Contract
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA FINALIZZATO AL | ||
PROGETTO DI RICERCHE GEOMORFOLOGICHE APPLICATE AI | ||
RAVANETI DEL COMUNE DI CARRARA | ||
tra | ||
Il Comune di Carrara, con Sede legale in Carrara (MS), Piazza Due | ||
Giugno n. 1, Codice Fiscale / Partita IVA 00079450458, rappresentato | ||
nella persona del Dirigente Xxx. Xxxxxx Xxxx che interviene nel | ||
presente atto nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi | ||
Ambientali/Marmo domiciliato per la carica presso la sede del Comune | ||
di Carrara ed autorizzato a sottoscrive digitalmente il presente Accordo | ||
di collaborazione scientifica in virtù della Deliberazione di Giunta | ||
Comunale n° 294 del 14 giugno 2018; | ||
e | ||
il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Università di Pisa (di | ||
seguito denominato “Dipartimento”), con sede in Xxxx (XX), Xxx Xxxxx | ||
Xxxxx 00, Codice Fiscale 80003670504, Partita IVA n. 00286820501, | ||
nella persona del Direttore del Dipartimento, Xxxx. Xxxxxx XXXXXX | ||
che, in qualità di legale rappresentante, sottoscrive digitalmente il | ||
presente Accordo in adempimento al Provvedimento di urgenza nr. | ||
107 del 27/06/2018 | ||
nel seguito congiuntamente indicati come “Parti”. | ||
PREMESSO CHE: | ||
• le Parti, nell’ambito del Progetto di ricerche geomorfologiche | ||
applicate ai ravaneti del Comune di Carrara, sono interessate ad | ||
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una reciproca collaborazione finalizzata all’aggiornamento dei dati | ||
relativi all’estensione e alla caratterizzazione geomorfologica, | ||
sedimentologica e stratigrafica dei ravaneti dei bacini marmiferi ed | ||
all’identificazione dei ravaneti dei bacini marmiferi degni di essere | ||
tutelati e valorizzati, come richiesto dai Piani Attutivi dei Bacini | ||
Estrattivi (P.A.B.E.); | ||
• è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto | ||
convenzionale tale rapporto di collaborazione; | ||
• il Dipartimento è una struttura scientifica di base dell’Università di | ||
Pisa deputata alla promozione, alla divulgazione e | ||
all'organizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito | ||
dei settori di ricerca delle Scienze della Terra; | ||
• Il Comune di Carrara ha interesse primario nell’incentivare | ||
l’acquisizione di conoscenze per la valorizzazione dei ravaneti; | ||
• Il Dipartimento possiede un insieme di competenze relative a | ||
diversi settori della Scienze della Terra e svolge, come attività | ||
istituzionali, ricerche finalizzate alla comprensione dei processi | ||
geologici e geomorfologici che interessano il territorio regionale | ||
toscano, in particolare delle Alpi Apuane e specificatamente nel | ||
Comune di Carrara; | ||
• Sulla base della Legge 241/1990, art. 15 “Accordi fra pubbliche | ||
amministrazioni”, “le Amministrazioni Pubbliche possono sempre | ||
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in | ||
collaborazione di attività di interesse comune”. | ||
• Considerato che il rapporto con il Dipartimento si configura come | ||
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“accordo di collaborazione” con un soggetto pubblico per | ||
l’erogazione di consulenze e servizi pubblici aggiuntivi come | ||
previsto dall’art. 119 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; | ||
• Con Deliberazione della Giunta Comunale di Carrara n° 294 del | ||
14/06/2018 è stato valutato positivamente il progetto di ricerca | ||
proposto dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di | ||
Pisa e si è dato mandato al Dirigente Settore Servizi | ||
Ambientali/Marmo di provvedere alla stipula di apposita | ||
convenzione tra le parti; | ||
TUTTO CIO’ PREMESSO | ||
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE | ||
ART. 1 – PREMESSE | ||
Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente | ||
Accordo e si intendono integralmente riportate nel presente articolo. | ||
ART. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO | ||
Le Parti intendono realizzare congiuntamente un Progetto comune | ||
finalizzato a identificare i ravaneti dei bacini marmiferi degni di essere | ||
tutelati e valorizzati, come richiesto dai Piani Attuativi dei Bacini | ||
Estrattivi (P.A.B.E.) nell’ambito del Progetto di “Ricerche | ||
geomorfologiche applicate ai ravaneti del Comune di Carrara”, che si | ||
allega alla presente convenzione per farne parte integrante e | ||
sostanziale. | ||
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ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI | ||
Le Parti mettono a disposizione e a supporto del Progetto le proprie | ||
competenze tecniche e scientifiche e le proprie risorse umane, in | ||
funzione degli obiettivi individuati all’art. 2 del presente Accordo. | ||
In particolare, il Comune si impegna allo svolgimento delle seguenti | ||
attività: | ||
(i) a richiedere agli Enti preposti ed a mettere a disposizione del | ||
Dipartimento le ortofoto georeferenziate (2015 o piu’ recenti) e i | ||
dati LIDAR (del 2015 o piu’ recenti, dati grezzi) relativi al | ||
territorio del Comune di Carrara ed a supportare tecnicamente | ||
l’esecuzione del progetto. | ||
Il Dipartimento si impegna allo svolgimento delle seguenti attività: | ||
(i) realizzazione ed aggiornamento della “carta geomorfologica dei | ||
