Portavalori Clausole campione

Portavalori. Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all’interno dei fabbricati dell’Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell’Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell’espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell’Assicurato. In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l’importo recuperato o ricevuto dall’Assicurato in base a:
Portavalori. Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche a seguito di scasso o rottura dei finestrini o delle porte dei veicoli utilizzati per il trasporto, siano essi in sosta temporanea e/o parcheggio. Sono altresì assicurati anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o imputabile a questi ultimi, la garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato. In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:
Portavalori. La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione di valori trasportati, di pertinenza dell’azienda, durante il trasporto degli stessi a causa di: - furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi; - furto perpetrato strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - rapina o estorsione; - commessi sulla persona del Contraente o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa. L’assicurazione è operante a condizione che: - la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la rendano inadatta al servizio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni; - il servizio di portavalori si svolga entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
Portavalori. A deroga dell’ART. ESCLUSIONI, lett. h) si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di: - furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi; - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - rapina; commessi su un incaricato del Contraente/Assicurato mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa. Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dal Contraente/Assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della cifra assicurata) che eventualmente eccede l’importo recuperato o ricevuto dal Contraente/Assicurato in conseguenza del contratto con l’istituto di trasporti e/o l’assicurazione stipulata dall’istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti. La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente/Assicurato. La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano. Le garanzie vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “PORTAVALORI”. Le garanzie tutte previste al presente punto 12 “Furto, rapina e portavalori” vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato. Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro: - la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.; - la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata di premio maturatasi dopo il sinistro, di un importo uguale a quello risarcibile; tuttavia, la somma assicurata deve intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro reintegrata nei valori originari, obbligandosi a pagare il rateo di premio a present...
Portavalori. Persona incaricata del trasporto di valori (Assicurato, suoi familiari o dipendenti).
Portavalori. Si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di:
Portavalori. La Società si obbliga ad indennizzare, per ogni anno assicurativo e nel limite della partita assicurata in polizza per il portavalori, la perdita di denaro e valori avvenuti all’esterno dei locali dell’attività assicurata in conseguenza di: • xxxxxx e/o rapina; • furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano detti valori e denaro; • furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del tra- sporto esterno del denaro e dei valori; • dette persone incaricate del trasporto esterno dei valori siano d’età non inferiore a 18 anni né superiore a 75 anni; • gli eventi previsti dalla presente clausola avvengano durante il trasporto al domicilio del titolare, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa e in ogni caso nell’ambito della provincia ove è ubicato il rischio assicurato e di quelle limitrofe.
Portavalori. L’assicurazione copre la sottrazione di “Valori” portati dagli addetti incaricati, fuori dai locali dell’ufficio/studio per trasferirli al domicilio dell’Assicurato, alle banche, a fornitori o a clienti e viceversa, a seguito di: • furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incari- cata del trasporto “valori”; • furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha in- dosso od a portata di mano i “valori” stessi; • furto strappando di mano o di dosso alla persona i “valori” medesimi; • rapina. La garanzia è prestata: • durante l’orario di servizio tra le ore 7.00 e le ore 23.00; • per portavalori di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni; in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx; con uno scoperto del 20% che in caso di rapina è ridotto al 10%.
Portavalori. 9) La Società, fino alla concorrenza dell’importo indicato in polizza alla voce Portavalori e in quanto pagato il relativo premio, assicura i valori contro:
Portavalori sottrazione dei valori, subita dall’incaricato del trasporto dei medesimi, a seguito di: - furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui il portavalori ha indosso o a portata di mano i valori stessi; - scippo e/o rapina. Il portavalori può essere un Dipendente o altra persona (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70) incaricata dall’Assicurato stesso di trasferire i valori fuori dai locali dell’ufficio, alle banche, a fornitori o a clienti, ad altri uffici, e viceversa. La garanzia è prestata in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e l’efficacia non è limitata a specifici orari. Il trasporto dei valori potrà essere effettuato a piedi o con qualsiasi mezzo di locomozione. La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della cifra assicurata) che eventualmente eccede l’importo recuperato o ricevuto dal contraente in conseguenza del contratto sottoscritto con l’istituto di trasporti e/o l’assicurazione stipulata dall’istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti.