Contract
Codice Ramo | Codice Coverholder | Xxxxxx Xxxxx'x Broker | Codice Doc. (*) | N. Cover Note / Binder |
04 | 113748 MTE | 875 / ABR | B | B087517U02F5002 |
(*) F = Piazzamento Facoltativo B = Piazzamento su Binder |
Tipo di assicurazione : RCD
Il presente Xxxxxx forma parte integrante del Contratto N° DV17000SIM1
Contraente: SIMI
Indirizzo : Xxxxx xxxx'Xxxxxxxxxx, 00 XXX x Xxxxx: 00000 Xxxx
Partita IVA 01046121008
Codice Fiscale 02344510587
Durata dell’Assicurazione (con esclusione del tacito rinnovo) dalle ore 24:00 del 31/12/2017 alle ore 24:00 del 31/12/2020
Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati:
FASCICOLO INFORMATIVO MODULO DI PROPOSTA
Rischi e importi assicurati, Franchigie e Scoperti, estensione territoriale e Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali di cui sopra)
FASCICOLO INFORMATIVO MODULO DI PROPOSTA
Quota Lloyd’s: 100,00%
Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio per la quota Lloyd’s sopra indicata:
100% Barbican Syndacate 1955
Premio Xxxxx Xxxxx | Accessori | Premio Imponibile Annuo | Imposte | Totale Premio Xxxxx Xxxxx | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Il premio deve essere pagato al Corrispondente di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente.
Data | Il Coverholder dei Lloyd's |
20/12/2017 | U.S. UNDERWRITING SOLUTIONS |
IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, IL FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO ISVAP n°35 DEL 26/05/2010.
Il Contraente :............................................................
Il pagamento del Premio per l’importo di Euro ………………………………. stato fatto in mie mani in data
………..
L’Incaricato ……………………...........................
Convenzione DV17000SIM1
CONVENZIONE SIMI
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE DEL MEDICO ISCRITTO SIMI DIPENDENTE DI STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA.
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:
a) Nota informativa;
b) Glossario della Nota Informativa;
c) Condizioni di assicurazione;
d) Modulo di proposta;
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE/ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.
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ALLEGATO A - NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell' IVASS.
Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza
*****
Sezioni della Nota Informativa
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Coperture assicurative offerte — Limitazioni edesclusioni
4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio — Nullità
5. Aggravamento e diminuzione delrischio
6. Premi
7. Rivalse
8. Diritto di recesso
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dalcontratto
10. Legge applicabile al contratto
11. Regime fiscale applicabile al contratto
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxxxxx'xxxxxxxxxx
00. Reclami
14. Aggiornamento del Fascicolo Informativo
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
x. Xxxxx'x è un ente ("Society") costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd's che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza).
La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto.
Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore.
Ogni membro assume una quota di responsabilità dell'entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l'entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente).
La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota.
Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri.
Né qualsiasi membro è altrimenti esponsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.
La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's sotto indicata.
Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.
b. Lloyd's ha la sua sede legale in Xxxxxx (XX0X 0XX), Xxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd's.
c. In Italia Lloyd's ha sede secondaria in Xxxxxx, XXX 00000, Xxxxx Xxxxxxxxx, 00.
Il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd's sono, rispettivamente:
x00000000000, xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx e xxx.xxxxxx.xxx.
d. I membri di Lloyd's che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa in forza della legge inglese. L'Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd's svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n° 1.00008 dell'elenco dell'Isvass delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Prudential Regulation Authority, con sede in 00 Xxxxxxxx, Xxxxxx, XX0X 0XX.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's
Come riportato a pag. 53 del Rapporto Annuale dei Lloyd’s del 2016* il capitale del mercato dei Lloyd’s ammonta ad EUR 32.528 milioni*** ed è composto dai Fondi dei membri presso i Lloyd’s pari a Euro
25.473 milioni, dai Bilanci dei membri per Euro 4.712 milioni e dalle riserve centrali di Euro 2.343 milioni.
L’indice di solvibilità del mercato centrale dei Lloyd’s è stato determinato secondo i dispositivi previsti dalla direttiva Solvency II, che è entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2016. L’indice di solvibilità del mercato centrale dei Lloyd’s al 31.12.2016 è stato pari al 215%. Tale indice è determinato dal rapporto tra il totale delle attività centrali pari a Euro 4.029 milioni e il Solvency Capital Requirement (SCR) centrale, cha ammonta a Euro 1.878 milioni. Tutti gli importi relativi alla solvibilità del mercato centrale (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 10 del “Lloyd’s Solvency and Financial Condition Report) al 31 Dicembre 2016**.
* Link al Rapporto annuale dei Lloyd’s del 2016: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/XxxxxxXxxxxx0000/xxxxxx/xxx/xxxxxx_xxxxxx_xxxxxx.xxx
** Link al “Lloyd’s Solvency and Financial Condition Report” al 31 Dicembre 2016: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/x/xxxxx/Xxxxx/Xxxxxx/Xxxxxxxx%00Xxxxxxxxx/0000/Xxxxxx%00XXXX%000000. pdf
*** Tasso di cambio al 31.12.2016: EUR 1,00 = GBP 0,852 (fonte: Financial Times).
B. INFORMAZIONI SULCONTRATTO
Il Modulo di Proposta (ed eventuali appendici di integrazione) è lo strumento tramite il quale l'Assicuratore trae le informazioni basilari per valutare il rischio, formulare quotazione e decidere come assumere il rischio ai termini, condizioni e limitazioni del contratto contro il pagamento del premio convenuto.
Dichiarazioni inesatte, false e/o reticenti all' atto della stipula possono rendere il contratto nullo o annullabile e far decadere in tutto o inparte il diritto all' indennizzo (come da articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile).
Il Modulo di Proposta è parte integrante del contratto.
L'omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra, costituisce inadempimento dell'obbligo di avviso di cui agli artt.1913 e 1914 Codice Civile.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
L'assicurazione consiste nella copertura della responsabilità per colpa grave dell’esercente la professione sanitaria presso strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche.
Gli Assicuratori, fino alla concorrenza del Massimale prescelto, come riportato nel Modulo di Proposta e nella Scheda di Copertura, prestano l’Assicurazione nella forma «claims made» e si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a versare a seguito di sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti, con accertamento della colpa grave dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 9 comma 5 della Legge 8 marzo 2017 n.24, nonché a tenere indenne l’Assicurato in caso di rivalsa e di surroga ai sensi dell’Art. 1916 comma 1 c.c. esperita dall’impresa di assicurazione della Struttura Sanitaria di Appartenenza ex art.9 Legge 24/2017.
L’Assicurazione è operante per tutte le attività professionali esercitate dell’Assicurato, presso della Struttura Sanitaria di Appartenenza. L’Assicurazione è operante anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in rapporto di servizio con il Servizio Sanitario Nazionale nonché attraverso la telemedicina.
L’Assicurazione è estesa inoltre alla Responsabilità Amministrativa degli Assicurati.
L’Assicurazione opera altresì con riferimento alla responsabilità per danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici e/o atti di solidarietà umana, indipendentemente dal giudizio di colpa grave.
AVVERTENZA: sono previsti casi di limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 7 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: per i rischi della Responsabilità Civile l’Impresa corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il massimale convenuto.
Per massimale si intende la somma massima sino a concorrenza della quale l’Impresa presta l’assicurazione.
AVVERTENZA: per i rischi della Responsabilità Civile l’Impresa potrebbe prevedere una franchigia da applicarsi in caso di sinistro.