ravaneti dei bacini marmiferi di Carrara” alla scala di 1:10.000 | ||
con finalizzazione all’attività pianificatoria e gestionale del | ||
Comune di Carrara; | ||
(ii) realizzazione di inserti e/o allegati alla carta geomorfologica a | ||
scala compresa tra 1:5000 e 1:2000; | ||
(iii) predisposizione di relazione scientifica e carta a scala 1:5000- | ||
10000 con l’individuazione dei ravaneti meritevoli di essere | ||
tutelati valorizzati e destinati ad interventi di riqualificazione | ||
paesaggistica; | ||
(iv) realizzazione di carta geomorfologica e allegati in formato digitale. | ||
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ART. 4 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE | ||
Il presente Accordo decorrerà dalla data della sua stipula e avrà | ||
durata sei mesi. Le attività verranno eseguite da ciascuna Parte | ||
presso la propria sede e presso i luoghi/sedi necessari al progetto di | ||
ricerca, comprese le attività di indagini sul campo. | ||
ART. 5 – DIRITTI DI ACCESSO ALLE CONOSCENZE | ||
PREESISTENTI | ||
Le Parti definiranno di comune Accordo quali conoscenze tecniche | ||
preesistenti e diritti di proprietà intellettuale, detenuti da ciascuna di | ||
esse (background), siano necessari allo svolgimento delle attività di | ||
cui al presente Accordo. A tal fine, ciascuna parte riconoscerà | ||
automaticamente all’altra all’atto della firma del presente Accordo un | ||
diritto di uso gratuito di tali conoscenze per la durata e per lo scopo | ||
del presente Accordo. Alla scadenza o alla risoluzione dell’Accordo il | ||
diritto di accesso al background decadrà di diritto. | ||
ART. 6 – IMPEGNI ECONOMICI | ||
A titolo di contributo a sostegno delle attività di ricerca, il Comune di | ||
Carrara riconoscerà al Dipartimento la somma di € 15.800,00 che | ||
trova copertura sul Cap. 09021.03.04.0002 “ Spese per servizi settore | ||
marmo” del Bilancio 2018, Imp. ….. | ||
Dato che l’oggetto dell’accordo è strettamente connesso con l’attività | ||
istituzionale di ricerca svolta dal Dipartimento, il contributo non si | ||
configura come corrispettivo erogato a fronte di servizi resi dai | ||
beneficiari, di conseguenza è da ritenersi fuori dal campo di | ||
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applicazione dell’IVA ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR n. 633/72 e | ||
successive modificazioni. | ||
Le Parti danno atto che le attività di cui al presente atto non sono | ||
imponibili IVA essendo individuate e realizzate nel perseguimento dei | ||
propri fini istituzionali. | ||
Il contributo messo a disposizione dal Comune di Carrara sarà | ||
erogato in un’unica rata, dopo la firma del presente Accordo, sul | ||
conto di contabilità speciale del DST presso la Banca D’Italia n. | ||
0306382 (IBAN completo XX00X0000000000000000000000). Tale | ||
contributo sarà utilizzato integralmente per il finanziamento di una | ||
borsa di ricerca semestrale, eventualmente rinnovabile, su | ||
tematiche relative a rilevamenti geomorfologici applicati ai | ||
ravaneti di Carrara. | ||
ART. 7 – RISULTATI DELLE ATTIVITA’ | ||
Fermo restando che ciascuna Parte è titolare esclusiva dei risultati | ||
conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell’ambito | ||
delle attività oggetto della collaborazione di cui al presente Accordo, | ||
nell’ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche di comune | ||
interesse porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi | ||
sulla Proprietà Industriale/Intellettuale, il regime dei risultati sarà | ||
quello della comproprietà in pari quota, salvo si possa stabilire una | ||
diversa ripartizione della titolarità sulla base di un’accertata diversità | ||
dell’importanza del contributo prestato da ciascuna Parte al | ||
conseguimento del risultato inventivo. Le attività della collaborazione | ||
non hanno comunque come fine il perseguimento di risultati | ||
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brevettabili. | ||
ART. 8 – PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI | ||
I risultati realizzati congiuntamente potranno essere pubblicati e/o resi | ||
noti includendo tutti gli autori coinvolti, salvo gli eventuali e marginali | ||
casi in cui l’autorizzazione potrà essere negata solo per ragionevoli | ||
motivi legati alla tutela e allo sfruttamento della proprietà intellettuale | ||
e sullo sviluppo industriale di detti risultati. In ipotesi di risultati | ||
realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, | ||
ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà | ||
autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, | ||
ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il | ||
contributo dell’altra Parte. Se tali pubblicazioni dovessero contenere | ||
dati ed informazioni resi noti da una Parte all’altra confidenzialmente, | ||
ciascuna Parte dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta | ||
all’altra Parte. | ||
ART. 9 – ASSICURAZIONI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI | ||
LAVORO | ||
Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative richieste dalle | ||
normative vigenti per il proprio personale che, in virtù del presente | ||
Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi dell’altra Parte ed | ||
eventuali sopralluoghi in campo in esecuzione delle attività del | ||
