Common use of Prestazioni assicurative e garanzie offerte Clause in Contracts

Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La durata dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati che aderiranno alla presente polizza collettiva corrisponde a quella dell’ammortamento del Contratto di Mutuo concesso dall’Ente Erogatore del finanziamento a ciascun Assicurato, salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’Assicurazione di cui all’ Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. – In ogni caso la copertura assicurativa può avere una durata massima di 30 anni, fermo restando un’età massima dell’Assicurato alla scadenza della copertura assicurativa pari a 75 anni non compiuti. Nel caso in cui la copertura assicurativa sia abbinata ad una copertura assicurativa contro danni, l’età massima a scadenza dovrà essere pari a 70 anni non compiuti. Tale durata comprende: – l’eventuale periodo di differimento dell’ammortamento con esclusivo pagamento degli interessi di durata massima pari a 4 mesi; In caso di estinzione parziale o rinegoziazione del Mutuo, la copertura resta commisurata all'originario piano di ammortamento. • Prestazione in caso di decesso: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio; • Prestazione in caso di invalidità totale e permanente da infortunio (di seguito ITP): la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) derivante da infortunio dello stesso prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si intende colpito da ITP l’Assicurato che a seguito di infortunio abbia perduto in modo presumibilmente totale e permanente la capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti, e purché il grado di invalidità sia pari o superiore al 60%. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio. Avvertenza: sono previste esclusioni, periodi di sospensione e limitazione della copertura dei rischi; si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si invita l’Assicurato a leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla compilazione della dichiarazione di buon stato di salute e del questionario sanitario.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Temporanea in Caso Di Morte O in Caso Di Invalidita’ Totale Permanente Da Infortunio

Prestazioni assicurative e garanzie offerte. L’adesione all’assicurazione è facoltativa. L’assicurazione “Protezione Finanziamento” può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un Contratto di Finanziamento riferito ad un cliente (Aderente alla presente assicurazione) di Credito Xxxxxxxx X.x.X (Contraente della presente assicurazione). Tale Contratto di Finanziamento viene univocamente identificato mediante i riferimenti riportati sul Modulo di Adesione. La durata dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati che aderiranno alla presente polizza collettiva corrisponde a quella dell’ammortamento dell‘assicurazione (riportata sul Modulo di Adesione) può variare fino ad un massimo di 18 mesi e coincide con la durata del Contratto di Mutuo concesso dall’Ente Erogatore del finanziamento a ciascun AssicuratoFinanziamento stipulato fra l’Aderente e il Contraente (arrotondata all’intero inferiore quando non sia in mesi interi). In caso di Decesso dell’Assicurato verificatosi prima della scadenza contrattuale, salvo Credemvita garantisce il verificarsi delle cause pagamento di cessazione dell’Assicurazione un importo pari al capitale assicurato (riportato sul Modulo di Adesione). • sottoscrivano le dichiarazioni sul proprio buon stato di salute riportate nel Modulo di Adesione; • soddisfino gli altri requisiti di cui all’ Artall’art. 8 2.2 delle Condizioni di Assicurazione. – In ogni caso la copertura assicurativa può avere una durata massima Quando titolare del Contratto di 30 anni, fermo restando un’età massima dell’Assicurato alla scadenza della copertura assicurativa pari a 75 anni non compiuti. Nel caso in cui la copertura assicurativa sia abbinata ad una copertura assicurativa contro danni, l’età massima a scadenza dovrà essere pari a 70 anni non compiuti. Tale durata comprende: – l’eventuale periodo di differimento dell’ammortamento con esclusivo pagamento degli interessi di durata massima pari a 4 mesi; In caso di estinzione parziale o rinegoziazione del Mutuo, la copertura resta commisurata all'originario piano di ammortamento. • Prestazione in caso di decesso: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione Finanziamento ed Aderente alla presente Assicurazione Collettiva) assicurazione è un soggetto diverso da persona fisica, l’Aderente designa l’Assicurato come la persona fisica con riferimento alla quale l’assicurazione è prestata. Si evidenzia che, in ogni caso, l’assicurazione cessa prima della scadenza dell’assicurazione relativa solo al singolo Assicuratoverificarsi di uno dei seguenti eventi: - liquidazione del capitale assicurato a seguito del Decesso dell’Assicurato; - liquidazione dell’indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente o Malattia Grave dell’Assicurato (prestazioni facenti parte delle “garanzie danni” prestate da Credemassicurazioni S.p.A - per le quali si rimanda all’apposita Nota Informativa ed alle Condizioni di Assicurazione); - perdita, da parte dell’Assicurato inizialmente designato dall’Aderente nel Modulo di Adesione, di uno dei requisiti di cui all’art. Si rinvia all’Art. 6 2.2 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni Assicurazione; - estinzione anticipata totale o trasferimento del Contratto di dettaglio; • Prestazione Finanziamento, ove l’Aderente non abbia comunicato la volontà di mantenere in caso essere l’assicurazione. Il rischio di invalidità totale Decesso è coperto qualunque possa esserne la causa e permanente da infortunio (senza limiti territoriali. Vi sono ulteriori cause di seguito ITP): la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) derivante da infortunio dello stesso prima mancata operatività della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicuratogaranzia: a tal scopo si rimanda all’art. Si intende colpito da ITP l’Assicurato che a seguito di infortunio abbia perduto in modo presumibilmente totale e permanente la capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti, e purché il grado di invalidità sia pari o superiore al 60%. Si rinvia all’Art. 6 10 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio. Avvertenza: sono previste esclusioni, periodi di sospensione e limitazione della copertura dei rischi; si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglioAssicurazione. Si invita evidenzia la necessità che l’Assicurato a leggere legga le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla compilazione sottoscrizione della dichiarazione di sul proprio buon stato di salute salute. E’ di fondamentale importanza che tali dichiarazioni siano esatte e del questionario sanitarioveritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte di Credemvita che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata.