Per franchigia si intende l’importo prestabilito che in caso di sinistro rimane a carico dell’Assicurato. Tale importo va a ridurre l’ammontare dell’indennizzo che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Attivazione dell’Assicurazione - Inizio e termine dell’Assicurazione – Termini di pagamento del Premio
L’invio del Modulo di Proposta sottoscritto ed il pagamento del relativo Premio comportano l’automatica adesione alla presente Convenzione, salvo il caso in cui l’aderente dichiari di essere a conoscenza di Richieste di Risarcimento e/o Circostanze, caso in cui l’Assicuratore si riserva di valutare il rischio.
Ai fini della individuazione della corretta decorrenza del Periodo di Validità dell’Assicurazione farà fede esclusivamente la data di ordine bonifico, sempre che il Broker abbia ricevuto la copia della disposizione di pagamento unitamente al Modulo di Adesione, regolarmente compilato e sottoscritto.
In corrispondenza di ogni scadenza annuale, l’Assicurazione si intenderà automaticamente rinnovata per l’annualità successiva qualora l’Assicurato versi il Premio di rinnovo, con data ordine bonifico entro trenta giorni. (Art. 23 Condizioni contrattuali).
Qualora il termine di cui sopra non venga rispettato, l’Assicurazione resta sospesa e si riattiva dalle ore 24.00 della data di ordine bonifico. (Art. 23 Condizioni contrattuali).
L'Assicurazione è operante per le Richieste di Risarcimento e/o Fatti e/o Circostanze pervenute per la prima volta all'Assicurato successivamente al perfezionamento dell’Assicurazione, come disciplinato dall’Art. 4, indipendentemente dal momento in cui si è verificato il Comportamento Colposo.
Nel caso di cessazione dell’attività professionale, per qualsiasi causa, per libera scelta, nei 10 (dieci) anni successivi alla cessazione, l’Assicurazione è altresi operante per Sinistri purché afferenti a Comportamenti Colposi posti in essere nel periodo di efficacia della polizza.
4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Avvertenza:
Eventuali dichiarazioni false, inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare effetti sulla prestazione assicurativa e/o la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C. L’Assicurazione è automaticamente operante per il rischio, diminuito o aggravato, senza alcuna modifica del Premio dovuto agli Assicuratori.
Qualora la variazione del rischio derivi da un cambiamento dell’attività professionale svolta dall’assicurato che comporti l’applicazione di un premio differente, lo stesso rimarrà comunque invariato fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione, fermo l’obbligo di provvedere all’adeguamento del Premio per il successivo Periodo di Assicurazione
6. Premi
Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con riferimento ad un periodo assicurativo annuale.
Il premio è comunque sempre interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate. Il pagamento del premio lordo è effettuato in favore dell'intermediario che gestisce il contratto.
Gli intermediari possono ricevere dal Contraente/Assicurato, a titolo di pagamento dei premi assicurativi (D.Lgs. 7 settembre 2005, N. 209 — Codice delle assicurazioni private):
a. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
b. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
7. Rivalse
Il contratto assicurativo non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti degli assicurati da parte degli Assicuratori, salvo per il caso di dolo e salvo per il recupero della franchigia pagata al terzo danneggiato per conto dell'Assicurato.
8. Diritto di recesso
L’Assicurato dispone di 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso per ripensamento alle garanzie previste in Polizza, senza doverne indicare il motivo.
Il termine per esercitare il diritto di recesso per ripensamento decorre:
a) dalla trasmissione al broker del Modulo di Proposta debitamente sottoscritto dal Contraente /Assicurato; o
b) dal pagamento del Premio al Broker
Per poter usufruire del "diritto di ripensamento" l’Assicurato deve:
• comunicare la propria decisione al Broker via mail ovvero chiamando l'apposito numero verde;
• inviare al Broker una raccomandata con ricevuta di ritorno entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi dichiarando di non essere a conoscenza di danni avvenuti nel periodo;
• restituire al Broker i documenti assicurativi originali tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro 15 giorni dalla data di comunicazione del ripensamento.
In caso di esercizio del diritto di recesso per ripensamento nell’ipotesi sub b), in assenza di Sinistri, e con le modalità sopra indicate, l’Assicuratore trattiene la parte di premio corrispondente al periodo di rischio effettivamente corso, con restituzione del premio restante, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale
In caso di Sinistro verificatosi nei 14 giorni successivi al pagamento del Premio, è precluso il diritto di recesso per ripensamento.
9. Prescrizionee decadenzadeidirittiderivantidalcontratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono entro due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso, contro lo stesso, l’azione.
Essendo il contratto in regime di “claims made” ovvero basato sulla richiesta di risarcimento del terzo danneggiato, le relative garanzie operano per le richieste pervenute all’Assicurato nel periodo di durata del contratto, anche se conseguenti a fatti antecedenti verificatisi nel periodo considerato rilevante secondo le condizioni contrattuali.
Pertanto terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo dell’Impresa, salvo quanto previsto all’Art. 9 Cessazione dell’attività professionale – Ultrattività.
10. Legge applicabile al contratto
Il contratto è regolato dalla Legge italiana.
11. Regime fiscale applicabile al contratto
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato/Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. Sul Certificato sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo Avvertenze:
L'Assicurato deve far denuncia di Xxxxxxxx scritta agli Assicuratori, per il tramite del Broker, di ciascun Sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando ne è venuto a conoscenza.
Per il dettaglio e le modalità della denuncia del sinistro, si fa riferimento all'Art. 17 delle Condizioni contrattuali.
Avvertenza:
Le eventuali spese legali sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di Sinistro sono a carico dell’Impresa entro il limite del 25% del Massimale garantito.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’articolo 18 delle Condizioni di Assicurazione
13. Reclami
Ogni reclamo dovrebbe essere in prima istanza indirizzato a: Servizio Reclami
Ufficio Italiano dei Lloyd’s Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx Xxxxxx
Fax no.: x00 00 0000 0000
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx o xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxx
Laddove il reclamo come sopra indirizzato riguardi una polizza emessa in regime di Libertà di Prestazione di Servizi, l’Ufficio Italiano dei Lloyd’s procederà ad inoltrare il reclamo al Managing Agent competente, il quale avrà l’onere di accertare che la doglianza sia presa in gestione. Il fatto che l’Ufficio Italiano dei Lloyd’s funga da collettore per i reclami concernenti polizze emesse in Libertà di Prestazione di Servizi non apporta tuttavia alcuna variazione alla natura della polizza medesima.
Il soggetto deputato alla gestione del reclamo ne confermerà ricezione per iscritto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall’effettiva data di ricevimento.
Un riscontro formale circa l’esito del reclamo verrà fornito al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni IVASS, trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx (Xxxxxx)
Tel..: 000 000000 (dall’Italia)
Tel.: x00 00 00000 000 (dall’estero)
Fax : x00 00 00000 000 oppure x00 00 00000 000
Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all’Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link:
Il dipartimento responsabile presso i Lloyd’s della gestione dei reclami è il seguente: Complaints Team
Lloyd’s
Xxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx
XX0X 0XX
Xxxxxx Xxxxxxx
Telephone no.: + 00 (0)000 000 0000 E-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto del reclamante di adire le vie legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione o a quanto contrattualmente previsto.
* ** *
Gli assuntori di rischi assicurativi di Lloyd's sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente NotaInformativa.
