Common use of Piani di sicurezza Clause in Contracts

Piani di sicurezza. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. - L’Appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve consegnare all’ente appaltante: - eventuali proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dall’ente appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso; - un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi non sono previsti ai sensi del Decreto Legislativo n. 494/1996; - un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del Decreto Legislativo n. 494/1996, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui al punto precedente. - Nel caso di varianti in corso d’opera il coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo in relazione all’evolversi dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza. - Il piano di sicurezza e di coordinamento, l’eventuale piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto d’appalto. - Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. - L’Appaltatore esonera l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni alle leggi speciali sull’igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro che venissero accertate durante l’esecuzione dei lavori stessi.

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Samples: www.provincia.caltanissetta.it

Piani di sicurezza. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti norme L'Appaltatore è obbligato a rispettare scrupolosamente e senza riserve ed eccezioni il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in materia fase di prevenzione infortuni ed igiene progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’ art. 100 del lavoroD. Lgs 81/2008. - L’Appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve consegnare all’ente appaltante: - eventuali proposte di modificazioni o integrazioni al piano • Il Piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dall’ente appaltante(parte integrante del contratto di Appalto) contiene l’individuazione, sia l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatoretutta la durata dei lavori, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel lavoratori. Il piano stesso; - un piano contiene altresì la prevenzione dei rischi risultanti dalla presenza simultanea o successiva delle varie imprese. • L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quanto ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori, od a rilievi da parte degli organi di vigilanza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. • Il Datore di Lavoro di ogni singola impresa anche familiare e con meno di 10 addetti, operante a qualsiasi titolo nel cantiere, deve redigere e sottoporre alla verifica del piano generale Coordinatore per la Sicurezza in fase di sicurezza quando questi ultimi non sono previsti ai sensi del Decreto Legislativo n. 494/1996; - un esecuzione almeno 10 giorni prima dei rispettivi lavori, il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome riferito al cantiere interessato ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 81/08. • Tutte le proposte integrative presentate dall’Appaltatore dovranno essere approvate dal Responsabile del Procedimento e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare dal Coordinatore della sicurezza a cui è demandato il compito di dettaglio aggiornamento del piano di sicurezza. • Il Coordinatore per la sicurezza e in fase di coordinamento e dell’eventuale esecuzione, qualora accerti delle carenze nell’attuazione del piano generale di sicurezza, ne darà comunicazione al Direttore dei Lavori che ne potrà tener conto nell’emissione degli Stati d’Avanzamento non contabilizzando gli oneri per la sicurezza. Detti importi potranno essere liquidati con i successivi pagamenti in acconto quando questi ultimi siano previsti ai sensi del Decreto Legislativo n. 494/1996, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui al punto precedente. - Nel caso di varianti in corso d’opera il coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo in relazione all’evolversi dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute valutando le proposte l’Appaltatore avrà ottemperato alla regolarizzazione delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi misure di sicurezza. - Il piano • Fatte salve le prescrizioni di sicurezza cui ai precedenti commi, l’Appaltatore ha comunque l’espresso l’obbligo di adottare, nel compimento di tutte le lavorazioni previste, ogni procedimento e cautela necessari a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di coordinamento, l’eventuale piano prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto d’appalto. - Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte infortuni a carico dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessatorestandone sollevati la Stazione appaltante, costituiscono causa nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. È inoltre fatto espresso obbligo all’Appaltatore, nei casi d'urgenza, a prendere ogni misura, anche di risoluzione del contratto. - L’Appaltatore esonera l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni alle leggi speciali sull’igienecarattere eccezionale, tesa a salvaguardare la sicurezza e pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la salute nei luoghi di lavoro che venissero accertate durante l’esecuzione Direzione dei lavori stessiLavori.

