ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE Clausole campione

ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE. L’Azienda ULSS comunicherà il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto il quale provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto secondo quanto stabilito dagli artt. 101, c. 2 e ss. e 111, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016. L’aggiudicatario dovrà far riferimento al suddetto Direttore per ciò che riguarda l’esecuzione del servizio.
ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE. Sono a carico della Stazione Appaltante: Tutte le sanzioni per violazione delle norme del Codice della Strada sono a carico della Stazione Appaltante la quale provvederà direttamente al pagamento dei relativi importi. La ditta aggiudicataria si impegna ad inoltrare alla Stazione Appaltante, entro 48 ore a mezzo fax, tutte le notifiche di sanzioni pervenute alla ditta stessa. La Stazione Appaltante si impegna:
ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE. Sono a carico della Stazione appaltante i seguenti oneri:
ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE. Oltre agli altri oneri previsti dal presente Capitolato, sono a carico della Stazione Appaltante. •La responsabilità amministrativa, gestionale ed esecutiva dell'adozione degli obblighi di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore pubblico, di cui agli articoli 13, 14 e 15 del D.Lgs 115/08. •La trasmissione all’Agenzia ENEA (D.Lgs 115/08 art. 4 e D.Lgs. n°102 del 4/7/2014 – Attuazione direttiva 2012/27/UE su efficienza energetica) di una scheda informativa degli interventi e delle eventuali azioni di promozione dell’efficienze energetica intraprese. •L’apposizione del visto da parte del Responsabile del Servizio LL.PP./Dirigente, sulle pratiche autorizzative ai vari enti preposti (INAIL (La legge 30 luglio 2010 di conversione , come modificato dal D.L. 78/2010, prevede l’attribuzione delle funzioni già svolte dall’ ISPESL), USL, PREFETTURA, UTIF, PROVINCIA, CPVVF, AGENZIA REGIONALE RECUPERO RISORSE e/o altro Ente verificatore, ecc.) e l’invio delle suddette. •La fornitura di energia elettrica. •La fornitura di acqua.
ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE. Equitalia e le Società del Gruppo si assumono l’obbligo di: • designare e mettere a disposizione gli spazi idonei per l’installazione delle apparecchiature; • fornire l’energia elettrica e rete LAN necessaria per il funzionamento dei Sistemi di Gestione Code; • garantire al personale tecnico dell’Affidatario, previo riconoscimento, l’accesso ai propri locali ed agli spazi designati per le attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature e dei suoi componenti; • fare eseguire gli interventi di manutenzione delle apparecchiature esclusivamente dal personale tecnico addetto dell’Affidatario; • adottare tutti gli accorgimenti tecnici suggeriti dal personale deputato dall’Affidatario per l’ottimale funzionamento delle apparecchiature.
ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE. 1. La Comunità d’Ambito coordinerà, unitamente all’Impresa, i conferimenti dei singoli Comuni.
ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE. Sono a carico dell'Utilizzatore: - la fornitura di carburante conforme alle prescrizioni della casa costruttrice e pneumatici; - il pagamento di eventuali contravvenzioni per responsabilità del conducente. Tutte le sanzioni per violazione delle norme del Codice della Strada sono a carico dell'Utilizzatore il quale provvederà direttamente al pagamento dei relativi importi. La ditta aggiudicataria si impegna ad inoltrare all'Utilizzatore, entro 48 ore a mezzo fax, tutte le notifiche di sanzioni pervenute alla ditta stessa. L'Utilizzatore si impegna: - a far osservare ai propri dipendenti tutte le norme di circolazione ed in particolare quelle sulla abilitazione alla guida, validità ed aggiornamento della patente; - a non affidare a terzi i mezzi locati, fatta eccezione per i propri dipendenti e/o persone non dipendenti purché autorizzati dall’Ente; - ad usare i mezzi in conformità alla loro normale destinazione, adibendoli agli usi consentiti; - ad effettuare tutte le denunce con la dovuta tempestività (furto, incendio, incidente, ecc.); - a non alienare, dare pegno od altrimenti distrarre i mezzi locati, e comunque impedire che altri costituiscano sui mezzi stessi, diritti di ritenzione, privilegio, vincolo, ecc.; - a dare immediata notizia alla ditta aggiudicataria di ogni altro fatto che possa pregiudicare i diritti della stessa. - Inoltre essa: - segnalerà al fornitore eventuali difetti o malfunzionamenti e se necessario fermerà immediatamente la macchina; - segnalerà tempestivamente eventuali sinistri avvenuti alla macchina; - si impegna a non effettuare alcuna modifica strutturale dei mezzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell’appaltatore.
ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE. La Stazione Appaltante è tenuta a consentire il regolare svolgimento delle operazioni di esercizio e manutenzione, intervenendo presso i Dirigenti competenti per il rilascio delle autorizzazioni per l'accesso ai locali in cui sono installate parti delle attrezzature e degli impianti oggetto del presente Capitolato ed in particolare per quanto riguarda le Sale Operatorie ed assimilate. La Stazione appaltante è tenuta a fornire: • l'energia elettrica per l'alimentazione di tutte le parti elettriche dei vari impianti e per il funzionamento degli attrezzi e delle apparecchiature necessarie al servizio di conduzione e manutenzione; • i fluidi primari; • i combustibili (gasolio, metano, gpl); • i gas medicali (ossigeno, protossido d’azoto, ecc.).
ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE. Sono completamente a carico della stazione appaltante le linee elettriche di alimentazione quadro e scatole cavi scaldanti.
ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE. In relazione al presente capitolato la Stazione appaltante si impegna: • alla retribuzione, comprensiva degli oneri riflessi, assicurazione infortuni, ecc., del proprio personale adibito al servizio; • alle forniture di gas, acqua, energia elettrica, riscaldamento e quant'altro sia necessario per il funzionamento degli impianti presso le cucine comunali; • alla manutenzione ordinaria e straordinaria concernente impiantistica (impianti elettrico, idraulico e conduttura gas) ed edilizia, degli ambienti di proprietà comunale adibiti al servizio, nonché alla loro disinfestazione; • a tutte le opere di manutenzione straordinaria che comportino una spesa superiore ai 300 euro lordi a singolo intervento, relative alle attrezzature in dotazione, incluse quelle che consistono nell'adeguamento alle normative igienico-sanitarie e legge T.U. 81/2008; • all'integrazione del proprio materiale, frangibile e non, necessario al servizio, nonché alla riparazione di impianti e alla sistemazione di locali danneggiati per cause accidentali e non dipendenti da fatti o comportamenti imputabili alla D.A., la quale diversamente ne risponde o provvede direttamente a proprie spese, come da indicazioni dell'Amministrazione, così come risponde di ogni ammanco di materiali o di attrezzature (non funzionalmente connesso all'espletamento del servizio), oppure provvede a proprie spese a reintegrare questi o quelle, come da indicazioni dell'Amministrazione; • a dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del T.U. n. 81 del 9/04/2008