VARIANTI Clausole campione

VARIANTI. I Contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016. In tutti i casi di variazioni al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condi...
VARIANTI. Non sono ammesse offerte in variante.
VARIANTI. E’fatto divieto all’Aggiudicatario di introdurre modifiche in corso di esecuzione dei Contratti, come previsto dalla vigente normativa in materia. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore se non è disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e, qualora riguardi aspetti sostanziali, preventivamente approvata dagli organi competenti dell’Amministrazione Comunale. La Stazione Appaltante può ammettere variazioni ai Contratti stipulati, nei soli casi ammessi dalla vigente normativa in materia. Si applica l’art.149 del D.Lgs. n.50/2016. In ogni caso l’Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell’Aggiudicatario maggiori oneri.
VARIANTI. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal responsabile dell’esecuzione e preventivamente autorizzata dal responsabile del procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente. La stazione appaltante può disporre variazioni al contratto, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 quando ricorrono le circostanze ivi previste. La stazione appaltante può disporre variazioni al contratto, senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, nei seguenti casi: a) per servizi supplementari da parte del contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti: • risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; • comporti per l'amministrazione notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: • la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; • la modifica non altera la natura generale del contratto. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. In particolare, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale l...
VARIANTI. L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art.311 del D.P.R.207/2010. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto; d) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, qualora non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula contrattuale; il valore di tali varianti non può essere superiore al 5% dell’importo originario del contratto. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. Il fornitore nei casi elencati alle lettere a), b), c) di cui sopra è, pertanto, tenuto ad effettuare la prestazione sia in aumento che in diminuzione rispetto alla quantità indicata nella presente gara, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento, del corrispettivo per la maggiore quantità di servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intera fornitura. Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. Ai sensi dell’art.310 del D.P.R. n.207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto prestazioni e attività di qualsiasi genere esegui...
VARIANTI. Ai sensi dell’art. 120, co. 9 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., IAA si riserva la facoltà, con semplice preavviso scritto, di apportare variazioni alla fornitura/servizio oggetto dell’appalto, in aumento o in diminuzione, fino al massimo di 1/5 dell’ammontare complessivo previsto dall’appalto. Tali variazioni seguiranno comunque gli stessi prezzi, patti e condizioni definiti nell’appalto. Nel caso di necessità motivata di variazioni in aumento delle prestazioni oggetto del contratto di oltre 1/5 del prezzo complessivo contrattuale, si procederà ai sensi del co. 1 e 13 dell’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., previo consenso da parte del contraente, alla stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto, alle medesime condizioni del contratto principale ove applicabili. È fatta salva la possibilità di recesso da parte dell’appaltatore qualora le diminuzioni superino il quinto dell’importo contrattuale, da esercitarsi non oltre il trentesimo giorno successivo alla comunicazione di variazione da parte di IAA. In caso di recesso, l’appaltatore dovrà garantire i servizi oggetto dell’appalto fino all’individuazione, da parte dell’Ente, del nuovo contraente. Qualora si rendano necessarie eventuali forniture o servizi supplementari, non programmabili e non compresi nel presente appalto, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 120, co 1. Lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. In ogni caso, qualsiasi fornitura o servizio aggiuntivo e/o supplementare dovrà essere eseguito solo in seguito ad autorizzazione da parte del RUP che, accertata la disponibilità di budget nel bilancio di IAA, indicherà i tempi e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla prestazione richiesta. Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare, se non previamente autorizzato, potrà essere addebitato a IAA in sede di fatturazione. L’operatore economico aggiudicatario comunque non potrà introdurre varianti alla fornitura oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con IAA. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del contraente, della situazione originaria preesistente. È fatta salva, comunque, l’applicazione dell’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..
VARIANTI. La ditta esecutrice, si obbliga a non apportare alcuna variante alle opere di cui al pre- sente appalto, se non dietro apposito ordine scritto della Direzione dei Lavori, salvo quelle eventuali categorie di lavori aggiuntive inserite nella lista di offerta. Ove nel corso dei lavori, la ditta ritenga opportuno variare in qualsiasi modo le opere, o parti di esse, deve ottenere preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione Lavori. Tutti i danni derivanti da arbitrarie contravvenzioni a quanto prescritto, saranno posti a carico della ditta. Eventuali varianti in corso d’opera sono ammesse esclusivamente in conformità dell’Art. 132 del D. L.gs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, quando ricorra uno dei seguenti motivi : 1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 2. per cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento, o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esi- stenti al momento della progettazione, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti della qualità dell’opera o di sue parti; 3. per il verificarsi di eventi inerenti la natura e specificità dell’opera sulla quale si inter- viene; 4. nei casi previsti dall’ Art. 1664, comma 2, del Codice Civile; 5. per il manifestarsi di errori od omissioni nel progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione o la utilizzazione dell’opera;
VARIANTI. All’Appaltatore non è consentito apportare alcuna modifica al progetto originale, se non preventivamente discussa in contradditorio con la D.L. e da questa approvata e derivante da problematiche tecniche o di cantiere altrimenti insuperabili. Eventuali varianti apportate e non approvate preventivamente dalla D.L. non saranno riconosciute. La SA può apportare in qualunque momento modifiche di qualsiasi genere al progetto originale, compresa la realizzazione di opere inizialmente non previste. L’Appaltatore vedrà riconosciuti i propri oneri in misura derivante dalla sola variazione di quantità rispetto al progetto originale, valorizzata facendo riferimento ai prezzi contrattuali. Nel caso sia necessario prevedere nuovi prezzi, questi dovranno essere concordati in contradditorio con la D.L./SA e approvati prima della loro contabilizzazione. All’Appaltatore non spetterà alcun alto onere. Eventuali richieste della SA che comportino la realizzazione di nuovi elaborati potranno essere poste a carico dell’Appaltatore; il relativo onere progettuale sarà concordato in contradditorio con la D.L./SA e non potrà superare il% dell’importo di variante. La responsabilità della progettazione della variante, in questi casi, è totalmente in capo all’Appaltatore.
VARIANTI. Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato. Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 106 del Codice.
VARIANTI. Non sono ammesse varianti.