ARTICOLO 1 DEFINIZIONI
ARTICOLO 1 DEFINIZIONI
1.1 Salvo ove diversamente previsto, i seguenti termini avranno il significato ai medesimi di seguito attribuito: Committente: si intende Coprob Cooperativa Produttori Bieticoli; Appaltatore: si intende il fornitore; Servizi Industriali: si intende la tipologia e la quantità delle attività individuate e descritte dal contratto; Contratto: si intende l’ordine qui allegato con il quale il Committente determina e affida l’esecuzione dei Servizi Industriali all’Appaltatore; Parte: si intende individualmente Committente e Appaltatore; Parti: si intende congiuntamente Committente e Appaltatore.
ARTICOLO 2 CONDIZIONI GENERALI E ALLEGATI
2.1 Le presenti Condizioni Generali si applicano al Contratto al quale accedono formandone parte integrante unitamente agli allegati contrattuali.
ARTICOLO 3 INFORMAZIONI CONTRATTUALI
3.1 Senza pregiudizio per le altre disposizioni delle Condizioni Generali, ciascuna Parte si impegna a fornire all’altra Parte la documentazione e le informazioni ragionevolmente chieste in relazione all’esecuzione del Contratto entro 7 (sette) giorni dalla richiesta e, non appena ne venga a conoscenza, la comunicazione per iscritto: (i) di ogni fatto o circostanza idonei a dare luogo a sospensione o ritardo nell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, con la descrizione dettagliata delle misure che intende adottare per limitarne gli effetti, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall’articolo 20 delle presenti Condizioni Generali; (ii) dell’instaurazione di procedure concorsuali, procedimenti giudiziali o arbitrali, ove ne possa conseguire limitazione, sospensione o interruzione della capacità di adempiere le proprie obbligazioni; (iii) di ogni evento, circostanza o provvedimento amministrativo o giudiziario che possa avere effetto pregiudizievole sul Contratto, sull’esecuzione dello stesso ovvero sulla capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto.
ARTICOLO 4 ESECUZIONE DEI SERVIZI INDUSTRIALI
4.1 L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i Servizi Industriali con la diligenza all’uopo richiesta, nel rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro, dei termini e delle condizioni indicati in Contratto.
ARTICOLO 5 CONDIZIONI DEL SITO E LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
5.1 L’Appaltatore dichiara e garantisce di avere effettuato indagini sulle condizioni ambientali, sulle vie di accesso al luogo ove i Servizi Industriali saranno eseguiti, sulla disponibilità di trasporti e di aree di scarico e su ogni altra condizione del sito e sulle altre condizioni che potrebbero incidere sulla esecuzione dei lavori. L’Appaltatore accetta e fa proprio lo stato del sito, incluse le caratteristiche ambientali e di viabilità e accesso al sito, anche ai fini della propria organizzazione logistica, le condizioni generali e particolari del sito in cui si impegna a operare, gli oneri e i rischi inerenti l’esecuzione del Contratto, nonché ogni altra circostanza o questione idonea a influire sulla corretta esecuzione dei Servizi Industriali; pertanto, l’Appaltatore rinuncia a sollevare, anche in deroga all’articolo 1664 del codice civile, qualsiasi eccezione ovvero a richiedere una revisione del corrispettivo contrattuale.
5.2 L’Appaltatore garantisce, assumendosi ogni relativo rischio e responsabilità, che le condizioni del sito non impediranno all’Appaltatore di svolgere i Servizi Industriali in conformità al Contratto per il corrispettivo contrattuale. In caso di interferenze con soggetti terzi aventi accesso al sito verificatesi dopo il possesso, da parte dell’Appaltatore, del sito, Appaltatore e Committente concorderanno eventuali precauzioni e misure da adottare per eliminare tali interferenze, nonché i tempi e metodi di lavoro necessari a prevenire/evitare qualunque pregiudizio alla corretta esecuzione dei lavori.
5.3 I Servizi Industriali saranno eseguiti dall’Appaltatore nello stabilimento specificato nell’ordine allegato, nei luoghi di lavoro individuati ai sensi dei documenti allegati al Contratto. L’Appaltatore dichiara di avere preventivamente ispezionato i luoghi di lavoro di proprietà del Committente e che i medesimi sono agibili, idonei all’esecuzione dei Servizi Industriali e conformi alle prescrizioni di cui al D.lgs. 81/2008.