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Samples: Contratto Di Finanziamento

Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Per la prima annualità, la durata dell’assicurazione dell’Assicurazione relativa ai singoli Assicurati Aderenti che aderiranno alla presente polizza collettiva corrisponde (ossia l’arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa) è pari ad un anno più l’eventuale frazione di anno intercorrente tra la data di decorrenza dell’Assicurazione ed il primo giorno del mese successivo a quella dell’ammortamento del Contratto quello della data di Mutuo concesso dall’Ente Erogatore del finanziamento a ciascun Assicuratodecorrenza stessa. Per le annualità successive, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente per altri 12 mesi salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’Assicurazione di cui all’ Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. – In ogni caso la La copertura assicurativa può avere una essere rinnovata per un massimo di 9 annualità. Il capitale assicurato, indicato nel Modulo di Adesione, rimane costante per tutta la durata massima contrattuale. Le garanzie rimangono in vigore fintanto che il premio venga regolarmente corrisposto. Risultano ammissibili all’assicurazione le persone fisiche che siano correntisti delle Banche di 30 anni, fermo restando un’età massima dell’Assicurato alla scadenza della Credito Cooperativo. La copertura assicurativa pari può essere estesa anche a 75 persone giuridiche che siano correntisti delle Banche di Credito Cooperativo; in tal caso come Aderente si definisce la persona giuridica mentre Assicurato sarà la persona fisica che ricopre il ruolo di Key Man nell’Azienda Aderente (amministratore delegato, proprietario, socio, direttore generale, direttore commerciale). L’Assicurato deve avere un’età compresa tra i 18 e i 70 anni (non compiuti) al momento dell’ingresso in assicurazione; la garanzia cessa (con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati) al raggiungimento dell’età di 71 anni (non compiuti). Nel caso in cui la La copertura assicurativa sia abbinata ad una copertura assicurativa contro danni, l’età massima a scadenza dovrà essere pari a 70 anni non compiutipuò comunque cessare con il verificarsi delle cause di cessazione dell’Assicurazione di cui all’ Art. Tale durata comprende: – l’eventuale periodo 8 delle Condizioni di differimento dell’ammortamento con esclusivo pagamento degli interessi di durata massima pari a 4 mesi; In caso di estinzione parziale o rinegoziazione del Mutuo, la copertura resta commisurata all'originario piano di ammortamentoAssicurazione. • Prestazione in caso di decessoDecesso: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) prima nel corso della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicuratodurata contrattuale. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio; • Prestazione in caso di invalidità totale Invalidità Totale Permanente da Infortunio e permanente da infortunio Malattia (di seguito ITP): la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di Invalidità Totale Permanente invalidità totale permanente (di grado uguale o superiore al 60%) dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) derivante da infortunio dello stesso prima nel corso della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicuratodurata contrattuale. Si intende colpito da ITP l’Assicurato che a seguito di infortunio o malattia abbia perduto in modo presumibilmente totale e permanente la capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti, e purché il grado di invalidità sia pari o superiore al 60%. Il grado di Invalidità Permanente viene accertato in base alla Tabella di cui al D.P.R. n°1124 del 30/6/65 (Tabella INAIL e successive modificazioni ed integrazioni). Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio. Avvertenza: sono previste esclusioni, periodi di sospensione e limitazione della copertura dei rischi; si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si invita l’Assicurato l’Aderente a leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla compilazione della dichiarazione di buon stato Buono Stato di salute Salute e del questionario sanitarioQuestionario Sanitario.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Temporanea in Caso Di Morte Ed Invalidita’ Totale E Permanente Monoannuale E a Capitale Costante

Prestazioni assicurative e garanzie offerte. Il presente Contratto di Assicurazione è un’assicurazione collettiva ad adesione facoltativa, operante esclusivamente in applicazione di un’apposita Convenzione che la Contraente (UniCredit Leasing S.p.A.) ha stipulato con l’Impresa di Assicurazione – Aviva S.p.A. -. La prestazione in caso di decesso, indicata di seguito è operante per tutta la Durata della Copertura Assicurativa intendendosi per tale l’arco di tempo che intercorre tra la Data di decorrenza e la Data di scadenza della Copertura Assicurativa. La durata dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati che aderiranno alla presente polizza collettiva corrisponde a quella dell’ammortamento della Copertura Assicurativa è espressa in mesi interi e coincide sempre con la durata residua del Contratto di Mutuo concesso dall’Ente Erogatore Leasing (anche in caso di successiva modifica della stessa), nel limite massimo di:  20 anni (240 mesi), per Contratti di Leasing immobiliare, Fotovoltaico;  10 anni (120 mesi), per Contratti di Leasing strumentale, nautico o targato. La durata residua del finanziamento a ciascun AssicuratoContratto di Leasing è comunicata all’Impresa di Assicurazione dalla Contraente. Più precisamente la Polizza Collettiva presuppone:  un unico Contraente (UniCredit Leasing S.p.A.), salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’Assicurazione di cui all’ Art. 8 delle Condizioni un'unica Polizza Collettiva e tante Coperture Assicurative (Contratti di Assicurazione) per quante sono le Imprese clienti della Contraente intestatarie di Contratti di Leasing che abbiano deciso di aderire;  un’Impresa Locataria intestataria del Contratto di Leasing che designa gli Assicurati della presente Polizza Collettiva tra i suoi collaboratori, soci o dipendenti di rilevante importanza per la stessa;  per ogni Assicurato – cui corrisponderà una singola posizione individuale – la prestazione iniziale assicurata è pari all’Importo Finanziato Netto. – In ogni caso la copertura assicurativa può avere una durata massima L’Importo Finanziato Netto è pari all’importo finanziato totale del Contratto di 30 anniLeasing al netto del valore di riscatto finale, fermo restando un’età massima dell’Assicurato alla scadenza della copertura assicurativa pari a 75 anni non compiutidell’anticipo e dell’IVA. Nel caso in cui la copertura assicurativa sia abbinata ad una copertura assicurativa contro danni, l’età massima a scadenza dovrà essere l'Assicurato debba effettuare accertamenti sanitari l'Importo Finanziato Netto è pari a 70 anni non compiutial debito residuo risultante dalla comunicazione della Contraente all'Impresa Locataria relativa al nuovo piano finanziario. Tale durata comprende: – l’eventuale periodo di differimento dell’ammortamento con esclusivo pagamento degli interessi di durata massima pari a 4 mesi; In Nel caso di estinzione parziale o rinegoziazione più Assicurati del Mutuomedesimo Contratto di Leasing, la copertura resta commisurata all'originario piano di ammortamento. • Prestazione in caso di decesso: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni mancata accettazione da parte dell’Impresa di Assicurazione dell’ammissione alla Copertura Assicurativa soltanto nei confronti di uno degli stessi, non pregiudica l’efficacia dell’Assicurazione per le informazioni di dettaglio; • Prestazione in caso di invalidità totale e permanente da infortunio (di seguito ITP): la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) derivante da infortunio dello stesso prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicuratoi rimanenti Assicurati. Si intende colpito da ITP l’Assicurato che a seguito di infortunio abbia perduto in modo presumibilmente totale e permanente la capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti, e purché il grado di invalidità sia pari o superiore al 60%. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni Il Contratto di Assicurazione per le informazioni di dettaglio. Avvertenza: sono previste esclusioniprevede, periodi di sospensione e limitazione della copertura dei rischi; si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si invita l’Assicurato a leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla compilazione della dichiarazione di buon stato di salute e del questionario sanitario.nella presente Nota Informativa, la seguente prestazione assicurativa:

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La durata dell’assicurazione relativa dell’assicurazione, ossia l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rappor- to di mutuo e non potrà comunque superare i 360 mesi. Il contratto è predisposto per Poste Italiane S.p.A. che offre ai singoli Assicurati propri Clienti un mutuo con la possibilità di aderire alle garanzie assicurative prestate dalla Compagnia. L’Assicurato è la persona che aderiranno alla presente polizza collettiva corrisponde a quella dell’ammortamento del Contratto di Mutuo concesso dall’Ente Erogatore del finanziamento a ciascun Assicuratoaccende il mutuo, salvo mentre il verificarsi delle cause di cessazione dell’Assicurazione di cui all’ ArtContraente è Poste Italiane S.p.A. Il contratto prevede le seguenti garanzie: premio resta acquisito dalla Compagnia. 8 delle Condizioni di Assicurazione. – In ogni caso la copertura assicurativa può avere una durata massima di 30 anni, fermo restando un’età massima dell’Assicurato alla scadenza della copertura assicurativa pari a 75 anni non compiuti. Nel caso in cui la copertura assicurativa sia abbinata ad una copertura assicurativa contro danni, l’età massima a scadenza dovrà essere pari a 70 anni non compiuti. Tale durata comprende: – l’eventuale periodo di differimento dell’ammortamento con esclusivo pagamento degli interessi di durata massima pari a 4 mesi; In caso di estinzione parziale o rinegoziazione del Mutuo, la copertura resta commisurata all'originario piano di ammortamento. • Prestazione in caso di decesso: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio; • Prestazione in caso causa di invalidità totale e permanente da infortunio (di seguito ITP): o per gravi malattie, ed il garanzia cessa la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di sua efficacia se è già stato liquidato un capitale sinistro a Tale • Garanzia A) Assicurazione temporanea in caso di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato morte (cioè colui garanzia valida per tutti gli aderenti). La Compagnia in caso di decesso del- l’Assicurato nel corso della durata contrattuale, si obbliga a corri- spondere un capitale il cui importo è pari all’ammontare del debito che ha sottoscritto alla data del decesso residua dal rapporto di mutuo. Qualora il Modulo mutuo sia coin- testato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) derivante da infortunio dello stesso prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si intende colpito da ITP l’Assicurato che a seguito di infortunio abbia perduto in modo presumibilmente invali- dità totale e permanente o per gravi malattie, la capacità lavorativa generica all'esercizio garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimane in vigo- re per le altre persone cointestatarie con prestazione pari a quella definita al successivo 6 Il premio unico versato è utilizzato per far fronte al rischio demografico della mortalità; pertanto nessuna pre- stazione è prevista in caso di un qualsiasi lavoro proficuo sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del contratto e remunerabileil premio corrisposto resta acquisito dalla Compagnia. Tale garanzia non richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante visita medica: di esso fornirà notizia l’Assicurato stesso al momento della sottoscri- zione della Proposta, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti, e purché il grado salvo quanto previsto nel paragrafo 4. • Garanzia B) Assicurazione di invalidità sia totale e permanente deri- vante da infortunio e malattia (garanzia valida per tutti gli aderenti). In caso di invalidità totale permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60%% della totale, la Compagnia garantisce la corre- sponsione di una somma pari al debito residuo contratto dall’Assi- curato verso il Contraente alla data del verificarsi dell’evento. Si rinvia all’ArtL’in- dennizzo è calcolato secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella INAIL riportata all’allegato 1 delle condizioni contrattuali. 6 delle Condizioni Tale garanzia cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato un sinistro a causa di Assicurazione morte o di gravi malattie ed il premio resta acquisito dalla Compagnia. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di morte o di gravi malattie, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquida- to il sinistro ma rimane in vigore per le informazioni altre persone cointestatarie con prestazione pari a quella definita al paragrafo. 6. E’ previsto un periodo di dettaglio. Avvertenza: sono previste esclusioni, periodi carenza di sospensione e limitazione della copertura dei rischi; si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione 60 giorni per gli aspetti di dettaglio. Si invita l’Assicurato l’invalidità dovuta a leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla compilazione della dichiarazione di buon stato di salute e del questionario sanitariomalattia.