Si sottolinea che la presente Nota Informativa non sostituisce né integra i termini e le condizioni e le clausole di cui alle Condizioni di Assicurazione e Condizioni contrattuali. La presente Nota Informativa non integra né ha la funzione di interpretare o modificare il contenuto di Condizioni di Assicurazione e le Condizioni contrattuali. Le Condizioni di Assicurazione e le Condizioni contrattuali contengono e racchiudono l'intero accordo tra le parti e in caso di contrasto o anche semplice non integrale identità tra il contenuto della presente Nota Informativae le Condizioni di Assicurazione e le Condizionicontrattuali, varràesclusivamente quanto previsto da queste ultime. Si raccomanda pertanto — data anche la natura e la complessità della copertura — una attenta lettura ed analisidi tali Condizioni di Assicurazioni eCondizioni contrattuali.
Xxxxxxxx Xxxxx
Il Rappresentante Generale per L’Italia dei Lloyd’s
ALLEGATO B – GLOSSARIO DELLA NOTA INFORMATIVA
Assicuratori alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's di Londra.
Contraente SIMI
Assicurato il medico iscritto SIMI che svolge o abbia svolto una delle attività indicate nel Modulo di Proposta, e che svolga la propria attività in qualità di dipendente o in rapporto di servizio a qualsiasi titolo, presso una Struttura Sanitaria di Appartenenza, incluso lo Specializzando.
Assicurazione la copertura assicurativa offerta dalla Polizzaagli Assicurati.
Broker l’intermediario assicurativo incaricato della gestione della Polizza, Aon S.p.A. Xxx X. Xxxxx 0/00 - 00000 Xxxxxx - RUI B000117871.
Comportamento Colposo il fatto, l’atto, l’omissione, il ritardo da cui scaturiscono la
Richiesta di Risarcimento e/o i Fatti e/o Circostanze.
Comunicazione Formale la lettera protocollata o la trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata della Struttura Sanitaria di Appartenenza inviata personalmente all’Assicurato.
Fatti e/o Circostanze quella che per prima, tra le seguenti situazioni, viene a conoscenza dell’Assicurato:
• la comunicazione con la quale la Struttura Sanitaria di Appartenenza o la sua impresa di assicurazioni manifesta all'Assicurato di volersi rivalere nei suoi confronti per Xxxxx conseguenti ad un evento, errore od omissione attribuibili a colpa grave.
• la comunicazione scritta con la quale il Terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per Danni o Perdite Patrimoniali cagionati da presunto fatto colposo attribuibile all’Assicurato stesso o a chi per lui e/o gli fa formale richiesta di essere risarcito di tali Danni o Perdite Patrimoniali;
• l’inchiesta e/o l’azione giudiziaria promossa contro l’Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall’oggetto dell’Assicurazione, ivi comprese quelle previste ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. ;
• la Comunicazione Formale con la quale la Struttura Sanitaria di Appartenenza informa l’Assicurato che la stessa è destinataria di una richiesta da parte di un Terzo di essere risarcito per un fatto che vede coinvolto l’Assicurato medesimo, ivi comprese le comunicazioni ricevute dall’Assicurato ex art.13. Legge 8 marzo 2017 n.24;
• la Comunicazione Formale con la quale la Struttura Sanitaria di Appartenenza informa l’Assicurato che sul SIMES (Sistema Informativo Monitoraggio Eventi Sentinella, operante per tutte le A.O. Pubbliche ex DM 12/01/2010) o sul sistema di segnalazione aziendale o analogo sistema, è stato segnalato un evento sentinella che vede coinvolto l’Assicurato medesimo;
• la Comunicazione Formale con la quale la Struttura Sanitaria di Appartenenza informa l’Assicurato che all’U.R.P. -Ufficio Relazioni Pubbliche – o analogo ufficio è pervenuta segnalazione che vede coinvolto l’Assicurato medesimo;
• la Comunicazione Formale con la quale la Struttura Sanitaria di Appartenenza informa l’Assicurato circa l’esistenza di
qualsiasi indagine a suo carico;
• il ricevimento da parte dell’ Assicurato dell’istanza di mediazione da parte di un organismo di mediazione;
• la Comunicazione Formale con cui la Struttura Sanitaria di Appartenenza o la sua Impresa di Assicurazione mette in mora o manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave, nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge e/o dal CCNL.
Danno il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose o animali, ivi compresi i danni non patrimoniali, quali quello alla salute, biologico e morale.
Denuncia di Xxxxxxxx la notifica, inviata dall’Assicurato agli Assicuratori, del verificarsi di un Sinistro nei termini e nei modi stabiliti nella Polizza.
Lloyd’s Coverholder US Underwriting Solutions S.r.l.
Loss Adjuster il soggetto designato dagli Assicuratori per la gestione dei Sinistri.
Massimale la somma massima, indicata nella scheda di copertura, che gli Assicuratori sono tenuti a pagare per ogni Assicurato ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per l’insieme di tutti i Sinistri pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle Richieste di Risarcimento e/o Fatti e/o Circostanze e delle persone danneggiate.
Modulo di Proposta il Modulo con il quale il Contraente/Assicurato manifesta la volontà di stipulare la Polizza riportando i dati essenziali per la valutazione del rischio incluse le informazioni sugli eventuali Sinistri precedenti.
Modulo di Variazione: il Modulo con il quale il il Contraente/Assicurato comunica le variazioni del rischio dichiarato nel Modulo di Proposta.
Perdite Patrimoniali il pregiudizio economico subito da Xxxxx che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose o animali.
Periodo di Assicurazione il periodo le cui date di inizio e termine sono stabilite nella
Scheda di Copertura, per il quale è stato pagato il Premio.
E’ parte integrante del Periodo di Assicurazione l’eventuale estensione dell’assicurazione in caso di cessazione dell’attività professionale – protezione di eredi e tutori (v. art.9)
Periodo di Efficacia: il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza del Periodo di Assicurazione; tale periodo non comprende l’ estensione dell’assicurazione in caso di eventuale cessazione dell’attività professionale – protezione di eredi e tutori (v. art.9).
Polizza il presente documento che, unitamente al Modulo di Proposta ed alla Scheda di Copertura, prova l’Assicurazione.
Premio la somma dovuta dall’Assicurato agli Assicuratori.
Responsabilità amministrativa la responsabilità gravante sull’Assicurato che per inosservanza
degli obblighi o doveri di lavoro o di servizio con la Pubblica Amministrazione abbia arrecato, sia in modo diretto che indiretto, una Perdita Patrimoniale alla Struttura Sanitaria di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
Richiesta di Risarcimento l’invito a dedurre, la citazione in giudizio dinanzi alla Corte dei
Xxxxx, nonché la sentenza di condanna per colpa grave.
L’azione di surrogazione esperita dall’impresa assicurativa della Struttura di Appartenenza ai sensi dell’art. 1916 c.c. ex art.9 Legge 8 marzo 2017 n.24.
Scheda di Copertura il documento, che forma parte integrante della Polizza, nel quale sono indicati i dati relativi all’Assicurato/Contraente, le date di effetto e di scadenza della Polizza, l’attività assicurata, il perimetro della copertura ed il premio imponibile con le relative imposte governative.
Sinistro le Richieste di Xxxxxxxxxxxx e/o i Xxxxx e/o le Circostanze che si manifestino per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione.
Struttura Sanitaria di Appartenenza qualunque struttura ospedaliera o azienda del servizio sanitario
nazionale presso il quale l’Assicurato abbia svolto o svolga la propria attività.
Terzo ogni persona diversa dall’Assicurato, compresi i pazienti. Non sono considerati terzi
• il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori ed i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine che con lui convive;
• i prestatori di lavoro del sistema sanitario pubblico o della Struttura Sanitaria di Appartenenza presso la quale l’Assicurato svolge la propria attività
Tuttavia anche costoro sono considerati Terzi quando fruiscano personalmente delle prestazioni quali pazienti
Le definizioni di cui sopra sono state redatte in osservanza di quanto previsto all’art.166 codice delle Assicurazione Private ex d.lgs 209/2005.