ARTICOLO 6 ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
6.1 Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti a carico dell’Appaltatore ai sensi del Contratto e delle Condizioni Generali, al fine di provvedere alla corretta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali, l’Appaltatore dovrà: (i) assicurare tutta l’assistenza necessaria al Committente e alle Autorità competenti in relazione alle verifiche richieste; (ii) assicurare la buona conservazione dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e degli impianti destinati all’esecuzione dei Servizi Industriali, fatto salvo il normale deperimento d’uso; (iii) utilizzare i macchinari e le apparecchiature al solo fine di adempiere le obbligazioni contrattuali; (iv) assicurare la fornitura e il trasporto dei materiali e/o dei mezzi eventualmente occorrenti per l’esecuzione dei Servizi Industriali; (v) collaborare con il Committente per l’espletamento delle attività di competenza del medesimo e dare tempestiva esecuzione alle disposizioni a tal fine impartite; (vi) fornire ogni informazione richiesta dalle Autorità competenti; (vii) comunicare tempestivamente al Committente il verificarsi di eventi di forza maggiore; (viii) rispettare i termini e le condizioni di tutte le assicurazioni applicabili; (ix) accertare e comprovare l’idoneità tecnica e professionale del personale impiegato nell’esecuzione dei Servizi Industriali.
6.2 Salvo ove diversamente previsto in modo espresso, l’Appaltatore non potrà, senza la preventiva approvazione scritta del Committente, stipulare contratti o porre in essere atti che abbiano come effetto la creazione di costi, vincoli o responsabilità da parte del Committente.
ARTICOLO 7 ONERI E OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
7.1 Il Committente si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal Contratto e dalla normativa applicabile. In particolare, il Committente dovrà: (i) assicurare all’Appaltatore il libero e continuo accesso ai luoghi di lavoro nei giorni lavorativi determinati in Contratto; (ii) collaborare con l’Appaltatore per la corretta e puntuale esecuzione del Contratto; (iii) effettuare a favore dell’Appaltatore il pagamento del corrispettivo previsto per i Servizi Industriali.
ARTICOLO 8 SICUREZZA E PRESCRIZIONI ATUTELA DEI LAVORATORI. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
8.1 L’Appaltatore è integralmente responsabile, nei confronti del Committente, dell’osservanza di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, il Committente ha piena facoltà di effettuare controlli al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo 8. L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni disposizione normativa vigente o che verrà emanata, ivi incluse quelle in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni e/o di igiene del lavoro. Le accertate difformità delle misure di sicurezza effettivamente adottate nel corso dei Servizi Industriali rispetto a quelle previste dal documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, dal piano di sicurezza e coordinamento e/o dalla normativa
vigente, nonché le violazioni agli stessi da parte dell’Appaltatore comporteranno, previa formale costituzione in mora dell’Appaltatore, le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e la sospensione immediata dell’esecuzione dei Servizi Industriali.
8.2 Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi ovvero di qualsiasi prescrizione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da parte dell’Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del Contratto in suo danno.
8.3 In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dal Committente o ad esso segnalata dalle Autorità competenti, il Committente comunicherà all’Appaltatore l’inadempienza accertata e procederà ad una corrispondente detrazione dei pagamenti destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme non sarà effettuato fino a quando dalle Autorità competenti non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
8.4 Le somme come sopra trattenute non sono produttive di interessi.
ARTICOLO 9 ATTIVITA’ IN PROSSIMITA’ DI IMPIANTI IN ESERCIZIO
9.1 Qualora i Servizi Industriali dovessero essere eseguiti su o in prossimità di impianti in esercizio, l’Appaltatore è tenuto a richiedere al Committente per iscritto l’autorizzazione a iniziare i lavori facendosene rilasciare conferma secondo le procedure in atto presso il Committente.
9.2 L’Appaltatore è tenuto a prendere tutte le necessarie precauzioni, ad osservare le eventuali prescrizioni, ad adottare tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di sicurezza, che le norme prescrivono e che l’esperienza suggerisce, atti a prevenire ed evitare infortuni ed incidenti.
9.3 Nel caso in cui si renda necessario mettere fuori servizio taluni impianti del Committente, l’Appaltatore dovrà chiedere e ottenere, preventivamente, l’autorizzazione ad iniziare i lavori dal personale del Committente espressamente autorizzato e attenersi a tutte le disposizioni da questi impartite.
