Pronto intervento e reperibilità Clausole campione

Pronto intervento e reperibilità. Il servizio è finalizzato a garantire tempestivi interventi in caso di emergenza, atti all’eliminazione di situazioni di pericolo per gli utenti, anche in caso di calamità naturali, o di grave anomalia dei componenti edilizi, o di grave malfunzionamento delle dotazioni impiantistiche e dei presidi di sicurezza che possono costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, pericolo per la circolazione stradale e per l’erogazione dei servizi pubblici essenziali, forte disagio per l’utenza con pericolo di danneggiamento a cose e immobili, o aggravio del loro stato di conservazione. L’Assuntore deve garantire la reperibilità continua dei suoi tecnici al fine di fronteggiare in qualsiasi momento, anche nei giorni festivi e di notte, le emergenze e le situazioni di pericolo negli immobili. L’Assuntore dovrà eseguire con la massima urgenza, e comunque entro 1 ore dalla conoscenza dell’emergenza, tutte le attività di pronto intervento e messa in sicurezza necessarie, provvedendo, se del caso, a realizzare le opere provvisionali (transennature, delimitazioni, inibizioni di accesso, ecc..) dando tempestiva comunicazione ad ACER Ravenna ( o ad altri soggetti eventualmente coinvolti) e, se del caso, attivando immediatamente i servizi pubblici di emergenza ( 118 emergenza sanitaria, 112 numero unico di emergenza, 115 emergenza VV.FF) Non sono ammesse inibizioni di accesso mediante generiche nastrature. L’accesso dovrà essere interdetto mediante reti plastiche da cantiere, o, qualora debba essere consentito l’accesso agli addetti ai lavori, da fasce resistenti di rete plastica segnaletica (tipo Tenax Traffic). La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento che ha comportato la declaratoria dello stato di emergenza. Qualsiasi disfunzione di questo servizio, finalizzato a garantire la pubblica incolumità, comporterà responsabilità civili e penali che l’Assuntore si assume integralmente, sollevando Acer Ravenna da qualsiasi conseguenza diretta o indiretta. Il carattere di somma urgenza solleva l’Assuntore dall’onere di richiedere la preventiva autorizzazione ad Acer Ravenna per l’esecuzione delle prestazioni. Il servizio è esteso a tutti gli edifici in gestione ad ACER, anche di proprietà mista, con onere a carico dell’Assuntore di informare correttamente e tempestivamente gli Amministratori dei condomini costituiti e i ...
Pronto intervento e reperibilità. Per tutta la durata del servizio, Engie Servizi S.p.A. garantirà il pronto intervento 365 giorni/anno 24 ore su 24, costituito da operatori con idonea competenza, dotata di automezzo dedicato con adeguata attrezzatura ed apparecchiatura di telecomunicazione per la rintracciabilità. Il pronto intervento sarà essere garantito con tempi di intervento massimi di 3 ore dalla chiamata.
Pronto intervento e reperibilità. 1. L’Assuntore dovrà garantire un Servizio di Pronto intervento organizzato senza onere aggiuntivo per la SAC S.p.A. (oltre a quello previsto dal canone mensile) presso gli immobili e gli impianti presi in consegna, secondo i tempi indicati nel proseguo del presente articolo.
Pronto intervento e reperibilità. L’Appaltatore dovrà garantire un servizio di pronto intervento e reperibilità organizzato in modo tale da assicurare, in caso di chiamata (sia essa diurna, notturna, in giornata lavorativa o festiva) del personale del Committente e/o di altri soggetti autorizzati, fruitori degli immobili inclusi, l’intervento presso l’impianto secondo i tempi indicati nel presente documento. A tale scopo l’Appaltatore dovrà rendere disponibili, a partire dalla data di attivazione del servizio, un numero telefonico verde, un numero fax ed un indirizzo e-mail validi per tutta la durata del contratto al fine di ricevere eventuali segnalazioni di guasti e disservizi. Al di fuori del normale orario di ufficio (Articolo 7) dovrà essere predisposto un sistema automatico per il trasferimento delle chiamate ai preposti al servizio di reperibilità oppure il numero di cellulare del Reperibile. Nel caso di Appaltatore costituito da un’Associazione Temporanea di Imprese il numero di telefono ed il numero di telefax dovranno essere unici per tutte le Imprese Associate. A seguito di ciascun intervento l’Appaltatore è tenuto ad inviare al Committente una nota nella quale devono essere dettagliatamente descritte le motivazioni dell’intervento e le attività eseguite, incluse eventuali indicazioni di indisponibilità dell’impianto.
Pronto intervento e reperibilità. L’Appaltatore dovrà garantire un servizio di pronto intervento e reperibilità conforme a quanto previsto nella Sezione 8.14.
Pronto intervento e reperibilità. Si precisa che la gestione del servizio idrico integrato, che è un pubblico servizio essenziale non interrompibile, richiede al personale di Uniacque S.p.A. la presenza tempestiva sugli impianti anche in regime di pronto intervento e di reperibilità. A tal fine la Società richiede la residenza o stabile dimora dei propri dipendenti a distanza di 1 ora, indicativamente non oltre 50 km dalla sede operativa di assegnazione. In assenza di tale condizione, il candidato si impegna a provvedervi entro la conclusione del periodo di prova. In difetto, per ragioni di continuità operativa, il rapporto di lavoro potrà essere interrotto.
Pronto intervento e reperibilità. L’Appaltatore dovrà garantire un servizio di pronto intervento e reperibilità conforme a quanto previsto nella Sezione 1.24. I lavori di manutenzione sono volti a garantire la piena efficienza di tutti gli impianti di produzione ACS, distribuzione e utilizzazione di ACS e AFS presso gli immobili oggetto dell’Appalto. Nello svolgimento di tale attività l’Appaltatore deve attenersi a quanto contenuto e previsto dalla normativa vigente; è inoltre suo compito verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia. I lavori riguardano i componenti consegnati e afferenti detti impianti.
Pronto intervento e reperibilità. L’IMPRESA dovrà garantire un servizio di pronto intervento e reperibilità in modo tale da assicurare tempestivo intervento di ripristino dell’originaria funzionalità di attrezzature ed l’impianti al fine di assicurare sempre la continuità di servizio. Il nominativo del responsabile di tale servizio deve essere comunicato formalmente alla FEM prima dell’inizio del servizio. La stessa Amministrazione appaltante deve essere informata per iscritto, sempre prima dell’inizio del servizio, in ordine alle Ditte ed alla loro capacità tecnica alle quali l’IMPRESA intende rivolgersi per l’effettuazione delle manutenzioni di ogni impianto e di ogni attrezzatura. Qualora l’IMPRESA non provveda alle riparazioni dei guasti o rotture entro 24 (ventiquattro) ore dal verificarsi degli stessi, la FEM disporrà gli interventi necessari addebitando i relativi oneri finanziari all’IMPRESA mediante trattenuta sui corrispettivi da liquidare.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.