Common use of POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) Clause in Contracts

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC). Il Codice dell’Amministrazione Digitale riconosce ai Cittadini alcuni “Diritti Digitali”. In particolare attribuisce ai Contribuenti, Cittadini ed imprese, il diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni, con i loro Concessionari, e con i gestori di pubblici servizi. Tra i diritti digitali è ricompreso anche l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC). La PEC è obbligatoria per le imprese, la Pubblica Amministrazione ed i liberi professionisti. È uno strumento capace di attribuire valore legale ad una e-mail, portandola al pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Analogamente alla posta elettronica ordinaria, si occupa di "trasportare" attraverso Internet un messaggio dal mittente al destinatario. La Posta Elettronica Certificata funziona per l'Utente esattamente come la normale posta elettronica: si utilizzano gli stessi programmi, non c'è nulla di nuovo da imparare. ABACO, pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) invita la S.V., qualora abbia già a disposizione questo strumento, a segnalare l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata per lo scambio di informazioni e comunicazioni. Tale volontà può essere espressa mediante richiesta scritta da consegnare o spedire ai recapiti di ABACO indicati nella presente Carta ovvero negli atti di riscossione coattiva ricevuti dalla S.V.. Tra i dati personali richiesti è necessario inserire anche il numero di telefonia mobile al quale il partecipante desidera siano indirizzati gli SMS, di cui dichiari, sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere titolare, sollevando ABACO da ogni responsabilità in ordine agli effetti derivanti da dichiarazioni mendaci. Le richieste non debitamente compilate, o prive del consenso al trattamento dei dati, saranno cestinate e non consentiranno, quindi, di usufruire del servizio. Tali dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del servizio in oggetto e non saranno comunicati a terzi.

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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC). Il Codice dell’Amministrazione Digitale riconosce ai Cittadini alcuni “Diritti Digitali”. In particolare attribuisce ai Contribuenti, Cittadini ed imprese, il diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con L’Organismo Pagatore AGEA e le Pubbliche Amministrazioni, con i loro Concessionari, e con i gestori di pubblici servizi. Tra i diritti digitali è ricompreso anche l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC). La PEC è obbligatoria Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio inviano le imprese, la Pubblica Amministrazione ed i liberi professionisti. È uno strumento capace di attribuire valore legale ad una e-mail, portandola al pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Analogamente alla posta elettronica ordinaria, si occupa di "trasportare" attraverso Internet un messaggio dal mittente al destinatario. La Posta Elettronica Certificata funziona per l'Utente esattamente come la normale posta elettronica: si utilizzano gli stessi programmi, non c'è nulla di nuovo da imparare. ABACO, pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) invita la S.V., qualora abbia già a disposizione questo strumentoproprie comunicazioni, a segnalare l’indirizzo ciascun agricoltore, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata per da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale. Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all’art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e comunicazionidocumenti debba avvenire attraverso strumenti informatici. Tale volontà La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. L’indicazione dell’indirizzo PEC, da parte del beneficiario, è obbligatoria. L’indirizzo PEC deve essere sempre attivo ed aggiornato. L’agricoltore che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte: - per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l’accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA xxx.XXXX.xxx.xx); - per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell’Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN. Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l’accesso al SIAN. L’Organismo pagatore AGEA non dà corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi, ai sensi dell’art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni. Ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni, l’Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l’esito della domanda. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo viene effettuata anche dalle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio. Il pagamento dell’aiuto nella misura richiesta – senza l’applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69. L’Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l’esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico, ai sensi dell’art. 3 bis della Legge n. 241/90 – uso della telematica - e successive modificazioni e della Legge n. 69/2009. Il presente bando consente la presentazione di domande di sostegno (1°anno d’impegno) e di pagamento (conferma impegno) in conformità all’articolo 1. Per l’attuazione della Tipologia di Operazione 14.1.1 “Pagamenti per il Benessere degli animali” sono previsti stanziamenti per l’annualità 2021 pari a euro 11.000.000,00 Per l’attuazione della Misura sono, dunque, previsti stanziamenti annuali in base ai quali saranno selezionate le domande di sostegno (domande di impegno iniziale) presentate nella medesima annualità di riferimento, e formate le eventuali graduatorie di ammissibilità, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di sostegno istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili. La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi della Misura. È garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell’impegno), successive alla presentazione di domande di sostegno già ammesse a finanziamento. Le eventuali graduatorie di ammissibilità saranno formulate su base regionale, tenendo conto dei punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione individuati. Nel caso in cui le domande ammissibili non esauriscano la quota di risorse assegnata per le relative tipologie di operazione, l’ammontare complessivo di tali somme residue viene ripartito in maniera proporzionale fra le restanti tipologie di operazioni, prendendo come riferimento la percentuale dell’ammontare economico richiesto, per ogni tipologia di operazione e non utilmente collocato in graduatoria, fatta 100 la sommatoria complessiva dei singoli importi precedentemente individuati. Per l’attribuzione dei punteggi relativi alle diverse priorità, sulla base dei quali procedere alla formazione delle graduatorie, si dovrà tener conto dei criteri di selezione, distinti per ciascuna tipologia di operazione, riportati nella tabella che segue. Non è previsto il punteggio minimo dei criteri di valutazione In materia di controlli ed applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, alla DGR n. 669 del 24/10/2017 e ss.mm.ii. nonché al paragrafo 16 delle istruzioni operative dell’OP Agea n. 13 prot. ORPIUM 0011779 del 19/02/2021. A riguardo si ribadisce che: - il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l’applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l’importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, portata, durata e ripetizione dell’inadempienza in base alla normativa vigente; In riferimento all’articolo 19 “recupero degli importi erogati in annualità pregresse” comma 2, del DM 2588/2020, il livello di recupero dell’anno di accertamento non viene applicato, agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione, qualora la non conformità non è rilevata anche nelle annualità precedenti. - il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione del sostegno, ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 640/2014, ed all’applicazione del DM 2490 del 25 gennaio 2017, comporta l’applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l’importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell’inadempienza; - il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative ad un numero di animali dichiarato superiore a quello determinato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto nel reg. 640/2014, titolo II, capo IV, sezione 4; Si fa espressa riserva di modifica del presente Avviso pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando pubblico si rinvia a quanto stabilito alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale. Il presente Bando pubblico può essere espressa mediante richiesta scritta da consegnare o spedire ai recapiti oggetto di ABACO indicati nella presente Carta ovvero negli modifiche ed integrazioni, che potranno essere definite anche con atti di riscossione coattiva ricevuti dalla S.V.. Tra i dati personali richiesti è dirigenziali, nel caso in cui si renda necessario inserire anche il numero di telefonia mobile al quale il partecipante desidera siano indirizzati gli SMS, di cui dichiari, sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere titolare, sollevando ABACO da ogni responsabilità in ordine agli effetti procedere ad adeguamenti derivanti da dichiarazioni mendaci. Le richieste una evoluzione del quadro normativo di riferimento o qualora sia necessario definire modifiche di natura procedurale e amministrativa Laddove l’esito dei controlli di ammissibilità eseguiti (amministrativi ed in loco) sia negativo, la domanda sarà resa non debitamente compilate, o prive del consenso al trattamento dei dati, saranno cestinate ammissibile e non consentiranno, quindi, di usufruire del servizio. Tali dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del servizio in oggetto e non saranno comunicati potrà dare luogo a terzinessuna corresponsione degli aiuti richiesti.