ARTICOLO 10 RISCHI ELETTRICI E SOSTANZE PERICOLOSE
10.1 Come previsto dal D.lgs. 81/2008 (ed integrato dalla normativa UE EN 50110/2014), l’Appaltatore dovrà valutare, per ogni singola attività di propria pertinenza, i rischi elettrici. Conseguentemente, il personale dello stesso che svolgerà o coordinerà attività inerenti a tale rischio, secondo quanto previsto dalla norma suindicata, dovrà essere in possesso dei relativi requisiti tecnico - professionali. Qualora quanto precede non sia applicabile, l’Appaltatore dovrà, comunque, rispettare tutte le disposizioni della normativa applicabile.
10.2 E’ fatto divieto all’Appaltatore di introdurre sostanze classificate pericolose ai sensi della normativa applicabile senza preventiva autorizzazione del Committente. Allo scopo, l’Appaltatore formulerà richiesta scritta, corredata dalla relativa scheda di sicurezza ed eventuali analisi e campioni per il tipo di sostanza che si vuole introdurre.
ARTICOLO 11 RISCHI SEPCIFICI DELL’ATTIVITA’ DELL’APPALTATORE
11.1 L’attività dell’Appaltatore, che concerne la corretta e diligente esecuzione dei Servizi Industriali, può comportare rischi specifici di comune esperienza ed evidenza dei quali l’Appaltatore dichiara di avere compiuta conoscenza e consolidata preparazione. A tal fine l’Appaltatore riconosce: (i) di avere informato e formato i propri dipendenti in relazione ai rischi specifici e, che, anche a norma dell’articolo 36 D.lgs. n° 81 – 2008, come modificato dal D.lgs. n° 106 – 2009, il Committente non avrà obblighi e responsabilità al riguardo; (ii) di avere preso visione e accettato l’analisi dei rischi del sito ove sarà svolta l’attività e specificato nell’ordine allegato, con particolare riguardo ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui saranno eseguiti i Servizi Industriali e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Committente in relazione alla propria attività industriale e di conoscere le parti di detto documento che interessano il campo di applicazione di pertinenza dell’Appaltatore e le aree specifiche del sito ove sarà svolta l’attività e specificato nell’ordine qui allegato, ove è prevista l’esecuzione dei Servizi Industriali.
ARTICOLO 12 SICUREZZA ED ESECUZIONE DEI SERVIZI IN SPAZI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO. IDONEITA’ DELLE ATTREZZATURE, MEZZI E MATERIALI
12.1 Nei (15) quindici giorni che precedono la sottoscrizione del Contratto, il Committente si impegna a fornire l’organigramma della sicurezza, lo stralcio del piano di emergenza interno e a effettuare la valutazione dei rischi da interferenze. Qualora i Servizi Industriali si svolgano in spazi confinati o sospetti di inquinamento, l’Appaltatore si obbliga entro il termine di 15 (quindici) giorni antecedenti la firma del Contratto a consegnare al Committente anche la documentazione a tal fine richiesta. In caso di Servizi Industriali da eseguirsi in tutto o in parte in spazi confinati o sospetti di inquinamento, l’accesso dell’Appaltatore in detti spazi dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Committente. In difetto di autorizzazione, l’Appaltatore non potrà accedere agli spazi confinati o sospetti di inquinamento.
12.2 Le Parti si danno sin d’ora reciprocamente atto di avere collaborato per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro derivanti dalla esecuzione dei Servizi Industriali ai quali sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi derivanti da interferenze. Il Committente, ai sensi del D.lgs. n.81/2008, ha elaborato con la collaborazione dell’Appaltatore il documento di valutazione rischi interferenziali (“Duvri”). Le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni profilo di criticità emergente e a incontrarsi periodicamente per eliminare, ove possibile, ovvero ridurre al minimo, i rischi da interferenze.
12.3 Per l’esecuzione dei Servizi Industriali, l’Appaltatore si obbliga ad usare solo attrezzature e mezzi di sua proprietà ovvero dallo stesso Appaltatore noleggiati. Le attrezzature i mezzi e i materiali usati nell’esecuzione dei Servizi Industriali, dovranno essere conformi alle norme di legge in materia di igiene e sicurezza del lavoro nonché di livello tecnologico adeguato alla natura e complessità delle operazioni da compiere in esecuzione del Contratto. In caso di riscontrata non conformità delle attrezzature, dei mezzi e materiali usati dall’Appaltatore nell’esecuzione dei Servizi Industriali, quest’ultimo dovrà, a propria cura e spese, sostituire immediatamente le attrezzature, i mezzi e/o materiali non conformi.