progetto. I dipendenti dell’Università di Pisa afferenti al Dipartimento | ||
fruiscono di tutela INAIL nella formula della gestione conto Stato e | ||
sono altresì coperti da polizza di responsabilità civile. Il personale di | ||
entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e | ||
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di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività del | ||
progetto ed è tenuto, prima dell’espletamento delle attività, ad | ||
acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, | ||
prevenzione, protezione e salute. | ||
ART. 10 – RESPONSABILITA’ | ||
Ciascuna Parte sopporterà le proprie perdite e danni derivanti | ||
dall’esecuzione del presente Accordo, salvo quelle perdite e danni | ||
imputabili a dolo o colpa grave dell’altra parte. Ciascuna Parte esonera | ||
e manleva l’altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che | ||
dovesse ad essa derivare dall’esecuzione delle attività oggetto del | ||
presente Accordo da parte di proprio personale o comunque da eventi | ||
ad esso imputabili. | ||
ART. 11 – UTILIZZO DEL LOGO | ||
Le Parti autorizzano reciprocamente l’uso del Logo di ciascuna per le | ||
pubblicazioni e il materiale che riguardano il presente Accordo, previo | ||
Accordo sui contenuti del materiale utilizzato a scopo divulgativo. | ||
Ogni altro uso dei rispettivi loghi dovrà essere autorizzato per iscritto. | ||
ART. 12 – RISOLUZIONE DELL’ ACCORDO | ||
Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che | ||
produrranno l’estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, | ||
lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, | ||
prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da | ||
essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto. | ||
La risoluzione non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla | ||
parte di Accordo già eseguita. La risoluzione non comporta alcun | ||
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diritto di una Parte di avanzare nei confronti dell’altra richieste di | ||
risarcimento o di pagamenti ulteriori rispetto a quanto qui convenuto, | ||
eccezion fatta per l’ipotesi in cui le ragioni addotte non siano fondate | ||
e configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con il | ||
presente Accordo. | ||
ART. 13 – FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITA’ | ||
SOPRAVVENUTA | ||
Ciascuna Parte si obbliga ad informare l’altra Parte dell’insorgenza di | ||
circostanze di forza maggiore e d’impossibilità sopravvenuta della | ||
prestazione, che non consentano il rispetto degli adempimenti di cui | ||
al presente Accordo e si obbliga, altresì, a prendere tutti i | ||
provvedimenti atti a limitarne gli effetti in danno dell’altra Parte. Le | ||
circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta | ||
dovranno, comunque, essere sempre provate. | ||
ART. 14 - RESPONSABILI DELLE ATTIVITA’ SCIENTIFICHE E | ||
DELL’ACCORDO | ||
Il Comune di Carrara designa il Dott. Geol. Xxxxxxxx Xxxxxxx del | ||
Settore Servizi Ambientali/Marmo quale responsabile scientifico delle | ||
attività oggetto dell’Accordo. | ||
Il Dipartimento designa quale responsabile scientifico dell’Accordo Il | ||
Prof. Geol. Xxxxx Xxxxxx. | ||
L’eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera di | ||
una delle Parti dovrà essere comunicata con un preavviso di 15 giorni | ||
per iscritto all’altra Parte. | ||
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ART. 15 – MODIFICHE DELL’ACCORDO | ||
Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata per | ||
atto scritto tra le Parti. | ||
ART. 16 – FORO COMPETENTE | ||
Per tutte le controversie nell’esecuzione ed interpretazione del | ||
presente Accordo è competente in via esclusiva il Foro di Massa. | ||
ART. 17 – TUTELA DEI DATI PERSONALI | ||
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le | ||
informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi | ||
all’espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente | ||
Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. | ||
196/2003. | ||
Art. 18 – REGISTRAZIONE E BOLLO | ||
Il presente Accordo viene redatto in originale, in formato digitale ai sensi | ||
dell’art. 15 della L. 241/1990. Esso è soggetto all’imposta di bollo, alla quale | ||
provvede ciascuna parte per la copia di spettanza assolvendola in modo | ||
virtuale, ed è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 | ||
del 26 aprile 1986, con spese a carico della parte richiedente. | ||
L’imposta di bollo assolta in maniera virtuale dal DST-UNIPI per la parte di | ||
propria spettanza con autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Pisa nr. | ||
27304 del 07/06/2016. | ||
Art. 19 – OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ | ||
Le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui | ||
all’art. 3 della legge 136/2010. Nei casi di violazione delle disposizioni | ||
di legge, il Dipartimento procederà all’immediata risoluzione del | ||
10 / 11 |
rapporto contrattuale. | ||
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. | ||
per il Comune di Carrara per il Dipartimento di Scienze | ||
della Terra | ||
dell’Università di Pisa | ||
Il Dirigente Settore Servizi il Direttore | ||
Ambientali / Marmo Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx | ||
Xxx. Xxxxxx Xxxx | ||
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