RECESSO CONTRATTUALE Clausole campione

RECESSO CONTRATTUALE. Isecs si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno 20 giorni, dietro il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell’importo della fornitura di servizi non eseguite, come previsto, all’art. 109 del Codice, fatta salva la validità dei contratti già sottoscritti coi singoli lavoratori o il riconoscimento dell’equivalente valore economico, se non per interruzione per giusta causa.
RECESSO CONTRATTUALE. 1. Ai sensi dell’articolo 1373 comma 2 del Codice Civile l’Ente appaltante può re- cedere dal contratto, a partire dal 12° mese dalla data di consegna dei servizi, pre- via comunicazione scritta da inviarsi, con lettera raccomandata con avviso di rice- vimento, almeno 6 mesi prima. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già ese- guite o in corso di svolgimento e l’Ente appaltante deve tenere indenne la Società appaltatrice del mancato guadagno ai sensi dell’art. 1671 del c.c.
RECESSO CONTRATTUALE. Entrambe le parti possono recedere dal contratto previa comunicazione scritta da inviarsi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 1 mese prima. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di svolgimento. L’A.C., fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto in danno all’Appaltatore nei seguenti casi:
RECESSO CONTRATTUALE. Il Conduttore ha facoltà di recedere in qualunque momento dal presente contratto dandone preavviso al Locatore, mediante lettera raccomandata A/R o comunicazione PEC, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
RECESSO CONTRATTUALE. L’Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal contratto in ogni tempo, mediante semplice comunicazione scritta senza che da ciò, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c., possa derivare alcun onere aggiuntivo o indennizzo per l’Agenzia. E’ fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettuate fino alla data del recesso.
RECESSO CONTRATTUALE. Sistema s.r.l. si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. La Società rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa an- che di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
RECESSO CONTRATTUALE. 1. La Regione potrà recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso non inferiore a quattro (4) mesi, per motivi di pubblico interesse o per l’applicazione di disposizioni normative che impongano la cessazione immediata del servizio. In tale ultimo caso, la cessazione degli effetti del contratto avrà effetto immediato dalla ricezione della relativa raccomandata.
RECESSO CONTRATTUALE. Ai sensi dell’art. 1373 comma 2 del Codice Civile entrambe le parti possono recedere dal contratto, a partire dal 12° mese dalla data di Consegna dei servizi, previa comunicazione scritta da inviarsi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 6 mesi prima. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di svolgimento. L’Amministrazione comunale di Faleria ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, nella sua globalità, al valersi di una delle seguenti condizioni: • Cessazione degli effetti dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali; • Ripetersi delle violazioni sulla normativa in materia di sicurezza ed il mancato rispetto del piano di sicurezza che l’appaltatore dei predisporre ai sensi della vigente normativa; • In caso di accertato conferimento all’impianto di smaltimento finale, anche per una sola volta nel corso della durata del contratto, di rifiuti urbani, ingombranti ed assimilati, raccolti fuori dell’utenza residente nel comune di Ronciglione senza la preventiva autorizzazione del comune; • In caso di reiterato ritardato pagamento dei salari ai dipendenti, oltre 15 giorni dalla loro naturale erogazione, per più di 3 volte consecutive; • In caso che il rappresentante legale dell’impresa aggiudicataria venga condannato, con sentenza passata in giudicato, per atti attinenti all’attività dell’impresa stessa; • In caso di ogni altra inadempienza qui non contemplata ai termini dell’art. 1453 del Codice Civile; • Quando, in presenza di eventuale Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o tutti i tipi di Consorzi di imprese e/o G.E.I.E. (gruppi Economici di Interesse Europeo), talune delle condizioni sopra descritte coinvolgano anche una sola delle imprese aderenti al Raggruppamento, e/o al Consorzio e/o al Gruppo Economico; • Qualora nel corso del periodo contrattuale dovessero verificarsi un numero di 5 (cinque) inadempienze riscontrate in contraddittorio e per le quali sono state applicate le penali
RECESSO CONTRATTUALE. L’ASP si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunica- zione alla Società con un preavviso di almeno 15 giorni. In caso di recesso dell’ASP, la Società ha diritto al pagamento delle pre- stazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispetti- vo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ul- teriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile. E’ fatto divieto alla Società di recedere dal contratto. ART. 19 -
RECESSO CONTRATTUALE. Ogni Ente aderente si riserva il diritto di recedere dal proprio atto di adesione in qualunque tempo ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento del- le prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. La Società rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa an- che di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.