ARTICOLO 13 PERSONALE DELL’APPALTATORE E RAPPORTI DI LAVORO
13.1 L’Appaltatore, per l’assunzione della manodopera occorrente per l’esecuzione dei Servizi Industriali, è tenuto ad osservare la normativa vigente che disciplina la domanda e l’offerta di lavoro. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, nonché da tutte le norme in materia di salute, sicurezza, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Quanto precede, nel caso di cooperative, varrà anche nei rapporti con i soci lavoratori a prescindere da
qualsiasi regolamento interno. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore, anche ove questi non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’Appaltatore e/o da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
13.2 L’Appaltatore è obbligato a consegnare al Committente, ai sensi dell’articolo 16 comma 10°DL 2008 – 185 convertito in L 2009 – 2, copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva e di tutta la documentazione comprovante la regolare erogazione delle retribuzioni, degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi.
13.3 L’Appaltatore si impegna ad assumere e/o utilizzare per l’esecuzione dei Servizi Industriali il personale necessario, qualificato e dotato della competenza tecnica richiesta per lo svolgimento dei Servizi Industriali.
13.4 L’Appaltatore sarà responsabile dell’organizzazione e gestione del personale dedicato allo svolgimento dei Servizi Industriali al fine di raggiungere il massimo grado di flessibilità e capacità nell’affrontare prontamente qualsiasi questione relativa ai Servizi Industriali.
13.5 L’Appaltatore dovrà mantenere la disciplina e l’ordine tra il personale dedicato allo svolgimento dei Servizi Industriali e dovrà fare in modo che il personale rispetti le disposizioni del Contratto, adottando prontamente ogni misura necessaria. L’Appaltatore sarà responsabile della selezione, assunzione, attribuzione degli incarichi e supervisione del personale, nonché dell’ottenimento di tutti i necessari permessi e registrazioni in relazione al personale.
13.6 Qualora ai fini della corretta esecuzione del Contratto fosse opportuno incrementare il numero del personale da dedicare allo svolgimento dei Servizi Industriali e delle attività previste dal Contratto, l’Appaltatore sarà tenuto a incrementare il numero del personale e non avrà diritto a compensi aggiuntivi, con l’eccezione del caso in cui l’incremento sia dovuto a intervenute prescrizioni delle Autorità pubbliche.
13.7 L’Appaltatore dovrà agire in conformità alla legge applicabile in materia di lavoro al fine di garantire la sicurezza del personale e dovrà assumere tutti gli obblighi propri del datore di lavoro e del responsabile dei lavori ai sensi del D.lgs. 2008 - 81. Le gravi o ripetute violazioni agli obblighi rivenienti dai rapporti di lavoro, da parte dell’Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del Contratto in suo danno.
13.8 In caso di inottemperanza agli obblighi dedotti nel presente articolo 13, accertata dal Committente o ad esso segnalata dalle Autorità competenti, il Committente comunicherà all’Appaltatore l’inadempienza accertata e procederà ad una corrispondente detrazione dei pagamenti destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme non sarà effettuato fino a quando dalle Autorità competenti non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
13.9 Le somme come sopra trattenute non sono produttive di interessi.
ARTICOLO 14 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DEL COMMITTENTE
14.1 L’Appaltatore dovrà, entro 2 (due) giorni dalla data di perfezionamento del Contratto, designare e mantenere assegnato alla esecuzione dei Servizi Industriali un proprio rappresentante che dovrà agire come “Rappresentante dell’Appaltatore”, essere al corrente di tutti gli aspetti del Contratto ed avere piena capacità e autorità per rappresentare l’Appaltatore. Il Rappresentante dell’Appaltatore dovrà avere il potere di concordare, per conto dell’Appaltatore, qualsiasi cambiamento inerente i Servizi Industriali. Fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge e dal Contratto, il Committente avrà il diritto di segnalare per iscritto all’Appaltatore eventuali comportamenti del Rappresentante dell’Appaltatore ritenuti negligenti, invitando l’Appaltatore a porre in essere gli opportuni rimedi.
14.2 Qualunque comunicazione o avviso che il Committente invierà al Rappresentante dell’Appaltatore dovrà considerarsi come inviato all’Appaltatore.
14.3 Ove il Rappresentante dell’Appaltatore non sia in grado di adempiere ai suoi doveri, l’Appaltatore provvederà a nominare tempestivamente un sostituto con le caratteristiche indicate dal presente articolo.
14.4 Entro 2 (due) giorni dalla data di perfezionamento del Contratto, il Committente dovrà designare e comunicare all’Appaltatore il nominativo di un soggetto indicato quale “Rappresentante del Committente”.
