Common use of RECESSO PER FALLIMENTO DELL’APPALTATORE Clause in Contracts

RECESSO PER FALLIMENTO DELL’APPALTATORE. In caso di fallimento dell’Appaltatore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, il Contratto di Appalto si scioglie ai sensi di quanto previsto dall’art. 81 Regio Decreto n. 267 del 1942. Qualora il curatore e/o il commissario e/o il fiduciario dichiarino, entro il termine previsto dall’articolo suddetto, di voler subentrare nel rapporto contrattuale, la Committente ha facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione al curatore e/o commissario entro i 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di subentro.

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