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Samples: Patto Di Integrita’ Delle Imprese Concorrenti Ed Appaltatrici Degli Appalti Comunali 121

Piani di sicurezza. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. - L’Appaltatore, L’appaltatore è tenuto entro trenta giorni dall’aggiudicazione dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, deve a redigere e consegnare all’ente appaltante: - eventuali • Eventuali proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dall’ente appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso; - un piano di sicurezza sostitutivo integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi non sono previsti ai sensi del Decreto Legislativo n. 494/1996coordinamento; - un • Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del Decreto Legislativo n. 494/1996, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui coordinamento. Xxxx eventuali proposte dell’appaltatore al punto precedente. - Nel caso di varianti in corso d’opera il coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà adeguare il piano di sicurezza e coordinamento dovranno però essere esplicitamente approvate dal committente e dal coordinatore in fase di coordinamento ed il fascicolo in relazione all’evolversi dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette esecuzione, senza dare diritto a migliorare la sicurezza in cantiere nonché verificare che compensi aggiuntivi. Ai sensi di quanto disposto dall’art.96 del DLgs 81/08 e s.i.m. tutte le imprese esecutrici adeguinoche in qualsiasi forma contrattuale realizzino parte delle opere di progetto (subappalti, se necessarionoli a caldo, i rispettivi piani operativi forniture con posa, imprese esecutrici di sicurezza. - Il consorzi stabili di imprese od ATI ecc.) sono tenute a redigere un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori di propria competenza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, l’eventuale piano . Ai sensi di quanto disposto dall’art.97 del DLgs 81/08 e s.i.m. il datore di lavoro dell'impresa affidataria (appaltatore) deve: • Verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo (POS) delle imprese esecutrici di cui al punto precedente rispetto al proprio, quindi trasmettere i suddetti piani operativi di sicurezza formano parte integrante al coordinatore per l'esecuzione almeno 15 giorni prima dell’ingresso in cantiere delle imprese esecutrici stesse; • Coordinare gli interventi di tutte le imprese esecutrici prescritti dagli articoli 95 e 96 del contratto d’appaltoDLgs 81/08 e s.i.m.. Le imprese esecutrici eseguiranno i lavori seguendo scrupolosamente le indicazioni dettate dal Piano di sicurezza e coordinamento, redatto dal coordinatore in fase di progettazione e disposto dal Committente, dal Piano Operativo di sicurezza, dai successivi aggiornamenti degli stessi, nonché le indicazioni del coordinatore in fase di esecuzione. - Le gravi I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme di legge e contrattuali vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. In particolare si richiamano qui le norme sulla prevenzione infortuni stabilite dal D.Lgs. 81/08 per la cui osservanza l'Impresa si impegna contrattualmente di adottare a sua cura, rischio e spese, tutti i provvedimenti richiesti. L'appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori e terzi presenti in cantiere, tutte le norme di cui sopra ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza ed igiene del lavoro, nonché prevenire danni a terzi pubblici e privati. Conseguentemente, ogni più ampia e diretta responsabilità, in caso di infortuni o ripetute violazioni danni, ricadrà sull'appaltatore il quale risponderà anche per quanto concerne la tutela dei dipendenti delle eventuali imprese subappaltatrici, restando sollevata l'Amministrazione appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza. Il Direttore Tecnico di cantiere, nominato dall’impresa appaltatrice prima della consegna dei lavori, deve vigilare sull’osservanza dei piani di sicurezza da parte dell’Appaltatoreed è responsabile del rispetto di tali piani. Si richiama infine l'attenzione sulle vigenti norme in materia di tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti (Legge 17.10.1967 n°977). Nell'ipotesi di associazione temporanea di Imprese, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa tutti gli obblighi a carico dell’appaltatore di risoluzione del contratto. - L’Appaltatore esonera l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni alle leggi speciali sull’igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro che venissero accertate durante l’esecuzione dei lavori stessicui ai punti precedenti incombono rispettivamente all'Impresa mandataria o designata quale Capo gruppo.

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Samples: www.emiliacentrale.it

Piani di sicurezza. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. - L’Appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e comunque prima della consegna dei lavori, deve consegnare all’ente appaltante: - eventuali proposte di modificazioni senza riserve o integrazioni al eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dall’ente predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, sia ai sensi del decreto legislativo n. 494 del 1996. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:  per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie proprie dell’Appaltatoreovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, sia anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;  per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso; - un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi non sono previsti ai sensi del Decreto Legislativo n. 494/1996; - un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Decreto Legislativo n. 494/1996coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo nei casi di cui al punto precedentecomma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte. - Nel caso di varianti in corso d’opera Qualora il coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà adeguare non si sia pronunciato entro il piano termine di sicurezza e tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di coordinamento ed il fascicolo in relazione all’evolversi dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute valutando altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere nonché verificare che le imprese esecutrici adeguinosi intendono rigettate. Nei casi di cui al comma 2, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza. - Il piano di sicurezza e di coordinamentolettera a), l’eventuale piano accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo alcun genere del corrispettivo. Nei casi di sicurezza formano parte integrante del contratto d’appalto. - Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Appaltatorecui al comma 2, previa formale costituzione in mora dell’interessatolettera b), costituiscono causa di risoluzione del contratto. - L’Appaltatore esonera l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni alle leggi speciali sull’igienequalora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro che venissero accertate durante l’esecuzione dei lavori stessidisciplina delle varianti.

