Recesso del socio Clausole campione

Recesso del socio. Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa (2900). Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.
Recesso del socio. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il socio ha diritto di recedere dalla Società, qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico bancario, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 6. Il recesso non può essere parziale. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio. Il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della Società. Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Nei casi previsti dal terzo comma il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.
Recesso del socio. 1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.
Recesso del socio. Un socio non potrà recedere dal Network fino alla scadenza di tutti i Contratti di Acquisizione di tale Socio o del valido trasferimento dei suoi Diritti Punto o del modulo di rinuncia dei Diritti di Uso Depositati nel Network in conformità allo statuto della Società. La rinuncia dei Diritti di Uso dovrà essere comunicata per iscritto dal Socio all’ Amministratore del Network con un preavviso minimo di 12 mesi ed i Diritti di uso non potranno essere oggetto di rinuncia da parte del Socio nel caso questi avesse una Prenotazione pendente o se di Diritti di Uso sono stati assegnati ad una terza parte. Il recesso dal Network non rimuove la responsabilità dei Soci relativa al pagamento di somme dovute all’Amministratore del Network o ai Residence Affiliati.
Recesso del socio. 1. Il socio puo` recedere dalla STP, ancor- che´ costituita a tempo determinato, con un preavviso di sei mesi.
Recesso del socio. 1. Il recesso è ammesso nei soli casi consentiti dalla Legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti. Non è ammesso il recesso parziale.
Recesso del socio. 1. La cessazione della qualità di socio fondatore si verifica mediante disdetta dell’A.I. nazionale del 21/7/1988 o dell’A.I. regionale del 29/1/1991 e successivi, ed ha effetto dal 1^ gennaio dell’anno successivo all’invio della disdetta.
Recesso del socio. Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dell’Emittente, “il recesso dalla Società è ammesso nei casi consentiti dalla legge, con le modalità e con gli effetti previsti dalla normativa vigente. È escluso il diritto di recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni”.
Recesso del socio. 1. Hanno diritto di recedere ai sensi dell’art 2473 c.c. i soci che non hanno concorso
Recesso del socio. 27.1 Il diritto di recesso compete: - ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all’estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all’eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all’introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni; - ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci; - in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.