Valutazione del danno Clausole campione

Valutazione del danno. L’ammontare del danno è concordato mediante accordo diretto tra la Compagnia, o persona da questa incaricata, e l’Assicurato, o persona da lui designata, ovvero, quando una delle Parti lo richieda, mediante periti nominati uno dalla Compagnia e l’altro dall’Assicurato, con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se la Compagnia o l’Assicurato non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, ad iniziativa della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Valutazione del danno. L’ammontare del sinistro è concordato direttamente tra la Compagnia e l’Assicurato o persona da lui designata. In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto.
Valutazione del danno. L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da un perito da questa incaricato - con il Contraente o persona da questi indicata. In caso di disaccordo ciascuna delle parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto.
Valutazione del danno. L’ammontare del danno è concordato direttamente dall’Impresa di Assicurazione – o da un Perito da questa incaricato – con l’Assicurato o persona da lui designata. In caso di controversie di natura medico legale sull’ammontare offerto a titolo di indennizzo o sull’indennizzabilità del sinistro, fermo restando il diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria, le parti possono conferire per iscritto mandato di decide- re ad un Collegio composto da tre medici. Ogni parte nomina il proprio rappresentante, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo da questi o dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdi- zione nel luogo dove si riunisce il Collegio. Il Collegio Medico definisce se ed in quale misura è dovuto l’Indennizzo a norma e nei limiti delle condi- zioni di Polizza. Condizioni di Assicurazione Il Collegio Medico risiede nel Comune che ospita l’I- stituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remu- nera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a mag- gioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinuncia- no a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere rac- colti in apposito verbale, da redigere in doppio esem- plare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso.
Valutazione del danno. L’ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri: - per “MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO” è pari al costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro o per sostituire le cose sottratte con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento; - per “BENI PREGIATI“ è pari al costo per sostituire le cose sottratte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportare le cose danneggiate allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro; per ciascun oggetto danneggiato non sono riconosciuti costi di riparazione o restauro superiori al costo di sostituzione dell’oggetto stesso; - per le “MERCI” il danno è pari alla differenza tra il loro valore stimato al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) e il valore del residuo. Nelle lavorazioni industriali le merci sono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali se dovuti; qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
Valutazione del danno. L’ammontare del danno è determinato in base alle spese occorrenti per il rimpiazzo delle lastre danneggiate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche.
Valutazione del danno. Il mancato raggiungimento di risultati sportivi non comporta inadempimento, però tenere conto dei parametri ex artt. 1175 e 1375 c.c. – buona fede (v. Cassaz. n. 12801/06) Difficoltà nella valutazione economica del “ritorno di immagine” atteso dallo sponsor Natura di un contraente
Valutazione del danno. La determinazione del danno viene eseguita:
Valutazione del danno. 4.1 L’assicurato o gli aventi diritto sono tenuti a mettere a disposizione spontaneamente, per la valutazione del sinistro, le informazioni e documenti necessari, come certificati medici, incluse diagnosi, attestati di morte, rapporti di polizia, fatture originali ecc. In caso di malattia o infortunio, i medici curanti devono essere liberati dal segreto professionale.
Valutazione del danno. L’assicurato o gli aventi diritto sono tenuti a mettere a disposizione spontaneamente, per la valutazione del sinistro, le informazioni e documenti necessari.