14.5 Il Rappresentante del Committente avrà pieno potere di controllo e verifica del corretto svolgimento dei Servizi Industriali senza pregiudizio per l’attività dell’Appaltatore. Tali controlli non libereranno l’Appaltatore dalle obbligazioni derivanti dal Contratto e dalla legge applicabile.
14.6 Il Rappresentante del Committente avrà il potere di agire per conto del Committente in tutte le questioni riguardanti i Servizi Industriali e l’esecuzione delle obbligazioni, ad eccezione del potere di modificare il Contratto.
ARTICOLO 15 POLIZZE DI ASSICURAZIONE
15.1 L’Appaltatore dovrà, ferma restando la sua responsabilità per eventuali danni conseguenti lo svolgimento dei Servizi Industriali, stipulare e rinnovare di volta in volta a proprie spese, sino al termine della durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi “RCT” con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro anno; (ii) Polizza di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro “RCO” con massimale non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro ed euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL.
15.2 L’Appaltatore dovrà informare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa compromettere la validità delle coperture assicurative, non appena ne venga a conoscenza. La mancata sottoscrizione o l’inefficacia originaria o sopravvenuta di alcuna delle polizze assicurative costituirà grave inadempimento dell’Appaltatore (avuto riguardo all’interesse del Committente) ai fini della risoluzione del Contratto. Tutti i costi, spese ed oneri delle polizze assicurative di competenza dell’Appaltatore di cui al presente articolo saranno a carico dell’Appaltatore.
15.3 L’Appaltatore si impegna a consegnare copia dei certificati di assicurazione almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per l’inizio delle proprie attività, dando dimostrazione dell’avvenuto pagamento dei premi. Resta inteso che, in ogni caso, sono a carico dell’Appaltatore gli importi corrispondenti alle franchigie di polizza, gli importi eventualmente eccedenti i massimali previsti ai sensi del paragrafo 15.1 e i danni derivati da eventi non assicurati.
15.4 Tutte le polizze dovranno prevedere la rinuncia alla rivalsa dell’assicuratore nei confronti del Committente.
ARTICOLO 16 DICHIARAZIONI E GARANZIE
16.1 L’Appaltatore, dato atto che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante per la stipulazione del Contratto, dichiara e garantisce: (i) di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali; (ii) di essere una società validamente costituita ed esistente in conformità alle disposizioni di legge, di avere tutti i poteri e di essere in possesso di ogni autorizzazione, permesso, licenza necessari ai sensi delle disposizioni di legge applicabili, per dare corretta esecuzione al Contratto; (iii) che la sottoscrizione del presente Contratto e l’adempimento delle obbligazioni da esso derivanti non sono in contrasto con obbligazioni contrattuali in essere, con leggi o con atti aventi forza di legge che siano comunque vincolanti per l’Appaltatore, nonché con eventuali provvedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali cui il medesimo sia soggetto; (iv) di possedere i mezzi tecnici, le risorse economiche e l’esperienza necessaria per dare corretta esecuzione al Contratto; (v) di avere tenuto conto di tutti gli oneri, nonché di eventuali maggiorazioni per incremento dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei Servizi Industriali, rinunciando sin d’ora a qualunque azione ed eccezione in merito; (vi) di ritenere congruo e adeguato il corrispettivo sulla base di una propria autonoma valutazione dei Servizi Industriali oggetto del presente Contratto; (vii) di essere l’unico responsabile nei confronti del Committente per la completa esecuzione dei Servizi Industriali assumendosi con ciò ogni responsabilità nei confronti dello stesso.
16.2 Le dichiarazioni e garanzie rese dall’Appaltatore devono intendersi ripetute per l’intera durata del Contratto.
ARTICOLO 17 PREZZO CONTRATTUALE
17.1 A titolo di integrale corrispettivo per la completa esecuzione dei Servizi Industriali, nonché per tutti i costi e oneri sostenuti/da sostenersi da parte dell’Appaltatore, ivi incluse tasse e imposte dal medesimo dovute, il Committente corrisponderà gli importi determinati in Contratto.
17.2 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 13.6 delle Condizioni Generali, in ragione della natura convenzionalmente aleatoria attribuita al Contratto, gli articoli 1664 e 1467 Codice Civile, nonché ogni altra disposizione della normativa applicabile che consenta all’Appaltatore di ottenere la revisione del prezzo contrattuale, non troveranno applicazione. Il pagamento del prezzo contrattuale da parte del Committente costituirà integrale e completo corrispettivo a favore dell’Appaltatore per i Servizi Industriali e tutti i lavori in relazione ai medesimi effettuati.