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Samples: Bando Di Gara Per Pubblico Incanto

Piani di sicurezza. I Fermo restando i contenuti del documento allegato al presente Capitolato speciale d’appalto che riporta le indicazioni preliminari per la sicurezza (P.S.C.), si specifica che i lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti norme di manutenzione oggetto del presente capitolato sono distribuiti su immobili diversi o in materia parti diverse e distanti di prevenzione infortuni uno stesso immobile, per cui si configurano luoghi di esecuzione e cantieri temporanei separati ed igiene indipendenti l'uno dall'altro, aventi ciascuno caratteristiche per le quali possono o meno ricorrere le condizioni per l'applicazione dell'art. 90 del lavoroD.Lgs. - L’Appaltatore81/2008. Nel caso in cui per il singolo intervento sia evidente che sono verificate le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 81/2008, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavoriil Responsabile Unico del Procedimento, deve consegnare all’ente appaltanteprovvederà ad: - eventuali proposte attivare il Coordinatore per la sicurezza in fase di modificazioni o integrazioni al piano progettazione per la stesura di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dall’ente appaltante, sia per adeguarne un P.S.C. specifico con i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire minimi previsti; - inviare la notifica preliminare all'organo di vigilanza; - attivare il rispetto delle norme Coordinatore per la prevenzione degli infortuni e la tutela sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E). L'Operatore economico e, per il suo tramite, gli eventuali subappaltatori, saranno tenuti a fornire il Piano Operativo della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso; - un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi non sono previsti ai sensi del Decreto Legislativo n. 494/1996; - un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavoriSicurezza specifico, relativo all'intervento, da considerare come piano complementare sottoporre a verifica da parte del C.S.E. L'Operatore economico non potrà richiedere compensi aggiuntivi per la redazione del Piano Operativo di dettaglio del piano di sicurezza Sicurezza (P.O.S), e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di i relativi oneri della sicurezza, quando questi ultimi siano ove non previsti ai sensi del Decreto Legislativo n. 494/1996in elenco prezzi, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui al punto precedentesaranno calcolati con le modalità indicate all'art. - Nel caso di varianti in corso d’opera il coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà adeguare 50. L'operatore economico è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo in relazione all’evolversi dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante. Nel caso in cantiere nonché verificare che cui per il singolo intervento non ricorrono le imprese esecutrici adeguinocondizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs 81/2008, se necessariol'Operatore economico dovrà predisporre, i rispettivi piani operativi prima dell'inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008. Tale piano Sostitutivo è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'operatore economico può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. - Il L'operatore economico è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamentocoordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, l’eventuale comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs 81/2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto quadro) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza sostitutivo ed e coordinamento, trova applicazione il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto d’appalto. - Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. - L’Appaltatore esonera l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni alle leggi speciali sull’igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro che venissero accertate durante l’esecuzione dei lavori stessipresente articolo.

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Samples: Accordo Quadro Per Gli Interventi Di Manutenzione E Interventi Puntuali Ed Urgenti Nelle Scuole Pubbliche Cittadine E Nella Disponibilità Del Comune

Piani di sicurezza. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti norme L'Appaltatore e, per il suo tramite, gli eventuali subappaltatori, saranno tenuti a fornire il Piano Operativo della Sicurezza specifico (art. 131 comma 2/c del D.lgs 163/2006), relativo all'intervento, da sottoporre a verifica da parte dell’A.C. L'Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S). Nel caso in materia cui per il singolo intervento non ricorrono le condizioni di prevenzione infortuni ed igiene cui all'articolo 90 del lavoro. - L’AppaltatoreD.Lgs 81/2008, l'Appaltatore dovrà predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dell'inizio dei lavori, deve consegnare all’ente appaltante: - eventuali proposte il Piano Sostitutivo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori di modificazioni o cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dall’ente appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto sostitutivo delle norme misure per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute sicurezza fisica dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso; - un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi non sono previsti ai sensi del Decreto Legislativo n. 494/1996; - un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del Decreto Legislativo n. 494/1996, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui al punto precedente3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. - Nel caso di varianti in corso d’opera il coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà adeguare L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo in relazione all’evolversi eventualmente predisposto nel corso dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare dal coordinatore per la sicurezza in cantiere nonché verificare che le ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs 81/2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel xxxxx xxx xxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx) xx verifichi la presenza di pluralità di imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza. - Il per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, l’eventuale piano di sicurezza sostitutivo ed trova applicazione il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto d’appalto. - Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. - L’Appaltatore esonera l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni alle leggi speciali sull’igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro che venissero accertate durante l’esecuzione dei lavori stessipresente articolo.