SCHEDA DI COPERTURA
1 | Assicuratori: Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s | |||||||||
2 | Contraente: SIMI Xxxxx xxxx'Xxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx Partita IVA 09114630016 Codice Fiscale 80411520580 | |||||||||
3 | Assicurato: Medico Iscritto SIMI | |||||||||
4 | Periodo di Durata della Convenzione: dalle 24.00 ore del 31/12/2017 alle 24.00 ore del 31/12/2020 La Convenzione stipulata tra SIMI e gli Assicuratori si intende tacitamente rinnovata alla data della sua scadenza per un periodo di 12 mesi. Ciascuna parte ha la facoltà di disdire la convenzione previa comunicazione scritta da inviare alla controparte almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza della convenzione. | |||||||||
5 | Massimali opzionabili per ciascun Sinistro e premio annuo lordo: | |||||||||
Assicurato | € | 5.000.000 | € | 2.500.000 | € | 1.000.000 | € | 500.000 | ||
dirigente medico del SSN | € 420 | € 359 | € 315 | € | 290 | |||||
direttore medico di struttura semplice o complessa e medico primario | € 450 | € 380 | € | 360 | € | 315 | ||||
medico contrattista del SSN | € 365 | € 310 | € | 275 | € | 240 | ||||
medico specializzando/ personale univeristario convenzionato | € 245 | € 210 | € | 195 | € | 170 | ||||
Il premio è corrisposito in ragione di 1/12 per ciascun mese di effetto della polizza. Nel caso di adesioni successive al 31/10 di ciascun anno il periodo di assicurazione non po | ||||||||||
6 | Franchigia per Sinistro: Nessuna | |||||||||
7 | Periodo di retroattività: 10 anni Opzionabile retroattività illimitata ( Garanzia operante se richiamata in Scheda di Copertura e se è stato corrisposto il relativo premio ) | |||||||||
8 | Clausola Broker: Broker: AON Spa |
Estensioni di Assicurazione:
SEMPRE OPERANTI
Appendice A - Estensione Continuità Copertura
Data Contraente
ALLEGATO C – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONI
Articolo 1 DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO
Con la stipulazione della presente Polizza, l’Assicurato dichiara:
1.1 di esercitare una delle professioni sanitarie indicate nel Modulo di Proposta con regolare iscrizione agli albi e registri laddove previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti; tale attività professionale comprende le specializzazioni e le attività indicate nel Modulo di Proposta, in relazioni alle quali l’Assicurato dichiara di essere debitamente abilitato conformemente a tutte le norme vigenti in materia; o in alternativa di esercitare la propria attività presso una Struttura Sanitaria in qualità di Direttore Generale o Amministrativo
1.2 di esercitare la predetta attività presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica
1.3 di non essere a conoscenza di Richieste di Xxxxxxxxxxxx e/o Fatti e/o Circostanze in dipendenza dell'attività professionale esercitata dall’Assicurato stesso, con riferimento a Comportamenti Colposi posti in essere anteriormente al Periodo di Assicurazione oppure di essere a conoscenza di Richieste di Risarcimento e/o Fatti e/o Circostanze così come indicato nel Modulo di Proposta.
Articolo 2 RETICENZE E DICHIARAZIONI INESATTE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Assicurato ad essere indennizzato dall’Assicurazione oppure la cessazione dell'Assicurazione medesima (artt. 1892 e 1893 c.c.). Ai fini dell’applicazione degli artt. 1892 e 1893 c.c. saranno considerate esclusivamente le informazioni fornite e le dichiarazioni rese nel Modulo di Proposta. Con riferimento a Richieste di Risarcimento e/o Fatti e/o Circostanze si precisa che saranno prese in considerazione ai sensi del presente articolo esclusivamente quelli di cui alla relativa Definizione contenuta nell’Articolo 3 che segue.
Articolo 3 DEFINIZIONI
Le parti convengono che le definizioni che seguono fanno parte integrante della Polizza e valgono ad interpretarne le condizioni ed ogni altro disposto riguardante la medesima, qualora riportate con lettera maiuscola.
Assicuratori alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's di Londra.
Assicurato/Contraente il medico iscritto SIMI che dal 31.12.2013 sino alla data di adesione non sia mai stato iscritto alla AAROI-EMAC, che svolge o abbia svolto una delle attività indicate nel Modulo di Proposta, e che svolga la propria attività in qualità di dipendente o in rapporto di servizio a qualsiasi titolo, presso una Struttura Sanitaria di Appartenenza.
Assicurazione la copertura assicurativa offerta dalla Polizzaagli Assicurati.
Broker l’intermediario assicurativo incaricato della gestione della Polizza, Aon S.p.A. Xxx X. Xxxxx 0/00 - 00000 Xxxxxx - RUI B000117871.
Comportamento Colposo il fatto, l’atto, l’omissione, il ritardo da cui scaturiscono la
Richiesta di Risarcimento e/o i Fatti e/o Circostanze.
Comunicazione Formale la lettera protocollata o la trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata della Struttura Sanitaria di Appartenenza inviata personalmente all’Assicurato.
Fatti e/o Circostanze quella che per prima, tra le seguenti situazioni, viene a conoscenza dell’Assicurato:
• la comunicazione con la quale la Struttura Sanitaria di Appartenenza o la sua impresa di assicurazioni manifesta all'Assicurato di volersi rivalere nei suoi confronti per Xxxxx conseguenti ad un evento, errore od omissione attribuibili a colpa grave.
• la comunicazione scritta con la quale il Terzo manifesta
all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per Danni o Perdite Patrimoniali cagionati da presunto fatto colposo attribuibile all’Assicurato stesso o a chi per lui e/o gli fa formale richiesta di essere risarcito di tali Danni o Perdite Patrimoniali;
• l’inchiesta e/o l’azione giudiziaria promossa contro l’Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall’oggetto dell’Assicurazione, ivi comprese quelle previste ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. ;
• la Comunicazione Formale con la quale la Struttura Sanitaria di Appartenenza informa l’Assicurato che la stessa è destinataria di una richiesta da parte di un Terzo di essere risarcito per un fatto che vede coinvolto l’Assicurato medesimo, ivi comprese le comunicazioni ricevute dall’Assicurato ex art.13. Legge 8 marzo 2017 n.24;
• la Comunicazione Formale con la quale la Struttura Sanitaria di Appartenenza informa l’Assicurato che sul SIMES (Sistema Informativo Monitoraggio Eventi Sentinella, operante per tutte le A.O. Pubbliche ex DM 12/01/2010) o sul sistema di segnalazione aziendale o analogo sistema, è stato segnalato un evento sentinella che vede coinvolto l’Assicurato medesimo;
• la Comunicazione Formale con la quale la Struttura Sanitaria di Appartenenza informa l’Assicurato che all’U.R.P. -Ufficio Relazioni Pubbliche – o analogo ufficio è pervenuta segnalazione che vede coinvolto l’Assicurato medesimo;
• la Comunicazione Formale con la quale la Struttura Sanitaria di Appartenenza informa l’Assicurato circa l’esistenza di qualsiasi indagine a suo carico;
• il ricevimento da parte dell’ Assicurato dell’istanza di mediazione da parte di un organismo di mediazione;
• la Comunicazione Formale con cui la Struttura Sanitaria di Appartenenza o la sua Impresa di Assicurazione mette in mora o manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave, nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge e/o dal CCNL.
Danno il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose o animali, ivi compresi i danni non patrimoniali, quali quello alla salute, biologico e morale.
