Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti Clausole campione

Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti. 1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sostituisce integralmente, per le materie dallo stesso regolate, quanto contenuto nei preesistenti contratti collettivi di lavoro di categoria o aziendali, o regolamenti aziendali, fatta eccezione per le sole condizioni più favorevoli stabilite da contratti individuali stipulati “intuitu perso- nae”.
Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sostituisce integralmente, per le materie dallo stesso regolate, quanto contenuto nei preesistenti contratti collettivi di lavoro di categoria o aziendali, o regolamenti aziendali, fatta eccezione per le sole condizioni più favorevoli stabilite da contratti individuali stipulati “intuitu personae”. Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta una normazione unitaria ed inscindibile con gli effetti di cui al comma che precede. Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali sulle materie opzionate ai sensi dei contratti nazionali ABI e ACRI del 1994 e del 1995 per le quali non venga esercitata, entro il 30 settembre 2001, la revoca della predetta opzione. E’ comune impegno delle Parti stipulanti il presente contratto nazionale operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale. Le controversie collettive aventi ad oggetto l’interpretazione di norme del presente contratto possono venire congiuntamente esaminate dalle Parti stipulanti per un tentativo di amichevole definizione.
Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti. CONTROVERSIE COLLETTIVE AZIENDALI
Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti. Controversie collettive aziendali 41 Art. 33 - Impegni per l’occupazione 43
Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti. (Art. 23) Nella circolare ABI, serie Lavoro, n. 45 del 2001 si è già dato conto della concorde lettura che le Parti nazionali danno del 1° comma per quel che attiene ai rapporti fra previsioni nazionali e preesistenti disposizioni aziendali, che, per comodità e considerata l' importanza della questione, si ripete qui di seguito. "Il 1° comma dell' art. 23 va interpretato nel senso che si intendono in atto quelle normative eventualmente contenute in regolamentazioni collettive aziendali che non siano state oggettivamente sostituite, in quanto incompatibili, da corrispondenti norme concordate l' 11 luglio 1999. Tale mantenimento, tuttavia, non determina l' ampliamento del numero delle materie oggetto di contrattazione integrativa aziendale che restano, in ogni caso, esclusivamente quelle demandate dall' art. 22 del ccnl. Peraltro, le Parti aziendali hanno facoltà, d' intesa fra loro, di procedere, ove necessario, alle opportune armonizzazioni con la predetta disciplina contrattuale." In tale quadro normativo si è, inoltre, esplicitamente confermata la validità delle normative contenute nei c.i.a. per le quali gli organismi sindacali competenti abbiano, a suo tempo, esercitato la prevista "opzione". Peraltro, è stata riconosciuta ai medesimi organismi la facoltà di revocare detta "opzione" entro il 30 settembre 2001. Nell' articolo in commento viene anche precisato che è comune impegno delle Parti stipulanti favorire la puntuale applicazione ed attuazione del ccnl e che eventuali controversie collettive aventi ad oggetto l' interpretazione del medesimo potranno essere esaminate congiuntamente dalla Parti stesse per un tentativo di amichevole definizione.
Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti. Controversie collettive aziendali.
Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti. Controversie collettive aziendali 31 CAPITOLO IV POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE 32 PREMESSA 32 Art. 31 - Fondo per l’occupazione 32 Art. 32 - Apprendistato professionalizzante 33 Art. 33 - Somministrazione di lavoro 37

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