Common use of Portavalori Clause in Contracts

Portavalori. A deroga dell’ART. ESCLUSIONI, lett. h) si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di: - furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi; - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - rapina; commessi su un incaricato del Contraente/Assicurato mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa. Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dal Contraente/Assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della cifra assicurata) che eventualmente eccede l’importo recuperato o ricevuto dal Contraente/Assicurato in conseguenza del contratto con l’istituto di trasporti e/o l’assicurazione stipulata dall’istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti. La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente/Assicurato. La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano. Le garanzie vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “PORTAVALORI”. Le garanzie tutte previste al presente punto 12 “Furto, rapina e portavalori” vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato. Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro: - la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.; - la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata di premio maturatasi dopo il sinistro, di un importo uguale a quello risarcibile; tuttavia, la somma assicurata deve intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro reintegrata nei valori originari, obbligandosi a pagare il rateo di premio a presentazione della relativa appendice al termine di ogni annualità. Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un importo pari ad una volta i valori assicurati al momento di “primo sinistro”. - in caso di ritrovamento della refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.

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Portavalori. A deroga dell’ART. 1.2 - ESCLUSIONI, lett. h) si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di: - furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi; - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - rapina; commessi su un incaricato del Contraente/Assicurato mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa. Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dal Contraente/Assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della delle cifra assicurata) che eventualmente eccede l’importo recuperato o ricevuto dal Contraente/Assicurato in conseguenza del contratto con l’istituto di trasporti e/o l’assicurazione stipulata dall’istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti. La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente/Assicurato. La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano. Le garanzie vengono prestate viene prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “PORTAVALORI”. Le garanzie tutte previste al presente punto 12 9 “Furto, rapina e portavalori” vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato. Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro: - la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.; - l’assicurazione in base al “Valore a nuovo” non verrà prestata per i danni da Xxxxx e Xxxxxx; - relativamente a denaro e valori in genere, la Società non sarà tenuta a corrispondere complessivamente un somma superiore a quella stabilita nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “COSE PARTICOLARI VALORI”; - la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata di premio maturatasi dopo il sinistro, di un importo uguale a quello risarcibile; tuttavia, tuttavia la somma assicurata deve intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro reintegrata nei valori originari, obbligandosi a pagare il rateo di premio a presentazione della relativa appendice al termine di ogni annualità. Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un importo pari ad una volta i valori assicurati al momento di “primo sinistro”. - in caso di ritrovamento della delle refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.

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Samples: Disciplinare Di Gara Servizi Assicurativi 5

Portavalori. A deroga dell’ARTdell’Art. ESCLUSIONI2 – ESCLUSIONI sezione 3, lett. hf) si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro denaro,carte valori , titoli di credito e/o valori a seguito di: - furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi; - il furto strappando a seguito di strappo di mano o di dosso alla persona i dei valori medesimi; - rapina, estorzione; commessi su un incaricato del Contraente/Assicurato Contraente mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa. Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dal Contraente/Assicurato dall’Assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente. La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della delle cifra assicurata) che eventualmente eccede l’importo recuperato o ricevuto dal Contraente/Assicurato Contraente in conseguenza del contratto con l’istituto di trasporti e/o l’assicurazione stipulata dall’istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti. La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente/Assicurato. La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano. Le garanzie vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “PORTAVALORI”. Le garanzie tutte previste al presente punto 12 “Furto, rapina e portavalori” vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato. Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro: - la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.; - la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata di premio maturatasi dopo il sinistro, di un importo uguale a quello risarcibile; tuttavia, la somma assicurata deve intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro reintegrata nei valori originari, obbligandosi a pagare il rateo di premio a presentazione della relativa appendice al termine di ogni annualità. Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un importo pari ad una volta i valori assicurati al momento di “primo sinistro”. - in caso di ritrovamento della refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.

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Samples: www.area.sardegna.it

Portavalori. A deroga dell’ART. ESCLUSIONI, lett. h) si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di: - furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi; - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - rapina; commessi su un incaricato del Contraente/Assicurato mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa. Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dal Contraente/Assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della cifra assicurata) che eventualmente eccede l’importo recuperato o ricevuto dal Contraente/Assicurato in conseguenza del contratto con l’istituto di trasporti e/o l’assicurazione stipulata dall’istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti. La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente/Assicurato. La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano. Le garanzie vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “PORTAVALORI”. Le garanzie tutte previste al presente punto 12 “Furto, rapina e portavalori” vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato. Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro: - la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.; - la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata di premio maturatasi dopo il sinistro, di un importo uguale a quello risarcibile; tuttavia, tuttavia la somma assicurata deve intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro reintegrata nei valori originari, obbligandosi a pagare il rateo di premio a presentazione della relativa appendice al termine di ogni annualità. Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un importo pari ad una volta i valori assicurati al momento di “primo sinistro”. - in caso di ritrovamento della refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.