Denuncia di Xxxxxxxx la notifica, inviata dall’Assicurato agli Assicuratori, del verificarsi di un Sinistro nei termini e nei modi stabiliti nella Polizza.
Lloyd’s Coverholder US Underwriting Solutions S.r.l.
Loss Adjuster il soggetto designato dagli Assicuratori per la gestione dei Sinistri.
Massimale la somma massima, indicata nella scheda di copertura, che gli Assicuratori sono tenuti a pagare per ogni Assicurato ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per l’insieme di tutti i Sinistri pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle Richieste di Risarcimento e/o Fatti e/o Circostanze e delle persone danneggiate.
Modulo di Proposta il Modulo con il quale il Contraente/Assicurato manifesta la volontà di stipulare la Polizza riportando i dati essenziali per la valutazione del rischio incluse le informazioni sugli eventuali Sinistri precedenti.
Modulo di Variazione: il Modulo con il quale il il Contraente/Assicurato comunica le variazioni del rischio dichiarato nel Modulo di Proposta.
Perdite Patrimoniali il pregiudizio economico subito da Terzi che non sia
conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose o animali.
Periodo di Assicurazione il periodo le cui date di inizio e termine sono stabilite nella
Scheda di Copertura, per il quale è stato pagato il Premio.
E’ parte integrante del Periodo di Assicurazione l’eventuale estensione dell’assicurazione in caso di cessazione dell’attività professionale – protezione di eredi e tutori (v. art.9)
Periodo di Efficacia: il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza del Periodo di Assicurazione; tale periodo non comprende l’ estensione dell’assicurazione in caso di eventuale cessazione dell’attività professionale – protezione di eredi e tutori (v. art.9).
Polizza il presente documento che, unitamente al Modulo di Proposta ed alla Scheda di Copertura, prova l’Assicurazione.
Premio la somma dovuta dall’Assicurato agli Assicuratori.
Responsabilità amministrativa la responsabilità gravante sull’Assicurato che per inosservanza
degli obblighi o doveri di lavoro o di servizio con la Pubblica Amministrazione abbia arrecato, sia in modo diretto che indiretto, una Perdita Patrimoniale alla Struttura Sanitaria di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
Richiesta di Risarcimento l’invito a dedurre, la citazione in giudizio dinanzi alla Corte dei
Xxxxx, nonché la sentenza di condanna per colpa grave.
L’azione di surrogazione esperita dall’impresa assicurativa della Struttura di Appartenenza ai sensi dell’art. 1916 c.c. ex art.9 Legge 8 marzo 2017 n.24.
Scheda di Copertura il documento, che forma parte integrante della Polizza, nel quale sono indicati i dati relativi all’Assicurato/Contraente, le date di effetto e di scadenza della Polizza, l’attività assicurata, il perimetro della copertura ed il premio imponibile con le relative imposte governative.
Sinistro le Richieste di Xxxxxxxxxxxx e/o i Xxxxx e/o le Circostanze che si manifestino per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione.
Struttura Sanitaria di Appartenenza qualunque struttura ospedaliera o azienda del servizio sanitario
nazionale presso il quale l’Assicurato abbia svolto o svolga la propria attività.
Terzo ogni persona diversa dall’Assicurato, compresi i pazienti. Non sono considerati terzi
• il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori ed i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine che con lui convive;
• i prestatori di lavoro del sistema sanitario pubblico o della Struttura Sanitaria di Appartenenza presso la quale l’Assicurato svolge la propria attività
Tuttavia anche costoro sono considerati Terzi quando fruiscano personalmente delle prestazioni quali pazienti
Le definizioni di cui sopra sono state redatte in osservanza di quanto previsto all’art.166 codice delle Assicurazione Private ex d.lgs 209/2005.
Articolo 4 FORMA DELL’ASSICURAZIONE («CLAIMS MADE») – RETROATTIVITÀ
L’Assicurazione è prestata nella forma «claims made», ossia è destinata a tenere indenne l’Assicurato in relazione a Richieste di Risarcimento e/o Fatti e/o Circostanze manifestatisi per la prima volta all’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e dallo stesso denunciati agli Assicuratori nel corso del medesimo periodo, purché siano conseguenza di Comportamenti Colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia.
La data di retroattività corrisponde al giorno indicato nella Scheda di Copertura e, ai sensi dell’art. 11 della Legge 8 marzo 2017 n.24, è pari ad almeno 10 anni.
Articolo 5 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Gli Assicuratori, fino alla concorrenza del Massimale prescelto, come riportato nel Modulo di Proposta e nella Scheda di Copertura, prestano l’Assicurazione nella forma «claims made» e si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a versare a seguito di sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti, con accertamento della colpa grave dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 9 comma 5 della Legge 8 marzo 2017 n.24, nonché a tenere indenne l’Assicurato in caso di rivalsa e di surroga ai sensi dell’Art. 1916 comma 1 c.c. esperita dall’impresa di assicurazione della Struttura Sanitaria di Appartenenza ex art.9 Legge 24/2017.
L’Assicurazione è operante per tutte le attività professionali esercitate dell’Assicurato, presso della Struttura Sanitaria di Appartenenza. L’Assicurazione è operante anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in rapporto di servizio con il Servizio Sanitario Nazionale nonché attraverso la telemedicina.
L’Assicurazione è estesa inoltre alla Responsabilità Amministrativa degli Assicurati.
L’Assicurazione opera altresì con riferimento alla responsabilità per danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici e/o atti di solidarietà umana, indipendentemente dal giudizio di colpa grave.
Articolo 6 LIMITI TERRITORIALI
L’Assicurazione è operante per i Sinistri originati da Comportamenti Colposi posti in essere in qualsiasi paese dell’Unione Europea e della Svizzera. È tuttavia condizione essenziale per l’operatività dell’Assicurazione che i Sinistri siano fatte valere in Italia. Gli Assicuratori, pertanto, non sono obbligati per i Sinistri fatti valere, in sede giudiziale, arbitrale o extragiudiziale, in Paesi diversi dall’Italia, oppure mediante delibazione di sentenze in base a leggi di Paesi diversi dall’Italia.
Articolo 7 ESCLUSIONI
Premesso che l’Assicurazione è prestata nella forma «claims made», sono esclusi:
1. i Sinistri originati da Richieste di Xxxxxxxxxxxx e/o Fatti e/o Circostanze che fossero già note all’Assicurato prima della data di inizio del primo Periodo di Assicurazione, anche se mai denunciate a precedenti assicuratori;
2. i Sinistri relativi a Comportamenti Colposi posti in essere prima della data di retroattività indicata nella Scheda di Copertura.