ARTICOLO 18 RESPONSABILITA’ E MANLEVA
18.1 L’Appaltatore assume la responsabilità verso il Committente per l’esatta, completa e puntuale esecuzione dei Servizi Industriali. L’Appaltatore assume la responsabilità civile e penale dell’esecuzione di tutto quanto previsto dal Contratto e sarà l’unico responsabile del personale impiegato in esecuzione del Contratto, dei Servizi Industriali, delle attrezzature, dei mezzi e materiali utilizzati e di qualsiasi attività posta in essere in dipendenza del Contratto.
18.2 Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti occorrenti per evitare il verificarsi di danni a persone e cose. L’Appaltatore è, pertanto, responsabile di tutti danni che potesse o dovesse subire il Committente in conseguenza delle prestazioni dedotte in Contratto o comunque dipendenti dal medesimo, per fatto dell’Appaltatore.
18.3 Fatto salvo per quanto coperto dalle polizze assicurative e senza pregiudizio per le disposizioni di cui all’articolo 1229 Codice Civile, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente, senza eccezioni o riserve, da ogni diritto o pretesa che i terzi dovessero avanzare in dipendenza o, comunque, in connessione con i danni sopra menzionati, ivi incluse le spese legali e di giudizio.
18.4 L’Appaltatore, nel caso di responsabilità, sarà obbligato a provvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini e a risarcire il danno. In difetto, ciò costituirà grave inadempimento contrattuale ai sensi del presente Contratto e i necessari interventi potranno essere effettuati dal Committente in danno dell’Appaltatore, anche rivalendosi sulle somme ritenute dal Committente a qualsiasi titolo sui pagamenti ancora da effettuare nei confronti dell’Appaltatore.
ARTICOLO 19 DURATA
19.1 Il Contratto ha durata di [si veda quanto specificato nell’ordine allegato] a decorrere dalla data di sottoscrizione.
ARTICOLO 20 FORZA MAGGIORE
20.1 Per “Forza Maggiore” si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza indipendente e non direttamente imputabile alla Parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire o limitare usando l’ordinaria diligenza e tale da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, l’adempimento delle obbligazioni. Le Parti si danno atto che i seguenti eventi saranno qualificati come eventi di Forza Maggiore: (i) guerre o altri atti di ostilità, scioperi, comprese le zioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, insurrezioni e altre agitazioni civili; (ii) fenomeni di calamità naturale, compresi terremoti, incendi, cedimenti, inondazioni.
20.2 Le Parti non saranno responsabili in caso di inadempimento e ritardo nell’adempimento di alcuna delle obbligazioni a loro carico in base al Contratto, qualora tale inadempimento sia dovuto a Forza Maggiore. Ciascuna Parte avrà comunque l’obbligo di adoperarsi al fine di ridurre le conseguenze della forza maggiore e ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normale esecuzione del Contratto.
ARTICOLO 21 RISOLUZIONE
21.1 Il Committente ha il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile mediante l’invio di raccomandata a/r, nei seguenti casi: (i) grave o ripetuta violazione degli obblighi in materia sicurezza e igiene del lavoro; (ii) grave o ripetuta violazione degli obblighi retributivi, di previdenza e assistenza sociale; (iii) violazione di una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie; (iv) mancata consegna e/o sopravvenuta inefficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 15; (v) violazione delle disposizioni del Codice Etico.
21.2 Il Contratto potrà essere altresì risolto dal Committente ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile qualora, in caso di inadempimento di non scarsa importanza dell’Appaltatore a qualunque e ciascuno degli obblighi contrattuali diversi da quelli indicati al paragrafo 21.1, l’Appaltatore non abbia posto rimedio all’inadempimento entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della diffida ad adempiere inviata dal Committente.
21.3 Le Parti convengono che in ogni caso di inadempimento del Committente e, in particolare in caso di mancato pagamento da parte del Committente di 2 (due) fatture consecutive, l’Appaltatore avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, qualora il Committente non abbia posto rimedio al proprio inadempimento entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della diffida ad adempiere inviata dall’Appaltatore.
21.4 In caso di risoluzione del Contratto per fatto imputabile all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà corrispondere al Committente entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione scritta con la quale il Committente dichiara risolto il Contratto, tutti i costi e le spese sostenuti per la sostituzione dell’Appaltatore.
21.5 Il Committente corrisponderà all’Appaltatore, ove non già corrisposti, il costo dei Servizi Industriali eseguiti alla data di risoluzione del Contratto, al netto di ogni ammontare dovuto ai sensi del paragrafo 21.4
21.6 In caso di risoluzione per fatto del Committente, quest’ultimo corrisponderà all’Appaltatore: (i) gli interessi di mora calcolati su base giornaliera indice Euribor (1 mese), incrementato di 0,1 punti percentuali, sul mancato pagamento fino alla data di risoluzione del Contratto; (ii) il pagamento della parte di corrispettivo annuale relativa ai Servizi Industriali eseguiti alla data di risoluzione del Contratto.
ARTICOLO 22 RECESSO
22.1 Ciascuna Parte potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione scritta mediante raccomandata a/r all’altra Parte: (i) qualora si verifichi un qualsiasi mutamento di rilievo rispetto alle condizioni patrimoniali e finanziarie o rispetto ai relativi beni, attività e proprietà che abbia o possa avere un effetto pregiudizievole sulla capacità dell’altra Parte di adempiere le obbligazioni assunte per effetto della conclusione del Contratto, ivi inclusi lo stato di insolvenza o liquidazione, o la proposizione di istanza di fallimento o altra procedura concorsuale, compreso il concordato preventivo; (ii) a fronte del protrarsi di una causa di forza maggiore per un periodo di tempo superiore a 20 (venti) giorni consecutivi in conformità a quanto previsto dall’articolo 20.
22.2 Il recesso sarà efficace dalla data di notifica della comunicazione. In caso di recesso nessuna Parte potrà vantare nei confronti dell’altra Parte alcuna pretesa, fermo restando il diritto di ciascuna Parte di ricevere dall’altra Parte gli importi eventualmente dovuti in base al Contratto.
ARTICOLO 23 INVALIDITA’, MODIFICHE E TOLLERANZA
23.1 L’invalidità di una o più clausole del Contratto non avrà effetto sulle restanti previsioni del Contratto né su qualsiasi parte del medesimo. Nell’eventualità in cui una o più di tali clausole o paragrafi sia dichiarata invalida da una decisione o sentenza definitiva, il Contratto sarà interpretato come se tale clausola o punto invalido non vi sia stato inserito.
23.2 Qualsiasi modifica al Contratto non sarà valida e/o vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti.
23.3 L’eventuale tolleranza di una delle Parti circa la violazione posta in essere dall’altra Parte di qualunque disposizione, termine, pattuizione, impegno o condizione previsto nel Contratto, ovvero il mancato esercizio di qualsiasi diritto o facoltà in relazione a quanto previsto nel contratto, non potrà essere interpretata come una rinuncia o come carenza di interesse all’osservanza di tali termini, pattuizioni, impegni, condizioni, diritti che rimarranno pienamente efficaci nei termini previsti dal Contratto.
ARTICOLO 24 IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA. TRATTAMENTO DEI DATI
24.1 L’Appaltatore, salvo quanto diversamente concordato per iscritto e senza pregiudizio di quanto imposto da norme imperative di legge e regolamentari, dato atto della natura confidenziale delle informazioni e dei dati trattati nell’esecuzione del Contratto, si obbliga a:
(i) adottare tutte le misure atte a garantire un’adeguata tutela delle informazioni ricevute dal Committente, assicurando la necessaria riservatezza del loro contenuto; (ii) non cedere, consegnare, rendere disponibili a qualsiasi titolo o, comunque comunicare o divulgare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, il contenuto di tali informazioni e dati a terzi; (iii) limitare la conoscenza o l’accesso al contenuto delle informazioni e dei dati resi dall’Appaltatore al proprio personale per quanto strettamente indispensabile all’esecuzione del Contratto, rendendo tali soggetti individualmente e preventivamente edotti degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo impegnando tali soggetti al rispetto di dette obbligazioni.
24.2 Il trattamento dei dati acquisiti e/o comunicati in dipendenza del Contratto sarà effettuato dalle Parti per le finalità connesse all’esecuzione del Contratto e nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche. L’impegno alla riservatezza vincolerà l’Appaltatore per tutta la durata del Contratto.
ARTICOLO 25 DIVIETO DI SUB APPALTO, CESSIONE E COMPENSAZIONE
25.1 Salvo espressa autorizzazione scritta del Committente, l’Appaltatore non potrà affidare a terzi, in tutto o anche solo in parte, l’esecuzione dei Servizi Industriali.