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Samples: Condizioni Generali

Prestazioni assicurative e garanzie offerte. L’assicurazione “Protezione Finanziamento” può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un Contratto di Finanziamento riferito ad un cliente (Aderente alla presente assicurazione) di Credito Xxxxxxxx La durata dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati che aderiranno alla presente polizza collettiva corrisponde a quella dell’ammortamento dell‘assicurazione (riportata sul Modulo di Adesione) può variare fino ad un massimo di 18 mesi e coincide con la durata del Contratto di Mutuo concesso dall’Ente Erogatore del finanziamento a ciascun AssicuratoFinanziamento stipulato fra l’Aderente e il Contraente (arrotondata all’intero inferiore quando non sia in mesi interi). In caso di Decesso dell’Assicurato verificatosi prima della scadenza contrattuale, salvo Credemvita garantisce il verificarsi delle cause pagamento di cessazione dell’Assicurazione un importo pari al capitale assicurato (riportato sul Modulo di Adesione). • sottoscrivano le dichiarazioni sul proprio buon stato di salute riportate nel Modulo di Adesione; • soddisfino gli altri requisiti di cui all’ Artall’art. 8 2.2 delle Condizioni di Assicurazione. – In ogni caso la copertura assicurativa può avere una durata massima Quando titolare del Contratto di 30 anni, fermo restando un’età massima dell’Assicurato alla scadenza della copertura assicurativa pari a 75 anni non compiuti. Nel caso in cui la copertura assicurativa sia abbinata ad una copertura assicurativa contro danni, l’età massima a scadenza dovrà essere pari a 70 anni non compiuti. Tale durata comprende: – l’eventuale periodo di differimento dell’ammortamento con esclusivo pagamento degli interessi di durata massima pari a 4 mesi; In caso di estinzione parziale o rinegoziazione del Mutuo, la copertura resta commisurata all'originario piano di ammortamento. • Prestazione in caso di decesso: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione Finanziamento ed Aderente alla presente Assicurazione Collettiva) assicurazione è un soggetto diverso da persona fisica, l’Aderente designa l’Assicurato come la persona fisica con riferimento alla quale l’assicurazione è prestata. Si evidenzia che, in ogni caso, l’assicurazione cessa prima della scadenza dell’assicurazione relativa solo al singolo Assicuratoverificarsi di uno dei seguenti eventi: - liquidazione del capitale assicurato a seguito del Decesso dell’Assicurato; - liquidazione dell’indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente o Malattia Grave dell’Assicurato (prestazioni facenti parte delle “garanzie danni” prestate da Credemassicurazioni S.p.A - per le quali si rimanda all’apposita Nota Informativa ed alle Condizioni di Assicurazione); - perdita, da parte dell’Assicurato inizialmente designato dall’Aderente nel Modulo di Adesione, di uno dei requisiti di cui all’art. Si rinvia all’Art. 6 2.2 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni Assicurazione; - estinzione anticipata totale o trasferimento del Contratto di dettaglio; • Prestazione Finanziamento, ove l’Aderente non abbia comunicato la volontà di mantenere in caso essere l’assicurazione. Il rischio di invalidità totale Decesso è coperto qualunque possa esserne la causa e permanente da infortunio (senza limiti territoriali. Vi sono ulteriori cause di seguito ITP): la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) derivante da infortunio dello stesso prima mancata operatività della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicuratogaranzia: a tal scopo si rimanda all’art. Si intende colpito da ITP l’Assicurato che a seguito di infortunio abbia perduto in modo presumibilmente totale e permanente la capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti, e purché il grado di invalidità sia pari o superiore al 60%. Si rinvia all’Art. 6 10 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio. Avvertenza: sono previste esclusioni, periodi di sospensione e limitazione della copertura dei rischi; si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglioAssicurazione. Si invita evidenzia la necessità che l’Assicurato a leggere legga le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla compilazione sottoscrizione della dichiarazione di sul proprio buon stato di salute salute. E’ di fondamentale importanza che tali dichiarazioni siano esatte e del questionario sanitarioveritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte di Credemvita che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata.

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Samples: Contratto Di Finanziamento

Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Il contratto di assicurazione qui descritto è un’assicurazione temporanea in caso di morte, a capitale decrescente ed a Premio unico anticipato, studiata per coloro che hanno stipulato un contratto di Prestito. Il Contraente ed Assicurato è il Mutuatario. I Beneficiari della Prestazione Assicurata saranno i soggetti designati dall’Assicurato o in mancanza di tale designazione, gli eredi legittimi e/o testamentari dello stesso Assicurato. Il Periodo di Durata dell’Assicurazione, ossia l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati del rapporto di finanziamento e non potrà, comunque, essere inferiore a 12 mesi e maggiore di 120 mesi. L’Assicurazione cessa alla scadenza senza tacito rinnovo. L’Età Assicurativa dell’Assicurato, così come descritta nel Glossario: - alla sottoscrizione del contratto di Prestito non può essere inferiore a 18 anni; - alla scadenza del contratto di Prestito non può essere superiore a 65 anni. Nel caso in cui il contratto di Prestito sia stato stipulato da più persone, si considera assicurata la persona che aderiranno alla presente polizza collettiva corrisponde a quella dell’ammortamento ha sottoscritto la Proposta di Assicurazione. Mod. NL/0017/1 - Ed. 02.2015 Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: - Prestazione in caso di decesso L’Assicuratore garantisce in caso di decesso dell’Assicurato, avvenuto nel corso del Contratto Periodo di Mutuo concesso dall’Ente Erogatore Durata del finanziamento a ciascun Assicuratocontratto di assicurazione, salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’Assicurazione di cui all’ Artla corresponsione al Beneficiario della Prestazione Assicurata, come indicato all’art. 8 4 delle Condizioni di Assicurazione. – In ogni caso la copertura assicurativa può avere una durata massima di 30 anni, fermo restando un’età massima dell’Assicurato alla scadenza della copertura assicurativa pari a 75 anni non compiuti. Nel caso in cui la copertura assicurativa sia abbinata ad una copertura assicurativa contro danni, l’età massima a scadenza dovrà essere pari a 70 anni non compiuti. Tale durata comprende: – l’eventuale periodo di differimento dell’ammortamento con esclusivo pagamento degli interessi di durata massima pari a 4 mesi; In caso di estinzione parziale o rinegoziazione del Mutuo, la copertura resta commisurata all'originario piano di ammortamento. • Prestazione Nessuna prestazione è prevista in caso di decessosopravvivenza dell’Assicurato alla Scadenza dell’Assicurazione. “Avvertenza” L’Assicurazione prevede la presenza di periodi di sospensione o limitazione della copertura del Rischio; in particolare: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione - le coperture assicurative offerte, prevedono che i contratti di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla Prestito oggetto della presente Assicurazione Collettiva) prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si rinvia abbiano le caratteristiche descritte all’Art. 6 1 delle Condizioni di Assicurazione; - sono esclusi dalla garanzia tutti i casi indicati all’art. 13 delle Condizioni di Assicurazione. “Avvertenza” All’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio; • Prestazione in caso di invalidità totale e permanente da infortunio (di è indicato che la garanzia non opera interamente o opera parzialmente qualora a seguito ITP): la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) derivante da infortunio dello stesso prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicuratodel decesso, emergano elementi sottaciuti all’Assicuratore nelle dichiarazioni pre-contrattuali. Si intende colpito da ITP l’Assicurato che a seguito raccomanda pertanto all’Assicurando di infortunio abbia perduto in modo presumibilmente totale e permanente la capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti, e purché il grado di invalidità sia pari o superiore al 60%. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni leggere le avvertenze indicate nella Proposta di Assicurazione per le informazioni di dettaglio. Avvertenza: sono previste esclusioni, periodi di sospensione e limitazione della copertura dei rischi; si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si invita l’Assicurato a leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla compilazione e sottoscrizione della dichiarazione di buon buono stato di salute e e, laddove prodotto, nel Rapporto del questionario sanitarioMedico.