Sono esclusi dall’Assicurazione le Richieste di Risarcimento e/o Fatti e/o Circostanze:
a. derivanti da prestazioni non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. Si precisa che questa esclusione non è applicabile al primo soccorso prestato per motivi deontologici e/o atti di solidarietà umana;
b. attribuibili ad azioni od omissioni commesse dall’Assicurato con dolo;
c. riconducibili ad attività abusive o non consentite o non riconosciute dalle leggi e dai regolamenti vigenti al momento del Comportamento Colposo;
d. in relazione a Comportamenti Colposi posti in essere dopo che l’Assicurato abbia posto termine all’attività professionale, con conseguente cancellazione dall’albo professionale, oppure dopo che per qualunque motivo venga sospeso o radiato dall’albo professionale o licenziato per giusta causa;
e. fatti valere al di fuori dei limiti territoriali convenuti all’articolo 6;
f. per la responsabilità imputabile esclusivamente ad assenza del consenso informato ove la forma scritta venga richiesta da leggi e regolamenti;
g. per danni derivanti dall’impiego per scopi non terapeutici di farmaci somministrati o prescritti dall’Assicurato;
h. basate sulla pretesa mancata rispondenza degli interventi di chirurgia estetica all’impegno di risultato assunto dall’Assicurato;
i. derivanti da violazione dell’obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione;
j. derivanti da violazione del civile rapporto con i Xxxxx e/o con i dipendenti e collaboratori (ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, bossing, molestie, violenze o abusi sessuali e simili);
k. relativi ad obbligazioni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende, indennità di mora ed altre penalità o sanzioni che, per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo, siano poste a carico dell’Assicurato, oppure relative ai cosiddetti danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages);
l. relativi a danni alle cose mobili e immobili che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli animali se l’Assicurato è medico veterinario;
m. relativi a perdite o danni da furto o a danneggiamenti a cose causati da incendio, da esplosione o scoppio;
n. riconducibili alla proprietà, al possesso, alla circolazione di veicoli a motore, nonché all’utilizzo di natanti a motore o di aeromobili, anche ove tali mezzi di trasporto siano funzionali all’attività professionale dell’Assicurato;
o. conseguenti ad inquinamento o contaminazione dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo o da danno ambientale;
p. che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo; oppure in occasione di radiazioni provocate dall’accumulazione artificiale di particelle atomiche, salvo l’utilizzo di apparecchiature debitamente autorizzate e funzionali all’attività professionale esercitata;
q. che abbiano origine o siano connesse con l’uso di amianto o muffe tossiche da parte dell’Assicurato o dall’esistenza di tali materiali in qualsiasi locale ove l’Assicurato esercita la professione.
Articolo 8 RESPONSABILITÀ SOLIDALE
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
Articolo 9 ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE – PROTEZIONE DI EREDI E TUTORI
Se durante il Periodo di Assicurazione, l’attività professionale svolta dall’Assicurato viene a cessare per qualsiasi causa, compresa la libera scelta, la copertura assicurativa resta operante alle condizioni della presente Assicurazione riportate nella Scheda di Copertura, per i 10 (dieci) anni successivi, senza nessun Premio aggiuntivo come previsto dall’art. 11 della Legge 24/2017.
L’Assicurazione resta operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 10 (dieci) anni successivi al termine del Periodo di Assicurazione nel quale è avvenuta la cessazione dell’attività professionale, purché afferenti a Comportamenti Colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia dell’Assicurazione stessa. Gli Assicuratori rispondono fino a concorrenza del Massimale riportato nella Scheda di Copertura, per l’insieme di tutti i Sinistri denunciati.
Il presente articolo si intende operante anche a protezione di eredi, successori o tutori dell’Assicurato, purché essi rispettino le condizioni di Assicurazione.
Articolo 10 CONCLUSIONE E DURATA DELL’ ASSICURAZIONE
Le informazioni fornite e le dichiarazioni rese dal proponente sulla piattaforma web del Broker concorrono a formare il Modulo di Proposta (articolo 1 e 2).
Le parti concordano che le attività di:
a. registrazione dei propri dati personali;
b. elaborazione dell’indicazione di Premio;
c. accettazione dei termini e delle condizioni legate all’indicazione di Premio ed al sistema di preventivazione online
costituiscono modalità di vendita a distanza e si impegnano al rispetto della normativa IVASS in vigore.
L’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e scade al termine del Periodo di Assicurazione come indicato nella Scheda di Copertura.
Articolo 11 RECESSO PER RIPENSAMENTO
L’Assicurato dispone di 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso per ripensamento alle garanzie previste in Polizza, senza doverne indicare il motivo.
Il termine per esercitare il diritto di recesso per ripensamento decorre:
a) dalla trasmissione al broker del Modulo di Proposta debitamente sottoscritto dal Contraente /Assicurato; o
b) dal pagamento del Premio al Broker
Per poter usufruire del "diritto di ripensamento" l’Assicurato deve:
• comunicare la propria decisione al Broker via mail ovvero chiamando l'apposito numero verde;
• inviare al Broker una raccomandata con ricevuta di ritorno entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi dichiarando di non essere a conoscenza di danni avvenuti nel periodo;
• restituire al Broker i documenti assicurativi originali tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro 15 giorni dalla data di comunicazione del ripensamento.
In caso di esercizio del diritto di recesso per ripensamento nell’ipotesi sub b), in assenza di Sinistri, e con le modalità sopra indicate, l’Assicuratore trattiene la parte di premio corrispondente al periodo di rischio effettivamente corso, con restituzione del premio restante, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale
In caso di Sinistro verificatosi nei 14 giorni successivi al pagamento del Premio, è precluso il diritto di recesso per ripensamento.
Articolo 12 VARIAZIONI DEL RISCHIO
Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichi una diminuzione (art. 1897 c.c.) o un aggravamento (art. 1898 c.c.) del rischio per effetto di disposizioni di legge o di regolamenti, l’Assicurato ha l’obbligo di dare immediato avviso di dette variazioni.
L’Assicurazione è automaticamente operante per il rischio, diminuito o aggravato, senza alcuna modifica del Premio dovuto agli Assicuratori.
Qualora la variazione del rischio derivi da un cambiamento dell’attività professionale svolta dall’assicurato che comporti l’applicazione di un premio differente, lo stesso rimarrà comunque invariato fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione, fermo l’obbligo di provvedere all’adeguamento del Premio per il successivo Periodo di Assicurazione.
Articolo 13 MODALITÀ DEL RINNOVO
La Polizza viene rinnovata automaticamente alle medesime condizioni in xxxxx xxx xxxxxxxxx 00 (xxxxxx) mesi, in assenza di:
- variazioni di rilievo dell’attività professionale rispetto a quanto riportato nella Scheda di Copertura inerente il Periodo di Assicurazione immediatamente precedente al rinnovo;
- qualsiasi Richiesta di Xxxxxxxxxxxx e/o Fatti e/o Circostanze ricevuta dall’Assicurato, o di cui l’assicurato sia a conoscenza , nel corso del Periodo di Assicurazione precedente al rinnovo.
In caso contrario, è facoltà dell’Assicuratore procedere a separata valutazione del rischio e all’eventuale applicazione di differenti condizioni di rinnovo.
Articolo 14 CONDIZIONE RISOLUTIVA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Il Modulo di Proposta generato dalla piattaforma web deve pervenire al Broker entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di completamento della procedura di cui ai punti a), b), c) dell’Articolo 10.
La mancata ricezione da parte del Broker del Modulo di Proposta entro il suddetto termine perentorio, oppure la ricezione del Modulo di Proposta che non soddisfi uno o più dei requisiti A) B) C) D) E) qui di seguito indicati, comporta la risoluzione del contratto di Assicurazione ex art.1456 c.c. dalla data di decorrenza della polizza:
A) Firma autografa del proponente apposta sul Modulo di Proposta ;
B) Data del documento che ricada entro 30 giorni dalla data riportata nel Modulo di Proposta;
C) Coincidenza tra le informazioni fornite, le dichiarazioni rese sulla piattaforma web ed il contenuto del Modulo di Proposta;
D) Assenza di domande inevase;
E) Dichiarazione dell’Assicurato di non essere a conoscenza, alla data in cui è stata apposta la firma al Modulo di Proposta, di Richieste di Risarcimento e/o Fatti e/o Circostanze;
In caso di risoluzione dell’Assicurazione, il proponente ha diritto esclusivamente alla restituzione del Premio versato al netto delle tasse, essendo precluso il riconoscimento di alcun diritto derivante dal contratto risolto.