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Samples: www.comune.caorle.ve.it

Portavalori. A deroga dell’ART. ESCLUSIONIRelativamente ai valori trasportati la garanzia è operante esclusivamente nell’ambito del territorio italiano, lett. h) si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione Repubblica di denaro e/o valori San Marino e Città del Vaticano per:  il furto avvenuto a seguito di: - furto avvenuto in occasione di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; -  il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o od a portata di mano i valori stessi; - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; -  la rapina; commessi su un incaricato del Contraente/Assicurato mentre detiene sulla persona dell’Assicurato, suoi amministratori o dipendenti addetti a tale mansione mentre, al di fuori dei locali dell’Assicurato, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa. Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dal Contraente/Assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70)trasporto. La presente garanzia aggiuntiva è operante anche quando i beni sono affidati prestata a istituti specializzati nel trasporto “Primo rischio Assoluto” e cioè senza l’applicazione di valoriquanto disposto dall’art. 68 (Assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della cifra assicurata) che eventualmente eccede l’importo recuperato o ricevuto dal Contraente/Assicurato in conseguenza del contratto con l’istituto di trasporti e/o l’assicurazione stipulata dall’istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti. La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente/Assicurato. La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano. Le garanzie vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “PORTAVALORI”. Le garanzie tutte previste al presente punto 12 “Furto, rapina e portavalori” vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato. Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro: - la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.; - Xxxxxxxx, la somma assicurata ed i relativi limiti di Indennizzo si intende ridotta intendono ridotti, con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata termine del periodo di premio maturatasi dopo il sinistroAssicurazione in corso, di un importo uguale a quello risarcibile; tuttaviadel danno indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio. Qualora, a seguito del Sinistro stesso, la somma assicurata deve intendersi Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del Premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. Si conviene che, i relativi limiti di Indennizzo, ridottisi in seguito a Sinistro, saranno automaticamente e con pari effetto dal momento del sinistro reintegrata reintegrati nei loro valori originari, obbligandosi a pagare e ciò fino al raggiungimento della somma o dei limiti di Indennizzo inizialmente previsti. Il Contraente/Assicurato corrisponderà il rateo di premio a presentazione Premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di Assicurazione in corso. L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della relativa appendice al termine Società di ogni annualitàrecedere dal contratto ai sensi dell’art. Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un importo pari ad una volta i valori assicurati al momento di “primo sinistro”. 18 - Recesso in caso di ritrovamento della refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per leggeSinistro - delle “Condizioni Generali di Assicurazione”.

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Samples: www.gaia-spa.it

Portavalori. A deroga dell’ART. ESCLUSIONI, lett. h) si intendono coperti La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da dalla sottrazione di denaro e/o valori trasportati, di pertinenza dell’azienda, durante il trasporto degli stessi a seguito causa di: - furto avvenuto in occasione di seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o od a - furto con destrezza, portata di mano i valori stessi; - il furto perpetrato strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - rapinarapina o estorsione; - commessi su un incaricato sulla persona del ContraenteContraente e/Assicurato mentre detiene o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, Mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, ad altri uffici, alle banche, fornitoriai clienti, clienti e ai fornitori o viceversa. Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dal Contraente/Assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70)dello Stato della Città del Vaticano. La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della cifra assicurata) che eventualmente eccede l’importo recuperato o ricevuto dal Contraente/Assicurato in conseguenza del contratto con l’istituto di trasporti e/o l’assicurazione stipulata dall’istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti. La copertura si intende operante anche per - il servizio svolto internamente ai locali del Contraente/Assicurato. La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italianadi portavalori si svolga entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San MarinoMarino e di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni; - la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la renda inadatta al servizio L’assicurazione è operante a condizione che: tuato previa detrazione, dello Stato Città per singolo sinistro, di uno scoperto del Vaticano10%. Le garanzie vengono prestate con i limiti di indennizzoAgli effetti della presente garanzia, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “PORTAVALORI”. Le garanzie tutte previste al presente punto 12 “Furto, rapina e portavalori” vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato. Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro: - la valutazione rapina od estorsione, il pagamento dell’indennizzo sarà effet- La Società rimborsa le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dal Contraente e/o Assicurato o di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, incaricati del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale trasporto a seguito di cui all'artscippo o rapina (consumati o tentati) indennizzabile a termine della lettera X. Xxxxxxxxxxx. 1907 c.cQuesta garanzia è prestata con il limite di euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.; - la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata di premio maturatasi dopo il sinistro, di un importo uguale a quello risarcibile; tuttavia, la somma assicurata deve intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro reintegrata nei valori originari, obbligandosi a pagare il rateo di premio a presentazione della relativa appendice al termine di ogni annualità. Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un importo pari ad una volta i valori assicurati al momento di “primo sinistro”. - in caso di ritrovamento della refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni All’esercizio Commerciale