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Samples: Contratto Di Puro Rischio

Prestazioni assicurative e garanzie offerte. L’assicurazione “Protezione Finanziamento” può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un Contratto di Finanziamento riferito ad un cliente (Aderente alla presente assicurazione) di Credito Xxxxxxxx La durata dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati che aderiranno alla presente polizza collettiva corrisponde a quella dell’ammortamento dell‘assicurazione (riportata sul Modulo di Adesione) può variare fino ad un massimo di 18 mesi e coincide con la durata del Contratto di Mutuo concesso dall’Ente Erogatore del finanziamento a ciascun AssicuratoFinanziamento stipulato fra l’Aderente e il Contraente (arrotondata all’intero inferiore quando non sia in mesi interi). In caso di Decesso dell’Assicurato verificatosi prima della scadenza contrattuale, salvo Credemvita garantisce il verificarsi delle cause pagamento di cessazione dell’Assicurazione un importo pari al capitale assicurato (riportato sul Modulo di Adesione). • sottoscrivano le dichiarazioni sul proprio buon stato di salute riportate nel Modulo di Adesione; • soddisfino gli altri requisiti di cui all’ Artall’art. 8 2.2 delle Condizioni di Assicurazione. – In ogni caso la copertura assicurativa può avere una durata massima Quando titolare del Contratto di 30 anni, fermo restando un’età massima dell’Assicurato alla scadenza della copertura assicurativa pari a 75 anni non compiuti. Nel caso in cui la copertura assicurativa sia abbinata ad una copertura assicurativa contro danni, l’età massima a scadenza dovrà essere pari a 70 anni non compiuti. Tale durata comprende: – l’eventuale periodo di differimento dell’ammortamento con esclusivo pagamento degli interessi di durata massima pari a 4 mesi; In caso di estinzione parziale o rinegoziazione del Mutuo, la copertura resta commisurata all'originario piano di ammortamento. • Prestazione in caso di decesso: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione Finanziamento ed Aderente alla presente Assicurazione Collettiva) assicurazione è un soggetto diverso da persona fisica, l’Aderente designa l’Assicurato come la persona fisica con riferimento alla quale l’assicurazione è prestata. Si evidenzia che, in ogni caso, l’assicurazione cessa prima della scadenza dell’assicurazione relativa solo al singolo Assicuratoverificarsi di uno dei seguenti eventi: - liquidazione del capitale assicurato a seguito del Decesso dell’Assicurato; - liquidazione dell’indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente o Malattia Grave dell’Assicurato (prestazioni facenti parte delle “garanzie danni” prestate da Credemassicurazioni S.p.A - per le quali si rimanda all’apposita Nota Informativa ed alle Condizioni di Assicurazione); - perdita, da parte dell’Assicurato inizialmente designato dall’Aderente nel Modulo di Adesione, di uno dei requisiti di cui all’art. Si rinvia all’Art. 6 2.2 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni Assicurazione; - estinzione anticipata totale o trasferimento del Contratto di dettaglio; • Prestazione Finanziamento, ove l’Aderente non abbia comunicato la volontà di mantenere in caso essere l’assicurazione. Il rischio di invalidità totale Decesso è coperto qualunque possa esserne la causa e permanente da infortunio (senza limiti territoriali. Vi sono ulteriori cause di seguito ITP): la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) derivante da infortunio dello stesso prima mancata operatività della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicuratogaranzia: a tal scopo si rimanda all’art. Si intende colpito da ITP l’Assicurato che a seguito di infortunio abbia perduto in modo presumibilmente totale e permanente la capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti, e purché il grado di invalidità sia pari o superiore al 60%. Si rinvia all’Art. 6 10 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio. Avvertenza: sono previste esclusioni, periodi di sospensione e limitazione della copertura dei rischi; si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglioAssicurazione. Si invita l’Assicurato a evidenzia la necessità dell’Assicurato di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla compilazione sottoscrizione della dichiarazione di sul proprio buon stato di salute e del questionario sanitariosalute. E’ di fondamentale importanza che tali dichiarazioni siano veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte di Credemvita che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata.

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Samples: Contratto Di Finanziamento