Articolo 15 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Articolo 16 COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI – SECONDO RISCHIO
Qualora esistano altre assicurazioni, contratte dall’Assicurato, a coprire le stesse responsabilità e gli stessi Danni o Perdite Patrimoniali, l’Assicurazione opera a primo rischio per tutte le garanzie per le quali la prima polizza non sia operante e a secondo rischio, in eccesso al massimale di primo rischio, per tutte le garanzie prestate dalla prima polizza.
L’obbligo di comunicare agli Assicuratori la coesistenza di altre assicurazioni sussiste soltanto in caso di Sinistro. L’Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Articolo 17 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L'Assicurato deve far denuncia di Xxxxxxxx scritta agli Assicuratori, per il tramite del Broker, di ciascun Sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando ne è venuto a conoscenza.
Tale denuncia di Xxxxxxxx deve contenere la data e la descrizione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e ogni altra notizia utile per gli Assicuratori.
Alla Denuncia di Xxxxxxxx devono far seguito, con urgenza, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre a dettagliata relazione confidenziale sui fatti.
Qualora, nel corso del Periodo di Assicurazione, siano denunciati Xxxxx e/o Circostanze dai quali derivasse una successiva Richiesta di Risarcimento derivante dai medesimi Comportamenti Colposi, gli stessi saranno considerati Sinistri validamente denunciati alla data in cui è stata trasmesso la prima denuncia.
Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.
Articolo 18 SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE
Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali e/o tecnici e/o consulenti e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico degli Assicuratori le spese legali sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento, in aggiunta al massimale, ma entro il limite del 25% del massimale medesimo.
Gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall’Assicurato per legali e/o tecnici e/o consulenti che non siano dagli stessi designati e non rispondono di multe, ammende o sanzioni amministrative comminate all’Assicurato.
Articolo 19 SURROGAZIONE
Gli Assicuratori sono surrogati, sia per le somme pagate o da pagare a titolo di risarcimento di danni sia per le spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di recupero che l’Assicurato può far valere nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili. A tal fine l’Assicurato è tenuto a fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per l’esercizio di tali diritti. Tali diritti non saranno fatti valere nei confronti dei prestatori di lavoro delle strutture sanitarie pubbliche, che sono soggetti per legge all’assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a meno che essi non abbiano agito con dolo.
Articolo 20 FORMA DELLE COMUNICAZIONI – VARIAZIONI DELLA POLIZZA
Ogni comunicazione relativa all’Assicurazione deve essere fatta per iscritto.
Qualunque variazione della Polizza deve risultare da atto sottoscritto dall’Assicurato e dagli Assicuratori.
Articolo 21 CLAUSOLA BROKER
Con la sottoscrizione dell’Assicurazione
1) il Contraente/Assicurato conferisce mandato al Broker di rappresentarlo ai fini dell’Assicurazione;
2) gli Assicuratori conferiscono mandato al Lloyd’s Coverholder US Underwriting Solutions di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questa Assicurazione.
È convenuto pertanto che:
1) ogni comunicazione fatta al Broker si considererà come fatta al Contraente/Assicurato;
2) ogni comunicazione fatta dal Broker si considererà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Articolo 22 NORME DI LEGGE E FORO COMPETENTE
Per l’interpretazione della presente Xxxxxxx e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in essa contenute o ad essa aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle parti, si dovrà fare riferimento unicamente alle
leggi della Repubblica Italiana.
Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede dell’Assicurato.
Articolo 23 PAGAMENTO DEL PREMIO
Il primo Periodo di Assicurazione ha inizio dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Copertura se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha inizio dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se l’Assicurato non paga il premio di rinnovo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della data di scadenza stabilita per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Appendice A)
ESTENSIONE CONTINUITA’ COPERTURA
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 7 Esclusioni, punto1) gli Assicuratori si impegnano, nei termini e alle condizioni della presente Polizza, a tenere indenne l’Assicurato dalle Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta allo stesso successivamente alla decorrenza della presente Polizza, anche se derivanti da Fatti e/o Circostanze, che fossero noti all’Assicurato prima della decorrenza della Polizza, a condizione che:
a) alla data in cui per la prima volta l’Assicurato sia venuto a conoscenza di Xxxxx e/o Circostanze all’origine della Richiesta di Risarcimento, l’Assicurato fosse coperto da assicurazione per il medesimo rischio di cui alla presente Polizza;
b) la polizza di assicurazione che garantiva l’Assicurato ai sensi del precedente punto a) e le successive polizze, non consentissero l’apertura di un sinistro in relazione a Fatti e/o Circostanze come definiti nella presente Polizza;
c) l’Assicurato sia stato ininterrottamente coperto per il medesimo rischio senza soluzione di continuità con la presente Polizza, dalla data di cui al punto a);
d) l’eventuale inadempimento dell’obbligo di dichiarare agli Assicuratori Fatti o Circostanze di cui all’Articolo Dichiarazioni dell’Assicurato e l’omissiva dichiarazione nel Modulo di Proposta non siano dovuti a dolo.
CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE
Salvo che diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente Contratto d’Assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d’assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.
Pertanto i Membri Sottoscrittori dei Lloyd’s, che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto, concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente Contratto d’Assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso
Il Rappresentante Generale per l’Italia di Xxxxx’x Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx
che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto.
I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra.
RECLAMI
Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente/Assicurato per essere a tale fine assistiti.
Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio Italiano di Lloyd’s
All’attenzione del Responsabile dell’ufficio “Regulatory & Compliance” Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx
Fax n. 00 00000000
E-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Il reclamo dovrà contenere l’indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, trasmettendo il proprio reclamo all’IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, 000 Xxxxx Xxxx, X00 0XX, XX; telefono x000000000000; xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx.
La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.
Il sottoscritto Assicurato dichiara di aver preso visione e di approvare le condizioni tutte del presente Certificato e, agli effetti dell’artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara :
1 - di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «CLAIMS MADE», a coprire le Richieste di Xxxxxxxxxxxx e/o Fatti e/o Circostanze fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo;
2 - di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli di questo Certificato: Articolo 1 Dichiarazioni dell’Assicurato
Articolo 2 Reticenze e dichiarazioni inesatte
Articolo 4 Forma dell’assicurazione (“Claims made”) – Retroattività Articolo 6 Limiti territoriali
Articolo 7 Esclusioni
Articolo 10 Conclusione e durata dell’Assicurazione Articolo 12 Variazioni del rischio
Articolo 13 Modalità del rinnovo
Articolo 14 Condizione risolutiva del contratto di Assicurazione Articolo 16 Coesistenza di altre assicurazioni - Secondo rischio Articolo 17 Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro Articolo 18 Spese legali e gestione delle vertenze
Articolo 21 Clausola Broker Articolo 23 Pagamento del Premio
ALLEGATO D – MODULO DI PROPOSTA
DATI PROPOSTA
Proposta n.
Data inizio periodo di
Assicurazione: ore 24.00 del
Data termine periodo di
Assicurazione: ore 24.00 del
DATI DELL’ASSICURATO
Nome: Cognome:
Codice Fiscale: Residenza:
(toponimo) (xxx/xxxxxx/xxxxx x x. xxxxxx) (XXX) (xxxxxx) (xxxxxxxxx)
Tel.:
Fax:
Cell:
@-mail:
DETTAGLI ATTIVITA’ ASSICURATA
Categoria di Rischio:
Struttura Sanitaria di Appartenenza: Provincia:
Massimale:
GARANZIE ACCESSORIE
Retroattività illimitata:
PREMIO DI POLIZZA – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Premio Netto € Accessori €
Imposte 22,25 % (pari al 21,25% - Imposta sulle Assicurazioni Ramo Rc Generale + l’1% - Imposta Antiracket) €
Premio Lordo €
Spese di gestione ed oneri amministrativi e gestionali (sostenuti da Aon nell’interesse e per conto del cliente) €
Premio Totale €
L’Assicurato deve effettuare il pagamento del totale sopra esposto a mezzo carta di credito, accedendo alla propria Area Personale oppure tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT 34 G 02008 09434 000102946587
BENEFICIARIO Aon S.p.A. – Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/00 – 00000 Xxxxxx (XX)
CAUSALE SIMI + Cognome Nome+ Codice fiscale
RICHIESTE DI RISARCIMENTO PRECEDENTI E/O IN CORSO
Esiste una polizza personale in corso a copertura degli stessi rischi?
