Trasloco delle cose assicurate Clausole campione

Trasloco delle cose assicurate. In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell’effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l’avviso, salva la disposizione dell’Art. 4 se il trasloco comporta aggravamento del rischio.
Trasloco delle cose assicurate. In caso di trasloco delle cose assicurate, il contratto, ferme le norme previste per l’eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione. Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni, l’assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall’inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.
Trasloco delle cose assicurate. In caso di trasferimento dell’abitazione principale o secondaria e di trasloco del Contenuto assicurato, le garanzie si intendono operanti, nel limite delle rispettive somme assicurate, sia nell’ubicazione indicata in polizza che nella nuova per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento. Il contraente o l’assicurato si impegnano a darne avviso scritto all’Impresa prima dell’effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui l’Impresa ha ricevuto l’avviso, fatto salvo il disposto dell’art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione per il caso in cui il trasloco comporti aggravamento del rischio.
Trasloco delle cose assicurate. In caso di trasloco, l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopodiché l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione. In caso di sinistro indennizzabile in base al presente SETTORE, l’assicurazione vale per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci, qualora assicurata la partita Contenuto, che vengano rimosse o trasferite temporaneamente in altra ubicazione, purché quest’ultima abbia caratteristiche costruttive analoghe a quelle assicurate. La presente estensione di garanzia resterà valida per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi dell’evento dannoso. Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall’inizio della rimozione; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.
Trasloco delle cose assicurate. In caso di trasloco, l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.
Trasloco delle cose assicurate. In caso di trasloco, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 4 delle “Condizioni Generali”, l’Assicurazione opera anche nella nuova ubicazione – fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di Rischio – previa comunicazione scritta all’Impresa e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo; scaduto tale termine, l’Assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.
Trasloco delle cose assicurate. In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell’ effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l’avviso, salvo il disposto dell’Art. 5 delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, se il trasloco comporta aggravamento del rischio.
Trasloco delle cose assicurate. In caso di trasferimento dell’Attività eserci- tata, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso alla Società prima del trasloco. Per i 15 giorni successivi alla data di trasferimento, le garanzie prestate per il Contenuto operano sia nella vecchia sia nella nuova ubicazione, comunque entro le Somme assicurate e nei limiti indicati nella Polizza. Questa estensione non opera se: • la nuova ubicazione dell’attività è fuori dal territorio italiano; • il Contraente non ha comunicato il trasferi- mento prima del trasloco. 1g di 21
Trasloco delle cose assicurate. In caso di trasloco, l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente SETTORE, le garanzie rimangono in vigore per il Contenuto nel caso di rimozione e trasferimento temporaneo dello stesso in altra ubicazione. Limitatamente alla garanzia Furto, la stessa avrà vigore purché i locali della nuova ubicazione abbiano caratteristiche costruttive del Fabbricato e “Difese esterne” analoghe ai precedenti.
Trasloco delle cose assicurate. L'assicurazione vale esclusivamente per l'ubicazione indicata in polizza. Tuttavia, in caso di trasloco, l'assicurazione vale nella nuova abitazione - fermo il disposto dell'Art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del rischio - fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di trasloco, dopodiché rimane sospesa e può riprendere vigore soltanto con patto sottoscritto dalle Parti.