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Samples: www.comune.prato.it

Piani di sicurezza. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. - L’Appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione 1.L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e comunque prima della consegna dei lavori, deve consegnare all’ente appaltante: - eventuali proposte di modificazioni senza riserve o integrazioni al eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dall’ente predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, sia ai sensi dell’art. 31 della L.R. 31.05.02 n.14, e del decreto legislativo n. 81/2008. 2.L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a)per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie proprie dell’Appaltatoreovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, sia anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b)per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso; - un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi non sono previsti ai sensi del Decreto Legislativo n. 494/1996; - un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 3.L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Decreto Legislativo n. 494/1996coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 4.Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo nei casi di cui al punto precedentecomma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte. - Nel caso di varianti in corso d’opera 5.Qualora il coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà adeguare non si sia pronunciato entro il piano termine di sicurezza e tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di coordinamento ed il fascicolo in relazione all’evolversi dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute valutando altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere nonché verificare che le imprese esecutrici adeguinosi intendono rigettate. 6.Nei casi di cui al comma 2, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza. - Il piano di sicurezza e di coordinamentolettera a), l’eventuale piano accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo alcun genere del corrispettivo. 7.Nei casi di sicurezza formano parte integrante del contratto d’appalto. - Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Appaltatorecui al comma 2, previa formale costituzione in mora dell’interessatolettera b), costituiscono causa di risoluzione del contratto. - L’Appaltatore esonera l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni alle leggi speciali sull’igienequalora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro che venissero accertate durante l’esecuzione dei lavori stessidisciplina delle varianti.

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Piani di sicurezza. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. - L’Appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque L’Appaltatore prima della stesura del verbale di consegna dei lavoridi lavori dovrà redigere e consegnare alla Stazione appaltante il piano operativo della sicurezza dettaglio, deve consegnare all’ente appaltante: - eventuali proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dall’ente appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso; - un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi non sono previsti ai sensi del Decreto Legislativo n. 494/1996; - un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle D. Lgs. 81/2008, che analizzi le proprie scelte autonome e ed individui, all’interno del proprio organico, le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano . L’Appaltatore è inoltre tenuto all’attuazione delle misure di sicurezza previste dai D. Lgs. 81/2008 e da ogni altra disposizione di coordinamento legge vigente all’atto dell’esecuzione dei lavori. La ditta prima dell’inizio del servizio dovrà presentare: • dichiarazione di attuazione dell’osservanza di tutte le norme, leggi e dell’eventuale piano generale di sicurezzadecreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi relativi, coordinando, quando questi ultimi siano previsti necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal Committente. • Dichiarazione di avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi del Decreto Legislativo n. 494/1996D.Lgs. 81/08 relativa agli interventi oggetto dell’offerta, ovvero nonché: • idoneità alla mansione affidata da parte del piano personale operante, a seguito di sicurezza sostitutivo protocollo di sorveglianza sanitaria realizzato dal medico compente aziendale (visite preventive e periodiche); • addestramento, informazione e formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla mansione svolta ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81; • dotazione al personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale così come evidenziato nel Documento di valutazione dei rischi stilato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81. • di aver preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali e ambientali, di tutte le circostanze genera li e particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione; • di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al punto precedentedecreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; • che il personale operante è munito di tesserino di identificazione in ottemperanza ed in conformità con l’articolo 26 del D.Lgs. - Nel caso di varianti in corso d’opera il coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo in relazione all’evolversi dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza. - Il piano di sicurezza e di coordinamento, l’eventuale piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto d’appalto. - Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. - L’Appaltatore esonera l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni alle leggi speciali sull’igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro che venissero accertate durante l’esecuzione dei lavori stessi.9 aprile 2008 n.81

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