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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC). Il Codice dell’Amministrazione Digitale riconosce ai Cittadini alcuni “Diritti Digitali”. In particolare attribuisce ai Contribuenti, Cittadini ed imprese, il diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con L’Organismo Pagatore AGEA e le Pubbliche Amministrazioni, con i loro Concessionari, e con i gestori di pubblici servizi. Tra i diritti digitali è ricompreso anche l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC). La PEC è obbligatoria Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio inviano le imprese, la Pubblica Amministrazione ed i liberi professionisti. È uno strumento capace di attribuire valore legale ad una e-mail, portandola al pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Analogamente alla posta elettronica ordinaria, si occupa di "trasportare" attraverso Internet un messaggio dal mittente al destinatario. La Posta Elettronica Certificata funziona per l'Utente esattamente come la normale posta elettronica: si utilizzano gli stessi programmi, non c'è nulla di nuovo da imparare. ABACO, pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) invita la S.V., qualora abbia già a disposizione questo strumentoproprie comunicazioni, a segnalare l’indirizzo ciascun agricoltore, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata per da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale. Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all’art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e comunicazionidocumenti debba avvenire attraverso strumenti informatici. Tale volontà può La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. L’indicazione dell’indirizzo PEC, da parte del beneficiario, è obbligatoria. L’indirizzo PEC deve essere espressa mediante richiesta scritta sempre attivo ed aggiornato. L’agricoltore che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte: - per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l’accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA xxx.XXXX.xxx.xx); - per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell’Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da consegnare o spedire ai recapiti parte di ABACO indicati AGEA sul SIAN. Le risultanze di riscontro alla domanda dell’interessato sono costituite dalle evidenze digitali riportate sul sistema SIAN e sono nella presente Carta diretta disponibilità e conoscenza del beneficiario, ovvero negli atti del soggetto cui egli ha conferito speciale incarico ad operare per suo conto, come il CAA. In tal caso, il CAA costituisce il “tramite conoscitivo” dello stato e dell’esito del procedimento e fornisce all’interessato ogni informazione e chiarimento al riguardo. L’impostazione in forma di riscossione coattiva ricevuti dalla S.V.. Tra i dati personali richiesti è necessario inserire anche il numero tele-amministrazione del procedimento di telefonia mobile pagamento consente altresì al quale il partecipante desidera siano indirizzati gli SMSCAA e, per suo tramite, al beneficiario della domanda di pagamento, di avere esatta cognizione dello stato istruttorio e decisionale: in caso le informazioni non risultino immediatamente disponibili sul SIAN, il CAA, con la diligenza richiesta dal mandato, dovrà rivolgersi all’AGEA. Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l’accesso al SIAN secondo le seguenti modalità: - per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l’accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA xxx.XXXX.xxx.xx); - per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell’Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN. L’Organismo pagatore AGEA non dà corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi, ai sensi dell’art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni. Ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni, l’Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l’esito della domanda. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo viene effettuata anche dalle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio. Il pagamento dell’aiuto nella misura richiesta – senza l’applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69. L’Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l’esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico, ai sensi dell’art. 3 bis della Legge n. 241/90 – uso della telematica - e successive modificazioni. Il presente bando consente la presentazione di di domande di sostegno (1°anno d’impegno) e di pagamento (conferma impegno) in conformità all’articolo 1. Per l’attuazione della Misura sono previsti stanziamenti per l’annualità 2022 per tipologia di operazione pari a: - 10.1.8 “Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria vegetale” euro 1.500.000. Per l’attuazione della Misura sono, dunque, previsti stanziamenti annuali in base ai quali saranno selezionate le domande di sostegno (domande di impegno iniziale) presentate nella medesima annualità di riferimento, e formate le eventuali graduatorie di ammissibilità, nel caso in cui dichiarile risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di sostegno istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili. La Regione si riserva, sotto la propria esclusiva responsabilitàqualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del Programma, di essere titolareprevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi della Misura. E’ garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell’impegno), sollevando ABACO da ogni responsabilità in ordine agli effetti derivanti da dichiarazioni mendacisuccessive alla presentazione di domande di sostegno già ammesse a finanziamento. Le richieste eventuali graduatorie di ammissibilità saranno distinte per tipologia di operazione e formulate su base regionale, tenendo conto dei punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione individuati per ciascuna tipologia di operazione. Nel caso in cui le domande ammissibili non debitamente compilateesauriscano la quota di risorse assegnata per le relative tipologie di operazione, o prive del consenso al trattamento dei datil’ammontare complessivo di tali somme residue viene ripartito in maniera proporzionale fra le restanti tipologie di operazioni, saranno cestinate prendendo come riferimento la percentuale dell’ammontare economico richiesto, per ogni tipologia di operazione e non consentirannoutilmente collocato in graduatoria, quindifatta 100 la sommatoria complessiva dei singoli importi precedentemente individuati. Per l’attribuzione dei punteggi relativi alle diverse priorità, sulla base dei quali procedere alla formazione delle graduatorie, si dovrà tener conto dei criteri di usufruire del servizioselezione, distinti per ciascuna tipologia di operazione, riportati nelle tabelle che seguono. Tali dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del servizio in oggetto e non saranno comunicati a terzi.Non è previsto il punteggio minimo dei criteri di valutazione

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