In quale data è in scadenza la polizza in corso?
Negli ultimi 5 anni è venuto a conoscenza di Xxxxx e/o Circostanze e/o Richieste di Risarcimento (come definiti nelle Condizioni di Polizza) inerenti l'attività professionale esercitata nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale?
In caso di risposta affermativa è necessario compilare ed inviare il Modulo Raccolta Informazione Sinistri.
Firma:
data nome cognome L’Assicurato
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)
L’Assicurato, preso atto dell’Informativa sulla Privacy ai sensi degli artt. 23 e 26 del d.lgs. n. 196/03, acconsente:
- al trattamento dei dati personali, comprendendo eventualmente in tale definizione anche i dati sensibili (dati idonei a rivelare lo stato di salute) ed i dati giudiziari (dati idonei a rivelare la qualità di indagato o imputato) per le finalità di cui al punto 1-A dell'Informativa e nelle modalità di cui al punto 2; | |
- alla comunicazione dei dati personali, comprendendo eventualmente in tale definizione anche i dati sensibili (dati idonei a rivelare lo stato di salute) ed i dati giudiziari (dati idonei a rivelare la qualità di indagato o imputato) alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 dell’Informativa che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1-A della medesima Informativa; | |
- allo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale dei pacchetti assicurativi dei soggetti indicati nell’Informativa nei suoi confronti; |
Firma:
Data nome cognome L’Assicurato
ADEGUATEZZA DEI CONTRATTI OFFERTI
Avvertenza preliminare
Gli Intermediari assicurativi hanno l’obbligo di proporre esclusivamente polizze adeguate alle esigenze assicurative dell’Assicurato. L’Assicurato fornisce le informazioni necessarie ai fini dell’adeguatezza della proposta formulatagli, per ottenere l’emissione della Polizza conforme alle esigenze ed ai bisogni contenuti nel questionario assuntivo. Pertanto:
Le dichiarazioni che seguono risultano appropriate?
1. le esigenze assicurative dell’Assicurato derivano da un obbligo di legge;
2. l’Assicurato ha compreso con chiarezza le caratteristiche principali della copertura assicurativa offerta;
3. l’Assicuratoha ricevuto e preso visione del contenuto del Fascicolo Informativo e dell’Informativa Precontrattuale relativi al contratto assicurativo che intende sottoscrivere;
4. l’Assicurato ha compreso se il contratto assicurativo proposto risulti idoneo rispetto alle sue esigenze assicurative, intendendo tutelarsi contro il rischio di dover esborsare somme di denaro, a titolo di danno erariale, da corrispondere alla Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti, con accertamento della colpa grave dell’Assicurato stesso; ovvero il risarcimento per Perdite Patrimoniali in conseguenza di Comportamenti Colposi posti in essere nell´esercizio dell’ attività professionale, come esercente la professione sanitaria nell’ambito di una Struttura Sanitaria e Socio - Sanitaria Pubblica;
5. l’Assicurato è consapevole che la Polizza offerta opera in regime di “Claims made” e prevede limiti di indennizzo, limiti di operatività ed esclusioni di cui ha preso visione.
In caso di risposta negativa alle dichiarazioni che precedono, l’Assicurato, dopo aver valutato con l'Intermediario le caratteristiche del prodotto offerto, dichiara che non intende fornire alcun dettaglio circa le proprie esigenze assicurative ma di voler comunque sottoscrivere la Polizza, pur consapevole che, su ragguaglio dell'Intermediario stesso, potrebbe non essere adeguata alle proprie esigenze assicurative.
Firma:
data nome cognome I’Assicurato
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO E MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’
L’Assicurato dichiara di essere debitamente abilitato, conformemente a tutte le norme vigenti in materia, per l’esercizio dell’attività professionale medico-sanitaria con regolare iscrizione agli albi e registri ove previsti dalla legge e dai regolamenti.
L’Assicurato dichiara di esercitare l’attività professionale di medico o di personale sanitario nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale, alle dipendenze della Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza.
L’Assicurato dichiara di conferire ad Aon S.p.A., broker di assicurazioni iscritto al registro Unico degli Intermediari assicurativi (RUI) con il numero B000117871,”.l’incarico di gestire la polizza assicurativa nascente dalla presente sottoscrizione.
L’Assicurato dichiara altresì di conoscere ed accettare la limitazione di responsabilità per colpa lieve del broker Aon S.p.A. e la decadenza dall’azione di responsabilità precisati nella parte V del modello “Informazioni da rendere all’Assicurato prima che lo stesso sia vincolato dal contratto.”
L’Assicurato dichiara di aver ricevuto, come previsto dalle disposizioni dei Regolamenti IVASS n. 5/2006 e n. 34/2010, il documento “Informazioni da rendere all’Assicurato prima che lo stesso sia vincolato dal contratto”.
L’Assicurato dichiara di aver ricevuto le Fascicolo Informativo della polizza “Assicurazione della Responsabilità per Colpa Grave dell’Esercente la Professione Sanitaria presso Strutture Sanitare o Socio –Sanitarie Pubbliche”.
L’Assicurato dichiara di accettare le Condizioni di Assicurazione e di voler sottoscrivere la Polizza “Assicurazione della Responsabilità per Colpa Grave dell’Esercente la Professione Sanitaria presso Strutture Sanitarie o Socio –Sanitarie Pubbliche” e manifesta la propria volontà in tal senso a mezzo della sottoscrizione del presente Modulo di Proposta.
L’Assicurato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 c.c., dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:
Art. 1 – Dichiarazioni dell’Assicurato Art. 13 – Modalità del Rinnovo – Rescindibilità annuale
Art.2 – Reticenze e dichiarazioni inesatte Art. 14 – Condizione risolutiva del contratto di Assicurazione Art. 4 – Forma dell’Assicurazione (“claims made”) Retroattività Art. 16 – Coesistenza di altre assicurazioni – Secondo rischio Art. 6 – Limiti territoriali Art. 17 – Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro
Art. 7 – Esclusioni Art. 18 – Spese legali e gestione delle Vertenze Art. 10 – Conclusione e durata dell’Assicurazione Art. 21 - Clausola Broker
Art. 12 – Variazione del rischio Art. 23 – Pagamento del Premio
L’Assicurato dichiara di essere consapevole che la Polizza“ Assicurazione della Responsabilità per Colpa Grave dell’Esercente la Professione Sanitaria presso Strutture Sanitare o Socio –Sanitarie Pubbliche”. è intermediata mediante tecniche di comunicazione a distanza, ossia attraverso strumenti di comunicazione ed organizzativi che consentono la conclusione di un contratto senza la presenza fisica e simultanea delle parti.
Firma:
data nome cognome L’Assicurato
L’Assicurato dichiara di aver attentamente valutato e di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 c.c.; le disposizioni dei seguenti articoli del Modulo “Informazioni da rendere l’Assicurato prima che lo stesso sia vincolato dal contratto.”
Parte V – Limitazione della responsabilità civile professionale del broker e decadenza dall’azione di responsabilità.
Firma:
data nome cognome L’Assicurato