CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI Clausole campione

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI. Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato, previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'Assicurato l’Impresa restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, l’Impresa effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro. L’Impresa provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.
CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI. Addendum In caso il pagamento del pacchetto o del servizio turistico risulti parzialmente o totalmente avvenuto tramite il “Bonus Vacanza” o il “Buono Social Welfare” la liquidazione di quanto contrattualmente dovuto in caso di annullamento del viaggio e relativamente alla somma versata tramite tali strumenti avverrà con queste modalità: L'importo verrà messo a disposizione dell'Assicurato esclusivamente per l'acquisto di un nuovo viaggio da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di denuncia del sinistro presso la medesima agenzia di viaggio dove si è acquistato il viaggio oggetto del risarcimento. Emessa in due esemplari ad un solo effetto in Agrate Brianza il 01/12/2022 SP/sf Polizza N. 6003000625/L Ramo AGENZIE VIAGGIO E T.O. Cod. Intermediario 6.0703 Contraente Assicurata EASY MARKET SPA Effetto 01/05/2022 Appendice Scoperto Covid Per Variazione Scadenza 31/12/2023 Con TR Di comune accordo tra le Parti si prende atto che l’articolo 6.3 – Massimale, scoperto e franchigie relativo alla garanzia Annullamento Viaggio viene così integralmente sostituito:
CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI. Addendum In caso il pagamento del pacchetto o del servizio turistico risulti parzialmente o totalmente avvenuto tramite il “Bonus Vacanza” o il “Buono Social Welfare” la liquidazione di quanto contrattualmente dovuto in caso di annullamento del viaggio e relativamente alla somma versata tramite tali strumenti avverrà con queste modalità: L'importo verrà messo a disposizione dell'Assicurato esclusivamente per l'acquisto di un nuovo viaggio da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di denuncia del sinistro presso la medesima agenzia di viaggio dove si è acquistato il viaggio oggetto del risarcimento. Emessa in due esemplari ad un solo effetto in Agrate Brianza il 01/12/2022 SP/sf
CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI. Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato, previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'Assicurato la Impresa restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Impresa effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro.
CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI. Resta inteso che il pagamento di quanto contrattualmente dovuto dalla Società all’Assicurato/Beneficiario a titolo di Indennizzo viene effettuato esclusivamente previa presentazione in originale della documentazione fiscale (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ricevute, fatture, notule, distinte, debitamente quietanzate ecc.) comprovante l’ammontare delle somme effettivamente versate dall’Assicurato/Beneficiario ai fini dell’acquisto del Pacchetto Turistico e/o della prosecuzione dei servizi inclusi nello stesso, oppure del rientro in patria (inclusi eventuali costi aggiuntivi connessi all’organizzazione di tale rientro), in linea con le garanzie assicurative prestate dal presente Contratto e meglio descritte all’art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione. A richiesta dell'Assicurato la Società restituirà allo stesso gli originali dei precitati documenti, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente Contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi, mediante esibizione da parte dell’Assicurato/Beneficiario di copie degli stessi ovvero di ulteriore documentazione idonea a comprovare le spese sostenute. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro. La Società provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.

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