Prestazioni assicurative e garanzie offerte. Il contratto inizia a decorrere dal momento del suo perfezionamento. Esso si intende perfezionato, previa sottoscrizione da parte dell'Assicurato del Modulo di Adesione e previa corresponsione del premio unico previsto, alle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nel Modulo di Adesione, coinci- dente con la data di erogazione del mutuo. La conclusione del contratto avviene comunque previa esecuzione degli accertamenti sanitari di base per l’assunzione del rischio assicurativo indicati nella tabella di cui all’Allegato 1. La durata dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati che aderiranno alla presente polizza collettiva corrisponde a quella dell’ammortamento del Contratto di Mutuo concesso dall’Ente Erogatore del finanziamento a ciascun Assicurato, salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’Assicurazione di cui all’ Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. – In ogni caso la della copertura assicurativa può avere una caso morte coincide con la durata massima prevista dal piano di ammortamento del mutuo ed è compresa tra un minimo di 1 anno e un massimo di 30 anni. Più precisamente la Polizza Collettiva presuppone: • un unico Contraente, fermo restando un’età massima dell’Assicurato alla scadenza un'unica Polizza Collettiva vita e tante coperture assicurative (Contratto di Assicurazione) per quanti sono i clienti della copertura assicurativa Contraente intestatari di Finanziamenti che abbia- no deciso di aderire; • per ogni Assicurato – cui corrisponderà una singola posizione individuale – la prestazione ini- ziale assicurata è pari a 75 anni all’importo totale del Finanziamento richiesto oppure in caso di cointe- stazione l’importo totale del finanziamento potrà essere liberamente ripartito tra i cointestatari purchè il capitale iniziale assicurato pro-capite non compiutisuperi l’intero valore del mutuo erogato. Nel caso di più Assicurati cointestatari del medesimo Finanziamento, la mancata accettazione da parte della Compagnia di Assicurazione dell’ammissione alla Copertura Assicurativa soltanto nei confronti di uno degli stessi, non pregiudica l’efficacia dell’Assicurazione per i rimanenti Assicurati, a condizione che il totale della somma assicurata sia pari almeno all’importo totale richiesto del Finanziamento e che sia rispettato quanto previsto per l’assunzione della Copertura Assicurativa. Il contratto prevede la seguente prestazione assicurativa offerta da Eurovita Assicurazioni S.p.A.: PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE DELL’ASSICURATO: in cui la caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, Eurovita garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento della Polizza calcolato alla data corrispondente al pagamento della rata precedente il decesso. La copertura assicurativa sia abbinata non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corrisposte e riferite al periodo precedente al decesso dell’Assicurato. Il valore del capitale assicurato sarà pari all’importo totale (o parziale in caso di erogazione del medesimo finanziamento a più persone) del finanziamento richiesto. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 500.000,00 per Sinistro; limite assoluto per Assicurato anche in caso di intestazione o cointestazione di più Finanziamenti assicu- rati. In caso di Finanziamenti per un importo superiore al massimale di Euro 500.000,00 gli inden- xxxxx saranno liquidati proporzionalmente in base al rapporto fra tale massimale e l’importo totale richiesto del Finanziamento. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e il premio pagato resterà acquisito ad Eurovita. Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rinvia all’Art. 27 “PRESTAZIONI ASSICURATE” delle Condizioni Contrattuali. Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso – senza limiti territoriali – fino al compimento del 75° anno di età dell’Assicurato e salvo le limitazioni previste all’Art. 29 “ESCLUSIONI” e all’Art. 30 “CARENZA” delle Condizioni Contrattuali. Nei casi previsti dai suddetti articoli, Eurovita Assicurazioni S.p.A. corrisponderà una copertura assicurativa contro danni, l’età massima a scadenza dovrà essere somma pari a 70 anni non compiutiall’ammontare della riserva matematica calcolata al momento del decesso. Tale durata comprende: – l’eventuale periodo di differimento dell’ammortamento con esclusivo pagamento degli interessi di durata massima pari a 4 mesi; In caso di estinzione parziale o rinegoziazione del MutuoFinanziamento la Copertura Assicurativa resterà comunque com- misurata, sia per le prestazioni che per la copertura resta commisurata all'originario durata, all’originario piano di ammortamentoammortamento del Finanziamento. • Prestazione in caso Gli accertamenti sanitari di decesso: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato base richiesti per l’assunzione del contratto ove necessari sono riporta- ti nella tabella relativa (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicuratocfr. Allegato 1). Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla necessità di Assicurazione per le informazioni di dettaglio; • Prestazione in caso di invalidità totale e permanente da infortunio (di seguito ITP): la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) derivante da infortunio dello stesso prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si intende colpito da ITP l’Assicurato che a seguito di infortunio abbia perduto in modo presumibilmente totale e permanente la capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti, e purché il grado di invalidità sia pari o superiore al 60%. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio. Avvertenza: sono previste esclusioni, periodi di sospensione e limitazione della copertura dei rischi; si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si invita l’Assicurato a leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE e alla compilazione della dichiarazione di buon stato di salute e del questionario sanitario.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte

Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Le prestazioni assicurative indicate di seguito, sono operanti per tutta la durata dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati che aderiranno alla presente polizza collettiva corrisponde a quella dell’ammortamento del Contratto. Per durata del Contratto si intende l’arco di Mutuo concesso dall’Ente Erogatore del finanziamento tempo durante il quale sono operanti le prestazioni assicurate: per questo Contratto la durata è vitalizia, vale a ciascun Assicurato, salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’Assicurazione di cui all’ Artdire commisurata alla vita dell’Assicurato. 8 delle Condizioni di Assicurazione. – In ogni caso caso, trascorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto, è fatta salva la copertura assicurativa può avere una durata massima facoltà del Con- traente di 30 anni, fermo restando un’età massima dell’Assicurato alla scadenza della copertura assicurativa pari richiedere la risoluzione anticipata del Contratto e la liquidazione del valore di riscatto nei termini e secondo le modalità indicate al successivo punto 13. “RISCATTO”. La Società a 75 anni non compiuti. Nel caso in cui la copertura assicurativa sia abbinata ad una copertura assicurativa contro danni, l’età massima a scadenza dovrà essere pari a 70 anni non compiuti. Tale durata comprende: – l’eventuale periodo di differimento dell’ammortamento con esclusivo pagamento degli interessi di durata massima pari a 4 mesi; In caso di estinzione parziale o rinegoziazione fronte del Mutuo, la copertura resta commisurata all'originario piano di ammortamento. • Prestazione in caso di decesso: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione versamento di un capitale premio unico e di eventuali versamenti aggiuntivi si impegna a corrispondere una prestazione in caso di decesso dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio; • Prestazione in qualsiasi epoca esso avvenga ed in caso di invalidità totale richiesta del Contraente, una prestazione nel corso di validità del Contratto. Una parte del premio unico versato e permanente da infortunio (degli eventuali versamenti aggiuntivi viene trattenuta dalla Società per far fronte ai costi del Contratto e pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale assicurato. Il capitale assicurato è costituito dalla somma del capitale iniziale assicurato e delle “quote” di seguito ITP): la Compagnia garantisce capitale acquisite con gli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dal Contraente. L’ammontare di ciascuna “quota” di capitale derivante dagli eventuali versamenti aggiuntivi corrisponde quindi all’importo del versamento al Beneficiario la corresponsione di un netto delle spese indicate al successivo punto 8.1.1 “COSTI GRAVAN- TI SUL PREMIO E SUI VERSAMENTI AGGIUNTIVI”. Di conseguenza il capitale liquidabile in caso di Invalidità Totale Permanente decesso dell’Assicurato il risultato della capitalizzazione del premio unico versato e degli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto dei costi e - in caso di richiesta del Contraente della prestazione in corso di Contratto - della prestazione nel corso di validità del Contratto già liquidata. Per i primi cinque anni dalla data di decorrenza contrattuale la rivalutazione minima annua garantita dalla Società (cioè colui che ha sottoscritto Tasso minimo garantito) è pari al 2,00%. Trascorso tale termine la Società si riserva di variare detto tasso – fermo restando il Modulo rispetto delle disposizioni ISVAP in materia di Adesione alla presente tassi massimi di interesse applicabili ai Contratti di Assicurazione Collettiva) derivante sulla Vita - previa comunicazione scritta da infortunio dello stesso prima della scadenza dell’assicurazione relativa inviare al singolo AssicuratoContraente con un preavviso di almeno 60 giorni; in ogni caso il nuovo tasso non potrà avere applicazione retroattiva con riferimento al periodo del Contratto già trascorso. Si intende colpito da ITP l’Assicurato che Maggiori informazioni relative a seguito tale comunicazione sono fornite al successivo punto 20. “INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO”. La rivalutazione attribuita al capitale assicurato a fronte di infortunio abbia perduto tale tasso minimo garantito dalla Società si consolida con il capitale assicurato e resta acquisita in modo presumibilmente totale e permanente via definitiva a favore del Contraente oppure su richiesta del Contraente, viene liquidata annualmente. Nel caso la capacità lavorativa generica all'esercizio misura annua di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti, e purché il grado di invalidità rivalutazione sia pari o superiore al 60%. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni tasso minimo garantito previsto, la rivalutazione attribuita al capitale assicurato a fronte di Assicurazione per le informazioni tale misura annua di dettaglio. Avvertenza: sono previste esclusioni, periodi di sospensione rivalutazione si consolida con il capitale assicurato e limitazione della copertura dei rischi; si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si invita l’Assicurato resta acquisita in via definitiva a leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla compilazione della dichiarazione di buon stato di salute e favore del questionario sanitarioContraente oppure su richiesta del Contraente viene liquidata annualmente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera a Premio Unico

Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La durata dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati che aderiranno alla presente polizza collettiva corrisponde a quella dell’ammortamento Il Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: Alla scadenza del Contratto sarà liquidato all’Assicurato, a condizione che l’Assicurato sia in vita, un capitale pari alla somma dei seguenti importi: • in relazione alla parte del Premio Investito allocata nel Fondo Interno Assicurativo, il controvalore delle quote di Mutuo concesso dall’Ente Erogatore tale Fondo Interno Assicurativo, calcolato secondo le modalità previste all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione; • in relazione alla parte del finanziamento a ciascun Premio Investito allocata nella Gestione Separata, il Capitale Assicurato, salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’Assicurazione di cui all’ Artcalcola- to secondo le modalità previste agli Artt. 8 14 e 15 delle Condizioni di Assicurazione. – In ogni caso la copertura assicurativa può avere una durata massima di 30 anni, fermo restando un’età massima dell’Assicurato alla scadenza della copertura assicurativa pari a 75 anni non compiuti. Nel caso in cui la copertura assicurativa sia abbinata ad una copertura assicurativa contro danni, l’età massima a scadenza dovrà essere pari a 70 anni non compiuti. Tale durata comprende: – l’eventuale periodo di differimento dell’ammortamento con esclusivo pagamento degli interessi di durata massima pari a 4 mesi; In caso di estinzione parziale o rinegoziazione decesso dell’Assicurato è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati dal Contraente, di un ca- pitale pari alla somma dei seguenti importi: • in relazione alla parte del MutuoPremio Investito allocata nel Fondo Interno Assicurativo, il controvalore delle quote di tale Fondo Interno Assicurativo, calcolato secondo le modalità previste all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione, maggiorato dell’1%; • in relazione alla parte del Premio Investito allocata nella Gestione Separata, il Capitale Assicurato, calcola- to secondo le modalità previste agli Artt.14 e 15 delle Condizioni di Assicurazione. Sulla parte del Premio Investito allocata nel Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente, la copertura resta commisurata all'originario piano Compa- gnia non offre alcuna garanzia finanziaria di ammortamento. • Prestazione in caso rimborso del capitale o di decesso: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale rendi- mento minimo. Il Contraente assume pertanto i rischi finanziari derivanti dagli investimenti effettua- ti nel Fondo Interno Assicurativo. Conseguentemente, l’ammontare delle prestazioni a carico della Compagnia alla scadenza del Contratto, in caso di decesso dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio; • Prestazione o in caso di invalidità totale e permanente da infortunio (riscatto, potrebbe risultare inferiore al Premio Versato. Il pagamento delle prestazioni, per quanto riguarda la componente unit-linked allocata nel Fondo Interno Assicurativo dipende, durante la vita del Contrat- to, dalle oscillazioni di seguito ITP): la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione valore delle quote del Fondo Interno Assicurativo stesso, quale parametro di un capitale in caso di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) derivante da infortunio dello stesso prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicuratoriferimento del Contratto. Si intende colpito da ITP l’Assicurato che a seguito di infortunio abbia perduto in modo presumibilmente totale e permanente la capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti, e purché il grado di invalidità sia pari o superiore al 60%. Si rinvia all’Art. 6 Ogni deprezzamento del valore delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio. Avvertenza: sono previste esclusioni, periodi di sospensione e limitazione della copertura dei rischi; si rinvia all'Art. 7 quote del Fondo Interno Assicurativo può determinare una corrispondente riduzione delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si invita l’Assicurato a leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla compilazione della dichiarazione di buon stato di salute e del questionario sanitarioprestazioni assicurative.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo Con Partecipazione Agli Utili E Unit Linked

Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La durata dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati che aderiranno alla presente polizza collettiva corrisponde a quella dell’ammortamento del Contratto di Mutuo concesso dall’Ente Erogatore del finanziamento a ciascun Assicurato, salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’Assicurazione dell’assicurazione di cui all’ Artall’Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. – In Si conviene in ogni caso che la copertura assicurativa può avere una durata massima pari ai primi 10 anni di 30 annidurata del Mutuo/Finanziamento, fermo restando un’età massima dell’Assicurato alla scadenza della copertura assicurativa per il caso morte pari a 75 anni non compiuti. Nel caso in cui la compiuti e della copertura assicurativa sia abbinata ad una copertura assicurativa contro danni, l’età massima a scadenza dovrà essere di invalidità totale permanente pari a 70 anni non compiuti. Tale durata comprende: – l’eventuale periodo di differimento dell’ammortamento con esclusivo pagamento degli interessi di durata massima pari a 4 mesi; . In caso di estinzione parziale o rinegoziazione del Mutuo, la copertura resta commisurata all'originario piano di ammortamento. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: PACCHETTO A: • Prestazione in caso di decesso: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio; • Prestazione in caso di invalidità totale e permanente da infortunio (di seguito ITP): la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) derivante da infortunio dello stesso prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si intende colpito da ITP l’Assicurato che a seguito di infortunio abbia perduto in modo presumibilmente totale e permanente la capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti, e purché il grado di invalidità sia pari o superiore al 60%. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio. PACCHETTO B: • Prestazione in caso di decesso: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio; Avvertenza: sono previste esclusioni, periodi di sospensione e limitazione della copertura dei rischi; si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si invita l’Assicurato a leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla compilazione della dichiarazione di buon buono stato di salute e del questionario sanitario.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Temporanea in Caso Di Morte O in Caso Di Invalidita’ Totale Permanente Da Infortunio

Prestazioni assicurative e garanzie offerte. Il presente Contratto di Assicurazione è un’assicurazione collettiva, operante esclusivamente in applicazione di un’apposita Convenzione che la Contraente (UBI BANCA S.c.p.a.) stipula con l’Impresa di Assicurazione – AVIVA Assicurazioni Vita S.p.A. -. La prestazione indicata di seguito è operante per tutta la Durata della Copertura Assicurativa intendendosi per tale l’arco di tempo che intercorre tra la Data di decorrenza e la Data di scadenza della Copertura Assicurativa. La durata dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati che aderiranno alla presente polizza collettiva corrisponde a quella dell’ammortamento della Copertura Assicurativa, espressa in mesi interi, coincide sempre con la durata del Contratto di Mutuo concesso dall’Ente Erogatore Finanziamento (anche in caso di successiva modifica della stessa) nel limite minimo di 1 anno e massimo di 120 mesi. La durata del finanziamento a ciascun Assicurato, salvo il verificarsi delle cause Contratto di cessazione dell’Assicurazione Finanziamento è comunicata all’Impresa di cui all’ ArtAssicurazione dalla Contraente. 8 delle Condizioni di Assicurazione. – In ogni caso la copertura assicurativa può avere una durata massima di 30 anni, fermo restando un’età massima dell’Assicurato alla scadenza della copertura assicurativa pari a 75 anni non compiuti. Nel caso in cui la copertura assicurativa sia abbinata ad una copertura assicurativa contro danni, l’età massima a scadenza dovrà essere pari a 70 anni non compiuti. Tale durata comprende: – l’eventuale periodo di differimento dell’ammortamento con esclusivo pagamento degli interessi di durata massima pari a 4 mesi; In caso di estinzione parziale del Finanziamento o di modifica della durata o di rinegoziazione del Mutuodello stesso, la copertura resta commisurata all'originario Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per la prestazione che per la durata, all’originario piano di ammortamentoammortamento del Finanziamento. Più precisamente la Polizza Collettiva presuppone: Prestazione un unico Contraente (UBI BANCA S.c.p.a.), un'unica Polizza Collettiva (Contratto) e tante coperture assicurative per quanti sono i clienti della Contraente intestatari di Finanziamenti che abbiano deciso di aderire; • per ogni Assicurato – cui corrisponderà una singola posizione individuale – la prestazione iniziale assicurata è pari all’importo del totale del Finanziamento richiesto oppure, in caso di decessocointestazione del Finanziamento: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione • potrà essere assicurato uno dei cointestatari per l’importo totale del Finanziamento; oppure • dovranno essere assicurati tutti i cointestatari (con capitale assicurato in parti uguali) fino a un massimo sei persone fisiche per ciascun Contratto di un capitale in Assicurazione. Nel caso di decesso dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni più Assicurati cointestatari del medesimo Finanziamento, la mancata accettazione da parte dell’Impresa di Assicurazione dell’ammissione alla Copertura Assicurativa soltanto nei confronti di uno degli stessi, non pregiudica l’efficacia dell’Assicurazione per le informazioni di dettaglio; • Prestazione in caso di invalidità i rimanenti Assicurati, a condizione che il totale e permanente da infortunio (di seguito ITP): la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) derivante da infortunio dello stesso prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si intende colpito da ITP l’Assicurato che a seguito di infortunio abbia perduto in modo presumibilmente totale e permanente la capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti, e purché il grado di invalidità somma assicurata sia pari o superiore al 60%all’importo totale del Finanziamento e che sia rispettato quanto previsto per l’assunzione della Copertura Assicurativa. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni Il Contratto di Assicurazione per prevede le informazioni di dettaglio. Avvertenza: sono previste esclusioni, periodi di sospensione e limitazione della copertura dei rischi; si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si invita l’Assicurato a leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla compilazione della dichiarazione di buon stato di salute e del questionario sanitario.seguenti prestazioni assicurative:

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva E Facoltativa Tariffa 81bd Temporanea in Caso Di Morte in Forma Collettiva a Premio Unico Ed a Capitale Decrescente