Proprietà dell’Acquirente Clausole campione

Proprietà dell’Acquirente. Tutte le colorazioni, gli stampi, i disegni, le maschere e qualsiasi altro bene che l’Acquirente fornisce al Venditore o che l’Acquirente ha specificamente pagato per essere utilizzato ai fini dell’esecuzione del presente contratto sono e rimangono di proprietà dell’Acquirente, ad uso esclusivo dello stesso, e saranno tenuti a rischio del Venditore che ne dovrà coprire l’eventuale costo di sostituzione e perdita all’Acquirente. Il Venditore dovrà fornire copie delle polizze o dei certificati di assicurazione su richiesta dell’Acquirente.
Proprietà dell’Acquirente. Qualsiasi proprietà, comprese - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - le apparecchiature, gli utensili, gli accessori, gli stampi, le maschere, i modelli, i calibri o i materiali, forniti direttamente o indirettamente dall’Acquirente al Venditore in relazione al presente Contratto oppure che l’Acquirente acquista dal Venditore, o rimborsa allo stesso, in tutto o in parte (collettivamente "la Proprietà dell’Acquirente”), è di proprietà esclusiva dell’Acquirente e sarà tenuta in comodato d’uso dal Venditore. Il Venditore accetta che l’Acquirente abbia il diritto, in qualsiasi momento, di riprendere possesso della Proprietà dell’Acquirente. Quando è sotto il controllo o la custodia del Venditore, il Venditore si assume il rischio di perdita, furto e danni alla Proprietà dell’Acquirente. Il Venditore accetta di mantenere la Proprietà dell’Acquirente libera da tutti i vincoli e gravami e di assicurare la Proprietà dell’Acquirente contro la perdita o la distruzione. Il Venditore deve sempre contrassegnare tutta la Proprietà dell’Acquirente come "Proprietà dell’Acquirente”. Il Venditore accetta di: (a) utilizzare la Proprietà dell’Acquirente solo ai fini dell’esecuzione del presente Contratto; (b) non considerare la Proprietà dell’Acquirente come sua personale; (c) non spostare la Proprietà dell’Acquirente dall’indirizzo indicato sull’ordine di acquisto senza previa autorizzazione scritta dell’Acquirente; e (d) non vendere, trasferire o disporre in altro modo della Proprietà dell’Acquirente senza il preventivo consenso scritto dell’Acquirente. L’Acquirente ha il diritto di accedere ai locali del Venditore in ogni momento opportuno per ispezionare la Proprietà dell’Acquirente e le relative registrazioni del Venditore.
Proprietà dell’Acquirente. 11.1 I materiali, attrezzature, utensili, stampi, forme e diritti d’autore, diritti sul design e ogni altro diritto di proprietà intellettuale su progetti, specifiche e dati forniti dall’Acquirente al Fornitore devono essere utilizzati al Fornitore solo per la fabbricazione dei Beni per la fornitura all’Acquirente o per l’esecuzione dei Servizi per l’Acquirente. Tali beni restano di esclusiva proprietà dell’Acquirente ma devono essere detenuti dal Fornitore sotto custodia sicura a suo rischio e conservati e mantenuti dall’Acquirente in buone condizioni fino alla restituzione all’Acquirente e non devono essere smaltiti in modo diverso da quanto riportato nelle istruzioni scritte dell’Acquirente.
Proprietà dell’Acquirente. Nessuna informazione contenuta nel presente documento potrà essere intesa come obbligo per l’Acquirente di fornire al Fornitore qualsivoglia modello, schizzo, disegno tecnico, progetto, campione o qualsiasi altro Bene di Proprietà dell’Acquirente e quest’ultimo non garantisce l’accuratezza delle informazioni fornite.
Proprietà dell’Acquirente. Tutti i beni materiali e immateriali, comprese le informazioni o le compilazioni di dati di qualsiasi descrizione, gli strumenti, i materiali, i piani, i disegni, il software, il know-how, i documenti, la proprietà intellettuale, le attrezzature o i materiali: (a) forniti o concessi in licenza al Fornitore dall'Acquirente; (b) specificamente pagati dall'Acquirente; o (c) creati con i diritti di proprietà intellettuale dell'Acquirente (definiti nella Sezione 12 di seguito) saranno e rimarranno di proprietà personale dell'Acquirente (collettivamente, "Proprietà dell'Acquirente"). Tali Proprietà dell'Acquirente fornite dall'Acquirente al Fornitore saranno accettate dal Fornitore "COSÌ COME SONO" e "DOVE SONO", con tutti i difetti e senza alcuna garanzia, espressa o implicita, e saranno utilizzate dal Fornitore a proprio rischio e al solo scopo di eseguire il presente Ordine per l'Acquirente. Il Fornitore non potrà sostituire la Proprietà dell'Acquirente con altri beni senza aver prima ottenuto l'esplicito consenso scritto dell'Acquirente. Subito dopo aver ricevuto una richiesta di rimozione da parte dell'Acquirente, il Fornitore preparerà la Proprietà dell'Acquirente (se tangibile) per la spedizione e la consegnerà all'Acquirente a spese del Fornitore nelle stesse condizioni in cui l'ha ricevuta originariamente, fatta salva la ragionevole usura. Prima di utilizzare la Proprietà dell'Acquirente (se materiale), il Fornitore dovrà ispezionarla e addestrare il proprio personale e gli altri utenti autorizzati al suo funzionamento sicuro e corretto. Inoltre, il Fornitore dovrà: (i) mantenere la Proprietà dell'Acquirente libera da gravami e (se materiale) assicurata a sue spese per un importo pari al costo di sostituzione della stessa con tutti i costi delle perdite rimborsati all'Acquirente; (ii) contrassegnare in modo chiaro o altrimenti identificare adeguatamente la Proprietà dell'Acquirente (se materiale) come di proprietà dell'Acquirente; (iii) immagazzinare la Proprietà dell'Acquirente (se materiale) separata e distinta dalla proprietà del Fornitore e di terzi sotto il controllo del Fornitore; (iv) conservarlo (se tangibile) in modo appropriato e in conformità a qualsiasi requisito di gestione e conservazione fornito dall'Acquirente e/o dal produttore originale o che lo accompagnava al momento della consegna al Fornitore; (v) supervisionarne l'uso; e (vi) utilizzarlo esclusivamente per soddisfare gli Ordini dell'Acquirente senza divulgarlo o riprodurlo in altr...
Proprietà dell’Acquirente. 16.1 I materiali, le attrezzature, gli utensili, gli stampi, nonché copyright, diritti di progettazione e qualunque altro diritto di pro- prietà intellettuale relativo ai disegni, specifiche o informazioni, in qualunque forma consegnati dall’Acquirente al Venditore o da questi utilizzati per la produzione delle Merci, sono e rimango- no di proprietà esclusiva dell’Acquirente (“Proprietà dell’Acqui- rente”). Le Proprietà dell’Acquirente sono custodite sotto la re- sponsabilità del Venditore in buone condizioni fino al momento della restituzione all’Acquirente e non possono essere utilizzate in modo o per usi diversi da quanto specificato nelle istruzioni o autorizzazioni scritte fornite dall’Acquirente. In assenza di diver- se indicazioni scritte, tali informazioni potranno essere utilizzate unicamente per gli scopi previsti dal Contratto.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: