. L’Assicurato ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso per ripensamento alla sottoscrizione della Polizza, a mezzo invio di comunicazione, agli Assicuratori, anche per il tramite dell’Intermediario. Il termine che precede decorre dal giorno della ricezione, da parte dell’Assicurato, della Polizza. La Società AmTrust International Underwriters Limited Rappresentanza Generale per l’Italia Il Contraente La vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, introdotta dal D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) entrato in vigore il 1° gennaio 2004, dispone che AmTrust International Underwriters Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire agli interessati ossia ai soggetti ai quali si riferiscono informazioni sull’attività di raccolta e utilizzo dei dati personali.
Recesso per ripensamento. L’Assicurato dispone di 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso per ripensamento alle garanzie previste in Polizza, senza doverne indicare il motivo. Il termine per esercitare il diritto di recesso per ripensamento decorre:
Recesso per ripensamento. L’Assicurato dispone di 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso per ripensamento alle garanzie previste in Polizza, senza doverne indicare il motivo. Il termine per esercitare il diritto di recesso per ripensamento decorre: a)dalla trasmissione al broker del Modulo di Proposta debitamente sottoscritto dal Contraente /Assicurato; o b)dal pagamento del Premio al Broker Per poter usufruire del "diritto di ripensamento" l’Assicurato deve: • comunicare la propria decisione al Broker via mail ovvero chiamando l'apposito numero verde; • inviare al Broker una raccomandata con ricevuta di ritorno entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi dichiarando di non essere a conoscenza di danni avvenuti nel periodo; • restituire al Broker i documenti assicurativi originali tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro 15 giorni dalla data di comunicazione del ripensamento. In caso di esercizio del diritto di recesso per ripensamento nell’ipotesi sub b), in assenza di Sinistri, e con le modalità sopra indicate, l’Assicuratore trattiene la parte di premio corrispondente al periodo di rischio effettivamente corso, con restituzione del premio restante, al netto delle imposte. In caso di Sinistro verificatosi nei 14 giorni successivi al pagamento del Premio, è precluso il diritto di recesso per ripensamento.
Recesso per ripensamento. Solo in caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente può recedere entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione inviando la comunicazione con le stesse modalità descritte per il recesso dopo un sinistro. Poste Assicura rimborsa il premio al netto delle imposte. Il contraente o l’assicurato o i Beneficiari devono: • comunicarlo a tutte le compagnie (art. 1910 del Codice civile) • richiedere a ogni compagnia l’indennizzo dovuto secondo il relativo contratto. La mancata comunicazione può comportare la perdita dell’indennizzo (art. 1910 del Codice civile). Se il rischio aumenta o diminuisce, il contraente lo deve comunicare a Poste Assicura: Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx Poste Assicura può decidere di recedere dal contratto dopo la ricezione della comunicazione (artt. 1897 e 1898 Codice civile). Se il contraente comunica la diminuzione del rischio, Poste Assicura riduce il premio alla prima scadenza (mensile, semestrale o annuale) successiva alla comunicazione. La legge stabilisce che il termine di prescrizione, cioè il periodo di tempo in cui è ancora possibile far valere i propri diritti all’indennizzo, è di 2 anni (art. 2952 del Codice civile) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Sì, ed è di 30 giorni a partire dal completamento dell’istruttoria, cioè dalla verifica dei fatti e della documen- tazione completa. Per questo contratto e per i criteri di liquidazione dei sinistri valgono le norme della legge italiana in materia. Per ogni controversia che riguarda questo contratto è competente l’autorità giudiziaria del comune di residenza o di domicilio del contraente o dell’assicurato o degli aventi diritto. Il primo passo, obbligatorio, è ricorrere alla mediazione civile (d.lgs. n. 28/2010, modificato dal d.l. n. 69/2013 e convertito con modifica- zioni in legge n. 98/2013). La domanda di mediazione va presentata presso un organismo di mediazione accreditato presso il ministero della giustizia, nel luogo del giudice competente territorialmente. Solo se la mediazione non dà esiti positivi è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria.
Recesso per ripensamento. Nel caso di collocamento del contratto fuori dai locali di commercio (c.d. vendita a distanza) L’Assicurato ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento. Tale termine decorre dal giorno di pagamento del premio. La comunicazione della volontà di recesso dovrà essere manifestata mediante lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano) inviata all’ Assicuratore. Resta inteso che in caso di esercizio del diritto di recesso, tutti gli eventuali sinistri non saranno indennizzati.