25.2 L’Appaltatore non potrà cedere il Contratto.
25.3 Il Committente potrà compensare, in qualsiasi momento, le somme dallo stesso a qualunque titolo dovute all’Appaltatore. L’Appaltatore non potrà compensare alcuna somma dovuta e/o derivante da e/o associata al presente Contratto con qualsiasi ammontare dovuto al Committente ai sensi del Contratto.
ARTICOLO 26 COMUNICAZIONI
26.1 Le comunicazioni relative al Contratto saranno valide e vincolanti per le Parti solo se eseguite a mezzo raccomandata a/r anticipata via e-mail ai seguenti indirizzi: COPROB xxx Xxxx 00 – 00000 Xxxxxxxx (XX); Att. Responsabile Ufficio Acquisti, email xxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx.
ARTICOLO 27 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO
27.1 Il Committente rende noto all’Appaltatore che si è dotato di un Modello di Organizzazione, gestione e controllo di Gruppo, nonché di un Codice Etico ai sensi del D.lgs. 231/2001 al quale tutti i fornitori di beni e servizi sono tenuti ad aderire ed uniformarsi. Fatto salvo quant’altro previsto nel Contratto, con la firma apposta in calce al Contratto, l’Appaltatore attesta di ben conoscere il Codice Etico del Committente, di averne preso visione, di accettare e di rispettare integralmente i princìpi contenuti nel Modello Organizzativo e relativo Codice Etico in vigore alla data di sottoscrizione del Contratto, incluse eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
ARTICOLO 28 DOCUMENTI CONTRATTUALI
28.1 Al momento della sottoscrizione del Contratto ciascuna Parte si impegna a consegnare e sottoscrivere, per quanto di propria spettanza, gli allegati e documenti chiesti per la corretta esecuzione del Contratto. Al fine di consentire al Committente di verificare l’adempimento delle obbligazioni contrattuali, l’Appaltatore si impegna a fornire entro 5 (cinque) giorni dalla domanda tutta la documentazione chiesta.
ARTICOLO 29 DECADENZA
29.1 Le rivendicazioni formulate dall’Appaltatore relativamente al corrispettivo e ad ogni altra somma all’Appaltatore spettante in base al Contratto, dovranno essere portate a conoscenza del Committente entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data in cui si è verificato il fatto oggetto di rivendica. La comunicazione dovrà essere formulata con raccomandata a/r e riportare i fatti contestati e gli importi rivendicati. L’inosservanza del termine comporterà la definitiva e insanabile decadenza dell’Appaltatore dal potere di far valer il diritto rivendicato.
ARTICOLO 30 SPESE E IMPOSTE
30.1 Le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione dell’Opera, ivi incluse le spese e imposte per eventuale registrazione del Contratto, sono a carico dell’Appaltatore.
ARTICOLO 31 EFFICACIA DEL CONTRATTO
31.1 Il Contratto sostituisce ogni precedente accordo inerente il medesimo oggetto intervenuto tra le Parti e sarà efficace a condizione che copia dello stesso e delle Condizioni Generali siano stati sottoscritti da Committente e Appaltatore per il tramite di procuratori speciali muniti di idonei poteri.
ARTICOLO 32 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
32.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia relativa al Contratto, alla sua esecuzione o interpretazione sarà devoluta in via esclusiva alla cognizione del Tribunale di Bologna.
Lì: ………………………………..
Firmato per conto di
…
Sig. …
L’Appaltatore, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile dichiara di avere letto e accettato le Condizioni Generali formalizzate agli articoli 5 (Condizioni del sito e luogo di esecuzione dei servizi); 6 (Xxxxx e obblighi dell’appaltatore); 8 (Sicurezza e prescrizioni a tutela dei lavoratori. Norme in materia di sicurezza); 12 (Sicurezza ed esecuzione dei servizi in spazi confinati o sospetti di inquinamento – Idoneità di attrezzature, mezzi e materiali); 13 (Personale dell’appaltatore e rapporti di lavoro); 15 (Polizze di assicurazione); 16 (Dichiarazioni e garanzie); 17 (Prezzo contrattuale); 18 (Responsabilità e manleva); 20 (Forza maggiore); 21 (Risoluzione); 25 (Divieto di sub appalto, cessione e compensazione); 27 (Codice Etico e modello organizzativo); 29 (Decadenza); 32 (Legge applicabile e foro compente).
Firmato per conto di
… Sig.